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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al
N 7564/2021 posta in deliberazione all'udienza del 11 giugno 2025 e vertente
TRA
Avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca (c.f. ) e Avv. Maria Simona De C.F._1
Medici (c.f. ), rappresentati e difesi da se medesimi ex art. 86 c.p.c., C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 22;
- Appellanti -
E
Avv. Roberto d'AT (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato in CodiceFiscale_3
Roma, via Giulia n. 66;
- Appellato -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18981/2021 del 26.11.2021.
Risarcimento danni da diffamazione.
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, qui da intendersi integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli avvocati Gabriele Di Genesio Pagliuca e Maria
Simona De Medici convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'avv. Roberto d'AT, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per le espressioni offensive e denigratorie contenute nell'atto di citazione redatto da quest'ultimo nell'interesse della sig.ra contro il Parte_1 Controparte_1
e l'amministratrice sig.ra Gli attori lamentavano che
[...] Controparte_2
l'avv. d'AT avesse insinuato, in detto atto, che essi, quali difensori del Condominio, avessero agito in modo professionalmente scorretto, omettendo informazioni ai condomini al fine di lucrare ingenti compensi (€ 35.000,00) da proposte transattive svantaggiose per il loro assistito. Deducevano la violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. e la sussistenza del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
Si costituiva in giudizio l'avv. Roberto d'AT, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, sosteneva la pertinenza delle frasi contestate all'oggetto della causa e alle esigenze difensive, nonché la loro veridicità. Chiedeva, inoltre, la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18981/2021 pubblicata il 26.11.2021, rigettava le eccezioni di improcedibilità, ma respingeva la domanda attorea. Il Giudice di prime cure, applicando il principio della “ragione più liquida”, riteneva assorbente il profilo della mancata prova del danno non patrimoniale, affermando che esso costituisce un “danno conseguenza” che deve essere allegato e provato, onere non assolto dagli attori. Rigettava altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli avv.ti Gabriele Di Genesio Pagliuca e Maria Simona
De Medici, affidando il gravame a due motivi:
1) Omessa pronuncia e motivazione incongrua, incoerente e contraddittoria. Violazione degli artt.
112 e 132, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento
2 dell'illegittimità della condotta dell'appellato, limitandosi a rigettare la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, con una motivazione che si eliderebbe vicendevolmente.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 88 e 89 c.p.c., nonché in relazione all'art. 595 c.p. e agli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto non fornita la prova del danno non patrimoniale, il quale, in caso di diffamazione, andrebbe liquidato in via equitativa, essendo stato l'onere di allegazione ampiamente adempiuto con la descrizione della condotta lesiva e del tipo di pregiudizio lamentato.
Si è costituito l'avv. Roberto d'AT, chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata. Ha riproposto le eccezioni e difese di primo grado, inclusa la richiesta di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: Omessa pronuncia e vizio di motivazione.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della condotta dell'avv. d'AT, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La censura è infondata.
Il Giudice di prime cure ha deciso la controversia applicando il principio della “ragione più liquida”, ritenendo assorbente e decisiva la questione relativa alla mancata prova del danno. Tale modus procedendi è pienamente conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
La domanda di accertamento dell'illiceità della condotta non costituisce, nel caso di specie, una domanda autonoma, bensì il presupposto logico-giuridico della conseguente domanda risarcitoria.
Pertanto, il rigetto di quest'ultima per una ragione dirimente e autonoma – quale il difetto di prova del danno – comporta l'assorbimento e l'implicito rigetto della domanda di accertamento, rendendo superfluo un esame esplicito sull'an della responsabilità . L'omessa pronuncia esplicita sull'illiceità
3 della condotta non integra vizio quando la decisione implichi il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, configurandosi una statuizione implicita di rigetto .
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., né la motivazione può ritenersi contraddittoria. Il Tribunale ha chiaramente individuato nella carenza probatoria sul danno la ragione fondante del rigetto, seguendo un percorso logico-giuridico coerente e non censurabile in questa sede.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che parte appellante aveva persino di allegare se ed in che misura le affermazioni dell'avv. D'AT superassero l'esercizio del diritto di difesa ( cfr atto di citazione) e concretizzassero una effettiva violazione degli artt.88 e 89 c.p.c.: solo in tal caso sarebbe infatti stata ipotizzabile una illegittima lesione dell'onore e della reputazione. Ma anche sotto tale profilo sono manifeste le carenza allegative.
2. Sul secondo motivo di appello: Violazione di legge in materia di danno non patrimoniale.
Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel richiedere la prova del danno non patrimoniale, asserendo che esso, in caso di diffamazione, sarebbe in re ipsa o comunque liquidabile in via equitativa a fronte delle allegazioni svolte. Anche tale motivo è infondato.
La decisione del Tribunale è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona come l'onore e la reputazione, costituisce un “danno conseguenza” e non un “danno in re ipsa”. Esso deve, pertanto, essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento . Il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato (l'evento lesivo), ma con le conseguenze pregiudizievoli di tale lesione, che non possono essere presunte in via automatica .
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre la natura asseritamente offensiva delle espressioni utilizzate dall'avv. d'AT e a lamentare in via generica una lesione del loro decoro e della loro reputazione professionale, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova, neppure di natura presuntiva, circa l'effettiva esistenza di un pregiudizio concreto. La stessa affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui “è talmente evidente la grave lesione all'immagine, alla reputazione
e al decoro professionale… che non c'è bisogno di ulteriori elementi di prova”, palesa l'erroneo convincimento degli appellanti circa la natura del danno da diffamazione, che essi vorrebbero ricondurre a una categoria di danno *in re ipsa* ormai superata dalla giurisprudenza delle Sezioni
Unite (Cass. Civ. SS.UU. n. 26973/2008).
4 La prova del danno può certamente essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ma è onere dell'attore allegare gli elementi di fatto (gravi, precisi e concordanti) dai quali sia possibile desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima . Gli appellanti, pur avendo menzionato la destinazione dell'atto a una
“platea ampia di soggetti costituti in Condominio”, non hanno allegato né provato quali concrete ripercussioni negative ne siano derivate sulla loro sfera personale o professionale, quali la perdita di clientela, il discredito nell'ambiente professionale o altre specifiche conseguenze pregiudizievoli.
Ne consegue che è infondata anche la richiesta di liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c. L'esercizio del potere di liquidazione equitativa è subordinato alla condizione che sia provata l'esistenza (l'an) di un danno risarcibile e che risulti solo impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare . Tale potere non può sopperire alla mancata prova della sussistenza stessa del danno .
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova sul danno non patrimoniale. Il motivo di appello va, pertanto, respinto.
3. Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Il rigetto integrale dell'appello comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Va invece rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., riproposta dall'appellato. Sebbene l'appello sia risultato infondato, non si ravvisano nella condotta processuale degli appellanti gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate .
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, trattandosi di integrale reiezione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli avv.ti Gabriele Di Genesio Pagliuca e Maria Simona De Medici avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18981/2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) RIGETTA la domanda dell'appellato ex art. 96 c.p.c.;
4) DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al
N 7564/2021 posta in deliberazione all'udienza del 11 giugno 2025 e vertente
TRA
Avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca (c.f. ) e Avv. Maria Simona De C.F._1
Medici (c.f. ), rappresentati e difesi da se medesimi ex art. 86 c.p.c., C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 22;
- Appellanti -
E
Avv. Roberto d'AT (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato in CodiceFiscale_3
Roma, via Giulia n. 66;
- Appellato -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18981/2021 del 26.11.2021.
Risarcimento danni da diffamazione.
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, qui da intendersi integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli avvocati Gabriele Di Genesio Pagliuca e Maria
Simona De Medici convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'avv. Roberto d'AT, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per le espressioni offensive e denigratorie contenute nell'atto di citazione redatto da quest'ultimo nell'interesse della sig.ra contro il Parte_1 Controparte_1
e l'amministratrice sig.ra Gli attori lamentavano che
[...] Controparte_2
l'avv. d'AT avesse insinuato, in detto atto, che essi, quali difensori del Condominio, avessero agito in modo professionalmente scorretto, omettendo informazioni ai condomini al fine di lucrare ingenti compensi (€ 35.000,00) da proposte transattive svantaggiose per il loro assistito. Deducevano la violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. e la sussistenza del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
Si costituiva in giudizio l'avv. Roberto d'AT, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, sosteneva la pertinenza delle frasi contestate all'oggetto della causa e alle esigenze difensive, nonché la loro veridicità. Chiedeva, inoltre, la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18981/2021 pubblicata il 26.11.2021, rigettava le eccezioni di improcedibilità, ma respingeva la domanda attorea. Il Giudice di prime cure, applicando il principio della “ragione più liquida”, riteneva assorbente il profilo della mancata prova del danno non patrimoniale, affermando che esso costituisce un “danno conseguenza” che deve essere allegato e provato, onere non assolto dagli attori. Rigettava altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli avv.ti Gabriele Di Genesio Pagliuca e Maria Simona
De Medici, affidando il gravame a due motivi:
1) Omessa pronuncia e motivazione incongrua, incoerente e contraddittoria. Violazione degli artt.
