CASS
Sentenza 11 dicembre 2020
Sentenza 11 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35558 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC TO nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato NATALE MARCO che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a IA NI, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis -1 cod. pen. Secondo l'ipotesi formalizzata nel capo di imputazione provvisorio, l'indagato, in concorso con Di ZO ES, aveva partecipato alle operazioni di acquisto dei voti dagli Penale Sent. Sez. 1 Num. 35558 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/10/2020 elettori nelle elezioni amministrative del comune di Sant'IM svoltesi nel mese di giugno dell'anno 2017. Il Tribunale nell'esaminare i motivi dedotti con l'istanza di riesame, ha, in primo luogo, illustrato le emergenze probatorie, precisando che, ai fini della valutazione della provvista indiziaria acquisita a carico degli indagati, assumevano rilevanza nodale le conversazioni intercettate sulle utenze telefoniche in uso a Di ZO ES, detto "Piuccio", nonché la captazione in ambientale delle conversazioni intercorse nei locali del mobilificio di cui quest'ultimo era gestore;
infatti, il Di ZO aveva operato nel periodo in cui si erano sviluppate le indagini come vera e propria cerniera tra il settore criminale, quello politico e quello imprenditoriale. I risultati di tale attività tecnica nonché le puntuali informazioni fornite dai collaboratori di giustizia, ER EP, IN LA e PU NA, hanno consentito di disvelare non solo le interazioni tra i clan operanti nel territorio del comune di Sant'IM, i. clan DE, RA e PU (la cui esistenza ed operatività fino ad epoca recente risulta accertata in numerose sentenze irrevocabili ampiamente richiamate), ma anche il condizionamento esercitato da quest'ultimo sodalizio sull'ufficio tecnico comunale e sulle competizioni elettorali svoltesi nell'ultimo decennio per rinnovare gli organi elettivi del comune. Con particolare riferimento all'ultima competizione, svoltasi nel giugno 2017, si acquisivano numerose conversazioni che davano dettagliatamente conto di una reiterata e massiccia compravendita di voti organizzata dal gruppo politico di riferimento del clan PU, riducibile ai fratelli CE, finalizzata a garantire l'elezione del sindaco e di consiglieri comunali che, in ragione degli stretti legami di parentela o di cointeressenza economica e imprenditoriale, si erano dichiarati disposti ad esercitare le cariche elettive nell'esclusivo interesse del sodalizio che ne aveva sostenuto la candidatura, garantendogli il mantenimento del controllo dell'ente, specie dell'ufficio tecnico comunale che assicurava lauti guadagni nel settore economico cruciale dell'edilizia. Alla luce del materiale investigativo acquisito, i giudici della cautela, aderendo alla ricostruzione proposta dall'accusa, hanno ritenuto accertato, a livello di gravità indiziaria, la conclusione, in occasione sia del primo turno che del successivo ballottaggio, di un accordo tra Di ZO ES, affilato al clan PU, il capo riconosciuto di questo sodalizio, PU AL, i fratelli IM e IG CE, esponenti politici a livello nazionale e regionale, un candidato a sindaco e più candidati al consiglio comunale (oltre allo stesso Di ZO ES, RZ AN, rappresentata dal padre, ES RZ), in esecuzione del quale il Di ZO non solo si era rivolto a numerosi esponenti della criminalità organizzata per garantire il più ampio consenso elettorale alla 2 cordata, ma aveva affidato ad una pluralità di soggetti, tra cui RZ Filippo, svariati incarichi funzionali a porre in essere le operazioni di materiale compravendita di voti in favore di dei candidati destinati a rappresentare il gruppo camorristico nel consiglio comunale. Il sistema utilizzato per accaparrarsi i voti prevedeva l'impiego di c.d. galoppini ovvero di soggetti che, dopo avere individuato gli elettori dichiaratisi disponibili alla vendita del voto, si facevano consegnare le rispettive tessere elettorali per poi provvedere, il giorno delle elezioni, alla loro restituzione nonché alla contestuale consegna di facsimili contenenti l'indicazione del voto concordato e, una volta ricevuta, come prova dell'espressione della preferenza, la fotografia della scheda contenente il voto, scattata all'interno della cabina elettorale, versavano il denaro pattuito per la corruzione. L'organizzazione prevedeva anche l'uso di una base logistica dove venivano eseguite gran parte delle operazioni. Era il mobilificio del Di ZO;
