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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 724 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO QUAGLIERI Parte_1
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n.222.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3086/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione, e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla prestazione negata.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 L. 222/84.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari ai fini delle provvidenze negate.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha così ricostruito il quadro morboso della ricorrente: “Esiti di tiroidectomia totale (2016); per carcinoma papillare multifocale, in stadio T1b; ha eseguito terapia radiometabolica;
nel 2019 per diagnosi di metastasi linfonodali, veniva sottoposta ad intervento di linfoadenectomia latero-cervicale sinistra;
Spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale;
Esiti di intervento di sindrome del tunnel carpale mano dx;
Diabete Mellito di tipo II in terapia con ipoglicemizzanti orali con lievi segni di retinopatia diabetica;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve;
Varici venose agli arti inferiori;
Pregresso intervento di mini bypass gastrico ( luglio 2021) con calo riferito ponderale di 54 kg. in un anno;
Disturbo dell' adattamento (ICD-9:
30928); Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado lieve”.
L'ausiliario ha poi ripercorso la storia e le attitudini lavorative della ricorrente, la quale “ha svolto attività lavorativa di commessa dal 1988 al 2017. Attualmente baby- sitter part-time. Nel caso in esame la commessa è una persona addetta alla vendita che presta servizio all'interno di un ipermercato, occupandosi di esporre la merce, di mantenere l'ordine e l'organizzazione e di portare a termine le trattative con i clienti.
Una commessa ha il compito principale di assistere i clienti nella scelta tra i prodotti in vendita. Si occupa del trasbordo degli alimenti dal magazzino al banco-vendite.
Dal 2017 esercita attività lavorativa saltuaria di baby-sitter”, giungendo alla conclusione che “L' unica patologia che compromette la attività lavorativa della perizianda è la spondiloartosi, ma va tenuto presente che il riferito calo ponderale di
54 Kg dopo l' intervento di mini By-pass gastrico, ha notevolmente migliorato il quadro clinico, venendo a mancare l' aggravio ponderale sul rachide. Pertanto non viene raggiunto il valore soglia di riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Infine, in replica alle osservazioni critiche formulate dal CTP di parte ricorrente, il
CTU ha precisato come “…A fronte di questo spondilodiscoartrosico, tenendo anche presente che nella documentazione medica allegata al fascicolo di causa, non vi è alcuna certificazione del Medico Competente che prescriva una limitazione del movimento manuale dei carichi da parte della perizianda, si può facilmente affermare che tale patologia osteo-articolare non riduce la capacità lavorativa della perizianda, in occupazioni confacenti le sue attitudini a meno di un terzo. Esaminando infine il disturbo dell' adattamento sofferto dalla perizianda, esso non inficia in misura significativa la capacità di assistenza al cliente.”
Orbene, le risultanze della CTU medico-legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Il CTU ha fatto inoltre corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato, quale criterio di riferimento, la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Dunque, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ne consegue che le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione va pertanto rigettata. Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 724 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO QUAGLIERI Parte_1
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n.222.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3086/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione, e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla prestazione negata.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 L. 222/84.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari ai fini delle provvidenze negate.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha così ricostruito il quadro morboso della ricorrente: “Esiti di tiroidectomia totale (2016); per carcinoma papillare multifocale, in stadio T1b; ha eseguito terapia radiometabolica;
nel 2019 per diagnosi di metastasi linfonodali, veniva sottoposta ad intervento di linfoadenectomia latero-cervicale sinistra;
Spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale;
Esiti di intervento di sindrome del tunnel carpale mano dx;
Diabete Mellito di tipo II in terapia con ipoglicemizzanti orali con lievi segni di retinopatia diabetica;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve;
Varici venose agli arti inferiori;
Pregresso intervento di mini bypass gastrico ( luglio 2021) con calo riferito ponderale di 54 kg. in un anno;
Disturbo dell' adattamento (ICD-9:
30928); Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado lieve”.
L'ausiliario ha poi ripercorso la storia e le attitudini lavorative della ricorrente, la quale “ha svolto attività lavorativa di commessa dal 1988 al 2017. Attualmente baby- sitter part-time. Nel caso in esame la commessa è una persona addetta alla vendita che presta servizio all'interno di un ipermercato, occupandosi di esporre la merce, di mantenere l'ordine e l'organizzazione e di portare a termine le trattative con i clienti.
Una commessa ha il compito principale di assistere i clienti nella scelta tra i prodotti in vendita. Si occupa del trasbordo degli alimenti dal magazzino al banco-vendite.
Dal 2017 esercita attività lavorativa saltuaria di baby-sitter”, giungendo alla conclusione che “L' unica patologia che compromette la attività lavorativa della perizianda è la spondiloartosi, ma va tenuto presente che il riferito calo ponderale di
54 Kg dopo l' intervento di mini By-pass gastrico, ha notevolmente migliorato il quadro clinico, venendo a mancare l' aggravio ponderale sul rachide. Pertanto non viene raggiunto il valore soglia di riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Infine, in replica alle osservazioni critiche formulate dal CTP di parte ricorrente, il
CTU ha precisato come “…A fronte di questo spondilodiscoartrosico, tenendo anche presente che nella documentazione medica allegata al fascicolo di causa, non vi è alcuna certificazione del Medico Competente che prescriva una limitazione del movimento manuale dei carichi da parte della perizianda, si può facilmente affermare che tale patologia osteo-articolare non riduce la capacità lavorativa della perizianda, in occupazioni confacenti le sue attitudini a meno di un terzo. Esaminando infine il disturbo dell' adattamento sofferto dalla perizianda, esso non inficia in misura significativa la capacità di assistenza al cliente.”
Orbene, le risultanze della CTU medico-legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Il CTU ha fatto inoltre corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato, quale criterio di riferimento, la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Dunque, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ne consegue che le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione va pertanto rigettata. Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli