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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2024, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.79/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Palma ----------------------------------- Presidente
2) Dott. Luca Ariola ---------------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, subentrata ex lege ad Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Rotino, elettivamente domiciliata in
Lecce al Viale Michele De Pietro, 11, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
, in persona del liquidatore pro _2 tempore;
-Appellata contumace-
NONCHÉ
con Controparte_3 sede in Roma, C.F. , anche quale mandatario della in P.IVA_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carla
Tiberino, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n.108, presso la sede di
Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_3
E
CP_5 Parte_2
C.F.: , con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro tempore P.IVA_2 per la Puglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Castellaneta, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lungomare Trieste n. 29, presso l'Avvocatura CP_5
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.12.2020 dinanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, la , premesso di aver appreso, a _2 seguito di un'istanza di accesso agli atti all' di Bari, Parte_1 dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico, proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
1) n. 01420090001217223000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 5.417,86; 1 2) n. 01420090001217223000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 11.544,42; 3) n. 01420090017931848000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 4.346,16; 4) n. 01420090069471135000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 8.612,17; 5) n. 01420090006879711000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 1.940,66;
6) n. 01420090096149191000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo anni 2007-2009, per l'importo complessivo di Euro 18.632,71;
7) n. 31420112001033473000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 1.532,47; 8) n. 31420130006010274 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10/nota di rettifica), per l'importo complessivo di Euro 222,24;
9) n. 01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo anni 2012-2014, per l'importo complessivo di Euro 13.650,57;
10) n. 31420140006168256 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 13.296,35; 11) n. 31420140009617647 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 976,47;
12) n. 01420150021431164000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo 2014, per l'importo complessivo di Euro 3.559,41;
13) n. 31420150001559176000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 11.243,77; 14) n. 31420150005919159000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' , per CP_3
l'importo complessivo di Euro 654,88; 15) n. 31420160000861053000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10/nota di rettifica), per l'importo complessivo di Euro 111,18; 16) n. 31420160004280726000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 2.827,44; 17) n. 31420160009303029000 avente ad oggetto pretese contributive dell' , per CP_3
l'importo complessivo di Euro 260,71.
In particolare, l'istante lamentava genericamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito, eccepiva il difetto di motivazione sottostante alla pretesa impositiva, la mancata completa indicazione dei dati relativi al credito vantato dagli enti impositori, l'intervenuta decadenza dell' dal diritto di iscrivere al CP_3 ruolo il credito previdenziale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 46/1999, nonché la infondatezza delle pretese.
Sosteneva, inoltre, che i crediti indicati nelle anzidette cartelle fossero ormai prescritti, quand'anche solo relativamente al periodo successivo alla notifica delle cartelle, chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, previa dichiarazione di estinzione dei crediti previdenziali e assicurativi, con vittoria di spese.
pag. 2/7 CP_
Si costituivano nel giudizio, l' l' anche Parte_1 nell'interesse della e l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_4 CP_5 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 15.12.2021, il Tribunale di Bari così definiva la controversia:
“Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei termini di cui in motivazione. Accoglie, per il resto, le domande, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 01420140022122318000 e n. 31420140009617647000 e, per l'effetto, non dovute le somme con esse richieste. Spese compensate”.
Rilevava il primo giudice:
- che dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, risultava che le cartelle di pagamento e avvisi di addebito sopra indicati, ad eccezione degli atti di cui ai nn. sub
9) e 11) erano entrati nella sfera di conoscenza legale della società ricorrente;
- che, per le cartelle notificate in epoca anteriore all'anno 2015, era sufficiente, al fine di provare la rituale notifica, anche la sola produzione dell'estratto di ruolo;
- che doveva ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, così come la notifica effettuata a mezzo p.e.c.;
- che l' aveva dimostrato la presentazione da Parte_1 parte della società ricorrente di istanza di rateazione del 30.11.2011, sottoscritta da
, “in qualità di rappresentante legale della , con Controparte_6 _2 cui quest'ultima, richiedeva la proroga della dilazione di pagamento precedentemente già concessa con provvedimento del 29.06.2010 per un ulteriore periodo di 72 mesi, con relativo accoglimento del 21.12.2011 da parte dell'agente della riscossione;
- che dalla presentazione di istanza di rateazione si desumeva la conoscenza da parte della società istante delle cartelle di pagamento cui la domanda si riferiva;
- che la presentazione di istanza di rateazione non solo comportava l'interruzione del termine di prescrizione per tutti i crediti contributivi non ancora prescritti a quella data in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 2944 c.c., ma, come ritenuto dalla Suprema Corte, rappresentava anche una condotta in fatto incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti in quel momento;
- che l'esame dei motivi che trovavano la loro matrice nel periodo antecedente alla formazione dei titoli esecutivi era inammissibile, così come la relativa domanda;
- che l'incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impediva di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione avverso la cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999);
- che in relazione ai motivi che attenevano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pag. 3/7 pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73),
l'azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999
e andava proposta entro 20 giorni dalla notifica;
- che, con riferimento ai vizi formali e all'adeguatezza motivazionale degli atti impugnati, per la regolarità dell'atto non occorreva una indicazione "analitica" degli elementi, essendo a tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, ricorrente nel caso di specie;
- che, in ordine ai motivi che riguardavano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99;
- che, con riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale, tale domanda - concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- doveva essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, che non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva;
- che l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, ad eccezione degli atti di cui ai nn. sub 9) e 11) sopra indicati, doveva dirsi inammissibile;
- che, con riguardo alle cartelle di pagamento [sopra riportate ai nn. 9) e 11)]: 1) n.
