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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9912 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3030/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2021 , riservata in decisione all'udienza del 9.06.2025 , avente ad oggetto: danni a cose
TRA
, nato a [...] il [...] ,( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Vaia presso il cui studio elettivamente domicilia
ATTORE
E
( (Codice Fiscale Controparte_1
e partita I.V.A. ) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Meo presso il cui studio elettivamente domicilia
CONVENUTO
pagina 1 di 29 E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
entrambe elett.te dom.te in Napoli alla via Arenaccia n. 29 presso lo studio dell'avv.
AB PO (C.F. ) dal quale sono rapp.te e difese, giusta C.F._4
procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro FR Manzo,
(C.F. C.F._5
E
, nato a [...] il [...], (c.f. ) e Controparte_4 C.F._6
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_5
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._7
IA Di NZ (cod. fisc. ) ed entrambi elettivamente C.F._8
domiciliati in Napoli al Largo SS. Apostoli, 17, presso il suo studio
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_6 C.F._9
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Ciruzzi ( C.F.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via SAta C.F._10
Lucia n. 20
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_7
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti in sostituzione di C.F._11
precedente difensore, dall'avv. FR Costantini, presso il cui studio sito in napoli alla via Cesare Rosaroll n. 21 elettivamente domicilia
CONVENUTO
pagina 2 di 29 CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 9.06.2025:
la difesa dell'attore ha concluso riportandosi a tutto quanto esposto nell'atto introduttivo nonché nelle memorie ex art. 183 VI comma I, II e III termine depositate, delle quali ha chiesto l'integrale accoglimento. Inoltre si è riportata a quanto relazionato dal CTU ed a quanto osservato dal proprio Consulente Tecnico di Parte, l'ingegnere Persona_1
nonché a quanto precisato dal CTU nelle proprie note di chiarimenti depositate a seguito di richiesta del Giudice;
la difesa del , oltre ad impugnare tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e CP_1
concluso ex adverso ed a riportarsi a tutte le difese ed a tutte le richieste già espletate nella comparsa di costituzione e risposta datata 19 aprile 2021, nelle note scritte datate 3 maggio 2021, nelle note ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (2° termine) datate 16 luglio
2021, nelle note ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (3° termine) datate 6 settembre 2021, nelle note scritte del 6 dicembre 2021, nelle note scritte del 19 gennaio 2024 e nelle note scritte datate 29 novembre 2024, ha impugnato, nuovamente, per quanto di ragione, la
Consulenza Tecnica di Ufficio espletata dalla dott.ssa ing. nonché i Persona_2
chiarimenti resi dalla stessa.
In particolare l'avv. Gianfranco Meo ha fatto nuovamente rilevare che:
1) nelle relazioni redatte dal C.T.U. ing. , quest'ultimo non ha Persona_2
tenuto in considerazione e non ha evidenziato la situazione di evidente irregolarità in cui era svolta l'attività di autorimessa nei locali di proprietà dell'attore sig.
vista anche la pec inviata in data 18 aprile 2023 dalla dott.ssa CP_8
, amministratore pro tempore del Persona_3 Parte_2
, , depositata agli atti;
[...] Controparte_1
pagina 3 di 29 2) sarebbe stato necessario a questo proposito che il C.T.U. ing. Persona_2
avesse illustrato l'assoluta precarietà in cui era svolta l'attività di autorimessa nei locali di proprietà dell'attore sig. ; CP_8
3) l'inesattezza del rilievo della percentuale di responsabilità addebitata al in Napoli, , , per Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
le presunte infiltrazioni di acqua piovana che sarebbero state causate dai canaletti di scolo dei balconi, perché la modesta portata di acqua piovana dei canaletti di scolo rispetto alle precipitazioni meteoriche, di cui non si conosceva nemmeno la datazione, in assenza di una prova idraulica sui balconi, rendeva impossibile la valutazione dell'incidenza di tale cause sulle infiltrazioni che si sarebbero verificate nei locali di proprietà dell'attore;
4) nella divisione delle percentuali delle presunte responsabilità mancava del tutto quella da addebitare alla proprietà di e di Controparte_4 Controparte_5
per il solo fatto che in sede di consulenza tecnica d'ufficio non era stato
[...]
consentito l'accesso ai locali di proprietà degli stessi
5) sia l'elaborato peritale che la bozza del CTU erano affetti da numerosi errori e da numerose contraddizioni non risolti in sede di chiarimenti risultando impossibile passare da una quantificazione dei presunti danni nella misura di ero 10.353,78 così come fatta nella bozza ad una quantificazione dei presunti danni nella misura di €uro 18.173,32 così come fatta nella stesura definitiva, quantificazioni, comunque, lontane dai presunti danni pretesi dall'attore e quantificati in €uro
42.187,60 oltre I.V.A., importo assolutamente ed evidentemente spropositato dal momento che l'immobile per cui è causa è in condizioni di totale fatiscenza e, come detto, sarebbe opportuno accertare la regolarità dei permessi necessari all'attività di autorimessa, regolarità mai fino a questo punto dimostrata.
Pertanto la difesa del condominio ha così concluso: in via preliminare: A) - che il
Tribunale di Napoli disponga la convocazione del C.T.U. ing. Persona_2
affinchè lo stesso renda i dovuti chiarimenti così come già richiesto con le note scritte pagina 4 di 29 datate 29 novembre 2024 depositate nell'interesse del Parte_2
, in persona dell'amministratore pro
[...] Controparte_1
tempore; in via definitiva: B) - che il Tribunale di Napoli dichiari la nullità,
l'improcedibilità, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea nei confronti del Controparte_9
, in persona dell'amministratore pro tempore. Nel caso di specie, essendo possibile
[...]
evidenziare- secondo l'avv. Meo- l'illecito processuale, ex art. 96 c.p.c., verificatosi per l'utilizzo in difetto di un grado accettabile di diligenza, quindi con colpa grave, dello strumento processuale in una fattispecie sostanziale infondata, per cui il convenuto
, , in persona Parte_2 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore dott.ssa , il predetto si è riservato di Persona_3
chiedere in separato giudizio la condanna del sig. al risarcimento dei CP_8
danni nella misura che sarà precisata e documentata, oppure, se necessario, da liquidarsi anche d'ufficio in via equitativa;
C) – che il Tribunale di Napoli, in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di accoglimento delle avverse domande nei confronti del
, in persona Controparte_9
dell'amministratore pro tempore, applichi le norme previste dal codice civile per stabilire le percentuali a carico di ciascun responsabile dei pretesi danni;
D) – che il
Tribunale di Napoli, in ogni caso, condanni il soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con maggiorazione per spese generali nella misura del 15% oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. con attribuzione al sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
La difesa di e di , in via principale, ha chiesto che il Controparte_2 Controparte_3
CTU venga nuovamente convocato per chiarimenti rispetto a quelli già resi per iscritto e depositati in data 14.10.2024. Infatti, il CTU ha reiterato l'errore di calcolo relativo all'incidenza di acqua piovana proveniente dai tubi di scolo dei balconi sul terrazzo di proprietà . Nella relazione, il CTU indica erroneamente in 2,5 cm la sezione CP_2
del tubo di scarico che in realtà è di 4 cm, determinando così un quantitativo di acqua pagina 5 di 29 piovana quasi doppio rispetto a quanto effettivamente rilevato. Inoltre, ancora una volta non viene fatta menzione del pozzetto posizionato nel viale prospiciente la rampa di accesso del condominio e posto quasi in aderenza alla parte esterna del muro di proprietà
, dal quale potrebbero scaturire ulteriori infiltrazioni, così come dal viale stesso, CP_8
che si precisa non è di proprietà del condominio " ". Tali omissioni e Controparte_1
inesattezze nella relazione tecnica compromettono gravemente l'accertamento dei fatti e la corretta valutazione delle responsabilità, rendendo necessari i richiesti chiarimenti. In via subordinata ha chiesto che la causa venga introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La difesa di e di hanno concluso Controparte_4 Controparte_5
riportandosi a tutti i propri atti difensivi, ribadendo, confermando, impugnando e contestando (ancora una volta) tutto quanto ex adverso dichiarato, dedotto, richiesto e domandato da controparte. I convenuti si sono riportati alle richieste, domande e conclusioni (sia istruttorie eventualmente non ammesse che di merito) già rassegnate e/o formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle loro memorie ex art. 183, VI comma n.i.1,2 e 3, cpc nonché nei verbali di udienza e nelle loro note autorizzate, anche di trattazione scritta. Hanno ribadito, inoltre, le osservazioni alla relazione del Ctu già formulate e hanno reiterato le loro richieste in merito.
La difesa di ha concluso riportandosi a tutte le difese, eccezioni e Controparte_6
deduzioni in att i, impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto. Ha reiterato la istanza di ulteriori chiarimenti peritali formulata all'udienza del 02/12/2024 ed, in particolare, ha insistito affinche' il CTU chiarisca la percentuale di incidenza delle acque meteoriche di scarico nel passetto comune tenuto conto del fatto che:1) nell'effettuare tale determinazione percentuale occorrerà sommare all' incidenza del 15% ( determinato dallo stesso CTU) delle acque dei balconi nei terrazzi (Fiorentino -Del Gaudio) anche l' indipendente incidenza degli scarichi dei terrazzi stessi nel passetto comune;
2) il passetto comune costituisce servitù unica ed indispensabile per poter smaltire le acque di pagina 6 di 29 scarico delle balconate e dei terrazzi . In subordine ha chiesto introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui al l'art. 190 c. p. c.
La difesa di ha concluso riportandosi alle deduzioni rassegnate nella Controparte_7
comparsa di costituzione e risposta. Ha rilevato che, alla luce delle valutazioni della
CTU ing , l'incidenza della proprietà nella causazione delle infiltrazioni Per_2 CP_7
ai danni della proprietà sarebbe circoscritta al 10% dei danni di natura CP_8
discensionale, da ripartire secondo i criteri di cui all'art 1126 c.c. Ha, pertanto, impugnato, per quanto di ragione, le avverse eccezioni e le pretestuose richieste risarcitorie formulate dall'attore, sicuramente eccessive attesa la sua concorrente responsabilità nei danni patiti, nonché nella presenza di danni causati da infiltrazioni di natura ascensionale (all'attore ben noti) per la presenza di un terrapieno confinante, che non possono essere addebitati alle parti convenute. Ha chiesto assegnarsi la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, va rilevato che nella qualità di proprietario di un CP_8
immobile adibito ad autorimessa ubicato in Napoli alla via CA SA FR n. 26, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere, previo accertamento delle cause delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenti danni subìti all'immobile di sua proprietà ascrivibili al condominio ed ai proprietari esclusivi dei terrazzi sovrastanti, la condanna dei predetti convenuti al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 42.187,60 oltre Iva, il tutto oltre interessi legali da commisurarsi sulla somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici istat dall'evento al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite della fase pagina 7 di 29 stragiudiziale e di quelle del presente giudizio con attribuzione al procuratore qualificatosi antistatario.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, per le ragioni di cui alla comparsa CP_1
di risposta, ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e nullità della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Parimenti negli atti di costituzione in giudizio: 1) e , Controparte_2 Controparte_3
oltre ad eccepire la carenza di prova della legittimazione attiva e passiva delle parti, hanno chiesto il rigetto della domanda;
2) e , Controparte_4 Controparte_5
oltre ad eccepire l'inammissibilità, l'improcedibilità e la carenza di legittimazione passiva alla lite, hanno chiesto il rigetto della domanda;
3) , oltre a Controparte_6
rilevare la mancata citazione in giudizio di ( proprietario di un altro Testimone_1
immobile rientrante nel “ Condominio autorimessa e piano rialzato sovrapposto), ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata;
4) , oltre ad Controparte_7
eccepire la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 n. 4 c.p.c., ha chiesto rigettarsi la domanda perché infondata.