qui, nei giorni delle elezioni i numerosi soggetti coinvolti nelle operazioni di compravendita dei voti (candidati, elettori, sodali del gruppi camorristici, galoppini) si recavano, a secondo dei ruoli, per consegnare o ricevere le tessere dagli elettori, fornire o ricevere direttive sulle preferenze, versare o incassare le somme di denaro da corrispondere in cambio del voto promesso, chiedere o fornire informazioni, mettersi a disposizione per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Quanto alla posizione del IA, il Tribunale ha ritenuto che quest'ultimo, al corrente delle attività illecite del suo datore di lavoro, sia stato direttamente coinvolto nell'attività di compravendita dei voti sulla base di due conversazioni intestate in data 25 giugno 2017, giorno in cui si tenevano le operazioni elettorali di ballottaggio. Infine, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le individuate esigenze cautelari e segnatamente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche a prescindere dall'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso il provvedimento IA NI, per il tramite del difensore di fiducia avv. Marco Natale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis-1 cod. pen. Il Tribunale, dopo avere illustrato il contesto in cui sono stati commessi i fatti ipotizzati a carico del IA, peraltro con il massiccio ricorso alla discutibile tecnica del copia e incolla inequivocabilmente attestato dal riferimento a generalità diverse di quelle del ricorrente, ha desunto la provvista indiziaria sull'aggravante 3 dall'inserimento delle uniche due conversazioni intercettate che coinvolgono la sua posizione in un progetto criminale più ampio, nonché dalla piena conoscenza da parte dell'indagato della finalità agevolatrice del sodalizio camorristico PU intenzionalmente perseguita dal correo Di ZO . Non spiega, però, il Tribunale come la condotta del IA, specie sul piano soggettivo, possa in concreto essersi inserita in accordi o promesse, già di per sé sufficienti ad integrare il reato contestato, intervenuti tra terze persone. Infatti, le captazioni citate dimostrano unicamente il concorso del IA nella condotta materiale, ma non offrono elementi in grado di comprovare la sua consapevolezza in ordine all'intera organizzazione criminosa, specie se si considera che egli non era in prima persona interessato alle consultazioni elettorali. Nonostante il IA sia coinvolto in sole due conversazioni, per di più non direttamente attinenti all'attività delittuosa contestata, tra quelle, molto più numerose, captate all'interno del mobilificio, il Tribunale dà per scontato che l'attività lavorativa svolta in favore del Di ZO in detto complesso aziendale implicasse necessariamente la conoscenza della consorteria camorristica e dell'accordo elettorale realizzato anche con il suo marginale contributo. Sotto il profilo più strettamente giuridico, il Tribunale ha ignorato gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento soggettivo dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa non è configurabile in capo a chi, come l'odierno ricorrente, non ha commesso la condotta contestatagli con la convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, bensì con la sola consapevolezza di rendersi utile al suo datore di lavoro che in passato non era mai stato coinvolto in vicende giudiziarie, tanto meno implicanti addebiti di criminalità organizzata. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale, lungi dal fondare il giudizio prognostico su riscontri obbiettivi, non solo ha erroneamente ritenuto il ricorrente penalmente censurato, ma non ha nemmeno valutato quali specifiche occasioni di recidivanza potevano essere prospettate una volta escluso che lo stesso intrattenesse rapporti o frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata In ogni caso, la motivazione è priva di un autonomo vaglio tanto da essere sovrapponibile a quella contenuta nel provvedimento reso a seguito di riesame del coindagato TA ER, le cui generalità sono state mantenute anche nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sollecitano apprezzamenti sul materiale probatorio 4 diversi da quelli già compiuti dal giudice del merito ed adeguatamente giustificati senza incorrere in vizi logici rilevabili nella sede di legittimità e propongono, comunque censure manifestamente infondate. 