01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente agli anni dal 2012 al 2014, per l'importo complessivo di Euro 13.650,57; 2) n. 31420140009617647000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10) in relazione all'anno 2013, per l'importo complessivo di Euro 976,47, rilevava che le parti resistenti, costituendosi in giudizio, non avevano assolto l'onere della prova della notifica delle medesime, pertanto, l'eccezione di prescrizione era fondata essendo decorso il termine quinquennale applicabile, in assenza di atti interruttivi adottati medio tempore dal creditore e/o dal concessionario della riscossione a decorrere dall'insorgenza del credito;
- che andava dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 01420140022122318000 e n. 31420140009617647000.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 26.1.2022, proponeva appello l' , chiedendone la parziale riforma. Parte_1
La pur ritualmente citata è rimasta contumace. _2
L' e l' si sono costituiti per sostenere le ragioni esposte dall'Agenzia CP_3 CP_5 appellante.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/7 L censura la pronuncia di prime cure per avere il Tribunale dichiarato la Pt_1 prescrizione delle cartelle di pagamento n. 01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti relativamente al periodo anni dal 2012 al 2014, CP_5 per l'importo complessivo di Euro 13.650,57; 2) n. 31420140009617647000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello DM10) in relazione all'anno 2013, per CP_3
l'importo complessivo di Euro 976,47, a dispetto della produzione in giudizio delle relative relate di notifica e degli atti interruttivi.
In ragione di tanto, ha dunque chiesto la riforma parziale della sentenza, con declaratoria di spettanza delle somme di cui alle cartelle di pagamento n.
01420140022122318000 e n. 31420140009617647000 in quanto non prescritte.
*****
L'appello è fondato e deve essere accolto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Giova premettere che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., comma 2, legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass. n.14755 del 2018; Cass. n.25434 del 2019;
Cass. 22.04.2022, n.12900).
Ciò posto in termini generali, osserva il Collegio che valenza dirimente ai fini di causa assume la circostanza che, nella memoria di costituzione in primo grado,
l' aveva espressamente dedotto che il termine di Parte_1 prescrizione dei crediti in contesa era stato interrotto dalla notifica di tutte le cartelle di pagamento e di tutti gli avvisi di addebito.
La suddetta deduzione risulta inoltre confortata, sul piano istruttorio, dalla documentazione prodotta in giudizio dall' Parte_1 nell'ambito della quale sono infatti presenti: 1) la cartella di pagamento n.
01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo anni dal 2012 al 2014, per l'importo complessivo di Euro 13.650,57 che risulta notificata il 17.7.2014, nonché l'intimazione di pagamento n. 01420169010836118000, notificata il 30.9.2016, e l'intimazione di pagamento n. 01420189008053962000, notificata il 16.5.2018, contenenti anche l'anzidetta cartella;
2) l'avviso di addebito n. 31420140009617647000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello DM10) in relazione all'anno 2013, per l'importo complessivo di CP_3
Euro 976,47, che risulta notificata il 18.2.2015, nonché l'intimazione di pagamento n. 01420189019473352000, notificata il 23.10.2016, contenente anche l'anzidetto avviso di addebito.
