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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2424 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 18/02/2025, e pendente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stella Tatangelo presso lo studio legale della quale in Isola del Liri alla via
Giuseppe Garibaldi n. 16 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti allegata al ricorso
- Parte ricorrente -
E
, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Marco De Robertis e Francesco Pallone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Frosinone alla via M.T. Cicerone n. 85 giusta delega allegata alla memoria difensiva
- Parte resistente -
NONCHE'
e , in persona del curatore speciale Controparte_2 CP_3
AVV. Controparte_4
elettivamente domiciliati con lei presso il suo studio legale in Frosinone alla via Marcello Mastroianni n.
18 giusto provvedimento di nomina del 25.11.2024
e con l'intervento del P.M. OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.11.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 29/09/2013 a ER (Fr) (Atto trascritto al N. 95 parte II serie A - anno
2013 – del Registro atti di matrimonio del Comune di ER ) con il sig. dal quale sono CP_1 nati due figli, il 31/01/2015 (10 anni) e nato il [...] (6 anni ½ ) e Persona_1 CP_3 di aver fissato con lui la residenza coniugale in Viale Rimembranza n. 40 – Int.
9- ER in un appartamento di proprietà della moglie, ha esposto di svolgere attività lavorativa come collaboratrice co.co.co. con una retribuzione di circa 2.000 euro al mese e di essersi sempre occupata in via esclusiva dell'accudimento dei figli per i quali percepisce assegno universale per euro 295,00 mensili;
che il marito è stato lavoratore dipendente fino al 2022 e, in seguito, titolare di un'azienda operante nel settore edilizio e da più di 6 anni è in carico al SERD di Frosinone in quanto tossicodipendente;
che negli ultimi anni si è aggravato il consumo di sostanze (crack e cocaina) del sig. che ha finito così per trascurare ogni CP_1 altro dovere, interesse e responsabilità; che sebbene il resistente abbia accettato in passato di entrare in diverse comunità di recupero egli non ha mai completato il percorso, allontanandosene dopo pochi giorni;
che nella dipendenza da crack-cocaina il ha trascinato anche la moglie ed i figli, i quali hanno CP_1 subito traumi dalla delusione riportata per le promesse paterne non mantenute, per le bugie, le assenze che hanno importato loro una destabilizzazione. Ella ha rappresentato di aver subito la violenza psicologica degli atteggiamenti autodistruttivi del marito, il quale è arrivato a drogarsi dentro casa in presenza dei figli,
a farsi raggiungere sempre a casa dagli spacciatori e a portare anche la moglie e/o i bambini inconsapevoli sotto casa loro per lasciarli in macchina il tempo necessario a prendere le sue dosi, ha abbandonato il lavoro e, per procurarsi il danaro necessario all'acquisto della sostanza, ha svenduto i beni aziendali e diversi effetti personali di valore;
che costui ha tenuto condotte inappropriate e pregiudizievoli per la serenità dei minori, diventando aggressivo al rifiuto della moglie di dargli soldi per acquistare le droghe e minacciando di morte lei e i bambini, oltre ad aver più volte minacciato il suicidio;
che da ultimo, da quando la ricorrente ha deciso di interrompere la convivenza, il marito la controlla e le fa scenate di gelosia, gettando la ricorrente in una situazione di grave ansia per l'incolumità propria e dei figli, tanto che ella ha richiesto l'immediata sospensione della responsabilità genitoriale del resistente nelle more delle
Pag. 2 di 9 verifiche della decadenza della responsabilità, ovvero l'affidamento super esclusivo dei bambini, con eventuali incontri tra padre e figli in modalità protetta. Ella ha infatti dedotto che il padre ha attuato condotte manipolatorie e pericolose per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei bambini a cui si rivolge con pianti, urla di disperazione, sensi di colpa, chiedendo loro di comprenderlo e di volergli bene, sconvolgendoli per il suo cambiamento morale e fisico, tanto che infine il figlio minore si rifiuta anche di sentirlo e se lo vede, si allontana da lui, mentre il figlio maggiore, pur non esprimendo a parole il suo disagio, manifesta atteggiamenti di tristezza e delusione ogni volta che entra in contatto con il padre con ripercussioni negative sulla sua emotività. Rappresentato che il resistente ha posto in essere condotte pregiudizievoli e non misurate anche nel contesto scolastico dei minori, la sig.ra ha esposto di Pt_1 aver ottenuto dal Questore di Frosinone un provvedimento di ammonimento cui egli ha reagito con violenza sentendosi tradito;
