CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 595/2020 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 595/2020 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Parte_1 C.F._1
RL FO (CF: - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- CONTRO (CF: ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara (C.F.: ) pec: C.F._3
Email_2
-appellato-
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie;
proc. in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 15702/2020 del 23.07.2020
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto ingiuntivo n. 704/2010, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 23.06.2010, il Dott.
agendo in proprio e quale socio della società “Studio Gestioni Condominiali s.n.c.”, aveva Pt_1 richiesto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo di €. 8.395,68. Tale somma era composta da €. 3.840,00 quale compenso dovuto per l'attività di amministrazione condominiale relativa all'anno 2009, e da ulteriori €. 4.555,68 che il Dott. affermava di aver Pt_1 anticipato nel corso dell'anno 2010, come da rendiconto allegato al verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore del 12.04.2010 e dai relativi giustificativi di spesa. Avverso tale decreto proponeva opposizione il riconoscendo la sola somma Controparte_1 di €. 3.840,00, corrispondente a quanto effettivamente risultante dal rendiconto approvato dall'assemblea, e contestando invece la fondatezza della residua pretesa di €. 4.555,68, ritenuta priva di qualsiasi riscontro probatorio. L'opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, qualificandolo come nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella parte in cui accoglieva la richiesta creditoria. In particolare, il osservava che il verbale di passaggio delle consegne CP_1 tra gli amministratori succedutisi, pur recante la sottoscrizione del nuovo amministratore, non poteva in alcun modo essere interpretato quale riconoscimento di debito. Si costituiva in giudizio il Dott. il quale contestava in fatto e diritto l'opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo e chiedeva la conferma dello stesso. Nel corso del procedimento, veniva depositato, su ordine del giudice. il bilancio consuntivo dell'esercizio del 2009 approvato dall'assemblea in corso di causa ovvero con delibera del 06.05.2011 nonché il modello 770 per l'anno 2009 inviato telematicamente il 30.07.2010 a cui si riferiva la richiesta di rimborso di euro 150,00 oltre iva presentata dal dott. Pt_1
Sempre in corso di giudizio, il riduceva la contestazione all'importo di €. Controparte_1
150,00 oltre IVA, somma richiesta a titolo di compenso per la presentazione del modello 770 relativo all'anno 2009, ritenendo tale voce di credito priva di qualsiasi fondamento giuridico. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 918.13 in accoglimento dell'opposizione formulata dal disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, Controparte_1 condannava il al pagamento, in favore del Dott. della sola somma di Controparte_1 Pt_1
€. 3.840,00, negando il rimborso di tutte le spese anticipate dall'amministratore uscente. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria proponeva appello il Dott. Pt_1 deducendo diversi motivi di impugnazione. Lamentava, in primo luogo, con un primo motivo di appello la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., per omessa valutazione di circostanze di fatto pacifiche e non contestate tra le parti, e dei documenti ritualmente acquisiti nel corso del giudizio. In particolare, evidenziava come il a seguito CP_1 dei depositi documentali effettuati in corso di causa, avesse progressivamente ridotto l'importo oggetto di contestazione fino alla somma residua di €. 150,00, oltre iva relativo al modello 770, lasciando i restanti importi sostanzialmente incontestati. L'appellante censurava, dunque, con un secondo motivo di appello la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, della documentazione prodotta e in particolare della delibera assembleare del 06.05.2011, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2010. Sottolineava altresì, in via subordinata con un terzo motivo di appello, la mancata considerazione del fatto che al momento del passaggio delle consegne, il nuovo amministratore era già stato messo a conoscenza dei giustificativi di spesa, regolarmente trasmessi, e che la documentazione prodotta ab inizio fosse da sola sufficiente a confermare il decreto ingiuntivo emesso, apparendo il credito giustificato. Infine, con un quarto motivo di appello evidenziava che il contestato rimborso di euro 150,00 per l'invio telematico del modello 770 del 2009 era parimenti dovuto, sussistendo la prova del pagamento nell'interesse del condominio e considerato che nel verbale di consegne dell'aprile 2010 al punto 27 era stato previsto che tale adempimento sarebbe stato curato dall'amministratore uscente Dott. Pt_1
Con un ulteriore motivo di appello, domandava la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1
