TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.3278/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3278 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (14.6.1959 – c.f.: ), Parte_1 C.F._1
(11.5.1956 – c.f.: ), (27.5.1972 Parte_2 C.F._2 Parte_3
– c.f.: - tutti domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi per procura C.F._3 in calce al ricorso dall'avv. Domenico Ruggero), e la
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
Controparte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Fabio Pulsoni, dall' avv. Raffaella Rapone e dall' avv. Domenico Ottavio Siclari).
1. Il ricorso proposto da , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3
parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, i predetti ricorrenti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il tardivo e/o mancato riconoscimento dei corretti livelli retributivi per
1 come dettagliatamente specificato in ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
al pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Parte_1
società in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle stesse, CP_1
quantificate in complessivi € 6.212,16, con conseguente ricalcolo dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Parte_2
società , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle stesse, CP_1 quantificate in complessivi € 5.825,48, con conseguente ricalcolo dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Parte_3
società in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle stesse, CP_1 quantificate in complessivi € 2.676,74, con conseguente ricalcolo dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
5) condannare la società resistente in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, i ricorrenti hanno dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere tutti dipendenti della società con la mansione di fisioterapisti, livello D3 CP_1
C.C.N.L. per il personale dipendente di Case di Cura Private Personale non medico, in servizio presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia “Franco Faggiana” sito in Reggio
Calabria;
- di essere stati rispettivamente assunti dalla società resistente con il livello D in data 6.8.1991
), 5.12.1984 ( ) e 16.1.1995 ( ); Parte_1 Parte_2 Parte_3
- che dall'esame delle buste paga emergeva che non erano stati riconosciuti i livelli professionali previsti dall'art.52 C.C.N.L. 8 ottobre 2020;
- che con missiva inviata via pec alla ricevuta il 22.3.2021, hanno richiesto il CP_1
riconoscimento delle differenze retributive per il tardivo inquadramento nel corretto livello stipendiale con preavviso di azione giudiziale, senza però ottenere positivo riscontro.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio la ha concluso per la reiezione della domanda in quanto CP_1
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto: il tutto, eccependo comunque la prescrizione
2 ex art. 2948 c.c. del preteso diritto alle differenze retributive per tutto il periodo sino al
22.3.2016, rispettivamente a far data: dal 6.8.2011 per il ricorrente;
dal 5.12.2007 per il Pt_1
ricorrente e dal 16.1.2015 per il ricorrente Pt_2 Parte_3
La causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e da c.t.u. contabile.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
L'art. 52 C.C.N.L. 8 ottobre 2020 del personale dipendente delle Case di Cura Private
Personale non medico, invocato dai ricorrenti e denominato “Inquadramento del personale nel sistemadi classificazione” prevede l'inquadramento dei fisioterapisti – mansione incontestatamente riferibile agli istanti - al livello D e delinea in modo specifico la tempistica per il passaggio ai successivi livelli D1, D2 e D3.
A detta dei lavoratori detta tempistica non sarebbe stata però rispettata, nel senso che i livelli professionali sopra richiamati sarebbero stati loro riconosciuti con notevole ritardo e senza corresponsione degli arretrati a quel punto dovuti.
Tale assunto è stato sostanzialmente confermato dalla c.t.u. esperita in atti, il cui contenuto deve considerarsi qui di seguito espressamente richiamato come parte integrante dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante, nei termini qui di seguito esposti.
2.1. Va al riguardo premesso che la prima previsione contrattualcollettiva riferibile alla fattispecie in esame è costituita dall'art. 51 C.C.N.L. 2 febbraio 2005.
Quest'ultimo disciplinava la tempistica di avanzamento all'interno della posizione D stabilendo che per i passaggi progressivi alle posizioni D1, D2 e D3 occorresse rispettivamente un'anzianità di servizio “nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria” di 20, 25 e 30 anni.
Tale disposizione di progressività è rimasta sostanzialmente immutata nei C.C.N.L. successivi
(a prescindere dagli interventi correttivi dell'AIOP quanto alla differente quantificazione percentuale dell'anzianità di servizio maturata all'entrata in vigore del nuovo sistema, calcolata al 100% fino al quindicesimo anno di servizio e al 50% per la parte eccedente i quindici anni).
Da ultimo, il già citato C.C.N.L. 8 ottobre 2020 ha rimodulato l'anzianità professionale così prevista per la progressione della posizione “D” statuendo che “con decorrenza dall'1 aprile
2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche
D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
3 D1 -15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 -20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 -25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o
Gruppo”.
Applicando tali principi alle posizioni individuali dei ricorrenti emerge quanto segue.
Il ricorrente è stato assunto in data 6.8.1991e pertanto alla data del 19.1.2005 (data di Pt_1
entrata in vigore della prima disposizione contrattualcollettiva sopra richiamata) aveva raggiunto un'anzianità di servizio presso la stessa struttura pari ad anni 13 mesi 5 giorni 13.
Tale anzianità è da considerarsi utile ai fini della progressione di carriera al 100% in quanto inferiore ad anni 15, per cui lo stesso ha raggiunto i previsti venti anni di anzianità di servizio presso la stessa struttura in data 6.8.2011 e quindi il diritto a transitare automaticamente alla posizione D1 dal mese successivo.
Da ciò discende il raggiungimento dei 25 anni di anzianità di servizio presso la stessa struttura in data 6.8.2016, e quindi il diritto a transitare automaticamente alla posizione D2 dal mese successivo.
Lo stesso avrebbe pertanto raggiunto in data 6.8.2021 i 30 anni di anzianità di servizio presso la stessa struttura e quindi, dal mese successivo, avrebbe avuto diritto a transitare alla posizione successiva D3.
Al momento dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 8 ottobre 2020, e quindi della riduzione dal 30
a 25 anni del lasso temporale necessario per l'accesso a tale posizione, il ricorrente aveva quindi già maturato un'anzianità sufficiente per transitare alla posizione D3 con decorrenza
1.4.2020 – e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla società resistente, senza il riconoscimento di “differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti”.
A voler interpretare la disposizione contrattualcollettiva secondo la ricostruzione della CP_1
infatti, quest'ultima non risulterebbe in realtà operativa e sostanzialmente priva di
[...]
significato, non traducendosi in quella riduzione del lasso temporale necessario per il passaggio alla posizione superiore che era invece espressa determinazione delle parti stipulanti.
Dall'applicazione di tali criteri emergono in favore del ricorrente differenze retributive pari ad
€ 3.041,37, in luogo degli € 6.212,16 richiesti.
2.2. Sulla base delle medesime considerazioni sin qui esposte – richiamandosi sul punto per relationem quanto contenuto nella c.t.u. - sussistono analogamente differenze retributive: a) in favore del ricorrente pari ad € 2.897,26 in luogo degli € 5.825,48 richiesti in ricorso;
b) Pt_2 in favore del ricorrente pari ad € 1.235,95. Parte_3
Il maturarsi del diritto a far data dalla già citata entrata in vigore della disposizione contrattualcollettiva del 2020 esclude la sussistenza dell'eccepita prescrizione ex art.2948 c.c.
4 Deve poi considerarsi corretta, da ultimo, la quantificazione effettuata dal c.t.u. sulla base degli importi delle buste paga richiamati in ricorso dai lavoratori, trattandosi di dati non espressamente contestati dalla CP_1
In definitiva, quindi, in parziale accoglimento del ricorso la resistente in persona CP_1
del l.r.p.t. va condannata al pagamento: a) di € 3.041,37 in favore del ricorrente Parte_1
; b) di € 2.897,26 in favore del ricorrente;
c) di €1.235,95 in
[...] Parte_2
favore del ricorrente;
in tutti e tre i casi, con maggiorazione di interessi e Parte_3
rivalutazione come per legge e a tutti gli effetti anche per quel che concerne la rideterminazione del t.f.r.
3. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 stante la parziale soccombenza reciproca determinata dal non integrale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza nella residua misura di 1/2 previa liquidazione ex D.M. 55/2014 come da dispositivo (attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; aumento ex art.4 co.1 per la pluralità di ricorrenti;
decurtazione ex art.4 co.1 stante la non eccessiva complessità in punto di diritto della controversia).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Domenico Ruggiero quale procuratore distrattario di parte ricorrente.
Spese di c.t.u. da porsi integralmente a carico di parte resistente, nella misura pure indicata in dispositivo ex art.7 D.M. 30.5.2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da;
Parte_1 [...]
e nei confronti della in persona del l.r.p.t., ogni Parte_2 Parte_3 CP_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t. CP_1 al pagamento: a) di € 3.041,37 in favore del ricorrente;
b) di € Parte_1
2.897,26 in favore del ricorrente;
c) di € 1.235,95 in favore del ricorrente Parte_2
; in tutti e tre i casi, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per Parte_3
legge e a tutti gli effetti anche per quel che concerne la rideterminazione del t.f.r.;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 delle spese di lite a carico della liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in CP_1 complessivi € 2.600 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Ruggiero, dichiaratosi antistatario;
5 - pone a carico della resistente in persona del l.r.p.t. gli onorari della c.t.u. dott.ssa CP_1
, che si liquidano ex art.7 D.M. 30.5.2022 in complessivi € 650,00 oltre IVA e Persona_1
CP se dovute, con detrazione di quanto eventualmente percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3278 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (14.6.1959 – c.f.: ), Parte_1 C.F._1
(11.5.1956 – c.f.: ), (27.5.1972 Parte_2 C.F._2 Parte_3
– c.f.: - tutti domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi per procura C.F._3 in calce al ricorso dall'avv. Domenico Ruggero), e la
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
Controparte_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Fabio Pulsoni, dall' avv. Raffaella Rapone e dall' avv. Domenico Ottavio Siclari).