che da due anni la ricorrente si è rivolta ad un Centro Antiviolenza per sostegno psicologico. Ella ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, e ritenendone sussistenti le condizioni previste dall'art.330 codice civile, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, che si dimostra incapace di attendere al proprio ruolo genitoriale;
in subordine chiede l'affidamento monogenitoriale della prole alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo e quanto agli incontri fra padre e figli, chiede che essi vengano disposti solo laddove il resistente dimostri la seria intenzione di riprendere un rapporto adeguato e costante con i minori, dopo essersi sottoposto ad analisi comprovanti l'assenza di uso di stupefacenti ed aver seguito un percorso di supporto alla genitorialità. Previa nomina di un curatore speciale per i minori, la ricorrente ha chiesto in via indifferibile ed urgente l'emissione di un ordine di allontanamento del resistente dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla persona della moglie e dei figli anche sui luoghi da costoro frequentati e stabilire poi come condizioni di separazione: a) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con affidamento esclusivo rafforzato dei figli;
b) porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli e autorizzare i coniugi a vivere separati;
c) Stabilire che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre;
d) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e , nelle more dell'accertamento, emanare pronuncia parziale sullo status;
e ) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli del sig. e subordinare la frequentazione alla verifica, all'esito di apposito CP_1 percorso di disintossicazione, di recupero delle capacità genitoriali;
f) Porre a carico del padre resistente un assegno di mantenimento mensile per i figli, con decorrenza dalla domanda, nonché il rimborso delle spese straordinarie come da protocollo vigente nel Tribunale di Frosinone. Stabilire che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R, ha chiesto emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti riguardanti i figli, conformi alle conclusioni spiegate nella domanda di separazione.
Pag. 3 di 9 Con decreto emesso inaudita altera parte il 25/11/2024 è stato nominato il curatore speciale dei due figli minori e in persona dell'Avv. è stato Persona_1 CP_3 Controparte_4 disposto in via d'urgenza l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre e il Parte_1 collocamento dei bambini presso di lei;
è stato ordinato l'immediato allontanamento del sig. CP_1 dalla casa coniugale in ER alla via della Rimembranza n. 40 – int. 9 con divieto di avvicinamento del resistente alla moglie ed ai figli, nonché il divieto di prendere con loro contatti diretti o indiretti, tramite terze persone o tramite telefono e altri mezzi di comunicazione;
divieto di avvicinamento al luogo di lavoro della ricorrente e ai luoghi di istruzione e di svolgimento di attività ludico-sportive ed extrascolastiche dei figli;
il tutto per un periodo di mesi sei dalla data dell'esecuzione dell'ordine, la cui attuazione si è mandata al Comando dei Carabinieri di ER;
è stato disposto l'intervento dei Servizi
Sociali del Comune di ER per l'assistenza, il supporto anche mediante un percorso di recupero e sostegno psicologico ai minori e alla madre e la supervisione-monitoraggio del nucleo familiare medesimo, anche in vista di eventuali incontri protetti tra padre e figli e fissata l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, la revoca e la modifica del decreto.
Costituitosi in giudizio nella fase cautelare il sig. ha contestato ogni addebito CP_1 mosso nei suoi confronti nonché il difetto di riscontro anche sotto il profilo di una valutazione cautelare, negando di aver mai posto in essere episodi di violenza domestica e personale ai danni della moglie o dei figli;
egli ha stigmatizzato che mai prima ha segnalato alle competenti Autorità Giudiziaria o di Polizia le presunte violenze subite e neanche in sede di richiesta di ammonimento e della successiva audizione, resa da ultimo, al Questore di Frosinone ebbe ad esporre episodi di violenza domestica ma si limitò, unicamente, a riferire di presunti atti persecutori realizzati dopo che il Sig. era stato cacciato di CP_1 casa;
che l'aver proposto per la prima volta tali preoccupanti condotte solo in sede di ricorso ne appalesa la strumentalità rispetto alla reale finalità che la ricorrente si è prefissata ossia di estromettere completamente il padre dalla vita dei propri figli.
Il sig. deduce di aver superato i problemi di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti che, in un CP_1 dato momento della propria vita, lo hanno visto coinvolto tant'è che egli si è sottoposto a percorso terapeutico in comunità e segue un programma ad hoc presso il Ser. in ciò manifestando la CP_5 propria volontà di curarsi e riprendere in mano la propria vita. Egli ha allegato di esser stato per lungo periodo un padre presente, amorevole, attento alle esigenze della propria moglie e soprattutto, sotto il profilo ludico, educativo, ricreativo e sportivo, anche dei propri figli, fino a quando la Pt_1 unilateralmente ed arbitrariamente ha deciso di chiudere ogni ponte tra lei e lo e, cosa ancor più CP_1 grave, tra lo ed i propri figli, privandoli da un giorno all'altro della figura paterna, della possibilità CP_1 di vedere o anche solo sentire telefonicamente il proprio papà, ciò che induce a meditare e porre in dubbio
Pag. 4 di 9 la capacità genitoriale della madre. Nel dichiararsi disponibile a sottoporsi ad esami clinici nonché alla
CTU che abbia a disporsi, egli ha chiesto in via cautelare ed a parziale rettifica del provvedimento assunto in data 25.11.2024: a) Confermare la nomina del Curatore Speciale ex art. 473 bis 8 c.p.c. ma in ragione della circostanza che anche la madre, e quindi entrambi i genitori, vivono una conflittualità tale da risultare, allo stato, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi dei minori medesimi;
b) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 CP_3 presso la madre;
c) Disporre, in via cautelare, incontri protetti tra il Sig. ed i propri figli, CP_1 presso gli Uffici e/o comunque sotto il monitoraggio del Servizio Sociale di ER, della durata di almeno due ore e per almeno due volte a settimana;
d) Autorizzarlo a ritirare tutti i propri indumenti, effetti personali e le sue cose dall'abitazione coniugale sita ER alla Via della Rimembranza n. 40 – int.-
9.
Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei due figli minori AVV. CP_4
la quale ha riferito in merito agli incontri e colloqui intrattenuti con i due minori
[...] CP_2
e dai racconti e dai comportamenti dei quali è emerso che il padre sta fuori di casa da
[...] CP_3 tempo e i figli si sono sostanzialmente “abituati” alla sua assenza e vi si sono rassegnati;
ha rappresentato che i bambini hanno manifestato la ferma volontà di non vedere né sentire il padre finché non sarà
“guarito” dalla sua “malattia”, perché, a causa della sua “malattia”, “urla, parla talmente veloce che non si capisce niente, è sempre agitato e nervoso, litiga sempre con la mamma e la fa piangere”; che i minori hanno mostrato turbamento per le condotte paterne sebbene in sua presenza e compagnia essi abbiano trascorso una estate serena fino a che, a settembre, il mutato atteggiamento del padre avrebbe importato una drastica negativa inversione di tendenza nel loro quotidiano, perché il padre avrebbe ricominciato ad avere comportamenti “alterati”, a urlare, a “comportarsi male” con loro e con la mamma. Esposto che tra i due bambini, il più piccolo, appare quello maggiormente sofferente e provato dalla situazione, CP_3 ella ha riferito di un manifestato senso di cura e protezione avvertito da parte della madre e degli altri familiari di riferimento di entrambi i rami parentali. Ella ha riferito dei contatti con i Servizi sociali incaricati, nonché i Carabinieri di ER e ha concluso chiedendo la conferma del decreto reso inaudita altera parte il 25.11.2024, salva la modifica in via provvisoria dell'affidamento esclusivo in esclusivo rafforzato per la madre, nonché il rigetto, allo stato, delle richieste paterne di incontri protetti con i figli minori.
