TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 171
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del giudizio di non idoneità per violazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere e difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che, in base alla normativa transitoria e alla giurisprudenza prevalente, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio, e che la commissione ha fornito una motivazione sintetica ma sufficiente, richiamando i criteri di correzione stabiliti, che non sono stati impugnati. La ricorrente chiedeva un livello di motivazione più dettagliato non richiesto dalla normativa applicabile.

  • Rigettato
    Illegittimità del giudizio di non idoneità per travisamento dei criteri di valutazione, insostenibilità tecnica, disparità di trattamento e illogicità manifesta

    Il Tribunale ha rigettato queste censure, affermando che non sussiste disparità di trattamento in assenza di identità assoluta delle situazioni esaminate. Ha inoltre sottolineato i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione, ritenendo che il giudizio espresso non sia illogico o manifestamente erroneo. La 'semplicità argomentativa' riscontrata nell'elaborato, pur corredata da logica giuridica, non soddisfa i requisiti di maturità argomentativa richiesti. La commissione non ha contestato la soluzione prescelta, ma la mancanza di sviluppo argomentativo degli istituti giuridici e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 171
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 171
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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