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Articolo 6 della Legge 27 luglio 1962, n. 1115
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Legge 27 luglio 1962, n. 1115
Articolo 6 della Legge 27 luglio 1962, n. 1115
Versione
12 agosto 1962
Art. 6.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 agosto 1962
Vedi fonte istituzionale
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