Parzialmente confermati i provvedimenti emessi inaudita altera parte come da ordinanza del
10.12.2024, nel senso di confermare la nomina del curatore speciale per i minori, l'affidamento esclusivo dei due figli minori, e alla madre, presso il domicilio della quale sono Persona_1 CP_3 stati collocati;
assegnata la casa coniugale alla ricorrente;
revocato il divieto di avvicinamento del resistente
Pag. 5 di 9 ai figli e di avere con costoro contatti diretti e mediante terzi nella sola misura in cui si è CP_1 disposto che la frequentazione tra il padre e i due minori avvenga nella modalità protetta e con specifiche prescrizioni;
confermato l'incarico impartito ai Servizi Sociali del Comune di ER, e autorizzato il sig.
a asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
CP_1
spirati i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. in ragione dei quali:
- preso atto dell'adesione del resistente alla domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente ha sostanzialmente reiterato le proprie conclusioni;
- il resistente, nell'aderire alla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta ex adverso, ha concluso chiedendo: a) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi minori presso l'abitazione della madre;
b) disporre che il Sig. vedrà e terrà con se, CP_1 presso la propria abitazione, i figli con le seguenti modalità di cui alla comparsa di costituzione;
c) disporre che il Sig. corrisponda il 15 di ogni mese alla Sig.ra a titolo di concorso CP_1 Pt_1 spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 cadauno da rivalutarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT;
d) disporre che tutte le spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nell'interesse dei figli siano divise al 50% tra gli stessi, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, seguendo, in ogni caso, il protocollo del Tribunale di
Frosinone del 15.12.2017; all'sito e decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni;
- il curatore speciale dei minori a sua volta, nel riportarsi ai propri scritti, ha concluso chiedendo di disporre: a) l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con loro collocazione presso il suo domicilio, nella casa coniugale di proprietà della madre, assegnata a lei;
b) confermare gli incontri protetti padre-figli nelle modalità stabilite soltanto se e finché risulteranno di vantaggio e utilità per il benessere psico-fisico dei figli, disponendone comunque il preventivo placet, di volta in volta, da parte degli esperti della comunità terapeutica che ha in cura il padre, nonché la immediata sospensione durante il singolo incontro protetto se si verificasse un pregiudizio ai bambini da parte degli operatori dello spazio neutro, che dovranno curarne un'immediata relazione al Giudice unitamente ai Servizi sociali del Comune di ER;
c) sollecitare, tramite i Servizi sociali di ER incaricati e/o in via diretta, la presa in carico dei minori da parte del di Frosinone e della loro madre da parte del Consultorio di Frosinone, per sostegno Pt_2 psicologico di madre e figli minori, nonché di sostegno alla genitorialità per la madre, nonché per l'avvio di ogni altro percorso di supporto che si riterrà utile e/o opportuno da parte degli esperti;
d) acquisire
Pag. 6 di 9 relazioni periodiche sullo stato di salute del sig. almeno ogni 30 giorni, dalla comunità di recupero CP_1 di , al fine di valutarne lo stato di salute e di condotta, e gli effetti della terapia;
Parte_3
acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di ER nonché, per il loro tramite, prima relazione della comunità terapeutica che ospita e ha in cura il resistente;
in esito alla comparizione personale ed audizione nelle parti, le quali hanno invocato la pronuncia di separazione con sentenza parziale, in esito all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 472 bis.22 c.p.c. con ordinanza del 18.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11
c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente i due figli minori della coppia nato il Persona_2
31/01/2015, di anni 10 nato il [...], di anni 6 ½, sono residenti in [...];
- il resistent risulta residente in [...]e attualmente domiciliato i;
CP_1 Parte_3
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale
a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti nonché in relazione alle reciproche conclusioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che i coniugi vivono separati dal settembre 2024 senza che nessuna riconciliazione sia intervenuta e sussiste tra essi una conflittualità tale da non consentire né rendere opportuna una ripresa e prosecuzione della convivenza.
Pag. 7 di 9 D'altra parte la gravità delle reciproche contestazioni, nonché la comune domanda di pronuncia della separazione giudiziale e il lasso di tempo trascorso dall'introduzione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942 (nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1995, n. 13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. Pronunciata la separazione, la causa proseguirà dunque per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di nonché e rapp.ti dal CP_1 Controparte_2 CP_3
Pag. 8 di 9 curatore speciale dei minori AVV. nel giudizio di separazione giudiziale dei Controparte_4 coniugi con contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 2424/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
04/01/1986) e (nato a [...] il [...]), i quali hanno contratto CP_1 matrimonio il 29/09/2013 in VEROLI (FR), il cui atto è stato trascritto al registro atti di matrimonio del Comune di VEROLI (FR) al N. 95 Parte II Serie A Anno 2013;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VEROLI, per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (N. 95 Parte II Serie A Anno 2013);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 18/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2424 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 18/02/2025, e pendente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stella Tatangelo presso lo studio legale della quale in Isola del Liri alla via
Giuseppe Garibaldi n. 16 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti allegata al ricorso
- Parte ricorrente -
E
, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Marco De Robertis e Francesco Pallone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Frosinone alla via M.T. Cicerone n. 85 giusta delega allegata alla memoria difensiva
- Parte resistente -
NONCHE'
e , in persona del curatore speciale Controparte_2 CP_3
AVV. Controparte_4
elettivamente domiciliati con lei presso il suo studio legale in Frosinone alla via Marcello Mastroianni n.
