Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 6 marzo 2023
Ordinanza collegiale 7 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/04/2022, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00203/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brindisi prot. -OMISSIS-, emesso in data 16-24 febbraio 2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 24 febbraio 2022, con il quale è stato decretato il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare subordinato (badante) Id. n. -OMISSIS-, presentata l’11 agosto 2020, ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), dalla Sig.ra -OMISSIS-, in favore della lavoratrice Sig.ra -OMISSIS-;
per l'effetto, per l’accoglimento
dell’istanza di regolarizzazione in favore della Sig.ra -OMISSIS-, con il rilascio in suo favore di un titolo di soggiorno per attesa occupazione, e consentire in virtù dello stesso alla Sig.ra -OMISSIS- la regolare permanenza in Italia, ovvero disporre il rilascio in favore della Sig.ra -OMISSIS- di altro titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la Cons dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to T. Saracino in sostituzione dell'avv.to F. Zofrea;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito dai presupposti del fumus e del periculum in mora ;
sotto il primo profilo, i rilievi espressi dalla Prefettura di Brindisi nel provvedimento dirigenziale impugnato di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitaria ricorrente (erroneità sul modello F24 del numero di passaporto -OMISSIS-, in luogo del numero di passaporto -OMISSIS- e mancata esibizione dell’originale della marca da bollo utilizzata per la presentazione della domanda di emersione) appaiono, nel particolare caso concreto, di carattere non sostanziale e comunque rientranti nelle mere irregolarità amministrative sanabili, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 286/1998, tanto più che non risulta (come rilevato dalla stessa Prefettura) che al numero di passaporto erroneamente indicato nel modello F24 corrisponda una diversa istanza di emersione, non emergendo ulteriori istanze di regolarizzazione presentate dalla Sig.ra -OMISSIS- ed avendo parte ricorrente e l’erede del datore di lavoro provveduto a richiedere all’Agenzia delle Entrate la correzione dei dati indicati sulla delega F24; inoltre, l’art. 103, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per il caso di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di dichiarazione di emersione non ancora definita (circostanza verificatasi nella fattispecie concreta dedotta in giudizio a causa del decesso del datore di lavoro - comunicata alla Prefettura con dichiarazione 15 settembre 2021);
sotto il secondo profilo, il rigetto della domanda di emersione e del permesso di soggiorno per attesa occupazione comporta inevitabilmente l’espulsione dell’extracomunitaria ricorrente dal territorio italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente e per l'effetto:
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, facendo salvi i successivi provvedimenti della Prefettura di Brindisi;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 gennaio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO