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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza del 26.11.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1051/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1
LAGIOIA
OPPONENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca DE MICHELE CP_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Campobasso, aveva incardinato un pregresso giudizio, iscritto al n. RG. CP_1
1655/2020, finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra esso ricorrente e l nel Parte_2 periodo dal 1.11.2011 al 31.12.2015 e, conseguentemente, ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive ed il risarcimento del danno;
pagina 1 di 7 con sentenza n. 59/2023, pubblicata in data 9.03.2023, il Tribunale di Campobasso – Settore
Lavoro, definendo il procedimento R.G. 1655/2020, ritenuta l'illegittima utilizzazione della tipologia di contratto co.co.co., valutato che il ricorrente era stato di fatto utilizzato come un lavoratore subordinato, condannava l a corrispondere in favore del Parte_1 CP_1 le differenze retributive dovute in relazione al periodo in cui egli aveva lavorato presso la
, rapportando le mansioni da costui svolte al livello “B” del CCNL Comparto Sanità e Pt_1 riconosceva in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento danno, la somma di euro
8.100,00; la , con provvedimento dirigenziale n. 171 del 22.05.2023, liquidava e pagava al Pt_1 la somma di euro 20.320,44 a titolo di differenze retributive lorde, nonché gli versava CP_1 euro 8.100,00 a titolo di risarcimento del danno ed euro 1.044,38 per interessi legali, somme che il tratteneva a titolo di acconto sui maggiori importi ritenuti dovuti;
CP_1
l'odierno opposto agiva quindi in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Campobasso
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 423/2023 (RGL n. 908/2023) nei confronti della
[...]
per la somma di euro 11.365,59, oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze Parte_1 della fase monitoria, somma richiesta per le ulteriori differenze retributive ritenute dovute ai sensi dell'art. 2116 c.c. in applicazione del livello B del CCNL Comparto Sanità, secondo quanto aveva stabilito il Giudice del Lavoro con sentenza n. 59/2023, non appellata e passata in giudicato.
La ha quindi proposto la presente opposizione, sostenendo di aver correttamente Pt_1 dato esecuzione alla sentenza n. 59/2023, come da provvedimento dirigenziale n. 171 del
22.05.2023; precisava, infatti, di aver calcolato gli emolumenti retributivi da versare al operando la sottrazione matematica tra lo stipendio tabellare del “coadiutore CP_1 amministrativo” (di categoria B del CCNL) ed il compenso corrispostogli per i contratti di co.co.co. rapportato a 25 ore settimanali, con l'aggiunta delle tredicesime mensilità e, dunque, non includendo in detto computo gli emolumenti retributivi relativi alle festività ed alle le ferie non godute, al lavoro e al TF, ritenuti non dovute in quanto <in nessun CP_2 punto della sentenza (parte motiva e dispositiva) v'è riconoscimento alcuno del diritto del ricorrente a qualsivoglia somma imputata a dette causali>> (cfr pag. 4 opposizione).
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità -oltre che l'infondatezza- della domanda avanzata dal ricorrente di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che, al fine del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto il c.d. divieto di monetizzare le ferie maturate e non godute dal personale pagina 2 di 7 dipendente delle pubbliche amministrazioni. Quanto alle ore di lavoro effettuate in regime di straordinario, la deduceva che le stesse non fossero state contemplate nella Pt_1 statuizione resa dal G.L. e che, in ogni caso, ai fini della liquidazione la prestazione di lavoro in regime di straordinario necessitava della previa autorizzazione del Dirigente, sulla base di individuate esigenze organizzative e di servizio. Infine, in relazione alla richiesta di corresponsione del TF l , parte opponente riteneva non dovute somme a Parte_1 tale titolo, atteso che liquidato direttamente dall' e non dal datore di lavoro>> e che Controparte_3 personale con rapporto di collaborazione non è assoggettato a TF>>. Pertanto, la Pt_1 richiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituiva il quale precisava e replicava che la condanna alle differenze retributive CP_1 era stata disposta dal G.L. in dipendenza della declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione di lavoro autonomo e delle disposte proroghe.
