Sentenza 20 gennaio 2025
Decreto presidenziale 26 marzo 2025
Ordinanza cautelare 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2024, proposto dal sig. AR NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Vinci e Alberto Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società MD S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Cuccu e Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento n. 0034539/2024 del 22.7.2024, con il quale il Comune di Iglesias, in persona del dirigente del Settore III – Programmazione Pianificazione e Gestione del Territorio – Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata ha rigettato l'istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente in data 17.5.2024;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso a quello sopra indicato;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a ottenere l’accesso, mediante presa visione ed estrazione di copia, di tutti i documenti richiesti, con condanna dell’amministrazione resistente all’integrale ostensione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias e di MD S.p.A.;
Udita la dichiarazione resa in udienza dal legale del ricorrente, con la quale si dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Oscar GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso per ottenere l’accesso alla documentazione dal medesimo richiesta in data 17.5.2024 con istanza di accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013 al fine di visionare ed ottenere copia di “ ogni documento relativo alla pratica edilizia che ha condotto alla realizzazione della struttura di vendita MD sita in via San Salvatore n. 45 in Iglesias, ivi inclusi la domanda di permesso di costruire, ogni elaborato, relazione ed allegato di altro tipo, ogni parere, atto e/o documento formatosi in merito a tale pratica ed il relativo titolo edilizio ”, istanza cui ha fatto seguito il diniego comunale, gravato nell’odierna sede, preceduto dalla opposizione della controinteressata MD S.p.A. alla ostensione dei documenti oggetto della richiesta;
Considerato che in corso di causa il Comune ha messo a disposizione dell’istante gli atti per cui è causa, come rappresentato in udienza dal legale di parte ricorrente, che per tale motivo ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste a carico del Comune resistente e della controinteressata, in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale , in ragione del fatto che il ricorrente, per poter ottenere l’accesso agli atti in questione, ha dovuto proporre l’odierno ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune resistente e la controinteressata MD S.p.A. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), di cui € 800,00 a carico del Comune ed € 700,00 a carico della controinteressata, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar GI | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO