Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;Seconda Sottocommissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Trieste (sessione 2024), Sottocommissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria (sessione 2024), non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del giudizio di non idoneità riportato all’esito della prima prova scritta degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2024) formulato dalla predetta Commissione di Trieste in data 22 gennaio 2025 e conosciuto il successivo 10 aprile 2025 nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PP CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 5 giugno 2025 e depositato il successivo 11 giugno, la ricorrente impugna il giudizio di non idoneità riportato all’esito della prova scritta degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2024) formulato dalla Commissione di Trieste in data 22 gennaio 2025 (rectius: 12 febbraio 2025) e conosciuto il successivo 10 aprile 2025.
La ricorrente (la cui busta contenente l’elaborato della prova scritta è stata contrassegnata con il n. -OMISSIS-) ha conseguito il punteggio complessivo di 15/30 e non è stata ammessa alle prove orali.
A seguito di istanza di accesso, la ricorrente ha avuto conoscenza del verbale n. -OMISSIS- della Seconda Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Trieste contenente il giudizio espresso e la motivazione del punteggio numerico attribuito.
Avverso tale giudizio è insorta la ricorrente, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Illegittimità dell’impugnato giudizio di non idoneità. Violazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova fissati dalla Commissione centrale nella seduta del 5 dicembre 2024. Eccesso di potere. Difetto di motivazione ”.
La sintetica motivazione riportata nel verbale dell’Adunanza del 22 gennaio 2025 sarebbe generica, insufficiente e non idonea a far percepire le ragioni del giudizio espresso, mancando uno specifico riferimento alle esposizioni ed argomentazioni giuridiche che sarebbero rimaste prive di rigore metodologico; non è dato comprendere in quali termini le conclusioni raggiunte non sarebbero state argomentate né si comprende da quali elementi i Commissari avrebbero desunto l’asserita incapacità di risolvere i problemi giuridici sottesi.
La Commissione avrebbe dovuto apporre segni grafici idonei a palesare le parti ritenute insufficienti in ossequio a quanto previsto dall’art. 46 della legge n. 247 del 2012.
Il voto numerico sarebbe insufficiente in assenza di osservazioni (positive o negative) nei vari punti di ciascun elaborato o di espressi rinvii alle parti dello stesso cui si riferivano.
Il giudizio espresso si risolverebbe, quindi, in espressioni generiche del tutto sganciate dall’elaborato e di mero stile dal contenuto generico e standardizzato.
II) “ Illegittimità dell’impugnato giudizio di non idoneità. Violazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova fissati dalla Commissione centrale nella seduta del 5 dicembre 2024. Eccesso di potere. Difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza delle valutazioni espresse .”.
La valutazione della Commissione esaminatrice sarebbe “ viziata da evidente travisamento in relazione ai criteri di valutazione stabiliti previsti ”, emergendo “ l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico ” espresso, alla luce:
- delle “ considerazioni svolte sull’elaborato della ricorrente dal Prof. Avv. Leonardo SURACI, Professore Associato di diritto processuale penale all’Università di Firenze ” e dall’Avv. Bruno Fiammella;
- del raffronto dell’elaborato redatto dalla ricorrente “ con atti predisposti da autorevoli scuole forensi ”;
- del raffronto dell’elaborato “ della ricorrente con altre prove valutate dalla medesima Sottocommissione ”.
2. Per resistere al ricorso, in data 13/06/2025 si è costituito il Ministero della Giustizia che il successivo 26/06/2025 nonché il 10/07/2025 ha depositato memorie, con le quali ha eccepito l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
3. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, in data 12/07/2025, la ricorrente ha depositato una memoria.
4. Con ordinanza del 17/07/2025 n. 116, non appellata, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.
5. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato ulteriori memorie.
6. All’udienza pubblica del 28/1/2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Va confermata la delibazione assunta in sede cautelare, posto che il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Va premesso che la disciplina dell’esame di abilitazione alla professione forense, prima di essere novellata con l. n. 247 del 2012, era dettata dal r.d.l. n. 1578 del 1933, come integrato e attuato dal r.d. n. 37 del 1934, a sua volta modificato e integrato dal d.l. n. 112 del 2003 (poi convertito con modificazioni nella l. n. 180 del 2003).