Concessi i termini ex art. 183 comma IV c.p.c., ammessa ed espletata una CTU tecnica, sentito il CTU a chiarimenti, all'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento in particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum,
pagina 8 di 29 tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del condominio e dei proprietari dei terrazzi ex art. 2051 c.c.) che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni subìti), l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
La legittimazione attiva e quella passiva delle parti del giudizio
E' noto che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte ( cfr tra le altre Cass. n.
17092/2016 e Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto- a meno che non risulti dagli atti di causa- non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.
In ossequio ai consolidati principi esposti risulta provata per tabulas ( cfr. doc.1 prod. attore), oltre che incontestata, la titolarità attiva dell'attore, nella qualità di proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni.
Quanto alla legittimazione passiva del , nella qualità di custode delle parti CP_1
comuni del fabbricato del quale l'attore rivestirebbe qualità di condomino, va evidenziato che, dalla lettura del regolamento condominiale depositato dallo stesso e dalla si evince che il locale autorimessa in questione con accesso dalla CP_6
CA SA FR fa parte del sia dal punto di vista CP_1 Controparte_1
della struttura del fabbricato ( essendo elencato nelle cose comuni titolo 1- art.15-art.1)
pagina 9 di 29 che dal punto di vista della partecipazione alle spese condominiali (titolo 1-art. 15 – art. 5) .
Parimenti la legittimazione passiva delle altre parti, nelle rispettive qualità di proprietari- custodi di terrazzi sovrastanti quello dell'attore, deve ritenersi provata posto che, dalla documentazione agli atti, risulta sconfessata l'esistenza di un separato condominio ( autorimessa e piano rialzato sovrapposto adiacente al convenuto ed ubicato CP_1
ad ovest dello stesso ) di cui farebbero parte solo alcuni dei convenuti nonché
l'appartenenza dell'immobile dell'attore esclusivamente a detto condominio.
Quanto, poi, alla questione, prospettata dalla difesa di e vertente Controparte_6
sulla necessità o meno di emissione, ex art. 107 c.p.c., da parte di chi scrive dell'ordine di chiamata in causa di in quanto, unico proprietario di un appartamento Testimone_1
ubicato nel separato condominio autorimessa e piano rialzato sovrapposto non evocato in giudizio, rileva questo giudice che, a prescindere dall'esistenza o meno di un condominio separato, la domanda attorea è di contenuto solo risarcitorio. Di conseguenza si verte in un'ipotesi di litisconsorzio passivo facoltativo potendo l'attore scegliere di citare in giudizio uno, alcuni o tutti i soggetti ritenuti responsabili in via solidale e chiedere il risarcimento, per l'intero, a ciascuno dei corresponsabili, i quali sono tenuti, in solido, al pagamento.
Pertanto correttamente questo giudice non ha provveduto ai sensi dell'art. 107 c.p.c., avendo l'istante scelto di adire solo alcuni dei potenziali responsabili degli eventi infiltrativi.
Merito della controversia
La domanda è, solo in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va, innanzi tutto, chiarito che la domanda di contenuto risarcitorio, deve essere qualificata come azione di responsabilità non ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e pagina 10 di 29 custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n.
16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che, di recente, la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr.ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità. ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una pagina 11 di 29 condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che pagina 12 di 29 oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'immobile di sua proprietà, destinato ad autorimessa, sarebbe stato danneggiato da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore del fabbricato che consta di terrazzi di proprietà privata e facenti parte del convenuto. Le suddette infiltrazioni avrebbero procurato ingenti danni CP_1
all'immobile localizzati alle murature perimetrali, all'intradosso ed alla struttura dei solai con conseguente ammaloramento e degrado dell'intonaco ed anche delle attintature nonché all'impianto elettrico. Inoltre anche l'attività di autorimessa avrebbe subìto danni perché le porzioni dell'immobile interessato dalle infiltrazioni non sarebbero state utilizzate per il ricovero di veicoli al fine di evitare che i veicoli potessero essere danneggiati dalla caduta di calcinacci e da umidità.
Le difese dei convenuti, pur non contestando il verificarsi di eventi infiltrativi all'interno dell'autorimessa dell'attore risalenti ad epoca imprecisata e, comunque, a ridosso delle verifiche effettuate nel mese di ottobre 2020 dal consulente di parte attrice dott. arch.
hanno dedotto che nessuna responsabilità sarebbe a loro Persona_4
ascrivibile in quanto non provata.
Nell'elaborato peritale depositato dalla dott.ssa ing. all'esito di Persona_2
un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico, mediante l'effettuazione di ben nove accessi e di prove di allagamento ai terrazzi con misurazioni igronometriche delle macchie poste al di sotto delle zone allagate, dopo una capillare descrizione dello stato dei luoghi e degli immobili- incluso quello dell'attore- corredata da ampia documentazione fotografica, sono state individuate le cause e/o le concause dei fenomeni infiltrativi nonchè i danni connessi ai predetti fenomeni ed i costi per l'eliminazione degli stessi.
pagina 13 di 29 In particolare, dopo aver attestato che il “ ” fa parte del complesso Controparte_1
condominiale di via Belvedere n. 45-Napoli ed è costituito da un fabbricato di otto piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, dotato di accesso dalla strada costituito da un portone antico cui segue un cancello metallico con ingresso pedonale e carrabile di accesso ad un cortile interno da cui, procedendo verso destra, si accede ad una prima rampa di scale che immette nell'androne del fabbricato e da qui alle scale A e B con varie unità abitative, il tecnico ha affermato che l'immobile autorimessa dell'attore è ubicato alla CA SA FR n. 26 e si sviluppa su un unico livello con ingresso direttamente da CA SA FR, ad esclusione di due zone soppalcate, una destinata ad ufficio e motorini e situata nella zona sud-est del locale e l'altra destinata a deposito e servizio ubicata nella zona est. Ha, altresì, indicato sul piano sovrastante l'immobile per cui è causa, diversi immobili appartenenti a due condominii e, precisamente, per quello convenuto, l'abitazione di proprietà delle , dotata di CP_2
due terrazzi a livello di proprietà esclusiva, e quella di , dotato di un Controparte_4
terrazzo a livello e per il condominio autorimessa quello di e Controparte_7
dotato di un terrazzo a livello, quello di , quello di CP_10 Controparte_6
( questi ultimi due privi di terrazzi a livello). Testimone_1
L'ingegnere, oltre a descrivere lo stato attuale dei terrazzi e del locale dello , ha CP_8
rappresentato graficamente la distribuzione delle acque bianche e nere e delle macchie delle infiltrazioni riscontrate nell'autorimessa nonché l'esatta ubicazione delle tubazioni con riferimenti alfanumerici che richiamano alle singole proprietà ( ad esempio nel terrazzo l'indicazione era F1, F2 etc. e così via). CP_2
L'ausiliario si è poi soffermato nella descrizione dei terrazzi di proprietà delle CP_2
( uno confinante con l'ingresso del fabbricato ed un altro con il passetto comune del condominio autorimessa) evidenziando il cattivo stato di coibentazione di entrambi i terrazzi ( il pavimento si presenta in diverse parti sconnesso, talvolta rotto e con parti di inverdimento tra le fughe) e dei muri divisori ( con zone di scollamento sia della pittura che dell'intonaco ed in alcune parti con proliferazione di vegetazione infestante e di
pagina 14 di 29 muffe). Inoltre alla base dei muri perimetrali dei due terrazzi il tecnico ha rilevato la presenza dei fori di scarico delle acque meteoriche non adeguatamente impermeabilizzati ed, in taluni casi, otturati da foglie ed altro materiale di risulta. In particolare nella parete nord confinante con il cortile esterno sono stati individuati due fori di scarico con tubazioni in pvc che riversano l'acqua nel cortile prospiciente l'ingresso del fabbricato ed in prossimità del muro di confine con il terrazzo CP_7
due tubazioni in PVC annegate nel pavimento e prive di pilette di scarico;
queste ultime contribuiscono a raccogliere le acque rovesciate sul terrazzo scaricandole in un pozzetto di convoglio situato nei pressi del balcone della cameretta. Tale pozzetto si collega alla pluviale discendente dal lastrico solare che prosegue verticalmente all'interno dell'autorimessa ed anche questo pozzetto non è risultato adeguatamente impermeabilizzato per l'assenza di risvolto di guaina al di sotto delle tubazioni e la conseguente mancata protezione del tratto di imbocco nella pluviale. Sempre dall'osservazione del tecnico è risultato che l'installazione di queste tubazioni si è reso necessario per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche particolarmente problematico anche per la configurazione delle pendenze costituite fondamentalmente su due pendii speculari rispetto alla linea divisoria Nord-Sud delle piastrelle ovvero con le valli verso i muri perimetrali ed un monte comune nella zona mediana del terrazzo,
L'ausiliario ha aggiunto che tutti i balconi dei piani sovrastanti presentano un parapetto in muratura e sono privi di grondaie per cui l'acqua piovana che cade sui balconi defluisce direttamente sui terrazzi sottostanti attraverso dei tubi che sporgono di circa 20 cm dal parapetto. Tale situazione, andando ad aumentare sensibilmente la portata di acqua da smaltire, costituisce per i terrazzi una condizione fortemente aggravante per l'instaurarsi del fenomeno infiltrativo nel locale sottostante. Altro aspetto potenzialmente critico per le infiltrazioni- a giudizio del CTU- è la presenza nel terrazzo lato salone di una fontana antica a muro il cui tubo di scarico è inglobato nella parete da cui ne fuoriesce per l'ultimo tratto scaricando in vicinanza di una griglia posta a terra presso muro perimetrale confinante con il passetto comune. Anche tale condizione può
pagina 15 di 29 portare potenzialmente all'insorgere delle infiltrazioni non solo per la vetustà del tubo di scarico- che potrebbe determinare delle perdite all'interno del muro- ma anche per lo scarico a terra che incrementa il carico di acqua sulla griglia di scarico anch'essa non adeguatamente impermeabilizzata.
Ampio spazio nell'elaborato è dedicato, altresì, alla descrizione del terrazzo di proprietà di . Secondo il tecnico l'abitazione in oggetto dispone di un terrazzo a Controparte_4
livello confinante con il passetto comune del condominio autorimessa con piano rialzato e con l'abitazione di proprietà Anche questo terrazzo versa in modeste CP_6
condizioni soprattutto per quanto riguarda il pavimento, in alcuni punti sconnesso con zone di inverdimento tra le fughe, e per lo smaltimento delle acque meteoriche è presente nella zona sud est del terrazzo una piccola caditoia con una discendente pluviale e sulla base del muro di confine con il passetto condominiale sono presenti tre fori di scarico non adeguatamente impermeabilizzati. Anche su questo terrazzo vengono scaricate le acque provenienti dai balconi sovrastanti attraverso i tubi sui parapetti andando ad incrementare il carico di acqua da smaltire in caso di abbondanti precipitazioni.
La descrizione del passetto comune di accesso alle unità abitative del condominio autorimessa con piano rialzato a cui si accede attraverso il ballatoio del condominio di si incentra sulle modeste condizioni dello stesso per la sconnessione Controparte_1
delle piastrelle di simil cotto e per la presenza di inverdimento tra le fughe. Per lo smaltimento della acque meteoriche, in corrispondenza del muro perimetrale est sono presenti due pluviali discendenti: una posta vicino alla porta di ingresso dalla proprietà
che scarica in una caditoia con piletta e griglia di protezione in cui confluiscono CP_7
sia le acque provenienti dal lastrico solare sia parte delle acque del terrazzo CP_2
lato salone attraverso un canale inglobato nel pavimento e sia le acque bianche e nere provenienti dall'appartamento ; un'altra discendente è situata in vicinanza della Tes_1
porta di ingresso di quest'ultimo. Si presenta priva di piletta, di griglia di protezione e non è adeguatamente coibentata in quanto priva di risvolto di guaina. Questa
pagina 16 di 29 discendente raccoglie le acque provenienti dal lastrico solare di copertura nonché quelle provenienti dal passetto stesso sul quale confluiscono anche i terrazzi confinanti-
lato salone e attraverso i fori posti alla base dei muri perimetrali. CP_2 CP_4
Infine gli allacci delle acque bianche e/o nere provenienti dall'abitazione di , oltre Tes_1
ad essere stata illecitamente realizzata sulla discendente P1 situata in corrispondenza della porta di ingresso di , oltre ad esporre la tubazione ad usura e/o ad CP_7
otturazioni, la rende di fatto sottodimensionata in quanto è notevolmente incrementato il carico da smaltire in caso di pioggia abbondante.
Quanto all'unità immobiliare di proprietà , dotato di un terrazzo a livello CP_7
confinante con il terrazzo Fiorentino lato cameretta, e con il cortiletto esterno prospiciente l'ingresso del fabbricato, il tecnico ha rilevato, con riferimento alla coibentazione, che lo stesso versa in buone condizioni, sia per quanto riguarda il pavimento, che risulta complanare, integro e ben piastrellato, sia per le pareti, che risultano in buone condizioni generali, salvo una zona limitata sulla parete perimetrale
Nord Est, in cui è presente uno scollamento della pitturazione. Il muretto di confine risulta piastrellato e rivestito di marmo sulla sommità. Per lo smaltimento delle acque meteoriche è presente nella zona Sud-Est del terrazzo una pluviale discendente proveniente dal lastrico solare che scarica in una piletta dotata di griglia di protezione. In risposta alla richiesta della presenza e dell'ubicazione di fenomeni infiltrativi nell'autorimessa di proprietà dell'attore, l'ing. ha attestato la presenza di Per_2
diversi e diffusi segni di infiltrazioni di acqua e/o umidità che evidenziano fondamentalmente due tipologie di fenomeni infiltrativi in relazione soprattutto alla loro forma e alla localizzazione all'interno del locale.
Un primo fenomeno è di tipo ascensionale (cosiddetto di risalita) ed è associabile alle macchie localizzate soprattutto sulla parte inferiore della parete contro terra, lato Nord del locale, confinante con il cortiletto esterno al e con CP_11 Controparte_1
il terrapieno. Tali macchie si estendono in maniera pressoché uniforme a partire dalla quota di calpestio, propagandosi fino ad un'altezza di circa 2 metri. Localmente la parete pagina 17 di 29 appare degradata, con macchie scure e zone ammuffite, distacco della pitturazione e rigonfiamento dell'intonaco. Queste infiltrazioni, a giudizio del tecnico, sono riconducibili a fenomeni di assorbimento, diffusione e risalita dell'umidità proveniente dal terrapieno confinante. Eventuali perdite del sistema di smaltimento delle acque condominiali bianche e nere, le cui tubazioni sono poste in vicinanza della parete, eventuali falde sotterranee e/o accumulo di piogge abbondanti possono costituire fonte di umidità del terreno, che viene adsorbita dalla parte basamentale della parete e, quindi, costituire una condizione aggravante per questo fenomeno infiltrativo.
Il secondo fenomeno, riscontrato all'interno dell'autorimessa, è di tipo discensionale ed
è associabile ai segni situati all'intradosso del solaio e all'intersezione con alcuni pilastri, principalmente localizzati nella zona centrale e nella zona Nord Est del locale
Localmente il soffitto appare ammalorato, con macchie scure e zone ammuffite e in alcune parti si è verificato il distacco della pitturazione e dell'intonaco Tale fenomeno è riconducibile ad infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal piano sovrastante.
I due fenomeni, sebbene in taluni casi sovrapposti per quanto concerne gli effetti, sono invece completamente svincolati tra loro per quanto concerne la causazione delle infiltrazioni
Per individuare la più probabile causa delle infiltrazioni discensionali, il tecnico ha utilizzato tre tipologie di approccio: in prima analisi ha tentato di ricostruire le corrispondenze verticali tra le macchie sul solaio e sui pilastri e le relative localizzazioni sul piano sovrastante. Da questa prima analisi è emerso che le zone del solaio maggiormente interessate dalle infiltrazioni si trovano: a) al di sotto di entrambi terrazzi
, in particolare nelle zone perimetrali ed in corrispondenza degli scarichi, b) CP_2
presso la discendente del passetto comune del con piano Controparte_12
rialzato” in vicinanza dell'ingresso dell'abitazione , c) in corrispondenza del Tes_1
muretto di confine del terrazzo con la sua abitazione. E' opportuno specificare CP_7
che, durante i sopralluoghi effettuati, l'ingegnere non ha riscontrato segni di infiltrazioni di acqua e/o umidità al di sotto degli immobili di proprietà e per CP_4 CP_6
pagina 18 di 29 la restante parte il solaio appare in buono stato sia per la pitturazione che per l'intonaco, integro e privo di macchie o muffe evidenti.
Il secondo approccio è stato di tipo empirico/osservazionale: sono state effettuate delle prove di allagamento sui terrazzi a partire da quello Fiorentino lato cameretta. Al fine di scongiurare l'ingresso di acqua all'interno dell'abitazione, sono state realizzate dinanzi ai balconi delle piccole opere murarie che fungessero da argini, mediante apposizione di blocchi di tavelle di 10 cm di altezza ancorati con apposita malta sigillante . Una volta otturati i canali di scarico, si è provveduto ad allagare il terrazzo mediante una cannola per acqua per un tempo di circa 30 min. Durante il quarto accesso è stato inizialmente effettuato un sopralluogo presso l'autorimessa per verificare eventuali nuove infiltrazioni a seguito dell'allagamento: sono stati riscontrati dei gocciolamenti e varie macchie di umidità di cui è stato effettuato un reperto video e fotografico. Le macchie e i gocciolamenti si sono evidenziati soprattutto nelle zone perimetrali del terrazzo ed in corrispondenza degli scarichi. Successivamente sono state rimosse le opere murarie preventivamente costruite sul terrazzo lato cameretta. CP_2
Sulla scorta dei risultati evidenziati con il primo saggio, si è convenuto di effettuare nuovi allagamenti sui restanti terrazzi Fiorentino lato salone, e , CP_7 CP_4
nonché su una parte dell'androne del fabbricato e su parte del passetto condominiale
“Autorimessa con piano rialzato”. In seguito sono stati verificati eventuali altri gocciolamenti e/o infiltrazioni di umidità nel locale autorimessa. Anche in questo caso, preventivamente all'allagamento, sono state realizzare delle piccole opere murario dinanzi ai balconi del terrazzo e lato salone e contestualmente sono CP_7 CP_2
otturati i canali di scarico. Dopo aver lasciato a ristagno l'acqua per circa 12 ore, analogamente a quanto fatto precedentemente, sono stati verificati eventuali infiltrazioni e/o gocciolamenti nel locale autorimessa. Nello schema planimetrico, redatto dal CTU, sono state disegnate con riempimento rosso le macchie riferite alle nuove infiltrazioni verificatesi in seguito agli allagamenti e con riempimento azzurro le restanti.
pagina 19 di 29 Un terzo approccio per la ricostruzione di/delle causa/e più probabile/i, ad integrazione e comparazione coi primi due, è stato di tipo sistematico: sono state effettuate delle misurazione igronometriche delle macchie all'intradosso del solaio, prima e dopo l'allagamento, come da Note stilate dalla scrivente e controsiglate dai tecnici di parte durante gli accessi.
In aggiunta a quanto effettuato, agli esiti anche delle consultazioni con i CTP, il tecnico ha ritenuto opportuno e necessario effettuare anche dei saggi murari per ispezionare le tubazioni condominiali verticali che attraversano la proprietà , con particolare CP_8
riguardo a quelle in corrispondenza delle quali sono presenti le macchie di infiltrazioni. I saggi murari sono stati effettuati sui cassonetti posti presso i pilastri per mettere a nudo le discendenti. Alla vista quest'ultime non hanno mostrato alcuna anomalia di sorta.
In merito ad una plausibile datazione delle infiltrazioni, all'esito di tutte le valutazioni sopra riportate, l'ausiliario ha ritenuto che non sia ravvisabile un'unica datazione ma che nel corso del tempo, si siano susseguiti diversi eventi, taluni attualmente estinti, talaltri ancora in atto, soprattutto in caso di abbondanti precipitazioni.
Anche in questo caso ha distinto i due fenomeni infiltrativi, ascensionale e discensionale. Nello specifico ha ritenuto che le macchie delle infiltrazioni di tipo ascensionale, localizzate come già detto sulla parete perimetrale Nord del locale, essendo dovute alla presenza del terrapieno con essa confinante, in assenza di un opportuno sistema di isolamento, come ad esempio la realizzazione di una camera d'aria o l'apposizione di pannelli contro parete a nido d'ape, ecc., siano costantemente in atto con periodi di maggiore o minore intensità, in relazione allo stato di umidità del terreno, con una variabilità dipendente dalle stagioni, con probabili peggioramenti in caso di rovesci abbondanti ed in caso di perdite e/o malfunzionamento del sistema comunale di smaltimento delle acque bianche e nere.
Per quanto concerne il fenomeno discensionale, le infiltrazioni ancora in atto, quali conseguenze degli allagamenti, sono così localizzate:
pagina 20 di 29 • Terrazzo lato cameretta: in corrispondenza del muro di confine con , ove CP_7
sono situate le tubazioni di scarico che confluiscono nella pluviale discendente;
ed in corrispondenza del muro di confine con il cortiletto esterno al lato Nord;
CP_1
• Terrazzo lato salone: in corrispondenza del muro di confine col passetto comune del “Autorimessa con piano rialzato”; CP_1
• Passetto comune: in corrispondenza della pluviale discendente adiacente alla porta di ingresso della proprietà in corrispondenza del muro di confine col terrazzo Tes_1
Fiorentino, ove è situato il mobiletto in alluminio di proprietà ; Tes_1
• Terrazzo : in corrispondenza del muro di confine con il terrazzo CP_7
lato cameretta ed al confine con la sua abitazione. CP_2
Le infiltrazioni sopra elencate sono, con grande evidenza, causate da una mancata e/o inadeguata protezione dei terrazzi dalle acque piovane. Protezione che, a giudizio del tecnico, andrebbe realizzata mediante apposizione e/o rifacimento a regola d'arte di opportuna guaina impermeabilizzante con relativi risvolti presso le zone periferiche, presso i muri di confine e/o presso gli scarichi. Quale causa aggravante di tali eventi infiltrativi è stata ravvisata della caduta di acqua piovana dai balconi sovrastanti: quest'ultimi, infatti, risultano privi di grondaie e la pioggia battente su di essi fluisce attraverso dei tubi che sporgono dal parapetto, rovesciandosi a cascata sui terrazzi sottostanti. Tale condizione, soprattutto in caso di piogge abbondanti, incrementa il carico di acqua da smaltire da parte dei terrazzi, aggravando una situazione già di per sé critica.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, l'ing. ha individuato come Per_2
causa determinante delle infiltrazioni discendenti verificatesi sul solaio del locale autorimessa la mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione dei terrazzi e del passetto comune del “Autorimessa con piano rialzato”, soprattutto nelle zone CP_1
periferiche, ovvero presso i muri di confine ed in corrispondenza degli scarichi e quale causa aggravante la caduta di acqua piovana dai balconi sovrastanti. Nello specifico il tecnico ha affermato che l'incidenza di ciascun ambiente esterno del piano sovrastante il pagina 21 di 29 locale autorimessa sulla causazione delle infiltrazioni discendenti siano così proporzionate: lato cameretta, mancata e/o inadeguata Persona_5
impermeabilizzazione presso i muri di confini e presso gli scarichi: 35%; Terrazzo
lato salone, mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione presso i muri di CP_2
confini e presso gli scarichi: 25%; mancata e/o inadeguata Parte_3
impermeabilizzazione presso il muro di confine con e presso lo scarico: 10%; CP_2
Passetto comune “Autorimessa con piano rialzato”: mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione presso i muri di confini e presso gli scarichi: 25%; Caduta di acqua piovana dai balconi sovrastanti, mancanza di grondaia e rovescio attraverso il tubo sul parapetto: 15%.