Pertanto, avendo il Tribunale dichiarato la sussistenza di una prestazione lavorativa di fatto, il conseguente riconoscimento del trattamento economico, corrispondente alle mansioni di fatto espletate, doveva ritenersi comprensivo degli emolumenti di carattere accessorio, compresi ferie e festività, TF, nonché pagamento di lavoro svolto in regime di straordinario, il cui effettivo espletamento era stato, peraltro, accertato dal G.L. nella sentenza n. 59/2023, nella quale si dava atto dello svolgimento da parte del di un orario di lavoro <<…dal lunedì CP_1 al venerdì dalle ore 08.00/8.30 alle ore 13.30/14.00 per 25 ore settimanali nonché dalle 15 alle 18 due pomeriggi nei mesi di gennaio e febbraio>>. Per le indicate ragioni il CP_1 dunque, richiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 6.05.2025, il GL dava ingresso ad una CTU tecnico-contabile con i seguenti quesiti: <<a) tenuto conto delle menzionate premesse, quantifichi, in relazione al rapporto lavorativo indicato, le differenze retributive dovute al lavoratore in applicazione del livello B del
CCNL Comparto Sanità, calcolando altresì TF e ferie maturate e non godute;
b) calcoli a quanto ammontino le somme ancora eventualmente dovute al ricorrente in forza del suddetto inquadramento rispetto a quanto effettivamente e pacificamente già percepito;
c) predisponga il
CTU un prospetto analitico finale, in cui siano evidenziati, per ciascun anno e mese, differenze retributive lorde spettanti, corrisposte e residue;
TF maturato;
importo finale complessivo di eventuale debenza dell' nei confronti del COCCA>>. Pt_1
Atteso il deposito dell'elaborato peritale la causa veniva, dunque, decisa e discussa alla udienza indicata.
pagina 3 di 7 _____________
Va ricordato che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una prestazione lavorativa di fatto comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico e, dunque, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio (Cass. Civ., Sentenza 31 luglio 2019, n.
20722): “Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità –
la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare
l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Tale principio è stato ribadito ed ulteriormente specificato in successive pronunce della
Suprema Corte, ove è stato affermato che caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso>> (Cass. Sez. Lav.,
n. 3314 del 5 febbraio 2019; Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360, Cass. ord. n. 21527/25).
Dunque, quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta l'utilizzazione del lavoratore alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento, posto che tale diritto non si fonda su un'interpretazione estensiva dell'art. 36
Cost., ma sulla diretta applicazione dell'articolo 2126, comma 2, c.c. che stabilisce che, per il periodo in cui la prestazione è stata eseguita, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
Difatti, sebbene nel pubblico impiego la violazione delle norme sull'assunzione non possa portare alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ciò non elide il diritto del lavoratore a essere pienamente compensato per il lavoro svolto.
Per ciò che concerne, dunque, l'aspetto retributivo, la stessa Corte ha specificato che per
“retribuzione” si intende tutto il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore: si tratta di una tutela che impedisce al datore di lavoro (in pagina 4 di 7 questo caso pubblico) di trarre vantaggio da una propria irregolarità (Cass., Sez. Lav.,
n.14087/2024).
Nella medesima statuizione, la Corte ha richiamato il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
pertanto, il lavoratore che ha prestato la propria attività in un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione, anche se basato su un contratto nullo, ha diritto a ricevere la stessa retribuzione che sarebbe spettata a un dipendente regolarmente assunto con le medesime mansioni;
questo include non solo la paga base, ma tutte le voci retributive accessorie (come tredicesima, indennità, straordinari) previste dal CCNL applicabile.
Pertanto, le voci di retribuzione che sono state riconosciute all'opposto con la sentenza n.
59/2023 emessa da questo Tribunale sono quelle che, in relazione all'inquadramento nel livello B del CCNL di riferimento- attese le mansioni espletate, quali emerse dalle risultanze processuali - gli sarebbero spettate ove fosse stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 23645 del 21/11/2016 : “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”; cfr ad es. anche la su citata Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/04/2018, n. 9591, le quali hanno dato continuità all'orientamento già espresso dal Supremo Collegio in 7680/2014, 20009/2005 e
12749/2008).