1. Il primo motivo oppone, in via meramente confutativa, all'apparato motivazionale del provvedimento impugnato una ricostruzione alternativa delle medesime emergenze probatorie. I Giudici del riesame hanno ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis-1 cod. pen, in piena sintonia coi principi espressi dalla sentenza a sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019 dep.2020, Chioccini, non sul presupposto che l'odierno ricorrente avesse agito al fine o nella convinzione di apportare un vantaggio diretto al sodalizio PU, bensì nella consapevolezza, rilevante ai fini della imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti secondo i criteri fissati dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., che detta specifica finalità fosse stata perseguita dal correo, Di ZO ES, nel commissionargli le singole condotte di compravendita dei voti. In questa precisa ottica, l'ordinanza impugnata ha considerato significative del livello di conoscenza raggiunto dal IA al momento della consumazione del reato addebitatogli, sia la pregressa natura dei rapporti intrattenuti con il Di ZO sia la frequentazione assidua del correo proprio nel luogo, il mobilificio in cui il IA prestava giornalmente attività lavorativa, anche nel periodo in cui si sono tenute le principali riunioni operative tra i soggetti impegnati nell'attività di compravendita dei voti elettorali alla presenza di noti appartenenti ai clan camorristici operanti nel territorio. Altrettanto opportunamente, il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle due conversazioni che vedono come diretto protagonista il IA. Nei dialoghi l'odierno ricorrente, infatti, si mostra a conoscenza dell'intero meccanismo escogitato dal Di ZO, non in autonomia ma quale esponente del clan camorristico di appartenenza, per condizionare l'esito delle elezioni in favore del candidato sindaco prescelto, al punto da prestare il contributo materiale di volta in volta richiestogli senza chiedere spiegazioni particolari e da disimpegnare agevolmente l'incarico commissionatogli dal Di ZO senza ricevere istruzioni dettagliate. Ciò, evidentemente, dimostra un livello di compenetrazione con il progetto perseguito dal correo, del tutto incompatibile con un favore occasionale al datore di lavoro svolto all'oscuro delle finalità agevolatrici del clan PU perseguito da quest'ultimo, anche tenuto conto della tendenza del Di ZO, emersa in molte conversazioni intercettate, ad esternare ai suoi interlocutori i rapporti che lo legavano al gruppo PU e la funzionalizzazione della sua attività politica agli interessi del sodalizio di cui era esponente, al fine evidente di rafforzare il suo prestigio ed accrescere il suo potere di condizionamento e la sua influenza sia sugli elettori sia sui collaboratori. 5 La difesa ricorrente, in definitiva, non contesta gli elementi fattuali utilizzati per desumere l'elemento soggettivo dell'aggravante, ma li ritiene poco significativi sulla scorta però di argomentazioni che non hanno certamente una forza dimostrativa idonea a scardinare l'impianto decisionale del provvedimento impugnato. 2. Anche il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, non supera il vaglio di ammissibilità, perché generico ed interamente versato in fatto. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato non solo in ragione dell'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale, peraltro la difesa non ha opposto validi elementi di segno contrario, ma anche valutando, in concreto, la oggettiva gravità delle condotte contestate, volte ad alterare il funzionamento delle istituzioni democratiche, ed il grado di coinvolgimento del IA, necessariamente implicante una perdurante vicinanza ai clan camorristici, la cui attuale operatività è stata dimostrata fino ad epoca recentissima. Nella valutazione della personalità, a prescindere dal refuso sui precedenti penali (pag. 39), ha tenuto conto della incensuratezza dell'odierno ricorrente, rilevando come la stessa, che aveva giustificato la concessione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari (pag. 40), era recessiva rispetto alle circostanze sintomatiche della pericolosità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2020.
