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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 627/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 627/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 02/07/2025 e vertente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(in qualità di erede di (c.f. ), Persona_1 C.F._4 Parte_5
(c.f. , (c.f. ,
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6
ED (c.f. ), , ED Parte_7 Per_2 C.F._7 Parte_8
(c.f. ), (c.f. ), Per_3 C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
( ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_13 Parte_14
), (c.f. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 Parte_16
(c.f. ), (c.f. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 Pt_18
( c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._18 Parte_19 C.F._19
(c.f. ), (c.f. Parte_20 C.F._20 Parte_21
pag. 1 di 13 ), (c.f. , C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(c.f. ), (c.f ) e C.F._23 Parte_24 C.F._24 Parte_25
in qualità di erede di (c.f. ),
[...] Persona_4 C.F._25 rappresentati e difesi dagli avvocati IO DO (c.f. ) e C.F._26
US UL (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, Corso C.F._27
Umberto I n. 311, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
Controparte_1
con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 78, codice fiscale
[...]
in persona del Presidente e legale rappresentante dottor P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Mannucci
(c.f. e IO ST (c. f. ) ed CodiceFiscale_28 CodiceFiscale_29 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Kerbaker n. 55, presso lo studio dell'avv.
IO ST
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO- CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta relative all'udienza del 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, , Parte_1 Parte_2 Parte_26
, ,
[...] Parte_3 Parte_27 Parte_28 Persona_1 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_29 Parte_7 Parte_30 [...]
, , , Pt_8 Parte_31 Parte_9 Parte_32 Parte_10 [...]
, , , , Parte_33 Parte_34 Parte_12 Parte_35 Parte_36
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_37
, , e Parte_22 CP_4 Parte_23 Parte_24 Parte_25 hanno citato in giudizio ( Parte_38 CP_1 Controparte_5
pag. 2 di 13 , rilevando di aver concluso con la parte Controparte_1 convenuta contratti di locazione ad uso abitativo ex l. 431/1998 ed ex l. 392/78 (legge sull'equo canone) relativamente agli immobili posti nell'edificio denominato “OR
RA”, sito nel Centro Direzionale di Napoli;
che tutti i ricorrenti sono assegnatari degli alloggi per effetto del bando pubblico indetto dalla nel 1990; Controparte_6 che, in forza del contratto di compravendita del 16.6.1989 rep n. 8909, sarebbe CP_1 subentrata negli obblighi originariamente assunti dal proprio dante causa (Immobiliare
Occidente s.r.l.) il quale, a sua volta, avrebbe acquistato il bene sul quale era stato imposto, con contratto n. 29443 del 27.12.1978, un vincolo specifico di destinazione dal alla Mededil S.p.A., originaria proprietaria dell'area edificabile. Controparte_3
Hanno, inoltre, affermato che l'immobile de quo sarebbe stato costruito in regime di edilizia convenzionata con il nell'ambito dei progetti di urbanizzazione Controparte_3 del Centro Direzionale di Napoli;
che, rientrando le aree in regime di convenzione, non sarebbe applicabile la legge 392/1978 e che l' , in data 24.6.2009 rep. 27809, aveva CP_1 alienato l'immobile denominato “OR RA” alla società in violazione Parte_39 dell'obbligo di cessione agli assegnatari degli alloggi in regime di convenzione.
Hanno, pertanto, chiesto dichiararsi che era tenuta a cedere gli alloggi e che non CP_1 era tenuta a stipulare i contratti di locazione con i ricorrenti assegnatari, in base alla legge
392/78 ed alla successiva legge 431/98, nonché adottarsi ogni provvedimento utile al riconoscimento del diritto di cessione in capo ai ricorrenti, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
Con sentenza n. 584/2020, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , Parte_30 Parte_33
, , e ha ritenuto
[...] Parte_22 Parte_38 Parte_26 inammissibile l'intervento del ha rigettato le domande proposte dagli Controparte_3 altri attori, con assorbimento delle istanze formulate dall' , compensando le spese CP_1 di lite tra le parti.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'intervento del
[...] per non avere alcun interesse diretto e concreto a vedere dichiarata CP_3
l'inapplicabilità ai contratti di locazione della legge del 1978 e la sussistenza del diritto di prelazione, in quanto non vanta una situazione dipendente dal rapporto oggetto di lite.
Il Tribunale, nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , Parte_30 Parte_33
pag. 3 di 13 , , e ha rilevato che questi Pt_27 Parte_22 Parte_38 Parte_26 ultimi non hanno provato la loro qualifica di eredi dei precedenti assegnatari degli immobili.
Con riguardo al merito della controversia il giudice di prime cure ha rigettato le domande attoree in quanto dall'istruttoria era emerso che, in un precedente giudizio tra le medesime parti, era già stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'insussistenza di un diritto prelazione in favore dei ricorrenti, né i documenti prodotti dalle parti hanno dimostrato la fondatezza della domanda proposta.
Il Tribunale ha, in ogni caso, escluso ogni diritto di prelazione in capo agli attori per insussistenza della qualifica di conduttori sul presupposto che i contratti di locazione, prima del trasferimento degli immobili, erano già stati disdettati.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
, (in qualità di erede di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 [...]
, (ED , (ED Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2 Parte_8
, , Per_3 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
e , con atto notificato in data 3/09/2021, Parte_23 Parte_24 Parte_25 affidato a sei motivi, all'esito del quale hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle richieste presentate in primo grado e, in ogni caso, che venga dichiarato che era tenuta a cedere gli alloggi agli assegnatari ricorrenti CP_1 concedendo loro la precedenza, che parte appellata non era tenuta a stipulare i contratti di locazione con i ricorrenti assegnatari e che venga adottato ogni provvedimento utile per veder riconosciuto il diritto alla cessione dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione con riguardo a , nel merito ed in via principale il Parte_22 rigetto dell'atto di gravame, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di alcuno dei motivi di impugnazione, il rigetto delle domande spiegate dagli attori odierni appellanti perché infondate, il tutto con vittoria sulle spese processuali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 17/02/2020, risultando pag. 4 di 13 rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 20/01/2020.
3. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da in accoglimento della relativa eccezione formulata da . Parte_22 CP_1
Ed invero, la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di legittimazione di Pt_30
, , e
[...] Parte_33 Parte_22 Parte_38 Parte_26 statuendo testualmente: “Quanto alla posizione di Parte_30 Parte_33 [...]
, e che hanno rinunciato agli atti del giudizio occorre Parte_22 Parte_38 Parte_26 osservare che non risulta l'accettazione da parte dell' non essendo efficace la “rinunzia CP_1 condizionata alla condanna alle spese”, pertanto essa non è efficace. Va dichiarato, quindi, il difetto di legittimazione di , , , e Parte_30 Parte_33 Parte_22 Parte_38 Parte_26
dichiaratisi eredi dei precedenti assegnatari degli immobili, i quali non hanno mai provato di
[...] essere legittimi eredi.”
Tale pronunzia di inammissibilità non risulta essere stata espressamente impugnata da
, la quale ha censurato la sentenza n. 584/2020 del Tribunale di Napoli Parte_22 esclusivamente con riferimento al rigetto della domanda formulata in primo grado.
Stante quanto precede, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia passata in giudicato in tale parte ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., il quale stabilisce che l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto con riferimento al merito della lite da parte di . Parte_22
4.Volgendo all'esame dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, (in qualità di erede di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 [...]
, (ED , (ED Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2 Parte_8
, , Per_3 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_23 [...]
e , lo stesso è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Pt_24 Parte_25
5. Con il primo motivo di gravame proposto, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha così statuito: “gli attori assumendosi locatari degli immobili siti nel complesso denominato OR RA hanno chiesto in questo giudizio di accertare il diritto di prelazione degli stessi vantati assumendo l'inapplicabilità delle
pag. 5 di 13 disposizioni di cui alla L. 392/1978 trattandosi di alloggi costruiti in regime di “convenzione”.
In particolare, gli odierni appellanti hanno sottolineato di non aver mai parlato di diritto di prelazione a loro applicabile, avendo gli stessi fatto riferimento ad un cd. “diritto di precedenza”.
A fondamento di tale motivo di gravame, hanno precisato che tutti gli enti previdenziali, compreso quindi anche l' , dovevano rendere pubblico l'elenco delle unità abitative CP_1 disponibili da locare in favore di determinati soggetti che si trovavano in condizioni svantaggiate. L' , attraverso la sua procuratrice “Immobiliare Occidente s.r.l.”, ha CP_1 emanato nell'anno 1990, un bando pubblico nel rispetto dell'art. 17 della L.94/82. Il
Bando di partecipazione e assegnazione veniva affisso nei locali della Controparte_6
e del ai sensi dell'art.4 quater della L. 93/79. L'assegnazione veniva, Controparte_3 poi, regolamentata dall'art. 17, della L. n.94/82, che prevedeva e che prevede tutt'ora:
“ogni ente pubblico non economico – dalla natura e consistenza patrimoniale, nella locazione delle unità immobiliari disponibili, limitatamente ad una quota pari al 30%, deve dare la priorità a coloro che dimostravano che nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti di rilascio”.
Successivamente, la quota del 30% è stata poi aumentata al 50% per l'intervenuto D.L.
551/88 convertito con modificazione ed integrazione dalla L. n. 61/89 titolato: “Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.”
Invero, hanno evidenziato che l'art. 17 della L.94/82 stabiliva che gli enti [previdenziali],
(ed in questo nostro caso, l' ) che davano in locazione l'alloggio, dovevano “entro CP_1 trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, dare comunicazione al di lui locatore (cioè all'ex proprietario)”. L'art.
2-ter prosegue poi: “Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis, gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti”. Ed infatti, nell'art.
2-bis, l'assegnatario viene chiamato, giustamente, “sfrattato”. L'art.
2-ter citato, quindi, stabilisce che gli enti, a quegli sfrattati che conducevano in locazione i propri immobili, doveva dare la precedenza, frazionando la dismissione.
Dunque, il termine usato dal legislatore è quello di “precedenza” e non di “prelazione” usato erroneamente, dal giudice di prime cure.
In definitiva, secondo gli appellanti, nella vendita di un immobile, la prelazione è il diritto ad essere preferito rispetto a chiunque altro, a parità di condizioni. La “precedenza”,
pag. 6 di 13 invece, è il diritto di “passare prima degli altri”. Essa, dunque, a differenza della prelazione, non deve essere esercitata, perché è un “diritto”, per cui il legislatore, ha concluso l'art.
