CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.54/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Larino, avente per oggetto “servitù”
T R A
( ) e , coniugi, Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello,
dall'avv.Giuseppe Franceschini, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Termoli
alla Via Polonia n.7
APPELLANTI
E
), rappresentata e difesa, in forza di mandato Controparte_1 C.F._3
allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Nicolino Di Bello, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del'lavv. in Campobasso alla Controparte_2
Via F.Crispi n.8
APPELLATA
1 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Larino i coniugi e , per la declaratoria Parte_1 Parte_2
A) di accertamento della cessazione dello stato di interclusione dei terreni di proprietà dei convenuti (fg. 23, part.lle n. 188, 189 e 253), a beneficio dei quali il Tribunale di Larino,
sez.dist. di Termoli, con sentenza n. 257/2009, aveva costituito una servitù coattiva di passaggio a carico del suo fondo, B) conseguentemente, di soppressione di tale servitù di passaggio, evidenziando che il Comune di Petacciato, nel corso dell'anno 2015, aveva eseguito i lavori di manutenzione e ripristino della viabilità rurale della strada interpoderale denominata “Decima strada vicinale delle quote” così riattivandone la normale transitabilità e percorribilità, ragion per cui erano venuti meno i presupposti per la permanenza di detta servitù, e C) di rimozione delle opere installate per il relativo godimento;
-si costituivano i coniugi e i quali, deducendo che i loro fondi Parte_1 Parte_2
risultavano essere ancora interclusi in quanto i lavori eseguiti dal Comune di Petacciato non avevano ripristinato la viabilità rurale e la normale transitabilità sulla predetta strada interpoderale che per un lungo tratto appariva ancor più impervio ed impraticabile sia con mezzi meccanici che al transito dei pedoni, ne richiedevano il rigetto con condanna alle spese di causa;
- espletata l'ammessa istruttoria con la produzione di documenti, l'escussione di prove orali ed interrogatorio formale, e l'espletamento di CTU, con sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda,
2 accertava la cessazione dell'interclusione dei fondi in parola condannando i convenuti alla rimozione della costituita servitù di passaggio coattivo ed alla rimozione delle opere installate per il suo godimento, inoltre condannava l'attrice alla restituzione in favore dei convenuti dell'indennità già percepita, e compensando per 1/3 le spese di lite ad eccezione delle spese di CTU che venivano poste a carico esclusivamente dei convenuti.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 22/02/2021, e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di
[...]
Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
-con comparsa di costituzione depositata il 4/06/2021, si è costituita Controparte_1
instando per il rigetto del formulato appello con il favore delle spese;
- con ordinanza collegiale del 17/11/2021 è stata disposta nuova CTU per ulteriori accertamenti sui luoghi della controversia;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Sostanzialmente gli appellanti lamentano l'erroneità dell'impugnata sentenza con riferimento 1) all'errata rappresentazione e valutazione dei fatti e del materiale istruttorio che hanno portato alla sentenza di accoglimento della domanda, 2) all'errata disposizione liquidatoria delle spese di giudizio.
A) Con riferimento alla prima censura, gli appellanti hanno lamentato la totale erroneità ed irragionevolezza della relazione peritale che ha erratamente indotto il primo Giudice alle conclusioni dagli stessi avversate, in particolare evidenziando tutta una serie di criticità
dell'elaborato in atti per la cui soluzione il Collegio ha ritenuto necessario disporre nuova
3 CTU al fine di accertare “se il fondo si presenta ancora intercluso rispetto alla strada
pubblica, in via assoluta o relativa, ai sensi gli artt. 1051 e 1052 c.c., operando il raffronto
fra la situazione di detto fondo all'attualità e quella all'epoca della sentenza n. 257/2009
del Tribunale di Larino-sez. dist. di Termoli”.
Alla luce dell'espletata CTU, gli appellanti hanno insistito nelle loro censure.
Le doglianze colgono nel segno nei sensi che seguono.
Il Tribunale ha accolto la domanda di rimozione della servitù coattiva ex art. 1055 c.c. sulla scorta della disposta CTU nella quale era dato leggere che, a seguito degli interventi di manutenzione da parte del Comune di Petacciato, era stata riscontrata la facile percorribilità della strada interpoderale di accesso al fondo di proprietà dei convenuti, ciò
che faceva venir meno la situazione di sua interclusione che aveva giustificato il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio di cui alla sentenza n.257/2009.
