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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 992/2024
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario La Fata sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 992 2024 vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Alongi Giuseppe Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. Catalano Vincenza Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
***
Con ricorso del 2 maggio 2024 , premettendo di aver esercitato, sin dall'anno 2015, Parte_1
il possesso uti dominus del fabbricato rurale sito in Santa Cristina Gela, c.da Piano Agliastro snc, distinto al NCT al foglio 16 p.lla 646, facente parte della comunione ereditaria paterna, ha lamentato che tra il 28 aprile 2023 ed il 2 maggio 2023, approfittando della sua assenza, ha Controparte_1 realizzato uno spoglio violento e clandestino attraverso l'occupazione dell'immobile e l'apposizione di lucchetti a tutte le imposte, al cancello di ingresso, alla porta principale, alla porta secondaria.
Per i fatti descritti, il ricorrente ha rappresentato di aver sporto denuncia ed ha precisato che già nel settembre 2022, temendo uno spoglio, ha notificato al resistente, insieme agli altri fratelli, una lettera di revoca del comodato fittizio del gennaio 2022, relativo all'abitazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il ricorrente ha incoato, quindi, il presente procedimento chiedendo all'intestato Tribunale, anche inaudita altera parte, la reintegra nel possesso, con condanna del resistente alla restituzione della casa.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ha, innanzitutto, eccepito Controparte_1
la decadenza dall'azione per decorrenza di un anno dall'asserito spoglio, rilevando, in particolare,
l'inidoneità della mediazione espletata, avente ad oggetto il comodato, a determinare la sospensione del termine previsto dall'art. 1168 c.c.
1 Nel merito, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente per carenza di prova del possesso e dello spoglio, sottolineando di aver utilizzato il fabbricato in forza del contratto di comodato d'azienda del 30 marzo 2011 e di avervi stabilito la residenza a seguito della stipula del contratto di comodato del 3 gennaio 2022.
La causa, assunta la testimonianza di , è stata posta in riserva per la decisione Testimone_1 all'udienza del 5 febbraio 2025.
In via preliminare, va revocata l'ordinanza ammissiva della testimonianza di in quanto Tes_2
del tutto superflua ai fini della decisione.
Va, altresì, dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione del 8 novembre 2024 unilateralmente depositata da per la semplice ragione che: i) nel processo civile davanti al Parte_1
Tribunale, salvo i casi eccezionali contemplati dagli artt. 86 e 417 cpc, non è consentita l'autodifesa, di modo che il deposito di atti e documenti deve avvenire necessariamente a mezzo di un procuratore abilitato;
ii) l'art. 196 disp. att. cpc, sulla scia del vecchio art. 16 bis d.l. 179/12, prevede l'obbligo di deposito telematico di atti e documenti “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” ed osta, conseguentemente, a produzioni e depositi eseguiti su sopporto analogico presso la Cancelleria, salvo autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, nella specie mancante.
Del pari inutilizzabile è il verbale di sommarie informazioni di e l'allegata nota di Parte_1
pg depositata il 6 novembre 2024 atteso che: i) non è mai stata indirizzata alla Stazione dei Carabinieri di Termini Imerese alcuna richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 cpc tale da giustificare il deposito di atti di indagine nel presente procedimento civile;
ii) in mancanza di delega ed in assenza di intervento da parte del P.M. in sede, a cui l'informativa di pg è stata comunque trasmessa, non è possibile ammettere terzi estranei al processo al deposito di atti, mancando il necessario “filtro” della costituzione in giudizio.
Ancora, in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili ed irrilevanti le richieste istruttorie formulate dal ricorrente nella memoria del 8 gennaio 2025 in quanto l'accertamento della veridicità
o falsità del certificato medico del teste esibito all'udienza del 31 ottobre 2024 si rivela Tes_2
del tutto ininfluente ai fini della decisione, a maggior ragione dopo che è stata disposta la revoca in parte qua dell'ordinanza ammissiva del 11 luglio 2024.
Va, a questo punto, esaminata la questione relativa alla capacità a testimoniare di . Testimone_3
A riguardo, giova ricordare che a mente dell'art. 246 cpc “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
2 Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 cod. proc. civ. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte (…)” (Cass. 3432/98).
Dall'arresto giurisprudenziale emerge che l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc riguarda i soggetti che, alla luce di una valutazione sommaria, potrebbero intervenire nell'ambito di un giudizio vertente tra altre parti.
L'intervento, come è noto, si distingue in: intervento principale ad excludendum; intervento litisconsortile;
intervento ad adiuvandum.
L'intervento ad excludendum può essere esercitato dal titolare di un diritto sul bene conteso avente fonte in un titolo diverso e prevalente su quello di tutti i contendenti.
