Ordinanza cautelare 2 novembre 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4260 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- in qualità di genitore del Minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
C.S.A. di Napoli, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Del provvedimento del 28.09.2023 dell’ Istituto professionale statale “-OMISSIS-” in persona del Dirigente Scolastico;
- Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RM Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato la nota del 28 settembre 2023 dell’Istituto professionale indicato in epigrafe, con la quale, a riscontro di un precedente atto di diffida della medesima ricorrente inoltrato tramite il procuratore costituito in questa sede, si comunicava che per l’anno scolastico 2023/2024, erano state assegnate al minore in controversia “ n. 18 ore di sostegno come da normativa vigente (art.3 c.3 L.104/92) ”;
Ritenuto che l’istanza cautelare non è stata accolta, poiché, in disparte l’allegazione della diffida e del successivo riscontro oggetto di impugnazione, non risultava suffragata da alcun ulteriore elemento istruttorio, neanche con riferimento al PEI dell’anno scolastico precedente, volto a comprovare la dedotta insufficienza delle ore di insegnamento di sostegno rispetto alla condizione soggettiva concreta del minore (cfr. ordinanza del 2 novembre 2023 n. -OMISSIS-);
Considerato che nessun successivo atto difensivo è stato depositato, né dalla ricorrente, né dall’Amministrazione costituitasi con memoria di mero stile in data 18 ottobre 2023 e che non risulta depositato neanche il PEI per l’anno scolastico di riferimento (2023/2024);
Rilevato, in ogni caso, che tale anno si è oramai concluso e che pertanto debba dichiararsi improcedibile il ricorso, come indicato alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, con riguardo all’annullamento dell’atto impugnato, avente efficacia limitata a tale anno;
Considerato che possono compensarsi le spese di lite, anche in considerazione dell’assenza di attività difensiva successiva alla fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
RM Lo PI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RM Lo PI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.