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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara LA Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5952/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Todini Assunta Parte_1
Ricorrente contro
, contumace CP_1
Resistente
Per_ AVV. GIUSEPPE AFFANNATO, in qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1
LA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025 in modalità cartolare, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza sullo status di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per chiedere la separazione giudiziale nei confronti del marito Parte_1 CP_1
con cui ha contratto matrimonio in Albania in data 25.1.2006 e dalla cui unione sono nati i figli
[...]
Per_ minori (nati il22.2.2008) e LA (nata il [...]), concludendo quanto ai Per_1
provvedimenti inerenti la prole come da atto introduttivo.
pagina 1 di 3 non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 15.5.2025 il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di disponendo la riunione del procedimento n. R.G. 234/2024 del Tribunale per i Minorenni CP_1
di Venezia, confermando la nomina dell'avv. Giuseppe Affannato quale curatore speciale dei minori e chiedendo l'intervento del Pubblico Ministero per prendere posizione sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. originariamente formulata dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale per i Minorenni.
All'udienza del 5.6.2025, trattata con modalità cartolare per consentire al curatore speciale di depositare memoria nell'interesse dei minori, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza sullo status di separazione.
Il Giudice delegato, con ordinanza datata 2.7.2025, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo stato di separazione.
*******
Attesa la presenza di elementi di estraneità nella fattispecie in esame (entrambi i coniugi sono nati in
Albania, ove hanno contratto matrimonio), occorre verificare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile con riferimento alla domanda di separazione.
Va osservato che la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da recente pronuncia di merito: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre 1999); la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (e dunque nemmeno di separazione) in quanto “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., SS. UU. n. 5292 del 28.10.1985; Tribunale di Milano, Sez. IX, 5.9.2011).
pagina 2 di 3 Tanto premesso, entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia, secondo le allegazioni e i documenti di cui al ricorso introduttivo, sin dal 2007 e tutti i figli minori della coppia sono nati a
Padova (cfr. doc. 1 ricorso).
Per l'effetto, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito secondo l'art. 3, lett. a) del Regolamento UE n. 1111/2019 (secondo cui sono competenti a decidere sulla domanda di separazione le autorità giurisdizionali dello Stato di residenza abituale dei coniugi) e la legge applicabile è quella italiana, secondo il disposto dell'art. 8, lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010
(“In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”). Entrambi i Regolamenti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, si applicano indipendentemente dalla cittadinanza extraeuropea delle parti.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Le ragioni esposte dalla ricorrente a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del convenuto al processo, sebbene regolarmente citato.
Con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo ai fini dell'istruttoria sulle questioni accessorie alla separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara LA Bitozzi pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara LA Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5952/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Todini Assunta Parte_1
Ricorrente contro
, contumace CP_1
Resistente
Per_ AVV. GIUSEPPE AFFANNATO, in qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1
LA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025 in modalità cartolare, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza sullo status di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per chiedere la separazione giudiziale nei confronti del marito Parte_1 CP_1
con cui ha contratto matrimonio in Albania in data 25.1.2006 e dalla cui unione sono nati i figli
[...]
Per_ minori (nati il22.2.2008) e LA (nata il [...]), concludendo quanto ai Per_1
provvedimenti inerenti la prole come da atto introduttivo.
pagina 1 di 3 non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 15.5.2025 il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di disponendo la riunione del procedimento n. R.G. 234/2024 del Tribunale per i Minorenni CP_1
di Venezia, confermando la nomina dell'avv. Giuseppe Affannato quale curatore speciale dei minori e chiedendo l'intervento del Pubblico Ministero per prendere posizione sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. originariamente formulata dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale per i Minorenni.
All'udienza del 5.6.2025, trattata con modalità cartolare per consentire al curatore speciale di depositare memoria nell'interesse dei minori, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza sullo status di separazione.
Il Giudice delegato, con ordinanza datata 2.7.2025, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo stato di separazione.
*******
Attesa la presenza di elementi di estraneità nella fattispecie in esame (entrambi i coniugi sono nati in
Albania, ove hanno contratto matrimonio), occorre verificare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile con riferimento alla domanda di separazione.
Va osservato che la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da recente pronuncia di merito: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (cfr. Corte appello Genova 23 dicembre 1999); la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (e dunque nemmeno di separazione) in quanto “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. Civ., SS. UU. n. 5292 del 28.10.1985; Tribunale di Milano, Sez. IX, 5.9.2011).
pagina 2 di 3 Tanto premesso, entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia, secondo le allegazioni e i documenti di cui al ricorso introduttivo, sin dal 2007 e tutti i figli minori della coppia sono nati a
Padova (cfr. doc. 1 ricorso).
Per l'effetto, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito secondo l'art. 3, lett. a) del Regolamento UE n. 1111/2019 (secondo cui sono competenti a decidere sulla domanda di separazione le autorità giurisdizionali dello Stato di residenza abituale dei coniugi) e la legge applicabile è quella italiana, secondo il disposto dell'art. 8, lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010
(“In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”). Entrambi i Regolamenti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, si applicano indipendentemente dalla cittadinanza extraeuropea delle parti.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Le ragioni esposte dalla ricorrente a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del convenuto al processo, sebbene regolarmente citato.
Con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo ai fini dell'istruttoria sulle questioni accessorie alla separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara LA Bitozzi pagina 3 di 3