L’art. 22, comma 9, del r.d.l. n. 1578/1933 attribuisce alla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia il potere di fissare i criteri di giudizio delle prove scritte.
L’art. 17-bis, r.d. n. 37 del 1934 prevede che le stesse consistano in tre elaborati, per la valutazione dei quali ognuno dei cinque componenti delle commissioni dispone di dieci punti di merito, chiarendo che “ alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove ”.
A mente dell’art. 23, comma 5, r.d. cit., la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4. In particolare, ex art. 24, comma 1, r.d. cit., il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario in calce all’elaborato e dev’essere sottoscritto dal segretario e dal presidente.
La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ”) al titolo IV disciplina le nuove modalità di accesso alla professione forense; in particolare, il capo II (articoli da 46 a 49 della legge) contiene le disposizioni in materia di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L'articolo 46 co. 5 della nuova legge professionale degli avvocati (dopo aver ribadito al comma 1 che “ L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale ”) prevede che « La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti .».
Il successivo art. 49 della medesima legge, a più riprese oggetto di “proroga” sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2-ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), ha disposto che « per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ».
8.1. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 20/09/2017 n. 7, ha chiarito che « a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;
b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ” .
In altri termini, nonostante differenti tesi relative alla possibile immediata applicabilità dell’art. 46 co. 5 cit. e, conseguentemente, di un vivace dibattito in giurisprudenza, l’orientamento prevalente, in linea con il dato letterale e con la citata Plenaria del 2017, è quello che conduce alla conclusione che il legislatore abbia voluto procrastinare l’entrata in vigore della legge di riforma, complessivamente considerata, con riferimento a tutti gli aspetti che disciplinano lo svolgimento dell’esame suddetto, riaffermando quindi l’indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto.
8.2. Per la sessione 2024, sulla base delle disposizioni di proroga che si sono succedute dalla data di entrata in vigore della legge professionale forense, le modalità di effettuazione dell’esame di abilitazione e la fase di correzione degli elaborati sono, quindi, disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
In particolare, con riferimento alla sessione di esame da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025, l’art. 4-quater decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv. con mod. dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che ha contemplato l’espletamento di un’unica prova scritta e in una prova orale, prevede al comma 4 che « Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punt i», ribadendo, quindi, per la valutazione di tale unica prova scritta, la medesima formulazione utilizzata dall’art.17-bis, comma 2, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (“ 2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito ”).
9. Nel caso di specie la Commissione triestina, nella riunione plenaria del 22.1.2025 (cfr. verbale n. -OMISSIS-), ha recepito i criteri di correzione delle prove stabiliti dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia con verbale n. 2 del 5.12.2024, stabilendo, inoltre, “ di esprimere a verbale sintetica motivazione nel caso di valutazione negativa, richiamando l’insufficienza e/o la mancanza di uno o più punti dei criteri di correzione soprariportati ”.
9.1. A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di un obbligo motivazionale ulteriore a quello numerico imposto dalla fonte di rango primario, tale obbligo è stato introdotto, a titolo di autovincolo, dalla stessa Commissione esaminatrice.
10. Va anche aggiunto che, nei termini indicati dalla medesima Commissione triestina, viene anche predeterminato per le varie Sottocommissioni uno standard uniforme di motivazione (a) “ sintetica ” e b) da operare mediante il richiamo di “ uno o più punti dei criteri di correzione soprariportati ” ritenuti insufficienti o carenti, che queste ultime sono chiamate (e si sono autovincolate) a soddisfare, idoneo a sorreggere il giudizio negativo di inidoneità della prova scritta; con la conseguenza che soltanto dentro tali precisi limiti di “motivazione minima sufficiente” può essere esaminata la censura dedotta con il primo motivo di ricorso.
11. Nel caso di specie, nella riunione della Seconda Sottocommissione del 12.2.2025 è stata aperta la busta contenente l’elaborato della ricorrente, al quale (dopo aver richiamato e trascritto i criteri stabiliti nella riunione plenaria del 22.1.2025) è stato attribuito:
- un voto numerico (pari a 15);
- una sintetica motivazione, esplicativa del voto numerico, che dà conto, alla luce dei criteri di valutazione delle prove predeterminati dalla Commissione centrale ministeriale e di quella istituita presso la Corte di Appello di Trieste, delle ragioni dell’insufficienza riportata, del seguente tenore: “ Il candidato non ha dato dimostrazione di rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche. In ordine alle conclusioni raggiunte, il candidato non ha dimostrato capacità di argomentarle adeguatamente. Il candidato non ha dato dimostrazione di capacità di risolvere i problemi giuridici sottesi ”.
11.1. La ricorrente impugna il “giudizio di non idoneità riportato all’esito della prova scritta degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2024) formulato dalla predetta Commissione di Trieste in data 22 gennaio 2025 e conosciuto il successivo 10 aprile 2025”: in realtà, il giudizio di non idoneità impugnato, riguardante l’unica prova scritta sostenuta, è stato espresso con il verbale n. 10 del 12.2.2025 della Seconda Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Trieste, che richiama il precedente verbale del 22.1.2025 con il quale la Commissione ha predeterminato i criteri e stabilito di esprimere a verbale una sintetica motivazione nel caso di valutazione negativa, nei termini sopra indicati.
11.2. Le censure dedotte, quindi, si rivolgono al giudizio espresso in relazione alla prova scritta della ricorrente e non impugnano né i criteri né tantomeno la decisione di integrare il voto numerico con una motivazione da esternare nelle modalità stabilite in data 22.1.2025.
12. Ritiene il Collegio che il modus operandi della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Trieste sfugga alle critiche mosse in ricorso, posto che nel caso di specie il voto numerico è stato effettivamente anche integrato da un giudizio discorsivo e giustificativo in grado di integrare una motivazione sufficiente.
12.1. Non appare pertinente, quindi, il richiamo della giurisprudenza del TAR Milano che ha ritenuto illegittima “ la valutazione gravemente negativa dell’elaborato del ricorrente ” perché in quel caso “ formulata dalla Commissione (ndr: costituita presso la Corte di Appello di Napoli) mediante l’apposizione del solo punteggio 14/30, senza alcun segno grafico, annotazione o altra indicazione che valga ad integrare una motivazione sufficiente, secondo il parametro dell’obbligo motivazionale rafforzato prescelto dal legislatore ” (cfr. TAR Milano sez. III sentenza n. 1400/2025).
13. Il giudizio espresso e odiernamente impugnato dà, invece, conto della sostanziale carenza che, ad avviso della competente Sottocommissione triestina, permea l’intero elaborato di diritto penale, alla luce di taluni specifici criteri di valutazione fissati ex ante (in particolare i criteri nn. 2 e 7) e consente alla candidata di percepire le specifiche criticità rilevate (anche al fine di migliorare la prova futura e di concentrare gli sforzi nella preparazione dell’esame).
E i soli passaggi redazionali della prova riportati nella documentazione depositata dalla difesa erariale (cfr. docc. n. 1 e n. 3 del 26.6.2025 depositati dal Ministero) consentono di percepire, prima facie , quantomeno la non irragionevolezza del giudizio complessivo espresso dalla Sottocommissione.
13.1. Tale motivazione ulteriore, nel caso di specie, è stata offerta, per il tramite dell’indicazione, inserita a verbale, di un’argomentazione giustificativa conforme al criterio stabilito con il verbale, non impugnato, della riunione plenaria della Commissione triestina del 22.1.2025.
13.2. La mancata deduzione di specifiche censure rivolte a tale verbale del 22.1.2025, nella parte relativa alle modalità di espressione di tale ulteriore motivazione esplicativa, impone al Collegio di arrestare comunque il proprio sindacato al mero rispetto della sufficienza di tale motivazione minima, alla luce delle modalità prestabilite dalla stessa Commissione e alle quali la stessa si era autovincolata.
13.3. E non v’è dubbio che il giudizio esprime l’insufficienza dell’elaborato alla luce, quantomeno, di due punti degli specifici criteri di correzione fissati ex ante dalla Commissione ed è in linea con lo standard motivazionale prestabilito, a titolo di autovincolo, dalla stessa Commissione.