18 giusto provvedimento di nomina del 25.11.2024
e con l'intervento del P.M. OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con domanda di addebito e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.11.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 29/09/2013 a ER (Fr) (Atto trascritto al N. 95 parte II serie A - anno
2013 – del Registro atti di matrimonio del Comune di ER ) con il sig. dal quale sono CP_1 nati due figli, il 31/01/2015 (10 anni) e nato il [...] (6 anni ½ ) e Persona_1 CP_3 di aver fissato con lui la residenza coniugale in Viale Rimembranza n. 40 – Int.
9- ER in un appartamento di proprietà della moglie, ha esposto di svolgere attività lavorativa come collaboratrice co.co.co. con una retribuzione di circa 2.000 euro al mese e di essersi sempre occupata in via esclusiva dell'accudimento dei figli per i quali percepisce assegno universale per euro 295,00 mensili;
che il marito è stato lavoratore dipendente fino al 2022 e, in seguito, titolare di un'azienda operante nel settore edilizio e da più di 6 anni è in carico al SERD di Frosinone in quanto tossicodipendente;
che negli ultimi anni si è aggravato il consumo di sostanze (crack e cocaina) del sig. che ha finito così per trascurare ogni CP_1 altro dovere, interesse e responsabilità; che sebbene il resistente abbia accettato in passato di entrare in diverse comunità di recupero egli non ha mai completato il percorso, allontanandosene dopo pochi giorni;
che nella dipendenza da crack-cocaina il ha trascinato anche la moglie ed i figli, i quali hanno CP_1 subito traumi dalla delusione riportata per le promesse paterne non mantenute, per le bugie, le assenze che hanno importato loro una destabilizzazione. Ella ha rappresentato di aver subito la violenza psicologica degli atteggiamenti autodistruttivi del marito, il quale è arrivato a drogarsi dentro casa in presenza dei figli,
a farsi raggiungere sempre a casa dagli spacciatori e a portare anche la moglie e/o i bambini inconsapevoli sotto casa loro per lasciarli in macchina il tempo necessario a prendere le sue dosi, ha abbandonato il lavoro e, per procurarsi il danaro necessario all'acquisto della sostanza, ha svenduto i beni aziendali e diversi effetti personali di valore;
che costui ha tenuto condotte inappropriate e pregiudizievoli per la serenità dei minori, diventando aggressivo al rifiuto della moglie di dargli soldi per acquistare le droghe e minacciando di morte lei e i bambini, oltre ad aver più volte minacciato il suicidio;
che da ultimo, da quando la ricorrente ha deciso di interrompere la convivenza, il marito la controlla e le fa scenate di gelosia, gettando la ricorrente in una situazione di grave ansia per l'incolumità propria e dei figli, tanto che ella ha richiesto l'immediata sospensione della responsabilità genitoriale del resistente nelle more delle
Pag. 2 di 9 verifiche della decadenza della responsabilità, ovvero l'affidamento super esclusivo dei bambini, con eventuali incontri tra padre e figli in modalità protetta. Ella ha infatti dedotto che il padre ha attuato condotte manipolatorie e pericolose per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei bambini a cui si rivolge con pianti, urla di disperazione, sensi di colpa, chiedendo loro di comprenderlo e di volergli bene, sconvolgendoli per il suo cambiamento morale e fisico, tanto che infine il figlio minore si rifiuta anche di sentirlo e se lo vede, si allontana da lui, mentre il figlio maggiore, pur non esprimendo a parole il suo disagio, manifesta atteggiamenti di tristezza e delusione ogni volta che entra in contatto con il padre con ripercussioni negative sulla sua emotività. Rappresentato che il resistente ha posto in essere condotte pregiudizievoli e non misurate anche nel contesto scolastico dei minori, la sig.ra ha esposto di Pt_1 aver ottenuto dal Questore di Frosinone un provvedimento di ammonimento cui egli ha reagito con violenza sentendosi tradito;
che da due anni la ricorrente si è rivolta ad un Centro Antiviolenza per sostegno psicologico. Ella ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, e ritenendone sussistenti le condizioni previste dall'art.330 codice civile, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, che si dimostra incapace di attendere al proprio ruolo genitoriale;
