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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7091 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15591/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 15591/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Casamicciola Terme, alla I Trav. Via Principe di Napoli n. 16, in proprio e quale erede della moglie , nata a [...], il [...] e deceduta Persona_1
ad Ischia il 08/04/2018, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (C.F. ), nato a [...], Persona_2 C.F._2
l'11/12/2014 e (C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._3
05/08/2017; (C.F. , nato a [...], il Parte_3 C.F._4
15/01/1955 e residente in [...], in proprio e quale genitore di;
(C.F. , nata Persona_1 Parte_4 C.F._5
a GRUMO NEVANO, il 07/01/1965 e residente in [...], in proprio e quale genitrice di;
(C.F. Persona_1 Parte_5
), nata a [...] il [...] e residente in [...], al C.F._6
Vico I Via Garibaldi n. 1, in proprio e quale germana di;
Persona_1 Pt_6
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente in
[...] C.F._7
Frattamaggiore al Vico I Via Garibaldi n. 1, in proprio e quale germana di
[...]
, rapp. e dif, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Per_1 RASPINI LUDOVICO (C.F. ), elett.te dom.ti in FRATTAMAGGIORE al C.F._8
VIALE GIACOMO LEOPARDI N. 15. Il procuratore, anche in alternativa alla notifica a mezzo U. G., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al fax n. 0818355060 oppure all'indirizzo PEC
Email_1
ATTORI
CONTRO
DOTT. C.F. , nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._9
ed ivi residente a[...], rapp. e dif., giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. ALBANO NICOLA (C.F.
), elett.te dom.to presso il suo studio in FORIO alla VIA GAETANO C.F._10
MORGERA N. 37. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax all'utenza n. 081909597 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_2
CONVENUTO
E
, C.F. , nato a [...], il [...] ed Controparte_2 C.F._11
ivi residente a[...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. RICCARDI ALFREDO (C.F. ) e dall'Avv. RICCARDI EDGARDO C.F._12
(C.F. ), elett. dom.to presso il loro studio legale in NAPOLI al C.F._13
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_3
CONVENUTO
E
, C.F. , nata a Controparte_3 C.F._14
SERRARA FONTANA, il 25/11/1960, residente in [...], rapp. e dif., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
DI MEGLIO GIUSEPPE (C.F. ), elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._15
in IA alla VIA OSSERVATORI N. 40. Il procuratore dichiara di essere disponibile a ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_4 CONVENUTA
E
DOTT. (C.F. ), nato in [...], il CP_4 C.F._16
11/01/1952, residente in [...], rapp. e dif., giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. GIGLIO FILOMENA (C.F.
, elett.te dom.to in BARANO D'IA alla VIA STARZA N.
3. Il C.F._17
procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax
081906086 nonché presso il proprio indirizzo di PEC
Email_5
CONVENUTO
E
, P.I. , con sede legale Controparte_5 P.IVA_1
in Frattamaggiore alla Via Lupoli n. 27, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t., rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato su foglio separato, dall'Avv. ALFANO FRANCESCO GIUSEPPE (C.F.
, e, giusto mandato ricevuto dal l.r.p.t. dott. , C.F._18 Controparte_6
allegato alla memoria difensiva di costituzione in sostituzione, dall'Avv. GARGIULO LUIGI
(C.F. , elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in NAPOLI C.F._19
alla VIA TOLEDO N. 424. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC Email_6
o anche al numero di fax 0817905533 o all'indirizzo PEC
Email_7
CONVENUTA
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_7 C.F._20
residente in [...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. dall'Avv. RICCARDI ALFREDO (C.F. ) e dall'Avv. RICCARDI EDGARDO C.F._12
(C.F. ), elett.te dom.to presso il loro studio legale in NAPOLI al C.F._13
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC;
Email_3 CONVENUTO
E
, in Controparte_8
persona del l.r.p.t., con sede in IA, Loc. LACCO AMENO, alla Via Fundera n. 2 (PEC:
; Email_8
CONVENUTO CONTUMACE
E
PROF. , (C. F. ), residente in [...] C.F._21
Ant. Sogliuzzo n. 52 (PEC: ; Email_9
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4),
c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
“novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Ciò posto con atto di citazione i sig.ri , , , Parte_1 Persona_2 Parte_2
, , , , in proprio e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
qualità di eredi della defunta , convenivano in giudizio La Persona_1 [...]
, la , il CP_5 Controparte_8
dott. , il prof. , il Dott. , il Dott. Controparte_7 Controparte_9 Controparte_1 CP_4
, il Dott. e la Dott.ssa , al fine di
[...] Controparte_2 Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, nei fatti esposti dalle parti attrici, la responsabilità ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c. della struttura sanitaria che ebbe in cura la Sig.ra nel periodo dal 13.03.2018 al 17.03.2018 Persona_1
e dal 02.04.2018 al 08.04.2018 nonché, ex art. 2043 c.c., dei medici che la operarono e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, “iure proprio” e “de iure hereditatis”, anche sotto il profilo della “perdita di chanches del rapporto parentale” o aspettativa di rapporto parentale nonché per la perdita di e, perciò, nessuno escluso, nelle Per_3
somme ritenute di giustizia, somme da quantificarsi anche a seguito di CTU medico- legale, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal fatto sino al saldo. Con vittoria di spese e condanna al pagamento del compenso professionale per il presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Assumevano gli istanti che:
in data 13.03.2018, in seguito a contatti con il chirurgo dott. , la sig.ra Controparte_7
veniva ricoverata d'urgenza presso il Persona_1 Controparte_8
di Lacco Ameno con diagnosi di ammissione di “dolore addominale in paziente
[...]
portatrice di bendaggio gastrico” in quanto, da circa due giorni, avvertiva forti dolori addominali in regione epigastrica;
nel corso del ricovero, veniva sottoposta ad accertamenti diagnostici e dimessa in data
17.03.2018, con la diagnosi di “Dislocazione di bendaggio gastrico. Ernia ombelicale.
Obesità”, senza essere sottoposta ad interventi;
più precisamente, in data 13.03.2018, veniva eseguita d'urgenza una TAC dell'addome completo la quale evidenziava, già all'atto del ricovero, la presenza di una “falda fluida perisplenica e nello scavo pelvico;
minima componente fluida nella doccia parieto-colica sinistra e nello spazio epato-renale. Ernia ombelicale con aspetto addensato e disomogeneo del tessuto adiposo erniato;
la suddetta ernia determina pinzettatura ed attrazione di ansa ileale limitrofa con associata distensione e stasi idrogassosa a monte con addensamento ed imbibizione del corrispondente meso…”;
nello stesso giorno del ricovero, nel reparto chirurgico veniva eseguita la riduzione manuale di una “piccola” ernia ombelicale (“Ore 15:30: si riduce piccola tumefazione erniaria in regione ombelicale. Si richiede eco addome di controllo”);
in data 14.03.2018, veniva eseguita una Rx dello stomaco e del duodeno il cui referto diagnostico evidenziava che la manovra non aveva risolto completamente la complicanza erniaria, continuando l'indagine radiologica a documentare, tra l'altro, la persistenza di una “isolata distensione prevalentemente gassosa di una ansa del piccolo intestino in centroaddome”, indicativa di una persistente ostruzione intestinale;
in data 17.03.2018, la sig.ra veniva dimessa con diagnosi di “Dolore Persona_1
addominale in pz. Portatrice di BeG” (bendaggio gastrico) e prescrizione di una “dieta leggera”, terapia medica ed intervento chirurgico da concordare;
nel periodo tra la dimissione dall'Ospedale di Ischia, avvenuta in data 17.03.2018 ed il
01.04.2018, la sig.ra manteneva contatti telefonici con il dott. , Persona_1 CP_7
segnalandogli l'insorgenza di dolori epigastrici ed ottenendo da questi anche suggerimenti terapeutici ed indicazioni comportamentali per la gestione domiciliare del caso mediante apposizione della borsa di ghiaccio sull'ernia ed assunzione di antispastici;
in data 01.04.2018, alle ore 19:42, a seguito del ripresentarsi di forti dolori addominali in regione epigastrica, la sig.ra , la quale in tale circostanza alloggiava Persona_1
provvisoriamente presso i propri familiari a Frattamaggiore, veniva soccorsa al proprio domicilio dal Servizio di Emergenza territoriale 118 ed accompagnata d'urgenza, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore;
presso tale , venivano eseguiti: esami di laboratorio che Controparte_8
documentavano una spiccata leucocitosi (G.B. 22400); una Rx diretta addome che diagnosticava “… modica distensione di alcune anse ileali ed in sede centro addominale…”; una ecografia addominale che, tra l'altro, evidenziava una “… grossolana tumefazione erniaria periombelicale superiore con impegno di tessuto fibroadiposo e di alcune anse ileali, ectasiche, nel contesto delle quali si apprezza stasi fluida tale da formare un livello. Si consiglia valutazione chirurgica urgente…”;
in particolare, in Pronto Soccorso veniva rilevato: “… addome globoso per adipe, trattabile ma dolente in periombelicale ove si apprezza una tumefazione erniaria dolente. Si consiglia trasferimento c/o chirurgia che abbia possibilità di trattamento bariatrico…”; diagnosticata una “ernia ombelicale intasata in obesa”; consigliato il ricovero;
la sig.ra rifiutava il ricovero nel Nosocomio di Frattamaggiore e chiedeva alle ore Per_1
5:17 del 02.04.2018 di essere dimessa, nonostante il parere negativo del medico, preferendo essere accompagnata presso l'Ospedale di Ischia, dove CP_8
giungeva alle ore 9:14 della stessa mattinata;
poco prima del ricovero del 02.04.2018, veniva nuovamente contattato telefonicamente il dott. , per cui la sig.ra veniva ammessa presso la struttura ospedaliera di CP_7 Per_1
Lacco Ameno (Na) con diagnosi di “Ernia ombelicale con pregresso bendaggio”;
nel pomeriggio del medesimo giorno, dopo aver visitato la paziente, il dott. CP_7
decideva di operarla immediatamente e, quindi, eseguiva l'intervento ma, al
[...]
termine dello stesso, riferiva che l'intervento “aveva avuto delle complicazioni in quanto avevano trovato l'intestino perforato”, per cui aveva avuto necessità di risolvere prima questa urgenza e poi, dopo circa dieci giorni, la paziente si sarebbe dovuta sottoporre a nuovo intervento per risolvere le sue patologie iniziali;
nel pomeriggio del 07.04.2018, nonostante la sig.ra lamentasse Persona_1
nuovamente forti dolori al ventre e allo stomaco, il personale medico ed infermieristico di turno riferivano che tutto “rientrava nelle normalità di un soggetto sottoposto ad intervento chirurgico”;
in data 08.04.2018, poiché la paziente accusava ancora dolori, il personale medico la sottoponeva ad esami diagnostici e verso le ore 16:00, giunto in reparto, il dott. CP_7
dopo averla visitata riferiva “che non era possibile che aveva visitato la il giorno Per_1
prima (sabato 07.04.2018) ed era tutto nella norma e poi l'aveva trovata in pessime condizioni il giorno dopo (domenica 08.04.2018)”;
pertanto, ritenendo che vi fosse stata qualche complicazione durante l'intervento del giorno 02.04.2018, il dott. decideva di intervenire subito chirurgicamente;
CP_7
dopo essere entrata in sala operatoria alle ore 16:40, in data 08.04.2018 alle ore 17:15 circa, però, la sig.ra decedeva per arresto cardiaco;
Persona_1
si erano susseguite gravi e ripetute responsabilità in danno della paziente, sia da parte dei medici che da parte della struttura sanitaria, durante il primo ricovero (dal
13.03.2018 - al 17.03.2018) e durante il secondo (dal 02.04.2018 - al 08.04.2018) che avevano determinato il suo decesso;
le responsabilità consistevano nel fatto che i medici che l'avevano avuta in cura, dopo aver diagnosticato che l'ernia presentava un chiaro quadro clinico (dolore addominale soggettivo ed obiettivo), di laboratorio (leucocitosi) e strumentale radiologico (TAC addome e rx stomaco e duodeno) di una ernia ombelicale intasata con sofferenza intestinale (pinzettatura di una ansa ileale) con iniziale strozzamento e segni di peritonismo, avevano omesso di operarla con un intervento chirurgico a carattere “routinario”, oltretutto senza informarla correttamente sul tipo, tempi e modalità dell'intervento stesso;
pertanto, tali omissioni, avevano causato un “Arresto cardiocircolatorio da shock settico per peritonite generalizzata per deiscenza anastomotica intestinale in paziente, obesa, operata per ernia ombelicale strozzata”, che era stata poi la causa del decesso della sig.ra
; Persona_1
il decesso della sig.ra , avvenuto in data 08.04.2018, era stato Persona_1
determinato da una condotta sanitaria errata da parte della struttura Ospedaliera
[...]
di Ischia, per le carenze ed il ritardo nella gestione del caso clinico dovuto CP_8
unicamente ad un difetto organizzativo;
l'equipe dei medici che l'avevano in cura, dopo averle diagnosticato un'ernia ombelicale intasata con sofferenza intestinale ed iniziale strozzamento e segni di peritonismo, avevano omesso di operarla con un intervento chirurgico a carattere “routinario”, senza informarla, oltretutto, correttamente sul tipo, tempi e modalità dell'intervento stesso, concentrando la loro attenzione sulla presenza del presidio chirurgico posizionato nello stomaco, sull'obesità della paziente e sulla programmazione successiva di ogni atto chirurgico, invece che finalizzarla a prevenire le complicanze di uno strozzamento erniario già avvenuto e sottovalutato;
tali omissioni, avevano causato un “Arresto cardiocircolatorio da shock settico per peritonite generalizzata per deiscenza anastomotica intestinale in paziente, obesa, operata per ernia ombelicale strozzata”;
in data 02.02.2021 parte attrice richiedeva ai convenuti, a mezzo PEC, il risarcimento dei danni sia “iure proprio” che “iure hereditatis”, per tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi;
parte attrice aveva istaurato un procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che si concludeva, in data 26.05.2021, con esito negativo per l'assenza delle parti chiamate in mediazione.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva al Giudice di: in via preliminare, Controparte_1
separare la posizione del dott. dalle altre ai sensi dell'art. 103 c.p.c. Controparte_1
e rinviare la causa, senza attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante la totale estraneità dello stesso alla vicenda dedotta in giudizio;
rigettare la domanda attorea promossa in danno del dott. ; in via subordinata, Controparte_1 nel caso di condanna del dott. al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
degli odierni attori, condannare la a manlevarlo Controparte_5
mediante il rimborso di qualsivoglia somma che il dott. dovesse Controparte_1
essere tenuto a pagare;
condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge, in favore del dott. , ai Controparte_1
sensi dell'art. 91 c.p.c., in virtù del principio della soccombenza;
condannare, infine, parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva il dott. , il quale richiedeva di: in via preliminare, separare la Controparte_2
posizione del dott. dalle altre ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e rinviare la Controparte_2
causa, senza attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante la totale estraneità dello stesso alla vicenda dedotta in giudizio;
rigettare la domanda attorea promossa in danno del dott. ; in via subordinata, nel caso di Controparte_2
condanna del dott. al risarcimento dei danni in favore degli odierni Controparte_2
attori, condannare l a manlevarlo mediante il Controparte_5
rimborso di qualsivoglia somma che il dott. sia tenuto a pagare;
condannare CP_2
parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge, in favore del dott. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in virtù del principio Controparte_2
della soccombenza;
condannare, infine, parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva la dott. chiedendo al Giudice di: Controparte_3
preliminarmente concedere il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in garanzia della Compagnia Assicuratrice l che copriva il rischio per CP_10
l'attività professionale svolta dalla convenuta;
nel merito, rigettare la domanda in quanto, inammissibile, improcedibile, improponibile nei confronti della deducente, nonché infondata, con condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalle parti attrici, in accoglimento della domanda di manleva nei confronti della chiamata in garanzia, chiedeva che quest'ultima venisse condannata a tenere indenne la dott. da ogni conseguenza economica per sorta capitale, Controparte_3
interessi, spese legali ed ogni e qualsiasi onere derivante dal presente giudizio.
Si costituiva il dott. concludendo affinché il Tribunale voglia: accogliere le CP_4
preliminari eccezioni sollevate sia di rito che di merito (violazione del Giudice Naturale per violazione del principio di ripartizione interna dell'Ufficio; incompetenza territoriale del Tribunale e Giudice adito in subordinato profilo;
nullità, improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'avversa domanda e dell'atto di citazione;
carenza di legittimazione attiva dei sig.ri e;
carenza di legittimazione passiva Per_1 Parte_4
del convenuto;
nel merito, dichiarare non sussistente e non provata alcuna CP_4
responsabilità nel comportamento professionale del dott. per i fatti esposti CP_4
dagli attori in citazione ed in ogni caso, dichiarare l'inesistenza di negligenza, di colpa sia grave che lieve e di dolo nel comportamento professionale del dott. in CP_4
relazione al decesso della sig.ra e l'inesistenza del nesso eziologico, Persona_1
con l'evento-exitus della sig.ra del giorno 08.04.2018, in relazione al Per_1
comportamento professionale del dott. ; rigettare la domanda attorea, come CP_4
proposta, anche in solido, nei confronti del dott. , per i motivi di cui in CP_4
premessa, con vittoria di spese e compensi con attribuzione;
chiedeva, inoltre, farsi buon governo sul regime delle spese, con la condanna dell'attore al pagamento degli oneri del procedimento con attribuzione, tenuto conto, altresì, della temerarietà e pretestuosità della lite, sempre con l'integrale rigetto della avversa domanda e di ogni avversa eccezione, deduzione, difesa e conclusione.
Si costituiva tardivamente l richiedendo al Giudice di: dichiarare la Controparte_5
nullità dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, stante la mancanza della causa petendi;
nel merito rigettare le domande proposte nei confronti dell Controparte_5
poiché il personale sanitario del P.O. aveva adempiuto alle Controparte_11
obbligazioni nascenti dalle prestazioni sanitarie erogate in favore dell'attore, avuto riguardo sia alle generiche contestazioni di inadempimento o inesatto adempimento qualificato e considerata inoltre l'assenza di nesso causale tra il danno lamentato e la condotta professionale dei sanitari;
in via subordinata, laddove, all'esito dell'espletanda istruttoria, il Tribunale dovesse ravvisare una qualche responsabilità professionale della struttura convenuta in ordine alle cure prestate in favore della sig.ra dai medici Per_1
del P.O. A. di Ischia, accerti il Tribunale l'effettività del danno risarcibile al netto CP_8
delle conseguenze comunque riferibili alla patologia (danno differenziale), e formuli eventuale condanna per i soli titoli di responsabilità se richiesti e se accertati, rigettando le domande attrici in caso di accertamento di titoli diversi e liquidando eventualmente il solo danno (differenziale) risarcibile, nei limiti della sua effettiva risarcibilità (decurtando eventuali risarcimenti già percepiti) e senza duplicazioni (attesa l'onnicomprensività della categoria di danno biologico), vietate dalla legge e dalla giurisprudenza fiorita in argomento;
in ogni caso, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice circa il risarcimento dei danni materiale, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico, estetico ed esistenziale alla luce delle considerazioni sopra indicate e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via istruttoria, si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU medico legale attese le carenze di allegazione e probatorie, essendo la CTU deputata solo a tale accertamento scientifico e non potendo la CTU supplire a carenze di alligazione e probatorie della parte che la invoca;
in caso di ammissione di
CTU si chiedeva che fosse nominato un collegio composto da un medico legale e specialisti in materia;
con vittoria di spese, anche generali, e compensi come per legge, ovvero, se del caso, con compensazione delle stesse, se ritenuti sussistere i motivi per disporla.
Si costituiva tardivamente il dott. chiedendo al Giudice di: in via Controparte_7
preliminare, separare la posizione del dott. dalle altre ai sensi dell'art. Controparte_7
103 c.p.c. e rinviare la causa, senza attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante l'eccezione di giudicato penale ex art. 652 c.p.p. sollevata;
nel merito, rigettare la domanda attorea promossa in danno del dott. ; condannare Controparte_7
parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge, in favore del dott. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in virtù del principio Controparte_7
della soccombenza;
condannare, infine, parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In data 13.02.2023 il Giudice, Dott.ssa Rosaria Gatti, sull'eccepita incompetenza territoriale per non essere stata la causa incardinata presso la sede distaccata di Ischia rilevava quanto segue: “per la Suprema Corte la ripartizione delle cause tra la sede centrale e sezioni distaccate, stabilita dall'art.48 – quater del regio decreto n. 12 del 1941
(introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998) attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti a un unico ufficio, non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale”. Pertanto, la promozione del giudizio davanti alla sede principale a dispetto di quello di altra sede distaccata, non rilevava ai fini dell'incompetenza, in quanto a quest'ultima non era attribuita quella peculiare competenza proclive a legittimare una eccezione in tal senso. Pertanto, rigettava l'eccezione concedendo i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a decorrere dal 01.03.2023, rinviando all'udienza del 23.10.2023.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., espletata la Consulenza Tecnica
Medico Legale, il Giudice, in data 10.03.2025, assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
e del prof. , i quali a fronte della Controparte_8 Controparte_9
regolarità delle notifiche non si costituivano in giudizio.
In primo luogo poi la domanda è proponibile in quanto, veniva attivata la procedura obbligatoria di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 presso l'Organismo dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli (n. 32/2021), conclusasi con esito negativo per assenza delle parti (cfr. verbale del 26.05.2021 depositato) nonché risultano provate sia la legittimazione attiva
(documentazione medica proveniente da strutture ospedaliere pubbliche) che, quella passiva , pacifica e non contestata dalle parti.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte
Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla
Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria , rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti
(art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “ effetto protettivo “ del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi , (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente ) quali “terzi protetti dal contratto “.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Occorre esaminare le risultanze della ctu disposta in corso di causa, affidata al Dott.
ed al Dott. e depositata in Cancelleria in data Persona_4 Persona_5
05.06.2024.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha escluso la responsabilità del personale medico e della struttura convenuta nella produzione del danno iatrogeno.
Sul punto i CCTTUU hanno ricostruito la vicenda clinica che ci occupa, osservando, che
«Relativamente al ricovero presso l'Ospedale “A. Rizzoli” di Lacco Ameno dal 13 al
17/3/18, deve osservarsi che nell'occasione la de cuius presentava un dolore addominale in contestualità di un'ernia ombelicale con impegno viscerale. L'ernia veniva efficacemente ridotta con manovre manuali in prima giornata, facendo seguito a ciò un franco miglioramento del quadro clinico e laboratoristico. Al contempo, le indagini strumentali escludevano patologie acute in atto. La dimissione aveva luogo in quinta giornata, in buone condizioni generali e locali. Tali rilievi portano a riconoscere
l'adeguatezza delle cure rese, dovendosi escludere l'indicazione alla correzione chirurgica dell'ernia ombelicale in regime di emergenza-urgenza.
Deve altresì precisarsi che dalla documentazione sanitaria disponibile non si evincono elementi utili a definire l'esatto contenuto dell'informativa resa alla Sig.ra Per_1
all'atto della dimissione. Eventuali ulteriori verifiche sul tema esulano dal presente accertamento medico-legale.
Ad ogni buon conto, l'appuntamento per un controllo ambulatoriale a cinque giorni indica che alla paziente fu quantomeno prospettata la necessità di ulteriori attenzioni chirurgiche nel breve periodo, deponendo ciò per una continuità assistenziale congrua con le esigenze di cura da ella presentate.
Di tale controllo chirurgico (si ripete, pur prescritto dai Sanitari dell'Ospedale di Lacco
Ameno) non v'è traccia documentale, dovendo da ciò dedursi che la donna non vi si sottopose. Relativamente al successivo ricovero del 2/4/18 svoltosi presso medesimo
deve convenirsi che già dalla mattina della prima giornata di ricovero CP_12
sussisteva l'indicazione per un trattamento chirurgico urgente. Infatti, pur in assenza di rialzi febbrili o di segni di interessamento peritoneale, l'epoca di insorgenza della sintomatologia dolorosa, la soltanto parziale riducibilità dell'ernia addominale e le evidenze laboratoristiche di leucocitosi risultavano suggestive per una sofferenza intestinale, per cui si imponeva un precoce approccio chirurgico».
I CC.TT.UU., in merito alla condotta assistenziale prestata dal personale sanitario hanno affermato che «Risulta dunque non condivisibile la strategia terapeutica intrapresa
(osservazione, terapia medica, crioterapia locale), laddove l'opportuno intervento chirurgico (resezione intestinale e successiva anastomosi latero-laterale antiperistaltica) veniva approntato soltanto dopo al peggioramento del le condizioni cliniche locali.
Cionondimeno, procedendo secondo giudizio controfattuale, si ritiene che nell'ipotesi alternativa di un'azione chirurgica anticipata al mattino del 2/4/18, l'atto operatorio non sarebbe stato difforme da quello poi in concreto posto in essere.
I dati clinici disponibili portano a ritenere, infatti, perlomeno in termini probabilistici, che
a quell'epoca sussistesse già una sofferenza intestinale irreversibile, per cui in ogni caso si sarebbe resa necessaria l'asportazione del tratto ileale interessato e l'anastomosi tra
i residui monconi […]. Va inoltre aggiunto che l'evento perforativo insorto coinvolgeva una circoscritta regione addominale e non comportava un sostanziale peggioramento dello stato generale della donna, così come desumibile dalla valutazione preoperatoria del rischio anestesiologico eseguita nel pomeriggio (dal la quale si apprende di una classe di rischio ASA II). Nel successivo decorso postoperatorio la paziente si presentava in condizioni generali stazionarie, apiretica, con un addome trattabile e un alvo canalizzato.
Alle 11:00 del'8/4/18 venivano riferite una sintomatologia algica addominale
(prevalentemente epigastrica) e dispnea, nel contesto di un addome trattabile - seppur diffusamente dolente. All'esito dell'iter diagnostico intrapreso, alle successive 15:40 veniva posta l'indicazione a un intervento chirurgico urgente. Alle 17:00, nel corso delle procedure anestesiologiche preoperatorie, subentrava un arresto cardiaco refrattario alle manovre rianimatorie, per cui alle 18:00 veniva constatato il decesso. Le indagini necroscopiche condotte hanno poi attribuito il peggioramento delle condizioni generali della paziente (e, in ultimo, il suo decesso) a una deiscenza dell'anastomosi intestinale.
Orbene, deve rilevarsi che tale complicanza si espresse all'inizio del sesto giorno post- operatorio, periodo in cui ricorre il rischio maggiore di cedimento spontaneo della sutura, con soluzione di continuità dei segmenti intestinali […]. Da ciò se ne deriva che la deiscenza della anastomosi intestinale verificatasi rappresentò un evento avverso, nella fattispecie, non prevenibile in quanto non correlato a difetti di condotta chirurgica. Per quanto attiene alla sua gestione, deve riconoscersi che a fronte di una documentata insorgenza del quadro clinico-sintomatologico alle 11:00 dell'8/4/18, alle 15:40 veniva posta indicazione all'intervento chirurgico, con induzione all'anestesia alle ore 16:55.
Tali tempistiche risultano complessivamente compatibili con quanto raccomandato dalla
Comunità scientifica in tema di procedure chirurgiche di source control volte al trattamento della sepsi […] . Cionondimeno, per un arresto cardiaco irreversibile insorto nel corso delle procedure anestesiologiche preoperatorie, subentrava l'exitus, potendosi dunque escludere che nel determinismo causale dell'infausto evento letifero intervennero fattori iatrogeni riconducibili a profili di responsabilità professionale sanitaria».
Trattasi di conclusioni cui i CC.TT.UU. sono arrivati dopo un'analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Le note critiche svolte dai C.T.P. della parte attrice anche nelle note conclusive non si reputano idonee ad inficiare la validità delle conclusioni espresse nell'elaborato peritale, tenuto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili risposte alle osservazioni di parte rese dal collegio di consulenti d'ufficio , le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione medica prodotta in atti.
In proposito, va osservato che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte», ciò in quanto, «le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 1815 del
2015 e Cass. civile sez. III, 06.5.2024, n. 12195).
Dunque, non può trovare accoglimento la richiesta, reiterata anche in sede di comparsa conclusionale da parte degli attori di procedere ad una ulteriore rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il materiale probatorio documentale a disposizione è stato preso in esame dai C.C.TT.UU: ed i rilievi mossi da parte attrice alle conclusioni peritali sono risultati superabili facendo richiamo proprio a tale compendio documentale, nei sopra riportati termini, alla luce delle argomentazioni dei consulenti d'ufficio rese, appunto, in sede di controdeduzioni alle osservazioni delle parti.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria come originariamente proposta va rigettata.
Sussistono altresì giustificati motivi, in deroga al principio della soccombenza, attesa la natura degli interessi coinvolti e la difficoltà di un accertamento ex ante della responsabilità, per la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice ed i convenuti.
Le spese liquidate in favore dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, Dott. e Persona_4
Dott. , come liquidate con separato decreto in corso di causa si Persona_5
pongono in via definitiva a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Pt_3
, , e , in proprio e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
quali eredi della sig.ra contro, Persona_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
in persona del l.r.p.t., , Controparte_5 Controparte_7 , in persona Controparte_8
del l.r.p.t. e , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_9
1. Preliminarmente dichiara la contumacia della
[...]
e di;
Controparte_8 Controparte_9
2. Rigetta la domanda;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
4. Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese per la CTU liquidate con separato decreto.
5. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 14.07.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 15591/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Casamicciola Terme, alla I Trav. Via Principe di Napoli n. 16, in proprio e quale erede della moglie , nata a [...], il [...] e deceduta Persona_1
ad Ischia il 08/04/2018, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (C.F. ), nato a [...], Persona_2 C.F._2
l'11/12/2014 e (C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._3
05/08/2017; (C.F. , nato a [...], il Parte_3 C.F._4
15/01/1955 e residente in [...], in proprio e quale genitore di;
(C.F. , nata Persona_1 Parte_4 C.F._5
a GRUMO NEVANO, il 07/01/1965 e residente in [...], in proprio e quale genitrice di;
(C.F. Persona_1 Parte_5
), nata a [...] il [...] e residente in [...], al C.F._6
Vico I Via Garibaldi n. 1, in proprio e quale germana di;
Persona_1 Pt_6
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente in
[...] C.F._7
Frattamaggiore al Vico I Via Garibaldi n. 1, in proprio e quale germana di
[...]
, rapp. e dif, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Per_1 RASPINI LUDOVICO (C.F. ), elett.te dom.ti in FRATTAMAGGIORE al C.F._8
VIALE GIACOMO LEOPARDI N. 15. Il procuratore, anche in alternativa alla notifica a mezzo U. G., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al fax n. 0818355060 oppure all'indirizzo PEC
Email_1
ATTORI
CONTRO
DOTT. C.F. , nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._9
ed ivi residente a[...], rapp. e dif., giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. ALBANO NICOLA (C.F.
), elett.te dom.to presso il suo studio in FORIO alla VIA GAETANO C.F._10
MORGERA N. 37. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax all'utenza n. 081909597 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_2
CONVENUTO
E
, C.F. , nato a [...], il [...] ed Controparte_2 C.F._11
ivi residente a[...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. RICCARDI ALFREDO (C.F. ) e dall'Avv. RICCARDI EDGARDO C.F._12
(C.F. ), elett. dom.to presso il loro studio legale in NAPOLI al C.F._13
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_3
CONVENUTO
E
, C.F. , nata a Controparte_3 C.F._14
SERRARA FONTANA, il 25/11/1960, residente in [...], rapp. e dif., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
DI MEGLIO GIUSEPPE (C.F. ), elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._15
in IA alla VIA OSSERVATORI N. 40. Il procuratore dichiara di essere disponibile a ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_4 CONVENUTA
E
DOTT. (C.F. ), nato in [...], il CP_4 C.F._16
11/01/1952, residente in [...], rapp. e dif., giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. GIGLIO FILOMENA (C.F.
, elett.te dom.to in BARANO D'IA alla VIA STARZA N.
3. Il C.F._17
procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax
081906086 nonché presso il proprio indirizzo di PEC
Email_5
CONVENUTO
E
, P.I. , con sede legale Controparte_5 P.IVA_1
in Frattamaggiore alla Via Lupoli n. 27, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t., rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato su foglio separato, dall'Avv. ALFANO FRANCESCO GIUSEPPE (C.F.
, e, giusto mandato ricevuto dal l.r.p.t. dott. , C.F._18 Controparte_6
allegato alla memoria difensiva di costituzione in sostituzione, dall'Avv. GARGIULO LUIGI
(C.F. , elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in NAPOLI C.F._19
alla VIA TOLEDO N. 424. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC Email_6
o anche al numero di fax 0817905533 o all'indirizzo PEC
Email_7
CONVENUTA
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_7 C.F._20
residente in [...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. dall'Avv. RICCARDI ALFREDO (C.F. ) e dall'Avv. RICCARDI EDGARDO C.F._12
(C.F. ), elett.te dom.to presso il loro studio legale in NAPOLI al C.F._13
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC;
Email_3 CONVENUTO
E
, in Controparte_8
persona del l.r.p.t., con sede in IA, Loc. LACCO AMENO, alla Via Fundera n. 2 (PEC:
; Email_8
CONVENUTO CONTUMACE
E
PROF. , (C. F. ), residente in [...] C.F._21
Ant. Sogliuzzo n. 52 (PEC: ; Email_9
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4),
c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
“novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Ciò posto con atto di citazione i sig.ri , , , Parte_1 Persona_2 Parte_2
, , , , in proprio e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
qualità di eredi della defunta , convenivano in giudizio La Persona_1 [...]
, la , il CP_5 Controparte_8
dott. , il prof. , il Dott. , il Dott. Controparte_7 Controparte_9 Controparte_1 CP_4
, il Dott. e la Dott.ssa , al fine di
[...] Controparte_2 Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, nei fatti esposti dalle parti attrici, la responsabilità ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c. della struttura sanitaria che ebbe in cura la Sig.ra nel periodo dal 13.03.2018 al 17.03.2018 Persona_1
e dal 02.04.2018 al 08.04.2018 nonché, ex art. 2043 c.c., dei medici che la operarono e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, “iure proprio” e “de iure hereditatis”, anche sotto il profilo della “perdita di chanches del rapporto parentale” o aspettativa di rapporto parentale nonché per la perdita di e, perciò, nessuno escluso, nelle Per_3
somme ritenute di giustizia, somme da quantificarsi anche a seguito di CTU medico- legale, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal fatto sino al saldo. Con vittoria di spese e condanna al pagamento del compenso professionale per il presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Assumevano gli istanti che:
in data 13.03.2018, in seguito a contatti con il chirurgo dott. , la sig.ra Controparte_7
veniva ricoverata d'urgenza presso il Persona_1 Controparte_8
di Lacco Ameno con diagnosi di ammissione di “dolore addominale in paziente
[...]
portatrice di bendaggio gastrico” in quanto, da circa due giorni, avvertiva forti dolori addominali in regione epigastrica;
nel corso del ricovero, veniva sottoposta ad accertamenti diagnostici e dimessa in data
17.03.2018, con la diagnosi di “Dislocazione di bendaggio gastrico. Ernia ombelicale.
Obesità”, senza essere sottoposta ad interventi;
più precisamente, in data 13.03.2018, veniva eseguita d'urgenza una TAC dell'addome completo la quale evidenziava, già all'atto del ricovero, la presenza di una “falda fluida perisplenica e nello scavo pelvico;
minima componente fluida nella doccia parieto-colica sinistra e nello spazio epato-renale. Ernia ombelicale con aspetto addensato e disomogeneo del tessuto adiposo erniato;
la suddetta ernia determina pinzettatura ed attrazione di ansa ileale limitrofa con associata distensione e stasi idrogassosa a monte con addensamento ed imbibizione del corrispondente meso…”;
nello stesso giorno del ricovero, nel reparto chirurgico veniva eseguita la riduzione manuale di una “piccola” ernia ombelicale (“Ore 15:30: si riduce piccola tumefazione erniaria in regione ombelicale. Si richiede eco addome di controllo”);
in data 14.03.2018, veniva eseguita una Rx dello stomaco e del duodeno il cui referto diagnostico evidenziava che la manovra non aveva risolto completamente la complicanza erniaria, continuando l'indagine radiologica a documentare, tra l'altro, la persistenza di una “isolata distensione prevalentemente gassosa di una ansa del piccolo intestino in centroaddome”, indicativa di una persistente ostruzione intestinale;
in data 17.03.2018, la sig.ra veniva dimessa con diagnosi di “Dolore Persona_1
addominale in pz. Portatrice di BeG” (bendaggio gastrico) e prescrizione di una “dieta leggera”, terapia medica ed intervento chirurgico da concordare;
nel periodo tra la dimissione dall'Ospedale di Ischia, avvenuta in data 17.03.2018 ed il
01.04.2018, la sig.ra manteneva contatti telefonici con il dott. , Persona_1 CP_7
segnalandogli l'insorgenza di dolori epigastrici ed ottenendo da questi anche suggerimenti terapeutici ed indicazioni comportamentali per la gestione domiciliare del caso mediante apposizione della borsa di ghiaccio sull'ernia ed assunzione di antispastici;
in data 01.04.2018, alle ore 19:42, a seguito del ripresentarsi di forti dolori addominali in regione epigastrica, la sig.ra , la quale in tale circostanza alloggiava Persona_1
provvisoriamente presso i propri familiari a Frattamaggiore, veniva soccorsa al proprio domicilio dal Servizio di Emergenza territoriale 118 ed accompagnata d'urgenza, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore;
presso tale , venivano eseguiti: esami di laboratorio che Controparte_8
documentavano una spiccata leucocitosi (G.B. 22400); una Rx diretta addome che diagnosticava “… modica distensione di alcune anse ileali ed in sede centro addominale…”; una ecografia addominale che, tra l'altro, evidenziava una “… grossolana tumefazione erniaria periombelicale superiore con impegno di tessuto fibroadiposo e di alcune anse ileali, ectasiche, nel contesto delle quali si apprezza stasi fluida tale da formare un livello. Si consiglia valutazione chirurgica urgente…”;
in particolare, in Pronto Soccorso veniva rilevato: “… addome globoso per adipe, trattabile ma dolente in periombelicale ove si apprezza una tumefazione erniaria dolente. Si consiglia trasferimento c/o chirurgia che abbia possibilità di trattamento bariatrico…”; diagnosticata una “ernia ombelicale intasata in obesa”; consigliato il ricovero;
la sig.ra rifiutava il ricovero nel Nosocomio di Frattamaggiore e chiedeva alle ore Per_1
5:17 del 02.04.2018 di essere dimessa, nonostante il parere negativo del medico, preferendo essere accompagnata presso l'Ospedale di Ischia, dove CP_8
giungeva alle ore 9:14 della stessa mattinata;
poco prima del ricovero del 02.04.2018, veniva nuovamente contattato telefonicamente il dott. , per cui la sig.ra veniva ammessa presso la struttura ospedaliera di CP_7 Per_1
Lacco Ameno (Na) con diagnosi di “Ernia ombelicale con pregresso bendaggio”;
nel pomeriggio del medesimo giorno, dopo aver visitato la paziente, il dott. CP_7
decideva di operarla immediatamente e, quindi, eseguiva l'intervento ma, al
[...]
termine dello stesso, riferiva che l'intervento “aveva avuto delle complicazioni in quanto avevano trovato l'intestino perforato”, per cui aveva avuto necessità di risolvere prima questa urgenza e poi, dopo circa dieci giorni, la paziente si sarebbe dovuta sottoporre a nuovo intervento per risolvere le sue patologie iniziali;
nel pomeriggio del 07.04.2018, nonostante la sig.ra lamentasse Persona_1
nuovamente forti dolori al ventre e allo stomaco, il personale medico ed infermieristico di turno riferivano che tutto “rientrava nelle normalità di un soggetto sottoposto ad intervento chirurgico”;
in data 08.04.2018, poiché la paziente accusava ancora dolori, il personale medico la sottoponeva ad esami diagnostici e verso le ore 16:00, giunto in reparto, il dott. CP_7
dopo averla visitata riferiva “che non era possibile che aveva visitato la il giorno Per_1
prima (sabato 07.04.2018) ed era tutto nella norma e poi l'aveva trovata in pessime condizioni il giorno dopo (domenica 08.04.2018)”;
pertanto, ritenendo che vi fosse stata qualche complicazione durante l'intervento del giorno 02.04.2018, il dott. decideva di intervenire subito chirurgicamente;
CP_7
dopo essere entrata in sala operatoria alle ore 16:40, in data 08.04.2018 alle ore 17:15 circa, però, la sig.ra decedeva per arresto cardiaco;
Persona_1
si erano susseguite gravi e ripetute responsabilità in danno della paziente, sia da parte dei medici che da parte della struttura sanitaria, durante il primo ricovero (dal
13.03.2018 - al 17.03.2018) e durante il secondo (dal 02.04.2018 - al 08.04.2018) che avevano determinato il suo decesso;
le responsabilità consistevano nel fatto che i medici che l'avevano avuta in cura, dopo aver diagnosticato che l'ernia presentava un chiaro quadro clinico (dolore addominale soggettivo ed obiettivo), di laboratorio (leucocitosi) e strumentale radiologico (TAC addome e rx stomaco e duodeno) di una ernia ombelicale intasata con sofferenza intestinale (pinzettatura di una ansa ileale) con iniziale strozzamento e segni di peritonismo, avevano omesso di operarla con un intervento chirurgico a carattere “routinario”, oltretutto senza informarla correttamente sul tipo, tempi e modalità dell'intervento stesso;
pertanto, tali omissioni, avevano causato un “Arresto cardiocircolatorio da shock settico per peritonite generalizzata per deiscenza anastomotica intestinale in paziente, obesa, operata per ernia ombelicale strozzata”, che era stata poi la causa del decesso della sig.ra
; Persona_1
il decesso della sig.ra , avvenuto in data 08.04.2018, era stato Persona_1
determinato da una condotta sanitaria errata da parte della struttura Ospedaliera
[...]
di Ischia, per le carenze ed il ritardo nella gestione del caso clinico dovuto CP_8
unicamente ad un difetto organizzativo;
l'equipe dei medici che l'avevano in cura, dopo averle diagnosticato un'ernia ombelicale intasata con sofferenza intestinale ed iniziale strozzamento e segni di peritonismo, avevano omesso di operarla con un intervento chirurgico a carattere “routinario”, senza informarla, oltretutto, correttamente sul tipo, tempi e modalità dell'intervento stesso, concentrando la loro attenzione sulla presenza del presidio chirurgico posizionato nello stomaco, sull'obesità della paziente e sulla programmazione successiva di ogni atto chirurgico, invece che finalizzarla a prevenire le complicanze di uno strozzamento erniario già avvenuto e sottovalutato;
tali omissioni, avevano causato un “Arresto cardiocircolatorio da shock settico per peritonite generalizzata per deiscenza anastomotica intestinale in paziente, obesa, operata per ernia ombelicale strozzata”;
in data 02.02.2021 parte attrice richiedeva ai convenuti, a mezzo PEC, il risarcimento dei danni sia “iure proprio” che “iure hereditatis”, per tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi;
parte attrice aveva istaurato un procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che si concludeva, in data 26.05.2021, con esito negativo per l'assenza delle parti chiamate in mediazione.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva al Giudice di: in via preliminare, Controparte_1
separare la posizione del dott. dalle altre ai sensi dell'art. 103 c.p.c. Controparte_1
e rinviare la causa, senza attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante la totale estraneità dello stesso alla vicenda dedotta in giudizio;
rigettare la domanda attorea promossa in danno del dott. ; in via subordinata, Controparte_1 nel caso di condanna del dott. al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
degli odierni attori, condannare la a manlevarlo Controparte_5
mediante il rimborso di qualsivoglia somma che il dott. dovesse Controparte_1
essere tenuto a pagare;
condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge, in favore del dott. , ai Controparte_1
sensi dell'art. 91 c.p.c., in virtù del principio della soccombenza;
condannare, infine, parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva il dott. , il quale richiedeva di: in via preliminare, separare la Controparte_2
posizione del dott. dalle altre ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e rinviare la Controparte_2
causa, senza attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante la totale estraneità dello stesso alla vicenda dedotta in giudizio;
rigettare la domanda attorea promossa in danno del dott. ; in via subordinata, nel caso di Controparte_2
condanna del dott. al risarcimento dei danni in favore degli odierni Controparte_2
attori, condannare l a manlevarlo mediante il Controparte_5
rimborso di qualsivoglia somma che il dott. sia tenuto a pagare;
condannare CP_2
parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge, in favore del dott. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in virtù del principio Controparte_2
della soccombenza;
condannare, infine, parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva la dott. chiedendo al Giudice di: Controparte_3
preliminarmente concedere il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in garanzia della Compagnia Assicuratrice l che copriva il rischio per CP_10
l'attività professionale svolta dalla convenuta;
nel merito, rigettare la domanda in quanto, inammissibile, improcedibile, improponibile nei confronti della deducente, nonché infondata, con condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalle parti attrici, in accoglimento della domanda di manleva nei confronti della chiamata in garanzia, chiedeva che quest'ultima venisse condannata a tenere indenne la dott. da ogni conseguenza economica per sorta capitale, Controparte_3
interessi, spese legali ed ogni e qualsiasi onere derivante dal presente giudizio.
Si costituiva il dott. concludendo affinché il Tribunale voglia: accogliere le CP_4
preliminari eccezioni sollevate sia di rito che di merito (violazione del Giudice Naturale per violazione del principio di ripartizione interna dell'Ufficio; incompetenza territoriale del Tribunale e Giudice adito in subordinato profilo;
nullità, improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità dell'avversa domanda e dell'atto di citazione;
carenza di legittimazione attiva dei sig.ri e;
carenza di legittimazione passiva Per_1 Parte_4
del convenuto;
nel merito, dichiarare non sussistente e non provata alcuna CP_4
responsabilità nel comportamento professionale del dott. per i fatti esposti CP_4
dagli attori in citazione ed in ogni caso, dichiarare l'inesistenza di negligenza, di colpa sia grave che lieve e di dolo nel comportamento professionale del dott. in CP_4
relazione al decesso della sig.ra e l'inesistenza del nesso eziologico, Persona_1
con l'evento-exitus della sig.ra del giorno 08.04.2018, in relazione al Per_1
comportamento professionale del dott. ; rigettare la domanda attorea, come CP_4
proposta, anche in solido, nei confronti del dott. , per i motivi di cui in CP_4
premessa, con vittoria di spese e compensi con attribuzione;
chiedeva, inoltre, farsi buon governo sul regime delle spese, con la condanna dell'attore al pagamento degli oneri del procedimento con attribuzione, tenuto conto, altresì, della temerarietà e pretestuosità della lite, sempre con l'integrale rigetto della avversa domanda e di ogni avversa eccezione, deduzione, difesa e conclusione.
Si costituiva tardivamente l richiedendo al Giudice di: dichiarare la Controparte_5
nullità dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, stante la mancanza della causa petendi;
nel merito rigettare le domande proposte nei confronti dell Controparte_5
poiché il personale sanitario del P.O. aveva adempiuto alle Controparte_11
obbligazioni nascenti dalle prestazioni sanitarie erogate in favore dell'attore, avuto riguardo sia alle generiche contestazioni di inadempimento o inesatto adempimento qualificato e considerata inoltre l'assenza di nesso causale tra il danno lamentato e la condotta professionale dei sanitari;
in via subordinata, laddove, all'esito dell'espletanda istruttoria, il Tribunale dovesse ravvisare una qualche responsabilità professionale della struttura convenuta in ordine alle cure prestate in favore della sig.ra dai medici Per_1
del P.O. A. di Ischia, accerti il Tribunale l'effettività del danno risarcibile al netto CP_8
delle conseguenze comunque riferibili alla patologia (danno differenziale), e formuli eventuale condanna per i soli titoli di responsabilità se richiesti e se accertati, rigettando le domande attrici in caso di accertamento di titoli diversi e liquidando eventualmente il solo danno (differenziale) risarcibile, nei limiti della sua effettiva risarcibilità (decurtando eventuali risarcimenti già percepiti) e senza duplicazioni (attesa l'onnicomprensività della categoria di danno biologico), vietate dalla legge e dalla giurisprudenza fiorita in argomento;
in ogni caso, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice circa il risarcimento dei danni materiale, patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico, estetico ed esistenziale alla luce delle considerazioni sopra indicate e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via istruttoria, si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU medico legale attese le carenze di allegazione e probatorie, essendo la CTU deputata solo a tale accertamento scientifico e non potendo la CTU supplire a carenze di alligazione e probatorie della parte che la invoca;
in caso di ammissione di
CTU si chiedeva che fosse nominato un collegio composto da un medico legale e specialisti in materia;
con vittoria di spese, anche generali, e compensi come per legge, ovvero, se del caso, con compensazione delle stesse, se ritenuti sussistere i motivi per disporla.
Si costituiva tardivamente il dott. chiedendo al Giudice di: in via Controparte_7
preliminare, separare la posizione del dott. dalle altre ai sensi dell'art. Controparte_7
103 c.p.c. e rinviare la causa, senza attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante l'eccezione di giudicato penale ex art. 652 c.p.p. sollevata;
nel merito, rigettare la domanda attorea promossa in danno del dott. ; condannare Controparte_7
parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge, in favore del dott. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in virtù del principio Controparte_7
della soccombenza;
condannare, infine, parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In data 13.02.2023 il Giudice, Dott.ssa Rosaria Gatti, sull'eccepita incompetenza territoriale per non essere stata la causa incardinata presso la sede distaccata di Ischia rilevava quanto segue: “per la Suprema Corte la ripartizione delle cause tra la sede centrale e sezioni distaccate, stabilita dall'art.48 – quater del regio decreto n. 12 del 1941
(introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998) attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti a un unico ufficio, non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale”. Pertanto, la promozione del giudizio davanti alla sede principale a dispetto di quello di altra sede distaccata, non rilevava ai fini dell'incompetenza, in quanto a quest'ultima non era attribuita quella peculiare competenza proclive a legittimare una eccezione in tal senso. Pertanto, rigettava l'eccezione concedendo i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., a decorrere dal 01.03.2023, rinviando all'udienza del 23.10.2023.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., espletata la Consulenza Tecnica
Medico Legale, il Giudice, in data 10.03.2025, assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
e del prof. , i quali a fronte della Controparte_8 Controparte_9
regolarità delle notifiche non si costituivano in giudizio.
In primo luogo poi la domanda è proponibile in quanto, veniva attivata la procedura obbligatoria di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 presso l'Organismo dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli (n. 32/2021), conclusasi con esito negativo per assenza delle parti (cfr. verbale del 26.05.2021 depositato) nonché risultano provate sia la legittimazione attiva
(documentazione medica proveniente da strutture ospedaliere pubbliche) che, quella passiva , pacifica e non contestata dalle parti.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte
Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla
Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria , rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti
(art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “ effetto protettivo “ del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi , (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente ) quali “terzi protetti dal contratto “.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Occorre esaminare le risultanze della ctu disposta in corso di causa, affidata al Dott.
ed al Dott. e depositata in Cancelleria in data Persona_4 Persona_5
05.06.2024.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha escluso la responsabilità del personale medico e della struttura convenuta nella produzione del danno iatrogeno.
Sul punto i CCTTUU hanno ricostruito la vicenda clinica che ci occupa, osservando, che
«Relativamente al ricovero presso l'Ospedale “A. Rizzoli” di Lacco Ameno dal 13 al
17/3/18, deve osservarsi che nell'occasione la de cuius presentava un dolore addominale in contestualità di un'ernia ombelicale con impegno viscerale. L'ernia veniva efficacemente ridotta con manovre manuali in prima giornata, facendo seguito a ciò un franco miglioramento del quadro clinico e laboratoristico. Al contempo, le indagini strumentali escludevano patologie acute in atto. La dimissione aveva luogo in quinta giornata, in buone condizioni generali e locali. Tali rilievi portano a riconoscere
l'adeguatezza delle cure rese, dovendosi escludere l'indicazione alla correzione chirurgica dell'ernia ombelicale in regime di emergenza-urgenza.
Deve altresì precisarsi che dalla documentazione sanitaria disponibile non si evincono elementi utili a definire l'esatto contenuto dell'informativa resa alla Sig.ra Per_1
all'atto della dimissione. Eventuali ulteriori verifiche sul tema esulano dal presente accertamento medico-legale.
Ad ogni buon conto, l'appuntamento per un controllo ambulatoriale a cinque giorni indica che alla paziente fu quantomeno prospettata la necessità di ulteriori attenzioni chirurgiche nel breve periodo, deponendo ciò per una continuità assistenziale congrua con le esigenze di cura da ella presentate.
Di tale controllo chirurgico (si ripete, pur prescritto dai Sanitari dell'Ospedale di Lacco
Ameno) non v'è traccia documentale, dovendo da ciò dedursi che la donna non vi si sottopose. Relativamente al successivo ricovero del 2/4/18 svoltosi presso medesimo
deve convenirsi che già dalla mattina della prima giornata di ricovero CP_12
sussisteva l'indicazione per un trattamento chirurgico urgente. Infatti, pur in assenza di rialzi febbrili o di segni di interessamento peritoneale, l'epoca di insorgenza della sintomatologia dolorosa, la soltanto parziale riducibilità dell'ernia addominale e le evidenze laboratoristiche di leucocitosi risultavano suggestive per una sofferenza intestinale, per cui si imponeva un precoce approccio chirurgico».
I CC.TT.UU., in merito alla condotta assistenziale prestata dal personale sanitario hanno affermato che «Risulta dunque non condivisibile la strategia terapeutica intrapresa
(osservazione, terapia medica, crioterapia locale), laddove l'opportuno intervento chirurgico (resezione intestinale e successiva anastomosi latero-laterale antiperistaltica) veniva approntato soltanto dopo al peggioramento del le condizioni cliniche locali.
Cionondimeno, procedendo secondo giudizio controfattuale, si ritiene che nell'ipotesi alternativa di un'azione chirurgica anticipata al mattino del 2/4/18, l'atto operatorio non sarebbe stato difforme da quello poi in concreto posto in essere.
I dati clinici disponibili portano a ritenere, infatti, perlomeno in termini probabilistici, che
a quell'epoca sussistesse già una sofferenza intestinale irreversibile, per cui in ogni caso si sarebbe resa necessaria l'asportazione del tratto ileale interessato e l'anastomosi tra
i residui monconi […]. Va inoltre aggiunto che l'evento perforativo insorto coinvolgeva una circoscritta regione addominale e non comportava un sostanziale peggioramento dello stato generale della donna, così come desumibile dalla valutazione preoperatoria del rischio anestesiologico eseguita nel pomeriggio (dal la quale si apprende di una classe di rischio ASA II). Nel successivo decorso postoperatorio la paziente si presentava in condizioni generali stazionarie, apiretica, con un addome trattabile e un alvo canalizzato.
Alle 11:00 del'8/4/18 venivano riferite una sintomatologia algica addominale
(prevalentemente epigastrica) e dispnea, nel contesto di un addome trattabile - seppur diffusamente dolente. All'esito dell'iter diagnostico intrapreso, alle successive 15:40 veniva posta l'indicazione a un intervento chirurgico urgente. Alle 17:00, nel corso delle procedure anestesiologiche preoperatorie, subentrava un arresto cardiaco refrattario alle manovre rianimatorie, per cui alle 18:00 veniva constatato il decesso. Le indagini necroscopiche condotte hanno poi attribuito il peggioramento delle condizioni generali della paziente (e, in ultimo, il suo decesso) a una deiscenza dell'anastomosi intestinale.
Orbene, deve rilevarsi che tale complicanza si espresse all'inizio del sesto giorno post- operatorio, periodo in cui ricorre il rischio maggiore di cedimento spontaneo della sutura, con soluzione di continuità dei segmenti intestinali […]. Da ciò se ne deriva che la deiscenza della anastomosi intestinale verificatasi rappresentò un evento avverso, nella fattispecie, non prevenibile in quanto non correlato a difetti di condotta chirurgica. Per quanto attiene alla sua gestione, deve riconoscersi che a fronte di una documentata insorgenza del quadro clinico-sintomatologico alle 11:00 dell'8/4/18, alle 15:40 veniva posta indicazione all'intervento chirurgico, con induzione all'anestesia alle ore 16:55.
Tali tempistiche risultano complessivamente compatibili con quanto raccomandato dalla
Comunità scientifica in tema di procedure chirurgiche di source control volte al trattamento della sepsi […] . Cionondimeno, per un arresto cardiaco irreversibile insorto nel corso delle procedure anestesiologiche preoperatorie, subentrava l'exitus, potendosi dunque escludere che nel determinismo causale dell'infausto evento letifero intervennero fattori iatrogeni riconducibili a profili di responsabilità professionale sanitaria».
Trattasi di conclusioni cui i CC.TT.UU. sono arrivati dopo un'analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Le note critiche svolte dai C.T.P. della parte attrice anche nelle note conclusive non si reputano idonee ad inficiare la validità delle conclusioni espresse nell'elaborato peritale, tenuto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili risposte alle osservazioni di parte rese dal collegio di consulenti d'ufficio , le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione medica prodotta in atti.
In proposito, va osservato che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte», ciò in quanto, «le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 1815 del
2015 e Cass. civile sez. III, 06.5.2024, n. 12195).
Dunque, non può trovare accoglimento la richiesta, reiterata anche in sede di comparsa conclusionale da parte degli attori di procedere ad una ulteriore rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il materiale probatorio documentale a disposizione è stato preso in esame dai C.C.TT.UU: ed i rilievi mossi da parte attrice alle conclusioni peritali sono risultati superabili facendo richiamo proprio a tale compendio documentale, nei sopra riportati termini, alla luce delle argomentazioni dei consulenti d'ufficio rese, appunto, in sede di controdeduzioni alle osservazioni delle parti.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria come originariamente proposta va rigettata.
Sussistono altresì giustificati motivi, in deroga al principio della soccombenza, attesa la natura degli interessi coinvolti e la difficoltà di un accertamento ex ante della responsabilità, per la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice ed i convenuti.
Le spese liquidate in favore dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, Dott. e Persona_4
Dott. , come liquidate con separato decreto in corso di causa si Persona_5
pongono in via definitiva a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Pt_3
, , e , in proprio e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
quali eredi della sig.ra contro, Persona_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
in persona del l.r.p.t., , Controparte_5 Controparte_7 , in persona Controparte_8
del l.r.p.t. e , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_9
1. Preliminarmente dichiara la contumacia della
[...]
e di;
Controparte_8 Controparte_9
2. Rigetta la domanda;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
4. Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese per la CTU liquidate con separato decreto.
5. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 14.07.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.