a titolo di responsabilità aggravata. Costituitosi in giudizio, il ribadiva che il verbale di passaggio delle Controparte_1 consegne tra il precedente e il nuovo amministratore non poteva in alcun modo costituire titolo vincolante per il pagamento delle somme richieste. Sottolineava, altresì, che il Giudice di primo grado aveva correttamente riconosciuto la fondatezza di tale eccezione, accogliendo l'opposizione proposta dal e revocando il decreto ingiuntivo. Il Condominio contestava, inoltre, la richiesta di CP_1 corresponsione dell'importo relativo all'invio telematico del modello 770 per l'anno 2010, ritenendolo del tutto ingiustificato e non dovuto. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Dott. e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna Pt_1 dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché all'ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, nella misura da determinarsi. A definizione del giudizio così instaurato, n. 612/2013 R.G, con sentenza n. 379/2018 pubblicata il 6.06.2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte negava al verbale di passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore il valore di riconoscimento del debito;
quindi riteneva che la delibera di approvazione del bilancio 2010, essendo successiva al decreto ingiuntivo, non potesse sanare la mancanza del titolo al momento del ricorso monitorio.
Anche la richiesta di pagamento per l'invio del modello 770 veniva respinta, in quanto non maturata al momento del ricorso. Avverso la sentenza n. 379/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, il Dott. Parte_1 proponeva ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
[...]
Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1720 c.c., nonché degli artt. 262, 99 e 645 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente negato efficacia probatoria alla delibera assembleare del 6.05.2011, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Con il secondo motivo censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115 e 645 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto irrilevante il riconoscimento, da parte del dell'esattezza dell'importo dovuto nel corso del giudizio CP_1 di primo grado. Con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1720 c.c., nonché degli artt. 262, 99 e 645 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso valore probatorio al verbale di passaggio delle consegne del 12.04.2010, nel quale era stato previsto che l'amministratore uscente dovesse curare la presentazione del modello 770 per l'anno d'imposta 2009. Infine, con il quarto motivo, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di condanna del al risarcimento dei danni per CP_1 responsabilità aggravata. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15702 del 2020, esaminando congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, in quanto connessi, rilevava che la sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne non poteva essere considerato riconoscimento del debito e che l'onere di provare le anticipazioni fatte gravasse sull'amministratore uscente. Quindi cassava la sentenza di appello n. 379/2018, rilevando un errore di diritto nella delimitazione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nella conseguente valutazione delle prove. La Suprema Corte evidenziava il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce nella verifica della legittimità del decreto o della sussistenza dei presupposti processuali per la sua emissione, ma assume natura di giudizio di cognizione piena avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in lite. Ciò comporta che il giudice dell'opposizione sia chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione, dovendo quindi considerare tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti agli atti, anche se formatisi successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo. La Suprema Corte rilevava pertanto che la precedente decisione di merito si fosse discostata da tale principio, avendo escluso dal novero delle prove valutabili sia la delibera assembleare del 06.05.2011 di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2010, sia la documentazione relativa alla trasmissione del modello 770 per l'anno 2009, motivando tale esclusione unicamente sulla base della loro posteriorità rispetto alla data del decreto ingiuntivo. Secondo la Suprema Corte tale impostazione risultava giuridicamente non corretta, poiché, una volta instaurata l'opposizione, il giudizio si converte in un ordinario processo di cognizione, nel quale il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza del credito dedotto, indipendentemente dal momento in cui le prove siano state formate, purché ritualmente acquisite e pertinenti al rapporto dedotto in giudizio. Con la citata pronuncia, altresì precisava che la possibilità di considerare elementi probatori sopravvenuti non incide sulla fondatezza della pretesa originaria, ma soltanto sul regolamento delle spese processuali, che potrà essere modulato in ragione dell'esito complessivo del giudizio e dell'eventuale carenza originaria della prova monitoria. Sulla scorta delle valutazioni così richiamate, la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata e rimetteva le parti dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione per la decisione della causa in modo uniforme ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, demandando alla medesima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato all'appellata il giorno 19.11.2020 e iscritto a ruolo in data 23.11.2020, il Dott. riassumeva il giudizio dinanzi a codesta Corte di Pt_1
