Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2025, proposto da
NT s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Colantoni ed Evaristo Maria Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento del Comune di Imperia n. 67947 del 18.9.2025, recante conclusione negativa del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburante in via Maurizio Caprile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. LO VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il ricorso in epigrafe la società NT s.p.a., società del gruppo NA operante nella gestione di impianti di rifornimento di gas naturale, metano, biometano ed idrogeno verde per autotrazione e trasporto marittimo, ha impugnato il provvedimento del Comune di Imperia n. 67947 del 18.9.2025, recante conclusione negativa del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburante in via Maurizio Caprile, sul terreno contraddistinto al NCEU al Foglio 3, Mappale 2270, procedimento avviato con istanza del 30.4.2024, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012.
Il diniego è motivato con la circostanza che l’impianto interessa una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, classificata dal P.R.G. “Zona “FVs” destinata ad attrezzature sportive - art. 61” , e che l’art. 5 del D.M. Interno 30/6/2021 preclude la localizzazione di detti impianti “nelle aree destinate a verde pubblico” , come quella in questione, sicché l’istanza avrebbe dovuto essere corredata della documentazione tecnica di cui all'articolo 10 comma 5 lettera a) e b) della L.R. 10/2012, indispensabile ai fini dell’approvazione di una variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti.
Espone che, a fronte di una prima comunicazione in tal senso dei motivi ostativi, la società, allegando un parere legale pro veritate che escludeva la riconducibilità dell’area alla destinazione “verde pubblico” e/o “verde attrezzato”, insisteva nell’istanza, ritenendo che sulla stessa si fosse formato il titolo autorizzatorio per silenzio ex art. 10 comma 3, L.R. 10/2012, chiedendone l’attestazione da parte del Comune e preannunciando l’intenzione di procedere ai lavori.
Per tutta risposta il Comune, ribadendo la necessità di una variante urbanistica, inibiva l’inizio dei lavori e, in risposta ad un’istanza di definizione del procedimento, comunicava il provvedimento impugnato.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, L.R. n. 10/2012, dell’art. 5 D.M. 30 giugno 2021, dell’art. 3, D.P.R. n. 340/2003. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 e 61 NTA – PRG Imperia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Sostiene che le zone FVs destinate allo sport ed al tempo libero, disciplinate dall’art. 61 delle NTA del PRG e destinate all’insediamento di attrezzature propriamente sportive, non coinciderebbero con quelle a verde pubblico (Zone FV a verde attrezzato, di cui all’art. 60 delle NTA), ove soltanto il D.M. Interno 30/6/2021 vieta la localizzazione, né ne costituirebbero una sottozona.
Difatti, mentre le zone FVs hanno una vocazione edificatoria, che ne consente usi esclusivi (impianti sportivi) con un indice territoriale pari a 2,5 mc/mq, nelle zone FV l’edificazione non è consentita (l’indice territoriale è pari soltanto a 0,05 mc/mq), fatte salve le minimali attrezzature necessarie e rendere godibile l’area verde per la collettività.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 32/1998, dell’art. 5 D.M. 30 giugno 2021 e dell’art. 3, D.P.R. n. 340/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, L.R. n. 10/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Sotto altra prospettiva, il diniego gravato sarebbe illegittimo in quanto, atteso il favor normativo per l’insediamento dei distributori di carburante (art. 2 del d.lgs. n. 32/1998), la disposizione che istituisce un divieto di localizzazione nelle aree destinate a verde pubblico sarebbe derogatoria di un principio generale, e dunque di stretta interpretazione, e potrebbe essere invocata soltanto laddove l’area di intervento presenti peculiarità tali da rendere attuale il rischio di incendi incontrollati in zone caratterizzate da vegetazione.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3 L.R. n. 10/2012. avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza.
Posto che nessuna variante urbanistica era necessaria ai fini dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti per cui è causa, ne conseguirebbe che sulla richiesta presentata dalla società ricorrente sarebbe intervenuto il silenzio-assenso.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Imperia, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso (sotto i profili dell’omessa impugnazione del provvedimento 8/7/2025, prot. n. 51645, in tesi immediatamente lesivo della posizione di NT, nonché dell’omessa censura della motivazione facente riferimento al regime vincolistico dell'area), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il collegio ha indicato alle parti, dandone atto a verbale, la questione rilevabile d’ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per difetto dei necessari poteri rappresentativi sostanziali in capo al soggetto che ha agito in giudizio in nome della società e sottoscritto il mandato ad litem , rilasciato non già dal rappresentante legale della società ricorrente ex art. 75 c.p.c., ma dal “AGC Litigation, Legal Administration & Hse Legal Affairs di NA s.p.a.” in qualità di procuratore della società giusta procura Notaio Annalisa Angelini del 21 settembre 2023, Rep. n. 89548, Racc. n. 27781, neppure versata in atti.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Come già indicato a verbale nella U.P. dell’11.3.26, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per nullità del mandato ad litem .
Giova premettere come rappresentante legale della società ricorrente, legittimato ex lege (art. 75 comma 3 c.p.c.) a stare in giudizio per NT s.p.a., sia il Presidente del Consiglio di amministrazione SI RE (cfr. la visura doc. 4 delle produzioni 16.3.2026 di parte ricorrente, p. 7/78).
Il mandato alle liti è stato invece conferito dall’avv. Francesca Muraca, che lo ha sottoscritto in qualità di “AGC Litigation, Legal Administration & Hse Legal Affairs di NA s.p.a.” , la quale per un verso non consta sia investita di poteri institori ex art. 2203 cod. civ cod. civ., per altro verso si dichiara mero “procuratore” della società giusta procura del Notaio Annalisa Angelini 21 settembre 2023, Rep. n. 89548 (cfr. la visura, p. 31/78, nonché il doc. 1 delle produzioni 16.3.2026 di parte ricorrente).
Sennonché, tale ultima procura le è stata rilasciata non già dal rappresentante legale della società ricorrente NT (SI RE), bensì – a sua volta – da un altro procuratore della società, ovvero il chief legal officer di NA AL TO (cfr. la visura, p. 40/78): il quale ultimo, peraltro, ricava i suoi poteri da una procura rilasciatagli da JE Agostino, amministratore delegato e legale rappresentante della società capogruppo NA s.p.a., per atto 5.1.2025 n. 93929 di repertorio del notaio Ezio Ricci di Milano (doc. 3 delle produzioni 16.3.2026 di parte ricorrente), ma mero procuratore di NT s.p.a., in forza di una procura (per atti del Notaio Andrea De Costa in Milano, in data 25 ottobre 2018 n. 6380 di rep. – cfr. allegato 3 delle produzioni 16.3.2026, p. 3/11) neppure versata in atti.
Orbene, anche a voler prescindere dalla difficoltà – conseguente alla concatenazione di procure - di verificare l’ampiezza dei poteri di rappresentanza in capo a colei che ha conferito la procura ad litem , ciò che è certo è che la stessa, in qualità di funzionario del servizio contenzioso ( “AGC Litigation, Legal Administration & Hse Legal Affairs ) della società NA s.p.a. in forza di una procura rilasciatale dal capo dell’ufficio legale ( chief legal officer ) della medesima (distinta) società, risulta investita di poteri di mera rappresentanza processuale di NT, ovvero del potere di rappresentare la società “dinanzi a qualsiasi Autorità arbitrale o giudiziaria, ordinaria, speciale e amministrativa, sopranazionale, internazionale, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi e/o le procedure”, con il connesso potere di “nominare e revocare avvocati, arbitri, arbitratori e periti, di liquidare diritti e onorari” (peraltro, di importo non superiore a euro centomila per singolo incarico – cfr. p. 31/78 della visura).
Sennonché, la Suprema Corte, con orientamento univoco e costante, afferma che “ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., il potere rappresentativo processuale con la correlativa facoltà di nomina dei difensori può essere conferito soltanto a colui che già sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio” (cfr. già Cass., SS.UU., 8.5.1998, n. 4666; nello stesso senso vedi, più recentemente, id., Sez. II, 27/2/2017, n. 4924; id., Sez. I, 3/1/2017, n. 43, la quale ha cura di precisare che ciò si evincerebbe anche dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il “procuratore generale e quello preposto a determinati affari” , tra i quali deve rientrare quello dedotto in giudizio; id., Sez. VI - 2, 5/8/2016, n. 16388).
E così, nel caso in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assuma di avere il potere di rappresentare la società non in ragione di una previsione statutaria, bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante (non così nel caso di specie, in cui la procura è stata conferita da un altro procuratore), questa dev’essere depositata in giudizio al fine di consentire al giudice di verificare la legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica (cfr. Cass., VI-3, 7.5.2019, n. 11898, che, dal mancato deposito della procura notarile, ancorché indicata negli estremi, fa derivare l’inammissibilità del ricorso; id., VI - 1, ord. 11/03/2019, n. 6996).
Del resto, l’affermazione secondo la quale “l'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio legale territoriale di una grande azienda implica il potere di agire nel presupposto di una contemplatio domini e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa” presuppone che, dall’esame della specifica procura prodotta in giudizio, emerga comunque la ricorrenza di un ampio potere rappresentativo di natura non solo processuale, ma anche sostanziale (p.e., in termini di potere di stipula di contratti), comprensiva di profili di natura institoria (in tal senso Cass., I, ord. 15.6.2018, n. 15771, che richiama l’orientamento inaugurato da Cass., SS.UU., 8.5.1998, n. 4666).
Ma, nel caso di specie, anche volendo prescindere dal fatto che l’avv. Francesca Muraca non risulta essere a capo dell'ufficio legale della società NT, sta di fatto che, dalla procura da ultimo versata in atti (tra l’altro, rilasciata a sua volta dal procuratore AL TO) non si evince in capo alla stessa l’attribuzione di un potere rappresentativo institorio, né di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Donde la nullità del mandato alle liti sottoscritto dall’avv. Francesca Muraca – nullità insanabile a mezzo del rimedio apprestato dall’art. 182 c.p.c., non applicabile nel processo amministrativo (Cons. di St., Ad. Plen., 2/10/2025, n. 11) - e l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Imperia, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
LO VI, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LO VI | UC BE |
IL SEGRETARIO