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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5743/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.5743/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.05.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annagrazia Polignano e avv.
LI PA, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025 le parti, premesso che in data
28.09.1986 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che in data Per_1
15.04.2014 il Tribunale di Roma, con decreto omologazione n. cronol. 10732/2014,
1 aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi Pt_1
e in data 28/09/1986 in Roma, trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1986, atto n. 00933, parte 2, serie A08;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare
l'emananda sentenza negli appositi registri anagrafici;
3. Disporre che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5743/2025:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Roma in data 28.09.1986;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 00933,
Parte 2, Serie A08);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 04.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.5743/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.05.1965, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annagrazia Polignano e avv.
LI PA, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025 le parti, premesso che in data
28.09.1986 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che in data Per_1
15.04.2014 il Tribunale di Roma, con decreto omologazione n. cronol. 10732/2014,
1 aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi Pt_1
e in data 28/09/1986 in Roma, trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1986, atto n. 00933, parte 2, serie A08;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare
l'emananda sentenza negli appositi registri anagrafici;
3. Disporre che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5743/2025:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Roma in data 28.09.1986;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 00933,
Parte 2, Serie A08);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 04.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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