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato NATALE MARCO che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a IA NI, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis -1 cod. pen. Secondo l'ipotesi formalizzata nel capo di imputazione provvisorio, l'indagato, in concorso con Di ZO ES, aveva partecipato alle operazioni di acquisto dei voti dagli Penale Sent. Sez. 1 Num. 35558 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/10/2020 elettori nelle elezioni amministrative del comune di Sant'IM svoltesi nel mese di giugno dell'anno 2017. Il Tribunale nell'esaminare i motivi dedotti con l'istanza di riesame, ha, in primo luogo, illustrato le emergenze probatorie, precisando che, ai fini della valutazione della provvista indiziaria acquisita a carico degli indagati, assumevano rilevanza nodale le conversazioni intercettate sulle utenze telefoniche in uso a Di ZO ES, detto "Piuccio", nonché la captazione in ambientale delle conversazioni intercorse nei locali del mobilificio di cui quest'ultimo era gestore;
infatti, il Di ZO aveva operato nel periodo in cui si erano sviluppate le indagini come vera e propria cerniera tra il settore criminale, quello politico e quello imprenditoriale. I risultati di tale attività tecnica nonché le puntuali informazioni fornite dai collaboratori di giustizia, ER EP, IN LA e PU NA, hanno consentito di disvelare non solo le interazioni tra i clan operanti nel territorio del comune di Sant'IM, i. clan DE, RA e PU (la cui esistenza ed operatività fino ad epoca recente risulta accertata in numerose sentenze irrevocabili ampiamente richiamate), ma anche il condizionamento esercitato da quest'ultimo sodalizio sull'ufficio tecnico comunale e sulle competizioni elettorali svoltesi nell'ultimo decennio per rinnovare gli organi elettivi del comune. Con particolare riferimento all'ultima competizione, svoltasi nel giugno 2017, si acquisivano numerose conversazioni che davano dettagliatamente conto di una reiterata e massiccia compravendita di voti organizzata dal gruppo politico di riferimento del clan PU, riducibile ai fratelli CE, finalizzata a garantire l'elezione del sindaco e di consiglieri comunali che, in ragione degli stretti legami di parentela o di cointeressenza economica e imprenditoriale, si erano dichiarati disposti ad esercitare le cariche elettive nell'esclusivo interesse del sodalizio che ne aveva sostenuto la candidatura, garantendogli il mantenimento del controllo dell'ente, specie dell'ufficio tecnico comunale che assicurava lauti guadagni nel settore economico cruciale dell'edilizia. Alla luce del materiale investigativo acquisito, i giudici della cautela, aderendo alla ricostruzione proposta dall'accusa, hanno ritenuto accertato, a livello di gravità indiziaria, la conclusione, in occasione sia del primo turno che del successivo ballottaggio, di un accordo tra Di ZO ES, affilato al clan PU, il capo riconosciuto di questo sodalizio, PU AL, i fratelli IM e IG CE, esponenti politici a livello nazionale e regionale, un candidato a sindaco e più candidati al consiglio comunale (oltre allo stesso Di ZO ES, RZ AN, rappresentata dal padre, ES RZ), in esecuzione del quale il Di ZO non solo si era rivolto a numerosi esponenti della criminalità organizzata per garantire il più ampio consenso elettorale alla 2 cordata, ma aveva affidato ad una pluralità di soggetti, tra cui RZ Filippo, svariati incarichi funzionali a porre in essere le operazioni di materiale compravendita di voti in favore di dei candidati destinati a rappresentare il gruppo camorristico nel consiglio comunale. Il sistema utilizzato per accaparrarsi i voti prevedeva l'impiego di c.d. galoppini ovvero di soggetti che, dopo avere individuato gli elettori dichiaratisi disponibili alla vendita del voto, si facevano consegnare le rispettive tessere elettorali per poi provvedere, il giorno delle elezioni, alla loro restituzione nonché alla contestuale consegna di facsimili contenenti l'indicazione del voto concordato e, una volta ricevuta, come prova dell'espressione della preferenza, la fotografia della scheda contenente il voto, scattata all'interno della cabina elettorale, versavano il denaro pattuito per la corruzione. L'organizzazione prevedeva anche l'uso di una base logistica dove venivano eseguite gran parte delle operazioni. Era il mobilificio del Di ZO;
qui, nei giorni delle elezioni i numerosi soggetti coinvolti nelle operazioni di compravendita dei voti (candidati, elettori, sodali del gruppi camorristici, galoppini) si recavano, a secondo dei ruoli, per consegnare o ricevere le tessere dagli elettori, fornire o ricevere direttive sulle preferenze, versare o incassare le somme di denaro da corrispondere in cambio del voto promesso, chiedere o fornire informazioni, mettersi a disposizione per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Quanto alla posizione del IA, il Tribunale ha ritenuto che quest'ultimo, al corrente delle attività illecite del suo datore di lavoro, sia stato direttamente coinvolto nell'attività di compravendita dei voti sulla base di due conversazioni intestate in data 25 giugno 2017, giorno in cui si tenevano le operazioni elettorali di ballottaggio. Infine, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le individuate esigenze cautelari e segnatamente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche a prescindere dall'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso il provvedimento IA NI, per il tramite del difensore di fiducia avv. Marco Natale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis-1 cod. pen. Il Tribunale, dopo avere illustrato il contesto in cui sono stati commessi i fatti ipotizzati a carico del IA, peraltro con il massiccio ricorso alla discutibile tecnica del copia e incolla inequivocabilmente attestato dal riferimento a generalità diverse di quelle del ricorrente, ha desunto la provvista indiziaria sull'aggravante 3 dall'inserimento delle uniche due conversazioni intercettate che coinvolgono la sua posizione in un progetto criminale più ampio, nonché dalla piena conoscenza da parte dell'indagato della finalità agevolatrice del sodalizio camorristico PU intenzionalmente perseguita dal correo Di ZO . Non spiega, però, il Tribunale come la condotta del IA, specie sul piano soggettivo, possa in concreto essersi inserita in accordi o promesse, già di per sé sufficienti ad integrare il reato contestato, intervenuti tra terze persone. Infatti, le captazioni citate dimostrano unicamente il concorso del IA nella condotta materiale, ma non offrono elementi in grado di comprovare la sua consapevolezza in ordine all'intera organizzazione criminosa, specie se si considera che egli non era in prima persona interessato alle consultazioni elettorali. Nonostante il IA sia coinvolto in sole due conversazioni, per di più non direttamente attinenti all'attività delittuosa contestata, tra quelle, molto più numerose, captate all'interno del mobilificio, il Tribunale dà per scontato che l'attività lavorativa svolta in favore del Di ZO in detto complesso aziendale implicasse necessariamente la conoscenza della consorteria camorristica e dell'accordo elettorale realizzato anche con il suo marginale contributo. Sotto il profilo più strettamente giuridico, il Tribunale ha ignorato gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento soggettivo dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa non è configurabile in capo a chi, come l'odierno ricorrente, non ha commesso la condotta contestatagli con la convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, bensì con la sola consapevolezza di rendersi utile al suo datore di lavoro che in passato non era mai stato coinvolto in vicende giudiziarie, tanto meno implicanti addebiti di criminalità organizzata. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale, lungi dal fondare il giudizio prognostico su riscontri obbiettivi, non solo ha erroneamente ritenuto il ricorrente penalmente censurato, ma non ha nemmeno valutato quali specifiche occasioni di recidivanza potevano essere prospettate una volta escluso che lo stesso intrattenesse rapporti o frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata In ogni caso, la motivazione è priva di un autonomo vaglio tanto da essere sovrapponibile a quella contenuta nel provvedimento reso a seguito di riesame del coindagato TA ER, le cui generalità sono state mantenute anche nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sollecitano apprezzamenti sul materiale probatorio 4 diversi da quelli già compiuti dal giudice del merito ed adeguatamente giustificati senza incorrere in vizi logici rilevabili nella sede di legittimità e propongono, comunque censure manifestamente infondate. 1. Il primo motivo oppone, in via meramente confutativa, all'apparato motivazionale del provvedimento impugnato una ricostruzione alternativa delle medesime emergenze probatorie. I Giudici del riesame hanno ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis-1 cod. pen, in piena sintonia coi principi espressi dalla sentenza a sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019 dep.2020, Chioccini, non sul presupposto che l'odierno ricorrente avesse agito al fine o nella convinzione di apportare un vantaggio diretto al sodalizio PU, bensì nella consapevolezza, rilevante ai fini della imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti secondo i criteri fissati dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., che detta specifica finalità fosse stata perseguita dal correo, Di ZO ES, nel commissionargli le singole condotte di compravendita dei voti. In questa precisa ottica, l'ordinanza impugnata ha considerato significative del livello di conoscenza raggiunto dal IA al momento della consumazione del reato addebitatogli, sia la pregressa natura dei rapporti intrattenuti con il Di ZO sia la frequentazione assidua del correo proprio nel luogo, il mobilificio in cui il IA prestava giornalmente attività lavorativa, anche nel periodo in cui si sono tenute le principali riunioni operative tra i soggetti impegnati nell'attività di compravendita dei voti elettorali alla presenza di noti appartenenti ai clan camorristici operanti nel territorio. Altrettanto opportunamente, il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle due conversazioni che vedono come diretto protagonista il IA. Nei dialoghi l'odierno ricorrente, infatti, si mostra a conoscenza dell'intero meccanismo escogitato dal Di ZO, non in autonomia ma quale esponente del clan camorristico di appartenenza, per condizionare l'esito delle elezioni in favore del candidato sindaco prescelto, al punto da prestare il contributo materiale di volta in volta richiestogli senza chiedere spiegazioni particolari e da disimpegnare agevolmente l'incarico commissionatogli dal Di ZO senza ricevere istruzioni dettagliate. Ciò, evidentemente, dimostra un livello di compenetrazione con il progetto perseguito dal correo, del tutto incompatibile con un favore occasionale al datore di lavoro svolto all'oscuro delle finalità agevolatrici del clan PU perseguito da quest'ultimo, anche tenuto conto della tendenza del Di ZO, emersa in molte conversazioni intercettate, ad esternare ai suoi interlocutori i rapporti che lo legavano al gruppo PU e la funzionalizzazione della sua attività politica agli interessi del sodalizio di cui era esponente, al fine evidente di rafforzare il suo prestigio ed accrescere il suo potere di condizionamento e la sua influenza sia sugli elettori sia sui collaboratori. 5 La difesa ricorrente, in definitiva, non contesta gli elementi fattuali utilizzati per desumere l'elemento soggettivo dell'aggravante, ma li ritiene poco significativi sulla scorta però di argomentazioni che non hanno certamente una forza dimostrativa idonea a scardinare l'impianto decisionale del provvedimento impugnato. 2. Anche il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, non supera il vaglio di ammissibilità, perché generico ed interamente versato in fatto. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato non solo in ragione dell'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale, peraltro la difesa non ha opposto validi elementi di segno contrario, ma anche valutando, in concreto, la oggettiva gravità delle condotte contestate, volte ad alterare il funzionamento delle istituzioni democratiche, ed il grado di coinvolgimento del IA, necessariamente implicante una perdurante vicinanza ai clan camorristici, la cui attuale operatività è stata dimostrata fino ad epoca recentissima. Nella valutazione della personalità, a prescindere dal refuso sui precedenti penali (pag. 39), ha tenuto conto della incensuratezza dell'odierno ricorrente, rilevando come la stessa, che aveva giustificato la concessione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari (pag. 40), era recessiva rispetto alle circostanze sintomatiche della pericolosità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2020.