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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1643/24 rg, promossa con atto di citazione da:
1 (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Davide Favotto, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso, Via G. D'Annunzio n.
19, come da mandato allegato all'atto di citazione d'appello
appellante
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Lisa Battilana, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Mogliano Veneto (TV), via Pia n.1/A, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello
appellato/appellante incidentale
e con l'intervento di
(CF: ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avv. Fabrizio Santoro, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso, viale Cairoli n.15, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello
interveniente appellata
Oggetto: Mutuo - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 1531/2024, pubblicata il 3.9.24
2 CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n.1531/2024 pubblicata il 03/09/2024, nel procedimento avente R.G. n. 3665/2022, notificata dal procuratore di parte attrice in data 03.09.2024, così provvedere in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza:
In via preliminare
· dichiarare inammissibile l'intervento adesivo dipendente svolto da
per i motivi esposti in narrativa;
CP_2
· di conseguenza, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c. per essere intervenuta nel procedimento senza svolgere successivamente alcuna attività assertiva o istruttoria;
In via principale
· riformarsi la sentenza di primo grado e rigettare/dichiarare inammissibili le domande attoree di restituzione delle somme asseritamente versate dal Sig. al Sig. CP_1 Parte_1
· di conseguenza, condannare il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_2
alla restituzione delle somme eventualmente versate dal Sig.
[...]
in esecuzione alla sentenza di primo grado;
Pt_1
3 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In ogni caso, in subordine compensarsi le spese.
Per parte appellata:'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via principale, respingersi l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1531/2024,
[...]
pubbl. 3.09.2024, per le ragioni tutte rappresentate nella narrativa del presente atto, e per l'effetto confermarsi la pronuncia di primo grado;
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi la domanda formulata in via incidentale sulla condanna del sig. al Parte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 275,00, CP_1
oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, quale residuo debito in ordine all'acquisto di materasso e reti per i motivi dedotti in narrativa e stante il riconoscimento di debito / promessa di pagamento;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.'
4 Per parte appellata interveniente: 'in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto destituito di fondamento e non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
- respingersi l'appello proposto dal sig. per le ragioni Parte_1
tutte rappresentate nella narrativa del presente atto riguardo ai capi di interesse;
- confermarsi la sentenza di primo grado riguardo ai capi di interesse;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari da causa di entrambi i gradi di giudizio.'
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022, e CP_1
la figlia convenivano in giudizio CP_2 Parte_1
chiedendone la condanna alla restituzione dell'importo di euro
35.275,00, pari alla metà delle somme dall'attore corrisposte in favore della figlia e dell'ex coniuge, quale contributo per l'acquisto in CP_2
comproprietà della casa coniugale in Zero AN (TV), Via Meucci
n. 6.
5 Allegavano in particolare gli attori che, non disponendo i coniugi della disponibilità economica per sostenere detto acquisto, Persona_1
aveva messo a disposizione della coppia la somma complessiva di euro
70.000,00 mediante l'emissione di tre assegni tratti dal proprio conto corrente presso Centro Banca Marca tra il 19 febbraio 2020 e il 1° aprile 2021, a fronte della promessa da parte di e CP_2 Pt_1
che tali somme sarebbero state restituite, a partire dal 2022, in
[...]
base alle loro possibilità economiche.
Riferiva ancora parte attrice che, sopraggiunta l'irreversibile crisi del rapporto coniugale, l'immobile pocanzi menzionato era stato venduto in data 28 febbraio 2022 al prezzo complessivo di euro 260.000,00 e, una volta estinto il mutuo ipotecario gravante sul medesimo, i venditori avevano incassato la somma di euro 33.783,91 ciascuno.
Tuttavia, mentre aveva provveduto a restituire CP_2
integralmente quanto ricevuto dal padre attraverso quattro bonifici bancari eseguiti tra il 18 gennaio 2022 e il 5 marzo 2022, aveva Pt_1
disatteso la suddetta promessa di restituzione, ignorando ogni richiesta in tal senso.
Gli attori chiedevano altresì la restituzione dell'ulteriore importo di euro 275,00 in relazione all'acquisto della rete e del materasso matrimoniale effettuato in occasione del matrimonio.
Pertanto, i predetti chiedevano la condanna alla restituzione a CP_1
di quanto da questi versato a titolo di prestito o, in subordine,
[...]
6 accertare il carattere ingiustificato del pagamento de quo ex art. 2033
e/o 2036 c.c. (indebito oggettivo e/o soggettivo) o ex art. 2041 c.c.
(arricchimento senza causa).
La citazione a giudizio veniva effettuata anche da , CP_2
sull'assunto di un proprio interesse nella causa ex art. 100 c.p.c. e 105 comma 2 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 novembre
2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via Parte_1
preliminare, la nullità della procura rilasciata dall'attore e dall'intervenuta al medesimo difensore, deducendo al riguardo la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tra i co-attori; eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva di , non CP_2
avendo quest'ultima alcuna pretesa azionabile nei suoi confronti.
Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, evidenziando come le transazioni in denaro fossero avvenute esclusivamente tra il e la figlia e come, ad ogni CP_1
modo, i versamenti in oggetto fossero da ricondursi ad atti di liberalità verso la coppia, ovvero, ancora, all'adempimento di obbligazioni naturali, sì da escluderne, nell'un caso o nell'altro, la ripetibilità.
Con ordinanza del 7 dicembre 2022 veniva assegnato ad CP_2
termine per costituirsi con un diverso difensore, onde superare la potenziale nullità della procura rilasciata in via congiunta al medesimo legale del padre.
7 Esperito inutilmente un tentativo di conciliazione ed istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1531/24, pubblicata il 3 settembre 2024, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto alla restituzione in favore di della somma di euro 33.783,91, oltre interessi e CP_1
rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, respinte preliminarmente le contestazioni del convenuto relative all'illegittimità dell'intervento di e alla sua CP_2
carenza di interesse a partecipare al giudizio, da un lato qualificando l'intervento della stessa come un legittimo intervento adesivo dipendente o “ad adiuvandum”, dall'altro osservando come ella avesse un interesse, oltre che di fatto, per così dire “morale”, a sostenere le ragioni del padre, anche un interesse giuridico ed economico in ragione della rimarcata natura solidale del credito vantato da , respingeva anche la domanda riconvenzionale CP_1
di condanna dell'intervenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., non potendosi sostenere che la partecipazione al giudizio di quest'ultima avesse aggravato l'iter processuale o inciso sulla durata (più che ragionevole) della causa, sì da rappresentare un abuso del diritto di azione.
Nel merito, il Tribunale osservava come:
a) la domanda restitutoria non potesse essere accolta in forza delle norme dettate in materia di mutuo, risultando per tabulas che due degli
8 assegni rilasciati dall'attore erano stati emessi all'ordine della figlia
(gli assegni bancari tratti su Centromarca Banca, filiale di Zero Per_2
AN (TV) n. 4095631 dell'importo di euro 25.000,00 e n. 4095637 dell'importo di euro 20.000,00), mentre l'assegno del 20 gennaio 2021
n. 0004095636 era stato incassato dalla venditrice
"EUROCOSTRUZIONI F.LLI BROGNERA S.R.L.", mancando quindi una vera e propria traditio diretta di denaro dall'odierno attore al né gli effetti della stessa potevano ritenersi realizzati Pt_1
mediante la girata all'incasso delle somme sul conto corrente cointestato agli allora coniugi Inoltre, i capitoli di prova CP_3
articolati per provare l'asserita promessa di restituzione da parte dei coniugi non recavano alcuna indicazione specifica in merito alle circostanze di tempo e di luogo in cui le dichiarazioni che si vorrebbero dimostrare sarebbero state rese;
b) parimenti non era possibile sussumere la domanda attorea nemmeno nell'alveo dell'indebito oggettivo essendo necessario anche in questo caso uno spostamento patrimoniale tra solvens e accipiens che non si era verificato, almeno non in modo diretto;
c) doveva, invece, ritenersi fondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.: tale fonte non contrattuale dell'obbligazione presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di
9 causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. Nel caso di specie, il convenuto pur avendo dedotto che il contributo del suocero all'acquisto della casa coniugale fosse giustificato da uno spirito di liberalità verso la coppia e integrasse dunque gli estremi della donazione diretta del denaro o, alternativamente, della donazione indiretta (seppur parziale) dell'immobile, non aveva allegato né provato alcunché in merito all'elemento soggettivo dell'animus donandi. Né la soluti retentio pretesa dal poteva fondarsi sul Pt_1
disposto dell'art. 2034 c.c. in materia di obbligazioni naturali dal momento che l'importo versato dall'attore, nel suo complesso di entità oggettivamente consistente, appariva travalicare i confini della proporzionalità e dell'adeguatezza delle dazioni di denaro nei comuni rapporti famigliari, anche in ragione della assenza di allegazioni specifiche, da parte del convenuto eccipiente, circa le condizioni patrimoniali di al tempo della compravendita del 9 aprile CP_1
2021.
Con riguardo, invece, all'acquisto degli elementi di arredo di cui l'attore chiedeva il rimborso, il primo Giudice riteneva che, trattandosi di prestazioni adeguate e proporzionate alle ordinarie possibilità di una normale famiglia e all'evidenza riconducibili all'assolvimento di quei
10 doveri morali e sociali tradizionalmente, la pretesa non potesse trovare accoglimento.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 3 ottobre
2024, ha proposto tempestivo appello lamentando, in Parte_1
via preliminare, l'erroneo rigetto delle eccezioni sollevate in relazione all'illegittimità dell'intervento e alla carenza di interesse ad agire di
, con conseguente omessa condanna della stessa ai sensi CP_2
dell'art.96 c.p.c.; nel merito, per carenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 19 dicembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale avverso il rigetto della richiesta di rimborso dei costi dallo stesso sostenuti per l'acquisto del materasso e delle reti.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto del gravame CP_2
promosso da e la conferma della sentenza appellata. Parte_1
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 17 gennaio 2025.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Primo motivo dell'appello principale
11 Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'intervento adesivo di , escludendone la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. per CP_2
aver allungato i tempi del processo senza svolgere alcuna difesa, non avendo la medesima alcun interesse ad agire nel presente procedimento per aver estinto la propria parte di debito e per non aver adempiuto la parte di competenza di con conseguente carenza Pt_1
di interesse ad agire in relazione alla causa di ripetizione. Deduce inoltre l'appellante come l'intervento di sarebbe CP_2
comunque inammissibile dal momento che non potrebbe aversi un intervento adesivo dipendente se – come nel caso di specie – il rapporto dedotto in giudizio è unitario: nel giudizio di primo grado, infatti, veniva dedotta l'esistenza di un unico rapporto in cui CP_2
e avevano assunto la veste di condebitori in
[...] Parte_1
solido. L'unico intervento astrattamente ammissibile avrebbe dovuto essere quello litisconsortile ovvero principale, con la proposizione di domande nei confronti di tutte le parti ovvero di una sola di queste;
del resto, nessun interesse giuridicamente inteso potrebbe riconoscersi in capo al debitore solidale di intervenire in favore del proprio creditore.