2-ter, legiferando in modo tale da statuire che, la vendita deve essere effettuata con modalità frazionata, senza lasciare margine a qualsivoglia interpretazione.
A parere degli appellanti, risulta altrettanto evidente, quindi, che l'odierno appellato
, non potava alienare il complesso immobiliare OR RA in blocco e, allo CP_1 stesso tempo doveva dare agli assegnatari odierni appellanti, la precedenza nella vendita.
5.1 Con il terzo motivo di gravame, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza altresì per travisamento dei fatti. In particolare, hanno osservato che il giudice di prime cure avrebbe fatto riferimento ad un obbligo a locare da parte dei successivi acquirenti, mai affrontato nel giudizio di primo grado siccome mai richiesto dagli appellanti. Hanno rappresentato, dunque, che l'oggetto del giudizio non era la verifica della sussistenza di un
“obbligo di locare”, bensì quello di cedere gli alloggi condotti in locazione agli assegnatari ricorrenti (e quindi ad osservare il “diritto di precedenza”), nonché la declaratoria che non era tenuta a stipulare i contratti di locazione con i ricorrenti assegnatari, in CP_1 base alla legge 392/78 ed alla successiva legge 431/98.
5.2 Tali motivi di appello, siccome intimamente connessi in quanto attinenti entrambi all'interpretazione dell'oggetto della domanda, vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e vanno disattesi per i seguenti motivi.
5.3. Ed invero, il primo giudice, dopo aver riportato correttamente la domanda formulata dagli istanti, ha osservato che tra le stesse parti è stato definito un precedente giudizio con sentenza n. 7017/2015, passata in giudicato, in cui gli attori, deducendo la qualità di conduttori di immobili siti nella OR RA, avevano chiesto accertarsi, sulla base della vigente normativa, un diritto di prelazione in loro favore. Dunque, dando atto che nel presente giudizio gli istanti hanno chiesto accertarsi l'esistenza di un diritto di prelazione
“sotto altro profilo”, ha sostenuto che l'accertamento richiesto nel presente procedimento fosse il medesimo svolto nel giudizio conclusosi con la richiamata sentenza, con conseguente giudicato esterno.
Il tribunale, in ogni caso, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ha comunque statuito l'infondatezza della domanda proposta dagli odierni appellanti, non ricavandosi dall'esame della stessa un diritto di prelazione in loro favore.
Ebbene, la sentenza impugnata deve trovare condivisione in tale parte sulla scorta delle pag. 7 di 13 seguenti considerazioni.
Il D.L. 551/1988 (poi convertito nella Legge 61/1989) sopra citato, il quale ha introdotto misure urgenti per il settore abitativo, mirava a gestire la crisi degli alloggi negli anni '80, facilitando l'accesso alla casa per le fasce più vulnerabili, spesso attraverso l'intervento pubblico o la promozione di accordi tra proprietari e inquilini.
In particolare, l'art. 2 bis richiamato stabiliva l'obbligo per enti pubblici e privati di dare precedenza agli inquilini sfrattati dai propri immobili (soprattutto in caso di vendite frazionate o immobili acquisiti da enti) con riferimento all'assegnazione di nuove soluzioni abitative, spesso con canone concordato, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dell'epoca, soprattutto nei comuni con maggior numero di abitanti, tra cui il
Comune di Napoli.
In buona sostanza, era prevista una priorità in favore degli inquilini che venivano sfrattati perché i proprietari vendevano frazionatamente l'immobile, come previsto da modifiche successive (L. 431/1998). Gli enti pubblici che riacquistavano immobili dovevano dare precedenza agli sfrattati da tali immobili. Il decreto favoriva anche l'adesione a contratti a canone concordato, che prevedevano riduzioni fiscali, per chi accettava determinate condizioni abitative, garantendo spesso una forma di precedenza nell'accesso a tali alloggi.
Da quanto innanzi, deve allora concludersi che la normativa in parola ha stabilito un diritto di precedenza nella stipula di nuove locazioni in favore di coloro che avessero dimostrato che nei loro confronti erano stati emessi i provvedimenti di rilascio.
Tanto si ricava dal combinato disposto tra gli artt. 2 bis e ter del D.L. 551/1988 e l'art. L.
17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Difatti, gli artt. 2 bis e ter sanciscono che: “
2-bis. È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.
2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente”.
L'art. 17 cit. richiamato dall'art. 2 bis, a sua volta, recita: “Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una
pag. 8 di 13 quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2, n. 2), del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo
59, numeri 1), 3), 4), e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione”.
Deve, allora, essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alla domanda formulata dagli istanti in primo grado avente ad oggetto la declaratoria dell'obbligo di di cedere gli alloggi condotti in locazione agli assegnatari ricorrenti, CP_1 ne ha statuito l'infondatezza, non avendo la normativa in questione attribuito all'assegnatario “un diritto di precedenza” con riferimento all'acquisto dell'immobile, diverso ed ulteriore rispetto al diritto di prelazione eventualmente vantato dagli stessi in qualità di conduttori, già oggetto del precedente giudizio tra le medesime parti, ma esclusivamente una priorità in favore degli inquilini all'accesso a tali alloggi, come sopra evidenziato.