Per l'eliminazione dei danni ed il ripristino dello stato dei luoghi Il tecnico ha ritenuto necessaria l'esecuzione delle seguenti opere, con riferimento ai due distinti fenomeni infiltrativi:
DISCENSIONALE
• Rimozione strato di pittura danneggiata;
• Spicconatura dell'intonaco ammalorato;
• Verifica dello stato dei travetti ed eventuale rimozione delle parti danneggiate;
• Ripristino dell'intonaco del solaio;
• Preparazione delle superfici mediante stuccatura, rasatura, finitura e delle pareti danneggiate;
• Tinteggiatura.
ASCENSIONALE
• Rimozione strato di pittura danneggiata;
• Spicconatura dell'intonaco ammalorato;
• Ripristino dell'intonaco;
• Preparazione delle superfici mediante stuccatura, rasatura, finitura delle pareti danneggiate;
• Tinteggiatura.
pagina 22 di 29 Con riferimento ai fenomeni infiltrativi di tipo ascensionale, in sede di chiarimenti, è stato chiesto al ctu di precisare se, in occasione del suo accertamento, abbia o meno individuato eventuali perdite del sistema di smaltimento delle acque bianche e nere del convenuto e/o eventualmente di proprietà comunale o di altro condominio, CP_1
nonchè l'esatta ubicazione di tali tubazioni rispetto all'autorimessa e/o alla parete perimetrale del con riferimento all'allegato 4 e 5. CP_1
Il CTU ha dichiarato: “ricordo che in occasione del sopralluogo ho verificato la presenza di impianti di smaltimento di acque bianche e nere in uno spazio antistante il
convenuto, ma non sono in grado di chiarire se si tratti di impianti ubicati CP_1
in area di pertinenza del convenuto e/o di proprietà aliena”. CP_1
Gli è stato mostrato l'allegato 4 del proprio elaborato ed il CTU ha aggiunto di aver rilevato la presenza di tombini solo nella parte prospiciente la zona rappresentata come
“ingresso ”, ove è sito anche il terrapieno, che si estende CP_1 Controparte_1
lungo tutto lo spazio prospiciente i terrazzi e . Ha, poi, dichiarato CP_2 CP_7
“non sono in grado di chiarire né la proprietà dello spazio sul quale insistono detti tombini né la provenienza di queste acque.” In ordine all'allegato 5 ha affermato
“rappresenta solamente gli impianti di scarico degli impianti oggetto del suo accertamento e non anche la parte di cui oggi ho parlato”
Alla richiesta di chiarimenti in relazione alla risposta data al ctp a pag. Persona_1
33 dell'elaborato sotto la lettera b), sul se nell'ambito dello smaltimento a rifiuto del materiale di risulta abbia individuato tutti i costi necessari per lo smaltimento stesso o se vi siano altre voci di spesa non conteggiate ed in caso di risposta affermativa gli è chiesto di procedere alla quantificazione delle stesse, il CTU ha precisato che ai costi già indicati per lo smaltimento a rifiuto del materiale di risulta vanno aggiunti quali “oneri accessori” i costi per : 1) analisi chimiche pari ad euro 575,00; 2) conferimento in discarica di euro 162,50.
Alla richiesta di chiarimenti sul se vi siano delle sostanziali differenze tra la quantificazione dei costi di cui alla bozza e quelli di cui alla relazione conclusiva ed in pagina 23 di 29 caso di risposta affermativa, sulle ragioni, di tanto, l'ing ha confermato le Per_2
diversità giustificate dalla valutazione di condivisione di alcune osservazioni dei ctp. In particolare, per i fenomeni infiltrativi discensionali, in sostituzione dell'uso del trabattello, più adeguato alle pareti verticali del fenomeno ascensionale, l'ausiliario ha individuato il ponte sui cavalletti più adeguato a consentire di intervenire in sicurezza su superfici anche molto estese in quanto rimane stabile grazie al peso proprio integrato da ancoraggi ed adeguato ad altezze anche superiori a 20 mt. Quindi per entrambi i fenomeni infiltrativi il CTU ha rivisto si suoi calcoli sulla base delle osservazioni del
CTP in merito al fatto che la tinteggiatura venga effettuata sull'intera Persona_1
parete o soffitto al netto dei pilastri e non solo sulle pareti interessate dalle opere di riparazione ( 25% per il discensionale e 30% per l'ascensionale). In quanto opera di ripristino la tinteggiatura deve riguardare l'intera parete danneggiata e non solo quella in corrispondenza alle zone riparate cosa che comporterebbe un non auspicabile pluricromatismo. Pertanto ha apportato i necessari aggiustamenti ai calcoli contenuti nella bozza ma non anche alle sue valutazioni in ordine alle cause delle infiltrazioni ed all'incidenza causale delle stesse.
Quanto all'indicazione dei parametri utilizzati per calcolare l'incidenza nella misura del
15% dell'assenza di grondaie dei balconi rispetto ai fenomeni infiltrativi, il tecnico ha specificato che ha calcolato il valore di massima dell'incremento dell'acqua piovana determinato dalla canalette di scolo situate sui balconi prospicienti il terrazzo e che, per effettuare tale calcolo, ha prima conteggiato la portata di acqua di ogni singola canaletta per poi calcolare quella totale in quanto la somma di quelle che riversano sul terrazzo è di dodici canalette ( due per ciascun piano e per sei piani). Pertanto attraverso dei calcoli matematici ha spiegato nella misura del 15% il valore dell'incidenza dell'assenza di grondaie dei balconi rispetto ai fenomeni infiltrativi.
Orbene ritiene la scrivente di condividere pienamente e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU perché, tra l'altro, frutto di una capillare verifica dello stato dei luoghi , di una puntuale rappresentazione grafica degli stessi, dell'effettuazione di prove pagina 24 di 29 di allagamento e della sinergica verifica dei risultati dell'indagine con consulenti tecnici di parte.
Ebbene, considerati gli esiti della CTU e la documentazione, anche fotografica, prodotta dall'attore, deve ritenersi accertato che, per la carenza di manutenzione sia di beni di proprietà comune del ( passetto di accesso all'autorimessa) che di terrazzi di CP_1
proprietà privata di singoli condomini ( precisamente e Controparte_2 CP_3
nonché ), si sono verificati fenomeni infiltrativi causa dei
[...] Controparte_7
danni di tipo discensionale rilevati all'interno dell'immobile di proprietà dell'attore.
Di contro, non avendo il CTU individuato in capo al convenuto elementi CP_1
certi per la riferibilità allo stesso e/o ad alcuno dei singoli convenuti della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. in relazione a tutti i danni di tipo ascensionale ( cosiddetti di risalita), riconducibili a fenomeni di assorbimento, diffusione e risalita dell'umidità proveniente dal terrapieno confinante, nonché a quelli di tipo discensionale solo per i convenuti e , la domanda, Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
in parte qua, risulta infondata.
Parimenti, non avendo l'attore offerto alcun elemento di prova, documentale e non, di eventuali mancati guadagni connessi al non utilizzo di tutta o di parte dell'autorimessa per il ricovero dei veicoli, anche in relazione a tale voce la domanda risulta infondata.
In ordine alla determinazione del quantum dei danni patrimoniali soccorrono le voci indicate nel computo metrico del CTU allegato n. 9 all'elaborato al quale si rimanda.
L'ammontare dei costi necessari per l'eliminazione dei danni da infiltrazioni discensionali risulta determinato in complessivi euro 17.111,91 ai quali vanno aggiunti, quali “oneri accessori”, i costi per: 1) analisi chimiche pari ad euro 575,00; 2) conferimento in discarica di euro 162,50. Il tutto per un totale di euro 17.849,41.
Pertanto il condominio, in persona dell'amministratore p.t, , Controparte_2 CP_3
e vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore
[...] Controparte_7
dell'attore, della somma come sopra determinata non essendo stata dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c. per la riduzione della misura della pagina 25 di 29 responsabilità del in assenza di prova di un pregresso stato di degrado e/o di CP_1
fatiscenza dell'autorimessa. Quanto, poi, alla dedotta irregolarità amministrativa dell'attività svolta nell'immobile dell'attore, premesso che tale aspetto non è stato provato, costituisce, comunque, un dato del tutto irrilevante rispetto al verificarsi dei danni da infiltrazioni.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
pagina 26 di 29 Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo medio dell'1 %, valutato in via equitativa, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, ottobre 2020 ed il suo risarcimento (5 anni)
e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato ad euro 14.961,79 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di marzo, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_13
Sull'importo finale come sopra riconosciuto di euro 17.849,41 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
La regolamentazione delle spese processuali
Nei rapporti tra l'attore, da una parte, ed il condominio, e Parte_4
, dall'altra, in ragione del parziale accoglimento della domanda, Controparte_7
ricorrono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza del 50%. Per il residuo le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 ( determinato in base al decisum ovvero dell'importo liquidato in sentenza) ed in relazione ai valori medi per le fasi: di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
il tutto con attribuzione all'avv. Domenico Vaia, qualificatosi antistatario.
Nessuna somma viene riconosciuta per l'assistenza stragiudiziale avendo parte attrice introdotto un procedimento di mediazione facoltativa in quanto, in relazione all'oggetto pagina 27 di 29 della domanda ( richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro fino ad euro 50.000,00), ai sensi del D.L. 132/2014 andava attivata la negoziazione assistita.
Le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico del condominio, di , di Controparte_2 Controparte_3
e di . Controparte_7
In ragione dell'esito della lite, va condannato alla rifusione delle spese di CP_8
costituzione e di rappresentanza in favore di e di Controparte_6 Controparte_4
e ; spese liquidate in dispositivo sulla base dei criteri di cui al Controparte_5
D.M. 55/2014, scaglione di riferimento compreso tra 26.000,01 ed euro 52.000,00 ( determinato in base al valore della domanda relativa all'importo di euro 42.187,60) ed in relazione ai valori medi per le fasi: di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e ridotti del 50% per l'assenza di complesse questioni giuridiche;
con attribuzione, per all'avv. Felice Ciruzzi, qualificatosi antistatario. Controparte_6
Il parziale accoglimento della domanda dell'attore, nei confronti dei convenuti in precedenza indicati, è ostativo alla valutazione della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Parimenti, in assenza di prova di dolo o colpa grave per l'opinabilità delle tesi giuridiche espresse dall'attore, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della medesima richiesta di Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna, in solido, il condominio “ ” ubicato a Napoli alla , in Controparte_1 Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., e Controparte_3 Controparte_2 CP_7
a pagare in favore di la complessiva somma di euro 17.849,41
[...] CP_8
oltre interessi compensativi, al tasso annuo del 1%, da ottobre 2020 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su € 14.961,79 e, inoltre, su tale somma progressivamente pagina 28 di 29 rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di € 17.849,41 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla pubblicazione sino al soddisfo;
rigetta la domanda nei confronti di e di e Controparte_6 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
rigetta nel resto;
compensa le spese del giudizio fino alla concorrenza del 50% tra , da una CP_8
parte, ed il ” ubicato a Napoli alla , in Parte_2 Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., e Controparte_3 Controparte_2 CP_7
, dall'altra; condanna, per il residuo, il ” ubicato
[...] CP_1 Controparte_1
a Napoli alla , in persona dell'amministratore p.t., , Controparte_1 Controparte_3
e , alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Controparte_2 Controparte_7
e, per esso, in favore dell'avv. Domenico Vaia, qualificatosi antistatario;
CP_8
spese liquidate in complessivi euro 2.538,50 oltre ad euro 272,50 per quota parte delle spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza Parte_1
in favore di , da una parte, e, per essa, in favore dell'avv. Felice Controparte_6
Ciruzzi, qualificatosi antistatario, nonchè di e Controparte_4 CP_5
, dall'altra parte;
spese liquidate in complessivi euro 3.809,00 per ciascuna
[...]
delle due parti in precedenza indicate oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario oltre
IVA e CPA come per legge;
rigetta le richieste di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2021 , riservata in decisione all'udienza del 9.06.2025 , avente ad oggetto: danni a cose
TRA
, nato a [...] il [...] ,( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Vaia presso il cui studio elettivamente domicilia
ATTORE
E
( (Codice Fiscale Controparte_1
e partita I.V.A. ) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Meo presso il cui studio elettivamente domicilia
CONVENUTO
pagina 1 di 29 E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
entrambe elett.te dom.te in Napoli alla via Arenaccia n. 29 presso lo studio dell'avv.
