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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 257 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 257 /2025, promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDE VALENTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FROJO DONATELLA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso –scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.06.2025 sulle seguenti conclusioni Per parte ricorrente (come da foglio di ricorso introduttivo)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: In via principale:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, in data 19 maggio 2015, nel Comune di Sesto SA AN (MI), cesito con atto Atto N. 51 parte 1 - anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nella casa materna sita in Via Catania n. 90 scala E, 20099, Sesto SA AN
(MI); • Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore vengano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Relativamente al diritto di visita, tra genitore non collocatario e figlio minore, disporre:
• due weekend, alternati, con il padre dove lo stesso potrà prelevare il figlio in una finestra temporale che va dalle 18.30 alle 20.00 presso l'abitazione della madre sino alle 21.00, dopo cena, della domenica;
• in caso di reperibilità lavorativa nel weekend di spettanza, due weekend consecutivi antecedenti o successivi con il padre dove lo stesso potrà prelevare il figlio in una finestra temporale che va dalle 18.30 alle 20.00 presso l'abitazione della madre sino alle 21.00, dopo cena, della domenica;
• nel weekend antecedente alla settimana di reperibilità (con orario lavorativo 13.30- 7.00), potrà prelevare il figlio dalle 20.00 del venerdì sino al lunedì, potendo portare, di conseguenza, il minore direttamente a scuola;
• Per il tempo residuo (vacanze estive, natalizie, etc etc…) ci si rimette a quanto disposto nel decreto di omologazione.
Relativamente al mantenimento:
• stabilire a carico del sig. il versamento di € 250,00 mensili a favore di , da versare Pt_1 Persona_1 direttamente sul conto dello stesso, nonché, per le ulteriori spese, l'applicazione del protocollo di Monza;
• stabilire in favore di entrambi i coniugi l'assegno unico al 50%;
• ordinare l'utilizzo del bancomat per ogni voce di spesa in favore del minore;
- stante gli accadimenti, disporre una somma a favore del ricorrente per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
- ordinare la detenzione del pass in originale emesso a favore del soggetto disabile (per la sosta e spostamento) in uso al genitore che ha con sé ; Persona_1
- disporre che la domanda per i permessi ex lege n. 104/19092 venga avanzata dal Sig. Parte_1
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, mancando i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di quanto sopra a titolo di mantenimento, in favore di una somma superiore, si domanda che al Sig. venga assegnata una Pt_1 percentuale inferiore al 50% circa la corresponsione delle spese straordinarie;
In via istruttoria con ogni più ampia riserva di argomentare, dedurre, eccepire, di formulare istanze istruttorie, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare testimoni e di integrare la produzione documentale. In ogni caso:
Condannare la Sig.ra alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come CP_1 per legge, stante altresì, il tentativo di una definizione bonaria.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta) In via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 19/05/2015 nel Comune di Sesto SA AN censito con atto n 51 part 1 anno 2015 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazioen della sentenza;
rigettare le richieste avanzate da controparte;
disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori confermando le modalità di visita del padre come previste in sede di separazione;
condannare il sig. al pagamento degli arretrati dovuti Pt_1 per la rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento versato dal 02 marzo 2022 fino ad oggi che si quantificano in totali € 1035,75, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad € 450,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che i permessi ex art. 104/1992 siano goduti in via prevalente con la madre collocataria e, solo qualora vi sia un emergenza, dal padre non collocatario In via istruttoria
Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze d cui ai capitoli da 1 a 36, preceduti dalla locuzione vero che, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare i nomi dei testi
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, tassa di sentenza da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
***
All'udienza del 10.06.2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute al seguente accordo rispetto alle visite tra il padre e Per_1
1. entro il 15 novembre di ogni anno comunicherà a il week-end dell'anno Pt_1 CP_1 successivo in cui inizierà l'alternanza dei week-end di propria competenza;
tale valutazione sarà svolta da in modo da garantire il maggior numero di week-end con il proprio figlio senza essere di turno Pt_1 reperibilità; in ogni caso, laddove combaciassero dei week-end con il figlio con la reperibilità, si Pt_1 organizzerà con l'aiuto eventualmente dei propri familiari;
2. I genitori concordano che i fine settimana paterni andranno dal venerdì ore 20:00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola durante il periodo scolastico o al centro estivo durante il periodo estivo o presso la madre/nonni/soggetto delegato dalla madre durante la mancanza della scuola;
i genitori concordano che tale calendarizzazione inizierà dal prossimo fine settimana con modifica dell'attuale alternanza di talchè il fine settimana 13/16 giugno 2025 sarà di competenza paterno.
3. I genitori si autorizzano sin d'ora ai seguenti periodi di ferie per l'estate 2025: la madre sarà con Per_1 dal 4 agosto 2025 al 17 agosto 2025, il padre dal 14 luglio 2025 al 27 luglio 2025; a prescindere dai periodi di ferie l'alternanza dei week-end sarà quella che inizia il 13 giugno. Dalla prossima estate i genitori concorderanno le ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
4. terrà con sé il figlio due mercoledì al mese nelle settimane intercluse tra il week-end di Pt_1 Per_1 competenza materno e quello di competenza paterno;
il padre preleverà all'uscita da scuola – Per_1 dopo scuola (16:30) e lo riporterà presso la madre intorno alle ore 21:00 con cena già fatta.
5. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi dalla fine della scuola sino al 31 dicembre ore
18:00 e da tale momento sino all'inizio della scuola. Per il Natale 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna.
I genitori concordano che potrà trascorrere in ogni caso qualche ora il giorno di Natale/Vigilia Per_1 di Natale con il genitore non collocatario in quel momento, sulla base di liberi accordi tra i genitori.
6. Le vacanze pasquali saranno integralmente di competenza di un genitore ad anni alternati;
la Pasqua 2026 sarà di competenza materna.
7. I restanti ponti scolastici e/o festività (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) saranno di competenza del genitore da cui è collocato nel fine settimana collegato alla festività; se una Per_1 festività cade durante un periodo di ferie programmate viene assorbita nel periodo di ferie.
8. I genitori concordano che rispetto ai permessi legati alla legge 104 di saranno goduti per 20 Per_1 ore mensili dalla madre e per altre 4 ore mensili dal padre, salvo diversi e migliori accordi. Nel caso in cui il monte ore venisse modificato dall'Autorità, la proporzione sarà 80% delle ore alla madre e 20% al padre.
9. Spese di lite in ogni caso compensate.
*****
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del loro matrimonio, contratto a
[...]
Sesto SA AN in data 19.05.2015 secondo il rito civile, e dalla quale unione era nato il figlio
[...]
(13.08.2014). Per_1
Il ricorrente deduceva che il progetto di vita comune era ormai del tutto naufragato, tanto che in data
02.03.2021 il Tribunale di Monza aveva omologato la separazione consensuale e da quel momento l'unione morale e materiale non si era mai più ricostituita. dava atto che il figlio minore era affetto che il figlio minore risultava affetto dalla sindrome di Pt_1
Jacobs (XYY), la quale si manifestava con ritardo dello sviluppo e nell'acquisizione del linguaggio verbale, nonché con disturbi dell'apprendimento, e che la resistente aveva nel corso del tempo assunto condotte pregiudizievoli per l'esercizio della bigenitorialità, in particolare risultava compromesso il suo diritto di visita e di frequentazione col figlio.
Rispetto alle questioni di natura patrimoniale, chiedeva una riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento posto a suo carico in quanto sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Con comparsa di risposta depositata in data 12.05.2025 si costituiva in giudizio la quale CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso formulata ed eccepiva, semmai, che il padre non aveva mai rispettato gli accordi assunti in sede di separazione consensuale, soprattutto in punto di diritto di visita. Altresì, lamentava la mancanza di collaborazione da parte di anche per le questioni di ordinaria Pt_1 amministrazione relative ad rispetto all'assegno di mantenimento per il figlio, chiedeva rigettarsi Per_1 la richiesta di riduzione.
Con le successive memorie ex art. 473-bis.17 le parti replicavano agli scritti introduttivi e formulavano le istanze istruttorie.
All'udienza del 10.06.2025 le parti addivenivano ad un accordo rispetto alle visite padre-figlio rimanendo invece in contrasto sulle questioni di natura economica. Terminata l'escussione delle parti, i legali insistevano nelle conclusioni come da rispettivi scritti e il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 02.03.2021.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto all'affidamento del figlio minore , è noto come il legislatore del 2006 abbia Persona_1 prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime di affidamento ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento del minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente della minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali del minore stesso. II. Quanto al diritto di visita e di frequentazione tra il minore e il padre, il Collegio recepisce gli accordi intercorsi tra le parti all'udienza del 10.06.2025 in quanto confacenti con il preminente interesse del minore e adeguati a garantire un corretto e bilanciato esercizio della bigenitorialità.
III. Quanto al mantenimento indiretto del figlio da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità
(c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità Parte_1 di operaio presso con una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.300,00. CP_2
Dalla documentazione reddituale prodotta per l'anno di imposta 2023 (doc. 15) risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 42.008,00 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, comporta un netto mensile pari a circa 2.400,00 euro;
il ricorrente ha precisato che tali guadagni si ottengono anche grazie a turni di lavoro straordinario. Ha dichiarato di essere gravato da spese mensili per il mutuo acceso per l'acquisto della casa pari ad euro
401,29 (doc. 7), spese condominiali di circa euro 50,00 mensili, euro 152,00 per rateizzo debiti con l'Agenzia delle Entrate, euro 188,00 per rateizzo debiti pregressi ed euro 295,00 per finanziamento acquisto autovettura. Corrisponde euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio come da omologa di separazione. svolge attività di lavoro subordinato e ha dichiarato di percepire circa Controparte_1 euro 1.450,00 mensili;
tuttavia, per l'anno di imposta 2024 (CUD 2025 – doc. 14) risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 9.889,95 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, da luogo a un netto mensile di euro 706,00. Ha dichiarato di vivere in locazione, unitamente al figlio e alla figlia avuta da altra Per_1 Per_2 relazione, con canone mensile di euro 980,00 comprensivo di spese condominiali e di essere gravata da un finanziamento Compass di euro 246,50 mensili e di un finanziamento Findomestic per euro 126,90 mensili (scadente a settembre 2025). Ha documentato spese per la baby-sitter di euro 300,00 mensili (per entrambi i minori).
La resistente ha inoltre allegato e documentato di percepire integralmente l'AU pari (per entrambi i figli minori e non solo per il figlio della coppia) ad euro 499,00, oltre all'indennità di frequenza del figlio pari ad euro 255,00 mensili (calcolata e suddivisa la somma annuale su dodici mensilità invece che sulle nove mensilità di corresponsione).
