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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2022 di Ruolo Generale il 03/03/2022 vertente t r a
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) – tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
D'ANNA MATTEO GIUSEPPE ) e dall'avv. DRUSIAN C.F._5
WALTER ( ) e con domicilio eletto presso Indirizzo C.F._6
Telematico;
- parti attrici -
e
) – rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PILLININI CARLO ) e con domicilio eletto presso lo studio di C.F._7 quest'ultimo in FORO ULPIANO, 2 34133 TRIESTE;
- parte convenuta -
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa assunta in decisione all'udienza del 14.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“Accertare e dichiarare dal punto di vista degli illeciti contrattuali, il colpevole, grave, inadempimento con riguardo alla condotta dei sanitari della Controparte_1
convenuta nell'adempimento delle specifiche prestazioni medico-chirurgiche che
[...] all'epoca dei fatti andavano eseguite in favore della compianta sig.ra Parte_5
poi deceduta, e per l'effetto condannare la medesima a risarcire ai ricorrenti
[...] odierni sig.ri , , e Parte_4 Parte_1 Parte_3 [...] , i quali agiscono sia iure proprio che iure ereditatis, il danno per la perdita di Pt_2 chances di sopravvivenza subìta dalla loro amata , proprio Parte_5 nel momento cruciale dell'umana sofferenza, a causa del non corretto approccio sanitario e delle gravi inadempienze consistite nel mancare di urgentemente trasferire la paziente presso il più vicino Ospedale, oltre che per l'insufficienza dell'iter terapeutico scelto e praticato, nonché violate le linee guida per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito, perdendo così la sig.ra la concreta e seria possibilità di Pt_5 sopravvivere (chance) che gli sarebbe stata garantita da un tempestivo, completo e qualificato intervento medico ed infermieristico a risoluzione del quadro patologico d'interesse, nella somma di € € 200.268,3, o in quell'altra maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice.
- Accertare e dichiarare il colpevole grave inadempimento di natura extra-contrattuale con riguardo alla condotta dei sanitari della convenuta Controparte_1 nell'adempimento delle specifiche prestazioni medico-chirurgiche che all'epoca dei fatti andavano eseguite in favore della compianta sig.ra , poi Parte_5 deceduta, e per l'effetto condannare la medesima a risarcire ai ricorrenti odierni sig.ri
, , e , i quali Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2 agiscono anche iure proprio al fine di essere risarciti in via equitativa di un omnicomprensivo danno non patrimoniale consistito nell'improvvisa prematura perdita del loro particolare rapporto parentale connotato dalla condivisione ultratrentennale della residenza, della quotidianità, dal vuoto costituito dal non poter più godere della quotidiana presenza dell'amata , l'irrimediabile distruzione Parte_5 di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, per non poter più fare ciò che per decenni hanno fatto, tenuto peraltro conto che è documentalmente provato come la sig.ra a far tempo dal Pt_5 prematuro decesso del marito risalente al 12.03.1987 veniva accolta presso la famiglia
. Pt_1
Con vittoria di spese (anche generali al 15%), diritti, onorari oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: Si chiede l'immediata acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento di ATP ex art. 696-bis cpc RGN 1955/2021 tenutosi avanti all'Onorevole
Tribunale di Udine, Presidente Giudice dott. Paolo Corder.
2 Laddove ritenuto necessario dal Giudice si chiede l'eventuale chiamata a meri chiarimenti del CTU dott.ssa IN CONTRADDITTORIO TECNICO ai Per_1
CTTPP, laddove l'Ente convenuto tentasse ancora una volta di sottrarsi alle proprie evidenti responsabilità, ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza istruttoria riservata.”
Per parte convenuta:
“A) In via principale: per quanto dichiarato ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 16.9.2022 nonché nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., respingere la domanda avanzata da parte ricorrente in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum e non provata.
B) In via istruttoria: si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dd. 8.2.2023, e ci si oppone alle richieste istruttorie di parte ricorrente per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. dd. 28.2.2023 depositata da insistendo, Controparte_1 nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova formulati dai ricorrenti, sulle richieste istruttorie a prova contraria formulate nella predetta terza memoria dd. 28.2.2023.
C) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi, anticipazioni, spese generali,
IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e chiedono, Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 iure hereditario, euro 200.268,30 quale danno da perdita di chances di sopravvivenza della loro congiunta deceduta il 24.10.2020, e poi una somma da Parte_5 individuarsi in via equitativa per danno iure proprio per la perdita della medesima rispettivamente madre, nonna e suocera degli attori, allegando, Parte_5 come causa del decesso della stessa, una infezione, contratta presso la struttura convenuta, che si sarebbe sviluppata da una lesione da decubito comparsa nella zona sacrale e non adeguatamente curata dalla struttura.
La convenuta struttura “ chiede il rigetto della domanda Controparte_1 per infondatezza della pretesa.
Alla prima udienza il rito sommario veniva convertito in rito ordinario e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di n. 1955/2021 R.G. con la relazione CP_2
3 tecnica dd. 20.12.2021 a firma della dott.ssa medico legale. Persona_2
La causa veniva quindi istruita a mezzo di nuova consulenza tecnica a firma del dott. medico legale e del dott. . Persona_3 Persona_4
Con la comparsa conclusionale, gli attori depositavano, come doc. D, anche la relazione dei consulenti del P.M. presso la Procura di Venezia dd. 28.2.2025 a firma della dott.ssa medico legale e del dott. . Persona_5 Persona_6
Tale documento D è stato acquisito dal Tribunale in quanto formatosi successivamente alla scadenza dei termini di decadenza di cui all'art. 171 - ter c.p.c.
Non viene invece acquisito il doc. F in quanto tardivo essendo una mera allegazione tecnica.
La causa verte, nella sostanza, sulla verifica della sussistenza o meno del nesso causale tra il decesso della e la condotta omissiva lamentata dagli attori. Pt_5
La questione contempla, nella sostanza, l'esame di ben tre diverse consulenze tecniche.
La prima c.t.u., dd. 20.12.2021, resa in sede di A.T.P., pur affermando un ritardo di circa 20 giorni nella cura della lesione da decubito allegata come causa della sepsi che ha contribuito all'exitus della conclude per la sola perdita di chances (cfr. Pt_5 pag. 18 c.t.u.).
La seconda c.t.u., disposta in questo processo, a firma dei dottori e PE
, ha concluso nei seguenti termini: “Non è provato che la causa sia stata la sepsi e Per_4 ancor meno che questa sia stata conseguente alla lesione da decubito. La probabilità maggiore è che purtroppo l'evoluzione biologica della Signora Parte_5 fosse inesorabilmente giunta all'epilogo, circostanza certamente dolorosa per i
[...] familiari ma senza una identificabile correlazione concausale con azioni o omissioni configuranti colpa, neppure in termini di perdita di chance.” (pag. 17 confermata poi anche all'esito delle osservazioni delle parti a pag. 20).
In ordine a tale consulenza, va subito evidenziata l'infondatezza della eccezione di nullità della c.t.u. per “promiscuità ambientale e quindi personale” del dott. con Per_4 il prof. c.t.p. di parte convenuta in quanto quest'ultimo eserciterebbe “da Per_7 moltissimi anni l'attività professionale medica a Bologna all'Ospedale Sant'Orsola, nello stesso reparto diretto dal Prof. , e non in Sasso Marconi ove ha, invece, la Per_4 residenza” (cfr. istanza attori 19.10.2023).
4 Il Tribunale conferma l'irrilevanza della segnalazione attorea (cfr. decreto dd.
23.10.2023 e verbale dell'8.4.2024) in quanto l'avere svolto, il c.t.p. dott. le Per_7 proprie mansioni sotto la direzione del nominato c.t.u. dott. , al limite, può essere Per_4 motivo di valutazione del giudizio del c.t.p. e non certo del giudizio del c.t.u., suo superiore.
Del tutto irrilevante è anche l'avere svolto attività medica presso l'Ospedale civile di Udine da parte del nominato c.t.u., dal momento che ben diversa è la specialità medica del dott. rispetto a quella del prof. . PE Per_4
La c.t.u. viene quindi integralmente recepita da questo Tribunale in quanto supportata dalle argomentazioni logico scientifiche, coerenti, complete e scevre da lacune ed errori del medico legale dott. e soprattutto dell'infettivologo dott. PE
. Per_4
Non va sottaciuto infatti che, a differenza della c.t.u. espletata in sede di A.T.P. dal solo medico legale, quella disposta nel presente giudizio è avvalorata dalla presenza, particolarmente necessaria per le questioni mediche trattate, di detto specialista.
I c.t.u. quindi hanno così spiegato le loro conclusioni: “In sostanza dall'esame della documentazione si rileva che dal collocamento della Signora presso la Casa di
Riposo veniva attivato un certo percorso finalizzato a mantenere una qualche autonomia, limitatamente alle possibilità correlate con l'isolamento [per il OV 19] che con ogni evidenza ha peggiorato la possibilità di interfacciarsi con parenti e altre fisionomie note.
Appare evidente che vi sia stato un progressivo deterioramento delle condizioni generali con ingravescenza di una sindrome da allettamento.
Una situazione di questo genere ha configurato una inevitabile evoluzione verso una sindrome deficitaria multiorgano di cui l'insufficienza renale non rappresenta una causa bensì una delle manifestazioni.
In tale ottica si ritiene che il peggioramento sino a gradi di gravità importante della lesione da decubito rappresenti l'epifenomeno della sofferenza della circolazione periferica, segnatamente in zone di appoggio, che purtroppo in questi casi frequentemente avviene non ostante qualsivoglia tentativo di prevenzione posturale.
Tutta la discussione su quando sono state attivate le procedure preventive con applicazione dei presidi antidecubito, in siffatta intuibile gravità dell'evoluzione
5 clinica, appare scarsamente rilevante e si ritiene che quando anche fosse stata anticipata di qualche giorno l'applicazione dei presidi antidecubito non vi sarebbe stata una diversa evoluzione generale e l'exitus si sarebbe egualmente verificato (in realtà non abbiamo certezza di quando siano state effettivamente effettuate le attività di prevenzione, al di là delle annotazioni che possono essere state tardive).” (pag. 16 e 17
c.t.u.).
Riferiscono inoltre i c.t.u. e : “La Signora PE Per_4 Parte_5 era una grande anziana affetta da demenza conseguente ad encefalopatia vascolare cronica con disturbi comportamentali, poliartrosica, obesa, cardiopatica con ipertensione, affetta da incontinenza sfinterica.
Veniva accolta presso la in data 23.09.20 e, Controparte_3 doverosamente per la normativa in essere a causa della pandemia da OV-19, veniva posta in isolamento per 14 giorni.
È del tutto evidente che una situazione di isolamento, per quanto attenuato dalla presenza “tecnica” degli operatori, abbia fatto ulteriormente decadere lo stato cognitivo e la capacità di reazione psico-fisica della persona.” (pag. 15 c.t.u.).
Queste conclusioni risultano confermate dalla terza consulenza, resa per il P.M. della Procura di Venezia nell'ambito del procedimento penale n. 2536/2024 R.G.N.R. ed acquisita solo come mero documento di parte, nella quale i c.t.u hanno solo potuto ipotizzare – non accertare - la causa della morte della Canever: “In conclusione, la mancata esecuzione di un accertamento autoptico non consente di identificare con elevata probabilità - quasi certezza la causa di morte della Signora Parte_5
non risultando verificabili, ovvero escludibili, eventuali altri quadri patologici
[...] che possano avere causato e/o concausato il decesso.
Con i dati a disposizione è pertanto unicamente possibile ipotizzare, quale più probabile causa di morte della Signora una sepsi in soggetto Parte_5 fragile con lesione da pressione sacrale e transito intestinale gravemente compromesso.” (cfr. pag. 21 doc. D attori).
Ma quand'anche si volesse considerare, per ipotesi, che il decesso è stato concausato dalla sepsi della lesione sacrale, occorre evidenziare che anche in tal caso le conclusioni dei c.t.u. di questo Tribunale appaiono conformi a quanto desunto dai c.t. del P.M.
6 Questi ultimi infatti, dopo avere evidenziato la sussistenza di errori e/o inosservanze di regole di condotta correlate alla valutazione e gestione della sindrome ipocinetica e della lesione da pressione sacrale della - in particolare: a) Pt_5 mancata valutazione periodica del rischio di lesioni da pressione e delle conseguenti strategie preventive, b) mancato accertamento delle condizioni predisponenti le lesioni da pressione e dell'adozione del conseguente programma terapeutico;
c) mancata documentazione dell'evoluzione della lesione da pressione sacrale obiettivata il
1.10.2020 (cfr. pag. 26 e 27 c.t.u.) – così poi si esprimono: “In conclusione, non sussistono elementi tecnici tali da sostanziare un nesso di causalità materiale certo tra gli errori/inosservanze evidenziate nell'operato del Personale Sanitario della R.S.A. di
Torre di Mosto e lo sviluppo della lesione sacrale da pressione identificata quale più probabile origine della cascata fisiopatologica che ha condotto ad exitus la Sig.ra
” (pag. 28 c.t.u.). Pt_5
I consulenti della procura veneta, infatti, hanno spiegato che, nonostante
“all'ingresso in struttura la valutazione completa della predisposizione per lo sviluppo di lesioni da pressione mediante scale quale ad esempio quella di TO (…) avrebbe consentito di rilevare una condizione di elevato rischio di insorgenza di lesioni da pressione in ragione delle numerose comorbilità presentate dalla paziente”, “tuttavia, trattandosi di una grande anziana (i.e. 93 anni) fragile e presentante un grave quadro pluripatologico, caratterizzato da decadimento cognitivo grave con disturbi comportamentali in encefalopatia vascolare cronica, cardiopatia ipertensiva, insufficienza venosa degli arti inferiori, poliartrosi, stipsi associata a sindrome del colon irritabile, incontinenza sfinterica, obesità e sindrome ipocinetica, risulta doveroso evidenziare come non sia possibile affermare che l'eventuale adozione dei sopramenzionati accorgimenti finalizzati alla prevenzione delle lesioni da pressione ne avrebbe evitato con elevata probabilità – quasi certezza la comparsa.” (pag. 27 e 28
c.t.u.).
Concludono pertanto i c.t.u. del P.M. di Venezia: “Da quanto esposto non sussistono elementi tecnici tali da attribuire una valenza causale o concausale certa tra la mancata valutazione approfondita - ovvero documentazione – del rischio di lesioni da pressione all'ingresso, ossia all'adozione delle doverose strategie preventive, e lo sviluppo della lesione sacrale.” (cfr. pag. 28 c.t.u.).
7 Tali considerazioni coincidono, come detto, con quanto affermato dai c.t.u. della presente causa come già sopra riportato: “Tutta la discussione su quando sono state attivate le procedure preventive con applicazione dei presidi antidecubito, in siffatta intuibile gravità dell'evoluzione clinica, appare scarsamente rilevante e si ritiene che quando anche fosse stata anticipata di qualche giorno l'applicazione dei presidi antidecubito non vi sarebbe stata una diversa evoluzione generale e l'exitus si sarebbe egualmente verificato (in realtà non abbiamo certezza di quando siano state effettivamente effettuate le attività di prevenzione, al di là delle annotazioni che possono essere state tardive).” (pag. 17 c.t.u.).
Le c.t.p. attoree lamentano, infine, che la causa della morte indicata dai c.t.u. dott. e dott. – la M.O.F., cioè “un complesso sindromico di disfunzione PE Per_4 multi organica” (pag. 18 c.t.u.) - è riduttiva.
I c.t.u. hanno risposto esaurientemente a tale osservazione: “vale la pena puntualizzare anzitutto che la MOF è un complesso sindromico di disfunzione multi organica che non è esclusivo appannaggio di una condizione patologica associata ad infezione. La MOF rappresenta l'evoluzione, spesso terminale, di numerose condizioni morbose, tra cui anche la sepsi.
Quindi affermare che la paziente sia deceduta per MOF non è sinonimo del fatto che sia deceduta per shock settico.
La controparte invoca lo score SOFA per negare il fatto che la normalità di procalcitonina esclude la condizione di sepsi. Questo è corretto in termini classificativi, ed infatti non è stato indicato come criterio di esclusione assoluto, ma certamente il valore diagnostico e predittivo di alterazione della procalcitonina è così ampiamente documentato in letteratura, che la sua normalità nel caso specifico desta quantomeno sorpresa.
In ogni caso se si vuole essere meramente fedeli all'ambito classificativo della sepsi, definito dal SOFA score, va ribadito il fatto che i parametri indicati nello score stesso non possono comprendere condizioni cliniche e/o bioumorali già presenti al baseline. Quindi ogni riferimento allo status neurologico è scorretto, stante il fatto che lo stesso era già ampiamente compromesso prima del ricovero ospedaliero ed altresì prima dell'ammissione alla Casa di Cura.
Analogo discorso vale per l'insufficienza renale. Invocare tale evento come
8 sicura espressione di sepsi non è corretto, in primis perché non erano note le condizioni di funzionalità renale pre-esistenti, secondariamente perché le cause di Insufficienza
Renale Acuta sono l'estremizzazione del concetto di molteplicità, nel senso che le cause
o concause di tale condizione sono le più disparate;
e la sepsi è una di esse e non certo la principale.
Con riferimento alla discussione se l'ulcera da pressione fosse infetta o meno, è bene ricordare che tutto ciò che è maleodorante non necessariamente è infetto. Se si vuole ulteriormente sindacare sul concetto di ulcera infetta, per essere definita tale vi devono essere segni di super-infezione, che ancorché ben noti, non sono riportati nel documento di riferimento, rappresentato dalla cartella clinica. Che poi una ulcera di grandi dimensioni meriti un approccio chirurgico non vi sono dubbi, ma che questo debba obbligatoriamente essere associato ad un approccio diagnostico-terapeutico infettivologico non è esatto.