AB PO (C.F. ) dal quale sono rapp.te e difese, giusta C.F._4
procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro FR Manzo,
(C.F. C.F._5
E
, nato a [...] il [...], (c.f. ) e Controparte_4 C.F._6
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_5
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._7
IA Di NZ (cod. fisc. ) ed entrambi elettivamente C.F._8
domiciliati in Napoli al Largo SS. Apostoli, 17, presso il suo studio
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_6 C.F._9
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Ciruzzi ( C.F.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via SAta C.F._10
Lucia n. 20
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_7
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti in sostituzione di C.F._11
precedente difensore, dall'avv. FR Costantini, presso il cui studio sito in napoli alla via Cesare Rosaroll n. 21 elettivamente domicilia
CONVENUTO
pagina 2 di 29 CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 9.06.2025:
la difesa dell'attore ha concluso riportandosi a tutto quanto esposto nell'atto introduttivo nonché nelle memorie ex art. 183 VI comma I, II e III termine depositate, delle quali ha chiesto l'integrale accoglimento. Inoltre si è riportata a quanto relazionato dal CTU ed a quanto osservato dal proprio Consulente Tecnico di Parte, l'ingegnere Persona_1
nonché a quanto precisato dal CTU nelle proprie note di chiarimenti depositate a seguito di richiesta del Giudice;
la difesa del , oltre ad impugnare tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e CP_1
concluso ex adverso ed a riportarsi a tutte le difese ed a tutte le richieste già espletate nella comparsa di costituzione e risposta datata 19 aprile 2021, nelle note scritte datate 3 maggio 2021, nelle note ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (2° termine) datate 16 luglio
2021, nelle note ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (3° termine) datate 6 settembre 2021, nelle note scritte del 6 dicembre 2021, nelle note scritte del 19 gennaio 2024 e nelle note scritte datate 29 novembre 2024, ha impugnato, nuovamente, per quanto di ragione, la
Consulenza Tecnica di Ufficio espletata dalla dott.ssa ing. nonché i Persona_2
chiarimenti resi dalla stessa.
In particolare l'avv. Gianfranco Meo ha fatto nuovamente rilevare che:
1) nelle relazioni redatte dal C.T.U. ing. , quest'ultimo non ha Persona_2
tenuto in considerazione e non ha evidenziato la situazione di evidente irregolarità in cui era svolta l'attività di autorimessa nei locali di proprietà dell'attore sig.
vista anche la pec inviata in data 18 aprile 2023 dalla dott.ssa CP_8
, amministratore pro tempore del Persona_3 Parte_2
, , depositata agli atti;
[...] Controparte_1
pagina 3 di 29 2) sarebbe stato necessario a questo proposito che il C.T.U. ing. Persona_2
avesse illustrato l'assoluta precarietà in cui era svolta l'attività di autorimessa nei locali di proprietà dell'attore sig. ; CP_8
3) l'inesattezza del rilievo della percentuale di responsabilità addebitata al in Napoli, , , per Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
le presunte infiltrazioni di acqua piovana che sarebbero state causate dai canaletti di scolo dei balconi, perché la modesta portata di acqua piovana dei canaletti di scolo rispetto alle precipitazioni meteoriche, di cui non si conosceva nemmeno la datazione, in assenza di una prova idraulica sui balconi, rendeva impossibile la valutazione dell'incidenza di tale cause sulle infiltrazioni che si sarebbero verificate nei locali di proprietà dell'attore;
4) nella divisione delle percentuali delle presunte responsabilità mancava del tutto quella da addebitare alla proprietà di e di Controparte_4 Controparte_5
per il solo fatto che in sede di consulenza tecnica d'ufficio non era stato
[...]
consentito l'accesso ai locali di proprietà degli stessi
5) sia l'elaborato peritale che la bozza del CTU erano affetti da numerosi errori e da numerose contraddizioni non risolti in sede di chiarimenti risultando impossibile passare da una quantificazione dei presunti danni nella misura di ero 10.353,78 così come fatta nella bozza ad una quantificazione dei presunti danni nella misura di €uro 18.173,32 così come fatta nella stesura definitiva, quantificazioni, comunque, lontane dai presunti danni pretesi dall'attore e quantificati in €uro
42.187,60 oltre I.V.A., importo assolutamente ed evidentemente spropositato dal momento che l'immobile per cui è causa è in condizioni di totale fatiscenza e, come detto, sarebbe opportuno accertare la regolarità dei permessi necessari all'attività di autorimessa, regolarità mai fino a questo punto dimostrata.
Pertanto la difesa del condominio ha così concluso: in via preliminare: A) - che il
Tribunale di Napoli disponga la convocazione del C.T.U. ing. Persona_2
affinchè lo stesso renda i dovuti chiarimenti così come già richiesto con le note scritte pagina 4 di 29 datate 29 novembre 2024 depositate nell'interesse del Parte_2
, in persona dell'amministratore pro
[...] Controparte_1
tempore; in via definitiva: B) - che il Tribunale di Napoli dichiari la nullità,
l'improcedibilità, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea nei confronti del Controparte_9
, in persona dell'amministratore pro tempore. Nel caso di specie, essendo possibile
[...]
evidenziare- secondo l'avv. Meo- l'illecito processuale, ex art. 96 c.p.c., verificatosi per l'utilizzo in difetto di un grado accettabile di diligenza, quindi con colpa grave, dello strumento processuale in una fattispecie sostanziale infondata, per cui il convenuto
, , in persona Parte_2 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore dott.ssa , il predetto si è riservato di Persona_3
chiedere in separato giudizio la condanna del sig. al risarcimento dei CP_8
danni nella misura che sarà precisata e documentata, oppure, se necessario, da liquidarsi anche d'ufficio in via equitativa;
C) – che il Tribunale di Napoli, in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di accoglimento delle avverse domande nei confronti del
, in persona Controparte_9
dell'amministratore pro tempore, applichi le norme previste dal codice civile per stabilire le percentuali a carico di ciascun responsabile dei pretesi danni;
D) – che il
Tribunale di Napoli, in ogni caso, condanni il soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con maggiorazione per spese generali nella misura del 15% oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. con attribuzione al sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
La difesa di e di , in via principale, ha chiesto che il Controparte_2 Controparte_3
CTU venga nuovamente convocato per chiarimenti rispetto a quelli già resi per iscritto e depositati in data 14.10.2024. Infatti, il CTU ha reiterato l'errore di calcolo relativo all'incidenza di acqua piovana proveniente dai tubi di scolo dei balconi sul terrazzo di proprietà . Nella relazione, il CTU indica erroneamente in 2,5 cm la sezione CP_2
del tubo di scarico che in realtà è di 4 cm, determinando così un quantitativo di acqua pagina 5 di 29 piovana quasi doppio rispetto a quanto effettivamente rilevato. Inoltre, ancora una volta non viene fatta menzione del pozzetto posizionato nel viale prospiciente la rampa di accesso del condominio e posto quasi in aderenza alla parte esterna del muro di proprietà
, dal quale potrebbero scaturire ulteriori infiltrazioni, così come dal viale stesso, CP_8
che si precisa non è di proprietà del condominio " ". Tali omissioni e Controparte_1
inesattezze nella relazione tecnica compromettono gravemente l'accertamento dei fatti e la corretta valutazione delle responsabilità, rendendo necessari i richiesti chiarimenti. In via subordinata ha chiesto che la causa venga introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La difesa di e di hanno concluso Controparte_4 Controparte_5
riportandosi a tutti i propri atti difensivi, ribadendo, confermando, impugnando e contestando (ancora una volta) tutto quanto ex adverso dichiarato, dedotto, richiesto e domandato da controparte. I convenuti si sono riportati alle richieste, domande e conclusioni (sia istruttorie eventualmente non ammesse che di merito) già rassegnate e/o formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle loro memorie ex art. 183, VI comma n.i.1,2 e 3, cpc nonché nei verbali di udienza e nelle loro note autorizzate, anche di trattazione scritta. Hanno ribadito, inoltre, le osservazioni alla relazione del Ctu già formulate e hanno reiterato le loro richieste in merito.
La difesa di ha concluso riportandosi a tutte le difese, eccezioni e Controparte_6
deduzioni in att i, impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto. Ha reiterato la istanza di ulteriori chiarimenti peritali formulata all'udienza del 02/12/2024 ed, in particolare, ha insistito affinche' il CTU chiarisca la percentuale di incidenza delle acque meteoriche di scarico nel passetto comune tenuto conto del fatto che:1) nell'effettuare tale determinazione percentuale occorrerà sommare all' incidenza del 15% ( determinato dallo stesso CTU) delle acque dei balconi nei terrazzi (Fiorentino -Del Gaudio) anche l' indipendente incidenza degli scarichi dei terrazzi stessi nel passetto comune;
2) il passetto comune costituisce servitù unica ed indispensabile per poter smaltire le acque di pagina 6 di 29 scarico delle balconate e dei terrazzi . In subordine ha chiesto introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui al l'art. 190 c. p. c.
La difesa di ha concluso riportandosi alle deduzioni rassegnate nella Controparte_7
comparsa di costituzione e risposta. Ha rilevato che, alla luce delle valutazioni della
CTU ing , l'incidenza della proprietà nella causazione delle infiltrazioni Per_2 CP_7
ai danni della proprietà sarebbe circoscritta al 10% dei danni di natura CP_8
discensionale, da ripartire secondo i criteri di cui all'art 1126 c.c. Ha, pertanto, impugnato, per quanto di ragione, le avverse eccezioni e le pretestuose richieste risarcitorie formulate dall'attore, sicuramente eccessive attesa la sua concorrente responsabilità nei danni patiti, nonché nella presenza di danni causati da infiltrazioni di natura ascensionale (all'attore ben noti) per la presenza di un terrapieno confinante, che non possono essere addebitati alle parti convenute. Ha chiesto assegnarsi la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, va rilevato che nella qualità di proprietario di un CP_8
immobile adibito ad autorimessa ubicato in Napoli alla via CA SA FR n. 26, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere, previo accertamento delle cause delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenti danni subìti all'immobile di sua proprietà ascrivibili al condominio ed ai proprietari esclusivi dei terrazzi sovrastanti, la condanna dei predetti convenuti al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 42.187,60 oltre Iva, il tutto oltre interessi legali da commisurarsi sulla somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici istat dall'evento al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite della fase pagina 7 di 29 stragiudiziale e di quelle del presente giudizio con attribuzione al procuratore qualificatosi antistatario.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, per le ragioni di cui alla comparsa CP_1
di risposta, ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e nullità della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Parimenti negli atti di costituzione in giudizio: 1) e , Controparte_2 Controparte_3
oltre ad eccepire la carenza di prova della legittimazione attiva e passiva delle parti, hanno chiesto il rigetto della domanda;
2) e , Controparte_4 Controparte_5
oltre ad eccepire l'inammissibilità, l'improcedibilità e la carenza di legittimazione passiva alla lite, hanno chiesto il rigetto della domanda;
3) , oltre a Controparte_6
rilevare la mancata citazione in giudizio di ( proprietario di un altro Testimone_1
immobile rientrante nel “ Condominio autorimessa e piano rialzato sovrapposto), ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata;
4) , oltre ad Controparte_7
eccepire la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 n. 4 c.p.c., ha chiesto rigettarsi la domanda perché infondata.
Concessi i termini ex art. 183 comma IV c.p.c., ammessa ed espletata una CTU tecnica, sentito il CTU a chiarimenti, all'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda
Va rigettata l'eccezione in oggetto perché infondata.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento in particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum,
pagina 8 di 29 tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni. Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del condominio e dei proprietari dei terrazzi ex art. 2051 c.c.) che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni subìti), l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
La legittimazione attiva e quella passiva delle parti del giudizio
E' noto che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte ( cfr tra le altre Cass. n.
17092/2016 e Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto- a meno che non risulti dagli atti di causa- non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.
In ossequio ai consolidati principi esposti risulta provata per tabulas ( cfr. doc.1 prod. attore), oltre che incontestata, la titolarità attiva dell'attore, nella qualità di proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni.
Quanto alla legittimazione passiva del , nella qualità di custode delle parti CP_1
comuni del fabbricato del quale l'attore rivestirebbe qualità di condomino, va evidenziato che, dalla lettura del regolamento condominiale depositato dallo stesso e dalla si evince che il locale autorimessa in questione con accesso dalla CP_6
CA SA FR fa parte del sia dal punto di vista CP_1 Controparte_1
della struttura del fabbricato ( essendo elencato nelle cose comuni titolo 1- art.15-art.1)
pagina 9 di 29 che dal punto di vista della partecipazione alle spese condominiali (titolo 1-art. 15 – art. 5) .
Parimenti la legittimazione passiva delle altre parti, nelle rispettive qualità di proprietari- custodi di terrazzi sovrastanti quello dell'attore, deve ritenersi provata posto che, dalla documentazione agli atti, risulta sconfessata l'esistenza di un separato condominio ( autorimessa e piano rialzato sovrapposto adiacente al convenuto ed ubicato CP_1
ad ovest dello stesso ) di cui farebbero parte solo alcuni dei convenuti nonché
l'appartenenza dell'immobile dell'attore esclusivamente a detto condominio.
Quanto, poi, alla questione, prospettata dalla difesa di e vertente Controparte_6
sulla necessità o meno di emissione, ex art. 107 c.p.c., da parte di chi scrive dell'ordine di chiamata in causa di in quanto, unico proprietario di un appartamento Testimone_1
ubicato nel separato condominio autorimessa e piano rialzato sovrapposto non evocato in giudizio, rileva questo giudice che, a prescindere dall'esistenza o meno di un condominio separato, la domanda attorea è di contenuto solo risarcitorio. Di conseguenza si verte in un'ipotesi di litisconsorzio passivo facoltativo potendo l'attore scegliere di citare in giudizio uno, alcuni o tutti i soggetti ritenuti responsabili in via solidale e chiedere il risarcimento, per l'intero, a ciascuno dei corresponsabili, i quali sono tenuti, in solido, al pagamento.
Pertanto correttamente questo giudice non ha provveduto ai sensi dell'art. 107 c.p.c., avendo l'istante scelto di adire solo alcuni dei potenziali responsabili degli eventi infiltrativi.
Merito della controversia
La domanda è, solo in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va, innanzi tutto, chiarito che la domanda di contenuto risarcitorio, deve essere qualificata come azione di responsabilità non ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e pagina 10 di 29 custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n.
16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che, di recente, la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr.ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità. ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una pagina 11 di 29 condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che pagina 12 di 29 oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'immobile di sua proprietà, destinato ad autorimessa, sarebbe stato danneggiato da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore del fabbricato che consta di terrazzi di proprietà privata e facenti parte del convenuto. Le suddette infiltrazioni avrebbero procurato ingenti danni CP_1
all'immobile localizzati alle murature perimetrali, all'intradosso ed alla struttura dei solai con conseguente ammaloramento e degrado dell'intonaco ed anche delle attintature nonché all'impianto elettrico. Inoltre anche l'attività di autorimessa avrebbe subìto danni perché le porzioni dell'immobile interessato dalle infiltrazioni non sarebbero state utilizzate per il ricovero di veicoli al fine di evitare che i veicoli potessero essere danneggiati dalla caduta di calcinacci e da umidità.
Le difese dei convenuti, pur non contestando il verificarsi di eventi infiltrativi all'interno dell'autorimessa dell'attore risalenti ad epoca imprecisata e, comunque, a ridosso delle verifiche effettuate nel mese di ottobre 2020 dal consulente di parte attrice dott. arch.
hanno dedotto che nessuna responsabilità sarebbe a loro Persona_4
ascrivibile in quanto non provata.
Nell'elaborato peritale depositato dalla dott.ssa ing. all'esito di Persona_2
un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico, mediante l'effettuazione di ben nove accessi e di prove di allagamento ai terrazzi con misurazioni igronometriche delle macchie poste al di sotto delle zone allagate, dopo una capillare descrizione dello stato dei luoghi e degli immobili- incluso quello dell'attore- corredata da ampia documentazione fotografica, sono state individuate le cause e/o le concause dei fenomeni infiltrativi nonchè i danni connessi ai predetti fenomeni ed i costi per l'eliminazione degli stessi.
pagina 13 di 29 In particolare, dopo aver attestato che il “ ” fa parte del complesso Controparte_1
condominiale di via Belvedere n. 45-Napoli ed è costituito da un fabbricato di otto piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, dotato di accesso dalla strada costituito da un portone antico cui segue un cancello metallico con ingresso pedonale e carrabile di accesso ad un cortile interno da cui, procedendo verso destra, si accede ad una prima rampa di scale che immette nell'androne del fabbricato e da qui alle scale A e B con varie unità abitative, il tecnico ha affermato che l'immobile autorimessa dell'attore è ubicato alla CA SA FR n. 26 e si sviluppa su un unico livello con ingresso direttamente da CA SA FR, ad esclusione di due zone soppalcate, una destinata ad ufficio e motorini e situata nella zona sud-est del locale e l'altra destinata a deposito e servizio ubicata nella zona est. Ha, altresì, indicato sul piano sovrastante l'immobile per cui è causa, diversi immobili appartenenti a due condominii e, precisamente, per quello convenuto, l'abitazione di proprietà delle , dotata di CP_2
due terrazzi a livello di proprietà esclusiva, e quella di , dotato di un Controparte_4
terrazzo a livello e per il condominio autorimessa quello di e Controparte_7
dotato di un terrazzo a livello, quello di , quello di CP_10 Controparte_6
( questi ultimi due privi di terrazzi a livello). Testimone_1
L'ingegnere, oltre a descrivere lo stato attuale dei terrazzi e del locale dello , ha CP_8
rappresentato graficamente la distribuzione delle acque bianche e nere e delle macchie delle infiltrazioni riscontrate nell'autorimessa nonché l'esatta ubicazione delle tubazioni con riferimenti alfanumerici che richiamano alle singole proprietà ( ad esempio nel terrazzo l'indicazione era F1, F2 etc. e così via). CP_2
L'ausiliario si è poi soffermato nella descrizione dei terrazzi di proprietà delle CP_2
( uno confinante con l'ingresso del fabbricato ed un altro con il passetto comune del condominio autorimessa) evidenziando il cattivo stato di coibentazione di entrambi i terrazzi ( il pavimento si presenta in diverse parti sconnesso, talvolta rotto e con parti di inverdimento tra le fughe) e dei muri divisori ( con zone di scollamento sia della pittura che dell'intonaco ed in alcune parti con proliferazione di vegetazione infestante e di
pagina 14 di 29 muffe). Inoltre alla base dei muri perimetrali dei due terrazzi il tecnico ha rilevato la presenza dei fori di scarico delle acque meteoriche non adeguatamente impermeabilizzati ed, in taluni casi, otturati da foglie ed altro materiale di risulta. In particolare nella parete nord confinante con il cortile esterno sono stati individuati due fori di scarico con tubazioni in pvc che riversano l'acqua nel cortile prospiciente l'ingresso del fabbricato ed in prossimità del muro di confine con il terrazzo CP_7
due tubazioni in PVC annegate nel pavimento e prive di pilette di scarico;
queste ultime contribuiscono a raccogliere le acque rovesciate sul terrazzo scaricandole in un pozzetto di convoglio situato nei pressi del balcone della cameretta. Tale pozzetto si collega alla pluviale discendente dal lastrico solare che prosegue verticalmente all'interno dell'autorimessa ed anche questo pozzetto non è risultato adeguatamente impermeabilizzato per l'assenza di risvolto di guaina al di sotto delle tubazioni e la conseguente mancata protezione del tratto di imbocco nella pluviale. Sempre dall'osservazione del tecnico è risultato che l'installazione di queste tubazioni si è reso necessario per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche particolarmente problematico anche per la configurazione delle pendenze costituite fondamentalmente su due pendii speculari rispetto alla linea divisoria Nord-Sud delle piastrelle ovvero con le valli verso i muri perimetrali ed un monte comune nella zona mediana del terrazzo,
L'ausiliario ha aggiunto che tutti i balconi dei piani sovrastanti presentano un parapetto in muratura e sono privi di grondaie per cui l'acqua piovana che cade sui balconi defluisce direttamente sui terrazzi sottostanti attraverso dei tubi che sporgono di circa 20 cm dal parapetto. Tale situazione, andando ad aumentare sensibilmente la portata di acqua da smaltire, costituisce per i terrazzi una condizione fortemente aggravante per l'instaurarsi del fenomeno infiltrativo nel locale sottostante. Altro aspetto potenzialmente critico per le infiltrazioni- a giudizio del CTU- è la presenza nel terrazzo lato salone di una fontana antica a muro il cui tubo di scarico è inglobato nella parete da cui ne fuoriesce per l'ultimo tratto scaricando in vicinanza di una griglia posta a terra presso muro perimetrale confinante con il passetto comune. Anche tale condizione può
pagina 15 di 29 portare potenzialmente all'insorgere delle infiltrazioni non solo per la vetustà del tubo di scarico- che potrebbe determinare delle perdite all'interno del muro- ma anche per lo scarico a terra che incrementa il carico di acqua sulla griglia di scarico anch'essa non adeguatamente impermeabilizzata.
Ampio spazio nell'elaborato è dedicato, altresì, alla descrizione del terrazzo di proprietà di . Secondo il tecnico l'abitazione in oggetto dispone di un terrazzo a Controparte_4
livello confinante con il passetto comune del condominio autorimessa con piano rialzato e con l'abitazione di proprietà Anche questo terrazzo versa in modeste CP_6
condizioni soprattutto per quanto riguarda il pavimento, in alcuni punti sconnesso con zone di inverdimento tra le fughe, e per lo smaltimento delle acque meteoriche è presente nella zona sud est del terrazzo una piccola caditoia con una discendente pluviale e sulla base del muro di confine con il passetto condominiale sono presenti tre fori di scarico non adeguatamente impermeabilizzati. Anche su questo terrazzo vengono scaricate le acque provenienti dai balconi sovrastanti attraverso i tubi sui parapetti andando ad incrementare il carico di acqua da smaltire in caso di abbondanti precipitazioni.
La descrizione del passetto comune di accesso alle unità abitative del condominio autorimessa con piano rialzato a cui si accede attraverso il ballatoio del condominio di si incentra sulle modeste condizioni dello stesso per la sconnessione Controparte_1
delle piastrelle di simil cotto e per la presenza di inverdimento tra le fughe. Per lo smaltimento della acque meteoriche, in corrispondenza del muro perimetrale est sono presenti due pluviali discendenti: una posta vicino alla porta di ingresso dalla proprietà
che scarica in una caditoia con piletta e griglia di protezione in cui confluiscono CP_7
sia le acque provenienti dal lastrico solare sia parte delle acque del terrazzo CP_2
lato salone attraverso un canale inglobato nel pavimento e sia le acque bianche e nere provenienti dall'appartamento ; un'altra discendente è situata in vicinanza della Tes_1
porta di ingresso di quest'ultimo. Si presenta priva di piletta, di griglia di protezione e non è adeguatamente coibentata in quanto priva di risvolto di guaina. Questa
pagina 16 di 29 discendente raccoglie le acque provenienti dal lastrico solare di copertura nonché quelle provenienti dal passetto stesso sul quale confluiscono anche i terrazzi confinanti-
lato salone e attraverso i fori posti alla base dei muri perimetrali. CP_2 CP_4
Infine gli allacci delle acque bianche e/o nere provenienti dall'abitazione di , oltre Tes_1
ad essere stata illecitamente realizzata sulla discendente P1 situata in corrispondenza della porta di ingresso di , oltre ad esporre la tubazione ad usura e/o ad CP_7
otturazioni, la rende di fatto sottodimensionata in quanto è notevolmente incrementato il carico da smaltire in caso di pioggia abbondante.