in subordine chiede l'affidamento monogenitoriale della prole alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo e quanto agli incontri fra padre e figli, chiede che essi vengano disposti solo laddove il resistente dimostri la seria intenzione di riprendere un rapporto adeguato e costante con i minori, dopo essersi sottoposto ad analisi comprovanti l'assenza di uso di stupefacenti ed aver seguito un percorso di supporto alla genitorialità. Previa nomina di un curatore speciale per i minori, la ricorrente ha chiesto in via indifferibile ed urgente l'emissione di un ordine di allontanamento del resistente dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla persona della moglie e dei figli anche sui luoghi da costoro frequentati e stabilire poi come condizioni di separazione: a) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con affidamento esclusivo rafforzato dei figli;
b) porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli e autorizzare i coniugi a vivere separati;
c) Stabilire che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre;
d) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e , nelle more dell'accertamento, emanare pronuncia parziale sullo status;
e ) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli del sig. e subordinare la frequentazione alla verifica, all'esito di apposito CP_1 percorso di disintossicazione, di recupero delle capacità genitoriali;
f) Porre a carico del padre resistente un assegno di mantenimento mensile per i figli, con decorrenza dalla domanda, nonché il rimborso delle spese straordinarie come da protocollo vigente nel Tribunale di Frosinone. Stabilire che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R, ha chiesto emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti riguardanti i figli, conformi alle conclusioni spiegate nella domanda di separazione.
Pag. 3 di 9 Con decreto emesso inaudita altera parte il 25/11/2024 è stato nominato il curatore speciale dei due figli minori e in persona dell'Avv. è stato Persona_1 CP_3 Controparte_4 disposto in via d'urgenza l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre e il Parte_1 collocamento dei bambini presso di lei;
è stato ordinato l'immediato allontanamento del sig. CP_1 dalla casa coniugale in ER alla via della Rimembranza n. 40 – int. 9 con divieto di avvicinamento del resistente alla moglie ed ai figli, nonché il divieto di prendere con loro contatti diretti o indiretti, tramite terze persone o tramite telefono e altri mezzi di comunicazione;
divieto di avvicinamento al luogo di lavoro della ricorrente e ai luoghi di istruzione e di svolgimento di attività ludico-sportive ed extrascolastiche dei figli;
il tutto per un periodo di mesi sei dalla data dell'esecuzione dell'ordine, la cui attuazione si è mandata al Comando dei Carabinieri di ER;
è stato disposto l'intervento dei Servizi
Sociali del Comune di ER per l'assistenza, il supporto anche mediante un percorso di recupero e sostegno psicologico ai minori e alla madre e la supervisione-monitoraggio del nucleo familiare medesimo, anche in vista di eventuali incontri protetti tra padre e figli e fissata l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, la revoca e la modifica del decreto.
Costituitosi in giudizio nella fase cautelare il sig. ha contestato ogni addebito CP_1 mosso nei suoi confronti nonché il difetto di riscontro anche sotto il profilo di una valutazione cautelare, negando di aver mai posto in essere episodi di violenza domestica e personale ai danni della moglie o dei figli;
egli ha stigmatizzato che mai prima ha segnalato alle competenti Autorità Giudiziaria o di Polizia le presunte violenze subite e neanche in sede di richiesta di ammonimento e della successiva audizione, resa da ultimo, al Questore di Frosinone ebbe ad esporre episodi di violenza domestica ma si limitò, unicamente, a riferire di presunti atti persecutori realizzati dopo che il Sig. era stato cacciato di CP_1 casa;
che l'aver proposto per la prima volta tali preoccupanti condotte solo in sede di ricorso ne appalesa la strumentalità rispetto alla reale finalità che la ricorrente si è prefissata ossia di estromettere completamente il padre dalla vita dei propri figli.