L'intervento litisconsortile compete al titolare di un diritto/obbligo fondato su fatti costitutivi, in tutto o in parte, coincidenti con quello oggetto del giudizio.
L'intervento ad adiuvandum spetta al titolare di un diritto/obbligo dipendente da quello oggetto del giudizio.
Una considerazione a parte merita il litisconsorte necessario, che ha legittimazione ad intervenire in quanto titolare di una situazione giuridica inscindibilmente legata, per sua natura o configurazione, a quella di una parte e destinata a risentire direttamente ed immediatamente degli effetti della decisione.
Con particolare riguardo all'intervento litisconsortile, si evidenzia che un caso paradigmatico è rappresentato dall'intervento dell'altro danneggiato, leso da un fatto illecito plurioffensivo.
Tenendo a mente i suddetti principi, nella specie, la valutazione della capacità a testimoniare di
[...]
va effettuata valorizzando due elementi. Testimone_3
Il primo riguarda la posizione giuridica vantata dal teste sul bene conteso.
In proposito, è pacifico che sia uno dei comproprietari del fondo sito in Santa Cristina Testimone_3
Gela, c.da Piano Agliastro snc, distinto al NCT al foglio 16 p.lla 646. Ciò significa che egli è titolare di un diritto di godimento e di uno ius possidendi sull'immobile, agganciato direttamente alla titolarità del diritto di proprietà, suscettibile di essere leso da fenomeni di occupazione esclusiva altrui.
A ciò si aggiunga che , stando al contratto di comodato del 30 marzo 2011, nei rapporti Testimone_3
col resistente sembrerebbe titolare, dapprima, del pieno possesso del fabbricato, facente parte dell'azienda agricola personalmente gestita – per come riportato nelle premesse del contratto – e,
3 successivamente, di un possesso mediato, ricollegabile alla concessione gratuita dell'azienda, casa rurale compresa, a . Controparte_1
Sul punto, a nulla vale l'eccezione di “inesistenza” del contratto di comodato sollevata dal ricorrente nella memoria del 11 luglio 2024 atteso che: i) l'istituto dell'inesistenza non è predicabile rispetto ad un contratto risultante da una scrittura privata e sottoscritto dalle parti;
ii) l'eventuale qualificazione in termini di “subcomodato”, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non avrebbe alcuna incidenza sulla validità dell'atto posto che il subcomodato è una figura contrattuale pienamente ammissibile, appartenente alla categoria del subcontratto e, peraltro, avente un referente normativo nell'art. 1804 comma II c.c.
Si consideri, altresì, che ha intimato a la revoca del comodato Testimone_3 Controparte_1 dell'abitazione, insieme al fratello e ad altre due sorelle, nonchè la revoca del Parte_1 comodato dell'azienda, già comprensivo dell'immobile (cfr doc. 5 del resistente); atti per loro natura prodromici all'esercizio di un diritto personale alla restituzione ovvero del diritto alla reintegra nell'originaria situazione possessoria, segnalata, come già esposto, dalla conduzione e dalla successiva cessione dell'azienda comprensiva del fabbricato rurale.
In proposito, vale la pena sottolineare che non vi sono elementi per pervenire ad un accertamento incidentale della simulazione del comodato del 3 gennaio 2022, come sostenuto dal ricorrente. Anzi,
è possibile affermare esattamente il contrario atteso che: i) se il contratto fosse stato fittizio non si spiega il compimento dell'atto di revoca del 25 settembre 2022; ii) nell'esposto del 18 maggio 2023 il ricorrente fa espresso riferimento all'esistenza di 3 contratti di comodato, tra cui figura quello del
3 gennaio 2022 relativo alla casa rurale.
L'altro aspetto da attenzionare riguarda la condotta del resistente, che, per come emerso dalle allegazioni delle parti, è consistita, essenzialmente, nell'occupazione esclusiva del fondo;
fatto evidentemente idoneo a pregiudicare tutti i soggetti possessori, compossessori, titolari di diritti di godimento reali o personali sul bene.
Dunque, a fronte della posizione giuridica descritta e dell'entità del fatto illecito oggetto del giudizio, può concludersi per l'incapacità a testimoniare di , astrattamente titolare di plurimi Testimone_3
diritti alla restituzione del fondo, riconducibili alla proprietà, al comodato revocato, al possesso mediato, distinti dal diritto alla reintegra fatto valere da ma fondati, in parte, sul Parte_1
medesimo fatto costitutivo, ovvero la condotta di occupazione esclusiva contestata a CP
.
[...]
Tanto è sufficiente per affermare l'incapacità a testimoniare del teste, il quale, alla luce di una valutazione sommaria basata sulle allegazioni e la documentazione prodotta, si trova in una condizione potenzialmente idonea a consentirne la partecipazione al procedimento.
4 Alla luce delle considerazioni svolte, vanno respinte le obiezioni mosse dal procuratore di parte ricorrente, che sono del tutto inconferenti dal momento che l'incompatibilità di non Testimone_3
deriva dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario – istituto sul quale si sofferma la richiesta di revoca del 8 gennaio 2025 – bensì dalla titolarità di un diritto connesso per il titolo a quello fatto valere da , legittimante un intervento c.d. litisconsortile. Parte_1
In ogni caso, va, in questa sede, disposta la revoca dell'ordinanza ammissiva dei capp. 2 e 3 articolati nel ricorso in quanto generici e valutativi posto che si limitano a riprodurre le espressioni utilizzate nell'art. 1168 c.c. “
2 - Vero è che nella giornata del 2 maggio 2023, scopriva di Parte_1
[... essere stato spogliato violentemente del possesso del del fabbricato rurale (…) 3 - Vero è che
(…) nell'intervallo di tempo tra il 28 aprile e il 2 maggio 2023 ha violentemente ed Controparte_1 occultamente spogliato del possesso del fabbricato rurale (…)” senza individuare Parte_1
i fatti materiali in cui sarebbe consistito l'asserito spoglio.
Ne consegue che la prova orale con , oltre ad essere inammissibile ai sensi dell'art. Testimone_3
246 cpc, una volta espunti i capp. 2 e 3 diviene, altresì, irrilevante.
Fatte queste premesse, la domanda di reintegra va rigettata.
A riguardo, si evidenzia che le prove offerte dal ricorrente a sostegno del diritto azionato sono costituite:
- dal biglietto aereo del 28 aprile 2023 verso Pescara, seguito dal biglietto del bus del 1 maggio 2023 con destinazione Palermo e partenza alle ore 21:30, nonché dalla dichiarazione di alloggio nel Grand
Hotel Montesilvano dal 28 Aprile 2023 al 1 maggio 2023 (cfr doc 1);
- dall'autodichiarazione del ricorrente di dimorare da diversi anni presso l'immobile sito in Santa
Cristina Gela, distinto in catasto al foglio 16, p.lla 646, depositata presso la Cancelleria del Gip di
Termini Imerese in data 20 novembre 2020 (cfr doc. 2);
- dall'annotazione di p.g. del 4 maggio 2023, in cui gli operatori della Stazione dei Carabinieri di
Santa Cristina Gela, dopo aver sintetizzato i fatti riferiti dal ricorrente, mettono in risalto l'ambiguità del suo atteggiamento, emergente dal fatto che, pur avendo paventato grande preoccupazione per la propria salute e rappresentato l'urgenza di recuperare dei farmaci “salvavita” dall'abitazione contesa, si è rifiutato di indicare i luoghi in cui erano custoditi per consentirne il prelevamento. Ciò, a dire degli operatori, rivela che l'obiettivo del ricorrente non era quello di ritirare i farmaci bensì quello di rientrare nella casa “per poi non uscirvi più” (cfr doc. 3);
- dall'esposto del 18 maggio 2023 presentato alla Stazione dei Carabinieri di Santa Cristina Gela in cui il ricorrente, dopo aver riferito della residenza fittizia del resistente nel fabbricato rurale, dell'esistenza di tre contratti di comodato (uno risalente al 30 Marzo 2011, uno al 3 gennaio 2022 e revocato nel settembre 2022, uno relativo al fabbricato sito in Marineo alla via Falcone Borsellino n.
5 64), delle questioni relative alla divisione delle armi comprese nell'asse ereditario paterno, delle sue problematiche di salute e della sua residenza di fatto nel bene conteso, ha chiesto ai Carabinieri della
Stazione di Santa Cristina Gela di eseguire un sopralluogo in modo da poter recuperare la proprietà e ripristinare l'originario possesso (cfr doc. 5);
- dalla denuncia di furto del 21 maggio 2023, in cui il ricorrente ha rappresentato di essersi introdotto nel fondo e di aver constatato che tutti i suoi effetti personali erano stati asportati (cfr doc. 6);
- da un'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa al reato di appropriazione indebita contestato a (cfr doc. 8); Controparte_1
- da un'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa al reato di falso ideologico in atto pubblico contestato a (cfr doc. 9); Controparte_1
- da n. 2 foto, in cui vengono inquadrate due porzioni di un ambiente interno non meglio identificabile;
- da n. 2 video, che riprendono il ricorrente mentre si reca nell'immobile al rientro dal viaggio;
- dalla testimonianza di , assunta all'udienza del 12 settembre 2024. Testimone_1
Ebbene, il quadro delineato non è idoneo a dimostrare né il possesso né lo spoglio violento e clandestino asseritamente commesso da ai danni del ricorrente. Controparte_1
In merito, va, innanzitutto, affermata l'inefficacia probatoria delle denunce depositate, essendo fin troppo noto che la prova di un fatto non può essere desunta dalle dichiarazioni di chi quel fatto è tenuto a provare, alla luce del generale divieto di precostituzione di prove.
