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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9662/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARADEI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO e dell'avv. FEBBRARO MONICA ( ) PIAZZA GULLO, 6 87100 C.F._1
COSENZA; elettivamente domiciliato in PIAZZA GULLO, 6 87100 COSENZA, presso il difensore avv. MARADEI VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MENECH LUCA e NT P.IVA_2 dell'avv. BOFFI DAVIDE ( PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Barozzi, 1 20122 MILANO, presso il difensore avv. DE MENECH
LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, nel merito, condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della NT società unipersonale, Controparte_1
a) della somma di euro 4.044,36, a titolo di indennità suppletiva di clientela,
b) della somma di euro 25.306,90, a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
c) della somma di euro 7.518,33, a titolo di indennità di mancato preavviso;
o nella misura accertata dal CTU, Dott. pari ad: Persona_1
A) € 3.846,2, a titolo di indennità suppletiva di clientela;
pagina 1 di 14 B) € 24.416,71, a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
C) € 8.020,89, a titolo di indennità di mancato preavviso;
D) € 747,03, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr); il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di spettanza.
In ogni caso condannare al pagamento di quelle somme che risulteranno come NT dovute e di giustizia. Con vittoria spese, competenze ed onorari di causa oltre spese generali, CPA ed
IVA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti Avvocati”
Per parte convenuta
“Si insiste quindi nel chiedere a codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, di rigettare tutte le domande proposte da ut supra, ed Controparte_1 assolvere, quindi, da ogni conseguenza e responsabilità connesse alle medesime e NT dalle stesse derivanti, con ogni ulteriore pronuncia del caso.
Oltre le rituali.
In via istruttoria, senza con ciò invertire l'onere della prova a carico della odierna attrice, si chiede venga ammessa prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte, ove ritenute ammissibili, nonché prova testimoniale su tutte le circostanze in fatto dedotte nella comparsa di risposta nonché nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta espunte da giudizi e valutazioni, nonché sui seguenti capitoli di prova:
A. (Per quanto la circostanza sia documentale e pacifica) Sulla assenza dei presupposti per la liquidazione della indennità suppletiva di clientela
Cont 1) Vero che è esclusa dalla iscrizione alla associazione stipulante gli AEC, né nel contratto di agenzia vi è un espresso richiamo a tale contrattazione collettiva;
Cont 2) Vero che il contratto di agenzia tra e l'Agente rinvia alle sole previsioni di legge, come risulta dal doc. 2 che si rammostra al teste;
3) Vero che l'accordo di cessione del contratto di agenzia a , nel prevedere che le CP_1 indennità sarebbero state, ove dovute, pagate all'Agente subentrante, ha fatto esclusivo riferimento a quella di cui all'art. 1751 c.c., come risulta dal doc. 3 che si rammostra al teste.
B. (Per quanto la circostanza sia documentale) Sulla assenza dei presupposti per la liquidazione della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., per intervenuta decadenza dal proporre la domanda
1) Vero che il rapporto di agenzia è cessato in data 11 giugno 2020, come risulta dal doc. 5 che si rammostra al teste;
2) Vero che l'Agente, tramite il proprio legale, ha comunicato l'intenzione di far valere il proprio diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto in data 31 maggio 2022, ossia a distanza di quasi due anni dalla cessazione del rapporto, come risulta dal doc. 4 avv. che si rammostra al teste;
pagina 2 di 14 3) Vero che ci sono stati solo contatti informali tra l'Agente e gli uffici amministrativi della Società, attraverso i quali, l'Agente non ha mai richiesto il pagamento della indennità ex art. 1751 c.c. né ha mai comunicato l'intenzione di far valere propri diritti;
4) Vero che con la comunicazione inviata dall'Agente in data 12 gennaio 2021, lo stesso si è semplicemente limitato a chiedere conteggi circa le “competenze di fine rapporto” senza quindi richiedere il pagamento della indennità ex art. 1751 c.c. o comunicare l'intenzione di rivendicare il diritto a tale indennità;
5) Vero che l'Agente non è mai stato rassicurato da alcuni dipendenti di (nello CP_2 specifico, Sig. e Sig.ra ) circa il fatto che la Società stesse Testimone_1 Tes_2 provvedendo ad effettuare i conteggi relativi alla indennità di cessazione del rapporto;
6) Vero che né i suddetti dipendenti di , né altri, non hanno mai riconosciuto o CP_2 dichiarato che tale indennità spettasse all'Agente, né lo hanno mai direttamente contattato;
C. (Per quanto la circostanza sia documentale) Sulla assenza dei presupposti per la liquidazione della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., per assenza dei requisiti
1) Vero che , come risulta dal doc. 8 che si rammostra al teste, ha percepito in corso CP_1 di rapporto provvigioni via via decrescenti pari a:
- nel 2016, ad Euro 25.694,88;
- nel 2017, ad Euro 34.182,86;
- nel 2018, ad Euro 19.433,76;
- nel 2019, ad Euro 8.934,56;
- nel 2020, ad Euro 16.401,79;
- nel 2021, ad Euro 11.406,16.
2) Vero che nel corso degli ultimi 4 anni di rapporto (ossia dal 2018 al 2021) ha CP_1 sostanzialmente ridotto di oltre due terzi il fatturato della nella relativa area di riferimento;
Pt_1
3) Vero che la Società è bene presente e conosciuta sul mercato nazionale ed internazionale, dove hanno sede punti vendita e negozi per lo più dislocati presso importanti città e centri commerciali;
4) Vero che la Società ha destinato notevoli investimenti pubblicitari per supportare il proprio marchio
e quello dei relativi prodotti, circa 8,3 milioni di Euro nel 2015, circa 8,7 milioni di Euro nel 2016, circa 7,3 milioni di Euro nel 2017, circa 4,4 milioni di Euro nel 2018, circa 4 milioni di Euro nel 2019
e circa 3,8 milioni di Euro nel 2020, per un totale di spesa a carico della Società quindi, nel periodo in cui è intercorso il rapporto con l'Agente, di circa 30 milioni di Euro;
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova ed anche a prova contraria i Sig.ri:
- dott. Testimone_3
- sig.ra ; Tes_2
- sig. Testimone_1
- dott. . Testimone_4 pagina 3 di 14 Con riserva di meglio precisare, integrare, modificare, dedurre, capitolare, produrre e di formulare ulteriori istanze istruttorie e indicare altri testi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27.03.2023, la Parte_2 conveniva in giudizio la società chiedendone la condanna
[...] NT al pagamento in suo favore dell'importo di € 4.044,36 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di €
25.306,90 a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e di € 7.518,33 a titolo di indennità di mancato preavviso, ovvero la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di spettanza.
A fondamento della propria pretesa, in sintesi deduceva in fatto:
- che con contratto sottoscritto in data 15.04.2015, la aveva conferito al sig. NT
(c.f.: – P.I.: - n. Iscrizione Enasarco Persona_2 C.F._3 P.IVA_3
), l'incarico, a tempo indeterminato e senza rappresentanza, di promuovere la conclusione di P.IVA_4 contratti di vendita di propri prodotti (nella specie, calzature uomo e donna della linea SS AN), di volta in volta inseriti nelle collezioni stagionali delle linee elencate nell'Allegato B del medesimo contratto, assegnandogli quale zona la regione Calabria e pattuendo, quale corrispettivo, una provvigione dell'8% del fatturato netto raggiunto, relativo alle vendite effettivamente realizzate, una ulteriore provvigione del 2% al superamento del budget contrattualmente definito, ed una provvigione indiretta del 4% del fatturato netto raggiunto in relazione alle vendite effettivamente realizzate promosse presso i c.d. clienti riservati;
- che con scrittura privata del 10.01.2019, tale contratto veniva ceduto dal sig. ad Persona_2 essa (P.Iva: ) - di cui il predetto rivestiva la carica di Parte_2 P.IVA_1 amministratore unico -, che dunque subentrava al primo nel rapporto di agenzia a partire dalla stagione di vendita Autunno-Inverno 2019/20;
- che con pec del 11.06.2020, la gli comunicava il recesso con effetto NT immediato dal contratto, a motivo dei risultati economici conseguiti su tutto il territorio italiano, giudicati insoddisfacenti, dichiarandosi contestualmente disponibile a discutere le modalità di cessazione del rapporto di collaborazione ed invitandola a tal fine a prendere contatti per la definizione;
- di aver dunque preso contatti con gli uffici amministrativi della preponente, per avere il pagamento delle indennità di chiusura rapporto, formalizzando la propria richiesta con pec del 12.01.2021, che rimaneva priva di riscontro, ed a cui seguiva pertanto la diffida dei propri legali del 31.05.2022 - che rimaneva a sua volta senza risposta -, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di
€ 39.436,43, di cui:
€ 2.566,82 per indennità di risoluzione del rapporto;
€ 4.044,36 per indennità suppletiva di clientela;
€ 25.306,92 per indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
€ 7.518,33 per indennità di mancato preavviso.
pagina 4 di 14 Evidenziava quindi, in punto di diritto, di aver diritto all'indennità di risoluzione del rapporto, come espressamente prevista dall' calcolata su tutte le somme percepite in costanza del rapporto di CP_3 agenzia, e quantificata in € 2.566,82, che affermava essere stata versata dalla preponente nel fondo gestito dalla Controparte_4
Affermava inoltre che, essendo il contratto di agenzia cessato per iniziativa della preponente e per fatto ad essa non imputabile, aveva diritto anche all'indennità c.d. “suppletiva di clientela”, da calcolarsi, in applicazione di quanto previsto dagli A.E.C., su tutte le somme corrispostegli in costanza di rapporto, nella misura rispettivamente del 3% sull'ammontare globale dei compensi maturati per i primi tre anni
(2015 – 2017) e del 3,5% sui compensi maturati nei successivi tre anni (2018 – 2020), e così complessivamente determinata in € 4.044,36.
Osservava ulteriormente come, ai sensi dell'art. 1751 c.c., all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a liquidare e pagare all'agente un'indennità di fine rapporto, se si verificano le condizioni seguenti: • l'agente abbia procurato alla preponente nuovi clienti, oppure abbia incrementato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti, e dopo la cessazione del rapporto la preponente tragga ancora vantaggi dagli affari in atto con la clientela suddetta;
• il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti, e che tale indennità non possa essere superiore alla media annua delle provvigioni degli ultimi cinque anni di rapporto o, se il rapporto ha avuto durata inferiore, alla media del periodo in questione, affermando di aver diritto a tale indennità ricorrendone i presupposti. Evidenziava in proposito che la preponente aveva inaspettatamente esercitato il diritto di recesso per scelte di politica aziendale, pregiudicando in modo significativo la propria possibilità di guadagno e che nel caso di specie ricorressero entrambe le condizioni dell'apporto di clientela e dell'equità previste dal citato art. 1751 c.c..
Affermava infatti di aver acquisito nel corso del rapporto moltissimi nuovi clienti di cui la casa mandante avrebbe continuato ad avvantaggiarsi, e di aver sensibilmente sviluppato gli affari, allegando i nominativi dei clienti procurati ex novo ed il fatturato che, dall'anno 2015 al mese di giugno 2020, aveva prodotto grazie alle vendite dalla medesima procurate, concludendo di NT aver pertanto diritto all'indennità in parola, determinata nella sua misura massima di legge, ovvero in un anno di provvigioni sulla base della media annuale provvigionale del periodo di vigenza del rapporto, da determinarsi, in considerazione dell'importo complessivo delle provvigioni liquidate nel corso del rapporto (aprile/2015 - giugno/2020) pari ad € 126.534,62, in € 25.306,92.
Da ultimo affermava di aver diritto all'indennità di mancato preavviso, dal momento che il contratto era stato risolto dalla preponente con effetto immediato alla data del 11.06.2020, mentre, a termini di la risoluzione del rapporto avrebbe dovuto essere preceduta da un periodo di preavviso, CP_3 correlato alla durata del rapporto, non inferiore a mesi cinque, che, in ragione della durata del rapporto
(anni 5) e delle provvigioni maturate, doveva essere determinato in € 7.518,33.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle deduzioni e conclusioni NT avversarie, chiedendone l'integrale rigetto.
Evidenziava preliminarmente di appartenere al gruppo “SS”; di essersi occupata, all'epoca dei fatti oggetto di causa, della produzione e commercializzazione della 1° linea a marchio “SS” nonché delle linee informali (2° linee) a marchio “SS AN” e in forza di Persona_3 pagina 5 di 14 contratto di licenza stipulato con SS;
di aver stipulato in 13.04.2015, contratto di agenzia a tempo interminato con il sig. per la promozione delle calzature uomo e donna della Persona_2 linea “SS AN” nella regione Calabria, ceduto in data 10.01.2019, alla Controparte_1
Affermava che a distanza di un anno dalla cessione del contratto, la propria situazione economico- finanziaria, già molto complessa, con il diffondersi del virus Covid-19 ed il sostanziale blocco di attività e vendite, era divenuta ingestibile, registrando nel 2020 una perdita di € 35.511.075 e nel 2021 una perdita di € 12.624.705, e di essere stata dunque costretta a riorganizzarsi, ed in ragione di ciò a chiudere il rapporto con la Riferiva quindi di aver presentato, in data 27 febbraio Controparte_1
2023, istanza di nomina dell'esperto ex art. 12 del D. Lgs. n. 14 del 2019 (il “Codice della Crisi”), unitamente all'istanza di applicazione delle misure protettive erga omnes ex art. 18 del Codice della
Crisi, dando così avvio al percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi di legge.
Quanto alle pretese formulate da negava il diritto dell'agente al pagamento Controparte_1 dell'indennità suppletiva di clientela di cui agli A.E.C., ritenendoli non applicabili al rapporto dedotto in giudizio, dal momento che il contratto inter partes rinviava alle sole previsioni di legge, senza alcun richiamo alla disciplina degli accordi collettivi, costituenti contratti di diritto privato e come tali operanti solo su adesione volontaria. Negava in ogni caso la fondatezza della pretesa dell'indennità in parola, non sussistendo i presupposti di diritto per la relativa liquidazione, contestandone altresì la quantificazione.
Contestava la fondatezza dalla pretesa di pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., eccependo innanzitutto che l'Agente fosse decaduto dal relativo diritto non avendo comunicato l'intenzione di far valere i propri diritti entro un anno dallo scioglimento del rapporto, dal momento che solo in data 31 maggio 2022 il legale dell'Agente aveva inviato la richiesta di versamento dell'indennità in parola.
Affermava che infatti non potesse considerarsi atto idoneo ad evitare la decadenza, la comunicazione inviata dall'Agente in data 12.01.2021, essendosi con la medesima semplicemente limitato a chiedere dei conteggi senza quindi comunicare alcuna intenzione di far valere il diritto alla citata indennità. In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento, evidenziando come le provvigioni maturate dalla e quindi, di riflesso, il fatturato da essa prodotto, sia Controparte_1 andato via via calando nel corso degli anni, e come non risultasse che vi fossero nuovi clienti procurati dalla che continuassero a sviluppare affari con essa preponente. Affermava altresì Controparte_1 che i risultati negativi di dovessero giudicarsi ancor più gravi in considerazione Controparte_1 della notorietà dei marchi da essa commercializzati e gli ingenti investimenti dalla medesima effettuati, di tal che siffatti risultati (peraltro negativi) non potessero nemmeno essere considerati il frutto delle capacità dell'Agente. Contestava altresì la mancanza del presupposto dell'equità per la liquidazione della indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., stanti i risultati negativi conseguiti e il complessivo comportamento dell'Agente, che aveva dimostrato assoluta noncuranza rispetto alla strategia di business e agli obiettivi economici della Società, a maggior ragione considerati gli sforzi della medesima nell'investire importanti somme di denaro a fini pubblicitari. Da ultimo contestava in ogni caso la quantificazione effettuata dall'attore e la pretesa di pagamento di tale indennità nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c..
Negava infine il fondamento della pretesa della società attrice di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, poiché l'intervenuta crisi economica che l'aveva investita, confermata dall'apertura della procedura di “negoziazione assistita”, aveva legittimato il recesso con effetto pagina 6 di 14 immediato dal rapporto. In ogni caso ne contestava la quantificazione, affermando che la stessa andrebbe calcolata dal gennaio 2019 (data di subentro dell'Agente) e non da data anteriore, posto che l'accordo di cessione del contratto tra il sig. e la Persona_2 Controparte_1 disciplinava unicamente il trasferimento del diritto (eventuale) della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. nulla prevedendo sul preavviso, che dunque avrebbe potuto al più essere di un mese, ai sensi di quanto previsto all'art. 1750 c.c., essendo il rapporto con quest'ultima durato meno di due anni. Si riservava quindi la corretta quantificazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., la parte attrice con la propria prima memoria precisava, alla luce delle eccezioni formulate dalla convenuta, che al rapporto di agenzia dedotto in giudizio fossero applicabili gli A.E.C. avendovi le parti implicitamente prestato adesione attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, come dimostrato dal regolare versamento, dall'anno 2016 al 2020, dell'indennità FIRR al fondo speciale gestito dall'ENASARCO, incombente non previsto dalla legge ma solo dalla contrattazione collettiva. Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. evidenziava che nella comunicazione di recesso dell'11.06.2020, la società si era resa disponibile a discutere le modalità NT di cessazione del rapporto di collaborazione, invitando l'Agente a prendere contatti con il personale addetto, affinché venisse definita la pratica dello stesso e di aver provveduto tempestivamente a contattare gli uffici amministrativi della preponente, al fine di richiedere, bonariamente, il pagamento delle indennità di chiusura rapporto, formalizzando, nella missiva, inoltrata a mezzo pec, in data 12.01.2021, la richiesta di voler esercitare i propri diritti conseguenti al recesso;
di aver quindi sollecitato più volte anche verbalmente la definizione, non avendo la
Preponente mai negato in precedenza la sussistenza del diritto dell'Agente di ricevere le indennità richieste, ma limitandosi, esclusivamente, a temporeggiare postergando l'invio dei conteggi. Quanto al merito evidenziava che tutti i clienti inseriti nell'elenco prodotto unitamente all'atto introduttivo del giudizio, presenti anche nei conguagli provvigionali, erano stati procurati dal signor Persona_2
e poi dalla società non essendovi agenti in precedenza a coprire la medesima Controparte_1 zona per la promozione delle calzature della linea SS AN, evidenziando come, partendo da zero, avesse procurato ben 72 nuovi clienti, che dopo la revoca del contratto hanno continuato ad intrattenere rapporti commerciali con la preponente, ed affermando che dopo il recesso, un altro agente di commercio, già in precedenza incaricato della promozione e vendita della linea di abbigliamento, avesse beneficiato dei clienti procurati, continuando, nelle stagioni successive, a promuovere la vendita di calzature della linea SS AN presso gli stessi. Quanto infine all'indennità sostitutiva di preavviso, evidenziava come costituisse circostanza pacifica che il rapporto era stato risolto dalla Preponente senza alcun preavviso, e che la stessa era stata correttamente quantificata in € 7.518,33, dovendosi tenere conto dell'intera durata del rapporto, dal momento che in sede di cessione del contratto tra il signor ed essa Persona_2 Controparte_1 quest'ultima era subentrata al proprio dante causa in tutti i diritti, le prerogative e le facoltà già maturate, con mantenimento dell'anzianità di servizio dalla data di stipulazione del contratto di agenzia.
