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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2956/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16793/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI AM - Piazza G Porzio Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250063755429000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2829/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo in modo del tutto generico un difetto di notifica dell'atto presupposto e la conseguenza prescrizione e o decadenza della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agente della Riscossione che eccepiva la propria estreaneità al petitum della lite.
Si costituiva la GI AM chiedendo il rigetto del ricorso atteso che al contribuente era stato notificato in data 7.11.2022 avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019 per una autovettura di sua proprieta , notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, e pertanto nessuna prescrizione o decadenza si era verificata.
Con memorie del 19.1.2026 parte ricorrente, con motivi aggiunti, chiedeva venisse dichiarata la nullità della notifica avvenuta per compiuta giacenza in quanto omesso l'invio della successiva raccomandata informativa.
La causa è stata quindi riservata in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato .
La notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolarmente effettuata . Pur in presenza di divergenti decisioni nella giurisprudenza di merito e di legittimità questo giudice ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni della GI AM . Ed invero l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente direttamente mediante il servizio postale , modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38-bis del D.L.
248/2007.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento certamente non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile
2001 del Ministero delle Comunicazioni. Trattasi infatti di norma non solo successiva a quella invoca dal contribuente ma anche norma speciale, espressamente prevista per la notifica delle tasse automobilistiche che quindi prevale su ogni altra precedente disposizione normativa in tema di notifica.
Peraltro tale è la conclusione cui è giunta la Corte Costituzionale ( s. n. 346/98) secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82.
In merito poi all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza e, più in generale, alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, la Suprema Corte ha da ultimo precisato, in particolare con Ordinanza n. 2339/2021, sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del
2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Tenuto conto dell'effettiva incertezza giurisprudenziale esistente sul punto concorrono giustificati motivi per dichiarare integralemnte compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
SI RISERVA , sciogliendo la riserva in data 20.2.2026 rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16793/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI AM - Piazza G Porzio Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250063755429000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2829/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo in modo del tutto generico un difetto di notifica dell'atto presupposto e la conseguenza prescrizione e o decadenza della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agente della Riscossione che eccepiva la propria estreaneità al petitum della lite.
Si costituiva la GI AM chiedendo il rigetto del ricorso atteso che al contribuente era stato notificato in data 7.11.2022 avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica del 2019 per una autovettura di sua proprieta , notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, e pertanto nessuna prescrizione o decadenza si era verificata.
Con memorie del 19.1.2026 parte ricorrente, con motivi aggiunti, chiedeva venisse dichiarata la nullità della notifica avvenuta per compiuta giacenza in quanto omesso l'invio della successiva raccomandata informativa.
La causa è stata quindi riservata in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato .
La notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolarmente effettuata . Pur in presenza di divergenti decisioni nella giurisprudenza di merito e di legittimità questo giudice ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni della GI AM . Ed invero l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente direttamente mediante il servizio postale , modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38-bis del D.L.
248/2007.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento certamente non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile
2001 del Ministero delle Comunicazioni. Trattasi infatti di norma non solo successiva a quella invoca dal contribuente ma anche norma speciale, espressamente prevista per la notifica delle tasse automobilistiche che quindi prevale su ogni altra precedente disposizione normativa in tema di notifica.
Peraltro tale è la conclusione cui è giunta la Corte Costituzionale ( s. n. 346/98) secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82.
In merito poi all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza e, più in generale, alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, la Suprema Corte ha da ultimo precisato, in particolare con Ordinanza n. 2339/2021, sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del
2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Tenuto conto dell'effettiva incertezza giurisprudenziale esistente sul punto concorrono giustificati motivi per dichiarare integralemnte compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
SI RISERVA , sciogliendo la riserva in data 20.2.2026 rigetta il ricorso e compensa le spese.