Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/12/2025, n. 22575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22575 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3462 del 2025, proposto da
UR Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agropontino Consorzio Agroalimentare Soc. Coop, Umbria Top Soc. Coop. Agr., Dajs Distretto di Qualità Jonico Salentino, non costituiti in giudizio;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Cossu in Cagliari, via Gianturco 4;
Distretto del Cibo Monregalese-Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione delle opportune misure cautelari:
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste del 30.12.2024, pubblicato il 31.12.2024 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso Pubblico allegato al Decreto Direttoriale n. 544040 del 15 ottobre 2024, con indicazione del contributo ammesso per programma, con riferimento alla dotazione dell’Avviso pari a euro 100.000.000,00 a valere sul capitolo 7049, nella parte in cui non include il programma presentato dal ricorrente soggetto Beneficiario UR spa tra i progetti assegnatari di un contributo; nonché di tutti gli atti presupposti e in particolare
- del decreto del Direttore Generale del 30.12.2024, comunicato il successivo 31.12.2024, con il quale è stata confermata la non ammissibilità del programma alle agevolazioni;
- di tutti i verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se allo stato incognito.
e per
- l’accertamento del diritto della società ricorrente quale soggetto beneficiario del programma “Eccellenze Lametine: Un distretto sostenibile per il futuro del cibo” ad essere ritenuta tra i soggetti ammessi alla graduatoria definitiva e, conseguentemente, previo ordine di esame della istanza di accesso alla agevolazione, collocata in posizione utile all’assegnazione del contributo per la realizzazione del programma presentato;
e in ogni caso per
- la condanna dell’amministrazione alla rivalutazione del progetto presentato dalla ricorrente quale soggetto beneficiario del programma “Eccellenze Lametine: Un distretto sostenibile per il futuro del cibo” ed alla conseguente rettifica della graduatoria collocando il progetto in posizione utile all’assegnazione del contributo per la realizzazione del programma presentato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna e del Distretto del Cibo Monregalese-Cebano;
Vista l’ordinanza nr. 6801 del 3 aprile 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. SA GA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente impugna la graduatoria definitiva della procedura bandita con decreto direttoriale del Ministero dell’Agricoltura del 30 dicembre 2024 per l’erogazione di contributi da destinare ai Distretti del Cibo, come da Avviso del 15.10.2024 prot. N. 544040, cui ha partecipato con l’istanza dichiarata inammissibile con i provvedimenti pure impugnati, meglio elencati in epigrafe.
Deduce, in punto di fatto che il soggetto proponente è il Comune di Lamezia Terme situato nella Regione Calabria, si estende su una superficie di circa 160 chilometri quadrati e conta una popolazione di 70.000 abitanti; il soggetto Beneficiario è UR spa, società per azioni, istituita nel 1997 con la missione di sostenere e incentivare lo sviluppo economico dell'area industriale di Lamezia Terme, inclusa l'area ex SIR, che oggi rappresenta uno dei più importanti poli industriali del Mezzogiorno con un’estensione di circa 420 ettari.
Dopo essersi soffermata sulle caratteristiche – rispettivamente – del territorio e della realtà produttiva di entrambi, la difesa dei ricorrenti riferisce che l’inammissibilità dell’istanza di finanziamento veniva dichiarata dal Ministero, dopo una preliminare istruttoria nella quale non si sollevavano rilievi, in quanto UR veniva ritenuta non in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso al paragrafo 3.3, ossia non veniva considerata quale soggetto operante “nel Settore agricolo e agroalimentare”.