Quanto all'unità immobiliare di proprietà , dotato di un terrazzo a livello CP_7
confinante con il terrazzo Fiorentino lato cameretta, e con il cortiletto esterno prospiciente l'ingresso del fabbricato, il tecnico ha rilevato, con riferimento alla coibentazione, che lo stesso versa in buone condizioni, sia per quanto riguarda il pavimento, che risulta complanare, integro e ben piastrellato, sia per le pareti, che risultano in buone condizioni generali, salvo una zona limitata sulla parete perimetrale
Nord Est, in cui è presente uno scollamento della pitturazione. Il muretto di confine risulta piastrellato e rivestito di marmo sulla sommità. Per lo smaltimento delle acque meteoriche è presente nella zona Sud-Est del terrazzo una pluviale discendente proveniente dal lastrico solare che scarica in una piletta dotata di griglia di protezione. In risposta alla richiesta della presenza e dell'ubicazione di fenomeni infiltrativi nell'autorimessa di proprietà dell'attore, l'ing. ha attestato la presenza di Per_2
diversi e diffusi segni di infiltrazioni di acqua e/o umidità che evidenziano fondamentalmente due tipologie di fenomeni infiltrativi in relazione soprattutto alla loro forma e alla localizzazione all'interno del locale.
Un primo fenomeno è di tipo ascensionale (cosiddetto di risalita) ed è associabile alle macchie localizzate soprattutto sulla parte inferiore della parete contro terra, lato Nord del locale, confinante con il cortiletto esterno al e con CP_11 Controparte_1
il terrapieno. Tali macchie si estendono in maniera pressoché uniforme a partire dalla quota di calpestio, propagandosi fino ad un'altezza di circa 2 metri. Localmente la parete pagina 17 di 29 appare degradata, con macchie scure e zone ammuffite, distacco della pitturazione e rigonfiamento dell'intonaco. Queste infiltrazioni, a giudizio del tecnico, sono riconducibili a fenomeni di assorbimento, diffusione e risalita dell'umidità proveniente dal terrapieno confinante. Eventuali perdite del sistema di smaltimento delle acque condominiali bianche e nere, le cui tubazioni sono poste in vicinanza della parete, eventuali falde sotterranee e/o accumulo di piogge abbondanti possono costituire fonte di umidità del terreno, che viene adsorbita dalla parte basamentale della parete e, quindi, costituire una condizione aggravante per questo fenomeno infiltrativo.
Il secondo fenomeno, riscontrato all'interno dell'autorimessa, è di tipo discensionale ed
è associabile ai segni situati all'intradosso del solaio e all'intersezione con alcuni pilastri, principalmente localizzati nella zona centrale e nella zona Nord Est del locale
Localmente il soffitto appare ammalorato, con macchie scure e zone ammuffite e in alcune parti si è verificato il distacco della pitturazione e dell'intonaco Tale fenomeno è riconducibile ad infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal piano sovrastante.
I due fenomeni, sebbene in taluni casi sovrapposti per quanto concerne gli effetti, sono invece completamente svincolati tra loro per quanto concerne la causazione delle infiltrazioni
Per individuare la più probabile causa delle infiltrazioni discensionali, il tecnico ha utilizzato tre tipologie di approccio: in prima analisi ha tentato di ricostruire le corrispondenze verticali tra le macchie sul solaio e sui pilastri e le relative localizzazioni sul piano sovrastante. Da questa prima analisi è emerso che le zone del solaio maggiormente interessate dalle infiltrazioni si trovano: a) al di sotto di entrambi terrazzi
, in particolare nelle zone perimetrali ed in corrispondenza degli scarichi, b) CP_2
presso la discendente del passetto comune del con piano Controparte_12
rialzato” in vicinanza dell'ingresso dell'abitazione , c) in corrispondenza del Tes_1
muretto di confine del terrazzo con la sua abitazione. E' opportuno specificare CP_7
che, durante i sopralluoghi effettuati, l'ingegnere non ha riscontrato segni di infiltrazioni di acqua e/o umidità al di sotto degli immobili di proprietà e per CP_4 CP_6
pagina 18 di 29 la restante parte il solaio appare in buono stato sia per la pitturazione che per l'intonaco, integro e privo di macchie o muffe evidenti.
Il secondo approccio è stato di tipo empirico/osservazionale: sono state effettuate delle prove di allagamento sui terrazzi a partire da quello Fiorentino lato cameretta. Al fine di scongiurare l'ingresso di acqua all'interno dell'abitazione, sono state realizzate dinanzi ai balconi delle piccole opere murarie che fungessero da argini, mediante apposizione di blocchi di tavelle di 10 cm di altezza ancorati con apposita malta sigillante . Una volta otturati i canali di scarico, si è provveduto ad allagare il terrazzo mediante una cannola per acqua per un tempo di circa 30 min. Durante il quarto accesso è stato inizialmente effettuato un sopralluogo presso l'autorimessa per verificare eventuali nuove infiltrazioni a seguito dell'allagamento: sono stati riscontrati dei gocciolamenti e varie macchie di umidità di cui è stato effettuato un reperto video e fotografico. Le macchie e i gocciolamenti si sono evidenziati soprattutto nelle zone perimetrali del terrazzo ed in corrispondenza degli scarichi. Successivamente sono state rimosse le opere murarie preventivamente costruite sul terrazzo lato cameretta. CP_2
Sulla scorta dei risultati evidenziati con il primo saggio, si è convenuto di effettuare nuovi allagamenti sui restanti terrazzi Fiorentino lato salone, e , CP_7 CP_4
nonché su una parte dell'androne del fabbricato e su parte del passetto condominiale
“Autorimessa con piano rialzato”. In seguito sono stati verificati eventuali altri gocciolamenti e/o infiltrazioni di umidità nel locale autorimessa. Anche in questo caso, preventivamente all'allagamento, sono state realizzare delle piccole opere murario dinanzi ai balconi del terrazzo e lato salone e contestualmente sono CP_7 CP_2
otturati i canali di scarico. Dopo aver lasciato a ristagno l'acqua per circa 12 ore, analogamente a quanto fatto precedentemente, sono stati verificati eventuali infiltrazioni e/o gocciolamenti nel locale autorimessa. Nello schema planimetrico, redatto dal CTU, sono state disegnate con riempimento rosso le macchie riferite alle nuove infiltrazioni verificatesi in seguito agli allagamenti e con riempimento azzurro le restanti.
pagina 19 di 29 Un terzo approccio per la ricostruzione di/delle causa/e più probabile/i, ad integrazione e comparazione coi primi due, è stato di tipo sistematico: sono state effettuate delle misurazione igronometriche delle macchie all'intradosso del solaio, prima e dopo l'allagamento, come da Note stilate dalla scrivente e controsiglate dai tecnici di parte durante gli accessi.
In aggiunta a quanto effettuato, agli esiti anche delle consultazioni con i CTP, il tecnico ha ritenuto opportuno e necessario effettuare anche dei saggi murari per ispezionare le tubazioni condominiali verticali che attraversano la proprietà , con particolare CP_8
riguardo a quelle in corrispondenza delle quali sono presenti le macchie di infiltrazioni. I saggi murari sono stati effettuati sui cassonetti posti presso i pilastri per mettere a nudo le discendenti. Alla vista quest'ultime non hanno mostrato alcuna anomalia di sorta.
In merito ad una plausibile datazione delle infiltrazioni, all'esito di tutte le valutazioni sopra riportate, l'ausiliario ha ritenuto che non sia ravvisabile un'unica datazione ma che nel corso del tempo, si siano susseguiti diversi eventi, taluni attualmente estinti, talaltri ancora in atto, soprattutto in caso di abbondanti precipitazioni.
Anche in questo caso ha distinto i due fenomeni infiltrativi, ascensionale e discensionale. Nello specifico ha ritenuto che le macchie delle infiltrazioni di tipo ascensionale, localizzate come già detto sulla parete perimetrale Nord del locale, essendo dovute alla presenza del terrapieno con essa confinante, in assenza di un opportuno sistema di isolamento, come ad esempio la realizzazione di una camera d'aria o l'apposizione di pannelli contro parete a nido d'ape, ecc., siano costantemente in atto con periodi di maggiore o minore intensità, in relazione allo stato di umidità del terreno, con una variabilità dipendente dalle stagioni, con probabili peggioramenti in caso di rovesci abbondanti ed in caso di perdite e/o malfunzionamento del sistema comunale di smaltimento delle acque bianche e nere.
Per quanto concerne il fenomeno discensionale, le infiltrazioni ancora in atto, quali conseguenze degli allagamenti, sono così localizzate:
pagina 20 di 29 • Terrazzo lato cameretta: in corrispondenza del muro di confine con , ove CP_7
sono situate le tubazioni di scarico che confluiscono nella pluviale discendente;
ed in corrispondenza del muro di confine con il cortiletto esterno al lato Nord;
CP_1
• Terrazzo lato salone: in corrispondenza del muro di confine col passetto comune del “Autorimessa con piano rialzato”; CP_1
• Passetto comune: in corrispondenza della pluviale discendente adiacente alla porta di ingresso della proprietà in corrispondenza del muro di confine col terrazzo Tes_1
Fiorentino, ove è situato il mobiletto in alluminio di proprietà ; Tes_1
• Terrazzo : in corrispondenza del muro di confine con il terrazzo CP_7
lato cameretta ed al confine con la sua abitazione. CP_2
Le infiltrazioni sopra elencate sono, con grande evidenza, causate da una mancata e/o inadeguata protezione dei terrazzi dalle acque piovane. Protezione che, a giudizio del tecnico, andrebbe realizzata mediante apposizione e/o rifacimento a regola d'arte di opportuna guaina impermeabilizzante con relativi risvolti presso le zone periferiche, presso i muri di confine e/o presso gli scarichi. Quale causa aggravante di tali eventi infiltrativi è stata ravvisata della caduta di acqua piovana dai balconi sovrastanti: quest'ultimi, infatti, risultano privi di grondaie e la pioggia battente su di essi fluisce attraverso dei tubi che sporgono dal parapetto, rovesciandosi a cascata sui terrazzi sottostanti. Tale condizione, soprattutto in caso di piogge abbondanti, incrementa il carico di acqua da smaltire da parte dei terrazzi, aggravando una situazione già di per sé critica.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, l'ing. ha individuato come Per_2
causa determinante delle infiltrazioni discendenti verificatesi sul solaio del locale autorimessa la mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione dei terrazzi e del passetto comune del “Autorimessa con piano rialzato”, soprattutto nelle zone CP_1
periferiche, ovvero presso i muri di confine ed in corrispondenza degli scarichi e quale causa aggravante la caduta di acqua piovana dai balconi sovrastanti. Nello specifico il tecnico ha affermato che l'incidenza di ciascun ambiente esterno del piano sovrastante il pagina 21 di 29 locale autorimessa sulla causazione delle infiltrazioni discendenti siano così proporzionate: lato cameretta, mancata e/o inadeguata Persona_5
impermeabilizzazione presso i muri di confini e presso gli scarichi: 35%; Terrazzo
lato salone, mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione presso i muri di CP_2
confini e presso gli scarichi: 25%; mancata e/o inadeguata Parte_3
impermeabilizzazione presso il muro di confine con e presso lo scarico: 10%; CP_2
Passetto comune “Autorimessa con piano rialzato”: mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione presso i muri di confini e presso gli scarichi: 25%; Caduta di acqua piovana dai balconi sovrastanti, mancanza di grondaia e rovescio attraverso il tubo sul parapetto: 15%.
