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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 830/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , con il patrocinio Parte_4 C.F._4 degli Avv.ti PATANÈ ROBERTA e PATANE' GIUSEPPE
RICORRENTI
contro
[...]
[...]
[...]
con il patrocinio degli Avv.ti GIUSTINIANI MARCELLO e Controparte_1
CONTI MARIA GIOVANNA
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti convenivano in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inopponibilità ai ricorrenti delle clausole contenute:
- nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale FS 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €4,50 Co
- nell'art.31.5 del Contratto Aziendale 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €4,50
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 C.C.N.L. Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie venga retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile
2/23 legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie
2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016(“indennità di utilizzazione professionale”);
C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.32
CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”);
D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall' accordo programmatico del
15/05/2009 e successivamente dall'art.36.5 CCA (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”)
e per l'effetto condannare la società (...) al pagamento in Controparte_1
favore della sig.ra della somma di Euro 11.775,19 già detratto Parte_1
l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da agosto 2007 sino al mese di agosto 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società (...) al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma di Euro 3.820,23 già detratto l'importo Parte_2
fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2017 sino al mese di agosto 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma di Euro 2.389,75 già detratto Parte_3
l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di dicembre 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che
3/23 verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società (...) al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma di Euro 3.094,50 già Parte_4
detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da agosto 2019 sino al mese di dicembre 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata memoria, con Controparte_1
cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o di singole domande, di prescrizione e/o decadenza, rigettare le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo della lite e assolvere da ogni domanda”. Controparte_1
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza odierna di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa
è documentale, trattandosi di questioni di diritto.
Parte ricorrente veniva assunta alle dipendenze della resistente, per lo svolgimento delle mansioni di Capotreno. Si lamentava che la retribuzione corrisposta da durante i giorni di ferie includa solo gli Controparte_1
elementi fissi della retribuzione, con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci, pur connesse allo svolgimento della mansione propria del profilo professionale, di retribuzione variabile, in violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia
Europea e dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, parte ricorrente
4/23 rivendicava il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, con inclusione nella base di computo anche delle voci
“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie, dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2002 e successivamente dall'art. 31.4 e 5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016, dell'“indennità scorta vetture eccedenti” Co di cui all'art. 35, contratto aziendale 2003 e successivamente all'art. 36.5
CCA 2012 – 2016 e dell'indennità “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” prevista dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall'accordo programmatico del 15.05.2009 e successivamente dall'art. 36.5 CCAA 2012 – 2016.
Le doglianze di parte ricorrente sono fondate alla luce della nozione di retribuzione feriale elaborata dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
Infatti, con specifico riguardo all'incidenza delle voci retributive variabili, la
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, stabiliva quanto segue:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro)
(...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
(...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione
(art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze
5/23 dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del Per_1 Per_2
Per_ 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad Per_4
esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_3
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006,
6/23 cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_5
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza GU 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Per_6
e altri, punto 58 nonchè).
[...]
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60). CP_3
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_7
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie
7/23 annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti WA in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione
Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di
8/23 ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza GU 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_7
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Ebbene, sulla base dei principi richiamati, le pretese di parte ricorrente sono state ripetutamente vagliate e accolte, non solo dal Tribunale di Milano
Sezione Lavoro, ma anche dalla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro. Tra le varie decisioni, deve essere citata la sentenza di secondo grado n. 308/2023 pubbl. il 30/03/2023. Tale motivazione del tutto condivisibile e, per tale ragione, sposata dalla giudicante, deve essere qui citata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Il primo Giudice, richiamata la giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione di retribuzione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
e altri), ha innanzitutto rilevato che le indennità di utilizzazione Per_7
professionale e quella di assenza dalla residenza sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del capotreno. In particolare, la prima è attribuita a seconda delle ore di conduzione del treno, mentre la seconda è
9/23 conferita in relazione alle ore di assenza dalla residenza “calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
In motivazione veniva inoltre evidenziato che le caratteristiche di dette indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13425 del 17.05.2019 e dalla giurisprudenza europea, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per retribuzione anche nei periodi di ferie.
Pertanto, il TRIBUNALE aveva ritenuto che entrambe le voci retributive in questione dovessero essere considerate incluse nell'ambito della retribuzione ordinaria, che la datrice di lavoro era tenuta a mantenere durante il periodo feriale.
Quanto all'indennità relativa ai premi scoperta e irregolarità abusi, il
TRIBUNALE condivideva le argomentazioni rese, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, con la sentenza n. 347/22 del medesimo Tribunale, con la quale era stato evidenziato che è “una mansione tipica del Capotreno controllare i titoli di viaggio e curare la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni e che pertanto anche tali indennità debbono rientrare nella retribuzione feriale”.
Quanto alla indennità per vetture eccedenti, il primo Giudice richiamava, ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la motivazione della sentenza n. 134/22 del Tribunale di Milano nella quale veniva evidenziato che “per quanto vero sia che tali indennità siano condizionate nel primo caso dal numero di vetture componenti il convoglio e nel secondo caso dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto, nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso”.
Il TRIBUNALE riteneva inoltre infondato quanto sostenuto da CP_1
secondo la quale poiché nel contratto collettivo nazionale della mobilità è
[...]
10/23 inserita la seguente clausola: “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”,
l'eventuale nullità delle norme censurate dalla ricorrente provocherebbe, altresì, la nullità di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
In motivazione il TRIBUNALE affermava che le parti contrattuali non possono “attraverso una declaratoria pattizia di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una disposizione imperativa (conclusione a cui si perviene anche argomentando ex art. 1344 c.c., in quanto la clausola di inscindibilità risulterebbe funzionale ad eludere l'applicazione di una norma imperativa, quella per cui si considera orario di lavoro quello in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni)”. (...)
L'impugnazione proposta da è infondata e non può, Controparte_1
pertanto, trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In relazione ai motivi di impugnazione I, II, IV e V, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 1470/2021 (Pres. Vitali, Est. – in Per_8 controversia, del tutto sovrapponibile alla presente, per l'esatta coincidenza delle voci retributive esaminate e dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con l'anzidetta sentenza è stato affermato quanto segue:
“osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo
11/23 annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata
Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n.
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre
2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre Per_1 Per_2
Per_ 2017, King, C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto
25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_4
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_3
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo
12/23 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_5
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del
2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza GU 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_3
punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive CP_3
precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che
13/23 il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti WA in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza GU 15 settembre 2011, e a., Per_7
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la
14/23 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.
Ritiene la Corte che la decisione del primo Giudice sia conforme ai criteri indicati dalla citata giurisprudenza interna e sovranazionale, risultando immune dalle censure di parte appellante.
Con specifico riguardo alla voce denominata “UIP”, le doglianze di
– come sintetizzate in narrativa – vanno esaminate congiuntamente CP_1
poiché intrinsecamente connesse.
La società lamenta, in sostanza, l'errata valutazione, ad opera del
TRIBUNALE, della disciplina contrattuale collettiva dell'istituto sotto l'aspetto evolutivo. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe, inoltre, applicato precedenti giurisprudenziali inconferenti, poiché riferiti ad elementi totalmente esclusi dalla retribuzione feriale.
15/23 Con A quest'ultimo riguardo, l'appellante evidenzia come la sia, invece, decurtata solo parzialmente durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe – a suo avviso – scoraggiata sul piano economico, secondo una comparazione da operarsi su base annuale e non già mensile, come invece affermato in sentenza.
Ritiene il Collegio che tale tesi non sia condivisibile.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti la decisione del TRIBUNALE risulta pienamente condivisibile.
...
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di
16/23 componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento ed, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp.
Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo Collegio.
L'orientamento già espresso da questa Corte trova conforto nella più recente giurisprudenza della GC (sentenza GU 13.1.2022, causa C-
514/20- DS c/ , nonché nei principi espressi – sia pur con riguardo al Per_9 personale navigante del trasporto aereo – nella pronuncia n. 20216/2022 della
Corte di Cassazione.