Tali atti hanno piena efficacia interruttiva del termine di prescrizione. pag. 5/7 Quanto alla notifica degli atti, la stessa risulta dall'esibizione in questo grado di giudizio della relativa documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'incombente a mezzo p.e.c., non essendovi peraltro alcuna incertezza circa la riferibilità delle notifiche alle intimazioni in oggetto già prodotte in primo grado come evincibile dai numeri stampigliati sulle ricevute di accettazione e consegna esibite (cfr. prod. doc. in atti.).
Detti documenti sono ritualmente acquisibili in sede di gravame ex art. 437 c.p.c., atteso che, secondo il richiamato orientamento di legittimità, il giudice può e deve acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr. Cass.
7.6.2018, n. 14755; Cass. 20.09.2019, n. 23518, richiamate proprio in merito all'acquisizione in grado di appello di un atto interruttivo della prescrizione da Cass. sez. VI, 04.09.2020, n.18362).
In tale situazione, l'appello proposto deve essere accolto, avendo l'
[...]
adeguatamente provato la notifica di tutti gli atti innanzi indicati, ON
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, devono dichiararsi dovuti dalla
[...]
, le somme di cui alle cartelle di pagamento n. 014 2014 _2
0022122318000 e n. 314 2014 0009617647000, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Così parzialmente riformata la sentenza di primo grado, le spese del doppio grado del giudizio gravano sulla , nella misura e con le _2 modalità di pagamento specificati nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Parte_1 ricorso depositato il 26.1.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di
Bari in data 15.12.2021, nei confronti di _2
, in persona del liquidatore pro tempore, dell' , in proprio e
[...] CP_3 quale mandatario della e dell' così provvede: accoglie l'appello e, per CP_4 CP_5
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovute dalla
[...]
le somme di cui alle cartelle di pagamento _2
n. 014 2014 0022122318000 e n. 314 2014 0009617647000; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la _2 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida: in € 2.000,00, per il primo grado, e in € 2.000,00, per il secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore dell' ON
; in € 2.000,00, per il primo grado, e in € 2.000,00, per il secondo grado,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore dell' ; in € 500,00, per il primo grado, e in € 500,00, per il secondo grado, CP_5 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore dell' . CP_3
Così deciso in Bari il 24 ottobre 2024
pag. 6/7 Il Presidente
Dott.ssa Elvira Palma
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Palma ----------------------------------- Presidente
2) Dott. Luca Ariola ---------------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, subentrata ex lege ad Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Rotino, elettivamente domiciliata in
Lecce al Viale Michele De Pietro, 11, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
, in persona del liquidatore pro _2 tempore;
-Appellata contumace-
NONCHÉ
con Controparte_3 sede in Roma, C.F. , anche quale mandatario della in P.IVA_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carla
Tiberino, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n.108, presso la sede di
Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_3
E
CP_5 Parte_2
C.F.: , con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro tempore P.IVA_2 per la Puglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Castellaneta, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lungomare Trieste n. 29, presso l'Avvocatura CP_5
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.12.2020 dinanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, la , premesso di aver appreso, a _2 seguito di un'istanza di accesso agli atti all' di Bari, Parte_1 dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico, proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
1) n. 01420090001217223000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 5.417,86; 1 2) n. 01420090001217223000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 11.544,42; 3) n. 01420090017931848000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 4.346,16; 4) n. 01420090069471135000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 8.612,17; 5) n. 01420090006879711000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 1.940,66;
6) n. 01420090096149191000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo anni 2007-2009, per l'importo complessivo di Euro 18.632,71;
7) n. 31420112001033473000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 1.532,47; 8) n. 31420130006010274 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10/nota di rettifica), per l'importo complessivo di Euro 222,24;
9) n. 01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo anni 2012-2014, per l'importo complessivo di Euro 13.650,57;
10) n. 31420140006168256 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 13.296,35; 11) n. 31420140009617647 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 976,47;
12) n. 01420150021431164000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo 2014, per l'importo complessivo di Euro 3.559,41;
13) n. 31420150001559176000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 11.243,77; 14) n. 31420150005919159000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' , per CP_3
l'importo complessivo di Euro 654,88; 15) n. 31420160000861053000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10/nota di rettifica), per l'importo complessivo di Euro 111,18; 16) n. 31420160004280726000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10), per l'importo complessivo di Euro 2.827,44; 17) n. 31420160009303029000 avente ad oggetto pretese contributive dell' , per CP_3
l'importo complessivo di Euro 260,71.
In particolare, l'istante lamentava genericamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito, eccepiva il difetto di motivazione sottostante alla pretesa impositiva, la mancata completa indicazione dei dati relativi al credito vantato dagli enti impositori, l'intervenuta decadenza dell' dal diritto di iscrivere al CP_3 ruolo il credito previdenziale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 46/1999, nonché la infondatezza delle pretese.