Dall'annotazione di pg del 4 maggio 2023 non è, poi, possibile ricavare nulla atteso che gli agenti sono intervenuti successivamente alla consumazione dell'asserito spoglio.
Nessun elemento a comprova del possesso esercitato è, altresì, desumibile dalle foto versate in atti, che non hanno data certa e raffigurano due ambienti interni ad un immobile non identificabile.
Lo stesso dicasi dei video, che, per stessa ammissione del ricorrente, sono successivi all'asserito spoglio.
Anzi, è rilevante constatare che nel video si sente il ricorrente dire “questa casa dove dimoro non l'ho mai chiusa a chiave (…) prima questo cancello rimaneva sempre aperto”.
Tali dichiarazioni non sono di poco conto in quanto, per un verso, la mera abitazione di un immobile lasciato aperto e liberamente accessibile impedisce, a tutto concedere, di riconoscere in capo al ricorrente un possesso avente i caratteri esteriori del diritto di proprietà, compatibile soltanto con atti rivelatori della volontà di tenere il bene per sé e ad esclusione di tutti gli altri, come, ad es., la chiusura di un fondo con recinzione, cancello e lucchetto. Per altro verso, è possibile escludere che l'asserita occupazione del resistente sia avvenuta, a tutto concedere, con violenza sulle cose.
6 Di nessuna utilità, poi, si rivela la testimonianza di , il quale ha dichiarato di non Testimone_1
Co essersi mai recato nel fondo dei e, pertanto, non è nella posizione per indicare con certezza CP
chi vi abitava.
Generico, insufficiente ed inattendibile è, poi, il seguente passaggio della testimonianza resa “Prima, circa 10 o 15 anni fa, nella parte del fondo sopra la strada pubblica, dove c'è la casa, ho visto sempre il sig. . Io lo vedevo dal mio terreno perché dal mio terreno ho un'ampia Parte_1
panoramica e vedo anche il fondo li Ci sono circa 200 metri tra il mio fondo e quello Li CP
. CP
In proposito, è sufficiente osservare che: i) i riferimenti temporali offerti dal teste sono troppo datati nel tempo;
ii) la distanza che intercorre tra il fondo Li ed il fondo del teste, pari a 200 metri, CP
non consente di distinguere i volti, dati i limiti della percezione umana;
iii) il semplice “avvistamento” del ricorrente nel fondo non costituirebbe, comunque, prova di un possesso uti dominus.
Senza contare che dalla testimonianza non emerge l'atto materiale in cui è consistito lo spoglio, essendosi il teste limitato a riferire di aver sentito delle urla nei primi di maggio 2023 tra i membri della famiglia che sostavano per strada fuori dalla casa rurale. Parte_1
Di contro, va valorizzato che all'interno del contratto di comodato del 3 gennaio 2022 a firma di
[...]
, , , , , i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Testimone_3 Controparte_1
comodanti , , , nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 Testimone_3
concedere in godimento l'abitazione contesa al comodatario , precisano che “e Controparte_1 abitata di già” (cfr doc. 5 del resistente).
Trattasi, all'evidenza, di una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. in quanto il ricorrente, insieme ai fratelli, attesta una circostanza contra sé, ovvero il non abitare nell'immobile già alla data del 3 gennaio 2022, che smentisce la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso ed in tutte le denunce ed assume valenza di prova legale, da ritenersi vincolante ed insuperabile a prescindere dalla sua veridicità.
A completamento della trattazione, vale la pena sottolineare che il contratto di comodato non costituisce, comunque, prova del possesso dell'immobile a favore del ricorrente in quanto egli non ha mai ricondotto il proprio possesso al comodato, costantemente ritenuto fittizio ed inutilizzabile, bensì all'abitazione nella casa rurale protrattasi ininterrottamente sin dall'anno 2015; circostanza, come detto, confutata dalla dichiarazione confessoria trasfusa nel contratto.
In definitiva, non essendo stati dimostrati i presupposti dell'art. 1168 c.c., la domanda di reintegra va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di reintegra nel possesso del fabbricato rurale distinto al NCT del Comune di
Santa Cristina Gela al foglio 16, p.lla 646;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1
liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, disponendo il pagamento in favore dell'erario.
Si comunichi.
07/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
8
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario La Fata sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 992 2024 vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Alongi Giuseppe Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. Catalano Vincenza Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
***
Con ricorso del 2 maggio 2024 , premettendo di aver esercitato, sin dall'anno 2015, Parte_1
il possesso uti dominus del fabbricato rurale sito in Santa Cristina Gela, c.da Piano Agliastro snc, distinto al NCT al foglio 16 p.lla 646, facente parte della comunione ereditaria paterna, ha lamentato che tra il 28 aprile 2023 ed il 2 maggio 2023, approfittando della sua assenza, ha Controparte_1 realizzato uno spoglio violento e clandestino attraverso l'occupazione dell'immobile e l'apposizione di lucchetti a tutte le imposte, al cancello di ingresso, alla porta principale, alla porta secondaria.
Per i fatti descritti, il ricorrente ha rappresentato di aver sporto denuncia ed ha precisato che già nel settembre 2022, temendo uno spoglio, ha notificato al resistente, insieme agli altri fratelli, una lettera di revoca del comodato fittizio del gennaio 2022, relativo all'abitazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, il ricorrente ha incoato, quindi, il presente procedimento chiedendo all'intestato Tribunale, anche inaudita altera parte, la reintegra nel possesso, con condanna del resistente alla restituzione della casa.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, ha, innanzitutto, eccepito Controparte_1
la decadenza dall'azione per decorrenza di un anno dall'asserito spoglio, rilevando, in particolare,
l'inidoneità della mediazione espletata, avente ad oggetto il comodato, a determinare la sospensione del termine previsto dall'art. 1168 c.c.
1 Nel merito, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente per carenza di prova del possesso e dello spoglio, sottolineando di aver utilizzato il fabbricato in forza del contratto di comodato d'azienda del 30 marzo 2011 e di avervi stabilito la residenza a seguito della stipula del contratto di comodato del 3 gennaio 2022.
La causa, assunta la testimonianza di , è stata posta in riserva per la decisione Testimone_1 all'udienza del 5 febbraio 2025.
In via preliminare, va revocata l'ordinanza ammissiva della testimonianza di in quanto Tes_2
del tutto superflua ai fini della decisione.
Va, altresì, dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione del 8 novembre 2024 unilateralmente depositata da per la semplice ragione che: i) nel processo civile davanti al Parte_1
Tribunale, salvo i casi eccezionali contemplati dagli artt. 86 e 417 cpc, non è consentita l'autodifesa, di modo che il deposito di atti e documenti deve avvenire necessariamente a mezzo di un procuratore abilitato;
ii) l'art. 196 disp. att. cpc, sulla scia del vecchio art. 16 bis d.l. 179/12, prevede l'obbligo di deposito telematico di atti e documenti “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” ed osta, conseguentemente, a produzioni e depositi eseguiti su sopporto analogico presso la Cancelleria, salvo autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, nella specie mancante.
Del pari inutilizzabile è il verbale di sommarie informazioni di e l'allegata nota di Parte_1
pg depositata il 6 novembre 2024 atteso che: i) non è mai stata indirizzata alla Stazione dei Carabinieri di Termini Imerese alcuna richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 cpc tale da giustificare il deposito di atti di indagine nel presente procedimento civile;
ii) in mancanza di delega ed in assenza di intervento da parte del P.M. in sede, a cui l'informativa di pg è stata comunque trasmessa, non è possibile ammettere terzi estranei al processo al deposito di atti, mancando il necessario “filtro” della costituzione in giudizio.
Ancora, in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili ed irrilevanti le richieste istruttorie formulate dal ricorrente nella memoria del 8 gennaio 2025 in quanto l'accertamento della veridicità
o falsità del certificato medico del teste esibito all'udienza del 31 ottobre 2024 si rivela Tes_2
del tutto ininfluente ai fini della decisione, a maggior ragione dopo che è stata disposta la revoca in parte qua dell'ordinanza ammissiva del 11 luglio 2024.
Va, a questo punto, esaminata la questione relativa alla capacità a testimoniare di . Testimone_3
A riguardo, giova ricordare che a mente dell'art. 246 cpc “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
2 Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 cod. proc. civ. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte (…)” (Cass. 3432/98).
Dall'arresto giurisprudenziale emerge che l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc riguarda i soggetti che, alla luce di una valutazione sommaria, potrebbero intervenire nell'ambito di un giudizio vertente tra altre parti.
L'intervento, come è noto, si distingue in: intervento principale ad excludendum; intervento litisconsortile;
intervento ad adiuvandum.
L'intervento ad excludendum può essere esercitato dal titolare di un diritto sul bene conteso avente fonte in un titolo diverso e prevalente su quello di tutti i contendenti.
L'intervento litisconsortile compete al titolare di un diritto/obbligo fondato su fatti costitutivi, in tutto o in parte, coincidenti con quello oggetto del giudizio.
L'intervento ad adiuvandum spetta al titolare di un diritto/obbligo dipendente da quello oggetto del giudizio.
Una considerazione a parte merita il litisconsorte necessario, che ha legittimazione ad intervenire in quanto titolare di una situazione giuridica inscindibilmente legata, per sua natura o configurazione, a quella di una parte e destinata a risentire direttamente ed immediatamente degli effetti della decisione.
Con particolare riguardo all'intervento litisconsortile, si evidenzia che un caso paradigmatico è rappresentato dall'intervento dell'altro danneggiato, leso da un fatto illecito plurioffensivo.
Tenendo a mente i suddetti principi, nella specie, la valutazione della capacità a testimoniare di
[...]
va effettuata valorizzando due elementi. Testimone_3
Il primo riguarda la posizione giuridica vantata dal teste sul bene conteso.
In proposito, è pacifico che sia uno dei comproprietari del fondo sito in Santa Cristina Testimone_3
Gela, c.da Piano Agliastro snc, distinto al NCT al foglio 16 p.lla 646. Ciò significa che egli è titolare di un diritto di godimento e di uno ius possidendi sull'immobile, agganciato direttamente alla titolarità del diritto di proprietà, suscettibile di essere leso da fenomeni di occupazione esclusiva altrui.
A ciò si aggiunga che , stando al contratto di comodato del 30 marzo 2011, nei rapporti Testimone_3
col resistente sembrerebbe titolare, dapprima, del pieno possesso del fabbricato, facente parte dell'azienda agricola personalmente gestita – per come riportato nelle premesse del contratto – e,
3 successivamente, di un possesso mediato, ricollegabile alla concessione gratuita dell'azienda, casa rurale compresa, a . Controparte_1
Sul punto, a nulla vale l'eccezione di “inesistenza” del contratto di comodato sollevata dal ricorrente nella memoria del 11 luglio 2024 atteso che: i) l'istituto dell'inesistenza non è predicabile rispetto ad un contratto risultante da una scrittura privata e sottoscritto dalle parti;
ii) l'eventuale qualificazione in termini di “subcomodato”, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non avrebbe alcuna incidenza sulla validità dell'atto posto che il subcomodato è una figura contrattuale pienamente ammissibile, appartenente alla categoria del subcontratto e, peraltro, avente un referente normativo nell'art. 1804 comma II c.c.
Si consideri, altresì, che ha intimato a la revoca del comodato Testimone_3 Controparte_1 dell'abitazione, insieme al fratello e ad altre due sorelle, nonchè la revoca del Parte_1 comodato dell'azienda, già comprensivo dell'immobile (cfr doc. 5 del resistente); atti per loro natura prodromici all'esercizio di un diritto personale alla restituzione ovvero del diritto alla reintegra nell'originaria situazione possessoria, segnalata, come già esposto, dalla conduzione e dalla successiva cessione dell'azienda comprensiva del fabbricato rurale.
In proposito, vale la pena sottolineare che non vi sono elementi per pervenire ad un accertamento incidentale della simulazione del comodato del 3 gennaio 2022, come sostenuto dal ricorrente. Anzi,
è possibile affermare esattamente il contrario atteso che: i) se il contratto fosse stato fittizio non si spiega il compimento dell'atto di revoca del 25 settembre 2022; ii) nell'esposto del 18 maggio 2023 il ricorrente fa espresso riferimento all'esistenza di 3 contratti di comodato, tra cui figura quello del
3 gennaio 2022 relativo alla casa rurale.
L'altro aspetto da attenzionare riguarda la condotta del resistente, che, per come emerso dalle allegazioni delle parti, è consistita, essenzialmente, nell'occupazione esclusiva del fondo;
fatto evidentemente idoneo a pregiudicare tutti i soggetti possessori, compossessori, titolari di diritti di godimento reali o personali sul bene.
Dunque, a fronte della posizione giuridica descritta e dell'entità del fatto illecito oggetto del giudizio, può concludersi per l'incapacità a testimoniare di , astrattamente titolare di plurimi Testimone_3
diritti alla restituzione del fondo, riconducibili alla proprietà, al comodato revocato, al possesso mediato, distinti dal diritto alla reintegra fatto valere da ma fondati, in parte, sul Parte_1
medesimo fatto costitutivo, ovvero la condotta di occupazione esclusiva contestata a CP
.
[...]
Tanto è sufficiente per affermare l'incapacità a testimoniare del teste, il quale, alla luce di una valutazione sommaria basata sulle allegazioni e la documentazione prodotta, si trova in una condizione potenzialmente idonea a consentirne la partecipazione al procedimento.
4 Alla luce delle considerazioni svolte, vanno respinte le obiezioni mosse dal procuratore di parte ricorrente, che sono del tutto inconferenti dal momento che l'incompatibilità di non Testimone_3
deriva dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario – istituto sul quale si sofferma la richiesta di revoca del 8 gennaio 2025 – bensì dalla titolarità di un diritto connesso per il titolo a quello fatto valere da , legittimante un intervento c.d. litisconsortile. Parte_1
In ogni caso, va, in questa sede, disposta la revoca dell'ordinanza ammissiva dei capp. 2 e 3 articolati nel ricorso in quanto generici e valutativi posto che si limitano a riprodurre le espressioni utilizzate nell'art. 1168 c.c. “
2 - Vero è che nella giornata del 2 maggio 2023, scopriva di Parte_1
[... essere stato spogliato violentemente del possesso del del fabbricato rurale (…) 3 - Vero è che
(…) nell'intervallo di tempo tra il 28 aprile e il 2 maggio 2023 ha violentemente ed Controparte_1 occultamente spogliato del possesso del fabbricato rurale (…)” senza individuare Parte_1
i fatti materiali in cui sarebbe consistito l'asserito spoglio.
Ne consegue che la prova orale con , oltre ad essere inammissibile ai sensi dell'art. Testimone_3
246 cpc, una volta espunti i capp. 2 e 3 diviene, altresì, irrilevante.
Fatte queste premesse, la domanda di reintegra va rigettata.
A riguardo, si evidenzia che le prove offerte dal ricorrente a sostegno del diritto azionato sono costituite:
- dal biglietto aereo del 28 aprile 2023 verso Pescara, seguito dal biglietto del bus del 1 maggio 2023 con destinazione Palermo e partenza alle ore 21:30, nonché dalla dichiarazione di alloggio nel Grand
Hotel Montesilvano dal 28 Aprile 2023 al 1 maggio 2023 (cfr doc 1);
- dall'autodichiarazione del ricorrente di dimorare da diversi anni presso l'immobile sito in Santa
Cristina Gela, distinto in catasto al foglio 16, p.lla 646, depositata presso la Cancelleria del Gip di
Termini Imerese in data 20 novembre 2020 (cfr doc. 2);
- dall'annotazione di p.g. del 4 maggio 2023, in cui gli operatori della Stazione dei Carabinieri di
Santa Cristina Gela, dopo aver sintetizzato i fatti riferiti dal ricorrente, mettono in risalto l'ambiguità del suo atteggiamento, emergente dal fatto che, pur avendo paventato grande preoccupazione per la propria salute e rappresentato l'urgenza di recuperare dei farmaci “salvavita” dall'abitazione contesa, si è rifiutato di indicare i luoghi in cui erano custoditi per consentirne il prelevamento. Ciò, a dire degli operatori, rivela che l'obiettivo del ricorrente non era quello di ritirare i farmaci bensì quello di rientrare nella casa “per poi non uscirvi più” (cfr doc. 3);
- dall'esposto del 18 maggio 2023 presentato alla Stazione dei Carabinieri di Santa Cristina Gela in cui il ricorrente, dopo aver riferito della residenza fittizia del resistente nel fabbricato rurale, dell'esistenza di tre contratti di comodato (uno risalente al 30 Marzo 2011, uno al 3 gennaio 2022 e revocato nel settembre 2022, uno relativo al fabbricato sito in Marineo alla via Falcone Borsellino n.
5 64), delle questioni relative alla divisione delle armi comprese nell'asse ereditario paterno, delle sue problematiche di salute e della sua residenza di fatto nel bene conteso, ha chiesto ai Carabinieri della
Stazione di Santa Cristina Gela di eseguire un sopralluogo in modo da poter recuperare la proprietà e ripristinare l'originario possesso (cfr doc. 5);
- dalla denuncia di furto del 21 maggio 2023, in cui il ricorrente ha rappresentato di essersi introdotto nel fondo e di aver constatato che tutti i suoi effetti personali erano stati asportati (cfr doc. 6);
- da un'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa al reato di appropriazione indebita contestato a (cfr doc. 8); Controparte_1
- da un'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa al reato di falso ideologico in atto pubblico contestato a (cfr doc. 9); Controparte_1
- da n. 2 foto, in cui vengono inquadrate due porzioni di un ambiente interno non meglio identificabile;
- da n. 2 video, che riprendono il ricorrente mentre si reca nell'immobile al rientro dal viaggio;
- dalla testimonianza di , assunta all'udienza del 12 settembre 2024. Testimone_1
Ebbene, il quadro delineato non è idoneo a dimostrare né il possesso né lo spoglio violento e clandestino asseritamente commesso da ai danni del ricorrente. Controparte_1
In merito, va, innanzitutto, affermata l'inefficacia probatoria delle denunce depositate, essendo fin troppo noto che la prova di un fatto non può essere desunta dalle dichiarazioni di chi quel fatto è tenuto a provare, alla luce del generale divieto di precostituzione di prove.