In particolare, nella anzidetta pronuncia di legittimità si legge:
“la recente sentenza della GU (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene riguardante altra tipologia di Per_9
rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della
17/23 più volte citata sentenza della stessa GU del 15 settembre 2011, causa C-
155/10), e altri c. British WA plc, la cui interpretazione, nella lettura Per_7 fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente. (…) Dalla citata sentenza della GU, si rileva quanto segue. 20. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane". Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli
Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la
Corte ha dichiarato, con riferimento all'art. 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 Per_10
e la giurisprudenza ivi citata)': 21. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 e', poi, precisato: "...l'art. 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Per_11
sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19,
EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore
18/23 deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, CP_3
EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_10
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione
Per_ della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo
è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21)".
Per contro, gli argomenti spesi da parte appellante non inficiano le conclusioni cui è condivisibilmente pervenuto il TRIBUNALE alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamate.
19/23 In particolare, per quanto riguarda la “indennità di utilizzazione professionale” (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello
Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di Euro 12,80) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva
2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile dell'appellata nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie. (...)
Il terzo motivo di gravame con il quale si duole della Controparte_1 pronuncia nella parte in cui ha statuito che anche le indennità di “scorta vetture eccedenti” e il “premio scoperta irregolarità” vadano computate nella retribuzione da erogare nel periodo feriale, va disatteso.
Su analogo motivo, questa Corte si è già pronunciata con la recente sentenza n. 966/2022 (Pres. Picciau - Rel. Macaluso) la cui motivazione viene condivisa dal Collegio e qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118
Disp. Att. c.p.c.
Con tale sentenza è stato affermato:
“Per le ulteriori indennità di “scorte vetture eccedenti” e “premio scoperta irregolarità” per quanto vero sia che tali indennità siano condizionate nel primo
20/23 caso dal numero di vetture componenti il convoglio e nel secondo caso dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto, nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso.
In primo luogo, l'asserita incidenza irrisoria di dette indennità sulla retribuzione annua degli appellati, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo.
Sotto ulteriore profilo, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, non pare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile.
In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono rivestire in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”.
In ragione di tutto quanto precede, deriva la necessità di accogliere anche la domanda di condanna della parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme di cui in dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ossia le differenze retributive maturate nei periodi oggetto di causa.
Non sono condivisibili gli assunti di che, nel Controparte_1 contestare i conteggi avversari, affermava che “al fine di ottenere la media delle competenze accessorie (asseritamente dovute anche nelle giornate di ferie), il totale delle indennità percepite nei giorni di ordinaria presenza deve essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non invece, come ha fatto controparte, per i giorni effettivi di presenza”.
La previsione del C.C.N.L. è, invece, del seguente tenore:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
21/23 La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per
26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che “1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Da quanto precede emerge che il divisore 26 invocato da CP_1
non è riferito ad ogni voce retributiva mensile, ma solo a quelle richiamate
[...]
specificamente dalla contrattazione collettiva, non rilevanti nella presente causa.
Anche il Tribunale di Milano si è espresso in tal senso, laddove si stabiliva che
“Il criterio adottato dal ricorrente pare maggiormente persuasivo. Ed, invero, l'art. 68 invocato dalla società disciplina la retribuzione fissa sicchè il criterio del divisore deve intendersi riferibile ed utilizzabile per tale tipologia di retribuzione.
Al contrario, per voci, come quelle pretese, il criterio dell'effettività pare più corretto” (Tribunale di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 1831/2022 pubbl. il
13/07/2022, Giudice dott.ssa Moglia).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere.
In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato se dovuto e
22/23 pagato, con distrazione. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'attività dell'assenza di attività istruttoria e della serialità del contenzioso.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti differenze retributive:
a Euro 11.775,19 Parte_1
a Euro 3.820,23 Parte_2
a Euro 2.389,75 Parte_3
a Euro 3.094,50 Parte_4
oltre, per ciascun importo, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente. Sentenza esecutiva.
Milano, 11/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
23/23