Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 66 di RACL dell'anno 2022, proposta da
Controparte_1
sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, Via Sonnino, 96, in persona del direttore
[...] regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio N. 12428, raccolta n. 6775 Per_1
(in atti), dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...], il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Oristano, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Roberto Fozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata nell'apposita sezione del fascicolo telematico
APPELLATO
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in data 27.04.2022, rep. n. 55418 Persona_2 racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, dall'avv. Paolo Carta della direzione affari legali della società presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Brenta n. 16
APPELLATA
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “IN VIA PRINCIPALE - in accoglimento dell'appello proposto, procedere CP_1 alla riforma della Sentenza impugnata e del provvedimento assunto nella fase sommaria dal Giudice dell'Esecuzione, per l'effetto, sia dichiarando l'insussistenza del diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata ai sensi e nei termini di cui alla precedente espositiva, sia dichiarando nulli e/o annullabili e/o inesistenti e/o inefficaci pagina 1 di 15
- nonché, sempre in riforma della Sentenza e del provvedimento che ha definito la fase sommaria, rigettare la domanda di condanna alle spese di lite formulata da parimenti adottando i medesimi provvedimenti Controparte_4 conseguenti attinenti sia alla restituzione degli importi pagati e assegnati coattivamente, sia anche la regolazione delle spese della lite nel doppio grado di giudizio, da porre a carico del terzo debitore quale parte soccombente. IN
SUBORDINE - nella denegata ipotesi di soccombenza, disporre l'integrale compensazione delle spese, ravvisati i giusti motivi di legge”.
Per l'appellato Voglia la Corte“rigettare l'appello proposto dall' in quanto infondato per i CP_2 CP_1 motivi di cui alla superiore narrativa;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, in virtù della presenza all'interno dell'atto di collegamenti ipertestuali, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto della difficoltà della causa, dei tariffari di legge e dell'entità della prestazione dedotta in giudizio”. Con Per Poste Italiane Voglia la Corte “Rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO CP_ L' con ricorso depositato il 4 novembre 2020 davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., esponendo che, con sentenza n. 42/2018, il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto di di percepire l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito quale CP_2 CP_ conseguenza di malattia professionale, nella misura del 6% e condannato l' al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge sino al saldo.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva in data 28/03/2019 e alla medesima aveva fatto seguito la notifica dell'atto di precetto per ottenere il pagamento dell'importo di 3.968,81 €.
In data 06/02/2021 era stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi (con citazione per l'udienza del CP_ 3/03/2020), avverso il quale l' ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., seguita dal provvedimento adottato in data 03/10/2020 dal giudice dell'esecuzione, al termine della fase sommaria, con CP_ il quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall' e l'istituto era stato condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti sia del creditore pignorante, CP_2 che del terzo pignorato, , costituitosi mediante difensore, con fissazione del termine di 90 Controparte_3 giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente per il merito.
Ritenendo ingiusto nei propri confronti il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva sopra citato, di CP_ cui non ha condiviso le motivazioni, l' ha perciò riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Oristano, in pagina 2 di 15 funzione di giudice del lavoro, competente per il merito, promuovendo il giudizio di merito per contestare l'ordinanza che aveva definito la fase sommaria e riproporre le censure già formulate.
Ha, in primo luogo, rilevato che il titolo notificato non era eseguibile, in quanto mera statuizione generica di condanna, non contenendo la sentenza la quantificazione degli importi richiesti nella fase esecutiva, evidenziando che la misura della prestazione spettante non era neppure suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche da farsi sulla base di elementi di fatto contenuti nella sentenza o mediante il richiamo a criteri di legge, essendo necessari ulteriori accertamenti da compiersi però nell'ambito di uno specifico procedimento di cognizione.
Ha poi evidenziato l'effetto preclusivo alla fruizione di prestazioni assicurative come quelle di richieste derivante dal mancato pagamento dei contributi previdenziali, attestato dal competente ufficio interno con nota in data 20/12/2020, nella quale era stata rilevata una scopertura contributiva per 9.954,27 €, maturata per scadenze verificatesi tra il 2007 e il 2013.
E se gli importi venuti a scadere dal 2007 al 2012 erano stati iscritti a ruolo, altrettanto non era stato possibile fare per quelli scaduti nel 2013, perché era stato dichiarato il fallimento della ditta di nel 2014, CP_2 CP_ come da sentenza prodotta in atti, tanto che l' si era dovuto insinuare nel passivo fallimentare in via diretta in data 16/10/2015, facendo valere un credito di complessivi 1.883,29 €, senza rimettersi al procedimento di esecuzione esattoriale (per i crediti iscritti a ruolo fino al 2012 aveva proceduto ad insinuarsi nel passivo il concessionario della riscossione), di cui ha invocato la compensazione con il credito oggetto della procedura esecutiva, dal momento che la scopertura che aveva reso necessaria l'insinuazione si era venuta a determinare a carico del creditore pignorante in quanto lavoratore autonomo soggetto a obbligo contributivo, senza che nei suoi confronti potesse valere il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito invece per i lavoratori subordinati, al fine di conferire loro il diritto alla fruizione di tali CP_ prestazioni anche se non in regola con l'obbligo contributivo (art. 67 T.U. .
Ha infine dedotto che poiché la prestazione oggetto del contendere era disciplinata dal D. lg. 38/2000 (e dal CP_ DM attuativo del 12/07/2000), non poteva neppure applicarsi l'art. 110 DPR 1124/1965, cd. T.U. che aveva sancito l'impignorabilità del credito per le indennità fissate dal medesimo T.U., invocata dal creditore quale fattore preclusivo della compensazione, che si riferiva chiaramente alle rendite per invalidità permanente indennizzabili secondo la vecchia disciplina non più in vigore.
Tale disciplina non poteva, quindi, valere per le prestazioni in capitale disciplinate dall'art. 13 del citato decreto legislativo 38/2000, né l'impignorabilità eccepita poteva dirsi sancita da altre disposizioni normative, con la conseguenza che la prestazione oggetto di controversia era liberamente pignorabile e soggetta ad estinguersi per compensazione, tanto più che non era prescritta a fronte degli atti di interruzione documentati.
Alla luce di tali considerazioni era evidente il fondamento del ricorso in opposizione e la conseguente insussistenza del diritto del creditore pignorante di procedere all'esecuzione forzata, ma andava anche rivista la condanna dell'istituto al pagamento delle spese processuali, che era il frutto di una automatica pagina 3 di 15 applicazione del criterio della soccombenza, senza considerare che la complessità delle questioni trattate avrebbe più equamente suggerito una compensazione delle stesse.
In ogni caso, anche a voler ritenere giustificato il ricorso al principio della soccombenza nei confronti del creditore pignorante, non lo era certamente nei confronti dei debitori terzi pignorati verso i quali l'istituto non aveva avanzato alcuna pretesa e ai quali il ricorso era stato notificato unitamente al decreto al solo scopo di renderli edotti della sospensione dell'esecuzione in relazione all'atto di pignoramento loro notificato, come avvenuto per che nonostante ciò si era costituita in giudizio e aveva domandato la Controparte_3 condanna alle spese a carico della parte soccombente senza considerare che tale soccombenza era configurabile unicamente tra le parti realmente in lite, ovvero il debitore esecutato ed il creditore pignorante, ma non tra costoro ed i terzi debitori.
Da ciò la necessaria riforma del provvedimento assunto dal giudice della fase sommaria e l'accoglimento CP_ della domanda formulata dall' rigettando anche la domanda di condanna alle spese di lite di
[...]
. CP_3
* si è costituito in giudizio per rilevare che i motivi di ricorso, già sollevati davanti al giudice CP_2 dell'esecuzione nella fase di sospensione, erano stati tutti puntualmente disattesi dal provvedimento del
Tribunale del 05/10/2020, da lui invocato a confutazione dell'opposizione e per ribadire che la sentenza era idonea a fondare l'esecuzione forzata, a fronte di un credito determinabile sulla base degli elementi forniti dal titolo, nonché di disposizioni normative;
che l'irregolarità contributiva non poteva essere invocata in questa sede per contestare il diritto alla prestazione previdenziale, trattandosi di questione non sollevata nel CP_ giudizio di merito, definito con sentenza passata in giudicato;
che il credito per il quale l' si era insinuato nel fallimento non poteva essere opposto in compensazione con la prestazione oggetto dell'esecuzione, in CP_ quanto credito impignorabile, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, domandando la liquidazione delle spese di lite.
si è costituita in giudizio per rilevare la regolarità del proprio operato e domandare la Controparte_3 condanna alle spese della parte che fosse risultata soccombente.
*
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, istruita la causa con produzioni documentali, con CP_ sentenza n. 28 del 11.02.2022, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dall' e lo ha condannato CP_ alla rifusione delle spese processuali in favore sia di che di . CP_3
Più precisamente il primo giudice, che ha preliminarmente revocato la dichiarazione di contumacia di
[...]
, in ragione dell'intervenuta costituzione in giudizio dell'ente, dando atto che vi era stato un CP_3 avvicendamento di difensori, ha disatteso nel merito le ragioni dell'opposizione condividendo integralmente le argomentazioni contenute nell'ordinanza già adottata dal medesimo Tribunale in data 05/10/2010, di cui ha richiamato il contenuto anche agli effetti previsti dall'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
Ha, in particolare, ribadito che la sentenza n. 42 del 6 febbraio 2018 ormai passata in giudicato era un titolo esecutivo idoneo all'esecuzione forzata, avendo ad oggetto la condanna dell'ente al pagamento pagina 4 di 15 dell'indennizzo in conto capitale di un danno biologico del 6%, oltre accessori come per legge, ovvero una prestazione che, benché non quantificata nella sentenza, era tuttavia suscettibile di essere agevolmente determinata sulla base di disposizioni normative, come puntualmente statuito dal giudice dell'esecuzione, con il conforto dei richiami giurisprudenziali contenuti nell'ordinanza, nonché di calcoli matematici e tanto era vero che l'istituto assicuratore non aveva specificamente contestato la quantificazione del credito oggetto di esecuzione forzata.
Ha ritenuto poi infondate le doglianze concernenti la non spettanza dell'indennizzo del danno biologico per CP_ via della scopertura contributiva di nel periodo indicato in ricorso rilevando che, anche a voler ammettere la fondatezza della censura, la medesima avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale, dove invece la questione non era stata affatto sollevata, con la conseguenza che poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile l'affermazione del diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale nei termini previsti dalla sentenza n. 42 del
2018 non poteva essere più posta in discussione.
Altrettanto infondata era la richiesta di compensazione del credito oggetto di esecuzione forzata con quello, CP_ di natura contributiva, per il quale l' si era insinuato al passivo della procedura fallimentare promossa CP_ nei confronti di
Si trattava, infatti, di compensazione impedita dal generale principio di impignorabilità delle prestazioni CP_ erogate per infortuni e malattie professionali di cui all'art. 110 T.U. da applicarsi anche a prestazioni come quella in questione che, pur disciplinate dal successivo D. lg. 38/2000, condividevano con quelle previste dal testo unico del 1965, il fondamento logico e giuridico, avendo natura analoga e sovrapponibile.
Né poteva tacersi che una tempestiva esecuzione della sentenza n. 42 del 6.02.2018 del Tribunale di Oristano CP_ da parte dell' anche in ragione della modesta entità dell'importo dell'indennizzo, avrebbe reso superflue sia la procedura esecutiva che la successiva fase di opposizione, che avevano determinato un impegno processuale ed un esborso economico per l'ente superiore al credito previdenziale oggetto della sentenza. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui hanno resistito e . CP_2 Controparte_3
**
L'appellante ha censurato la sentenza formulando quattro motivi di doglianza.
1) la sentenza era errata nella parte in cui aveva respinto il primo motivo di opposizione, argomentando nel senso che la sentenza messa in esecuzione, pur recando una statuizione di condanna generica, avrebbe contenuto tutti gli elementi per la quantificazione del credito, nei medesimi termini configurati, al riguardo, dal creditore, senza però specificare attraverso quali meccanismi e criteri di diritto si potesse pervenire a questa quantificazione. Restavano, perciò, valide le obbiezioni sollevate dall' in proposito, non CP_1 rilevando affatto che sulla quantificazione delle somme non fossero sorte contestazioni, posto che il punto era che la sentenza non le aveva determinate e che, secondo la giurisprudenza citata (Cass. Civ. Sez. Lav.
14/07/2016 n. 14374), la loro determinazione passava attraverso accertamenti complessi che non potevano avvenire in sede esecutiva, come era, invece, avvenuto. pagina 5 di 15 *
La censura è infondata.
Va, al proposito, richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il titolo giudiziale esecutivo, ai sensi dell'art. 474 comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo di eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove in tal modo sia possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, diventa inammissibile la procedura monitoria se l'esclusione dell'esecuzione diretta sia avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituisca il titolo”, ma a condizione che “le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (così Cass. Sez. Un. n. 11066/2012 e le successive conformi, tra cui da ultimo Cass. Sez. 3 n.
14356/2018 e Sez. Lav. n. 33140/2021).
Una sentenza di condanna costituisce, perciò, un valido titolo esecutivo anche quando, pur non riportando l'ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, tale somma risulti però quantificabile attraverso un mero calcolo matematico, a condizione che i dati possano essere tratti dal contenuto del titolo.
E come correttamente statuito nel giudizio di primo grado compete al giudice dell'esecuzione, o a quello dell'eventuale opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., interpretare il titolo esecutivo giudiziale, individuandone la portata precettiva sulla base sia del dispositivo che della motivazione, potendo anche ricorrere, qualora il contenuto si profili ambiguo, ad una interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale nei limiti indicati dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, essendo al contrario preclusa al giudice la possibilità di integrare una pronuncia dubbia o carente facendo riferimento ad orientamenti giurisprudenziali o a regole di diritto, dal momento che in tal caso, il giudice dell'esecuzione e/o dell'opposizione, finirebbe per sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito.
Nel caso di specie, in particolare, è corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui, data la situazione processuale e di fatto emersa in causa, non era neppure necessario ricorrere ad un'interpretazione extratestuale del titolo, dal momento che la sentenza aveva chiaramente richiamato, anche nel dispositivo, tutti gli elementi necessari per operare una liquidazione certa dell'ammontare oggetto di condanna.
Nel titolo era, infatti, specificato il diritto di di percepire l'indennizzo in conto capitale CP_2 disciplinato dall'art. 13, comma 2, D. lgs. n. 38/2000 in quanto risultato affetto da malattia di origine CP_ professionale, che gli aveva cagionato un danno biologico del 6%, prestazione che l' era tenuto a pagare a far data dalla domanda amministrativa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa e nella misura di legge, oltre accessori come per legge (dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sino al saldo).
E l'indennizzo in capitale è pacificamente una prestazione economica riconosciuta, per quanto qui interessa, vertendosi in materia di malattie professionali, per patologie di origine professionale denunziate successivamente al 25 luglio 2000, dalle quali sia derivato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il minimo del 6% ed il massimo del 15%. pagina 6 di 15 Si tratta di una prestazione che viene erogata, secondo le “tabelle indennizzo danno biologico in capitale”, che sono poi quelle allegate al DM 12 luglio 2000, in un'unica soluzione, quantificata in ragione dell'età dell'assicurato, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della “tabella delle menomazioni” prevista dallo stesso D. lg. 38 del 2000.
In tal senso depone la previsione contenuta nell'art. 13 D. lg. 38/2000, “danno biologico”, al comma 2, che alla lettera a) ha stabilito che “le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
E solo per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella successiva lettera b) dell'art. 13, viene previsto il diritto “all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita
E con il citato D.M. 12 luglio 2000 sono state approvate le tabelle di indennizzo del danno biologico, delle menomazioni e dei coefficienti, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e/o le malattie professionali, nelle quali è indicato specificamente l'indennizzo per il danno biologico liquidabile in relazione alla percentuale riconosciuta, al genere e alla fascia di età del beneficiario, senza ulteriori valutazioni per quanto attiene all'indennizzo, erogato una tantum, in capitale, a differenza dell'indennizzo in rendita, anche questo calcolato secondo le “tabelle indennizzo danno biologico” in rendita, di cui al D.M. 12 luglio 2000, che indennizza però non solo il danno biologico provocato dalla malattia professionale e/o dall'infortunio sul lavoro, commisurato alla percentuale di menomazione accertata secondo la predette tabelle, ma anche una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell'affetto da malattia professionale o dell'infortunato di produrre reddito con il lavoro.
Tale quota è commisurata, inoltre, non solo al grado di menomazione accertato, ma anche ad una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella
“tabella dei coefficienti” del citato DM 12 luglio 2000, che varia anche in presenza di coniuge e figli, nei casi previsti dalla legge (5% per ciascuno di essi).
Nel caso di specie, nel quale si discute di un indennizzo in capitale per danno biologico, non sono quindi richieste ulteriori valutazioni o accertamenti, ma un mero calcolo dell'indennizzo da malattia professionale attraverso il rinvio alla tabella approvata ai sensi del citato art. 13, comma 2, D. lg. n. 38/2000, potendosi pagina 7 di 15 perciò motivatamente affermare che l'importo oggetto del comando contenuto nel titolo esecutivo qui controverso poteva essere individuato mediante una mera operazione matematica di calcolo, rinviando appunto alla relativa tabella approvata, senza necessità di svolgere ulteriori attività accertative ed interpretative.
Il calcolo dell'indennizzo, come concretamente operato dal creditore nell'atto di precetto, risulta conforme ai parametri individuati con chiarezza in sentenza, in conformità alla tabella per il calcolo dell'indennizzo derivante da infortuni sul lavoro e/o malattie professionali in capitale (da 6% a 15%), con decorrenza dal mese di gennaio 2012, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (20/12/2011), in conformità a quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza n. 42 del
6.02.2018 invocata a fondamento dell'esecuzione. CP_ E non può neppure tacersi che nessuna doglianza specifica ha mosso l per contestare i calcoli fatti propri dall'assicurato per quantificare le somme dovute, come riportati nell'atto di precetto notificato, nel quale ha esplicitato l'iter e i criteri seguiti per operarli, in conformità alle tabelle delle menomazioni di legge e sulla base degli elementi indicati nella sentenza di condanna.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, muovendosi nel solco dell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Oristano, ha ritenuto che la somma dovuta potesse essere determinata agevolmente, ritenendo perciò la sentenza n. 42 del 6 febbraio 2018 idoneo titolo esecutivo per attivare l'esecuzione forzata a fronte di una somma che, pur non quantificata nella sentenza, poteva esserlo agevolmente sulla base di disposizioni normative e di semplici calcoli matematici.
2) la sentenza era errata nella parte in cui vi era stato rigetto del secondo motivo di opposizione.
Secondo il Tribunale, l'irregolarità nella contribuzione avrebbe dovuto essere eccepita imprescindibilmente nel corso del giudizio di cognizione, ma, in contrario, doveva rilevarsi che si trattava di una questione attinente all'attuazione concreta della sentenza, che, a buon diritto, avrebbe dovuto avere accesso in sede esecutiva.
*
Anche tale censura è, a parere del collegio, infondata. CP_ E' pacifico tra le parti, e lo ha riconosciuto (così nel punto 2 a pag. 5 della memoria difensiva del primo grado e nel punto 2 a pag. 4 della memoria di costituzione in appello), che al momento della presentazione della domanda amministrativa, in data 20/12/2011, vi fosse una scopertura contributiva, rilevante a norma CP_ dell'art. 59, comma 19, della legge n. 449 del 1997, che avrebbe precluso a in quanto lavoratore autonomo, di fruire della tutela previdenziale qui azionata e delle prestazioni dedotte in causa.
Se infatti l'art. 67 del DPR n. 1124 del 1965 ha introdotto il principio di automaticità delle prestazioni per i lavoratori subordinati, riconoscendo loro il diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche CP_ nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi contributivi stabiliti dal T.U. l'art. 59, comma 19, l. n. 449 del 1997, ha invece previsto l'inapplicabilità di tale previsione nei confronti dei CP_ lavoratori autonomi, qual è pacificamente nel caso di specie.
pagina 8 di 15 I lavoratori autonomi, quindi, secondo la citata previsione normativa, a differenza di quelli subordinati, soggiacciono all'opposto principio secondo cui l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla regolarità della contribuzione, da verificare al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Si tratta evidentemente di un presupposto costitutivo del diritto alla prestazione qui domandata e, quindi, CP_ della domanda che, come precisato dallo stesso nella circolare n. 48 del 20/11/2006, avrebbe dovuto essere verificato alla data dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale (salva la possibilità della regolarizzazione successiva entro i termini prescrizionali, tenendo conto dell'ultima scadenza utile dei pagamenti precedente la data dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale), che non risulta CP_ CP_ l avesse mai posto in discussione nel caso di né al momento dell'accertamento effettuato nella fase amministrativa e neppure al momento della costituzione in giudizio, benchè fosse risalente nel tempo, fin dall'anno 2007 (e fino al 2013) e fosse quindi già per la gran parte esistente al momento della presentazione della domanda amministrativa del 20/12/2011, per i consistenti importi rilevati (al periodo successivo è riferibile, infatti, solo l'esiguo importo di 331,65 euro, come rilevabile dal doc. 6 ). CP_1
Difettando, perciò, fin dal 2007 nel caso di specie la necessaria copertura contributiva, essenziale presupposto costitutivo del diritto e della domanda, non si profilava, quindi, una questione meramente attinente al pagamento della prestazione riconosciuta in sentenza come vorrebbe far intendere il difensore dell'istituto, riferibile all'esecuzione della stessa ovvero prospettabile per la prima volta in fase esecutiva, con CP_ la conseguenza che sarebbe stato onere dell contestare, già nella fase amministrativa, la scopertura esistente e l'insussistenza del diritto, ma soprattutto nel corso del giudizio n. 66/2015, definito con la CP_ sentenza n. 42 del 2018 sopra citata, ormai passata in giudicato, con la quale ha invece ottenuto, in assenza di contestazioni diverse da quelle riportate in sentenza, il riconoscimento di una malattia invalidante di origine lavorativa e la conseguente condanna dell'istituto assicuratore al pagamento in suo favore dell'indennizzo in conto capitale di legge, rapportato ad un danno biologico del 6%.
Si tratta di accertamento ormai incontrovertibile, non censurabile in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, nell'ambito del quale possono essere invocati solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi dopo la formazione del titolo e non CP_ intervenuti anteriormente, come nel caso di nel quale viene eccepita una scopertura contributiva risalente addirittura al 2007 e maturata quasi totalmente fino al 2011, deducibile esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, quello nel suo caso definito con la sentenza n. 42/2018 ormai definitiva (in tal senso Cass. n. 3716/2020 e n. 16983/2018 secondo cui “Non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di una speciale indennità prevista da una legge regionale in
pagina 9 di 15 favore di un allevatore, aveva escluso che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di Stato legittimasse la disapplicazione delle norme processuali interne sull'intangibilità del giudicato)”. CP_ E rileva al proposito che il procedimento con il quale aveva richiesto il riconoscimento della malattia professionale fosse stato instaurato con ricorso depositato il 28/01/2015 (così nella sentenza n. 42/2018), quando vi era già l'iscrizione a ruolo dell'agente della riscossione per le omissioni contributive 2007-2012, mentre l'insinuazione al passivo fallimentare da parte dell'istituto risaliva al 16/10/2015, come documentato CP_ dall' (doc. 8) ovvero a qualche mese dopo, senza che l'istituto avesse comunque sentito l'esigenza di verificare già nella fase amministrativa, come previsto, la necessaria copertura contributiva e di eccepire, quantomeno nel corso del giudizio attivato nel 2015, l'effetto preclusivo di cui all'art. 59, comma 19, legge 448 del 1997, con riferimento alla fruizione delle prestazioni dedotte in causa nel corso del giudizio, non impugnando neppure la sentenza che, nel 2018, aveva riconosciuto il diritto alla prestazione assicurativa, quando era ormai conclamata la scopertura contributiva rilevata.
3) la sentenza era, inoltre, errata nella parte in cui vi era stato rigetto del terzo motivo di opposizione.
Il Tribunale aveva, al riguardo, ritenuto che l'impignorabilità sancita dall'art. 110 D.P.R. 1124/1965 per le CP_ prestazioni da erogare secondo la vecchia disciplina contenuta in tale provvedimento, fosse applicabile anche alle prestazioni da erogare secondo la nuova disciplina contenuta nel D. Lgs. 38/2000 (art. 13), nonostante, per esse, alcunché fosse previsto al riguardo, senza tenere conto “del principio, unanimemente riconosciuto, secondo cui le disposizioni normative che sanciscono l'impignorabilità costituiscono un'eccezione derogatoria rispetto alla regola della generale pignorabilità dei cespiti patrimoniali prevista dall'art. 2740 c.c., e, quindi, sono di stretta interpretazione, non ammettendosi la loro applicazione in via estensiva o di analogia (Cass. Civ. Sez.
Lav. 08/10/1996 N. 8789; Trib. Monza N. 438/2004)”, violando questo divieto “senza, oltretutto, considerare la differenza strutturale fra le prestazioni disciplinate dal vecchio testo unico, ora non più in vigore, che prevedeva
l'indennizzabilità con rendita delle menomazioni con invalidità pari o superiore all'11%, e le prestazioni disciplinate dal
D.Lgs. 38/2000, che indennizza con rendita solo le menomazioni a partire dal 16%, indennizzando, invece, in capitale le menomazioni con invalidità dal 6% al 15%”.
Nell'applicare analogicamente la vecchia norma, il Tribunale aveva di fatto esteso “una regola dettata per prestazioni assicurative di carattere periodico, anche alle prestazioni assicurative che, come quella in esame, sono indennizzate una tantum, e che, a fronte di codesta differenza sostanziale, non avrebbero dovuto giustificare l'impropria assimilazione che è stata fatta”.
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Il collegio ritiene al proposito opportuno rilevare che, a prescindere dalla questione della pignorabilità o CP_ meno delle prestazioni da erogare in capitale secondo la nuova disciplina introdotta nel 2000, risulta comunque dirimente la non accoglibilità dell'eccezione di compensazione con le somme richieste ad altro titolo (omesso pagamento di contributi quale lavoratore autonomo) nell'ambito della procedura fallimentare, CP_ nella quale l' si è insinuato.
pagina 10 di 15 Il titolo esecutivo in questione riguarda, infatti, somme liquidate in favore dell'appellante a CP_2 titolo di indennizzo per danno biologico derivante da malattia professionale, ovvero una prestazione di natura strettamente personale.
Si tratta, quindi, di indennizzo che deve essere ricondotto a quei beni e diritti che sono sottratti al fallimento, con conseguente capacità processuale del fallito in relazione alle controversie inerenti tali beni e diritti, come correttamente affermato già dal giudice della fase sommaria.
E ciò in quanto, in linea con il dominante orientamento della Suprema Corte, le somme spettanti a persona fisica che sia successivamente fallita a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, in ragione della natura strettamente personale del diritto che le giustifica, sin dall'origine, non possono essere attribuite al fallimento in quanto escluse dalla previsione dell'art. 46, comma 1, della legge fallimentare (tra CP_ le tante si veda Cass., Sez. sesta, ordinanza n. 25618/2018, in cui è parte l' .
Nessuna compensazione poteva quindi essere legittimamente operata nel caso di specie con i crediti per i CP_ quali l' si è insinuato nel fallimento, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di appello nella parte in cui è preordinato all'accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata.
I primi tre motivi di appello risultano, quindi, infondati e devono, perciò essere rigettati, restando assorbita la questione dell'esistenza di una prova compiuta del credito contributivo eccepito in compensazione, messa in dubbio dal creditore e dal giudice della fase sommaria, perché irrilevante e superflua, trattandosi di questione il cui esame non avrebbe, infatti, affatto mutato l'esito della decisione, trattandosi di un credito che non era comunque possibile eccepire in compensazione.
4) la sentenza era, inoltre, errata sia nella parte in cui non vi era stato pronunzia sul quarto motivo di opposizione, sia sulle questioni relative alle spese di lite, omettendo di valutare, da un lato, se sussistessero i giusti motivi di legge per statuirne la compensazione nonostante la soccombenza, e, d'altro CP_ lato, se fosse giustificata la condanna alle spese nei confronti dell' . CP_3 CP_ Nel riproporre le pertinenti questioni l' ha rilevato, in particolare, che, diversamente da quanto opinato dal giudice della fase sommaria, “il terzo debitore, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è considerato un contraddittore necessario (Cass. Civ. Sez. III 28/12/2021 N. 41791), che deve essere convenuto in giudizio per permettergli di far valere propri eventuali interessi”. La notifica del ricorso in opposizione nei suoi confronti,
“avvenuta nell'ottica della finalità notiziale segnalata”, aveva rappresentato, dunque, non una libera iniziativa dell' , ma un adempimento dovuto. Sennonché, il terzo debitore, costituendosi, non aveva palesato CP_1 alcun interesse alle sorti del giudizio, non avendo egli preso posizione né in favore del debitore opponente, né del creditore opposto, ma si era, invece, limitato a dare atto della correttezza del proprio operato.
Pertanto, non essendo venuta a configurarsi, nei suoi confronti, alcuna soccombenza sull'oggetto della lite, rispetto al quale il terzo debitore era rimasto assolutamente estraneo, la condanna alle spese in suo favore disposta sia dal giudice della fase sommaria che dal giudice del merito, pareva “un atto aberrante ed abnorme”, del quale era necessaria la riforma da parte del giudice dell'impugnazione.
Ha, infine, ribadito la richiesta già avanzata in primo grado in ordine alla restituzione delle somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione nella prosecuzione del processo esecutivo che, nelle more, aveva avuto luogo. pagina 11 di 15 Il Giudice dell'Esecuzione, all'esito dell'udienza tenutasi in data 15/12/2020, aveva infatti, “da un lato, determinato l'entità di questo credito nella misura di cui al precetto, ossia € 3.968,81, con l'aggiunta delle spese della procedura stessa, liquidandole in complessivi € 1.247,55, comprensivi di spese forfettarie al 15%, IVA e CPA e, d'altro lato, aveva disposto l'assegnazione, in favore del creditore pignorante, del credito dichiarato dal terzo debitore
[...] sino a concorrenza dell'importo totale di € 5.216,36, risultante, appunto, dalla somma tra il credito in Controparte_3 precetto e le spese, così come appena specificato (doc. 24 Fasc. Trib.)”.
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Tale ultimo motivo di appello è invece parzialmente fondato, nei limiti che seguono. CP_ Già nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, l aveva contestato non solo l'insussistenza del diritto del creditore pignorante di procedere all'esecuzione forzata, ma aveva anche domandato una revisione della determinazione del giudice della fase sommaria nella parte in cui aveva condannato l'istituto al pagamento delle spese processuali, facendo automatica applicazione del criterio della soccombenza, senza considerare la complessità delle questioni trattate che avrebbe suggerito al contrario una compensazione delle spese, tanto più nei confronti del debitore terzo pignorato, , al quale era stata fatta la Controparte_3 notifica del ricorso e del decreto al solo scopo di renderlo edotto della sospensione dell'esecuzione in relazione all'atto di pignoramento notificato, senza avanzare nei suoi confronti alcuna pretesa e senza quindi soccombenza alcuna, configurabile unicamente tra le parti realmente in lite ovvero il debitore esecutato ed il creditore pignorante. CP_ Ed effettivamente il primo giudice - che pure ha motivato la decisione di condannare l' alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione in favore sia del debitore esecutato che del debitore terzo pignorato, richiamando il generale principio della soccombenza, ma anche la condotta processuale CP_ tenuta dall' che non avendo dato esecuzione immediata a quanto disposto nella sentenza n. 42 del 6 febbraio 2018, a fronte di importi modesti dovuti a titolo di indennizzo, aveva reso necessaria la procedura esecutiva e la successiva fase di opposizione, che avevano determinato un impegno processuale ed un esborso economico superiore al credito previdenziale oggetto della sentenza - nulla ha statuito con riferimento alla censurata liquidazione delle spese della fase sommaria, benchè gli competesse.
La Suprema Corte ha infatti affermato il principio di diritto secondo cui “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito” (Cass. n.
15082 del 31 maggio 2019 e 12977 del 26 aprile 2022).
Ciò premesso, quanto al primo profilo del quarto motivo di censura, il collegio non condivide le deduzioni dell'istituto appellante con riferimento alla liquidazione delle spese anche della fase sommaria secondo il principio della soccombenza, a suo dire automaticamente applicato, nei confronti del debitore esecutato,
pagina 12 di 15 senza considerare la complessità delle questioni controverse che ne avrebbe al contrario CP_2 giustificato la compensazione, in deroga al citato principio. CP_
infatti, risulta ancora oggi vittorioso su tutti i temi controversi, come già nella fase cautelare e nel giudizio di opposizione e si tratta di temi caratterizzati da ordinaria complessità, che hanno trovato supporto non solo nel dettato normativo citato sia nella ordinanza del giudice dell'esecuzione che nella sentenza appellata, ma anche nella giurisprudenza di legittimità, citata in particolare dal giudice della fase sommaria. CP_ Condannando l' alla rifusione delle spese di lite in favore del debitore esecutato, sia il CP_2 giudice della fase sommaria che quello del merito dell'opposizione, hanno fatto quindi corretta applicazione della previsione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun motivo per derogare al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., se si considera che la condanna alle spese della parte soccombente può essere esclusa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., se vi è soccombenza reciproca, qui non ravvisabile;
nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto CP_ alle questioni dirimenti da escludersi nel caso di specie con riferimento alla specifica posizione di in cui gli orientamenti richiamati erano ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità; nell'ipotesi di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Costituzionale n. 77/2018), non ricorrenti nel caso di specie in cui la decisione è sostenuta dal dettato normativo articolatamente richiamato dal giudice della fase sommaria e dalla interpretazione dello stesso offerta, anche perché supportata dalla dominante giurisprudenza di legittimità, con ragionamento al proposito, a dire il vero, non specificamente censurato dall , che per esempio non ha contestato nello specifico la quantificazione delle somme Parte_1 CP_ dovute a titolo di indennizzo in capitale operata da nell'atto di precetto, segnalando eventuali errori di calcolo nell'operazione effettuata applicando le tabelle di legge o, ancora, i riferimenti alla giurisprudenza citata nel dare soluzione alle altre questioni controverse, spiegando perché il giudice avrebbe dovuto discostarsi dai numerosi pronunciamenti richiamati nel provvedimento della fase sommaria e nella sentenza qui appellata.
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Il quarto motivo d'appello coglie, invece, nel segno a parere del collegio con riferimento alla condanna CP_ dell' alla rifusione delle spese di lite nei confronti di operata sia dal giudice della fase Controparte_3 sommaria che dal primo giudice sul presupposto che la partecipazione al giudizio di tale società, quale debitore terzo pignorato, fosse dipesa da un'iniziativa dell'istituto assicuratore, in assenza di un litisconsorzio necessario in considerazione dei motivi di opposizione sollevati in giudizio.
Se, infatti, la necessaria partecipazione di al giudizio quale debitore terzo pignorato, alla data CP_3 dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria, adottata dal Tribunale di Oristano il 3/10/2020, poteva dirsi controversa a fronte di un orientamento della Suprema Corte di segno contrario (Cass. Sez. 3, n. 10813 del 5 giugno 2020), va rammentato che, al momento, tale orientamento risulta ormai definitivamente superato, a partire dalla sentenza della Suprema Corte n. 13533 del 18 maggio 2021, secondo cui “il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di esecuzione di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza”. pagina 13 di 15 A tale approdo la Suprema Corte è giunta osservando che “da tempo il concetto di interesse è stato ampliato in modo così ampio da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, tanto che si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto
l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa di inefficacia dello stesso”, ritenendosi perciò che “il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talchè l'esito di questa non può dirsi mai indifferente per il terzo pignorato”.
Ciò comporta che, “seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe dagli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass, sez. 3, 21/03/2022, n. 90000)” (in tal senso, tra le tante, si vedano anche Cass.
n. 30491/2022 e da ultimo n. 5476/2023).
Si tratta di indirizzo ormai pacifico, al quale successivamente si è uniformata tutta la giurisprudenza della
Suprema Corte, che con il medesimo ha inteso dare continuità al principio secondo cui nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre un litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore ed il terzo pignorato in quanto il debitore esecutato è interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto del pignoramento, essendo il giudizio pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato ed il debitore esecutato, cosicché il principio del contraddittorio esige che sulla domanda non si pronunci che coinvolgendolo.
Fatta tale premessa, ai fini delle spese di lite, va da un lato considerata la circostanza che tale indirizzo ha iniziato a consolidarsi tempo dopo l'instaurazione sia della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione
(ricorso depositato il 17/02/2020) sia della fase di merito davanti al giudice del lavoro del Tribunale di
Oristano (ricorso depositato il 04/11/2020), e conseguentemente la natura ancora controversa all'epoca della CP_ questione, che ha sostanzialmente portato l' a chiamare in causa anche il terzo pignorato, nei cui confronti non ha però avanzato alcuna pretesa, solo per renderlo edotto della sospensione dell'esecuzione richiesta in relazione all'atto di pignoramento al medesimo notificato, in assenza quindi di sostanziale soccombenza di . Controparte_3
Rileva, di contro, la scarna consistenza delle difese formulate da , che si è costituita solo per CP_3 evidenziare, con poche righe, concentrate in un'unica pagina, la regolarità del proprio operato e per insistere sulla condanna alle spese della parte che fosse risultata soccombente.
Considerando tali complessivi aspetti appare, quindi, ragionevole disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, fin dalla fase sommaria, come anche nel giudizio di merito successivamente CP_ instaurato, tra l' ed il terzo pignorato, ricorrendo quantomeno quelle “altre gravi ed eccezionali ragioni” già sopra citate di cui all'art. 92 c.p.c.
pagina 14 di 15 La sentenza appellata va, quindi, solo parzialmente riformata, e confermata per il resto, dichiarando CP_ compensate per intero tra l' e le spese del giudizio di primo grado, comprendendo Controparte_3 nella statuizione anche quelle della fase sommaria.
Quanto alla disciplina delle spese del giudizio di appello va, invece, considerato il rigetto dei quattro motivi CP_ di censura formulati dall' nella parte in cui hanno investito il merito della questione e la posizione di e il limitato parziale accoglimento del quarto motivo di censura per la parte che attiene alle CP_2 sole spese del complessivo giudizio liquidate in favore di e non , invece, a quelle liquidate Controparte_3 in favore di risultato quindi vittorioso anche in questo grado del giudizio, come già nella fase CP_2 sommaria e nella fase di merito del giudizio di primo grado.
E se il complessivo andamento della lite, alla luce delle considerazioni già sopra svolte con riferimento alla posizione di - che vanno qui ribadite, aggiungendo che si è difesa anche Controparte_3 Controparte_3 nel giudizio di appello in poche righe, rilevando che la sentenza impugnata era meritevole di conferma giàcche adeguatamente motivata - rende giustificato compensare per intero le spese di questo grado tra CP_ l' e , altrettanto non può dirsi con riferimento ad che è risultato Controparte_3 CP_2 vittorioso e al quale spettano, perciò, anche le spese del giudizio di appello.
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, facendo riferimento ai parametri minimi previsti per le controversie dinanzi alla corte d'appello senza fase istruttoria di valore compreso nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro, che appaiono congrui in relazione alla natura della controversia, nella quale sono state di fatto riproposte le stesse questioni già esaminate, al suo complessivo sviluppo in corso di causa, alla sua reale complessità ed all'attività processuale realmente svolta, che appare equo aumentare del 10% per i collegamenti ipertestuali (art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, con le successive modifiche, come anche apportate dal Dm 147/2022, applicabile al grado) e CP_ devono quindi essere poste a carico dell siccome soccombente, che va condannato alla loro rifusione ad
CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
CP_ a parziale accoglimento dell'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, n. 28/2022, pubblicata il giorno 11/02/2022 e, in parziale riforma della stessa,
CP_ che conferma per il resto, dichiara compensate per intero tra l' e le spese del giudizio Controparte_3 di primo grado comprensive della fase sommaria.
CP_ Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di che liquida in CP_2 complessivi 2.181,3 euro, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
CP_ Dichiara compensate per intero le spese del giudizio di appello tra l e . Controparte_3
Cagliari, 28 gennaio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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