Appello, chiedendo l'accoglimento dei motivi illustrati nel precedente atto d'appello del 30.10.2013, da decidere conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione e tenendo conto dei rilievi dalla stessa svolti. In particolare, l'appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, difesa e conclusione, per tutti i motivi illustrati in narrativa, tenendo conto dei rilievi svolti e conformandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 15702/2020 depositata il 23.07.2020, ha accolto i primi tre motivi di ricorso e cassato la sentenza resa da Codesta Corte d'Appello n. 379/2019, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza n. 918/2013 Sent. emessa il 29.04.2013 e depositata il 10.05.2013 dal Tribunale di Reggio Calabria, Voglia accogliere i motivi di appello proposti con atto del 30.10.2013 e, previo rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal , per Controparte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 704/2010 D.I. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 23.06.2010; in via subordinata, riconoscere e dichiarare che il Condominio è debitore della somma ingiunta per complessivi € 8.395,68 (ottomilatrecentonovantacinque/68), comprendente € 8.215,65, non contestati dal la responsabilità del Condominio opponente e, ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'opposto nella misura che verrà ritenuta equa dal decidente (entro il valore di € 5.200,00);-- condannare l'appellato
al pagamento delle spese e competenze legali del primo grado di giudizio (comprese CP_1 quelle della fase monitoria), nonché del grado di appello, sia per il procedimento n. 612/2013 RG che per il presente giudizio di rinvio, nonché del giudizio di cassazione.” Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 20.05.2021 si costituiva il CP_1
il quale riconosceva la debenza di €. 8.215,65, contestando esclusivamente la somma di
[...]
€. 150,00 + IVA per il modello 770/2010. L'appellato, pertanto, concludeva chiedendo la dichiarazione di improcedibilità dell'appello per difetto di interesse con riferimento all'importo di €. 8.215,65 già riconosciuto dal ed il rigetto nella restante parte ancora Controparte_3 Pt_1 insistita, con condanna alle spese processuali, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. Fissata l'udienza di trattazione, sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 19.6.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente occorre esaminare d'ufficio la tempestività della riassunzione, che a mente dell'art. 392 c.p.c. deve essere notificata alla controparte personalmente. L'appellato in persona dell'amministratore pro tempore, è stato Controparte_1 ritualmente raggiunto dalla notifica della riassunzione e, pertanto, la riassunzione è tempestiva. 3. Nel merito, l'odierno giudizio deve essere risolto alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, i quali impongono di ritenere che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito non debba essere limitato alla situazione esistente al momento della richiesta e dell'emissione del titolo monitorio, bensì debba essere effettuato con riferimento alla data della decisione, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, ivi comprese quelle sopravvenute. Tale principio viene sancito dal provvedimento della Suprema Corte che espressamente statuisce che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Il giudice dell'opposizione, che perciò accerti che l'ingiunzione era stata emessa in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, e tener conto di tutti gli elementi di giudizio comunque ritualmente acquisiti agli atti (sicché, nella specie, occorreva tener conto della delibera 6 maggio 2011 di approvazione del consuntivo 2010, nonché dell'invio del modello 770 anno 2009 dell'invio avvenuto nel luglio 2010), senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto costitutivo al momento dell'emissione suddetta, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu pronunciato il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali (Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7448; Cass. Sez. 2, 17/11/1994, n. 9708; Cass. Sez. 1, 22/05/2008, n. 13085; Cass. Sez. L, 17/10/2011, n. 21432).” Orbene, avendo riguardo ai primi tre motivi di appello da esaminare congiuntamente alla luce della pronuncia resa dalla Cassazione, ritiene la Corte quale giudice investito di un ordinario giudizio di cognizione, di dover verificare la sussistenza del credito in base all'intero compendio probatorio, senza essere vincolato alle sole circostanze esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, la delibera assembleare di approvazione all'unanimità del consuntivo risalente al 06.05.2011 congiuntamente alle c.d. pezze giustificative delle spese prodotte e acquisite nel giudizio consentono di ritenere provato il credito per € 8.215,65 già riconosciuto dallo stesso CP_3
e da questi appreso.
[...] Pt_1
4. Quanto invece all'ultimo motivo di appello relativo alla presentazione del modello 770, per l'anno di imposta del 2009 ritiene l'odierno collegio giudicante che la relativa domanda di rimborso avanzata dal Dott. vada rigettata. Pt_1
E infatti, fermo che - come evidenziato dalla Suprema Corte - il verbale di passaggio delle consegne tra vecchio e nuovo amministratore non è idoneo a costituire valido riconoscimento di debito, va ricordato che per la normativa fiscale, l'obbligo di presentazione del modello 770 grava sul sostituto d'imposta, ossia sul Condominio, rappresentato dall'amministratore pro tempore in carica al momento della scadenza del termine (2 agosto 2010 per il periodo di imposta 2009). L'adempimento, pertanto, spettava all'amministratore in carica alla data della scadenza del termine di presentazione, in quanto unico soggetto legittimato a operare in nome e per conto dell'ente di gestione.
Considerato che
il passaggio di consegne è avvenuto nell'aprile 2010 l'amministratore in carica alla scadenza predetta era il dott. Pt_2
Né risulta che il abbia deliberato di conferire al dott. uno specifico incarico per la CP_1 Pt_1 redazione e l'invio del modello 770/2010 dopo la cessazione del suo mandato non potendo attribuirsi tale valore al punto 27 del verbale di passaggio delle consegne, né è stata fornita prova che tale attività fosse necessaria e non sovrapponibile rispetto a quella già rimessa al nuovo amministratore. Piuttosto nel bilancio consuntivo si fa riferimento ad un solo adempimento di tal fatta.
Deve, pertanto, rigettarsi la richiesta di rimborso di euro 150,00 oltre IVA. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può dunque reputarsi accertato il credito vantato dall'appellante per €. 8.215,65, somma che il dichiara di aver già pagato senza però CP_1 fornirne la prova documentale.
5. Considerato l'esito complessivo del giudizio e le posizioni processuali delle parti, deve escludersi che ricorrano i presupposti per la condanna di una delle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Piuttosto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione dei principi espressi dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, considerato che l'importo preteso dal dott. è risultato Pt_1 in massima parte dovuto sulla scorta di prove documentali acquisite successivamente al decreto ingiuntivo ovvero nel corso del giudizio di opposizione, tenuto conto vieppiù del fatto che sempre nel corso del giudizio il ha riconosciuto la dovutezza di tutti gli importi pretesi, ad eccezione CP_1 degli euro 150,00, infine negati con la presente sentenza dalla Corte, sussistono gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio compresa la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 918 emessa in data 29.04.2013 e depositata il successivo 10.05.2013, proposto a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 15702/2020 depositata il 23.07.2020, che ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 379 del 6.06.2018 (proc. 612/2013 RG), respinta ogni diversa domanda, così decide:
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata (Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 918/2013), accerta che il Controparte_1
(CF: ), in persona dell'amministratore pro tempore, per le causali indicate in P.IVA_1 motivazione è debitore nei confronti del dott. (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 in qualità di amministratore uscente di €. 8.215,65 e lo condanna al pagamento degli importi ancora dovuti, detratte le somme eventualmente già corrispostegli.