Ne consegue la infondatezza del presente motivo.
6. Con la seconda censura le parti appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe basato la propria decisione su presupposti errati o comunque male interpretati, non avendo in particolare tenuto conto che le cause pregresse tra le stesse parti del presente giudizio erano state appellate e quindi non passate in giudicato.
In particolare, gli appellanti hanno evidenziato che, se si legge il verbale di causa dell'udienza del 3 dicembre 2015, si può agevolmente rinvenire che, dopo l'esposizione delle dichiarazioni delle parti, gli odierni appellanti avevano ampiamente reso edotto il giudicante dell'esistenza di gravame avverso la sentenza di Tribunale n. 7017/2015, invocata dal giudice nella decisione impugnata. A tal riguardo, si legge testualmente: “l'avv.
IO DO impugna e contesta quanto dichiarato ed eccepito dalla RE . In CP_1 particolare, reitera le proprie richieste e precisa che giudizi indicati sempre dalla RE , e cioè CP_1
R.G. 10058/11 e 7017/15, sono stati regolarmente appellati. La seconda sentenza (n. 7017/2015) è stata oggetto di appello avente R.G. 3324/11 e R.G. 2787/15”.
Hanno evidenziato, altresì, che, successivamente a codeste eccezioni, nulla è stato controdedotto dalla RE . CP_1
6.1 Con il quarto motivo d' impugnazione, le parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per un ulteriore travisamento dei fatti, nella parte in cui sono stati ritenuti pag. 9 di 13 occupanti “sine titulo”. In particolare, hanno evidenziato che la maggior parte degli appellanti risulta infatti tuttora titolare di valido contratto di locazione, ed in ogni caso secondo la legge anche dopo la scadenza del contratto assumono la qualifica di detentori qualificati.
6.2 Tali motivi di appello sono inammissibili, non avendo la parte appellante in alcun modo dedotto in quale misura le dedotte violazioni avrebbero inciso sul mancato accoglimento della domanda proposta in primo grado, riferita ad un supposto “diritto di precedenza” e non già ad un diritto di prelazione.
Ed invero, la specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali (già Cass. sez. 6 ord. 30.5.2018 n. 13535) sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata, lì dove l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di specifiche forme o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 12.2.2016 n. 2814; 23781/2020).
Il che comporta che la parte appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal Tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Ebbene, nel caso in esame, la parte appellante si è limitata ad affermare che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza n. 7017/2015 fosse passata in giudicato e che gli appellanti fossero occupanti sine titulo, senza indicare in che misura tali supposti errori avrebbero inciso sul mancato accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Anzi, a ben vedere, tali motivi di gravame appaiono in evidente contrasto con la prima pag. 10 di 13 doglianza sopra esaminata nell'ambito della quale gli appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fatto riferimento ad un dedotto di diritto di prelazione, già oggetto della decisione n. 7017/15, ritenuta cosa giudicata, mentre gli stessi avrebbero chiesto dichiararsi l'esistenza di un diverso diritto di “precedenza”, non oggetto della richiamata sentenza.
7. Con il quinto motivo di gravame è stata censurata la sentenza di primo grado per nullità
a seguito di violazione del principio del contraddittorio, in quanto emanata prima della scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
In particolare, gli appellanti hanno evidenziato che la sentenza reca, come data di emissione, quella del 13/11/2019. Tuttavia, la causa in primo grado è stata rimessa in decisione solo il 13/12/2019, con termine ultimo per il deposito delle memorie ex art. 190
c.p.c. in data 12/12/2019.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata in data 20/12/2019, allorquando erano oramai scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusionali, a nulla rilevando la data di emissione del 13/11/2019 indicata in calce alla decisione.
Difatti, se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n. 3569).
Consegue da quanto innanzi che tale doglianza non può trovare accoglimento.
8. Infine, con il sesto ed ultimo motivo d'appello, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento del nel giudizio di primo grado. Hanno rilevato che sussiste l'interesse Controparte_3 del a costituirsi in giudizio in quanto tenuto a garantire la destinazione pubblica CP_3 delle aree e la finalità di edilizia abitativa.
Tale motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, tenuto conto del fatto che gli appellanti, da un canto, non hanno formulato alcuna domanda nei confronti del e, d'altro canto, non hanno in nessun modo chiarito in che termini la Controparte_3
pag. 11 di 13 partecipazione al presente giudizio del li avrebbe avvantaggiati. Controparte_3
9. La totale soccombenza delle parti appellanti nel presente grado comportano la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi, eccetto fase istruttoria non concretamente svolta, con aumento per la difesa contro più parti e successiva riduzione del 30%, non comportando l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto).
9.1. Nulla a favore del in quanto contumace. Controparte_3
9.2 Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 584/2020:
A) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Parte_22
B) rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in qualità di erede di , Parte_4 Persona_1 [...]
, (ED , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2 Parte_8
(ED , , Per_3 Parte_9 Pt_10 Pt_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, e;
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25
C) condanna gli appellanti a pagare in favore di le spese del presente grado CP_1
che si liquidano in € 25.283,44, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
D) nulla a favore del Controparte_3
E) dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido a pagare un ulteriore importo a pag. 12 di 13 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato
pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 627/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 02/07/2025 e vertente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(in qualità di erede di (c.f. ), Persona_1 C.F._4 Parte_5
(c.f. , (c.f. ,
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6
ED (c.f. ), , ED Parte_7 Per_2 C.F._7 Parte_8
(c.f. ), (c.f. ), Per_3 C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
( ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_13 Parte_14
), (c.f. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 Parte_16
(c.f. ), (c.f. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 Pt_18
( c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._18 Parte_19 C.F._19
(c.f. ), (c.f. Parte_20 C.F._20 Parte_21
pag. 1 di 13 ), (c.f. , C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(c.f. ), (c.f ) e C.F._23 Parte_24 C.F._24 Parte_25
in qualità di erede di (c.f. ),
[...] Persona_4 C.F._25 rappresentati e difesi dagli avvocati IO DO (c.f. ) e C.F._26
US UL (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, Corso C.F._27
Umberto I n. 311, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
Controparte_1
con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 78, codice fiscale
[...]
in persona del Presidente e legale rappresentante dottor P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Mannucci
(c.f. e IO ST (c. f. ) ed CodiceFiscale_28 CodiceFiscale_29 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Kerbaker n. 55, presso lo studio dell'avv.
IO ST
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO- CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta relative all'udienza del 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, , Parte_1 Parte_2 Parte_26
, ,
[...] Parte_3 Parte_27 Parte_28 Persona_1 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_29 Parte_7 Parte_30 [...]
, , , Pt_8 Parte_31 Parte_9 Parte_32 Parte_10 [...]
, , , , Parte_33 Parte_34 Parte_12 Parte_35 Parte_36
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_37
, , e Parte_22 CP_4 Parte_23 Parte_24 Parte_25 hanno citato in giudizio ( Parte_38 CP_1 Controparte_5
pag. 2 di 13 , rilevando di aver concluso con la parte Controparte_1 convenuta contratti di locazione ad uso abitativo ex l. 431/1998 ed ex l. 392/78 (legge sull'equo canone) relativamente agli immobili posti nell'edificio denominato “OR
RA”, sito nel Centro Direzionale di Napoli;
che tutti i ricorrenti sono assegnatari degli alloggi per effetto del bando pubblico indetto dalla nel 1990; Controparte_6 che, in forza del contratto di compravendita del 16.6.1989 rep n. 8909, sarebbe CP_1 subentrata negli obblighi originariamente assunti dal proprio dante causa (Immobiliare
Occidente s.r.l.) il quale, a sua volta, avrebbe acquistato il bene sul quale era stato imposto, con contratto n. 29443 del 27.12.1978, un vincolo specifico di destinazione dal alla Mededil S.p.A., originaria proprietaria dell'area edificabile. Controparte_3
Hanno, inoltre, affermato che l'immobile de quo sarebbe stato costruito in regime di edilizia convenzionata con il nell'ambito dei progetti di urbanizzazione Controparte_3 del Centro Direzionale di Napoli;
che, rientrando le aree in regime di convenzione, non sarebbe applicabile la legge 392/1978 e che l' , in data 24.6.2009 rep. 27809, aveva CP_1 alienato l'immobile denominato “OR RA” alla società in violazione Parte_39 dell'obbligo di cessione agli assegnatari degli alloggi in regime di convenzione.
Hanno, pertanto, chiesto dichiararsi che era tenuta a cedere gli alloggi e che non CP_1 era tenuta a stipulare i contratti di locazione con i ricorrenti assegnatari, in base alla legge
392/78 ed alla successiva legge 431/98, nonché adottarsi ogni provvedimento utile al riconoscimento del diritto di cessione in capo ai ricorrenti, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
Con sentenza n. 584/2020, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , Parte_30 Parte_33
, , e ha ritenuto
[...] Parte_22 Parte_38 Parte_26 inammissibile l'intervento del ha rigettato le domande proposte dagli Controparte_3 altri attori, con assorbimento delle istanze formulate dall' , compensando le spese CP_1 di lite tra le parti.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'intervento del
[...] per non avere alcun interesse diretto e concreto a vedere dichiarata CP_3
l'inapplicabilità ai contratti di locazione della legge del 1978 e la sussistenza del diritto di prelazione, in quanto non vanta una situazione dipendente dal rapporto oggetto di lite.
Il Tribunale, nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , Parte_30 Parte_33
pag. 3 di 13 , , e ha rilevato che questi Pt_27 Parte_22 Parte_38 Parte_26 ultimi non hanno provato la loro qualifica di eredi dei precedenti assegnatari degli immobili.
Con riguardo al merito della controversia il giudice di prime cure ha rigettato le domande attoree in quanto dall'istruttoria era emerso che, in un precedente giudizio tra le medesime parti, era già stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'insussistenza di un diritto prelazione in favore dei ricorrenti, né i documenti prodotti dalle parti hanno dimostrato la fondatezza della domanda proposta.
Il Tribunale ha, in ogni caso, escluso ogni diritto di prelazione in capo agli attori per insussistenza della qualifica di conduttori sul presupposto che i contratti di locazione, prima del trasferimento degli immobili, erano già stati disdettati.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
, (in qualità di erede di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 [...]
, (ED , (ED Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2 Parte_8
, , Per_3 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
e , con atto notificato in data 3/09/2021, Parte_23 Parte_24 Parte_25 affidato a sei motivi, all'esito del quale hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle richieste presentate in primo grado e, in ogni caso, che venga dichiarato che era tenuta a cedere gli alloggi agli assegnatari ricorrenti CP_1 concedendo loro la precedenza, che parte appellata non era tenuta a stipulare i contratti di locazione con i ricorrenti assegnatari e che venga adottato ogni provvedimento utile per veder riconosciuto il diritto alla cessione dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione con riguardo a , nel merito ed in via principale il Parte_22 rigetto dell'atto di gravame, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di alcuno dei motivi di impugnazione, il rigetto delle domande spiegate dagli attori odierni appellanti perché infondate, il tutto con vittoria sulle spese processuali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 17/02/2020, risultando pag. 4 di 13 rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 20/01/2020.
3. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da in accoglimento della relativa eccezione formulata da . Parte_22 CP_1
Ed invero, la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di legittimazione di Pt_30
, , e
[...] Parte_33 Parte_22 Parte_38 Parte_26 statuendo testualmente: “Quanto alla posizione di Parte_30 Parte_33 [...]
, e che hanno rinunciato agli atti del giudizio occorre Parte_22 Parte_38 Parte_26 osservare che non risulta l'accettazione da parte dell' non essendo efficace la “rinunzia CP_1 condizionata alla condanna alle spese”, pertanto essa non è efficace. Va dichiarato, quindi, il difetto di legittimazione di , , , e Parte_30 Parte_33 Parte_22 Parte_38 Parte_26
dichiaratisi eredi dei precedenti assegnatari degli immobili, i quali non hanno mai provato di
[...] essere legittimi eredi.”
Tale pronunzia di inammissibilità non risulta essere stata espressamente impugnata da
, la quale ha censurato la sentenza n. 584/2020 del Tribunale di Napoli Parte_22 esclusivamente con riferimento al rigetto della domanda formulata in primo grado.
Stante quanto precede, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia passata in giudicato in tale parte ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., il quale stabilisce che l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto con riferimento al merito della lite da parte di . Parte_22
4.Volgendo all'esame dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, (in qualità di erede di , Parte_3 Parte_4 Persona_1 [...]
, (ED , (ED Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2 Parte_8
, , Per_3 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_23 [...]
e , lo stesso è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. Pt_24 Parte_25
5. Con il primo motivo di gravame proposto, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha così statuito: “gli attori assumendosi locatari degli immobili siti nel complesso denominato OR RA hanno chiesto in questo giudizio di accertare il diritto di prelazione degli stessi vantati assumendo l'inapplicabilità delle
pag. 5 di 13 disposizioni di cui alla L. 392/1978 trattandosi di alloggi costruiti in regime di “convenzione”.
In particolare, gli odierni appellanti hanno sottolineato di non aver mai parlato di diritto di prelazione a loro applicabile, avendo gli stessi fatto riferimento ad un cd. “diritto di precedenza”.
A fondamento di tale motivo di gravame, hanno precisato che tutti gli enti previdenziali, compreso quindi anche l' , dovevano rendere pubblico l'elenco delle unità abitative CP_1 disponibili da locare in favore di determinati soggetti che si trovavano in condizioni svantaggiate. L' , attraverso la sua procuratrice “Immobiliare Occidente s.r.l.”, ha CP_1 emanato nell'anno 1990, un bando pubblico nel rispetto dell'art. 17 della L.94/82. Il
Bando di partecipazione e assegnazione veniva affisso nei locali della Controparte_6
e del ai sensi dell'art.4 quater della L. 93/79. L'assegnazione veniva, Controparte_3 poi, regolamentata dall'art. 17, della L. n.94/82, che prevedeva e che prevede tutt'ora:
“ogni ente pubblico non economico – dalla natura e consistenza patrimoniale, nella locazione delle unità immobiliari disponibili, limitatamente ad una quota pari al 30%, deve dare la priorità a coloro che dimostravano che nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti di rilascio”.
Successivamente, la quota del 30% è stata poi aumentata al 50% per l'intervenuto D.L.
551/88 convertito con modificazione ed integrazione dalla L. n. 61/89 titolato: “Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.”
Invero, hanno evidenziato che l'art. 17 della L.94/82 stabiliva che gli enti [previdenziali],
(ed in questo nostro caso, l' ) che davano in locazione l'alloggio, dovevano “entro CP_1 trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, dare comunicazione al di lui locatore (cioè all'ex proprietario)”. L'art.
2-ter prosegue poi: “Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis, gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti”. Ed infatti, nell'art.
2-bis, l'assegnatario viene chiamato, giustamente, “sfrattato”. L'art.
2-ter citato, quindi, stabilisce che gli enti, a quegli sfrattati che conducevano in locazione i propri immobili, doveva dare la precedenza, frazionando la dismissione.
Dunque, il termine usato dal legislatore è quello di “precedenza” e non di “prelazione” usato erroneamente, dal giudice di prime cure.
In definitiva, secondo gli appellanti, nella vendita di un immobile, la prelazione è il diritto ad essere preferito rispetto a chiunque altro, a parità di condizioni. La “precedenza”,
pag. 6 di 13 invece, è il diritto di “passare prima degli altri”. Essa, dunque, a differenza della prelazione, non deve essere esercitata, perché è un “diritto”, per cui il legislatore, ha concluso l'art.
2-ter, legiferando in modo tale da statuire che, la vendita deve essere effettuata con modalità frazionata, senza lasciare margine a qualsivoglia interpretazione.
A parere degli appellanti, risulta altrettanto evidente, quindi, che l'odierno appellato
, non potava alienare il complesso immobiliare OR RA in blocco e, allo CP_1 stesso tempo doveva dare agli assegnatari odierni appellanti, la precedenza nella vendita.
5.1 Con il terzo motivo di gravame, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza altresì per travisamento dei fatti. In particolare, hanno osservato che il giudice di prime cure avrebbe fatto riferimento ad un obbligo a locare da parte dei successivi acquirenti, mai affrontato nel giudizio di primo grado siccome mai richiesto dagli appellanti. Hanno rappresentato, dunque, che l'oggetto del giudizio non era la verifica della sussistenza di un
“obbligo di locare”, bensì quello di cedere gli alloggi condotti in locazione agli assegnatari ricorrenti (e quindi ad osservare il “diritto di precedenza”), nonché la declaratoria che non era tenuta a stipulare i contratti di locazione con i ricorrenti assegnatari, in CP_1 base alla legge 392/78 ed alla successiva legge 431/98.
5.2 Tali motivi di appello, siccome intimamente connessi in quanto attinenti entrambi all'interpretazione dell'oggetto della domanda, vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e vanno disattesi per i seguenti motivi.
5.3. Ed invero, il primo giudice, dopo aver riportato correttamente la domanda formulata dagli istanti, ha osservato che tra le stesse parti è stato definito un precedente giudizio con sentenza n. 7017/2015, passata in giudicato, in cui gli attori, deducendo la qualità di conduttori di immobili siti nella OR RA, avevano chiesto accertarsi, sulla base della vigente normativa, un diritto di prelazione in loro favore. Dunque, dando atto che nel presente giudizio gli istanti hanno chiesto accertarsi l'esistenza di un diritto di prelazione
“sotto altro profilo”, ha sostenuto che l'accertamento richiesto nel presente procedimento fosse il medesimo svolto nel giudizio conclusosi con la richiamata sentenza, con conseguente giudicato esterno.
Il tribunale, in ogni caso, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ha comunque statuito l'infondatezza della domanda proposta dagli odierni appellanti, non ricavandosi dall'esame della stessa un diritto di prelazione in loro favore.
Ebbene, la sentenza impugnata deve trovare condivisione in tale parte sulla scorta delle pag. 7 di 13 seguenti considerazioni.
Il D.L. 551/1988 (poi convertito nella Legge 61/1989) sopra citato, il quale ha introdotto misure urgenti per il settore abitativo, mirava a gestire la crisi degli alloggi negli anni '80, facilitando l'accesso alla casa per le fasce più vulnerabili, spesso attraverso l'intervento pubblico o la promozione di accordi tra proprietari e inquilini.
In particolare, l'art. 2 bis richiamato stabiliva l'obbligo per enti pubblici e privati di dare precedenza agli inquilini sfrattati dai propri immobili (soprattutto in caso di vendite frazionate o immobili acquisiti da enti) con riferimento all'assegnazione di nuove soluzioni abitative, spesso con canone concordato, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dell'epoca, soprattutto nei comuni con maggior numero di abitanti, tra cui il
Comune di Napoli.
In buona sostanza, era prevista una priorità in favore degli inquilini che venivano sfrattati perché i proprietari vendevano frazionatamente l'immobile, come previsto da modifiche successive (L. 431/1998). Gli enti pubblici che riacquistavano immobili dovevano dare precedenza agli sfrattati da tali immobili. Il decreto favoriva anche l'adesione a contratti a canone concordato, che prevedevano riduzioni fiscali, per chi accettava determinate condizioni abitative, garantendo spesso una forma di precedenza nell'accesso a tali alloggi.
Da quanto innanzi, deve allora concludersi che la normativa in parola ha stabilito un diritto di precedenza nella stipula di nuove locazioni in favore di coloro che avessero dimostrato che nei loro confronti erano stati emessi i provvedimenti di rilascio.
Tanto si ricava dal combinato disposto tra gli artt. 2 bis e ter del D.L. 551/1988 e l'art. L.
17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Difatti, gli artt. 2 bis e ter sanciscono che: “
2-bis. È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.
2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente”.
L'art. 17 cit. richiamato dall'art. 2 bis, a sua volta, recita: “Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una
pag. 8 di 13 quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2, n. 2), del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo
59, numeri 1), 3), 4), e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione”.
Deve, allora, essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alla domanda formulata dagli istanti in primo grado avente ad oggetto la declaratoria dell'obbligo di di cedere gli alloggi condotti in locazione agli assegnatari ricorrenti, CP_1 ne ha statuito l'infondatezza, non avendo la normativa in questione attribuito all'assegnatario “un diritto di precedenza” con riferimento all'acquisto dell'immobile, diverso ed ulteriore rispetto al diritto di prelazione eventualmente vantato dagli stessi in qualità di conduttori, già oggetto del precedente giudizio tra le medesime parti, ma esclusivamente una priorità in favore degli inquilini all'accesso a tali alloggi, come sopra evidenziato.
Ne consegue la infondatezza del presente motivo.
6. Con la seconda censura le parti appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe basato la propria decisione su presupposti errati o comunque male interpretati, non avendo in particolare tenuto conto che le cause pregresse tra le stesse parti del presente giudizio erano state appellate e quindi non passate in giudicato.
In particolare, gli appellanti hanno evidenziato che, se si legge il verbale di causa dell'udienza del 3 dicembre 2015, si può agevolmente rinvenire che, dopo l'esposizione delle dichiarazioni delle parti, gli odierni appellanti avevano ampiamente reso edotto il giudicante dell'esistenza di gravame avverso la sentenza di Tribunale n. 7017/2015, invocata dal giudice nella decisione impugnata. A tal riguardo, si legge testualmente: “l'avv.
IO DO impugna e contesta quanto dichiarato ed eccepito dalla RE . In CP_1 particolare, reitera le proprie richieste e precisa che giudizi indicati sempre dalla RE , e cioè CP_1
R.G. 10058/11 e 7017/15, sono stati regolarmente appellati. La seconda sentenza (n. 7017/2015) è stata oggetto di appello avente R.G. 3324/11 e R.G. 2787/15”.
Hanno evidenziato, altresì, che, successivamente a codeste eccezioni, nulla è stato controdedotto dalla RE . CP_1
6.1 Con il quarto motivo d' impugnazione, le parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per un ulteriore travisamento dei fatti, nella parte in cui sono stati ritenuti pag. 9 di 13 occupanti “sine titulo”. In particolare, hanno evidenziato che la maggior parte degli appellanti risulta infatti tuttora titolare di valido contratto di locazione, ed in ogni caso secondo la legge anche dopo la scadenza del contratto assumono la qualifica di detentori qualificati.
6.2 Tali motivi di appello sono inammissibili, non avendo la parte appellante in alcun modo dedotto in quale misura le dedotte violazioni avrebbero inciso sul mancato accoglimento della domanda proposta in primo grado, riferita ad un supposto “diritto di precedenza” e non già ad un diritto di prelazione.
Ed invero, la specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali (già Cass. sez. 6 ord. 30.5.2018 n. 13535) sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata, lì dove l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di specifiche forme o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 12.2.2016 n. 2814; 23781/2020).
Il che comporta che la parte appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal Tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Ebbene, nel caso in esame, la parte appellante si è limitata ad affermare che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza n. 7017/2015 fosse passata in giudicato e che gli appellanti fossero occupanti sine titulo, senza indicare in che misura tali supposti errori avrebbero inciso sul mancato accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Anzi, a ben vedere, tali motivi di gravame appaiono in evidente contrasto con la prima pag. 10 di 13 doglianza sopra esaminata nell'ambito della quale gli appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fatto riferimento ad un dedotto di diritto di prelazione, già oggetto della decisione n. 7017/15, ritenuta cosa giudicata, mentre gli stessi avrebbero chiesto dichiararsi l'esistenza di un diverso diritto di “precedenza”, non oggetto della richiamata sentenza.
7. Con il quinto motivo di gravame è stata censurata la sentenza di primo grado per nullità
a seguito di violazione del principio del contraddittorio, in quanto emanata prima della scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
In particolare, gli appellanti hanno evidenziato che la sentenza reca, come data di emissione, quella del 13/11/2019. Tuttavia, la causa in primo grado è stata rimessa in decisione solo il 13/12/2019, con termine ultimo per il deposito delle memorie ex art. 190
c.p.c. in data 12/12/2019.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata in data 20/12/2019, allorquando erano oramai scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusionali, a nulla rilevando la data di emissione del 13/11/2019 indicata in calce alla decisione.
Difatti, se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n. 3569).
Consegue da quanto innanzi che tale doglianza non può trovare accoglimento.
8. Infine, con il sesto ed ultimo motivo d'appello, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento del nel giudizio di primo grado. Hanno rilevato che sussiste l'interesse Controparte_3 del a costituirsi in giudizio in quanto tenuto a garantire la destinazione pubblica CP_3 delle aree e la finalità di edilizia abitativa.
Tale motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, tenuto conto del fatto che gli appellanti, da un canto, non hanno formulato alcuna domanda nei confronti del e, d'altro canto, non hanno in nessun modo chiarito in che termini la Controparte_3
pag. 11 di 13 partecipazione al presente giudizio del li avrebbe avvantaggiati. Controparte_3
9. La totale soccombenza delle parti appellanti nel presente grado comportano la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi, eccetto fase istruttoria non concretamente svolta, con aumento per la difesa contro più parti e successiva riduzione del 30%, non comportando l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto).
9.1. Nulla a favore del in quanto contumace. Controparte_3
9.2 Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 584/2020:
A) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da;
Parte_22
B) rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in qualità di erede di , Parte_4 Persona_1 [...]
, (ED , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2 Parte_8
(ED , , Per_3 Parte_9 Pt_10 Pt_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, e;
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25
C) condanna gli appellanti a pagare in favore di le spese del presente grado CP_1
che si liquidano in € 25.283,44, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
D) nulla a favore del Controparte_3
E) dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido a pagare un ulteriore importo a pag. 12 di 13 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato
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