Tale valutazione comportava la non ammissibilità delle spese riferibili al soggetto in questione, ripartite nelle tabelle 3A, 4A, 6A e 7A, per un importo complessivo di € 3.156.500,00 (di cui, rispettivamente: € 630.000 afferenti alla tabella 3A, € 2.110.000 afferenti alla tabella 4A, € 116.500 afferenti alla tabella 6A ed € 300.000 afferenti alla tabella 7A). L'esclusione di tali importi determinava una riduzione della percentuale delle spese ammissibili inquadrate nelle tabelle 3A, 4A e 7A al 5,86%, valore inferiore alla percentuale minima del 20% prescritta dal paragrafo 6.3 dell'Avviso, comportando così la non ammissibilità dell'intera domanda di contributo.
All’esito del contraddittorio procedimentale, meglio elencato come in atti, il provvedimento finale introduceva un ulteriore motivo di esclusione, mai precedentemente sollevato, relativo specificamente alla Tabella 7°, secondo il quale UR S.p.A. non presenterebbe gli specifici requisiti necessari in relazione alla tipologia di interventi ascrivibili alla Tabella di investimento 7A, in quanto il soggetto beneficiario di agevolazioni per questa tipologia di interventi è solamente il Distretto del Cibo stesso in qualità di soggetto beneficiario/proponente.
Contestato senza esito anche tale presupposto, le parti ricorrenti hanno quindi introdotto l’odierno giudizio nel quale gli atti sono impugnati per i seguenti motivi di censura.
Violazione art. 97 Cost. Violazione artt. 1, 3, 10 bis e 12, comma 2 Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei criteri previsti nella lex specialis (art. 3 anche con riferimento alle tabelle 3A, 4A, 6A e 7A). Eccesso di potere. Difetto di motivazione e/o apparente motivazione. Difetto di istruttoria. Manifesta irragionevolezza e illogicità. Disparità di trattamento.
UR è stata esclusa per mancanza del codice ATECO corrispondete alle attività richieste; codice che non era richiesto nel bando e che poi UR ha conseguito (codice Ateco n. 01.61 e cioè “Attività di supporto alla produzione vegetale” con decorrenza dal 5.11.2024), comunicandolo al Ministero in fase procedimentale (visura CCIIAA 19.12.2024); nell’accordo di distretto sono indicati come beneficiari diretti ben 12 enti e 10 tra questi sono inequivocabilmente imprese agricole; quanto all’importo delle misure, l’art. 6.3 dell’avviso effettivamente prevedeva che i progetti di ricerca (tabella 4A), di promozione (tabella 3A) e comunicazione (tabella 7A) dovessero rappresentare minino il 20% e massimo il 35% della spesa prevista nel programma presentato; il Comune di Lamezia Terme con le note del 24.12.2024 e del 8.1.2025 aveva chiarito che l’intervento del soggetto beneficiario nelle predette tabelle fosse stato calcolato per un importo di euro 3.156.500,00 e, quindi, rientrasse nella misura percentuale pari a 20.008867% e, quindi pienamente nei limiti dell’avviso; se fosse stata operata una corretta interpretazione dei dati fattuali emersi e previo riconoscimento di UR tra quelle che operano nel settore agricolo e agroalimentare, non si sarebbe potuto che riconoscere ammissibili le voci ad essa riferibili ed indicate nelle tabelle 3A, 4A, 6A e 7A per un importo complessivo di euro 3.156.500,00 e cioè in una percentuale superiore del 20% rispetto al totale dell’intervento.
Conclude chiedendo di annullare gli atti impugnati, accertare la sussistenza del diritto in capo alla ricorrente di essere collocata in posizione utile all’assegnazione del contributo, condannare l’Amministrazione alla rivalutazione del progetto ed alla rettifica della graduatoria.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso, chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Dopo aver approfonditamente illustrato le “Finalità dell’Avviso”, che si rivolge al sostegno ai Distretti del Cibo per lo sviluppo territoriale, la coesione sociale, l’innovazione e la sostenibilità, ed i caratteri del regime di aiuto (con una dotazione di 100 milioni di euro, approvata dalla Commissione UE con decisione C(2025)1490), l’Avvocatura eccepisce il difetto del contraddittorio, il difetto di legittimazione attiva (LameziaEuropa è solo beneficiario, non soggetto proponente), la mancata impugnazione di atti presupposti; inoltre, nel merito, argomenta circa il fatto che il proponente non operava nel settore agricolo/agroalimentare alla data di presentazione (il codice ATECO veniva corretto solo dopo la scadenza dei termini per presentare la domanda, laddove i requisiti vanno posseduti entro il termine perentorio di quest’ultima); le censure dedotte sarebbero inammissibili in quanto impingono nella discrezionalità tecnica).