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dispone l'integrale compensazione delle spese fra le parti con riguardo a tutti i gradi di giudizio, compresa la fase di legittimità. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.25. La consigliera relatrice Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 595/2020 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Parte_1 C.F._1
RL FO (CF: - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- CONTRO (CF: ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara (C.F.: ) pec: C.F._3
Email_2
-appellato-
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie;
proc. in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 15702/2020 del 23.07.2020
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto ingiuntivo n. 704/2010, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 23.06.2010, il Dott.
agendo in proprio e quale socio della società “Studio Gestioni Condominiali s.n.c.”, aveva Pt_1 richiesto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo di €. 8.395,68. Tale somma era composta da €. 3.840,00 quale compenso dovuto per l'attività di amministrazione condominiale relativa all'anno 2009, e da ulteriori €. 4.555,68 che il Dott. affermava di aver Pt_1 anticipato nel corso dell'anno 2010, come da rendiconto allegato al verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore del 12.04.2010 e dai relativi giustificativi di spesa. Avverso tale decreto proponeva opposizione il riconoscendo la sola somma Controparte_1 di €. 3.840,00, corrispondente a quanto effettivamente risultante dal rendiconto approvato dall'assemblea, e contestando invece la fondatezza della residua pretesa di €. 4.555,68, ritenuta priva di qualsiasi riscontro probatorio. L'opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, qualificandolo come nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella parte in cui accoglieva la richiesta creditoria. In particolare, il osservava che il verbale di passaggio delle consegne CP_1 tra gli amministratori succedutisi, pur recante la sottoscrizione del nuovo amministratore, non poteva in alcun modo essere interpretato quale riconoscimento di debito. Si costituiva in giudizio il Dott. il quale contestava in fatto e diritto l'opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo e chiedeva la conferma dello stesso. Nel corso del procedimento, veniva depositato, su ordine del giudice. il bilancio consuntivo dell'esercizio del 2009 approvato dall'assemblea in corso di causa ovvero con delibera del 06.05.2011 nonché il modello 770 per l'anno 2009 inviato telematicamente il 30.07.2010 a cui si riferiva la richiesta di rimborso di euro 150,00 oltre iva presentata dal dott. Pt_1
Sempre in corso di giudizio, il riduceva la contestazione all'importo di €. Controparte_1
150,00 oltre IVA, somma richiesta a titolo di compenso per la presentazione del modello 770 relativo all'anno 2009, ritenendo tale voce di credito priva di qualsiasi fondamento giuridico. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 918.13 in accoglimento dell'opposizione formulata dal disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, Controparte_1 condannava il al pagamento, in favore del Dott. della sola somma di Controparte_1 Pt_1
€. 3.840,00, negando il rimborso di tutte le spese anticipate dall'amministratore uscente. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria proponeva appello il Dott. Pt_1 deducendo diversi motivi di impugnazione. Lamentava, in primo luogo, con un primo motivo di appello la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., per omessa valutazione di circostanze di fatto pacifiche e non contestate tra le parti, e dei documenti ritualmente acquisiti nel corso del giudizio. In particolare, evidenziava come il a seguito CP_1 dei depositi documentali effettuati in corso di causa, avesse progressivamente ridotto l'importo oggetto di contestazione fino alla somma residua di €. 150,00, oltre iva relativo al modello 770, lasciando i restanti importi sostanzialmente incontestati. L'appellante censurava, dunque, con un secondo motivo di appello la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, della documentazione prodotta e in particolare della delibera assembleare del 06.05.2011, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2010. Sottolineava altresì, in via subordinata con un terzo motivo di appello, la mancata considerazione del fatto che al momento del passaggio delle consegne, il nuovo amministratore era già stato messo a conoscenza dei giustificativi di spesa, regolarmente trasmessi, e che la documentazione prodotta ab inizio fosse da sola sufficiente a confermare il decreto ingiuntivo emesso, apparendo il credito giustificato. Infine, con un quarto motivo di appello evidenziava che il contestato rimborso di euro 150,00 per l'invio telematico del modello 770 del 2009 era parimenti dovuto, sussistendo la prova del pagamento nell'interesse del condominio e considerato che nel verbale di consegne dell'aprile 2010 al punto 27 era stato previsto che tale adempimento sarebbe stato curato dall'amministratore uscente Dott. Pt_1
Con un ulteriore motivo di appello, domandava la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1