Ritiene, infine, parte appellante che l'intervenuta avrebbe dovuto subire una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. stante l'inutilità del suo intervento che avrebbe determinato un inutile allungamento dei tempi processuali, rappresentando un evidente abuso del processo.
12 Il motivo merita rigetto. Come rilevato anche dal Tribunale,
l'intervento effettuato da deve essere qualificato come CP_2
intervento adesivo dipendente, il quale, senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (e, dunque, senza proporre domande ulteriori), manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, per il fine ultimo di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
Colui che interviene con questa tipologia di intervento non esperisce una propria azione, ma si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già avanzata da taluna delle parti originarie, avendo interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima. Si tratta di uno strumento preventivo, per mezzo del quale il terzo, titolare del rapporto dipendente, cerca di allontanare gli effetti negativi del giudicato che potrebbe formarsi sul diritto principale tra le parti originarie. L'intervento di rientra perfettamente in quanto CP_2
sopra descritto e deve, pertanto ritenersi legittimo, non avendo la medesima difatti svolto alcuna domanda autonoma, tanto nell'originario atto introduttivo del giudizio quanto nell'atto di intervento depositato in data 28 gennaio 2023, né la stessa ha inteso far valere un proprio diritto soggettivo confliggente con quello delle altre parti. Né può ritenersi, come sostenuto dall'odierno appellante, che non sussista l'interesse ad agire in capo all'intervenuta: il credito
13 azionato in giudizio difatti è sorretto dal vincolo solidale tra CP_2
e , pertanto un eventuale mancato accoglimento
[...] Parte_1
delle domande attoree avrebbe esposto l'intervenuta alla ipotetica ulteriore pretesa di pagamento per l'intero, oltre il limite della propria quota interna di condebito, imponendole poi gli oneri, l'alea e i costi dell'esercizio in via giudiziale del regresso.
Ne deriva che l'intervento attuato da deve ritenersi CP_2
legittimo e ammissibile, con conseguente rigetto di ogni eventuale pretesa condanna della stessa ai sensi dell'art.96 c.p.c., dal momento che la partecipazione al giudizio dell'intervenuta non ha causato alcun aggravio dei tempi del processo (svoltosi in tempi più che ragionevoli: iscrizione a ruolo del giugno 2022, sentenza del settembre 2024, dove la costituzione dell'intervenuta con diverso difensore ha comportato un rinvio di nemmeno un paio di mesi) né ha dato luogo ad alcun abuso del diritto di azione.
Secondo motivo dell'appello principale
Con il secondo motivo di appello parte appellante si duole dell'erroneo accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento disposto nonostante la carenza dei presupposti di cui all'art.2041c.c., quali:
- il requisito della residualità richiesto dall'art. 2042 c.c., che prevede che l'azione in esame possa trovare ingresso solo e soltanto laddove non vi siano altre azioni esperibili, ma non anche laddove la parte richiedente non sia in grado di dimostrare la propria pretesa;
14 - il fatto costitutivo originante l'arricchimento, stante l'assenza, riconosciuta anche dal Tribunale, di un trasferimento diretto di denaro tra e essendo gli assegni per cui è causa CP_1 Parte_1
intestati alla figlia ed alla ditta di costruzioni;
CP_2
- la sussistenza di una giusta causa del trasferimento patrimoniale esistente tra e la figlia rappresentata da quegli CP_1 CP_2
spostamenti di denaro tra familiari sorretti dal vincolo solidaristico;
- l'errata inversione dell'onere probatorio previsto per legge a carico delle parti: riteneva difatti il tribunale che il convenuto non avesse dimostrato la fondatezza delle invocate donazione ed obbligazione naturale, omettendo tuttavia di considerare che il convenuto non aveva mai avanzato alcuna domanda di accertamento nei confronti dell'attore, ma si era limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea esplicando mere difese.
Anche la presente doglianza non può trovare accoglimento. Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio
15 subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative
o con l'ordine pubblico.” (Cass 33954/23). Nel caso di specie la diversa azione fondata sul contratto di mutuo risulta carente ab origine del titolo giustificativo -i l contratto di mutuo - mancando una consegna diretta di denaro tra l'attore e il convenuto, mentre incontestato e pienamente dimostrato risulta il pregiudizio patrimoniale subito da . Risulta infatti pacificamente che CP_1
l'attore avesse consegnato alla figlia una somma di denaro successivamente impiegata dai coniugi per l'acquisto di una casa, cointestata tra gli stessi. All'atto della separazione l'immobile veniva venduto, con il ricavato della vendita i coniugi estinguevano il mutuo e si ripartivano equamente il ricavato residuo, traendo entrambi profitto da detta vendita. Si realizzava così un'utilità economica per i coniugi che nulla avevano sborsato per l'acquisto dell'immobile, con relativa diminuzione del patrimonio dell'attore che aveva invece corrisposto gli anticipi necessari alla conclusione della compravendita, senza incassare nulla dalla successiva vendita. Ed è proprio in questa circostanza che si concretizza e si ravvisa l'ingiustificato arricchimento del sebbene non vi sia stata una consegna diretta Pt_1
di denaro tra lo stesso e , difatti, l'ingiustificato CP_1
arricchimento si configura ogni qualvolta una parte si sia arricchita, e l'arricchimento può consistere in qualsiasi vantaggio suscettibile di
16 valutazione economica, quindi anche un risparmio di spesa oppure una perdita evitata, e correlativamente ne sia conseguito un depauperamento dell'altra.