Con ordinanza del 12.12.2023, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti, veniva pagina 7 di 14 ordinata alla parte convenuta l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del fatturato, come emergente dai libri contabili della società, degli anni 2021 e 2022, realizzato nella zona già assegnata all'attrice (Regione Calabria), con riferimento agli acquisti effettuati dai clienti indicati nell'elenco prodotto dall'attrice sub doc. 5) allegato all'atto di citazione e non oggetto di specifica contestazione, cui la ottemperava con nota di deposito del 7.02.2024. Con successiva ordinanza del NT
2.04.2024, vista la documentazione depositata da in ossequio all'ordine di NT esibizione e rilevato che nella medesima erano riportati i fatturati generati dai clienti ivi elencati, per le linee “77 e 79”, negli anni 2021 e 2022, ritenutane la rilevanza alla luce di tale deposito, ad integrazione e parziale modifica della precedente ordinanza, veniva altresì ordinata alla convenuta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dell'elenco clienti attivi (esclusi quelli riservati alla preponente per espressa previsione inserita nel contratto intercorso tra le parti e nei relativi allegati B ed E) e del fatturato, come emergente dai libri contabili della società, dai medesimi generato nell'anno 2014, nella zona assegnata all'attrice con il suddetto contratto (Regione Calabria), con riferimento alle medesime linee sopra indicate, a seguito del quale con nota del 19.04.2024, NT riferiva di non essere in grado di ottemperare all'ordine, affermando di aver sostituito nell'anno 2017 il proprio sistema informatico, che non ha conservato i dati passati, e di non poter ricorrere a consulenti esterni specializzati per il relativo recupero, essendo in attesa di omologa di concordato semplificato e di non poter pertanto disporre pagamenti se non espressamente autorizzati dal Tribunale e dall'Ausiliario.
Con successiva ordinanza del 5.06.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU Dott. cui veniva affidato l'incarico di esperire serio tentativo di conciliazione, Persona_1 ovvero di rispondere al seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, esaminati i documenti già prodotti in causa e quelli ritenuti dal CTU necessari per i suoi accertamenti, che la preponente metterà a disposizione del CTU, nei tempi e modi che saranno indicati dallo stesso CTU, previo espletamento del tentativo di conciliazione,
1. indichi il CTU l'elenco dei clienti procacciati dall'agente e l'elenco dei clienti procacciati che sono rimasti alla preponente dopo la cessazione del rapporto, tenendo conto del fattore di disattivazione che individuerà nel caso specifico, quantificando l'incremento di fatturato procurato dall'agente;
2. dica il CTU l'ammontare delle indennità dovute per fine rapporto distinguendo un conteggio e la verifica dei presupposti a mente dell'art. 1751 cc ed altro conteggio e verifica dei presupposti a mente dell'AEC applicabile;
3. quantifichi il CTU l'ammontare dell'indennità di mancato preavviso”
In mancanza di accordo tra le parti, l'elaborato peritale veniva depositato il 6.11.2024.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, integralmente fruiti dalle parti.
pagina 8 di 14 Tutto ciò premesso, passando al merito delle domande proposte dalla va Controparte_1 innanzitutto premesso che costituiscono circostanze non controverse:
- l'avvenuto conferimento da parte di dell'incarico di Agente al signor NT
, con contratto del 13 aprile 2015, per la promozione delle calzature uomo e Persona_2 donna della linea SS AN nella Regione Calabria;
- la relativa cessione in data 10 gennaio 2019, alla la quale dunque subentrava Controparte_1 senza soluzione di continuità all'impresa individuale del signor;
CP_1
- la relativa chiusura in data 11 giugno 2020, a seguito di comunicazione di recesso da parte della preponente, motivata dai risultati di mercato non soddisfacenti sul territorio italiano.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice ha proposto domanda di condanna della al NT pagamento in suo favore dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di cessazione del contratto di cui all'art. 1751 c.c. e dell'indennità di mancato preavviso.
Indennità suppletiva di clientela
Ritiene questo Giudice innanzitutto che non possa trovare accoglimento la domanda di pagamento dall'indennità suppletiva di clientela.
Come affermato dalla stessa parte attrice, tale indennità trova il proprio fondamento nelle previsioni degli accordi economici collettivi, che pacificamente hanno natura giuridica di atto di autonomia privata di diritto comune, costituendo pertanto fonte negoziale (e non già legale) di disciplina del rapporto di agenzia. Nel caso di specie, l'attrice non solo non ha specificatamente allegato quale accordo economico collettivo ritenga applicabile al rapporto di agenzia dedotto in causa, ma neppure ha prodotto l'accordo collettivo pretesamente da applicarsi né ne ha richiesto l'acquisizione in giudizio (essendo esclusa la possibilità di relativa acquisizione d'ufficio, trattandosi di giudizio nel quale non è applicato il rito del lavoro), con conseguente mancanza di supporto probatorio in relazione alla fonte negoziale del preteso credito per la voce indennitaria in esame.
Tale ragione “più liquida”, assorbe ogni altra questione su cui le parti hanno dibattuto, soprattutto in ordine all'applicabilità o meno al rapporto dedotto in giudizio di accordi economici collettivi, redendo inaccoglibile la domanda di pagamento dell'indennità che trova in essi il proprio fondamento.
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c.
Preliminarmente si rileva che l'articolo 1751 c.c. stabilisce che l'indennità ivi prevista è dovuta in caso di cessazione del rapporto di agenzia, se l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato affari con clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, sempre che il pagamento sia equo, considerate le provvigioni che l'agente perde con la cessazione ed il beneficio che la preponente ricava dai clienti procurati dall'agente; l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Il quinto comma dello stesso articolo onera l'agente di comunicare, a pena di decadenza, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, l'intenzione di far valere i propri diritti in relazione a tale indennità.
pagina 9 di 14 Parte convenuta ha eccepito che la sia decaduta dal diritto di vedersi corrisposta Controparte_1
l'indennità in esame, avendo la medesima formulato la relativa richiesta solo con pec del 31.05.2022 e dunque ben oltre il termine decadenziale di un anno sopra indicato.
E' stato peraltro documentato dalla società attrice che, in data 12.01.2021, la medesima abbia inviato alla preponente, una comunicazione pec con cui ha richiesto l'invio dei conteggi relativi “alle indennità di chiusura del rapporto” (doc. 3 fascicolo attrice). non ne ha contestato la NT ricezione, ma unicamente la relativa idoneità ad assolvere all'onere previsto a pena di decadenza di cui sopra. Afferma infatti la convenuta che con tale comunicazione la si è limitata a Controparte_1 chiedere dei conteggi senza quindi comunicare alcuna intenzione di far valere il diritto alla citata indennità.
Ritiene questo Giudice che la comunicazione in esame sia invece sufficiente alla manifestazione della volontà dell'Agente di far valere il proprio diritto all'indennità di cessazione del rapporto. Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cass. 3581 del 2017), “al fine di tutelare le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario, infatti, che l'adempimento atto ad evitare la decadenza si esplichi in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante
l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, costituente imprescindibile elemento della pretesa medesima”, non essendo invece richiesta una particolare formula né l'indicazione neanche approssimativa della somma richiesta. Sempre secondo la Suprema Corte (Cass. 22535 del
2022) “il quinto comma dell'art. 1751 c.c. prevede un termine breve entro il quale l'agente deve
<<comunicare al preponente l di far valere i propri diritti>>. Si osserva che sarà sufficiente un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chieda il pagamento dell'indennità in esame. In conformità ai principi valevoli in tema di decadenza la richiesta del pagamento dell'indennità entro il termine previsto dalla norma impedisce la decadenza e fa si che l'agente possa poi chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo”. L'indennità di cessato rapporto disciplinata dall'art. 1751 c.c. rientra certamente tra le indennità “di chiusura del rapporto” ed è evidente che l'agente, richiedendone il conteggio, abbia manifestato l'interesse e la volontà di riceverne il pagamento.
Ciò posto, quanto ai presupposti per il relativo riconoscimento, questo Giudice ritiene che dall'istruttoria della causa ne sia emersa la ricorrenza.
Parte attrice ha allegato – non smentita dalla parte convenuta – che il signor sia Persona_2 stato il primo agente incaricato dalla per lo svolgimento dell'attività di Parte_3 promozione dei propri prodotti (calzature uomo e donna della linea SS AN) nella regione
Calabria. Ha prodotto unitamente al proprio atto di citazione un elenco di clienti (doc. 5 fascicolo attrice), affermandone l'avvenuta acquisizione grazie all'attività del signor , prima, e Persona_2 propria, in seguito all'avvenuta cessione del contratto di agenzia;
in ordine a tali allegazioni e produzioni, parte convenuta ha solo formulato generiche contestazioni, non documentando di aver già acquisito in precedenza i clienti indicati dall'attrice come di nuova acquisizione. Si rileva sul punto come non abbia dato seguito all'ordine di esibizione formulato ex art. 210 NT
c.p.c. con ordinanza del 2.04.2024, con cui le è stato ordinato di produrre in giudizio l'elenco clienti attivi (esclusi quelli riservati alla preponente per espressa previsione inserita nel contratto intercorso tra le parti e nei relativi allegati B ed E) ed il fatturato, come emergente dai libri contabili della società, dai pagina 10 di 14 medesimi generato nell'anno 2014 – anno precedente l'instaurazione del rapporto di agenzia con il signor -, nella zona allo stesso assegnata, con riferimento alle medesime linee Persona_2 di prodotto ad esso affidate per la relativa promozione. Da tale condotta possono desumersi elementi di convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in ordine all'infondatezza delle (peraltro generiche) contestazioni della convenuta circa l'avvenuta acquisizione dei clienti di cui all'elenco prodotto, proprio ad opera dell'attrice. Tale condotta è stata tra l'altro reiterata dalla convenuta anche in sede di operazioni peritali, non avendo la medesima dato seguito alla richiesta di acquisizione di documentazione contabile formulata dal CTU nominato dott. . Per_1
Quest'ultimo, nella propria relazione peritale, con riferimento al presupposto dell'acquisizione di nuovi clienti ad opera dell'attrice, ha avuto modo di affermare: “Negli atti di causa, parte attrice ha rappresentato di aver procacciato alla preponente n. 72 nuovi clienti. Parte convenuta ha contestato questa circostanza ma, come riferito in precedenza, alla richiesta dello scrivente di fornire supporto documentale alla contestazione, non ha fornito alcun riscontro. Al contrario, lo scrivente ha avuto modo di verificare la presenza dei nominativi indicati nell'elenco prodotto da parte attrice quale doc. 5 allegato all'atto di citazione – nonché riprodotto nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. - all'interno del file denominato “estratti conto provvigioni” allegato quale doc. 8 alla seconda memoria ex art. 183 sempre di parte attrice, di presumibile estrazione telematica.
