Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato, ha pronunciato, ex art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 28/2020 R.G.
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito.
Promossa da: nato il [...] a [...] e residente in [...]di Parte_1
AM (Me) alla Via Collegio 83 - Codice Fiscale - nella qualità di erede del C.F._1 ricorrente signor nato il [...] a [...] Persona_1 [...] deceduto il 14.03.2023 e rappresentato e difeso dall'Avv. Micale Maria Elena ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Santo Stefano di AM (Me) alla Via G. Leopardi, 23 ex via Nazionale snc come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma Largo Chigi n. 5 – 00187 Roma.
- resistenti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso RG n. 28/2020 depositato in cancelleria il 07.01.2020 il ricorrente proponeva opposizione all' avviso di addebito n. 595 2019 00035902 53 000 formato il 09.11.2019 notificato il giorno 28.11.2019 dell'importo complessivo di € 2.040,02 per controlli sulla posizione contributiva periodo dal 01/2018 al
12/2019 comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, l'atto di indebito in oggetto è stato annullato da parte dell in data 23.04.2021, come da documenti in atti. CP_2
Di conseguenza, debba dichiararsi cessata materia del contendere.
La intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
CP_ Tanto basta per disporre sulle spese come da dispositivo, con condanna a carico dell' in favore del procuratore anticipatario ex art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nell'importo di € 680,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Micale Maria Elena, che ha reso la prescritta dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 25.06.2025
Il Giudice
Dr. Lucia Maria Catena Amato