Del resto, nessun diverso titolo giustificativo del trasferimento patrimoniale, pacificamente utilizzato dai coniugi per l'acquisto della casa in co-proprietà, è stato allegato né dimostrato, a maggior ragione se si considera che la propria parte di ricavato della CP_2
vendita dell'immobile l'ha utilizzata per rimborsare la propria quota di quanto precedentemente corrispostole dal padre. Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, era onere del convenuto che avendo negato la sussistenza di un contratto di mutuo - e di un suo conseguente obbligo restitutorio - ed avendo allegato una diversa causa giustificatrice del trasferimento del denaro utilizzato dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, riconducendo il medesimo alla fattispecie della donazione e/o dell'obbligazione naturale, doveva fornirne la relativa prova. Era il convenuto che doveva fornire prova dei fatti da porre a sostegno della propria eccezione di irripetibilità del versamento di denaro sul conto a lui cointestato, avendo egli introdotto una ragione giustificatrice nuova, modificativa ed estintiva della pretesa restitutoria azionata dall'attore, il quale non poteva certo essere onerato della relativa prova negativa.
In definitiva, l'attore non avendo a disposizione alcuna azione tipica, contrattuale o extracontrattuale, verso il convenuto, atteso che la
17 fattispecie dedotta in giudizio, valutata alla stregua delle contrapposte allegazioni in fatto e della documentazione acquisita al giudizio, non risulta ab origine riconducibile né allo schema del mutuo, né a quello dell'indebito oggettivo dedotti dall'attore, e non sussistendo, quindi, alcun titolo su cui fondare la propria pretesa, disponeva unicamente dell'azione generale di arricchimento, quale unica tutela esperibile al fine di ottenere il ristoro del danno correlato alla locupletazione senza giusta causa del Pt_1
L'appello incidentale
Con l'unico motivo di gravame incidentale parte appellata lamenta l'omesso riconoscimento in proprio favore del credito relativo all'importo di euro 275, prestato al convenuto per l'acquisto delle reti e del materasso, erroneamente qualificato dal tribunale come obbligazione naturale. Risulterebbe invero documentalmente l'impegno restitutorio assunto dal il quale, nell'ambito di una Pt_1
conversazione whatsapp con , prometteva di eseguire il CP_2
bonifico del suddetto importo a favore dell'attore entro il 22 novembre
2021, poi mai eseguito.
L'appello incidentale merita accoglimento.
Il documento prodotto sub doc. 10 in allegato all'atto di citazione di primo grado è lo screenshot di uno scambio di messaggi whatsapp del
21 novembre 2021 tra e la ricorda CP_2 Parte_1 CP_2
al che deve ancora corrispondere i residui 275 euro anticipati Pt_1
18 dal padre per l'acquisto delle reti e del materasso ed il senza Pt_1
nulla obiettare, chiede di inviargli l'Iban del conto corrente del padre per effettuare il pagamento. Il bonifico promesso, per il giorno seguente, non è mai stato eseguito.
Il documento in questione non è mai stato contestato dal e Pt_1
costituisce un riconoscimento di debito. Inoltre, la circostanza che e avessero già corrisposto in precedenza CP_2 Parte_1
una parte del complessivo costo di reti e materasso contraddice la riconducibilità dell'importo erogato da all'adempimento CP_1
di un'obbligazione naturale, come invece ritenuto dal primo Giudice.
Terzo motivo dell'appello principale
Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta un'erronea liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale che, in ragione dell'invocata riforma della pronuncia impugnata, dovranno essere poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio. Inoltre, CP_1
sostiene parte appellante, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali anche e, in subordine, nella denegata CP_2
ipotesi in cui la Corte non dovesse accogliere l'appello, dovrà comunque essere riformata la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite essendo state rigettate due delle tre domande avanzate da parte attrice, e dovendosi quindi, in ragione del principio della parziale soccombenza come previsto ai sensi dell'art. 92 c.p.c., procedere alla compensazione delle stesse.
19 Il motivo è infondato, vieppiù in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole a parte attrice- appellante incidentale.
Vale altresì osservare che, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass. n.26043/2020). Nel caso in esame la domanda promossa in via subordinata, volta a configurare l'intervenuto trasferimento patrimoniale come indebito oggettivo e/o soggettivo e/o come arricchimento senza giusta causa, che ha trovato accoglimento risulta fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda svolta in via principale, oggetto di rigetto.
Ne deriva che la liquidazione delle spese operata dal Tribunale deve trovare conferma, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono Parte_2
liquidate come da dispositivo - in favore di in una somma CP_1
intermedia tra i parametri medi ed i minimi previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, - in favore di CP_2
secondo i parametri minimi previsti per il medesimo scaglione
[...]
di riferimento.
20 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.1643/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) contro Parte_1 CP_1
(appellato) e con l'intervento di (interveniente appellata), CP_2
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.
1531/2024 pubblicata il 03/09/2024, che conferma nel resto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 275,00, oltre rivalutazione monetaria sino alla data odierna e interessi compensativi ex lege dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna alla rifusione a favore degli appellati Parte_2
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate
- in favore di in euro 5.210,00 per compenso CP_1
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
21 - in favore di in euro 3.473,00 per compenso CP_2
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma
1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante principale.
Venezia, 9 dicembre 2025
il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1643/24 rg, promossa con atto di citazione da:
1 (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Davide Favotto, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso, Via G. D'Annunzio n.
19, come da mandato allegato all'atto di citazione d'appello
appellante
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Lisa Battilana, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Mogliano Veneto (TV), via Pia n.1/A, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello
appellato/appellante incidentale
e con l'intervento di
(CF: ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avv. Fabrizio Santoro, del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso, viale Cairoli n.15, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello
interveniente appellata
Oggetto: Mutuo - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 1531/2024, pubblicata il 3.9.24
2 CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n.1531/2024 pubblicata il 03/09/2024, nel procedimento avente R.G. n. 3665/2022, notificata dal procuratore di parte attrice in data 03.09.2024, così provvedere in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza:
In via preliminare
· dichiarare inammissibile l'intervento adesivo dipendente svolto da
per i motivi esposti in narrativa;
CP_2
· di conseguenza, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c. per essere intervenuta nel procedimento senza svolgere successivamente alcuna attività assertiva o istruttoria;
In via principale
· riformarsi la sentenza di primo grado e rigettare/dichiarare inammissibili le domande attoree di restituzione delle somme asseritamente versate dal Sig. al Sig. CP_1 Parte_1
· di conseguenza, condannare il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_2
alla restituzione delle somme eventualmente versate dal Sig.
[...]
in esecuzione alla sentenza di primo grado;
Pt_1
3 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In ogni caso, in subordine compensarsi le spese.
Per parte appellata:'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via principale, respingersi l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1531/2024,
[...]
pubbl. 3.09.2024, per le ragioni tutte rappresentate nella narrativa del presente atto, e per l'effetto confermarsi la pronuncia di primo grado;
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi la domanda formulata in via incidentale sulla condanna del sig. al Parte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 275,00, CP_1
oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, quale residuo debito in ordine all'acquisto di materasso e reti per i motivi dedotti in narrativa e stante il riconoscimento di debito / promessa di pagamento;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.'
4 Per parte appellata interveniente: 'in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto destituito di fondamento e non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
- respingersi l'appello proposto dal sig. per le ragioni Parte_1
tutte rappresentate nella narrativa del presente atto riguardo ai capi di interesse;
- confermarsi la sentenza di primo grado riguardo ai capi di interesse;
- in ogni caso: con vittoria di spese e onorari da causa di entrambi i gradi di giudizio.'
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022, e CP_1
la figlia convenivano in giudizio CP_2 Parte_1
chiedendone la condanna alla restituzione dell'importo di euro
35.275,00, pari alla metà delle somme dall'attore corrisposte in favore della figlia e dell'ex coniuge, quale contributo per l'acquisto in CP_2
comproprietà della casa coniugale in Zero AN (TV), Via Meucci
n. 6.
5 Allegavano in particolare gli attori che, non disponendo i coniugi della disponibilità economica per sostenere detto acquisto, Persona_1
aveva messo a disposizione della coppia la somma complessiva di euro
70.000,00 mediante l'emissione di tre assegni tratti dal proprio conto corrente presso Centro Banca Marca tra il 19 febbraio 2020 e il 1° aprile 2021, a fronte della promessa da parte di e CP_2 Pt_1
che tali somme sarebbero state restituite, a partire dal 2022, in
[...]
base alle loro possibilità economiche.
Riferiva ancora parte attrice che, sopraggiunta l'irreversibile crisi del rapporto coniugale, l'immobile pocanzi menzionato era stato venduto in data 28 febbraio 2022 al prezzo complessivo di euro 260.000,00 e, una volta estinto il mutuo ipotecario gravante sul medesimo, i venditori avevano incassato la somma di euro 33.783,91 ciascuno.
Tuttavia, mentre aveva provveduto a restituire CP_2
integralmente quanto ricevuto dal padre attraverso quattro bonifici bancari eseguiti tra il 18 gennaio 2022 e il 5 marzo 2022, aveva Pt_1
disatteso la suddetta promessa di restituzione, ignorando ogni richiesta in tal senso.
Gli attori chiedevano altresì la restituzione dell'ulteriore importo di euro 275,00 in relazione all'acquisto della rete e del materasso matrimoniale effettuato in occasione del matrimonio.
Pertanto, i predetti chiedevano la condanna alla restituzione a CP_1
di quanto da questi versato a titolo di prestito o, in subordine,
[...]
6 accertare il carattere ingiustificato del pagamento de quo ex art. 2033
e/o 2036 c.c. (indebito oggettivo e/o soggettivo) o ex art. 2041 c.c.
(arricchimento senza causa).
La citazione a giudizio veniva effettuata anche da , CP_2
sull'assunto di un proprio interesse nella causa ex art. 100 c.p.c. e 105 comma 2 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 novembre
2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via Parte_1
preliminare, la nullità della procura rilasciata dall'attore e dall'intervenuta al medesimo difensore, deducendo al riguardo la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tra i co-attori; eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva di , non CP_2
avendo quest'ultima alcuna pretesa azionabile nei suoi confronti.
Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, evidenziando come le transazioni in denaro fossero avvenute esclusivamente tra il e la figlia e come, ad ogni CP_1
modo, i versamenti in oggetto fossero da ricondursi ad atti di liberalità verso la coppia, ovvero, ancora, all'adempimento di obbligazioni naturali, sì da escluderne, nell'un caso o nell'altro, la ripetibilità.
Con ordinanza del 7 dicembre 2022 veniva assegnato ad CP_2
termine per costituirsi con un diverso difensore, onde superare la potenziale nullità della procura rilasciata in via congiunta al medesimo legale del padre.
7 Esperito inutilmente un tentativo di conciliazione ed istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1531/24, pubblicata il 3 settembre 2024, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto alla restituzione in favore di della somma di euro 33.783,91, oltre interessi e CP_1
rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, respinte preliminarmente le contestazioni del convenuto relative all'illegittimità dell'intervento di e alla sua CP_2
carenza di interesse a partecipare al giudizio, da un lato qualificando l'intervento della stessa come un legittimo intervento adesivo dipendente o “ad adiuvandum”, dall'altro osservando come ella avesse un interesse, oltre che di fatto, per così dire “morale”, a sostenere le ragioni del padre, anche un interesse giuridico ed economico in ragione della rimarcata natura solidale del credito vantato da , respingeva anche la domanda riconvenzionale CP_1
di condanna dell'intervenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., non potendosi sostenere che la partecipazione al giudizio di quest'ultima avesse aggravato l'iter processuale o inciso sulla durata (più che ragionevole) della causa, sì da rappresentare un abuso del diritto di azione.
Nel merito, il Tribunale osservava come:
a) la domanda restitutoria non potesse essere accolta in forza delle norme dettate in materia di mutuo, risultando per tabulas che due degli
8 assegni rilasciati dall'attore erano stati emessi all'ordine della figlia
(gli assegni bancari tratti su Centromarca Banca, filiale di Zero Per_2
AN (TV) n. 4095631 dell'importo di euro 25.000,00 e n. 4095637 dell'importo di euro 20.000,00), mentre l'assegno del 20 gennaio 2021
n. 0004095636 era stato incassato dalla venditrice
"EUROCOSTRUZIONI F.LLI BROGNERA S.R.L.", mancando quindi una vera e propria traditio diretta di denaro dall'odierno attore al né gli effetti della stessa potevano ritenersi realizzati Pt_1
mediante la girata all'incasso delle somme sul conto corrente cointestato agli allora coniugi Inoltre, i capitoli di prova CP_3
articolati per provare l'asserita promessa di restituzione da parte dei coniugi non recavano alcuna indicazione specifica in merito alle circostanze di tempo e di luogo in cui le dichiarazioni che si vorrebbero dimostrare sarebbero state rese;
b) parimenti non era possibile sussumere la domanda attorea nemmeno nell'alveo dell'indebito oggettivo essendo necessario anche in questo caso uno spostamento patrimoniale tra solvens e accipiens che non si era verificato, almeno non in modo diretto;
c) doveva, invece, ritenersi fondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.: tale fonte non contrattuale dell'obbligazione presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di
9 causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. Nel caso di specie, il convenuto pur avendo dedotto che il contributo del suocero all'acquisto della casa coniugale fosse giustificato da uno spirito di liberalità verso la coppia e integrasse dunque gli estremi della donazione diretta del denaro o, alternativamente, della donazione indiretta (seppur parziale) dell'immobile, non aveva allegato né provato alcunché in merito all'elemento soggettivo dell'animus donandi. Né la soluti retentio pretesa dal poteva fondarsi sul Pt_1
disposto dell'art. 2034 c.c. in materia di obbligazioni naturali dal momento che l'importo versato dall'attore, nel suo complesso di entità oggettivamente consistente, appariva travalicare i confini della proporzionalità e dell'adeguatezza delle dazioni di denaro nei comuni rapporti famigliari, anche in ragione della assenza di allegazioni specifiche, da parte del convenuto eccipiente, circa le condizioni patrimoniali di al tempo della compravendita del 9 aprile CP_1
2021.
Con riguardo, invece, all'acquisto degli elementi di arredo di cui l'attore chiedeva il rimborso, il primo Giudice riteneva che, trattandosi di prestazioni adeguate e proporzionate alle ordinarie possibilità di una normale famiglia e all'evidenza riconducibili all'assolvimento di quei
10 doveri morali e sociali tradizionalmente, la pretesa non potesse trovare accoglimento.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 3 ottobre
2024, ha proposto tempestivo appello lamentando, in Parte_1
via preliminare, l'erroneo rigetto delle eccezioni sollevate in relazione all'illegittimità dell'intervento e alla carenza di interesse ad agire di
, con conseguente omessa condanna della stessa ai sensi CP_2
dell'art.96 c.p.c.; nel merito, per carenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 19 dicembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale avverso il rigetto della richiesta di rimborso dei costi dallo stesso sostenuti per l'acquisto del materasso e delle reti.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto del gravame CP_2
promosso da e la conferma della sentenza appellata. Parte_1
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 17 gennaio 2025.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Primo motivo dell'appello principale
11 Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'intervento adesivo di , escludendone la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. per CP_2
aver allungato i tempi del processo senza svolgere alcuna difesa, non avendo la medesima alcun interesse ad agire nel presente procedimento per aver estinto la propria parte di debito e per non aver adempiuto la parte di competenza di con conseguente carenza Pt_1
di interesse ad agire in relazione alla causa di ripetizione. Deduce inoltre l'appellante come l'intervento di sarebbe CP_2
comunque inammissibile dal momento che non potrebbe aversi un intervento adesivo dipendente se – come nel caso di specie – il rapporto dedotto in giudizio è unitario: nel giudizio di primo grado, infatti, veniva dedotta l'esistenza di un unico rapporto in cui CP_2
e avevano assunto la veste di condebitori in
[...] Parte_1
solido. L'unico intervento astrattamente ammissibile avrebbe dovuto essere quello litisconsortile ovvero principale, con la proposizione di domande nei confronti di tutte le parti ovvero di una sola di queste;
del resto, nessun interesse giuridicamente inteso potrebbe riconoscersi in capo al debitore solidale di intervenire in favore del proprio creditore.
Ritiene, infine, parte appellante che l'intervenuta avrebbe dovuto subire una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. stante l'inutilità del suo intervento che avrebbe determinato un inutile allungamento dei tempi processuali, rappresentando un evidente abuso del processo.
12 Il motivo merita rigetto. Come rilevato anche dal Tribunale,
l'intervento effettuato da deve essere qualificato come CP_2
intervento adesivo dipendente, il quale, senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (e, dunque, senza proporre domande ulteriori), manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, per il fine ultimo di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
Colui che interviene con questa tipologia di intervento non esperisce una propria azione, ma si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già avanzata da taluna delle parti originarie, avendo interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima. Si tratta di uno strumento preventivo, per mezzo del quale il terzo, titolare del rapporto dipendente, cerca di allontanare gli effetti negativi del giudicato che potrebbe formarsi sul diritto principale tra le parti originarie. L'intervento di rientra perfettamente in quanto CP_2
sopra descritto e deve, pertanto ritenersi legittimo, non avendo la medesima difatti svolto alcuna domanda autonoma, tanto nell'originario atto introduttivo del giudizio quanto nell'atto di intervento depositato in data 28 gennaio 2023, né la stessa ha inteso far valere un proprio diritto soggettivo confliggente con quello delle altre parti. Né può ritenersi, come sostenuto dall'odierno appellante, che non sussista l'interesse ad agire in capo all'intervenuta: il credito
13 azionato in giudizio difatti è sorretto dal vincolo solidale tra CP_2
e , pertanto un eventuale mancato accoglimento
[...] Parte_1
delle domande attoree avrebbe esposto l'intervenuta alla ipotetica ulteriore pretesa di pagamento per l'intero, oltre il limite della propria quota interna di condebito, imponendole poi gli oneri, l'alea e i costi dell'esercizio in via giudiziale del regresso.
Ne deriva che l'intervento attuato da deve ritenersi CP_2
legittimo e ammissibile, con conseguente rigetto di ogni eventuale pretesa condanna della stessa ai sensi dell'art.96 c.p.c., dal momento che la partecipazione al giudizio dell'intervenuta non ha causato alcun aggravio dei tempi del processo (svoltosi in tempi più che ragionevoli: iscrizione a ruolo del giugno 2022, sentenza del settembre 2024, dove la costituzione dell'intervenuta con diverso difensore ha comportato un rinvio di nemmeno un paio di mesi) né ha dato luogo ad alcun abuso del diritto di azione.
Secondo motivo dell'appello principale
Con il secondo motivo di appello parte appellante si duole dell'erroneo accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento disposto nonostante la carenza dei presupposti di cui all'art.2041c.c., quali:
- il requisito della residualità richiesto dall'art. 2042 c.c., che prevede che l'azione in esame possa trovare ingresso solo e soltanto laddove non vi siano altre azioni esperibili, ma non anche laddove la parte richiedente non sia in grado di dimostrare la propria pretesa;
14 - il fatto costitutivo originante l'arricchimento, stante l'assenza, riconosciuta anche dal Tribunale, di un trasferimento diretto di denaro tra e essendo gli assegni per cui è causa CP_1 Parte_1
intestati alla figlia ed alla ditta di costruzioni;
CP_2
- la sussistenza di una giusta causa del trasferimento patrimoniale esistente tra e la figlia rappresentata da quegli CP_1 CP_2
spostamenti di denaro tra familiari sorretti dal vincolo solidaristico;
- l'errata inversione dell'onere probatorio previsto per legge a carico delle parti: riteneva difatti il tribunale che il convenuto non avesse dimostrato la fondatezza delle invocate donazione ed obbligazione naturale, omettendo tuttavia di considerare che il convenuto non aveva mai avanzato alcuna domanda di accertamento nei confronti dell'attore, ma si era limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea esplicando mere difese.
Anche la presente doglianza non può trovare accoglimento. Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio
15 subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative
o con l'ordine pubblico.” (Cass 33954/23). Nel caso di specie la diversa azione fondata sul contratto di mutuo risulta carente ab origine del titolo giustificativo -i l contratto di mutuo - mancando una consegna diretta di denaro tra l'attore e il convenuto, mentre incontestato e pienamente dimostrato risulta il pregiudizio patrimoniale subito da . Risulta infatti pacificamente che CP_1
l'attore avesse consegnato alla figlia una somma di denaro successivamente impiegata dai coniugi per l'acquisto di una casa, cointestata tra gli stessi. All'atto della separazione l'immobile veniva venduto, con il ricavato della vendita i coniugi estinguevano il mutuo e si ripartivano equamente il ricavato residuo, traendo entrambi profitto da detta vendita. Si realizzava così un'utilità economica per i coniugi che nulla avevano sborsato per l'acquisto dell'immobile, con relativa diminuzione del patrimonio dell'attore che aveva invece corrisposto gli anticipi necessari alla conclusione della compravendita, senza incassare nulla dalla successiva vendita. Ed è proprio in questa circostanza che si concretizza e si ravvisa l'ingiustificato arricchimento del sebbene non vi sia stata una consegna diretta Pt_1
di denaro tra lo stesso e , difatti, l'ingiustificato CP_1
arricchimento si configura ogni qualvolta una parte si sia arricchita, e l'arricchimento può consistere in qualsiasi vantaggio suscettibile di
16 valutazione economica, quindi anche un risparmio di spesa oppure una perdita evitata, e correlativamente ne sia conseguito un depauperamento dell'altra.
Del resto, nessun diverso titolo giustificativo del trasferimento patrimoniale, pacificamente utilizzato dai coniugi per l'acquisto della casa in co-proprietà, è stato allegato né dimostrato, a maggior ragione se si considera che la propria parte di ricavato della CP_2
vendita dell'immobile l'ha utilizzata per rimborsare la propria quota di quanto precedentemente corrispostole dal padre. Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, era onere del convenuto che avendo negato la sussistenza di un contratto di mutuo - e di un suo conseguente obbligo restitutorio - ed avendo allegato una diversa causa giustificatrice del trasferimento del denaro utilizzato dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, riconducendo il medesimo alla fattispecie della donazione e/o dell'obbligazione naturale, doveva fornirne la relativa prova. Era il convenuto che doveva fornire prova dei fatti da porre a sostegno della propria eccezione di irripetibilità del versamento di denaro sul conto a lui cointestato, avendo egli introdotto una ragione giustificatrice nuova, modificativa ed estintiva della pretesa restitutoria azionata dall'attore, il quale non poteva certo essere onerato della relativa prova negativa.
In definitiva, l'attore non avendo a disposizione alcuna azione tipica, contrattuale o extracontrattuale, verso il convenuto, atteso che la
17 fattispecie dedotta in giudizio, valutata alla stregua delle contrapposte allegazioni in fatto e della documentazione acquisita al giudizio, non risulta ab origine riconducibile né allo schema del mutuo, né a quello dell'indebito oggettivo dedotti dall'attore, e non sussistendo, quindi, alcun titolo su cui fondare la propria pretesa, disponeva unicamente dell'azione generale di arricchimento, quale unica tutela esperibile al fine di ottenere il ristoro del danno correlato alla locupletazione senza giusta causa del Pt_1
L'appello incidentale
Con l'unico motivo di gravame incidentale parte appellata lamenta l'omesso riconoscimento in proprio favore del credito relativo all'importo di euro 275, prestato al convenuto per l'acquisto delle reti e del materasso, erroneamente qualificato dal tribunale come obbligazione naturale. Risulterebbe invero documentalmente l'impegno restitutorio assunto dal il quale, nell'ambito di una Pt_1
conversazione whatsapp con , prometteva di eseguire il CP_2
bonifico del suddetto importo a favore dell'attore entro il 22 novembre
2021, poi mai eseguito.
L'appello incidentale merita accoglimento.
Il documento prodotto sub doc. 10 in allegato all'atto di citazione di primo grado è lo screenshot di uno scambio di messaggi whatsapp del
21 novembre 2021 tra e la ricorda CP_2 Parte_1 CP_2
al che deve ancora corrispondere i residui 275 euro anticipati Pt_1
18 dal padre per l'acquisto delle reti e del materasso ed il senza Pt_1
nulla obiettare, chiede di inviargli l'Iban del conto corrente del padre per effettuare il pagamento. Il bonifico promesso, per il giorno seguente, non è mai stato eseguito.
Il documento in questione non è mai stato contestato dal e Pt_1
costituisce un riconoscimento di debito. Inoltre, la circostanza che e avessero già corrisposto in precedenza CP_2 Parte_1
una parte del complessivo costo di reti e materasso contraddice la riconducibilità dell'importo erogato da all'adempimento CP_1
di un'obbligazione naturale, come invece ritenuto dal primo Giudice.
Terzo motivo dell'appello principale
Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta un'erronea liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale che, in ragione dell'invocata riforma della pronuncia impugnata, dovranno essere poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio. Inoltre, CP_1
sostiene parte appellante, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese processuali anche e, in subordine, nella denegata CP_2
ipotesi in cui la Corte non dovesse accogliere l'appello, dovrà comunque essere riformata la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite essendo state rigettate due delle tre domande avanzate da parte attrice, e dovendosi quindi, in ragione del principio della parziale soccombenza come previsto ai sensi dell'art. 92 c.p.c., procedere alla compensazione delle stesse.
19 Il motivo è infondato, vieppiù in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole a parte attrice- appellante incidentale.
Vale altresì osservare che, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass. n.26043/2020). Nel caso in esame la domanda promossa in via subordinata, volta a configurare l'intervenuto trasferimento patrimoniale come indebito oggettivo e/o soggettivo e/o come arricchimento senza giusta causa, che ha trovato accoglimento risulta fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda svolta in via principale, oggetto di rigetto.
Ne deriva che la liquidazione delle spese operata dal Tribunale deve trovare conferma, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono Parte_2
liquidate come da dispositivo - in favore di in una somma CP_1
intermedia tra i parametri medi ed i minimi previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, - in favore di CP_2
secondo i parametri minimi previsti per il medesimo scaglione
[...]
di riferimento.
20 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.1643/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) contro Parte_1 CP_1
(appellato) e con l'intervento di (interveniente appellata), CP_2
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.
1531/2024 pubblicata il 03/09/2024, che conferma nel resto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 275,00, oltre rivalutazione monetaria sino alla data odierna e interessi compensativi ex lege dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna alla rifusione a favore degli appellati Parte_2
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate
- in favore di in euro 5.210,00 per compenso CP_1
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
21 - in favore di in euro 3.473,00 per compenso CP_2
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma
1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante principale.
Venezia, 9 dicembre 2025
il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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