Alla luce di tali risultanze, considerato che rispetto al momento dell'omologa della separazione occorsa nel 2021, vi sono due elementi di novità, la circostanza che la resistente abbia un lavoro e l'aumentare del tempo di permanenza del minore presso il padre (secondo gli accordi raggiunto dalle parti in udienza), il
Collegio ritiene congruo determinare che dovrà versare a a titolo di assegno per il Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile pari ad Euro 350,00, oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
IV. Dichiara inammissibile la domanda attorea volta a richiedere una somma per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, ex art. 473 bis 39 c.p.c. in quanto tutti gli aspetti riguardanti l'esercizio della genitorialità risultano ormai oggetto di accordo tra le parti. V. Rigetta la domanda volta a disporre che ciascun genitore possa detenere il pass disabili per il figlio nei periodi di rispettiva permanenza in quanto questione non di competenza del giudice della famiglia ed essendo il permesso in questione, in ogni caso, correlato alla targa di una specifica autovettura. VI. Quanto ai permessi ex L. 104/1992, i coniugi hanno rassegnato accordo congiunto. VII. Rigetta le istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del giudizio oltre che vertenti su fatti provati documentalmente o non oggetto di contestazione. VIII. Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 16/01/2025, Controparte_1 così provvede: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Sesto SA AN (MI) in data 19.05.2015 (e Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Sesto SA AN, atto n. 51, parte I, anno 2015);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto SA AN (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.;
III. Affida il figlio minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
IV. Provvede in conformità agli accordi intercorsi tra le parti, qui di seguito riportati e trascritti:
1. entro il 15 novembre di ogni anno comunicherà a il week-end dell'anno Pt_1 CP_1 successivo in cui inizierà l'alternanza dei week-end di propria competenza;
tale valutazione sarà svolta da in modo da garantire il maggior numero di week-end con il proprio figlio senza essere di turno Pt_1 reperibilità; in ogni caso, laddove combaciassero dei week-end con il figlio con la reperibilità, si Pt_1 organizzerà con l'aiuto eventualmente dei propri familiari;
2. I genitori concordano che i fine settimana paterni andranno dal venerdì ore 20:00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola durante il periodo scolastico o al centro estivo durante il periodo estivo o presso la madre/nonni/soggetto delegato dalla madre durante la mancanza della scuola;
i genitori concordano che tale calendarizzazione inizierà dal prossimo fine settimana con modifica dell'attuale alternanza di talché il fine settimana 13/16 giugno 2025 sarà di competenza paterno.
3. I genitori si autorizzano sin d'ora ai seguenti periodi di ferie per l'estate 2025: la madre sarà con Per_1 dal 4 agosto 2025 al 17 agosto 2025, il padre dal 14 luglio 2025 al 27 luglio 2025; a prescindere dai periodi di ferie l'alternanza dei week-end sarà quella che inizia il 13 giugno. Dalla prossima estate i genitori concorderanno le ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
4. terrà con sé il figlio due mercoledì al mese nelle settimane intercluse tra il week-end di Pt_1 Per_1 competenza materno e quello di competenza paterno;
il padre preleverà all'uscita da scuola – Per_1 dopo scuola (16:30) e lo riporterà presso la madre intorno alle ore 21:00 con cena già fatta.
5. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi dalla fine della scuola sino al 31 dicembre ore 18:00 e da tale momento sino all'inizio della scuola. Per il Natale 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna. I genitori concordano che potrà trascorrere in ogni caso qualche ora il giorno di Natale/Vigilia Per_1 di Natale con il genitore non collocatario in quel momento, sulla base di liberi accordi tra i genitori.
6. Le vacanze pasquali saranno integralmente di competenza di un genitore ad anni alternati;
la Pasqua 2026 sarà di competenza materna.
7. I restanti ponti scolastici e/o festività (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) saranno di competenza del genitore da cui è collocato nel fine settimana collegato alla festività; se una Per_1 festività cade durante un periodo di ferie programmate viene assorbita nel periodo di ferie.
8. I genitori concordano che rispetto ai permessi legati alla legge 104 di saranno goduti per 20 Per_1 ore mensili dalla madre e per altre 4 ore mensili dal padre, salvo diversi e migliori accordi. Nel caso in cui il monte ore venisse modificato dall'Autorità, la proporzione sarà 80% delle ore alla madre e 20% al padre.