Il sig. deduce di aver superato i problemi di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti che, in un CP_1 dato momento della propria vita, lo hanno visto coinvolto tant'è che egli si è sottoposto a percorso terapeutico in comunità e segue un programma ad hoc presso il Ser. in ciò manifestando la CP_5 propria volontà di curarsi e riprendere in mano la propria vita. Egli ha allegato di esser stato per lungo periodo un padre presente, amorevole, attento alle esigenze della propria moglie e soprattutto, sotto il profilo ludico, educativo, ricreativo e sportivo, anche dei propri figli, fino a quando la Pt_1 unilateralmente ed arbitrariamente ha deciso di chiudere ogni ponte tra lei e lo e, cosa ancor più CP_1 grave, tra lo ed i propri figli, privandoli da un giorno all'altro della figura paterna, della possibilità CP_1 di vedere o anche solo sentire telefonicamente il proprio papà, ciò che induce a meditare e porre in dubbio
Pag. 4 di 9 la capacità genitoriale della madre. Nel dichiararsi disponibile a sottoporsi ad esami clinici nonché alla
CTU che abbia a disporsi, egli ha chiesto in via cautelare ed a parziale rettifica del provvedimento assunto in data 25.11.2024: a) Confermare la nomina del Curatore Speciale ex art. 473 bis 8 c.p.c. ma in ragione della circostanza che anche la madre, e quindi entrambi i genitori, vivono una conflittualità tale da risultare, allo stato, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi dei minori medesimi;
b) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 CP_3 presso la madre;
c) Disporre, in via cautelare, incontri protetti tra il Sig. ed i propri figli, CP_1 presso gli Uffici e/o comunque sotto il monitoraggio del Servizio Sociale di ER, della durata di almeno due ore e per almeno due volte a settimana;
d) Autorizzarlo a ritirare tutti i propri indumenti, effetti personali e le sue cose dall'abitazione coniugale sita ER alla Via della Rimembranza n. 40 – int.-
9.
Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei due figli minori AVV. CP_4
la quale ha riferito in merito agli incontri e colloqui intrattenuti con i due minori
[...] CP_2
e dai racconti e dai comportamenti dei quali è emerso che il padre sta fuori di casa da
[...] CP_3 tempo e i figli si sono sostanzialmente “abituati” alla sua assenza e vi si sono rassegnati;
ha rappresentato che i bambini hanno manifestato la ferma volontà di non vedere né sentire il padre finché non sarà
“guarito” dalla sua “malattia”, perché, a causa della sua “malattia”, “urla, parla talmente veloce che non si capisce niente, è sempre agitato e nervoso, litiga sempre con la mamma e la fa piangere”; che i minori hanno mostrato turbamento per le condotte paterne sebbene in sua presenza e compagnia essi abbiano trascorso una estate serena fino a che, a settembre, il mutato atteggiamento del padre avrebbe importato una drastica negativa inversione di tendenza nel loro quotidiano, perché il padre avrebbe ricominciato ad avere comportamenti “alterati”, a urlare, a “comportarsi male” con loro e con la mamma. Esposto che tra i due bambini, il più piccolo, appare quello maggiormente sofferente e provato dalla situazione, CP_3 ella ha riferito di un manifestato senso di cura e protezione avvertito da parte della madre e degli altri familiari di riferimento di entrambi i rami parentali. Ella ha riferito dei contatti con i Servizi sociali incaricati, nonché i Carabinieri di ER e ha concluso chiedendo la conferma del decreto reso inaudita altera parte il 25.11.2024, salva la modifica in via provvisoria dell'affidamento esclusivo in esclusivo rafforzato per la madre, nonché il rigetto, allo stato, delle richieste paterne di incontri protetti con i figli minori.
Parzialmente confermati i provvedimenti emessi inaudita altera parte come da ordinanza del
10.12.2024, nel senso di confermare la nomina del curatore speciale per i minori, l'affidamento esclusivo dei due figli minori, e alla madre, presso il domicilio della quale sono Persona_1 CP_3 stati collocati;
assegnata la casa coniugale alla ricorrente;
revocato il divieto di avvicinamento del resistente
Pag. 5 di 9 ai figli e di avere con costoro contatti diretti e mediante terzi nella sola misura in cui si è CP_1 disposto che la frequentazione tra il padre e i due minori avvenga nella modalità protetta e con specifiche prescrizioni;
confermato l'incarico impartito ai Servizi Sociali del Comune di ER, e autorizzato il sig.
a asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
CP_1
spirati i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. in ragione dei quali:
- preso atto dell'adesione del resistente alla domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente ha sostanzialmente reiterato le proprie conclusioni;
- il resistente, nell'aderire alla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta ex adverso, ha concluso chiedendo: a) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi minori presso l'abitazione della madre;
b) disporre che il Sig. vedrà e terrà con se, CP_1 presso la propria abitazione, i figli con le seguenti modalità di cui alla comparsa di costituzione;
c) disporre che il Sig. corrisponda il 15 di ogni mese alla Sig.ra a titolo di concorso CP_1 Pt_1 spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 150,00 cadauno da rivalutarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT;
d) disporre che tutte le spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nell'interesse dei figli siano divise al 50% tra gli stessi, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, seguendo, in ogni caso, il protocollo del Tribunale di
Frosinone del 15.12.2017; all'sito e decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni;
- il curatore speciale dei minori a sua volta, nel riportarsi ai propri scritti, ha concluso chiedendo di disporre: a) l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con loro collocazione presso il suo domicilio, nella casa coniugale di proprietà della madre, assegnata a lei;
b) confermare gli incontri protetti padre-figli nelle modalità stabilite soltanto se e finché risulteranno di vantaggio e utilità per il benessere psico-fisico dei figli, disponendone comunque il preventivo placet, di volta in volta, da parte degli esperti della comunità terapeutica che ha in cura il padre, nonché la immediata sospensione durante il singolo incontro protetto se si verificasse un pregiudizio ai bambini da parte degli operatori dello spazio neutro, che dovranno curarne un'immediata relazione al Giudice unitamente ai Servizi sociali del Comune di ER;
c) sollecitare, tramite i Servizi sociali di ER incaricati e/o in via diretta, la presa in carico dei minori da parte del di Frosinone e della loro madre da parte del Consultorio di Frosinone, per sostegno Pt_2 psicologico di madre e figli minori, nonché di sostegno alla genitorialità per la madre, nonché per l'avvio di ogni altro percorso di supporto che si riterrà utile e/o opportuno da parte degli esperti;
d) acquisire
Pag. 6 di 9 relazioni periodiche sullo stato di salute del sig. almeno ogni 30 giorni, dalla comunità di recupero CP_1 di , al fine di valutarne lo stato di salute e di condotta, e gli effetti della terapia;
Parte_3
acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di ER nonché, per il loro tramite, prima relazione della comunità terapeutica che ospita e ha in cura il resistente;
in esito alla comparizione personale ed audizione nelle parti, le quali hanno invocato la pronuncia di separazione con sentenza parziale, in esito all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 472 bis.22 c.p.c. con ordinanza del 18.02.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11
c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente i due figli minori della coppia nato il Persona_2
31/01/2015, di anni 10 nato il [...], di anni 6 ½, sono residenti in [...];
- il resistent risulta residente in [...]e attualmente domiciliato i;
CP_1 Parte_3
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale
a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti nonché in relazione alle reciproche conclusioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che i coniugi vivono separati dal settembre 2024 senza che nessuna riconciliazione sia intervenuta e sussiste tra essi una conflittualità tale da non consentire né rendere opportuna una ripresa e prosecuzione della convivenza.
Pag. 7 di 9 D'altra parte la gravità delle reciproche contestazioni, nonché la comune domanda di pronuncia della separazione giudiziale e il lasso di tempo trascorso dall'introduzione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942 (nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1995, n. 13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. Pronunciata la separazione, la causa proseguirà dunque per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di nonché e rapp.ti dal CP_1 Controparte_2 CP_3
Pag. 8 di 9 curatore speciale dei minori AVV. nel giudizio di separazione giudiziale dei Controparte_4 coniugi con contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 2424/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
04/01/1986) e (nato a [...] il [...]), i quali hanno contratto CP_1 matrimonio il 29/09/2013 in VEROLI (FR), il cui atto è stato trascritto al registro atti di matrimonio del Comune di VEROLI (FR) al N. 95 Parte II Serie A Anno 2013;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VEROLI, per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (N. 95 Parte II Serie A Anno 2013);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 18/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
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