Le differenze retributive sono, quindi, parametrate a quelle dovute al lavoratore subordinato in forza della contrattazione collettiva del comparto, ivi comprese, dunque, quelle relative alle ferie e festività non godute, quelle relative al TF, da calcolarsi sulla base della retribuzione che sarebbe stata legalmente dovuta secondo la corretta applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8134/2025): si tratta, infatti, di emolumenti retributivi che l odierna opponente è obbligata a corrispondere in relazione Parte_1 al tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio di parità di trattamento dei lavoratori e all'obbligo di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all ' articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»). pagina 5 di 7 Al fine della quantificazione delle spettanze, devono riconoscersi le differenze retributive come computate nella CTU in atti, che deve intendersi integralmente richiamata;
la relazione tecnica appare, infatti, immune da vizi logici e tecnici, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie, non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione di segno contrario.
Il ctu ha infatti precisato (conformemente a quanto statuito dalla sentenza irrevocabile sopra richiamata) che “il sig. doveva essere inquadrato alla Cat. B del CCNL Comparto CP_1 sanità nel periodo dal 01/11/2011 al 31/12/2015 con orario settimanale di 25 ore;
- sono state esaminate le retribuzioni percepite da nel periodo dal 01/11/2011 al CP_1
31/12/2015 e sono state calcolate le differenze retributive dirette ed indirette, il TF spettante relativo all'intero periodo di lavoro e le ferie maturate e non retribuite;
- è stato esaminato il Provvedimento dirigenziale n. 171 del 22.5.2023 con il quale si Pt_1 procedeva all'esecuzione della sentenza n. 59/2023, pubblicata il 9.3.2023, Sezione Lavoro del Tribunale di Campobasso in cui l veniva condannata a corrispondere in Parte_1 favore di , le differenze retributive dovute per il periodo lavorato, secondo il livello CP_1
“B” del CCNL Comparto Sanità
- è stata dunque, considerata come percepita. la retribuzione determinata dal cedolino paga di giugno 2023 a titolo di differenze retributive;
- sono state quindi calcolate le somme dovute in conformità con le disposizioni del CCNL applicato detratte le somme già percepite da nello stesso periodo”; CP_1
Quindi, del tutto correttamente, nella redazione dei conteggi delle spettanze ancora dovute al il CTU ha considerato, quale parametro retributivo, il trattamento economico previsto CP_1 dal CCNL Comparto Sanità relativo all'inquadramento nella categoria B che era stato riconosciuto all'odierno opposto con la statuizione n. 59/2023 emessa dall'intestato Tribunale in relazione al periodo dal 01/11/2011 al 31/12/2015 con orario settimanale di 25 ore.
Il CTU ha quindi proceduto a calcolare << le differenze retributive dirette ed indirette, il TF spettante relativo all'intero periodo di lavoro e le ferie maturate e non retribuite>> nonché i compensi dovuti a titolo di lavoro supplementare per due pomeriggi lavorati dal in CP_1 aggiunta alle 25 ore settimanali ordinarie (come specificamente indicato dal GL in sentenza), scorporando dal totale così calcolato quanto già corrisposto dalla a seguito del Pt_1
Provvedimento dirigenziale n. 171 del 22.5.2023, pervenendo alla conclusione che il totale ancora dovuto al risulta pari ad Euro 12.601,36. CP_1
pagina 6 di 7 Si segnala, infine, che, in adesione alle indicazioni resa dal Cass. S.U. sentenza n. 26727 del
15.10.2024, deve ritenersi ammissibile la domanda come precisata da parte opposta in sede di comparsa di risposta (“Rigettare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 432/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso il 3.8.2023 come promosso dall' e per l'effetto, CP_4 confermare il decreto monitorio, con condanna dell' in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di € 11.365,59, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo o alla diversa somma di giustizia, anche da determinarsi a seguito di eventuale disponenda CTU”), dato che si tratta di mera specificazione e precisazione quantitativa della domanda che trova fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda
(contenuta nel ricorso monitorio); pertanto, detta specificazione determina la ammissibilità della condanna della alla somma indicata in dispositivo (che risulta maggiore rispetto Pt_1
a quella indicata in ricorso monitorio).