Gli appellanti hanno avversato tale decisione ribadendo che -contrariamente a quanto statuito in sentenza- permaneva lo stato di interclusione dei loro fondi in quanto i lavori eseguiti dal Comune di Petacciato non avevano ripristinato la viabilità rurale e la normale transitabilità della strada interpoderale denominata “Decima strada vicinale delle quote”
che per un lungo tratto appariva ancora impervia.
Nel nuovo elaborato l'ausiliario:
1) ha descritto lo stato dei luoghi precisando che la strada interpoderale “Decima
delle Quote” è una traversa senza uscita della S.P.110 della lunghezza di circa 900 ml;
2) ha verificato che il Comune di Petacciato nel 2015 ha effettuato lavori di intervento di parte della strada ”Decima delle Quote” che, costituito nel 2009 da misto cemento,
all'attualità1 si presenta per i primi 500 ml asfaltato e facilmente percorribile con autoveicoli anche da lavoro, mentre per il tratto successivo -di circa 400 ml. e fino all'ingresso al fondo
4 degli appellanti- il fondo strada si presenta in terra battura, con un primo tratto iniziale poco pendente e a seguire un secondo tratto di ampiezza ridotta rispetto al precedente e con maggiore pendenza, interessato -in quest'ultimo tratto pendente- da fenomeni di ruscellamento superficiale e da deposito di residui franosi dei terreni circostanti più in quota;
3) ha precisato che la strada interpoderale “Decima delle Quote” presenta un dislivello complessivo di circa 71 m il cui tratto iniziale asfaltato presenta un dislivello di circa 17 m,
mentre quello non asfaltato -che presenta il dislivello maggiore con una pendenza media che si attesta in circa l'8%- presenta un dislivello di circa 54 m.;
4) ha aggiunto, con riferimento anche alle caratteristiche geometriche ed alle problematiche descritte dal CTU del giudizio di costituzione della servitù (n.257/2009), che nella nuova parte iniziale -ora asfaltata- il tratturo non presenta problematiche di percorribilità, mentre le caratteristiche del tratto terminale più stretto e pendente non consentono un adeguato passaggio delle autovetture e dei mezzi agricoli, soprattutto in caso di eventi piovosi, per cui ha ritenuto che il fondo di proprietà degli appellanti fosse da considerarsi all'attualità ancora intercluso in via relativa;
5) poi, in risposta alle osservazioni dell'appellata, ha ribadito che, anche laddove il fondo del tratto più critico possa essere costituito in pietrisco stabilizzato anziché in terra battura, è soprattutto evidente che detta superficie all'atto del sopralluogo è apparsa fangosa e sdrucciolevole, per cui ha precisato: “..si conferma che percorrendo a piedi il
tratto più impervio del tracciato si è evidenziata, a parere del sottoscritto, l'impossibilità di
poter percorrere in sicurezza con autoveicoli tale tratto, oltre alla notevole difficoltà
riscontrata nel transito pedonale, data l'elevata scivolosità del fondo e l'evidente presenza
di uno strato fangoso con ruscellamento superficiale di acqua”;
5 6) infine, ha aggiunto che la raggiungibilità del fondo, prescindendo in assoluto dalle fruibili pratiche colturali e incondizionatamente dagli eventi atmosferici in atto (a meno di eventi realmente eccezionali), debba essere garantita in sicurezza per tutta la sua interezza ed anche nei tratti brevi più impervi;
7) ha concluso affermando “Si ritiene pertanto, in riferimento alla costituzione della
servitù coattiva sul fondo dell'Appellata per l'insufficienza della strada interpoderale nel
soddisfare i bisogni del fondo dell'Appellante, che il percorso non abbia le caratteristiche tali
da rendere idoneo il tratto più impervio di Strada Decima delle Quote al transito di
autoveicoli a seguito di eventi piovosi similari a quelli avvenuti nel periodo del sopralluogo”.
Orbene, con il nuovo elaborato peritale -certamente obiettivo non sussistendo motivo alcuno di dubitare della sua valenza sia per completezza istruttoria e sia per compiutezza di argomentazioni- è stato descritto uno scenario parzialmente non dissimile da quello di raffronto (di cui alla sentenza 257/2009) laddove ha verificato ora la facile percorribilità del tratturo in questione (asfaltato) nei primi 500 ml interessati dai lavori di intervento del 2015
da parte del Comune di Petacciato, al contrario ribadendone le assolute criticità per i restanti 400 ml assolutamente non interessati da alcun lavoro di manutenzione (“per
l'insufficienza della strada interpoderale nel soddisfare i bisogni del fondo dell'Appellante,
… il percorso non abbia le caratteristiche tali da rendere idoneo il tratto più impervio di
Strada Decima delle Quote al transito di autoveicoli”) tanto da considerare il fondo dominante ancora intercluso in via relativa. Il Collegio, alla luce dei rilievi e delle precisazioni innanzi indicate e prendendo atto che le attuali caratteristiche in concreto della strada interpoderale non risultano essere sufficienti per l'esplicazione del transito stesso, ritiene che ad oggi non sia venuta meno la situazione di interclusione che caratterizzava i terreni de quibus all'epoca della costituzione di tale servitù coattiva a mezzo della sentenza n.
257/2009 del Tribunale di Larino-Sez.Dist. di Termoli, ragion per cui l'impugnata sentenza
6 va riformata e conseguentemente rigettata la domanda di rimozione della servitù coattiva ex art. 1055 cod.civ.=
B) La soluzione innanzi prospettata è assorbente di ogni ulteriore di motivo di doglianza.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, con riferimento a quelli minimi per il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (5.201 - 26.000 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da e , con citazione notificata a Parte_1 Parte_2
mezzo PEC del 22/02/2021, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda;
2) condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti le spese di lite che liquida quanto al primo grado in € 2.750,00 per compenso, oltre all'Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in complessivi € 3.292.00 di cui € 382,00 per spese borsuali e €
7 2.910,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap
come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio;
4) ordina a la restituzione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, di quanto dagli stessi versato in dipendenza della riformata sentenza.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la relazione peritale è del giugno 2022 (nota dell'estensore)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.54/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Larino, avente per oggetto “servitù”
T R A
( ) e , coniugi, Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello,
dall'avv.Giuseppe Franceschini, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Termoli
alla Via Polonia n.7
APPELLANTI
E
), rappresentata e difesa, in forza di mandato Controparte_1 C.F._3
allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Nicolino Di Bello, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del'lavv. in Campobasso alla Controparte_2
Via F.Crispi n.8
APPELLATA
1 Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Controparte_1
avanti al Tribunale di Larino i coniugi e , per la declaratoria Parte_1 Parte_2
A) di accertamento della cessazione dello stato di interclusione dei terreni di proprietà dei convenuti (fg. 23, part.lle n. 188, 189 e 253), a beneficio dei quali il Tribunale di Larino,
sez.dist. di Termoli, con sentenza n. 257/2009, aveva costituito una servitù coattiva di passaggio a carico del suo fondo, B) conseguentemente, di soppressione di tale servitù di passaggio, evidenziando che il Comune di Petacciato, nel corso dell'anno 2015, aveva eseguito i lavori di manutenzione e ripristino della viabilità rurale della strada interpoderale denominata “Decima strada vicinale delle quote” così riattivandone la normale transitabilità e percorribilità, ragion per cui erano venuti meno i presupposti per la permanenza di detta servitù, e C) di rimozione delle opere installate per il relativo godimento;
-si costituivano i coniugi e i quali, deducendo che i loro fondi Parte_1 Parte_2
risultavano essere ancora interclusi in quanto i lavori eseguiti dal Comune di Petacciato non avevano ripristinato la viabilità rurale e la normale transitabilità sulla predetta strada interpoderale che per un lungo tratto appariva ancor più impervio ed impraticabile sia con mezzi meccanici che al transito dei pedoni, ne richiedevano il rigetto con condanna alle spese di causa;
- espletata l'ammessa istruttoria con la produzione di documenti, l'escussione di prove orali ed interrogatorio formale, e l'espletamento di CTU, con sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda,
2 accertava la cessazione dell'interclusione dei fondi in parola condannando i convenuti alla rimozione della costituita servitù di passaggio coattivo ed alla rimozione delle opere installate per il suo godimento, inoltre condannava l'attrice alla restituzione in favore dei convenuti dell'indennità già percepita, e compensando per 1/3 le spese di lite ad eccezione delle spese di CTU che venivano poste a carico esclusivamente dei convenuti.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 22/02/2021, e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di
[...]
Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
-con comparsa di costituzione depositata il 4/06/2021, si è costituita Controparte_1
instando per il rigetto del formulato appello con il favore delle spese;
- con ordinanza collegiale del 17/11/2021 è stata disposta nuova CTU per ulteriori accertamenti sui luoghi della controversia;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Sostanzialmente gli appellanti lamentano l'erroneità dell'impugnata sentenza con riferimento 1) all'errata rappresentazione e valutazione dei fatti e del materiale istruttorio che hanno portato alla sentenza di accoglimento della domanda, 2) all'errata disposizione liquidatoria delle spese di giudizio.
A) Con riferimento alla prima censura, gli appellanti hanno lamentato la totale erroneità ed irragionevolezza della relazione peritale che ha erratamente indotto il primo Giudice alle conclusioni dagli stessi avversate, in particolare evidenziando tutta una serie di criticità
dell'elaborato in atti per la cui soluzione il Collegio ha ritenuto necessario disporre nuova
3 CTU al fine di accertare “se il fondo si presenta ancora intercluso rispetto alla strada
pubblica, in via assoluta o relativa, ai sensi gli artt. 1051 e 1052 c.c., operando il raffronto
fra la situazione di detto fondo all'attualità e quella all'epoca della sentenza n. 257/2009
del Tribunale di Larino-sez. dist. di Termoli”.
Alla luce dell'espletata CTU, gli appellanti hanno insistito nelle loro censure.
Le doglianze colgono nel segno nei sensi che seguono.
Il Tribunale ha accolto la domanda di rimozione della servitù coattiva ex art. 1055 c.c. sulla scorta della disposta CTU nella quale era dato leggere che, a seguito degli interventi di manutenzione da parte del Comune di Petacciato, era stata riscontrata la facile percorribilità della strada interpoderale di accesso al fondo di proprietà dei convenuti, ciò
che faceva venir meno la situazione di sua interclusione che aveva giustificato il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio di cui alla sentenza n.257/2009.
Gli appellanti hanno avversato tale decisione ribadendo che -contrariamente a quanto statuito in sentenza- permaneva lo stato di interclusione dei loro fondi in quanto i lavori eseguiti dal Comune di Petacciato non avevano ripristinato la viabilità rurale e la normale transitabilità della strada interpoderale denominata “Decima strada vicinale delle quote”
che per un lungo tratto appariva ancora impervia.
Nel nuovo elaborato l'ausiliario:
1) ha descritto lo stato dei luoghi precisando che la strada interpoderale “Decima
delle Quote” è una traversa senza uscita della S.P.110 della lunghezza di circa 900 ml;
2) ha verificato che il Comune di Petacciato nel 2015 ha effettuato lavori di intervento di parte della strada ”Decima delle Quote” che, costituito nel 2009 da misto cemento,
all'attualità1 si presenta per i primi 500 ml asfaltato e facilmente percorribile con autoveicoli anche da lavoro, mentre per il tratto successivo -di circa 400 ml. e fino all'ingresso al fondo
4 degli appellanti- il fondo strada si presenta in terra battura, con un primo tratto iniziale poco pendente e a seguire un secondo tratto di ampiezza ridotta rispetto al precedente e con maggiore pendenza, interessato -in quest'ultimo tratto pendente- da fenomeni di ruscellamento superficiale e da deposito di residui franosi dei terreni circostanti più in quota;
3) ha precisato che la strada interpoderale “Decima delle Quote” presenta un dislivello complessivo di circa 71 m il cui tratto iniziale asfaltato presenta un dislivello di circa 17 m,
mentre quello non asfaltato -che presenta il dislivello maggiore con una pendenza media che si attesta in circa l'8%- presenta un dislivello di circa 54 m.;
4) ha aggiunto, con riferimento anche alle caratteristiche geometriche ed alle problematiche descritte dal CTU del giudizio di costituzione della servitù (n.257/2009), che nella nuova parte iniziale -ora asfaltata- il tratturo non presenta problematiche di percorribilità, mentre le caratteristiche del tratto terminale più stretto e pendente non consentono un adeguato passaggio delle autovetture e dei mezzi agricoli, soprattutto in caso di eventi piovosi, per cui ha ritenuto che il fondo di proprietà degli appellanti fosse da considerarsi all'attualità ancora intercluso in via relativa;