14. A ben vedere, l’obbligo di motivazione invocato da parte ricorrente è ancora “più rafforzato” di quello postulato nella giurisprudenza del TAR Milano invocata e menzionata in ricorso.
La ricorrente, infatti, pretenderebbe, come detto, uno specifico riferimento alle esposizioni ed argomentazioni giuridiche che sarebbero rimaste prive di rigore metodologico, ulteriori chiarimenti in grado di percepire per quali specifiche ragioni le conclusioni raggiunte non sarebbero state argomentate e da quali elementi i Commissari avrebbero desunto l’asserita incapacità di risolvere i problemi giuridici sottesi, nonché l’apposizione di “segni grafici” sull’elaborato corretto idonei a palesare le parti ritenute insufficienti.
In altri termini, la ricorrente lamenta che la Commissione non ha integrato il giudizio anche con ulteriori osservazioni (positive o negative) nei vari punti di ciascun elaborato o con espressi rinvii alle parti dello stesso cui si riferivano.
14.1. Sul punto, giova chiarire che seppur l’art. 46 co. 5 cit. (nella tesi invocata da parte ricorrente, di immediata applicabilità) preveda la necessità di “ osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato ”, la stessa giurisprudenza richiamata in ricorso interpreta tale obbligo come necessità di corredare il voto numerico da ulteriori spiegazioni e chiarimenti (che non devono necessariamente essere apposti sull’elaborato) necessari per ricostruire le ragioni del giudizio, alla luce dei parametri di massima predeterminati dalla stessa Commissione, e cioè da una “ motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, seppure non debba necessariamente consistere nell’apposizione di annotazioni, consenta di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico ” (TAR Milano sez. III n. 1304/2025 § 6.4).
14.2. Il primo verbale del 22.1.2025 della Commissione non imponeva alle Sottocommissioni di corredare il giudizio di quelle ulteriori annotazioni e dei chiarimenti richiesti dalla ricorrente, peraltro non agevoli, se solo si consideri che le criticità rilevate attengono allo sviluppo complessivo dell’elaborato e non tanto ad eventuali errori commessi in singoli passaggi.
14.3. Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
15. Non sussiste alcun manifesto vizio di disparità di trattamento rispetto alle valutazioni di altri elaborati di distinti candidati, giacché il denunziato vizio postula l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, non sussistente nel caso di elaborati aventi autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici.
16. In coerenza con i noti limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, che vietano un sindacato sostitutivo della discrezionalità tecnica della stessa Commissione, le diverse conclusioni formulate nel parere pro veritate , da un lato, non consentono al giudice di rivalutare la prova scritta sovrapponendo il proprio giudizio (o quello degli estensori del parere) a quello già espresso dalla Commissione e, dall’altro, dimostrano che il giudizio della Commissione, lungi dall’essere viziato da illogicità, incoerenza o difetto di motivazione, costituisce espressione di un elevato tasso di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione sottesa al giudizio d'idoneità.
17. Di nessun rilievo appaiono, inoltre, le soluzioni indicate da talune scuole forensi, posto che le carenze indicate dalla Commissione non riguardano la correttezza della “soluzione” prescelta dalla ricorrente, ma altri profili (“ rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche ”, capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni raggiunte, “ capacità di risolvere i problemi giuridici sottesi ”) tesi a valutare la maturità giuridica e le capacità di scrittura dell’aspirante avvocato e che riguardano lo specifico elaborato della ricorrente.
Senza dire che i criteri prestabiliti dalla Commissione, assai logicamente, premiano la capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni raggiunte “ anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario ”, potendosi agevolmente escludere che il compito dei candidati e, conseguentemente, l’attività valutativa affidata alla Commissione fossero finalizzati alla “caccia” della “soluzione corretta” e non anche a dimostrare (i primi) e valutare (la seconda) la capacità di argomentare le soluzioni prescelte.
18. Restando dentro i confini dell’anzidetto sindacato (pieno ed effettivo ma) non sostitutivo della discrezionalità tecnica della Commissione, ritiene il Collegio di dover svolgere, nel caso di specie, le seguenti considerazioni.
Il punteggio espresso dalla Commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati è certamente suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa: nei casi cioè in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddittorietà ictu oculi rilevabili.
Una rilettura della traccia svolta dalla ricorrente non rende, tuttavia, in alcun modo illogico né il punteggio attribuito né il giudizio espresso e le varie censure dedotte con il secondo motivo di ricorso non sono idonee a far emergere profili di eccesso di potere meritevoli di accoglimento.
Nello stesso parere pro veritate depositato da parte ricorrente si dà (lealmente) atto di una certa “ semplicità argomentativa ” (pur “ corredata da una logica giuridica diretta ed efficace ”) nello sviluppo dell’atto giudiziario, laddove i criteri stabiliti dalla Commissione esigevano, comunque, una capacità di argomentare le conclusioni raggiunte “ adeguatamente ” (e non con mera “ semplicità ”), “ anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario ”.
Ora, in linea generale, dovendosi esigere in capo all’aspirante avvocato una certa maturità argomentativa, funzionale ad una capacità persuasiva tale da consentire l’autonomo esercizio della professione, va detto che una soluzione sostanzialmente conforme all’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, peraltro facilmente individuabile grazie all’utilizzo dei codici commentati, non è indicativa di per sé di maturità giuridica; così come, sempre in linea generale, le stesse conclusioni di un elaborato di esame sono argomentate in maniera adeguata (e non meramente assertiva) se dalla traccia emerge uno sviluppo (altrettanto adeguato) degli istituti giuridici pertinenti (peraltro agevolato dalle massime rinvenibili nei codici commentati, e che consentono, com’è noto, di ricostruire anche le relative definizioni) e una giustificazione dei vari passaggi del discorso logico-giuridico (nel caso di specie, dei motivi di appello).
Calando tali coordinate generali nel caso di specie, solo a titolo esemplificativo, dall’elaborato in questione non si evince alcuna ricostruzione o definizione degli stessi fondamenti teorici degli istituti giuridici richiamati dalla stessa ricorrente (a cui la Commissione non rimprovera la scelta di un percorso o soluzione o l’altra).
Dando per plausibile (e corretta) la “soluzione” prescelta dalla ricorrente, la stessa, dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto (fino a pag. 2), accenna, poi, ai seguenti istituti giuridici: “errore di fatto”, “dolo”, “dolo colpito a mezza via da errore”, violazione di “norme precauzionali” e “imperizia”.
Da metà pag. 3 deduce un ulteriore (secondo) motivo di appello, relativo al “mancato riconoscimento in primo grado delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.” e già dalla fine di pag. 3 deduce un ultimo (terzo) motivo di appello (“mitigazione della pena inflitta anche alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p.”).
Dall’inizio di pag. 4 in avanti sviluppa già le conclusioni e inserisce la procura speciale.
Si può, quindi, rinvenire lo sviluppo logico-giuridico vero e proprio dei tre motivi di appello nella sola pag. 3.
Nella traccia, tuttavia, non emerge alcuno sviluppo argomentativo, tra gli altri, della struttura del dolo, della teoria del “dolo colpito a mezza via dall'errore”, dell’errore “sul fatto” (che viene sinteticamente definito, senza ulteriori sviluppi, come “ falsa rappresentazione della realtà fenomenica ” senza menzionare l’art. 47 co. 1 c.p., rendendo, in tal modo, poco comprensibile la conclusione del primo motivo di appello); non si specifica, poi, neppure di quali criteri ex art. 133 c.p. (e per quali ragioni) si chiede l’applicazione ai fini di una diversa rideterminazione della pena.
La Commissione, quindi, pur non contestando carenze sotto altri aspetti, ha ritenuto di attribuire all’elaborato un’insufficienza, e tale giudizio non appare né illogico né manifestamente erroneo.
19. Anche le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso sono, quindi, infondate e vanno rigettate.
20. Conclusivamente, il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
21. La peculiarità e la complessità della vicenda, le indicate oscillazioni giurisprudenziali in materia e la natura della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente o di altri elementi che ne consentano l’identificazione.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP CA | NA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.