Per l'eliminazione dei danni ed il ripristino dello stato dei luoghi Il tecnico ha ritenuto necessaria l'esecuzione delle seguenti opere, con riferimento ai due distinti fenomeni infiltrativi:
DISCENSIONALE
• Rimozione strato di pittura danneggiata;
• Spicconatura dell'intonaco ammalorato;
• Verifica dello stato dei travetti ed eventuale rimozione delle parti danneggiate;
• Ripristino dell'intonaco del solaio;
• Preparazione delle superfici mediante stuccatura, rasatura, finitura e delle pareti danneggiate;
• Tinteggiatura.
ASCENSIONALE
• Rimozione strato di pittura danneggiata;
• Spicconatura dell'intonaco ammalorato;
• Ripristino dell'intonaco;
• Preparazione delle superfici mediante stuccatura, rasatura, finitura delle pareti danneggiate;
• Tinteggiatura.
pagina 22 di 29 Con riferimento ai fenomeni infiltrativi di tipo ascensionale, in sede di chiarimenti, è stato chiesto al ctu di precisare se, in occasione del suo accertamento, abbia o meno individuato eventuali perdite del sistema di smaltimento delle acque bianche e nere del convenuto e/o eventualmente di proprietà comunale o di altro condominio, CP_1
nonchè l'esatta ubicazione di tali tubazioni rispetto all'autorimessa e/o alla parete perimetrale del con riferimento all'allegato 4 e 5. CP_1
Il CTU ha dichiarato: “ricordo che in occasione del sopralluogo ho verificato la presenza di impianti di smaltimento di acque bianche e nere in uno spazio antistante il
convenuto, ma non sono in grado di chiarire se si tratti di impianti ubicati CP_1
in area di pertinenza del convenuto e/o di proprietà aliena”. CP_1
Gli è stato mostrato l'allegato 4 del proprio elaborato ed il CTU ha aggiunto di aver rilevato la presenza di tombini solo nella parte prospiciente la zona rappresentata come
“ingresso ”, ove è sito anche il terrapieno, che si estende CP_1 Controparte_1
lungo tutto lo spazio prospiciente i terrazzi e . Ha, poi, dichiarato CP_2 CP_7
“non sono in grado di chiarire né la proprietà dello spazio sul quale insistono detti tombini né la provenienza di queste acque.” In ordine all'allegato 5 ha affermato
“rappresenta solamente gli impianti di scarico degli impianti oggetto del suo accertamento e non anche la parte di cui oggi ho parlato”
Alla richiesta di chiarimenti in relazione alla risposta data al ctp a pag. Persona_1
33 dell'elaborato sotto la lettera b), sul se nell'ambito dello smaltimento a rifiuto del materiale di risulta abbia individuato tutti i costi necessari per lo smaltimento stesso o se vi siano altre voci di spesa non conteggiate ed in caso di risposta affermativa gli è chiesto di procedere alla quantificazione delle stesse, il CTU ha precisato che ai costi già indicati per lo smaltimento a rifiuto del materiale di risulta vanno aggiunti quali “oneri accessori” i costi per : 1) analisi chimiche pari ad euro 575,00; 2) conferimento in discarica di euro 162,50.
Alla richiesta di chiarimenti sul se vi siano delle sostanziali differenze tra la quantificazione dei costi di cui alla bozza e quelli di cui alla relazione conclusiva ed in pagina 23 di 29 caso di risposta affermativa, sulle ragioni, di tanto, l'ing ha confermato le Per_2
diversità giustificate dalla valutazione di condivisione di alcune osservazioni dei ctp. In particolare, per i fenomeni infiltrativi discensionali, in sostituzione dell'uso del trabattello, più adeguato alle pareti verticali del fenomeno ascensionale, l'ausiliario ha individuato il ponte sui cavalletti più adeguato a consentire di intervenire in sicurezza su superfici anche molto estese in quanto rimane stabile grazie al peso proprio integrato da ancoraggi ed adeguato ad altezze anche superiori a 20 mt. Quindi per entrambi i fenomeni infiltrativi il CTU ha rivisto si suoi calcoli sulla base delle osservazioni del
CTP in merito al fatto che la tinteggiatura venga effettuata sull'intera Persona_1
parete o soffitto al netto dei pilastri e non solo sulle pareti interessate dalle opere di riparazione ( 25% per il discensionale e 30% per l'ascensionale). In quanto opera di ripristino la tinteggiatura deve riguardare l'intera parete danneggiata e non solo quella in corrispondenza alle zone riparate cosa che comporterebbe un non auspicabile pluricromatismo. Pertanto ha apportato i necessari aggiustamenti ai calcoli contenuti nella bozza ma non anche alle sue valutazioni in ordine alle cause delle infiltrazioni ed all'incidenza causale delle stesse.
Quanto all'indicazione dei parametri utilizzati per calcolare l'incidenza nella misura del
15% dell'assenza di grondaie dei balconi rispetto ai fenomeni infiltrativi, il tecnico ha specificato che ha calcolato il valore di massima dell'incremento dell'acqua piovana determinato dalla canalette di scolo situate sui balconi prospicienti il terrazzo e che, per effettuare tale calcolo, ha prima conteggiato la portata di acqua di ogni singola canaletta per poi calcolare quella totale in quanto la somma di quelle che riversano sul terrazzo è di dodici canalette ( due per ciascun piano e per sei piani). Pertanto attraverso dei calcoli matematici ha spiegato nella misura del 15% il valore dell'incidenza dell'assenza di grondaie dei balconi rispetto ai fenomeni infiltrativi.
Orbene ritiene la scrivente di condividere pienamente e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU perché, tra l'altro, frutto di una capillare verifica dello stato dei luoghi , di una puntuale rappresentazione grafica degli stessi, dell'effettuazione di prove pagina 24 di 29 di allagamento e della sinergica verifica dei risultati dell'indagine con consulenti tecnici di parte.
Ebbene, considerati gli esiti della CTU e la documentazione, anche fotografica, prodotta dall'attore, deve ritenersi accertato che, per la carenza di manutenzione sia di beni di proprietà comune del ( passetto di accesso all'autorimessa) che di terrazzi di CP_1
proprietà privata di singoli condomini ( precisamente e Controparte_2 CP_3
nonché ), si sono verificati fenomeni infiltrativi causa dei
[...] Controparte_7
danni di tipo discensionale rilevati all'interno dell'immobile di proprietà dell'attore.
Di contro, non avendo il CTU individuato in capo al convenuto elementi CP_1
certi per la riferibilità allo stesso e/o ad alcuno dei singoli convenuti della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. in relazione a tutti i danni di tipo ascensionale ( cosiddetti di risalita), riconducibili a fenomeni di assorbimento, diffusione e risalita dell'umidità proveniente dal terrapieno confinante, nonché a quelli di tipo discensionale solo per i convenuti e , la domanda, Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
in parte qua, risulta infondata.
Parimenti, non avendo l'attore offerto alcun elemento di prova, documentale e non, di eventuali mancati guadagni connessi al non utilizzo di tutta o di parte dell'autorimessa per il ricovero dei veicoli, anche in relazione a tale voce la domanda risulta infondata.
In ordine alla determinazione del quantum dei danni patrimoniali soccorrono le voci indicate nel computo metrico del CTU allegato n. 9 all'elaborato al quale si rimanda.
L'ammontare dei costi necessari per l'eliminazione dei danni da infiltrazioni discensionali risulta determinato in complessivi euro 17.111,91 ai quali vanno aggiunti, quali “oneri accessori”, i costi per: 1) analisi chimiche pari ad euro 575,00; 2) conferimento in discarica di euro 162,50. Il tutto per un totale di euro 17.849,41.
Pertanto il condominio, in persona dell'amministratore p.t, , Controparte_2 CP_3
e vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore
[...] Controparte_7
dell'attore, della somma come sopra determinata non essendo stata dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c. per la riduzione della misura della pagina 25 di 29 responsabilità del in assenza di prova di un pregresso stato di degrado e/o di CP_1
fatiscenza dell'autorimessa. Quanto, poi, alla dedotta irregolarità amministrativa dell'attività svolta nell'immobile dell'attore, premesso che tale aspetto non è stato provato, costituisce, comunque, un dato del tutto irrilevante rispetto al verificarsi dei danni da infiltrazioni.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
pagina 26 di 29 Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo medio dell'1 %, valutato in via equitativa, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, ottobre 2020 ed il suo risarcimento (5 anni)
e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato ad euro 14.961,79 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di marzo, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_13
Sull'importo finale come sopra riconosciuto di euro 17.849,41 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
La regolamentazione delle spese processuali
Nei rapporti tra l'attore, da una parte, ed il condominio, e Parte_4
, dall'altra, in ragione del parziale accoglimento della domanda, Controparte_7
ricorrono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza del 50%. Per il residuo le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 ( determinato in base al decisum ovvero dell'importo liquidato in sentenza) ed in relazione ai valori medi per le fasi: di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
il tutto con attribuzione all'avv. Domenico Vaia, qualificatosi antistatario.
Nessuna somma viene riconosciuta per l'assistenza stragiudiziale avendo parte attrice introdotto un procedimento di mediazione facoltativa in quanto, in relazione all'oggetto pagina 27 di 29 della domanda ( richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro fino ad euro 50.000,00), ai sensi del D.L. 132/2014 andava attivata la negoziazione assistita.
Le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico del condominio, di , di Controparte_2 Controparte_3
e di . Controparte_7
In ragione dell'esito della lite, va condannato alla rifusione delle spese di CP_8
costituzione e di rappresentanza in favore di e di Controparte_6 Controparte_4
e ; spese liquidate in dispositivo sulla base dei criteri di cui al Controparte_5
D.M. 55/2014, scaglione di riferimento compreso tra 26.000,01 ed euro 52.000,00 ( determinato in base al valore della domanda relativa all'importo di euro 42.187,60) ed in relazione ai valori medi per le fasi: di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e ridotti del 50% per l'assenza di complesse questioni giuridiche;
con attribuzione, per all'avv. Felice Ciruzzi, qualificatosi antistatario. Controparte_6
Il parziale accoglimento della domanda dell'attore, nei confronti dei convenuti in precedenza indicati, è ostativo alla valutazione della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Parimenti, in assenza di prova di dolo o colpa grave per l'opinabilità delle tesi giuridiche espresse dall'attore, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della medesima richiesta di Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna, in solido, il condominio “ ” ubicato a Napoli alla , in Controparte_1 Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., e Controparte_3 Controparte_2 CP_7
a pagare in favore di la complessiva somma di euro 17.849,41
[...] CP_8
oltre interessi compensativi, al tasso annuo del 1%, da ottobre 2020 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su € 14.961,79 e, inoltre, su tale somma progressivamente pagina 28 di 29 rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di € 17.849,41 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla pubblicazione sino al soddisfo;
rigetta la domanda nei confronti di e di e Controparte_6 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
rigetta nel resto;
compensa le spese del giudizio fino alla concorrenza del 50% tra , da una CP_8
parte, ed il ” ubicato a Napoli alla , in Parte_2 Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., e Controparte_3 Controparte_2 CP_7
, dall'altra; condanna, per il residuo, il ” ubicato
[...] CP_1 Controparte_1
a Napoli alla , in persona dell'amministratore p.t., , Controparte_1 Controparte_3
e , alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Controparte_2 Controparte_7
e, per esso, in favore dell'avv. Domenico Vaia, qualificatosi antistatario;
CP_8
spese liquidate in complessivi euro 2.538,50 oltre ad euro 272,50 per quota parte delle spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza Parte_1
in favore di , da una parte, e, per essa, in favore dell'avv. Felice Controparte_6
Ciruzzi, qualificatosi antistatario, nonchè di e Controparte_4 CP_5
, dall'altra parte;
spese liquidate in complessivi euro 3.809,00 per ciascuna
[...]
delle due parti in precedenza indicate oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario oltre
IVA e CPA come per legge;
rigetta le richieste di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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