A ciò consegue la revoca del d.i. e la condanna dell' al pagamento di tale importo. Pt_1
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della e si liquidano in dispositivo Pt_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 423/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la al pagamento in favore di della somma di euro Pt_1 CP_1
12.601,36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condanna la al pagamento nei confronti di delle spese del Pt_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%. con distrazione;
4) Pone in via definitiva a carico dell il pagamento delle spese di CTU. Pt_1
Campobasso, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza del 26.11.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1051/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1
LAGIOIA
OPPONENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca DE MICHELE CP_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Campobasso, aveva incardinato un pregresso giudizio, iscritto al n. RG. CP_1
1655/2020, finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra esso ricorrente e l nel Parte_2 periodo dal 1.11.2011 al 31.12.2015 e, conseguentemente, ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive ed il risarcimento del danno;
pagina 1 di 7 con sentenza n. 59/2023, pubblicata in data 9.03.2023, il Tribunale di Campobasso – Settore
Lavoro, definendo il procedimento R.G. 1655/2020, ritenuta l'illegittima utilizzazione della tipologia di contratto co.co.co., valutato che il ricorrente era stato di fatto utilizzato come un lavoratore subordinato, condannava l a corrispondere in favore del Parte_1 CP_1 le differenze retributive dovute in relazione al periodo in cui egli aveva lavorato presso la
, rapportando le mansioni da costui svolte al livello “B” del CCNL Comparto Sanità e Pt_1 riconosceva in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento danno, la somma di euro
8.100,00; la , con provvedimento dirigenziale n. 171 del 22.05.2023, liquidava e pagava al Pt_1 la somma di euro 20.320,44 a titolo di differenze retributive lorde, nonché gli versava CP_1 euro 8.100,00 a titolo di risarcimento del danno ed euro 1.044,38 per interessi legali, somme che il tratteneva a titolo di acconto sui maggiori importi ritenuti dovuti;
CP_1
l'odierno opposto agiva quindi in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Campobasso
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 423/2023 (RGL n. 908/2023) nei confronti della
[...]
per la somma di euro 11.365,59, oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze Parte_1 della fase monitoria, somma richiesta per le ulteriori differenze retributive ritenute dovute ai sensi dell'art. 2116 c.c. in applicazione del livello B del CCNL Comparto Sanità, secondo quanto aveva stabilito il Giudice del Lavoro con sentenza n. 59/2023, non appellata e passata in giudicato.
La ha quindi proposto la presente opposizione, sostenendo di aver correttamente Pt_1 dato esecuzione alla sentenza n. 59/2023, come da provvedimento dirigenziale n. 171 del
22.05.2023; precisava, infatti, di aver calcolato gli emolumenti retributivi da versare al operando la sottrazione matematica tra lo stipendio tabellare del “coadiutore CP_1 amministrativo” (di categoria B del CCNL) ed il compenso corrispostogli per i contratti di co.co.co. rapportato a 25 ore settimanali, con l'aggiunta delle tredicesime mensilità e, dunque, non includendo in detto computo gli emolumenti retributivi relativi alle festività ed alle le ferie non godute, al lavoro e al TF, ritenuti non dovute in quanto <in nessun CP_2 punto della sentenza (parte motiva e dispositiva) v'è riconoscimento alcuno del diritto del ricorrente a qualsivoglia somma imputata a dette causali>> (cfr pag. 4 opposizione).
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità -oltre che l'infondatezza- della domanda avanzata dal ricorrente di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che, al fine del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto il c.d. divieto di monetizzare le ferie maturate e non godute dal personale pagina 2 di 7 dipendente delle pubbliche amministrazioni. Quanto alle ore di lavoro effettuate in regime di straordinario, la deduceva che le stesse non fossero state contemplate nella Pt_1 statuizione resa dal G.L. e che, in ogni caso, ai fini della liquidazione la prestazione di lavoro in regime di straordinario necessitava della previa autorizzazione del Dirigente, sulla base di individuate esigenze organizzative e di servizio. Infine, in relazione alla richiesta di corresponsione del TF l , parte opponente riteneva non dovute somme a Parte_1 tale titolo, atteso che liquidato direttamente dall' e non dal datore di lavoro>> e che Controparte_3 personale con rapporto di collaborazione non è assoggettato a TF>>. Pertanto, la Pt_1 richiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituiva il quale precisava e replicava che la condanna alle differenze retributive CP_1 era stata disposta dal G.L. in dipendenza della declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione di lavoro autonomo e delle disposte proroghe.
Pertanto, avendo il Tribunale dichiarato la sussistenza di una prestazione lavorativa di fatto, il conseguente riconoscimento del trattamento economico, corrispondente alle mansioni di fatto espletate, doveva ritenersi comprensivo degli emolumenti di carattere accessorio, compresi ferie e festività, TF, nonché pagamento di lavoro svolto in regime di straordinario, il cui effettivo espletamento era stato, peraltro, accertato dal G.L. nella sentenza n. 59/2023, nella quale si dava atto dello svolgimento da parte del di un orario di lavoro <<…dal lunedì CP_1 al venerdì dalle ore 08.00/8.30 alle ore 13.30/14.00 per 25 ore settimanali nonché dalle 15 alle 18 due pomeriggi nei mesi di gennaio e febbraio>>. Per le indicate ragioni il CP_1 dunque, richiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 6.05.2025, il GL dava ingresso ad una CTU tecnico-contabile con i seguenti quesiti: <<a) tenuto conto delle menzionate premesse, quantifichi, in relazione al rapporto lavorativo indicato, le differenze retributive dovute al lavoratore in applicazione del livello B del
CCNL Comparto Sanità, calcolando altresì TF e ferie maturate e non godute;
b) calcoli a quanto ammontino le somme ancora eventualmente dovute al ricorrente in forza del suddetto inquadramento rispetto a quanto effettivamente e pacificamente già percepito;
c) predisponga il
CTU un prospetto analitico finale, in cui siano evidenziati, per ciascun anno e mese, differenze retributive lorde spettanti, corrisposte e residue;
TF maturato;
importo finale complessivo di eventuale debenza dell' nei confronti del COCCA>>. Pt_1
Atteso il deposito dell'elaborato peritale la causa veniva, dunque, decisa e discussa alla udienza indicata.
pagina 3 di 7 _____________
Va ricordato che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una prestazione lavorativa di fatto comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico e, dunque, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio (Cass. Civ., Sentenza 31 luglio 2019, n.
20722): “Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità –
la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare
l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Tale principio è stato ribadito ed ulteriormente specificato in successive pronunce della
Suprema Corte, ove è stato affermato che caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso>> (Cass. Sez. Lav.,
n. 3314 del 5 febbraio 2019; Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360, Cass. ord. n. 21527/25).
Dunque, quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta l'utilizzazione del lavoratore alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento, posto che tale diritto non si fonda su un'interpretazione estensiva dell'art. 36
Cost., ma sulla diretta applicazione dell'articolo 2126, comma 2, c.c. che stabilisce che, per il periodo in cui la prestazione è stata eseguita, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
Difatti, sebbene nel pubblico impiego la violazione delle norme sull'assunzione non possa portare alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ciò non elide il diritto del lavoratore a essere pienamente compensato per il lavoro svolto.
Per ciò che concerne, dunque, l'aspetto retributivo, la stessa Corte ha specificato che per
“retribuzione” si intende tutto il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore: si tratta di una tutela che impedisce al datore di lavoro (in pagina 4 di 7 questo caso pubblico) di trarre vantaggio da una propria irregolarità (Cass., Sez. Lav.,
n.14087/2024).
Nella medesima statuizione, la Corte ha richiamato il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
pertanto, il lavoratore che ha prestato la propria attività in un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione, anche se basato su un contratto nullo, ha diritto a ricevere la stessa retribuzione che sarebbe spettata a un dipendente regolarmente assunto con le medesime mansioni;
questo include non solo la paga base, ma tutte le voci retributive accessorie (come tredicesima, indennità, straordinari) previste dal CCNL applicabile.
Pertanto, le voci di retribuzione che sono state riconosciute all'opposto con la sentenza n.
59/2023 emessa da questo Tribunale sono quelle che, in relazione all'inquadramento nel livello B del CCNL di riferimento- attese le mansioni espletate, quali emerse dalle risultanze processuali - gli sarebbero spettate ove fosse stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 23645 del 21/11/2016 : “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”; cfr ad es. anche la su citata Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/04/2018, n. 9591, le quali hanno dato continuità all'orientamento già espresso dal Supremo Collegio in 7680/2014, 20009/2005 e
12749/2008).