Dall'annotazione di pg del 4 maggio 2023 non è, poi, possibile ricavare nulla atteso che gli agenti sono intervenuti successivamente alla consumazione dell'asserito spoglio.
Nessun elemento a comprova del possesso esercitato è, altresì, desumibile dalle foto versate in atti, che non hanno data certa e raffigurano due ambienti interni ad un immobile non identificabile.
Lo stesso dicasi dei video, che, per stessa ammissione del ricorrente, sono successivi all'asserito spoglio.
Anzi, è rilevante constatare che nel video si sente il ricorrente dire “questa casa dove dimoro non l'ho mai chiusa a chiave (…) prima questo cancello rimaneva sempre aperto”.
Tali dichiarazioni non sono di poco conto in quanto, per un verso, la mera abitazione di un immobile lasciato aperto e liberamente accessibile impedisce, a tutto concedere, di riconoscere in capo al ricorrente un possesso avente i caratteri esteriori del diritto di proprietà, compatibile soltanto con atti rivelatori della volontà di tenere il bene per sé e ad esclusione di tutti gli altri, come, ad es., la chiusura di un fondo con recinzione, cancello e lucchetto. Per altro verso, è possibile escludere che l'asserita occupazione del resistente sia avvenuta, a tutto concedere, con violenza sulle cose.
6 Di nessuna utilità, poi, si rivela la testimonianza di , il quale ha dichiarato di non Testimone_1
Co essersi mai recato nel fondo dei e, pertanto, non è nella posizione per indicare con certezza CP
chi vi abitava.
Generico, insufficiente ed inattendibile è, poi, il seguente passaggio della testimonianza resa “Prima, circa 10 o 15 anni fa, nella parte del fondo sopra la strada pubblica, dove c'è la casa, ho visto sempre il sig. . Io lo vedevo dal mio terreno perché dal mio terreno ho un'ampia Parte_1
panoramica e vedo anche il fondo li Ci sono circa 200 metri tra il mio fondo e quello Li CP
. CP
In proposito, è sufficiente osservare che: i) i riferimenti temporali offerti dal teste sono troppo datati nel tempo;
ii) la distanza che intercorre tra il fondo Li ed il fondo del teste, pari a 200 metri, CP
non consente di distinguere i volti, dati i limiti della percezione umana;
iii) il semplice “avvistamento” del ricorrente nel fondo non costituirebbe, comunque, prova di un possesso uti dominus.
Senza contare che dalla testimonianza non emerge l'atto materiale in cui è consistito lo spoglio, essendosi il teste limitato a riferire di aver sentito delle urla nei primi di maggio 2023 tra i membri della famiglia che sostavano per strada fuori dalla casa rurale. Parte_1
Di contro, va valorizzato che all'interno del contratto di comodato del 3 gennaio 2022 a firma di
[...]
, , , , , i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Testimone_3 Controparte_1
comodanti , , , nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 Testimone_3
concedere in godimento l'abitazione contesa al comodatario , precisano che “e Controparte_1 abitata di già” (cfr doc. 5 del resistente).
Trattasi, all'evidenza, di una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. in quanto il ricorrente, insieme ai fratelli, attesta una circostanza contra sé, ovvero il non abitare nell'immobile già alla data del 3 gennaio 2022, che smentisce la ricostruzione dei fatti operata nel ricorso ed in tutte le denunce ed assume valenza di prova legale, da ritenersi vincolante ed insuperabile a prescindere dalla sua veridicità.
A completamento della trattazione, vale la pena sottolineare che il contratto di comodato non costituisce, comunque, prova del possesso dell'immobile a favore del ricorrente in quanto egli non ha mai ricondotto il proprio possesso al comodato, costantemente ritenuto fittizio ed inutilizzabile, bensì all'abitazione nella casa rurale protrattasi ininterrottamente sin dall'anno 2015; circostanza, come detto, confutata dalla dichiarazione confessoria trasfusa nel contratto.
In definitiva, non essendo stati dimostrati i presupposti dell'art. 1168 c.c., la domanda di reintegra va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di reintegra nel possesso del fabbricato rurale distinto al NCT del Comune di
Santa Cristina Gela al foglio 16, p.lla 646;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1
liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, disponendo il pagamento in favore dell'erario.
Si comunichi.
07/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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