Rispetto alla genesi dell'ulcera di pressione, si vorrebbe rimarcare il fatto che tutti i diversi presidi preventivi hanno valore clinico differente ma che nessuno di essi è importante quanto l'immobilità del paziente e la sua incapacità a muoversi o semplicemente cambiare postura autonomamente;
in tal senso non deve essere dimenticato il ruolo patogenetico drammaticamente significativo rappresentato dalla necessità di isolamento preventivo, frutto della legislazione in tema d infezione da
SARS-CoV-2 vigente nel periodo dei fatti.” (pag. 18 e 19 c.t.u.).
In sintesi, va confermata la totale condivisione da parte di questo Tribunale delle conclusioni cui sono giunti i due esperti: il dott. e il dott. , esperto PE Per_4 infettivologo, hanno infatti spiegato la convinzione che l'isolamento per OV cui è stata sottoposta la all'ingresso in struttura ha determinato il progressivo Pt_5 deterioramento delle condizioni generali già seriamente compromesse di una grande anziana con ingravescenza della sindrome da allettamento. In tale ottica, il peggioramento della piaga da decubito altro non è che l'epifenomeno della sofferenza della circolazione periferica sicché nemmeno l'anticipata applicazione dei presidi antidecubito avrebbe modificato la situazione e impedito il decesso che si sarebbe ugualmente verificato.
Quanto alla insufficienza renale, preme sottolineare che parti attrici hanno depositato solo in data 11.3.2023 n. 2 documenti, esami clinici della deceduta, come
9 allegati alle “note scritte per l'udienza dell'8.4.2024”.
Va quindi confermato il deposito tardivo di tali documenti essendo scaduto il termine ultimo per le produzioni documentali, a prova contraria, il 27.2.2023. Ne consegue la loro inammissibilità.
Tuttavia, in comparsa conclusionale, pag. 45, parti attrici precisano che i documenti sono stati già valutati dalla loro c.t.p. dott.ssa e quindi, a loro dire, Per_8 sono già “parimenti parte del compendio probatorio del Giudice”.
In realtà la dott.ssa a pag. 2 della sua perizia dd. 31.3.2021 (cfr. all. 4 al Per_8 ricorso introduttivo della presente causa e all. 4 al ricorso per A.T.P. n. 1955/2021
R.G.), copia solo dei dati – peraltro parziali, come si desume dai puntini di sospensione
- riferiti a documenti non verificabili perché mai depositati. Alla perizia della dott.ssa infatti non risulta allegato alcun documento. Per_8
Ne consegue che i due documenti riportanti gli esami clinici in questione sono stati depositati per la prima volta solo l'11.3.2023, e quindi tardivamente.
Una cosa è il documento che viene depositato da una delle parti e che poi, se ritenuto ammissibile, viene acquisito al processo in modo che anche le altre parti lo possano esaminare e i c.t.u. lo possano utilizzare, altra cosa è la mera citazione di un documento, mai depositato, in un atto di parte, come avvenuto nel caso di specie.
In definitiva, pertanto, non risulta provato, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, il nesso causale tra le inadempienze evidenziate dalla perizia del
P.M. e l'exitus della in quanto, ancora prima, non risulta provato il nesso Pt_5 causale tra le predette inadempienze e la sepsi che, solo secondo la tesi della perizia dei
P.M., sarebbe stata la concausa, con il transito intestinale gravemente compromesso, del decesso della Pt_5
In altre parole, non è stata fornita dagli attori idonea prova né del fatto che la morte della sia stata cagionata dalla infezione originata dalla lesione da Pt_5 decubito sacrale, né che questa infezione sia stata causata dalle mancanze ascritte, dai soli c.t. del P.M., alla struttura recettiva.
Alla stregua di Cass. civ., sez. III, ordinanza 31.7.2024 n. 21511, infatti, “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del
10 suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno).”.
Nessun danno pertanto può essere riconosciuto agli attori nemmeno sotto il profilo della perdita di chances di sopravvivenza.
I diversi esiti delle c.t.u. espletate legittima l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Per lo stesso motivo le spese della c.t.u. resa in sede di A.T.P. e di quella resa nel presente giudizio vanno poste definitivamente a carico di parti attrici per il 50% e di parte convenuta per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa n. 714/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese delle due consulenze tecniche definitivamente a carico di parti attrici per il 50% e di parte convenuta per il restante 50%.
Così deciso in Udine, il 15/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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