Le differenze retributive sono, quindi, parametrate a quelle dovute al lavoratore subordinato in forza della contrattazione collettiva del comparto, ivi comprese, dunque, quelle relative alle ferie e festività non godute, quelle relative al TF, da calcolarsi sulla base della retribuzione che sarebbe stata legalmente dovuta secondo la corretta applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8134/2025): si tratta, infatti, di emolumenti retributivi che l odierna opponente è obbligata a corrispondere in relazione Parte_1 al tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio di parità di trattamento dei lavoratori e all'obbligo di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all ' articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»). pagina 5 di 7 Al fine della quantificazione delle spettanze, devono riconoscersi le differenze retributive come computate nella CTU in atti, che deve intendersi integralmente richiamata;
la relazione tecnica appare, infatti, immune da vizi logici e tecnici, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie, non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione di segno contrario.
Il ctu ha infatti precisato (conformemente a quanto statuito dalla sentenza irrevocabile sopra richiamata) che “il sig. doveva essere inquadrato alla Cat. B del CCNL Comparto CP_1 sanità nel periodo dal 01/11/2011 al 31/12/2015 con orario settimanale di 25 ore;
- sono state esaminate le retribuzioni percepite da nel periodo dal 01/11/2011 al CP_1
31/12/2015 e sono state calcolate le differenze retributive dirette ed indirette, il TF spettante relativo all'intero periodo di lavoro e le ferie maturate e non retribuite;
- è stato esaminato il Provvedimento dirigenziale n. 171 del 22.5.2023 con il quale si Pt_1 procedeva all'esecuzione della sentenza n. 59/2023, pubblicata il 9.3.2023, Sezione Lavoro del Tribunale di Campobasso in cui l veniva condannata a corrispondere in Parte_1 favore di , le differenze retributive dovute per il periodo lavorato, secondo il livello CP_1
“B” del CCNL Comparto Sanità
- è stata dunque, considerata come percepita. la retribuzione determinata dal cedolino paga di giugno 2023 a titolo di differenze retributive;
- sono state quindi calcolate le somme dovute in conformità con le disposizioni del CCNL applicato detratte le somme già percepite da nello stesso periodo”; CP_1
Quindi, del tutto correttamente, nella redazione dei conteggi delle spettanze ancora dovute al il CTU ha considerato, quale parametro retributivo, il trattamento economico previsto CP_1 dal CCNL Comparto Sanità relativo all'inquadramento nella categoria B che era stato riconosciuto all'odierno opposto con la statuizione n. 59/2023 emessa dall'intestato Tribunale in relazione al periodo dal 01/11/2011 al 31/12/2015 con orario settimanale di 25 ore.
Il CTU ha quindi proceduto a calcolare << le differenze retributive dirette ed indirette, il TF spettante relativo all'intero periodo di lavoro e le ferie maturate e non retribuite>> nonché i compensi dovuti a titolo di lavoro supplementare per due pomeriggi lavorati dal in CP_1 aggiunta alle 25 ore settimanali ordinarie (come specificamente indicato dal GL in sentenza), scorporando dal totale così calcolato quanto già corrisposto dalla a seguito del Pt_1
Provvedimento dirigenziale n. 171 del 22.5.2023, pervenendo alla conclusione che il totale ancora dovuto al risulta pari ad Euro 12.601,36. CP_1
pagina 6 di 7 Si segnala, infine, che, in adesione alle indicazioni resa dal Cass. S.U. sentenza n. 26727 del
15.10.2024, deve ritenersi ammissibile la domanda come precisata da parte opposta in sede di comparsa di risposta (“Rigettare il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 432/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso il 3.8.2023 come promosso dall' e per l'effetto, CP_4 confermare il decreto monitorio, con condanna dell' in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di € 11.365,59, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo o alla diversa somma di giustizia, anche da determinarsi a seguito di eventuale disponenda CTU”), dato che si tratta di mera specificazione e precisazione quantitativa della domanda che trova fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda
(contenuta nel ricorso monitorio); pertanto, detta specificazione determina la ammissibilità della condanna della alla somma indicata in dispositivo (che risulta maggiore rispetto Pt_1
a quella indicata in ricorso monitorio).
A ciò consegue la revoca del d.i. e la condanna dell' al pagamento di tale importo. Pt_1
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della e si liquidano in dispositivo Pt_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 423/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la al pagamento in favore di della somma di euro Pt_1 CP_1
12.601,36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condanna la al pagamento nei confronti di delle spese del Pt_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%. con distrazione;
4) Pone in via definitiva a carico dell il pagamento delle spese di CTU. Pt_1
Campobasso, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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