a titolo di responsabilità aggravata. Costituitosi in giudizio, il ribadiva che il verbale di passaggio delle Controparte_1 consegne tra il precedente e il nuovo amministratore non poteva in alcun modo costituire titolo vincolante per il pagamento delle somme richieste. Sottolineava, altresì, che il Giudice di primo grado aveva correttamente riconosciuto la fondatezza di tale eccezione, accogliendo l'opposizione proposta dal e revocando il decreto ingiuntivo. Il Condominio contestava, inoltre, la richiesta di CP_1 corresponsione dell'importo relativo all'invio telematico del modello 770 per l'anno 2010, ritenendolo del tutto ingiustificato e non dovuto. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Dott. e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna Pt_1 dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché all'ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, nella misura da determinarsi. A definizione del giudizio così instaurato, n. 612/2013 R.G, con sentenza n. 379/2018 pubblicata il 6.06.2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte negava al verbale di passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore il valore di riconoscimento del debito;
quindi riteneva che la delibera di approvazione del bilancio 2010, essendo successiva al decreto ingiuntivo, non potesse sanare la mancanza del titolo al momento del ricorso monitorio.
Anche la richiesta di pagamento per l'invio del modello 770 veniva respinta, in quanto non maturata al momento del ricorso. Avverso la sentenza n. 379/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, il Dott. Parte_1 proponeva ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
[...]
Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1720 c.c., nonché degli artt. 262, 99 e 645 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente negato efficacia probatoria alla delibera assembleare del 6.05.2011, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Con il secondo motivo censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115 e 645 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto irrilevante il riconoscimento, da parte del dell'esattezza dell'importo dovuto nel corso del giudizio CP_1 di primo grado. Con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1720 c.c., nonché degli artt. 262, 99 e 645 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso valore probatorio al verbale di passaggio delle consegne del 12.04.2010, nel quale era stato previsto che l'amministratore uscente dovesse curare la presentazione del modello 770 per l'anno d'imposta 2009. Infine, con il quarto motivo, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di condanna del al risarcimento dei danni per CP_1 responsabilità aggravata. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15702 del 2020, esaminando congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, in quanto connessi, rilevava che la sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne non poteva essere considerato riconoscimento del debito e che l'onere di provare le anticipazioni fatte gravasse sull'amministratore uscente. Quindi cassava la sentenza di appello n. 379/2018, rilevando un errore di diritto nella delimitazione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nella conseguente valutazione delle prove. La Suprema Corte evidenziava il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce nella verifica della legittimità del decreto o della sussistenza dei presupposti processuali per la sua emissione, ma assume natura di giudizio di cognizione piena avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in lite. Ciò comporta che il giudice dell'opposizione sia chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione, dovendo quindi considerare tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti agli atti, anche se formatisi successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo. La Suprema Corte rilevava pertanto che la precedente decisione di merito si fosse discostata da tale principio, avendo escluso dal novero delle prove valutabili sia la delibera assembleare del 06.05.2011 di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2010, sia la documentazione relativa alla trasmissione del modello 770 per l'anno 2009, motivando tale esclusione unicamente sulla base della loro posteriorità rispetto alla data del decreto ingiuntivo. Secondo la Suprema Corte tale impostazione risultava giuridicamente non corretta, poiché, una volta instaurata l'opposizione, il giudizio si converte in un ordinario processo di cognizione, nel quale il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza del credito dedotto, indipendentemente dal momento in cui le prove siano state formate, purché ritualmente acquisite e pertinenti al rapporto dedotto in giudizio. Con la citata pronuncia, altresì precisava che la possibilità di considerare elementi probatori sopravvenuti non incide sulla fondatezza della pretesa originaria, ma soltanto sul regolamento delle spese processuali, che potrà essere modulato in ragione dell'esito complessivo del giudizio e dell'eventuale carenza originaria della prova monitoria. Sulla scorta delle valutazioni così richiamate, la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata e rimetteva le parti dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione per la decisione della causa in modo uniforme ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, demandando alla medesima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato all'appellata il giorno 19.11.2020 e iscritto a ruolo in data 23.11.2020, il Dott. riassumeva il giudizio dinanzi a codesta Corte di Pt_1
Appello, chiedendo l'accoglimento dei motivi illustrati nel precedente atto d'appello del 30.10.2013, da decidere conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione e tenendo conto dei rilievi dalla stessa svolti. In particolare, l'appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, difesa e conclusione, per tutti i motivi illustrati in narrativa, tenendo conto dei rilievi svolti e conformandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 15702/2020 depositata il 23.07.2020, ha accolto i primi tre motivi di ricorso e cassato la sentenza resa da Codesta Corte d'Appello n. 379/2019, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza n. 918/2013 Sent. emessa il 29.04.2013 e depositata il 10.05.2013 dal Tribunale di Reggio Calabria, Voglia accogliere i motivi di appello proposti con atto del 30.10.2013 e, previo rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal , per Controparte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 704/2010 D.I. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 23.06.2010; in via subordinata, riconoscere e dichiarare che il Condominio è debitore della somma ingiunta per complessivi € 8.395,68 (ottomilatrecentonovantacinque/68), comprendente € 8.215,65, non contestati dal la responsabilità del Condominio opponente e, ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'opposto nella misura che verrà ritenuta equa dal decidente (entro il valore di € 5.200,00);-- condannare l'appellato
al pagamento delle spese e competenze legali del primo grado di giudizio (comprese CP_1 quelle della fase monitoria), nonché del grado di appello, sia per il procedimento n. 612/2013 RG che per il presente giudizio di rinvio, nonché del giudizio di cassazione.” Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 20.05.2021 si costituiva il CP_1
il quale riconosceva la debenza di €. 8.215,65, contestando esclusivamente la somma di
[...]
€. 150,00 + IVA per il modello 770/2010. L'appellato, pertanto, concludeva chiedendo la dichiarazione di improcedibilità dell'appello per difetto di interesse con riferimento all'importo di €. 8.215,65 già riconosciuto dal ed il rigetto nella restante parte ancora Controparte_3 Pt_1 insistita, con condanna alle spese processuali, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. Fissata l'udienza di trattazione, sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 19.6.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente occorre esaminare d'ufficio la tempestività della riassunzione, che a mente dell'art. 392 c.p.c. deve essere notificata alla controparte personalmente. L'appellato in persona dell'amministratore pro tempore, è stato Controparte_1 ritualmente raggiunto dalla notifica della riassunzione e, pertanto, la riassunzione è tempestiva. 3. Nel merito, l'odierno giudizio deve essere risolto alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, i quali impongono di ritenere che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito non debba essere limitato alla situazione esistente al momento della richiesta e dell'emissione del titolo monitorio, bensì debba essere effettuato con riferimento alla data della decisione, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, ivi comprese quelle sopravvenute. Tale principio viene sancito dal provvedimento della Suprema Corte che espressamente statuisce che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Il giudice dell'opposizione, che perciò accerti che l'ingiunzione era stata emessa in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, e tener conto di tutti gli elementi di giudizio comunque ritualmente acquisiti agli atti (sicché, nella specie, occorreva tener conto della delibera 6 maggio 2011 di approvazione del consuntivo 2010, nonché dell'invio del modello 770 anno 2009 dell'invio avvenuto nel luglio 2010), senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto costitutivo al momento dell'emissione suddetta, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu pronunciato il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali (Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7448; Cass. Sez. 2, 17/11/1994, n. 9708; Cass. Sez. 1, 22/05/2008, n. 13085; Cass. Sez. L, 17/10/2011, n. 21432).” Orbene, avendo riguardo ai primi tre motivi di appello da esaminare congiuntamente alla luce della pronuncia resa dalla Cassazione, ritiene la Corte quale giudice investito di un ordinario giudizio di cognizione, di dover verificare la sussistenza del credito in base all'intero compendio probatorio, senza essere vincolato alle sole circostanze esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, la delibera assembleare di approvazione all'unanimità del consuntivo risalente al 06.05.2011 congiuntamente alle c.d. pezze giustificative delle spese prodotte e acquisite nel giudizio consentono di ritenere provato il credito per € 8.215,65 già riconosciuto dallo stesso CP_3
e da questi appreso.