5) poi, in risposta alle osservazioni dell'appellata, ha ribadito che, anche laddove il fondo del tratto più critico possa essere costituito in pietrisco stabilizzato anziché in terra battura, è soprattutto evidente che detta superficie all'atto del sopralluogo è apparsa fangosa e sdrucciolevole, per cui ha precisato: “..si conferma che percorrendo a piedi il
tratto più impervio del tracciato si è evidenziata, a parere del sottoscritto, l'impossibilità di
poter percorrere in sicurezza con autoveicoli tale tratto, oltre alla notevole difficoltà
riscontrata nel transito pedonale, data l'elevata scivolosità del fondo e l'evidente presenza
di uno strato fangoso con ruscellamento superficiale di acqua”;
5 6) infine, ha aggiunto che la raggiungibilità del fondo, prescindendo in assoluto dalle fruibili pratiche colturali e incondizionatamente dagli eventi atmosferici in atto (a meno di eventi realmente eccezionali), debba essere garantita in sicurezza per tutta la sua interezza ed anche nei tratti brevi più impervi;
7) ha concluso affermando “Si ritiene pertanto, in riferimento alla costituzione della
servitù coattiva sul fondo dell'Appellata per l'insufficienza della strada interpoderale nel
soddisfare i bisogni del fondo dell'Appellante, che il percorso non abbia le caratteristiche tali
da rendere idoneo il tratto più impervio di Strada Decima delle Quote al transito di
autoveicoli a seguito di eventi piovosi similari a quelli avvenuti nel periodo del sopralluogo”.
Orbene, con il nuovo elaborato peritale -certamente obiettivo non sussistendo motivo alcuno di dubitare della sua valenza sia per completezza istruttoria e sia per compiutezza di argomentazioni- è stato descritto uno scenario parzialmente non dissimile da quello di raffronto (di cui alla sentenza 257/2009) laddove ha verificato ora la facile percorribilità del tratturo in questione (asfaltato) nei primi 500 ml interessati dai lavori di intervento del 2015
da parte del Comune di Petacciato, al contrario ribadendone le assolute criticità per i restanti 400 ml assolutamente non interessati da alcun lavoro di manutenzione (“per
l'insufficienza della strada interpoderale nel soddisfare i bisogni del fondo dell'Appellante,
… il percorso non abbia le caratteristiche tali da rendere idoneo il tratto più impervio di
Strada Decima delle Quote al transito di autoveicoli”) tanto da considerare il fondo dominante ancora intercluso in via relativa. Il Collegio, alla luce dei rilievi e delle precisazioni innanzi indicate e prendendo atto che le attuali caratteristiche in concreto della strada interpoderale non risultano essere sufficienti per l'esplicazione del transito stesso, ritiene che ad oggi non sia venuta meno la situazione di interclusione che caratterizzava i terreni de quibus all'epoca della costituzione di tale servitù coattiva a mezzo della sentenza n.
257/2009 del Tribunale di Larino-Sez.Dist. di Termoli, ragion per cui l'impugnata sentenza
6 va riformata e conseguentemente rigettata la domanda di rimozione della servitù coattiva ex art. 1055 cod.civ.=
B) La soluzione innanzi prospettata è assorbente di ogni ulteriore di motivo di doglianza.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, con riferimento a quelli minimi per il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (5.201 - 26.000 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.47/2021
dell'8/02/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da e , con citazione notificata a Parte_1 Parte_2
mezzo PEC del 22/02/2021, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda;
2) condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti le spese di lite che liquida quanto al primo grado in € 2.750,00 per compenso, oltre all'Iva e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in complessivi € 3.292.00 di cui € 382,00 per spese borsuali e €
7 2.910,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap
come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio;
4) ordina a la restituzione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, di quanto dagli stessi versato in dipendenza della riformata sentenza.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la relazione peritale è del giugno 2022 (nota dell'estensore)