Sosteneva, inoltre, che i crediti indicati nelle anzidette cartelle fossero ormai prescritti, quand'anche solo relativamente al periodo successivo alla notifica delle cartelle, chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, previa dichiarazione di estinzione dei crediti previdenziali e assicurativi, con vittoria di spese.
pag. 2/7 CP_
Si costituivano nel giudizio, l' l' anche Parte_1 nell'interesse della e l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_4 CP_5 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 15.12.2021, il Tribunale di Bari così definiva la controversia:
“Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei termini di cui in motivazione. Accoglie, per il resto, le domande, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 01420140022122318000 e n. 31420140009617647000 e, per l'effetto, non dovute le somme con esse richieste. Spese compensate”.
Rilevava il primo giudice:
- che dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, risultava che le cartelle di pagamento e avvisi di addebito sopra indicati, ad eccezione degli atti di cui ai nn. sub
9) e 11) erano entrati nella sfera di conoscenza legale della società ricorrente;
- che, per le cartelle notificate in epoca anteriore all'anno 2015, era sufficiente, al fine di provare la rituale notifica, anche la sola produzione dell'estratto di ruolo;
- che doveva ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, così come la notifica effettuata a mezzo p.e.c.;
- che l' aveva dimostrato la presentazione da Parte_1 parte della società ricorrente di istanza di rateazione del 30.11.2011, sottoscritta da
, “in qualità di rappresentante legale della , con Controparte_6 _2 cui quest'ultima, richiedeva la proroga della dilazione di pagamento precedentemente già concessa con provvedimento del 29.06.2010 per un ulteriore periodo di 72 mesi, con relativo accoglimento del 21.12.2011 da parte dell'agente della riscossione;
- che dalla presentazione di istanza di rateazione si desumeva la conoscenza da parte della società istante delle cartelle di pagamento cui la domanda si riferiva;
- che la presentazione di istanza di rateazione non solo comportava l'interruzione del termine di prescrizione per tutti i crediti contributivi non ancora prescritti a quella data in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 2944 c.c., ma, come ritenuto dalla Suprema Corte, rappresentava anche una condotta in fatto incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti in quel momento;
- che l'esame dei motivi che trovavano la loro matrice nel periodo antecedente alla formazione dei titoli esecutivi era inammissibile, così come la relativa domanda;
- che l'incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impediva di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione avverso la cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999);
- che in relazione ai motivi che attenevano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pag. 3/7 pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73),
l'azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999
e andava proposta entro 20 giorni dalla notifica;
- che, con riferimento ai vizi formali e all'adeguatezza motivazionale degli atti impugnati, per la regolarità dell'atto non occorreva una indicazione "analitica" degli elementi, essendo a tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, ricorrente nel caso di specie;
- che, in ordine ai motivi che riguardavano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99;
- che, con riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale, tale domanda - concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- doveva essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, che non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva;
- che l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, ad eccezione degli atti di cui ai nn. sub 9) e 11) sopra indicati, doveva dirsi inammissibile;
- che, con riguardo alle cartelle di pagamento [sopra riportate ai nn. 9) e 11)]: 1) n.
01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente agli anni dal 2012 al 2014, per l'importo complessivo di Euro 13.650,57; 2) n. 31420140009617647000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello CP_3
DM10) in relazione all'anno 2013, per l'importo complessivo di Euro 976,47, rilevava che le parti resistenti, costituendosi in giudizio, non avevano assolto l'onere della prova della notifica delle medesime, pertanto, l'eccezione di prescrizione era fondata essendo decorso il termine quinquennale applicabile, in assenza di atti interruttivi adottati medio tempore dal creditore e/o dal concessionario della riscossione a decorrere dall'insorgenza del credito;
- che andava dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 01420140022122318000 e n. 31420140009617647000.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 26.1.2022, proponeva appello l' , chiedendone la parziale riforma. Parte_1
La pur ritualmente citata è rimasta contumace. _2
L' e l' si sono costituiti per sostenere le ragioni esposte dall'Agenzia CP_3 CP_5 appellante.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/7 L censura la pronuncia di prime cure per avere il Tribunale dichiarato la Pt_1 prescrizione delle cartelle di pagamento n. 01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti relativamente al periodo anni dal 2012 al 2014, CP_5 per l'importo complessivo di Euro 13.650,57; 2) n. 31420140009617647000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello DM10) in relazione all'anno 2013, per CP_3
l'importo complessivo di Euro 976,47, a dispetto della produzione in giudizio delle relative relate di notifica e degli atti interruttivi.