9. Spese di lite in ogni caso compensate. V. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , la somma mensile pari ad Euro 350,00. Persona_1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da luglio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dichiara inammissibile la domanda attorea volta a richiedere una somma per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
VII. Dichiara inammissibile la domanda relativa al pass disabili per il figlio come in parte motiva;
VIII. Quanto ai permessi ex L. 104/1992, i coniugi hanno rassegnato accordo congiunto;
IX Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
X. Spese di lite compensate Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 12 giugno 2025 Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 257 /2025, promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDE VALENTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FROJO DONATELLA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso –scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.06.2025 sulle seguenti conclusioni Per parte ricorrente (come da foglio di ricorso introduttivo)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: In via principale:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, in data 19 maggio 2015, nel Comune di Sesto SA AN (MI), cesito con atto Atto N. 51 parte 1 - anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nella casa materna sita in Via Catania n. 90 scala E, 20099, Sesto SA AN
(MI); • Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore vengano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Relativamente al diritto di visita, tra genitore non collocatario e figlio minore, disporre:
• due weekend, alternati, con il padre dove lo stesso potrà prelevare il figlio in una finestra temporale che va dalle 18.30 alle 20.00 presso l'abitazione della madre sino alle 21.00, dopo cena, della domenica;
• in caso di reperibilità lavorativa nel weekend di spettanza, due weekend consecutivi antecedenti o successivi con il padre dove lo stesso potrà prelevare il figlio in una finestra temporale che va dalle 18.30 alle 20.00 presso l'abitazione della madre sino alle 21.00, dopo cena, della domenica;
• nel weekend antecedente alla settimana di reperibilità (con orario lavorativo 13.30- 7.00), potrà prelevare il figlio dalle 20.00 del venerdì sino al lunedì, potendo portare, di conseguenza, il minore direttamente a scuola;
• Per il tempo residuo (vacanze estive, natalizie, etc etc…) ci si rimette a quanto disposto nel decreto di omologazione.
Relativamente al mantenimento:
• stabilire a carico del sig. il versamento di € 250,00 mensili a favore di , da versare Pt_1 Persona_1 direttamente sul conto dello stesso, nonché, per le ulteriori spese, l'applicazione del protocollo di Monza;
• stabilire in favore di entrambi i coniugi l'assegno unico al 50%;
• ordinare l'utilizzo del bancomat per ogni voce di spesa in favore del minore;
- stante gli accadimenti, disporre una somma a favore del ricorrente per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
- ordinare la detenzione del pass in originale emesso a favore del soggetto disabile (per la sosta e spostamento) in uso al genitore che ha con sé ; Persona_1
- disporre che la domanda per i permessi ex lege n. 104/19092 venga avanzata dal Sig. Parte_1
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, mancando i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di quanto sopra a titolo di mantenimento, in favore di una somma superiore, si domanda che al Sig. venga assegnata una Pt_1 percentuale inferiore al 50% circa la corresponsione delle spese straordinarie;
In via istruttoria con ogni più ampia riserva di argomentare, dedurre, eccepire, di formulare istanze istruttorie, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare testimoni e di integrare la produzione documentale. In ogni caso:
Condannare la Sig.ra alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come CP_1 per legge, stante altresì, il tentativo di una definizione bonaria.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta) In via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 19/05/2015 nel Comune di Sesto SA AN censito con atto n 51 part 1 anno 2015 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazioen della sentenza;
rigettare le richieste avanzate da controparte;
disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori confermando le modalità di visita del padre come previste in sede di separazione;
condannare il sig. al pagamento degli arretrati dovuti Pt_1 per la rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento versato dal 02 marzo 2022 fino ad oggi che si quantificano in totali € 1035,75, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad € 450,00, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che i permessi ex art. 104/1992 siano goduti in via prevalente con la madre collocataria e, solo qualora vi sia un emergenza, dal padre non collocatario In via istruttoria
Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze d cui ai capitoli da 1 a 36, preceduti dalla locuzione vero che, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare i nomi dei testi
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, tassa di sentenza da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
***
All'udienza del 10.06.2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute al seguente accordo rispetto alle visite tra il padre e Per_1
1. entro il 15 novembre di ogni anno comunicherà a il week-end dell'anno Pt_1 CP_1 successivo in cui inizierà l'alternanza dei week-end di propria competenza;
tale valutazione sarà svolta da in modo da garantire il maggior numero di week-end con il proprio figlio senza essere di turno Pt_1 reperibilità; in ogni caso, laddove combaciassero dei week-end con il figlio con la reperibilità, si Pt_1 organizzerà con l'aiuto eventualmente dei propri familiari;
2. I genitori concordano che i fine settimana paterni andranno dal venerdì ore 20:00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola durante il periodo scolastico o al centro estivo durante il periodo estivo o presso la madre/nonni/soggetto delegato dalla madre durante la mancanza della scuola;
i genitori concordano che tale calendarizzazione inizierà dal prossimo fine settimana con modifica dell'attuale alternanza di talchè il fine settimana 13/16 giugno 2025 sarà di competenza paterno.