Occorre, peraltro, considerare che, come evidenziato, il contratto non prevedesse alcun portafoglio di clientela iniziale, per cui è da concludere che i clienti elencati, o, se non proprio loro, quelli che hanno comunque dato origine alla maturazione delle provvigioni accertate, siano stati necessariamente procacciati dall'agente”.
Riguardo l'ulteriore presupposto di riconoscimento dell'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c., dall'istruttoria espletata ed, in particolare, dal documento depositato dalla società convenuta a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con ordinanza del 12.12.2023, è emerso che la medesima abbia, invero, continuato ad ricevere sostanziali vantaggi dagli affari conclusi con i clienti verso cui l'attività di promozione dell'agente si era sostanziata. In particolare è stata provata la continuità del rapporto commerciale tra la convenuta ed i clienti elencati nel documento 9 prodotto dalla medesima, anche dopo la conclusione del rapporto con la e che gli stessi Controparte_1 abbiano generato un fatturato per la per gli anni 2021 e 2022, di complessivi € NT
540.023,70.
Con riferimento al criterio di determinazione dell'indennità occorre osservare che l'art. 1751 c.c., lungi dallo stabilire la misura dell'indennità dovuta, si limita a fissarne il tetto massimo, stabilendo che
“l'importo dell'indennità dovuta non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione”. Pertanto la somma pretesa dall'attrice non è quella riconosciuta dalla norma in commento, ma solo la misura massima dell'indennità dovuta all'agente in caso di risoluzione del rapporto. Afferma in proposito la Corte d'Appello di Milano (v. sent. 764 del 5 settembre 2023) che il Giudice, nel valutare l'equità dell'indennità, deve considerare elementi concreti quali il numero effettivo di nuovi clienti apportati dall'agente durante il rapporto, l'incremento o meno degli affari con la clientela esistente e la media delle provvigioni percepite.
pagina 11 di 14 Bisogna quindi considerare gli elementi citati, nonché 1) il complesso degli affari sviluppato dall'agente fino al termine del rapporto, tenendo in considerazione anche l'evoluzione futura;
2) la perdita per l'agente delle provvigioni dovuta alla cessazione del rapporto;
3) l'equità.
Nella logica meritocratica dell'art. 1751 c.c., dunque, per una valutazione di partenza dovrebbe essere preso in considerazione il massimo, l'unica misura prevista espressamente dalla legge, da diminuire in presenza di eventuali condizioni negative per l'agente, come la popolarità del marchio, la pubblicità del preponente, le condizioni di mercato, l'anzianità, la perdita di grossi ed affidabili clienti da parte dell'agente, la continuazione inalterata del fatturato senza aumenti significativi.
La Suprema Corte (Cass. Sez. L. 24.07.2007 n. 16347) ha osservato: “La Corte europea ha chiarito che l'art. 17 della direttiva non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione a nuovi clienti da lui procurato o al sensibile sviluppo da lui procurato dagli affari con clienti preesistenti, e la applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite massimo previsto dalla direttiva…Sono, quindi, consentiti metodi di calcolo diversi e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza del computo, il limite massimo specificato dalla direttiva…l'art. 1751 c.c. ha inteso condizionare l'attribuzione dell'indennità non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ed equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni da lui perse”.
Il consulente tecnico incaricato dott. nella propria relazione ha in proposito affermato “Un Per_1 ultimo dato che appare possibile fornire a parziale risposta del primo quesito peritale è l'andamento provvigionale, che risulta il seguente:
nel 2016, ad Euro 25.694,88;
nel 2017, ad Euro 34.182,86; nel 2018, ad Euro 25.463,32;
nel 2019, ad Euro 8.934,56;
nel 2020, ad Euro 16.401,79;
nel 2021, ad Euro 11.406,16
TOTALE Euro 122.083,57.
Per la corretta lettura di tale ultimo dato occorre tuttavia rammentare due circostanze: la prima riguarda il fatto che, in genere, nel settore della moda il processo che parte dalla proposta d'ordine e si conclude con il pagamento finale a saldo del prezzo pattuito per la vendita potrebbe durare diversi mesi, la seconda è che proprio la clausola secondo la quale le provvigioni sarebbero maturate all'integrale pagamento del prezzo potrebbe rendere impreciso il riferimento delle provvigioni annuali agli anni in cui gli affari sono stati effettivamente conclusi”.
In ragione di quanto sopra il CTU sul punto ha concluso che: “Secondo la norma, l'indennità non può
pagina 12 di 14 superare la media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o del periodo effettivo di durata del rapporto se inferiore a tale lasso temporale. Dal momento che il contratto è stato stipulato il 13 aprile del 2015 e terminato l'11 giugno 2020, il totale delle provvigioni, riscosse tutte negli ultimi cinque anni di rapporto e pari, in base a quanto sopra ricostruito ed alla documentazione prodotta, ad Euro 122.083,57, si può dividere per i suddetti 5 anni, così ottenendo 122.083,57 / 5 = 24.416,71”.
Tenuta in considerazione l'indubbia ed incontestata notorietà del marchio SS ed il pacifico progressivo decremento degli affari conclusi dalla preponente con i clienti procurati dall'attrice durante il rapporto contrattuale inter partes, appare equo ridurre il massimo dell'indennità di 1/6, determinandola quindi in € 20.347,25.
Costituendo circostanza incontestata ed accertata anche in sede di operazioni peritali, che sono già stati accantonati nel fondo indennità di risoluzione del rapporto presso l'Ente Enasarco complessivi € 2.518,89, che l'agente non ha negato di essere nelle condizioni di riscuotere, dalla somma di €
20.347,25 deve essere sottratto anche tale ammontare, poiché detto importo non può essere cumulato all'indennità di fine rapporto determinata in giudizio ai sensi dell'art. 1751 c.c.. Il credito dell'agente a tale titolo si riduce dunque ad € 17.828,36.
Indennità di sostitutiva del preavviso
Costituisce circostanza pacifica che il recesso dal contratto della società convenuta è stato comunicato in data 11.06.2020, con effetto immediato.
Le motivazioni addotte al recesso non sono imputabili all'agente, per il che la NT avrebbe dovuto osservare il termine di preavviso previsto dall'art. 1750 c.c. e dal contratto intercorso tra le parti, il quale, stante la durata del rapporto, doveva essere di sei mesi. Va in proposito disattesa la contestazione mossa dalla convenuta in ordine alla durata del preavviso, secondo cui avrebbe dovuto al più essere di un solo mese, stante la durata del rapporto tra essa preponente e la Controparte_1 di meno di due anni. Quest'ultima è infatti subentrata senza soluzione di continuità nel rapporto di agenzia instaurato dal proprio dante causa signor , e nei diritti e doveri da esso Persona_2 derivanti, essendo stato tra le parti, tra l'altro, espressamente convenuto nell'atto di cessione, il mantenimento dell'anzianità di servizio dalla data di stipulazione del contratto di agenzia (v. doc. 1 fascicolo attrice).
Circa la relativa quantificazione, il CTU nominato ha concluso: “In termini monetari, l'indennità corrisponde a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti. L'anno civile (intero) per il quale sono maturate provvigioni risulta essere il 2020, con una somma liquidata di Euro 16.041,79.
I sei dodicesimi di tale valore che costituiscono, quindi, l'indennità di mancato preavviso risultano essere: 16.041,79 / 12 * 6 = Euro 8.020,89”.
E' dovuta pertanto l'indennità sostitutiva del preavviso nell'importo di € 8.020,89.
In conclusione, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 17.828,36 a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e la somma di €
8.020.,89 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Su tali somme spettano gli interessi al tasso pagina 13 di 14 legale con decorrenza dalla comunicazione inviata dalla società attrice del 12.01.2021. Non spetta la rivalutazione monetaria, attesa l'inapplicabilità dell'art. 429 u.c. c.p.c..
E' inammissibile la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di €
747,03, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr), in quanto tardivamente proposta, essendo stata formulata per la prima volta solo con la precisazione delle conclusioni. In ogni caso la domanda non sarebbe accoglibile, essendo la voce in esame già compresa nell'indennità ex art. 1751 c.c., non essendo possibile il cumulo con essa di altra indennità di fine rapporto.
Per completezza, si ribadiscono le valutazioni in termini di inammissibilità già espresse nell'ordinanza del 12.12.2023 in ordine alle istanze di prova testimoniale reiterate da parte convenuta nelle proprie conclusioni.
Le spese di CTU e le spese processuali, queste ultime liquidate come da dispositivo in ragione del valore liquidato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore di la somma di € NT Controparte_1
17.828,36 a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e la somma di € 8.020,89 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre gli interessi al tasso legale dal 12.01.2021 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a. (se dovuta),
c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dei procuratori della medesima, che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Milano, 16 maggio 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9662/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARADEI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO e dell'avv. FEBBRARO MONICA ( ) PIAZZA GULLO, 6 87100 C.F._1
COSENZA; elettivamente domiciliato in PIAZZA GULLO, 6 87100 COSENZA, presso il difensore avv. MARADEI VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MENECH LUCA e NT P.IVA_2 dell'avv. BOFFI DAVIDE ( PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Barozzi, 1 20122 MILANO, presso il difensore avv. DE MENECH
LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, nel merito, condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della NT società unipersonale, Controparte_1
a) della somma di euro 4.044,36, a titolo di indennità suppletiva di clientela,
b) della somma di euro 25.306,90, a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
c) della somma di euro 7.518,33, a titolo di indennità di mancato preavviso;
o nella misura accertata dal CTU, Dott. pari ad: Persona_1
A) € 3.846,2, a titolo di indennità suppletiva di clientela;
pagina 1 di 14 B) € 24.416,71, a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
C) € 8.020,89, a titolo di indennità di mancato preavviso;
D) € 747,03, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr); il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di spettanza.
In ogni caso condannare al pagamento di quelle somme che risulteranno come NT dovute e di giustizia. Con vittoria spese, competenze ed onorari di causa oltre spese generali, CPA ed
IVA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti Avvocati”
Per parte convenuta
“Si insiste quindi nel chiedere a codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, di rigettare tutte le domande proposte da ut supra, ed Controparte_1 assolvere, quindi, da ogni conseguenza e responsabilità connesse alle medesime e NT dalle stesse derivanti, con ogni ulteriore pronuncia del caso.
Oltre le rituali.
In via istruttoria, senza con ciò invertire l'onere della prova a carico della odierna attrice, si chiede venga ammessa prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte, ove ritenute ammissibili, nonché prova testimoniale su tutte le circostanze in fatto dedotte nella comparsa di risposta nonché nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta espunte da giudizi e valutazioni, nonché sui seguenti capitoli di prova:
A. (Per quanto la circostanza sia documentale e pacifica) Sulla assenza dei presupposti per la liquidazione della indennità suppletiva di clientela
Cont 1) Vero che è esclusa dalla iscrizione alla associazione stipulante gli AEC, né nel contratto di agenzia vi è un espresso richiamo a tale contrattazione collettiva;
Cont 2) Vero che il contratto di agenzia tra e l'Agente rinvia alle sole previsioni di legge, come risulta dal doc. 2 che si rammostra al teste;
3) Vero che l'accordo di cessione del contratto di agenzia a , nel prevedere che le CP_1 indennità sarebbero state, ove dovute, pagate all'Agente subentrante, ha fatto esclusivo riferimento a quella di cui all'art. 1751 c.c., come risulta dal doc. 3 che si rammostra al teste.
B. (Per quanto la circostanza sia documentale) Sulla assenza dei presupposti per la liquidazione della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., per intervenuta decadenza dal proporre la domanda
1) Vero che il rapporto di agenzia è cessato in data 11 giugno 2020, come risulta dal doc. 5 che si rammostra al teste;
2) Vero che l'Agente, tramite il proprio legale, ha comunicato l'intenzione di far valere il proprio diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto in data 31 maggio 2022, ossia a distanza di quasi due anni dalla cessazione del rapporto, come risulta dal doc. 4 avv. che si rammostra al teste;
pagina 2 di 14 3) Vero che ci sono stati solo contatti informali tra l'Agente e gli uffici amministrativi della Società, attraverso i quali, l'Agente non ha mai richiesto il pagamento della indennità ex art. 1751 c.c. né ha mai comunicato l'intenzione di far valere propri diritti;
4) Vero che con la comunicazione inviata dall'Agente in data 12 gennaio 2021, lo stesso si è semplicemente limitato a chiedere conteggi circa le “competenze di fine rapporto” senza quindi richiedere il pagamento della indennità ex art. 1751 c.c. o comunicare l'intenzione di rivendicare il diritto a tale indennità;
5) Vero che l'Agente non è mai stato rassicurato da alcuni dipendenti di (nello CP_2 specifico, Sig. e Sig.ra ) circa il fatto che la Società stesse Testimone_1 Tes_2 provvedendo ad effettuare i conteggi relativi alla indennità di cessazione del rapporto;
6) Vero che né i suddetti dipendenti di , né altri, non hanno mai riconosciuto o CP_2 dichiarato che tale indennità spettasse all'Agente, né lo hanno mai direttamente contattato;
C. (Per quanto la circostanza sia documentale) Sulla assenza dei presupposti per la liquidazione della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., per assenza dei requisiti
1) Vero che , come risulta dal doc. 8 che si rammostra al teste, ha percepito in corso CP_1 di rapporto provvigioni via via decrescenti pari a:
- nel 2016, ad Euro 25.694,88;
- nel 2017, ad Euro 34.182,86;
- nel 2018, ad Euro 19.433,76;
- nel 2019, ad Euro 8.934,56;
- nel 2020, ad Euro 16.401,79;
- nel 2021, ad Euro 11.406,16.
2) Vero che nel corso degli ultimi 4 anni di rapporto (ossia dal 2018 al 2021) ha CP_1 sostanzialmente ridotto di oltre due terzi il fatturato della nella relativa area di riferimento;
Pt_1
3) Vero che la Società è bene presente e conosciuta sul mercato nazionale ed internazionale, dove hanno sede punti vendita e negozi per lo più dislocati presso importanti città e centri commerciali;
4) Vero che la Società ha destinato notevoli investimenti pubblicitari per supportare il proprio marchio
e quello dei relativi prodotti, circa 8,3 milioni di Euro nel 2015, circa 8,7 milioni di Euro nel 2016, circa 7,3 milioni di Euro nel 2017, circa 4,4 milioni di Euro nel 2018, circa 4 milioni di Euro nel 2019
e circa 3,8 milioni di Euro nel 2020, per un totale di spesa a carico della Società quindi, nel periodo in cui è intercorso il rapporto con l'Agente, di circa 30 milioni di Euro;
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova ed anche a prova contraria i Sig.ri:
- dott. Testimone_3
- sig.ra ; Tes_2
- sig. Testimone_1
- dott. . Testimone_4 pagina 3 di 14 Con riserva di meglio precisare, integrare, modificare, dedurre, capitolare, produrre e di formulare ulteriori istanze istruttorie e indicare altri testi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27.03.2023, la Parte_2 conveniva in giudizio la società chiedendone la condanna
[...] NT al pagamento in suo favore dell'importo di € 4.044,36 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di €
25.306,90 a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e di € 7.518,33 a titolo di indennità di mancato preavviso, ovvero la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di spettanza.
A fondamento della propria pretesa, in sintesi deduceva in fatto:
- che con contratto sottoscritto in data 15.04.2015, la aveva conferito al sig. NT
(c.f.: – P.I.: - n. Iscrizione Enasarco Persona_2 C.F._3 P.IVA_3
), l'incarico, a tempo indeterminato e senza rappresentanza, di promuovere la conclusione di P.IVA_4 contratti di vendita di propri prodotti (nella specie, calzature uomo e donna della linea SS AN), di volta in volta inseriti nelle collezioni stagionali delle linee elencate nell'Allegato B del medesimo contratto, assegnandogli quale zona la regione Calabria e pattuendo, quale corrispettivo, una provvigione dell'8% del fatturato netto raggiunto, relativo alle vendite effettivamente realizzate, una ulteriore provvigione del 2% al superamento del budget contrattualmente definito, ed una provvigione indiretta del 4% del fatturato netto raggiunto in relazione alle vendite effettivamente realizzate promosse presso i c.d. clienti riservati;
- che con scrittura privata del 10.01.2019, tale contratto veniva ceduto dal sig. ad Persona_2 essa (P.Iva: ) - di cui il predetto rivestiva la carica di Parte_2 P.IVA_1 amministratore unico -, che dunque subentrava al primo nel rapporto di agenzia a partire dalla stagione di vendita Autunno-Inverno 2019/20;
- che con pec del 11.06.2020, la gli comunicava il recesso con effetto NT immediato dal contratto, a motivo dei risultati economici conseguiti su tutto il territorio italiano, giudicati insoddisfacenti, dichiarandosi contestualmente disponibile a discutere le modalità di cessazione del rapporto di collaborazione ed invitandola a tal fine a prendere contatti per la definizione;
- di aver dunque preso contatti con gli uffici amministrativi della preponente, per avere il pagamento delle indennità di chiusura rapporto, formalizzando la propria richiesta con pec del 12.01.2021, che rimaneva priva di riscontro, ed a cui seguiva pertanto la diffida dei propri legali del 31.05.2022 - che rimaneva a sua volta senza risposta -, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di
€ 39.436,43, di cui:
€ 2.566,82 per indennità di risoluzione del rapporto;
€ 4.044,36 per indennità suppletiva di clientela;
€ 25.306,92 per indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
€ 7.518,33 per indennità di mancato preavviso.
pagina 4 di 14 Evidenziava quindi, in punto di diritto, di aver diritto all'indennità di risoluzione del rapporto, come espressamente prevista dall' calcolata su tutte le somme percepite in costanza del rapporto di CP_3 agenzia, e quantificata in € 2.566,82, che affermava essere stata versata dalla preponente nel fondo gestito dalla Controparte_4
Affermava inoltre che, essendo il contratto di agenzia cessato per iniziativa della preponente e per fatto ad essa non imputabile, aveva diritto anche all'indennità c.d. “suppletiva di clientela”, da calcolarsi, in applicazione di quanto previsto dagli A.E.C., su tutte le somme corrispostegli in costanza di rapporto, nella misura rispettivamente del 3% sull'ammontare globale dei compensi maturati per i primi tre anni
(2015 – 2017) e del 3,5% sui compensi maturati nei successivi tre anni (2018 – 2020), e così complessivamente determinata in € 4.044,36.
Osservava ulteriormente come, ai sensi dell'art. 1751 c.c., all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a liquidare e pagare all'agente un'indennità di fine rapporto, se si verificano le condizioni seguenti: • l'agente abbia procurato alla preponente nuovi clienti, oppure abbia incrementato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti, e dopo la cessazione del rapporto la preponente tragga ancora vantaggi dagli affari in atto con la clientela suddetta;
• il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti, e che tale indennità non possa essere superiore alla media annua delle provvigioni degli ultimi cinque anni di rapporto o, se il rapporto ha avuto durata inferiore, alla media del periodo in questione, affermando di aver diritto a tale indennità ricorrendone i presupposti. Evidenziava in proposito che la preponente aveva inaspettatamente esercitato il diritto di recesso per scelte di politica aziendale, pregiudicando in modo significativo la propria possibilità di guadagno e che nel caso di specie ricorressero entrambe le condizioni dell'apporto di clientela e dell'equità previste dal citato art. 1751 c.c..
Affermava infatti di aver acquisito nel corso del rapporto moltissimi nuovi clienti di cui la casa mandante avrebbe continuato ad avvantaggiarsi, e di aver sensibilmente sviluppato gli affari, allegando i nominativi dei clienti procurati ex novo ed il fatturato che, dall'anno 2015 al mese di giugno 2020, aveva prodotto grazie alle vendite dalla medesima procurate, concludendo di NT aver pertanto diritto all'indennità in parola, determinata nella sua misura massima di legge, ovvero in un anno di provvigioni sulla base della media annuale provvigionale del periodo di vigenza del rapporto, da determinarsi, in considerazione dell'importo complessivo delle provvigioni liquidate nel corso del rapporto (aprile/2015 - giugno/2020) pari ad € 126.534,62, in € 25.306,92.
Da ultimo affermava di aver diritto all'indennità di mancato preavviso, dal momento che il contratto era stato risolto dalla preponente con effetto immediato alla data del 11.06.2020, mentre, a termini di la risoluzione del rapporto avrebbe dovuto essere preceduta da un periodo di preavviso, CP_3 correlato alla durata del rapporto, non inferiore a mesi cinque, che, in ragione della durata del rapporto
(anni 5) e delle provvigioni maturate, doveva essere determinato in € 7.518,33.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle deduzioni e conclusioni NT avversarie, chiedendone l'integrale rigetto.
Evidenziava preliminarmente di appartenere al gruppo “SS”; di essersi occupata, all'epoca dei fatti oggetto di causa, della produzione e commercializzazione della 1° linea a marchio “SS” nonché delle linee informali (2° linee) a marchio “SS AN” e in forza di Persona_3 pagina 5 di 14 contratto di licenza stipulato con SS;
di aver stipulato in 13.04.2015, contratto di agenzia a tempo interminato con il sig. per la promozione delle calzature uomo e donna della Persona_2 linea “SS AN” nella regione Calabria, ceduto in data 10.01.2019, alla Controparte_1
Affermava che a distanza di un anno dalla cessione del contratto, la propria situazione economico- finanziaria, già molto complessa, con il diffondersi del virus Covid-19 ed il sostanziale blocco di attività e vendite, era divenuta ingestibile, registrando nel 2020 una perdita di € 35.511.075 e nel 2021 una perdita di € 12.624.705, e di essere stata dunque costretta a riorganizzarsi, ed in ragione di ciò a chiudere il rapporto con la Riferiva quindi di aver presentato, in data 27 febbraio Controparte_1
2023, istanza di nomina dell'esperto ex art. 12 del D. Lgs. n. 14 del 2019 (il “Codice della Crisi”), unitamente all'istanza di applicazione delle misure protettive erga omnes ex art. 18 del Codice della
Crisi, dando così avvio al percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi di legge.
Quanto alle pretese formulate da negava il diritto dell'agente al pagamento Controparte_1 dell'indennità suppletiva di clientela di cui agli A.E.C., ritenendoli non applicabili al rapporto dedotto in giudizio, dal momento che il contratto inter partes rinviava alle sole previsioni di legge, senza alcun richiamo alla disciplina degli accordi collettivi, costituenti contratti di diritto privato e come tali operanti solo su adesione volontaria. Negava in ogni caso la fondatezza della pretesa dell'indennità in parola, non sussistendo i presupposti di diritto per la relativa liquidazione, contestandone altresì la quantificazione.
Contestava la fondatezza dalla pretesa di pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., eccependo innanzitutto che l'Agente fosse decaduto dal relativo diritto non avendo comunicato l'intenzione di far valere i propri diritti entro un anno dallo scioglimento del rapporto, dal momento che solo in data 31 maggio 2022 il legale dell'Agente aveva inviato la richiesta di versamento dell'indennità in parola.
Affermava che infatti non potesse considerarsi atto idoneo ad evitare la decadenza, la comunicazione inviata dall'Agente in data 12.01.2021, essendosi con la medesima semplicemente limitato a chiedere dei conteggi senza quindi comunicare alcuna intenzione di far valere il diritto alla citata indennità. In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento, evidenziando come le provvigioni maturate dalla e quindi, di riflesso, il fatturato da essa prodotto, sia Controparte_1 andato via via calando nel corso degli anni, e come non risultasse che vi fossero nuovi clienti procurati dalla che continuassero a sviluppare affari con essa preponente. Affermava altresì Controparte_1 che i risultati negativi di dovessero giudicarsi ancor più gravi in considerazione Controparte_1 della notorietà dei marchi da essa commercializzati e gli ingenti investimenti dalla medesima effettuati, di tal che siffatti risultati (peraltro negativi) non potessero nemmeno essere considerati il frutto delle capacità dell'Agente. Contestava altresì la mancanza del presupposto dell'equità per la liquidazione della indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., stanti i risultati negativi conseguiti e il complessivo comportamento dell'Agente, che aveva dimostrato assoluta noncuranza rispetto alla strategia di business e agli obiettivi economici della Società, a maggior ragione considerati gli sforzi della medesima nell'investire importanti somme di denaro a fini pubblicitari. Da ultimo contestava in ogni caso la quantificazione effettuata dall'attore e la pretesa di pagamento di tale indennità nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c..
Negava infine il fondamento della pretesa della società attrice di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, poiché l'intervenuta crisi economica che l'aveva investita, confermata dall'apertura della procedura di “negoziazione assistita”, aveva legittimato il recesso con effetto pagina 6 di 14 immediato dal rapporto. In ogni caso ne contestava la quantificazione, affermando che la stessa andrebbe calcolata dal gennaio 2019 (data di subentro dell'Agente) e non da data anteriore, posto che l'accordo di cessione del contratto tra il sig. e la Persona_2 Controparte_1 disciplinava unicamente il trasferimento del diritto (eventuale) della indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. nulla prevedendo sul preavviso, che dunque avrebbe potuto al più essere di un mese, ai sensi di quanto previsto all'art. 1750 c.c., essendo il rapporto con quest'ultima durato meno di due anni. Si riservava quindi la corretta quantificazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., la parte attrice con la propria prima memoria precisava, alla luce delle eccezioni formulate dalla convenuta, che al rapporto di agenzia dedotto in giudizio fossero applicabili gli A.E.C. avendovi le parti implicitamente prestato adesione attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, come dimostrato dal regolare versamento, dall'anno 2016 al 2020, dell'indennità FIRR al fondo speciale gestito dall'ENASARCO, incombente non previsto dalla legge ma solo dalla contrattazione collettiva. Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. evidenziava che nella comunicazione di recesso dell'11.06.2020, la società si era resa disponibile a discutere le modalità NT di cessazione del rapporto di collaborazione, invitando l'Agente a prendere contatti con il personale addetto, affinché venisse definita la pratica dello stesso e di aver provveduto tempestivamente a contattare gli uffici amministrativi della preponente, al fine di richiedere, bonariamente, il pagamento delle indennità di chiusura rapporto, formalizzando, nella missiva, inoltrata a mezzo pec, in data 12.01.2021, la richiesta di voler esercitare i propri diritti conseguenti al recesso;
di aver quindi sollecitato più volte anche verbalmente la definizione, non avendo la
Preponente mai negato in precedenza la sussistenza del diritto dell'Agente di ricevere le indennità richieste, ma limitandosi, esclusivamente, a temporeggiare postergando l'invio dei conteggi. Quanto al merito evidenziava che tutti i clienti inseriti nell'elenco prodotto unitamente all'atto introduttivo del giudizio, presenti anche nei conguagli provvigionali, erano stati procurati dal signor Persona_2
e poi dalla società non essendovi agenti in precedenza a coprire la medesima Controparte_1 zona per la promozione delle calzature della linea SS AN, evidenziando come, partendo da zero, avesse procurato ben 72 nuovi clienti, che dopo la revoca del contratto hanno continuato ad intrattenere rapporti commerciali con la preponente, ed affermando che dopo il recesso, un altro agente di commercio, già in precedenza incaricato della promozione e vendita della linea di abbigliamento, avesse beneficiato dei clienti procurati, continuando, nelle stagioni successive, a promuovere la vendita di calzature della linea SS AN presso gli stessi. Quanto infine all'indennità sostitutiva di preavviso, evidenziava come costituisse circostanza pacifica che il rapporto era stato risolto dalla Preponente senza alcun preavviso, e che la stessa era stata correttamente quantificata in € 7.518,33, dovendosi tenere conto dell'intera durata del rapporto, dal momento che in sede di cessione del contratto tra il signor ed essa Persona_2 Controparte_1 quest'ultima era subentrata al proprio dante causa in tutti i diritti, le prerogative e le facoltà già maturate, con mantenimento dell'anzianità di servizio dalla data di stipulazione del contratto di agenzia.
Con ordinanza del 12.12.2023, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti, veniva pagina 7 di 14 ordinata alla parte convenuta l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del fatturato, come emergente dai libri contabili della società, degli anni 2021 e 2022, realizzato nella zona già assegnata all'attrice (Regione Calabria), con riferimento agli acquisti effettuati dai clienti indicati nell'elenco prodotto dall'attrice sub doc. 5) allegato all'atto di citazione e non oggetto di specifica contestazione, cui la ottemperava con nota di deposito del 7.02.2024. Con successiva ordinanza del NT
2.04.2024, vista la documentazione depositata da in ossequio all'ordine di NT esibizione e rilevato che nella medesima erano riportati i fatturati generati dai clienti ivi elencati, per le linee “77 e 79”, negli anni 2021 e 2022, ritenutane la rilevanza alla luce di tale deposito, ad integrazione e parziale modifica della precedente ordinanza, veniva altresì ordinata alla convenuta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dell'elenco clienti attivi (esclusi quelli riservati alla preponente per espressa previsione inserita nel contratto intercorso tra le parti e nei relativi allegati B ed E) e del fatturato, come emergente dai libri contabili della società, dai medesimi generato nell'anno 2014, nella zona assegnata all'attrice con il suddetto contratto (Regione Calabria), con riferimento alle medesime linee sopra indicate, a seguito del quale con nota del 19.04.2024, NT riferiva di non essere in grado di ottemperare all'ordine, affermando di aver sostituito nell'anno 2017 il proprio sistema informatico, che non ha conservato i dati passati, e di non poter ricorrere a consulenti esterni specializzati per il relativo recupero, essendo in attesa di omologa di concordato semplificato e di non poter pertanto disporre pagamenti se non espressamente autorizzati dal Tribunale e dall'Ausiliario.
Con successiva ordinanza del 5.06.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU Dott. cui veniva affidato l'incarico di esperire serio tentativo di conciliazione, Persona_1 ovvero di rispondere al seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, esaminati i documenti già prodotti in causa e quelli ritenuti dal CTU necessari per i suoi accertamenti, che la preponente metterà a disposizione del CTU, nei tempi e modi che saranno indicati dallo stesso CTU, previo espletamento del tentativo di conciliazione,
1. indichi il CTU l'elenco dei clienti procacciati dall'agente e l'elenco dei clienti procacciati che sono rimasti alla preponente dopo la cessazione del rapporto, tenendo conto del fattore di disattivazione che individuerà nel caso specifico, quantificando l'incremento di fatturato procurato dall'agente;
2. dica il CTU l'ammontare delle indennità dovute per fine rapporto distinguendo un conteggio e la verifica dei presupposti a mente dell'art. 1751 cc ed altro conteggio e verifica dei presupposti a mente dell'AEC applicabile;
3. quantifichi il CTU l'ammontare dell'indennità di mancato preavviso”
In mancanza di accordo tra le parti, l'elaborato peritale veniva depositato il 6.11.2024.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, integralmente fruiti dalle parti.
pagina 8 di 14 Tutto ciò premesso, passando al merito delle domande proposte dalla va Controparte_1 innanzitutto premesso che costituiscono circostanze non controverse:
- l'avvenuto conferimento da parte di dell'incarico di Agente al signor NT
, con contratto del 13 aprile 2015, per la promozione delle calzature uomo e Persona_2 donna della linea SS AN nella Regione Calabria;
- la relativa cessione in data 10 gennaio 2019, alla la quale dunque subentrava Controparte_1 senza soluzione di continuità all'impresa individuale del signor;
CP_1
- la relativa chiusura in data 11 giugno 2020, a seguito di comunicazione di recesso da parte della preponente, motivata dai risultati di mercato non soddisfacenti sul territorio italiano.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice ha proposto domanda di condanna della al NT pagamento in suo favore dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di cessazione del contratto di cui all'art. 1751 c.c. e dell'indennità di mancato preavviso.
Indennità suppletiva di clientela
Ritiene questo Giudice innanzitutto che non possa trovare accoglimento la domanda di pagamento dall'indennità suppletiva di clientela.
Come affermato dalla stessa parte attrice, tale indennità trova il proprio fondamento nelle previsioni degli accordi economici collettivi, che pacificamente hanno natura giuridica di atto di autonomia privata di diritto comune, costituendo pertanto fonte negoziale (e non già legale) di disciplina del rapporto di agenzia. Nel caso di specie, l'attrice non solo non ha specificatamente allegato quale accordo economico collettivo ritenga applicabile al rapporto di agenzia dedotto in causa, ma neppure ha prodotto l'accordo collettivo pretesamente da applicarsi né ne ha richiesto l'acquisizione in giudizio (essendo esclusa la possibilità di relativa acquisizione d'ufficio, trattandosi di giudizio nel quale non è applicato il rito del lavoro), con conseguente mancanza di supporto probatorio in relazione alla fonte negoziale del preteso credito per la voce indennitaria in esame.
Tale ragione “più liquida”, assorbe ogni altra questione su cui le parti hanno dibattuto, soprattutto in ordine all'applicabilità o meno al rapporto dedotto in giudizio di accordi economici collettivi, redendo inaccoglibile la domanda di pagamento dell'indennità che trova in essi il proprio fondamento.
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c.
Preliminarmente si rileva che l'articolo 1751 c.c. stabilisce che l'indennità ivi prevista è dovuta in caso di cessazione del rapporto di agenzia, se l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato affari con clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, sempre che il pagamento sia equo, considerate le provvigioni che l'agente perde con la cessazione ed il beneficio che la preponente ricava dai clienti procurati dall'agente; l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Il quinto comma dello stesso articolo onera l'agente di comunicare, a pena di decadenza, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, l'intenzione di far valere i propri diritti in relazione a tale indennità.
pagina 9 di 14 Parte convenuta ha eccepito che la sia decaduta dal diritto di vedersi corrisposta Controparte_1
l'indennità in esame, avendo la medesima formulato la relativa richiesta solo con pec del 31.05.2022 e dunque ben oltre il termine decadenziale di un anno sopra indicato.
E' stato peraltro documentato dalla società attrice che, in data 12.01.2021, la medesima abbia inviato alla preponente, una comunicazione pec con cui ha richiesto l'invio dei conteggi relativi “alle indennità di chiusura del rapporto” (doc. 3 fascicolo attrice). non ne ha contestato la NT ricezione, ma unicamente la relativa idoneità ad assolvere all'onere previsto a pena di decadenza di cui sopra. Afferma infatti la convenuta che con tale comunicazione la si è limitata a Controparte_1 chiedere dei conteggi senza quindi comunicare alcuna intenzione di far valere il diritto alla citata indennità.
Ritiene questo Giudice che la comunicazione in esame sia invece sufficiente alla manifestazione della volontà dell'Agente di far valere il proprio diritto all'indennità di cessazione del rapporto. Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cass. 3581 del 2017), “al fine di tutelare le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario, infatti, che l'adempimento atto ad evitare la decadenza si esplichi in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante
l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, costituente imprescindibile elemento della pretesa medesima”, non essendo invece richiesta una particolare formula né l'indicazione neanche approssimativa della somma richiesta. Sempre secondo la Suprema Corte (Cass. 22535 del
2022) “il quinto comma dell'art. 1751 c.c. prevede un termine breve entro il quale l'agente deve
<<comunicare al preponente l di far valere i propri diritti>>. Si osserva che sarà sufficiente un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chieda il pagamento dell'indennità in esame. In conformità ai principi valevoli in tema di decadenza la richiesta del pagamento dell'indennità entro il termine previsto dalla norma impedisce la decadenza e fa si che l'agente possa poi chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo”. L'indennità di cessato rapporto disciplinata dall'art. 1751 c.c. rientra certamente tra le indennità “di chiusura del rapporto” ed è evidente che l'agente, richiedendone il conteggio, abbia manifestato l'interesse e la volontà di riceverne il pagamento.
Ciò posto, quanto ai presupposti per il relativo riconoscimento, questo Giudice ritiene che dall'istruttoria della causa ne sia emersa la ricorrenza.
Parte attrice ha allegato – non smentita dalla parte convenuta – che il signor sia Persona_2 stato il primo agente incaricato dalla per lo svolgimento dell'attività di Parte_3 promozione dei propri prodotti (calzature uomo e donna della linea SS AN) nella regione
Calabria. Ha prodotto unitamente al proprio atto di citazione un elenco di clienti (doc. 5 fascicolo attrice), affermandone l'avvenuta acquisizione grazie all'attività del signor , prima, e Persona_2 propria, in seguito all'avvenuta cessione del contratto di agenzia;
in ordine a tali allegazioni e produzioni, parte convenuta ha solo formulato generiche contestazioni, non documentando di aver già acquisito in precedenza i clienti indicati dall'attrice come di nuova acquisizione. Si rileva sul punto come non abbia dato seguito all'ordine di esibizione formulato ex art. 210 NT
c.p.c. con ordinanza del 2.04.2024, con cui le è stato ordinato di produrre in giudizio l'elenco clienti attivi (esclusi quelli riservati alla preponente per espressa previsione inserita nel contratto intercorso tra le parti e nei relativi allegati B ed E) ed il fatturato, come emergente dai libri contabili della società, dai pagina 10 di 14 medesimi generato nell'anno 2014 – anno precedente l'instaurazione del rapporto di agenzia con il signor -, nella zona allo stesso assegnata, con riferimento alle medesime linee Persona_2 di prodotto ad esso affidate per la relativa promozione. Da tale condotta possono desumersi elementi di convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in ordine all'infondatezza delle (peraltro generiche) contestazioni della convenuta circa l'avvenuta acquisizione dei clienti di cui all'elenco prodotto, proprio ad opera dell'attrice. Tale condotta è stata tra l'altro reiterata dalla convenuta anche in sede di operazioni peritali, non avendo la medesima dato seguito alla richiesta di acquisizione di documentazione contabile formulata dal CTU nominato dott. . Per_1
Quest'ultimo, nella propria relazione peritale, con riferimento al presupposto dell'acquisizione di nuovi clienti ad opera dell'attrice, ha avuto modo di affermare: “Negli atti di causa, parte attrice ha rappresentato di aver procacciato alla preponente n. 72 nuovi clienti. Parte convenuta ha contestato questa circostanza ma, come riferito in precedenza, alla richiesta dello scrivente di fornire supporto documentale alla contestazione, non ha fornito alcun riscontro. Al contrario, lo scrivente ha avuto modo di verificare la presenza dei nominativi indicati nell'elenco prodotto da parte attrice quale doc. 5 allegato all'atto di citazione – nonché riprodotto nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. - all'interno del file denominato “estratti conto provvigioni” allegato quale doc. 8 alla seconda memoria ex art. 183 sempre di parte attrice, di presumibile estrazione telematica.
Occorre, peraltro, considerare che, come evidenziato, il contratto non prevedesse alcun portafoglio di clientela iniziale, per cui è da concludere che i clienti elencati, o, se non proprio loro, quelli che hanno comunque dato origine alla maturazione delle provvigioni accertate, siano stati necessariamente procacciati dall'agente”.
Riguardo l'ulteriore presupposto di riconoscimento dell'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c., dall'istruttoria espletata ed, in particolare, dal documento depositato dalla società convenuta a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con ordinanza del 12.12.2023, è emerso che la medesima abbia, invero, continuato ad ricevere sostanziali vantaggi dagli affari conclusi con i clienti verso cui l'attività di promozione dell'agente si era sostanziata. In particolare è stata provata la continuità del rapporto commerciale tra la convenuta ed i clienti elencati nel documento 9 prodotto dalla medesima, anche dopo la conclusione del rapporto con la e che gli stessi Controparte_1 abbiano generato un fatturato per la per gli anni 2021 e 2022, di complessivi € NT
540.023,70.
Con riferimento al criterio di determinazione dell'indennità occorre osservare che l'art. 1751 c.c., lungi dallo stabilire la misura dell'indennità dovuta, si limita a fissarne il tetto massimo, stabilendo che
“l'importo dell'indennità dovuta non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione”. Pertanto la somma pretesa dall'attrice non è quella riconosciuta dalla norma in commento, ma solo la misura massima dell'indennità dovuta all'agente in caso di risoluzione del rapporto. Afferma in proposito la Corte d'Appello di Milano (v. sent. 764 del 5 settembre 2023) che il Giudice, nel valutare l'equità dell'indennità, deve considerare elementi concreti quali il numero effettivo di nuovi clienti apportati dall'agente durante il rapporto, l'incremento o meno degli affari con la clientela esistente e la media delle provvigioni percepite.
pagina 11 di 14 Bisogna quindi considerare gli elementi citati, nonché 1) il complesso degli affari sviluppato dall'agente fino al termine del rapporto, tenendo in considerazione anche l'evoluzione futura;
2) la perdita per l'agente delle provvigioni dovuta alla cessazione del rapporto;
3) l'equità.
Nella logica meritocratica dell'art. 1751 c.c., dunque, per una valutazione di partenza dovrebbe essere preso in considerazione il massimo, l'unica misura prevista espressamente dalla legge, da diminuire in presenza di eventuali condizioni negative per l'agente, come la popolarità del marchio, la pubblicità del preponente, le condizioni di mercato, l'anzianità, la perdita di grossi ed affidabili clienti da parte dell'agente, la continuazione inalterata del fatturato senza aumenti significativi.
La Suprema Corte (Cass. Sez. L. 24.07.2007 n. 16347) ha osservato: “La Corte europea ha chiarito che l'art. 17 della direttiva non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione a nuovi clienti da lui procurato o al sensibile sviluppo da lui procurato dagli affari con clienti preesistenti, e la applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite massimo previsto dalla direttiva…Sono, quindi, consentiti metodi di calcolo diversi e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza del computo, il limite massimo specificato dalla direttiva…l'art. 1751 c.c. ha inteso condizionare l'attribuzione dell'indennità non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ed equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni da lui perse”.
Il consulente tecnico incaricato dott. nella propria relazione ha in proposito affermato “Un Per_1 ultimo dato che appare possibile fornire a parziale risposta del primo quesito peritale è l'andamento provvigionale, che risulta il seguente:
nel 2016, ad Euro 25.694,88;
nel 2017, ad Euro 34.182,86; nel 2018, ad Euro 25.463,32;
nel 2019, ad Euro 8.934,56;
nel 2020, ad Euro 16.401,79;
nel 2021, ad Euro 11.406,16
TOTALE Euro 122.083,57.
Per la corretta lettura di tale ultimo dato occorre tuttavia rammentare due circostanze: la prima riguarda il fatto che, in genere, nel settore della moda il processo che parte dalla proposta d'ordine e si conclude con il pagamento finale a saldo del prezzo pattuito per la vendita potrebbe durare diversi mesi, la seconda è che proprio la clausola secondo la quale le provvigioni sarebbero maturate all'integrale pagamento del prezzo potrebbe rendere impreciso il riferimento delle provvigioni annuali agli anni in cui gli affari sono stati effettivamente conclusi”.
In ragione di quanto sopra il CTU sul punto ha concluso che: “Secondo la norma, l'indennità non può
pagina 12 di 14 superare la media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o del periodo effettivo di durata del rapporto se inferiore a tale lasso temporale. Dal momento che il contratto è stato stipulato il 13 aprile del 2015 e terminato l'11 giugno 2020, il totale delle provvigioni, riscosse tutte negli ultimi cinque anni di rapporto e pari, in base a quanto sopra ricostruito ed alla documentazione prodotta, ad Euro 122.083,57, si può dividere per i suddetti 5 anni, così ottenendo 122.083,57 / 5 = 24.416,71”.
Tenuta in considerazione l'indubbia ed incontestata notorietà del marchio SS ed il pacifico progressivo decremento degli affari conclusi dalla preponente con i clienti procurati dall'attrice durante il rapporto contrattuale inter partes, appare equo ridurre il massimo dell'indennità di 1/6, determinandola quindi in € 20.347,25.
Costituendo circostanza incontestata ed accertata anche in sede di operazioni peritali, che sono già stati accantonati nel fondo indennità di risoluzione del rapporto presso l'Ente Enasarco complessivi € 2.518,89, che l'agente non ha negato di essere nelle condizioni di riscuotere, dalla somma di €
20.347,25 deve essere sottratto anche tale ammontare, poiché detto importo non può essere cumulato all'indennità di fine rapporto determinata in giudizio ai sensi dell'art. 1751 c.c.. Il credito dell'agente a tale titolo si riduce dunque ad € 17.828,36.
Indennità di sostitutiva del preavviso
Costituisce circostanza pacifica che il recesso dal contratto della società convenuta è stato comunicato in data 11.06.2020, con effetto immediato.
Le motivazioni addotte al recesso non sono imputabili all'agente, per il che la NT avrebbe dovuto osservare il termine di preavviso previsto dall'art. 1750 c.c. e dal contratto intercorso tra le parti, il quale, stante la durata del rapporto, doveva essere di sei mesi. Va in proposito disattesa la contestazione mossa dalla convenuta in ordine alla durata del preavviso, secondo cui avrebbe dovuto al più essere di un solo mese, stante la durata del rapporto tra essa preponente e la Controparte_1 di meno di due anni. Quest'ultima è infatti subentrata senza soluzione di continuità nel rapporto di agenzia instaurato dal proprio dante causa signor , e nei diritti e doveri da esso Persona_2 derivanti, essendo stato tra le parti, tra l'altro, espressamente convenuto nell'atto di cessione, il mantenimento dell'anzianità di servizio dalla data di stipulazione del contratto di agenzia (v. doc. 1 fascicolo attrice).
Circa la relativa quantificazione, il CTU nominato ha concluso: “In termini monetari, l'indennità corrisponde a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti. L'anno civile (intero) per il quale sono maturate provvigioni risulta essere il 2020, con una somma liquidata di Euro 16.041,79.
I sei dodicesimi di tale valore che costituiscono, quindi, l'indennità di mancato preavviso risultano essere: 16.041,79 / 12 * 6 = Euro 8.020,89”.
E' dovuta pertanto l'indennità sostitutiva del preavviso nell'importo di € 8.020,89.
In conclusione, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 17.828,36 a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e la somma di €
8.020.,89 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Su tali somme spettano gli interessi al tasso pagina 13 di 14 legale con decorrenza dalla comunicazione inviata dalla società attrice del 12.01.2021. Non spetta la rivalutazione monetaria, attesa l'inapplicabilità dell'art. 429 u.c. c.p.c..
E' inammissibile la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di €
747,03, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr), in quanto tardivamente proposta, essendo stata formulata per la prima volta solo con la precisazione delle conclusioni. In ogni caso la domanda non sarebbe accoglibile, essendo la voce in esame già compresa nell'indennità ex art. 1751 c.c., non essendo possibile il cumulo con essa di altra indennità di fine rapporto.
Per completezza, si ribadiscono le valutazioni in termini di inammissibilità già espresse nell'ordinanza del 12.12.2023 in ordine alle istanze di prova testimoniale reiterate da parte convenuta nelle proprie conclusioni.
Le spese di CTU e le spese processuali, queste ultime liquidate come da dispositivo in ragione del valore liquidato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore di la somma di € NT Controparte_1
17.828,36 a titolo di indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e la somma di € 8.020,89 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre gli interessi al tasso legale dal 12.01.2021 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a. (se dovuta),
c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dei procuratori della medesima, che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Milano, 16 maggio 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
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