TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 683
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge (art. 9 comma 1-bis del d.p.r. 380/2001) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – sviamento)

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché la ricorrente ha fornito ampia dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile, basandosi sulla documentazione esistente e sulla normativa vigente che non richiede una specifica forma di attestazione tecnica, ma la dimostrazione dello stato legittimo tramite gli strumenti previsti dall'art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 380/2001.

  • Accolto
    Violazione di legge (art. 43 quater comma 5 L.R. 16/2004) - eccesso di potere (difetto di motivazione ed erroneità ed insufficienza dell’istruttoria)

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché il sottotetto preesisteva alla data indicata e la normativa più favorevole (D.L. n. 69/2024 e art. 23 ter comma 1 ter TUED) era già in vigore. Il Comune non ha adeguatamente riscontrato le osservazioni della ricorrente, limitandosi a dichiarare la non condivisione delle stesse, configurando un difetto di motivazione ed erroneità dell'istruttoria.

  • Accolto
    Violazione di legge (art. 43 quater comma 7 L.R. 16/2004) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria e erroneità della motivazione)

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché il Comune non ha fornito adeguati elementi per affermare l'insussistenza dei presupposti per il permesso di costruire, né ha valutato la finalità antisismica dell'opera. Il richiamo al Piano del Colore è risultato inconferente, non potendo incidere su esigenze tecniche e di sicurezza antisismica.

  • Accolto
    Erronea qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia anziché manutenzione straordinaria

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che l'opera, per le sue finalità tecniche e sostanziali, rientri nella definizione di manutenzione straordinaria, come desumibile dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, anziché nella ristrutturazione edilizia che implica una trasformazione più radicale dell'organismo edilizio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990

    La doglianza è infondata. Il Comune si è sostanzialmente limitato a richiamare per relationem le argomentazioni contenute nei pareri precedenti, confermandone il merito anche alla luce delle osservazioni dell’allora istante. La disciplina del preavviso di rigetto non impone all'Amministrazione di controdedurre analiticamente su ogni singola argomentazione, purché l'impostazione del provvedimento argomenti chiaramente in senso reiettivo delle osservazioni del privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 683
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 683
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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