1. Il ricorso proposto da , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3
parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, i predetti ricorrenti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il tardivo e/o mancato riconoscimento dei corretti livelli retributivi per
1 come dettagliatamente specificato in ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
al pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Parte_1
società in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle stesse, CP_1
quantificate in complessivi € 6.212,16, con conseguente ricalcolo dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Parte_2
società , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle stesse, CP_1 quantificate in complessivi € 5.825,48, con conseguente ricalcolo dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la Parte_3
società in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle stesse, CP_1 quantificate in complessivi € 2.676,74, con conseguente ricalcolo dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi come per legge;
5) condannare la società resistente in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, i ricorrenti hanno dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere tutti dipendenti della società con la mansione di fisioterapisti, livello D3 CP_1
C.C.N.L. per il personale dipendente di Case di Cura Private Personale non medico, in servizio presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia “Franco Faggiana” sito in Reggio
Calabria;
- di essere stati rispettivamente assunti dalla società resistente con il livello D in data 6.8.1991
), 5.12.1984 ( ) e 16.1.1995 ( ); Parte_1 Parte_2 Parte_3
- che dall'esame delle buste paga emergeva che non erano stati riconosciuti i livelli professionali previsti dall'art.52 C.C.N.L. 8 ottobre 2020;
- che con missiva inviata via pec alla ricevuta il 22.3.2021, hanno richiesto il CP_1
riconoscimento delle differenze retributive per il tardivo inquadramento nel corretto livello stipendiale con preavviso di azione giudiziale, senza però ottenere positivo riscontro.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio la ha concluso per la reiezione della domanda in quanto CP_1
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto: il tutto, eccependo comunque la prescrizione
2 ex art. 2948 c.c. del preteso diritto alle differenze retributive per tutto il periodo sino al
22.3.2016, rispettivamente a far data: dal 6.8.2011 per il ricorrente;
dal 5.12.2007 per il Pt_1
ricorrente e dal 16.1.2015 per il ricorrente Pt_2 Parte_3
La causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e da c.t.u. contabile.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
L'art. 52 C.C.N.L. 8 ottobre 2020 del personale dipendente delle Case di Cura Private
Personale non medico, invocato dai ricorrenti e denominato “Inquadramento del personale nel sistemadi classificazione” prevede l'inquadramento dei fisioterapisti – mansione incontestatamente riferibile agli istanti - al livello D e delinea in modo specifico la tempistica per il passaggio ai successivi livelli D1, D2 e D3.
A detta dei lavoratori detta tempistica non sarebbe stata però rispettata, nel senso che i livelli professionali sopra richiamati sarebbero stati loro riconosciuti con notevole ritardo e senza corresponsione degli arretrati a quel punto dovuti.
Tale assunto è stato sostanzialmente confermato dalla c.t.u. esperita in atti, il cui contenuto deve considerarsi qui di seguito espressamente richiamato come parte integrante dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante, nei termini qui di seguito esposti.
2.1. Va al riguardo premesso che la prima previsione contrattualcollettiva riferibile alla fattispecie in esame è costituita dall'art. 51 C.C.N.L. 2 febbraio 2005.
Quest'ultimo disciplinava la tempistica di avanzamento all'interno della posizione D stabilendo che per i passaggi progressivi alle posizioni D1, D2 e D3 occorresse rispettivamente un'anzianità di servizio “nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria” di 20, 25 e 30 anni.
Tale disposizione di progressività è rimasta sostanzialmente immutata nei C.C.N.L. successivi
(a prescindere dagli interventi correttivi dell'AIOP quanto alla differente quantificazione percentuale dell'anzianità di servizio maturata all'entrata in vigore del nuovo sistema, calcolata al 100% fino al quindicesimo anno di servizio e al 50% per la parte eccedente i quindici anni).
Da ultimo, il già citato C.C.N.L. 8 ottobre 2020 ha rimodulato l'anzianità professionale così prevista per la progressione della posizione “D” statuendo che “con decorrenza dall'1 aprile
2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche
D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
3 D1 -15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D2 -20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 -25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o
Gruppo”.
Applicando tali principi alle posizioni individuali dei ricorrenti emerge quanto segue.
Il ricorrente è stato assunto in data 6.8.1991e pertanto alla data del 19.1.2005 (data di Pt_1
entrata in vigore della prima disposizione contrattualcollettiva sopra richiamata) aveva raggiunto un'anzianità di servizio presso la stessa struttura pari ad anni 13 mesi 5 giorni 13.
Tale anzianità è da considerarsi utile ai fini della progressione di carriera al 100% in quanto inferiore ad anni 15, per cui lo stesso ha raggiunto i previsti venti anni di anzianità di servizio presso la stessa struttura in data 6.8.2011 e quindi il diritto a transitare automaticamente alla posizione D1 dal mese successivo.
Da ciò discende il raggiungimento dei 25 anni di anzianità di servizio presso la stessa struttura in data 6.8.2016, e quindi il diritto a transitare automaticamente alla posizione D2 dal mese successivo.
Lo stesso avrebbe pertanto raggiunto in data 6.8.2021 i 30 anni di anzianità di servizio presso la stessa struttura e quindi, dal mese successivo, avrebbe avuto diritto a transitare alla posizione successiva D3.
Al momento dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 8 ottobre 2020, e quindi della riduzione dal 30
a 25 anni del lasso temporale necessario per l'accesso a tale posizione, il ricorrente aveva quindi già maturato un'anzianità sufficiente per transitare alla posizione D3 con decorrenza
1.4.2020 – e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla società resistente, senza il riconoscimento di “differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti”.
A voler interpretare la disposizione contrattualcollettiva secondo la ricostruzione della CP_1
infatti, quest'ultima non risulterebbe in realtà operativa e sostanzialmente priva di
[...]
significato, non traducendosi in quella riduzione del lasso temporale necessario per il passaggio alla posizione superiore che era invece espressa determinazione delle parti stipulanti.
Dall'applicazione di tali criteri emergono in favore del ricorrente differenze retributive pari ad
€ 3.041,37, in luogo degli € 6.212,16 richiesti.
2.2. Sulla base delle medesime considerazioni sin qui esposte – richiamandosi sul punto per relationem quanto contenuto nella c.t.u. - sussistono analogamente differenze retributive: a) in favore del ricorrente pari ad € 2.897,26 in luogo degli € 5.825,48 richiesti in ricorso;
b) Pt_2 in favore del ricorrente pari ad € 1.235,95. Parte_3
Il maturarsi del diritto a far data dalla già citata entrata in vigore della disposizione contrattualcollettiva del 2020 esclude la sussistenza dell'eccepita prescrizione ex art.2948 c.c.
4 Deve poi considerarsi corretta, da ultimo, la quantificazione effettuata dal c.t.u. sulla base degli importi delle buste paga richiamati in ricorso dai lavoratori, trattandosi di dati non espressamente contestati dalla CP_1
In definitiva, quindi, in parziale accoglimento del ricorso la resistente in persona CP_1
del l.r.p.t. va condannata al pagamento: a) di € 3.041,37 in favore del ricorrente Parte_1
; b) di € 2.897,26 in favore del ricorrente;
c) di €1.235,95 in
[...] Parte_2
favore del ricorrente;
in tutti e tre i casi, con maggiorazione di interessi e Parte_3
rivalutazione come per legge e a tutti gli effetti anche per quel che concerne la rideterminazione del t.f.r.
3. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 stante la parziale soccombenza reciproca determinata dal non integrale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza nella residua misura di 1/2 previa liquidazione ex D.M. 55/2014 come da dispositivo (attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; aumento ex art.4 co.1 per la pluralità di ricorrenti;
decurtazione ex art.4 co.1 stante la non eccessiva complessità in punto di diritto della controversia).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Domenico Ruggiero quale procuratore distrattario di parte ricorrente.
Spese di c.t.u. da porsi integralmente a carico di parte resistente, nella misura pure indicata in dispositivo ex art.7 D.M. 30.5.2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da;
Parte_1 [...]
e nei confronti della in persona del l.r.p.t., ogni Parte_2 Parte_3 CP_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t. CP_1 al pagamento: a) di € 3.041,37 in favore del ricorrente;
b) di € Parte_1
2.897,26 in favore del ricorrente;
c) di € 1.235,95 in favore del ricorrente Parte_2
; in tutti e tre i casi, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per Parte_3
legge e a tutti gli effetti anche per quel che concerne la rideterminazione del t.f.r.;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 delle spese di lite a carico della liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in CP_1 complessivi € 2.600 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Ruggiero, dichiaratosi antistatario;
5 - pone a carico della resistente in persona del l.r.p.t. gli onorari della c.t.u. dott.ssa CP_1
, che si liquidano ex art.7 D.M. 30.5.2022 in complessivi € 650,00 oltre IVA e Persona_1
CP se dovute, con detrazione di quanto eventualmente percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
6