All’esito della fase cautelare del giudizio, con l’ordinanza nr. 6801/2025, pronunciata inter partes, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nelle forme e nei termini ivi meglio specificati, al contempo invitando le parti a meglio approfondire alcuni aspetti rilevanti ai fini dell’interesse al ricorso.
In particolare, si è ritenuto che “ non appare adeguatamente motivata l’esclusione del soggetto proponente in rapporto a quanto rappresentato dal Comune di Lamezia nelle note del 24.12.2024 e del 27.02.2025 (prodotte specificamente sub 8 e sub 16), con particolare riguardo alla circostanza che ivi si allega e si indica che la società opera direttamente nel campo agricolo (“....si segnala che essa dispone di terreni agricoli per circa 40 ettari all’interno dei quali sono svolte attività di foraggio e colture orticole a rotazione, tra cui la cipolla di Tropea e altri prodotti tipici regionali“) ; alla circostanza che, anche escludendo il solo soggetto Lamezia Europa Spa, il Distretto da esso rappresentato non sembrerebbe potersi escludere che avrebbe continuato a possedere i requisiti per accedere al finanziamento (documenti subb 17, 18 e 19), circostanza avvalorata dal fatto che l’Amministrazione eccepisce che la società ricorrente era solo una delle componenti del progetto (e non il proponente); che quanto sin qui indicato non consente di comprendere, come accennato, il perchè risulti escluso l’intero programma (e non solo l’odierna ricorrente); che, in genere, non appare sufficiente l’esclusione fondata sul solo codice ATECO, posti i termini particolarmente ristretti che sono stati osservati dalla commissione nella comunicazione dei motivi ostativi e nella successiva decisione circa la graduatoria e tenendo conto anche di quanto dedotto dalla ricorrente sulla modificabilità della relativa certificazione (ciò che avrebbe consentito di esercitare un più proficuo dialogo istruttorio, tenuto conto della rilevanza sostanziale degli interessi pubblici perseguiti con l’erogazione della misura); che, pertanto, non può ancora escludersi, all’attualità, l’interesse al ricorso, con conseguente necessità di meglio approfondire il relativo presupposto;.. ”.
Parte ricorrente ha adempiuto all’integrazione del contraddittorio come da deposito del 10 aprile 2025.
Si sono costituiti in giudizio il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna ed il Distretto del Cibo Monregalese-Cebano, che resistono al ricorso.
Nel prosieguo del giudizio, il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del giudizio per mancata impugnazione del decreto n. 678624 del 30/12/2024, pubblicato sul profilo del MASAF in data 3/03/2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo); ha argomentato circa l’infondatezza delle doglianze.
Con propria memoria, parte ricorrente ha dato atto che, all’esito del riesame disposto con l’ordinanza nr. 6801/ 2025, le è stato riconosciuto un punteggio di 62,63, con collocazione al 38° posto della graduatoria, non utile al fine del conseguimento del finanziamento.
Su tali basi, ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sul giudizio, chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente, scaturita all’esito degli adempimenti disposti dal Collegio in sede cautelare, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per come indicato nella premessa narrativa, è stata infatti dedotta la sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto che ha privato gli atti oggetto di gravame degli effetti loro propri; condizione che è scaturita da specifiche indicazioni del Collegio cui le parti hanno adempiuto.
In ogni caso, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
SA GA CO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA GA CO | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO