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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
04.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 1047/2025 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Guccione
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
GI US
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che
1 provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito giova sottolineare che il ricorrente – premesso di aver riportato Parte_1
un infortunio sul lavoro in data 20.3.2024, mentre dalla sede della datrice di lavoro
[...]
(sita in Francofonte, C.da Vignale) tornava a casa con il proprio scooter – ha chiesto CP_2 condannarsi l' all'erogazione in suo favore della rendita in misura corrispondente al danno CP_1
biologico accertato derivante dall'infortunio sul lavoro.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nelle rispettive note difensive ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese (a seguito di accertamento concordato in sede amministrativa delle conseguenze invalidanti dell'infortunio).
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese processuali.
Siracusa, 05.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
2
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
04.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 1047/2025 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Guccione
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
GI US
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che
1 provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito giova sottolineare che il ricorrente – premesso di aver riportato Parte_1
un infortunio sul lavoro in data 20.3.2024, mentre dalla sede della datrice di lavoro
[...]
(sita in Francofonte, C.da Vignale) tornava a casa con il proprio scooter – ha chiesto CP_2 condannarsi l' all'erogazione in suo favore della rendita in misura corrispondente al danno CP_1
biologico accertato derivante dall'infortunio sul lavoro.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nelle rispettive note difensive ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese (a seguito di accertamento concordato in sede amministrativa delle conseguenze invalidanti dell'infortunio).
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese processuali.
Siracusa, 05.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
2