[...] Pt_1
4. Quanto invece all'ultimo motivo di appello relativo alla presentazione del modello 770, per l'anno di imposta del 2009 ritiene l'odierno collegio giudicante che la relativa domanda di rimborso avanzata dal Dott. vada rigettata. Pt_1
E infatti, fermo che - come evidenziato dalla Suprema Corte - il verbale di passaggio delle consegne tra vecchio e nuovo amministratore non è idoneo a costituire valido riconoscimento di debito, va ricordato che per la normativa fiscale, l'obbligo di presentazione del modello 770 grava sul sostituto d'imposta, ossia sul Condominio, rappresentato dall'amministratore pro tempore in carica al momento della scadenza del termine (2 agosto 2010 per il periodo di imposta 2009). L'adempimento, pertanto, spettava all'amministratore in carica alla data della scadenza del termine di presentazione, in quanto unico soggetto legittimato a operare in nome e per conto dell'ente di gestione.
Considerato che
il passaggio di consegne è avvenuto nell'aprile 2010 l'amministratore in carica alla scadenza predetta era il dott. Pt_2
Né risulta che il abbia deliberato di conferire al dott. uno specifico incarico per la CP_1 Pt_1 redazione e l'invio del modello 770/2010 dopo la cessazione del suo mandato non potendo attribuirsi tale valore al punto 27 del verbale di passaggio delle consegne, né è stata fornita prova che tale attività fosse necessaria e non sovrapponibile rispetto a quella già rimessa al nuovo amministratore. Piuttosto nel bilancio consuntivo si fa riferimento ad un solo adempimento di tal fatta.
Deve, pertanto, rigettarsi la richiesta di rimborso di euro 150,00 oltre IVA. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può dunque reputarsi accertato il credito vantato dall'appellante per €. 8.215,65, somma che il dichiara di aver già pagato senza però CP_1 fornirne la prova documentale.
5. Considerato l'esito complessivo del giudizio e le posizioni processuali delle parti, deve escludersi che ricorrano i presupposti per la condanna di una delle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Piuttosto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione dei principi espressi dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, considerato che l'importo preteso dal dott. è risultato Pt_1 in massima parte dovuto sulla scorta di prove documentali acquisite successivamente al decreto ingiuntivo ovvero nel corso del giudizio di opposizione, tenuto conto vieppiù del fatto che sempre nel corso del giudizio il ha riconosciuto la dovutezza di tutti gli importi pretesi, ad eccezione CP_1 degli euro 150,00, infine negati con la presente sentenza dalla Corte, sussistono gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio compresa la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 918 emessa in data 29.04.2013 e depositata il successivo 10.05.2013, proposto a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 15702/2020 depositata il 23.07.2020, che ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 379 del 6.06.2018 (proc. 612/2013 RG), respinta ogni diversa domanda, così decide:
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata (Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 918/2013), accerta che il Controparte_1
(CF: ), in persona dell'amministratore pro tempore, per le causali indicate in P.IVA_1 motivazione è debitore nei confronti del dott. (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 in qualità di amministratore uscente di €. 8.215,65 e lo condanna al pagamento degli importi ancora dovuti, detratte le somme eventualmente già corrispostegli.
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dispone l'integrale compensazione delle spese fra le parti con riguardo a tutti i gradi di giudizio, compresa la fase di legittimità. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.25. La consigliera relatrice Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito