CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 18.3.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 4818/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione alla udienza del 18.3.2025.
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, con domicilio in 39100 BOLZANO (BZ), Via Sernesi nr. 34 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di appello dall'Avv. Stefano Baiardo
(C.F. ) del Foro di Bolzano, con studio in Bolzano, Piazza Walther C.F._2
8 (fax 0471/271118; email: ; PEC. Email_1 Email_2
, con - e anche disgiuntamente dall' Avv.Roberto Angeloni (C.F.
[...]
con studio in Roma, Via Emilia 47, 00187 ROMA pec: C.F._3
e con domicilio eletto presso lo studio Email_3 dell'Avv.Roberto Angeloni (C.F. in Roma, Via Emilia 47, 00187 C.F._3
ROMA.
- APPELLANTE –
E
(già in virtù di atto per Notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 di Milano del 28.6.13, rep. n. 18.568/5.996 -relativamente alle variazioni
[...] societarie deliberate il 1.7.13; nel prosieguo “ o la “Compagnia”), con sede in CP_1
MO NE (TV), in Via Marocchesa 14, C.F. P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'Avv. Fabio Salvatori (C.F. ) procuratore e legale C.F._4 rappresentante pro-tempore, in virtù di procura generale per atto Notaio di Persona_2
Trieste del 9 giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006), doc. b), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Roma del Foro di Roma (C.F. ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Cavour n. 19, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA –
Oggetto: Giudizio di riassunzione.
pag. 2/6 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
10379/22 del Tribunale di Roma così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa e deduzione, così giudicare per i motivi di cui in narrativa: previo totale annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XVII civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese n. 10379/2022 sub RG 71292/2017
(doc.1 fascicolo secondo grado) resa inter partes -, pubblicata in data 28.06.2022 e notificata in data 7 luglio 2022, nelle parti supra indicate, in accoglimento di tutti i motivi di appello, previa declaratoria di inammissibilità / infondatezza e/o improponibilità delle domande, delle eccezioni e istanze tutte formulate da anche in via Controparte_1 riconvenzionale nel giudizio di primo grado anche per intervenuta decadenza e prescrizione per le ragioni esposte, contrariis reiectis:
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti di legge in via principale e di merito:
A) accertare e dichiarare l'abuso di posizione dominante/abuso del diritto/abuso di dipendenza economica e così anche la violazione di norme imperative da parte della resistente in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_1 confronti del ricorrente Sig. Parte_1
A) accertare e dichiarare la nullità /inefficacia/ illegittimità dell'accordo transattivo dd.
24.10.2012 afferente la gestione dell'Agenzia Generale di Bolzano per tutti i motivi dedotti in narrativa e comunque per violazione di norme imperative e per abuso del diritto ed abuso di posizione dominante;
pag. 3/6 B) in subordine rispetto all'eccepita nullità, accertare il dolo, gli artifici adoperati, la violenza nei confronti del Signor da parte di anche Parte_1 Controparte_1 attraverso i propri funzionari e dichiarare l'annullabilità dell'accordo transattivo e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/illegittimità dell'accordo transattivo dd.24.10.2012 afferente la gestione dell'Agenzia Generale di Bolzano;
C) accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante è debitrice del Signor dei seguenti importi: Parte_1
-Per € 111.856,00 qual restituzione delle somme che il ricorrente ha dovuto anticipare per il proseguimento dell'attività; (ALL. 4 conferimenti vari)
-Per € 430.256,32 quale contributo “Format” 2010 per la riorganizzazione commerciale e il rilancio dell'attività produttiva mai liquidato al Sig. (ALL 7 contributo format Pt_1
2010);
-Per € 160.178,82 quale refusione e risarcimento del danno per il pagamento delle indennità di fine rapporto dei subagenti anticipati dal Sig. per contro della Compagnia Pt_1
Mandante così come da accordi intercorsi in occasione del conferimento del mandato
Agenziale (ALL 3 pagamento subagenti);
e così per l'importo complessivo di € 702.291,14 oltre agli interessi ex D.Lgs.231/02 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo o la somma minore o maggiore che apparirà di giustizia;
conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento a favore del Signor dell'importo Parte_1 complessivo di € 702.291,14 oltre agli interessi ex D.Lgs.231/02 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo o la somma minore o maggiore che apparirà di giustizia o in subordine al pagamento importo a titolo di risarcimento/indennizzo a titolo di indebito arricchimento;
D) In ogni caso e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della resistente per la Parte_1 Controparte_1 gestione dell'Agenzia generale di Bolzano dal 07.04.2009 al 31.12.2010, e così che non sono dovuti dallo stesso importi per storni provvigionali per il ramo danni /cd. per gli Parte_2 anni 2009, 2010 e 2011, così come anche le rate di rivalsa per il ramo vita e danni dal
07.04.2009 al 31.12.2010 indebitamente applicati al ricorrente Sig. Parte_1
pag. 4/6 In subordine accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e mancanza di facoltà/diritto da parte di da ogni potere di contestazione di qualsivoglia Controparte_1 addebito con riferimento alla gestione dell'Agenzia Generale di Bolzano e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 6 Accordo Nazionale Agenti dell' 2005; CP_2
In ulteriore ed estremo subordine, ferme le domande sopra svolta, accertare che il credito residuo a carico di per la gestione dell'Agenzia di Bolzano è pari ad € Parte_1
140.000,00.
E) In ogni caso, condannarsi in persona del titolare e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le fattispecie di cui in narrativa al risarcimento di ogni danno subito dal ricorrente per le ragioni di cui in narrativa, nell'importo di € 200.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità da questo Tribunale, oltre interessi di rivalutazione monetaria, per la perdita di professionalità
e chance di carriera, oltre che per il danno esistenziale, morale e non patrimoniale.
Con salvezza di ogni diritto ed azione afferente il pagamento delle sovraprovviggioni maturate e dovute da (oggi ) per gli anni 2009 e 2010 CP_2 Controparte_1 nonché per le indennità di fine mandato ex artt. da 25 a 33 AEC per il pagamento delle quali è stato promosso separato giudizio dalla cessionaria del credito Signora Parte_3
sub RG 532/2016 Tribunale di Trento.
[...]
Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite ed in ordine alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata che risultassero non dovute, oltre interessi dal dì del pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del primo grado di giudizio e del presente”.
Nel costituirsi in giudizio la appellata ha contestato l'avverso gravame e ne ha richiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Alla udienza del 15.1.2025 nessuna delle parti è comparsa per cui la causa è stata rinviata alla odierna udienza.
Aanche in detta udienza nessuna delle parti ha depositato note di trattazione dovendosi quindi intendere che non siano comparse.
pag. 5/6 Ne consegue che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. deve essere dichiara la estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede:
visto l'art. 309 c.p.c. dichiara la estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 18.3.2025
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 18.3.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 4818/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione alla udienza del 18.3.2025.
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, con domicilio in 39100 BOLZANO (BZ), Via Sernesi nr. 34 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di appello dall'Avv. Stefano Baiardo
(C.F. ) del Foro di Bolzano, con studio in Bolzano, Piazza Walther C.F._2
8 (fax 0471/271118; email: ; PEC. Email_1 Email_2
, con - e anche disgiuntamente dall' Avv.Roberto Angeloni (C.F.
[...]
con studio in Roma, Via Emilia 47, 00187 ROMA pec: C.F._3
e con domicilio eletto presso lo studio Email_3 dell'Avv.Roberto Angeloni (C.F. in Roma, Via Emilia 47, 00187 C.F._3
ROMA.
- APPELLANTE –
E
(già in virtù di atto per Notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 di Milano del 28.6.13, rep. n. 18.568/5.996 -relativamente alle variazioni
[...] societarie deliberate il 1.7.13; nel prosieguo “ o la “Compagnia”), con sede in CP_1
MO NE (TV), in Via Marocchesa 14, C.F. P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'Avv. Fabio Salvatori (C.F. ) procuratore e legale C.F._4 rappresentante pro-tempore, in virtù di procura generale per atto Notaio di Persona_2
Trieste del 9 giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006), doc. b), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Roma del Foro di Roma (C.F. ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Cavour n. 19, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA –
Oggetto: Giudizio di riassunzione.
pag. 2/6 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
10379/22 del Tribunale di Roma così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa e deduzione, così giudicare per i motivi di cui in narrativa: previo totale annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XVII civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese n. 10379/2022 sub RG 71292/2017
(doc.1 fascicolo secondo grado) resa inter partes -, pubblicata in data 28.06.2022 e notificata in data 7 luglio 2022, nelle parti supra indicate, in accoglimento di tutti i motivi di appello, previa declaratoria di inammissibilità / infondatezza e/o improponibilità delle domande, delle eccezioni e istanze tutte formulate da anche in via Controparte_1 riconvenzionale nel giudizio di primo grado anche per intervenuta decadenza e prescrizione per le ragioni esposte, contrariis reiectis:
In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti di legge in via principale e di merito:
A) accertare e dichiarare l'abuso di posizione dominante/abuso del diritto/abuso di dipendenza economica e così anche la violazione di norme imperative da parte della resistente in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_1 confronti del ricorrente Sig. Parte_1
A) accertare e dichiarare la nullità /inefficacia/ illegittimità dell'accordo transattivo dd.
24.10.2012 afferente la gestione dell'Agenzia Generale di Bolzano per tutti i motivi dedotti in narrativa e comunque per violazione di norme imperative e per abuso del diritto ed abuso di posizione dominante;
pag. 3/6 B) in subordine rispetto all'eccepita nullità, accertare il dolo, gli artifici adoperati, la violenza nei confronti del Signor da parte di anche Parte_1 Controparte_1 attraverso i propri funzionari e dichiarare l'annullabilità dell'accordo transattivo e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/illegittimità dell'accordo transattivo dd.24.10.2012 afferente la gestione dell'Agenzia Generale di Bolzano;
C) accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante è debitrice del Signor dei seguenti importi: Parte_1
-Per € 111.856,00 qual restituzione delle somme che il ricorrente ha dovuto anticipare per il proseguimento dell'attività; (ALL. 4 conferimenti vari)
-Per € 430.256,32 quale contributo “Format” 2010 per la riorganizzazione commerciale e il rilancio dell'attività produttiva mai liquidato al Sig. (ALL 7 contributo format Pt_1
2010);
-Per € 160.178,82 quale refusione e risarcimento del danno per il pagamento delle indennità di fine rapporto dei subagenti anticipati dal Sig. per contro della Compagnia Pt_1
Mandante così come da accordi intercorsi in occasione del conferimento del mandato
Agenziale (ALL 3 pagamento subagenti);
e così per l'importo complessivo di € 702.291,14 oltre agli interessi ex D.Lgs.231/02 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo o la somma minore o maggiore che apparirà di giustizia;
conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento a favore del Signor dell'importo Parte_1 complessivo di € 702.291,14 oltre agli interessi ex D.Lgs.231/02 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo o la somma minore o maggiore che apparirà di giustizia o in subordine al pagamento importo a titolo di risarcimento/indennizzo a titolo di indebito arricchimento;
D) In ogni caso e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della resistente per la Parte_1 Controparte_1 gestione dell'Agenzia generale di Bolzano dal 07.04.2009 al 31.12.2010, e così che non sono dovuti dallo stesso importi per storni provvigionali per il ramo danni /cd. per gli Parte_2 anni 2009, 2010 e 2011, così come anche le rate di rivalsa per il ramo vita e danni dal
07.04.2009 al 31.12.2010 indebitamente applicati al ricorrente Sig. Parte_1
pag. 4/6 In subordine accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e mancanza di facoltà/diritto da parte di da ogni potere di contestazione di qualsivoglia Controparte_1 addebito con riferimento alla gestione dell'Agenzia Generale di Bolzano e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 6 Accordo Nazionale Agenti dell' 2005; CP_2
In ulteriore ed estremo subordine, ferme le domande sopra svolta, accertare che il credito residuo a carico di per la gestione dell'Agenzia di Bolzano è pari ad € Parte_1
140.000,00.
E) In ogni caso, condannarsi in persona del titolare e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le fattispecie di cui in narrativa al risarcimento di ogni danno subito dal ricorrente per le ragioni di cui in narrativa, nell'importo di € 200.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità da questo Tribunale, oltre interessi di rivalutazione monetaria, per la perdita di professionalità
e chance di carriera, oltre che per il danno esistenziale, morale e non patrimoniale.
Con salvezza di ogni diritto ed azione afferente il pagamento delle sovraprovviggioni maturate e dovute da (oggi ) per gli anni 2009 e 2010 CP_2 Controparte_1 nonché per le indennità di fine mandato ex artt. da 25 a 33 AEC per il pagamento delle quali è stato promosso separato giudizio dalla cessionaria del credito Signora Parte_3
sub RG 532/2016 Tribunale di Trento.
[...]
Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite ed in ordine alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata che risultassero non dovute, oltre interessi dal dì del pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del primo grado di giudizio e del presente”.
Nel costituirsi in giudizio la appellata ha contestato l'avverso gravame e ne ha richiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Alla udienza del 15.1.2025 nessuna delle parti è comparsa per cui la causa è stata rinviata alla odierna udienza.
Aanche in detta udienza nessuna delle parti ha depositato note di trattazione dovendosi quindi intendere che non siano comparse.
pag. 5/6 Ne consegue che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. deve essere dichiara la estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede:
visto l'art. 309 c.p.c. dichiara la estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 18.3.2025
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6