112 e 132, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento
2 dell'illegittimità della condotta dell'appellato, limitandosi a rigettare la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, con una motivazione che si eliderebbe vicendevolmente.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 88 e 89 c.p.c., nonché in relazione all'art. 595 c.p. e agli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto non fornita la prova del danno non patrimoniale, il quale, in caso di diffamazione, andrebbe liquidato in via equitativa, essendo stato l'onere di allegazione ampiamente adempiuto con la descrizione della condotta lesiva e del tipo di pregiudizio lamentato.
Si è costituito l'avv. Roberto d'AT, chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata. Ha riproposto le eccezioni e difese di primo grado, inclusa la richiesta di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: Omessa pronuncia e vizio di motivazione.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della condotta dell'avv. d'AT, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La censura è infondata.
Il Giudice di prime cure ha deciso la controversia applicando il principio della “ragione più liquida”, ritenendo assorbente e decisiva la questione relativa alla mancata prova del danno. Tale modus procedendi è pienamente conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
La domanda di accertamento dell'illiceità della condotta non costituisce, nel caso di specie, una domanda autonoma, bensì il presupposto logico-giuridico della conseguente domanda risarcitoria.
Pertanto, il rigetto di quest'ultima per una ragione dirimente e autonoma – quale il difetto di prova del danno – comporta l'assorbimento e l'implicito rigetto della domanda di accertamento, rendendo superfluo un esame esplicito sull'an della responsabilità . L'omessa pronuncia esplicita sull'illiceità
3 della condotta non integra vizio quando la decisione implichi il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, configurandosi una statuizione implicita di rigetto .
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., né la motivazione può ritenersi contraddittoria. Il Tribunale ha chiaramente individuato nella carenza probatoria sul danno la ragione fondante del rigetto, seguendo un percorso logico-giuridico coerente e non censurabile in questa sede.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che parte appellante aveva persino di allegare se ed in che misura le affermazioni dell'avv. D'AT superassero l'esercizio del diritto di difesa ( cfr atto di citazione) e concretizzassero una effettiva violazione degli artt.88 e 89 c.p.c.: solo in tal caso sarebbe infatti stata ipotizzabile una illegittima lesione dell'onore e della reputazione. Ma anche sotto tale profilo sono manifeste le carenza allegative.
2. Sul secondo motivo di appello: Violazione di legge in materia di danno non patrimoniale.
Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel richiedere la prova del danno non patrimoniale, asserendo che esso, in caso di diffamazione, sarebbe in re ipsa o comunque liquidabile in via equitativa a fronte delle allegazioni svolte. Anche tale motivo è infondato.
La decisione del Tribunale è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona come l'onore e la reputazione, costituisce un “danno conseguenza” e non un “danno in re ipsa”. Esso deve, pertanto, essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento . Il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato (l'evento lesivo), ma con le conseguenze pregiudizievoli di tale lesione, che non possono essere presunte in via automatica .
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre la natura asseritamente offensiva delle espressioni utilizzate dall'avv. d'AT e a lamentare in via generica una lesione del loro decoro e della loro reputazione professionale, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova, neppure di natura presuntiva, circa l'effettiva esistenza di un pregiudizio concreto. La stessa affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui “è talmente evidente la grave lesione all'immagine, alla reputazione
e al decoro professionale… che non c'è bisogno di ulteriori elementi di prova”, palesa l'erroneo convincimento degli appellanti circa la natura del danno da diffamazione, che essi vorrebbero ricondurre a una categoria di danno *in re ipsa* ormai superata dalla giurisprudenza delle Sezioni
Unite (Cass. Civ. SS.UU. n. 26973/2008).
4 La prova del danno può certamente essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ma è onere dell'attore allegare gli elementi di fatto (gravi, precisi e concordanti) dai quali sia possibile desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima . Gli appellanti, pur avendo menzionato la destinazione dell'atto a una
“platea ampia di soggetti costituti in Condominio”, non hanno allegato né provato quali concrete ripercussioni negative ne siano derivate sulla loro sfera personale o professionale, quali la perdita di clientela, il discredito nell'ambiente professionale o altre specifiche conseguenze pregiudizievoli.
Ne consegue che è infondata anche la richiesta di liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c. L'esercizio del potere di liquidazione equitativa è subordinato alla condizione che sia provata l'esistenza (l'an) di un danno risarcibile e che risulti solo impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare . Tale potere non può sopperire alla mancata prova della sussistenza stessa del danno .
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova sul danno non patrimoniale. Il motivo di appello va, pertanto, respinto.
3. Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Il rigetto integrale dell'appello comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Va invece rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., riproposta dall'appellato. Sebbene l'appello sia risultato infondato, non si ravvisano nella condotta processuale degli appellanti gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate .
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, trattandosi di integrale reiezione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli avv.ti Gabriele Di Genesio Pagliuca e Maria Simona De Medici avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18981/2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) RIGETTA la domanda dell'appellato ex art. 96 c.p.c.;
4) DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
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