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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Buono pasto e nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha indennità di mensa
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0514/2023 R.G. N. 0514/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 21.02.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Indennità di coordinamento”; N. _______________
e vertente
REPERTORIO tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. G. Lanocita
[...] n. 013/2025 Parte_2
del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Discusso nel termine
Via Roma, n. 61; del 21.02.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
, in persona del legale rappr. Controparte_1 Deposito minuta p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Verderosa in virtù di procura _________________
generale allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in Salerno, Via Nizza, n. 146;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 0514/23 R.G. c/o ASL Salerno pag. 1 Parte_1
§§§
All'udienza di discussione del giorno 21.02.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 27.01.2023 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva, quale dipendente della , di voler accogliere le seguenti CP_2
conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente al riconoscimento e al versamento degli importi maturati a far data dal 1 di luglio 2017 fino alla data di stabilizzazione (1 ottobre 2019), a titolo di buono pasto e “indennità di mensa giornaliera” per 485 giornate lavorative; 2) Condannare l resistente al versamento della CP_1
somma di euro 2.502,60 ovvero la minore o maggior somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla prima domanda;
3) Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite. CP_1
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica agli atti), si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 0514/23 R.G. c/o ASL Salerno pag. 2 Parte_1 II. La domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, va accolta.
Invero, dagli atti allegati risulta che l'odierna ricorrente nell'anno 2017
è stata assunta a tempo determinato presso l resistente, con CP_1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.) e con la mansione di assistente sociale presso il Dipartimento di salute mentale: tale riferimento alla tipologia di contratto e alla disciplina applicabile di cui al D.Lgs. n. 276//2003 è espressamente contenuto nella disposizione di servizio in data 29.06.2017, prot. n. 152908, a firma del
Direttore D.S.M., dott. e del Direttore F.C. Personale, dott. Persona_1
(cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte ricorrente); Persona_2
inoltre, dagli atti allegati risulta che, con l'accordo sindacale in data
07.05.2017 l' resistente si è impegnata nei confronti dei CP_1
sindacati a “trasformare i contratti da part time a full time”, nonché a
“garantire le retribuzioni relative ai contratti di lavoro di riferimento rispetto alla categoria/ruolo di appartenenza, rispettando altresì gli istituti non assoggettati a contrattazione integrativa ovvero relative al salario accessorio, ma inclusiva del buono pasto” (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); e che successivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione alla ricorrente dell'orario full time e delle garanzie retributive con la richiamata disposizione di servizio in data 29.06.2017, l'Azienda ha adibito l'odierna ricorrente alle attività di assistente sociale, impegnandola a tempo pieno e disponendo che “con decorrenza dal 1 luglio 2017……..il compenso sarà equivalente alla indennità stipendiale base corrisposta al personale dipendente dell'azienda che garantisce analoghe prestazioni lavorative, con la qualifica di operatore tecnico spec.to esperto e con identico impegno orario, con inclusione del buono pasto giornaliero” (cfr. il già richiamato all. n. 2); che, infine, a seguito di procedura di stabilizzazione nel luglio 2021, la parte ricorrente è divenuta dipendente a tempo indeterminato della , con conseguente riconoscimento da CP_2
Giudizio n. 0514/23 R.G. c/o ASL Salerno pag. 3 Parte_1 tale data degli importi a titolo di buono pasto.
Orbene, ciò posto, appare evidente, ad avviso del Tribunale adito, che le argomentazioni difensive dell' resistente, volte a dimostrare CP_1
l'insussistenza del diritto azionato dalla parte ricorrente, sono del tutto destituite di fondamento. In particolare, nessuna incidenza negativa possono avere in proposito i richiami alla disciplina dei contratti co.co.pro (pagg. 2 e 3 della memoria difensiva) e il riferimento al CCNL del Comparto sanità in data 20.09.2001, integrativo del CCNL in data
07.04.1999, art. 29 - e agli altri CCNL richiamati (pagg. 3, 4 e 5 Per_3
della memoria difensiva): in effetti, come giustamente rilevato dalla parte ricorrente, il diritto azionato nel presente giudizio trova il suo precipuo fondamento nella disposizione di servizio già sopra richiamata, emanata in data 29.06.2017, prot. n. 152908, e a firma del Direttore Per D.S.M., dott. e del Direttore F.C. Personale, dott. Persona_1
(cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte ricorrente). In Per_2
effetti, non si tratta di una semplice manifestazione di intenti ovvero di un progetto da realizzare, come l'accordo sindacale in data 07.06.2017, bensì di un atto da cui promanano specifici e chiari vincoli di natura contrattuale in capo all' resistente, non solo per la qualifica dei CP_1
soggetti che hanno emanato la suddetta disposizione di servizio, ma anche e soprattutto perché la stessa è sottoscritta, per accettazione, da parte dell'odierna ricorrente.
In proposito, è opportuno ribadire che la detta disposizione di servizio contiene, a pag. 2, un espresso riconoscimento della corresponsione del buono pasto;
infatti, vi si legge quanto segue;
“con decorrenza dal 1 luglio 2017……..il compenso sarà equivalente alla indennità stipendiale base corrisposta al personale dipendente dell'azienda che garantisce analoghe prestazioni lavorative, con la qualifica di operatore tecnico spec.to esperto e con identico impegno orario, con inclusione del buono pasto giornaliero”.
Oltretutto, come fondatamente osservato dalla parte ricorrente, del tutto
Giudizio n. 0514/23 R.G. c/o ASL Salerno pag. 4 Parte_1 irrilevante è il richiamo effettuato dall resistente a quanto CP_1
riportato alla successiva pag. 3: anzi l'espressione richiamata dall'Azienda conferma vieppiù il diritto azionato dalla ricorrente. Infatti, si legge che “le prestazioni professionali rese non daranno luogo alla corresponsione di ulteriori compensi aggiuntivi o accessori”, essendo evidente che con il termine “ulteriori” si vuole fare riferimento a compensi o accessori diversi e differenti rispetto a quelli già appena riconosciuti nella stessa disposizione di servizio, tra i quali, per l'appunto, il buono pasto.
Quindi, accertato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del buono pasto, dalla documentazione allegata (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte, stampa dei cartellini marcatempo) si rileva come la ricorrente abbia maturato il diritto alla percezione del buono pasto per n. 485 giornate lavorative, avendo in tali occasioni svolto il suo turno di almeno sei ore, compiute nelle ore ricadenti nella fascia antimeridiana, cioè dalle h. 12.30 alle h. 14.30, ovvero nella fascia serale, cioè dalle h. 19.30 alle h. 21.30, con conseguente diritto a percepire la somma di euro 2.502,60
(n. 485 x euro 5,16 = euro 2.502,60).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta risulta fondata e, pertanto, va accolta, con le conseguenti statuizioni di legge.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , con ricorso depositato in
[...] CP_2
Giudizio n. 0514/23 R.G. c/o ASL Salerno pag. 5 Parte_1 data 27.01.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento e al versamento degli importi maturati dal giorno 01.07.2017 fino al giorno 01.10.2019, data della stabilizzazione, a titolo di buono pasto e indennità di mensa giornaliera per n. 485 giornate lavorative;
3) Condanna l resistente al versamento in favore della ricorrente CP_1
della somma di euro 2.502,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli importi e fino al soddisfo, come per legge;
4) Condanna l resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 950,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 21.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0514/23 R.G. c/o ASL Salerno pag. 6 Parte_1