In ragione di tanto, ha dunque chiesto la riforma parziale della sentenza, con declaratoria di spettanza delle somme di cui alle cartelle di pagamento n.
01420140022122318000 e n. 31420140009617647000 in quanto non prescritte.
*****
L'appello è fondato e deve essere accolto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Giova premettere che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., comma 2, legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass. n.14755 del 2018; Cass. n.25434 del 2019;
Cass. 22.04.2022, n.12900).
Ciò posto in termini generali, osserva il Collegio che valenza dirimente ai fini di causa assume la circostanza che, nella memoria di costituzione in primo grado,
l' aveva espressamente dedotto che il termine di Parte_1 prescrizione dei crediti in contesa era stato interrotto dalla notifica di tutte le cartelle di pagamento e di tutti gli avvisi di addebito.
La suddetta deduzione risulta inoltre confortata, sul piano istruttorio, dalla documentazione prodotta in giudizio dall' Parte_1 nell'ambito della quale sono infatti presenti: 1) la cartella di pagamento n.
01420140022122318000 avente ad oggetto retei premi assicurativi dovuti CP_5 relativamente al periodo anni dal 2012 al 2014, per l'importo complessivo di Euro 13.650,57 che risulta notificata il 17.7.2014, nonché l'intimazione di pagamento n. 01420169010836118000, notificata il 30.9.2016, e l'intimazione di pagamento n. 01420189008053962000, notificata il 16.5.2018, contenenti anche l'anzidetta cartella;
2) l'avviso di addebito n. 31420140009617647000 avente ad oggetto contributi pretesi dall' (Modello DM10) in relazione all'anno 2013, per l'importo complessivo di CP_3
Euro 976,47, che risulta notificata il 18.2.2015, nonché l'intimazione di pagamento n. 01420189019473352000, notificata il 23.10.2016, contenente anche l'anzidetto avviso di addebito.
Tali atti hanno piena efficacia interruttiva del termine di prescrizione. pag. 5/7 Quanto alla notifica degli atti, la stessa risulta dall'esibizione in questo grado di giudizio della relativa documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'incombente a mezzo p.e.c., non essendovi peraltro alcuna incertezza circa la riferibilità delle notifiche alle intimazioni in oggetto già prodotte in primo grado come evincibile dai numeri stampigliati sulle ricevute di accettazione e consegna esibite (cfr. prod. doc. in atti.).
Detti documenti sono ritualmente acquisibili in sede di gravame ex art. 437 c.p.c., atteso che, secondo il richiamato orientamento di legittimità, il giudice può e deve acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr. Cass.
7.6.2018, n. 14755; Cass. 20.09.2019, n. 23518, richiamate proprio in merito all'acquisizione in grado di appello di un atto interruttivo della prescrizione da Cass. sez. VI, 04.09.2020, n.18362).
In tale situazione, l'appello proposto deve essere accolto, avendo l'
[...]
adeguatamente provato la notifica di tutti gli atti innanzi indicati, ON
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, devono dichiararsi dovuti dalla
[...]
, le somme di cui alle cartelle di pagamento n. 014 2014 _2
0022122318000 e n. 314 2014 0009617647000, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Così parzialmente riformata la sentenza di primo grado, le spese del doppio grado del giudizio gravano sulla , nella misura e con le _2 modalità di pagamento specificati nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Parte_1 ricorso depositato il 26.1.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di
Bari in data 15.12.2021, nei confronti di _2
, in persona del liquidatore pro tempore, dell' , in proprio e
[...] CP_3 quale mandatario della e dell' così provvede: accoglie l'appello e, per CP_4 CP_5
l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovute dalla
[...]
le somme di cui alle cartelle di pagamento _2
n. 014 2014 0022122318000 e n. 314 2014 0009617647000; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la _2 al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida: in € 2.000,00, per il primo grado, e in € 2.000,00, per il secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore dell' ON
; in € 2.000,00, per il primo grado, e in € 2.000,00, per il secondo grado,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore dell' ; in € 500,00, per il primo grado, e in € 500,00, per il secondo grado, CP_5 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore dell' . CP_3
Così deciso in Bari il 24 ottobre 2024
pag. 6/7 Il Presidente
Dott.ssa Elvira Palma
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 7/7