3. I genitori si autorizzano sin d'ora ai seguenti periodi di ferie per l'estate 2025: la madre sarà con Per_1 dal 4 agosto 2025 al 17 agosto 2025, il padre dal 14 luglio 2025 al 27 luglio 2025; a prescindere dai periodi di ferie l'alternanza dei week-end sarà quella che inizia il 13 giugno. Dalla prossima estate i genitori concorderanno le ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
4. terrà con sé il figlio due mercoledì al mese nelle settimane intercluse tra il week-end di Pt_1 Per_1 competenza materno e quello di competenza paterno;
il padre preleverà all'uscita da scuola – Per_1 dopo scuola (16:30) e lo riporterà presso la madre intorno alle ore 21:00 con cena già fatta.
5. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi dalla fine della scuola sino al 31 dicembre ore
18:00 e da tale momento sino all'inizio della scuola. Per il Natale 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna.
I genitori concordano che potrà trascorrere in ogni caso qualche ora il giorno di Natale/Vigilia Per_1 di Natale con il genitore non collocatario in quel momento, sulla base di liberi accordi tra i genitori.
6. Le vacanze pasquali saranno integralmente di competenza di un genitore ad anni alternati;
la Pasqua 2026 sarà di competenza materna.
7. I restanti ponti scolastici e/o festività (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) saranno di competenza del genitore da cui è collocato nel fine settimana collegato alla festività; se una Per_1 festività cade durante un periodo di ferie programmate viene assorbita nel periodo di ferie.
8. I genitori concordano che rispetto ai permessi legati alla legge 104 di saranno goduti per 20 Per_1 ore mensili dalla madre e per altre 4 ore mensili dal padre, salvo diversi e migliori accordi. Nel caso in cui il monte ore venisse modificato dall'Autorità, la proporzione sarà 80% delle ore alla madre e 20% al padre.
9. Spese di lite in ogni caso compensate.
*****
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del loro matrimonio, contratto a
[...]
Sesto SA AN in data 19.05.2015 secondo il rito civile, e dalla quale unione era nato il figlio
[...]
(13.08.2014). Per_1
Il ricorrente deduceva che il progetto di vita comune era ormai del tutto naufragato, tanto che in data
02.03.2021 il Tribunale di Monza aveva omologato la separazione consensuale e da quel momento l'unione morale e materiale non si era mai più ricostituita. dava atto che il figlio minore era affetto che il figlio minore risultava affetto dalla sindrome di Pt_1
Jacobs (XYY), la quale si manifestava con ritardo dello sviluppo e nell'acquisizione del linguaggio verbale, nonché con disturbi dell'apprendimento, e che la resistente aveva nel corso del tempo assunto condotte pregiudizievoli per l'esercizio della bigenitorialità, in particolare risultava compromesso il suo diritto di visita e di frequentazione col figlio.
Rispetto alle questioni di natura patrimoniale, chiedeva una riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento posto a suo carico in quanto sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Con comparsa di risposta depositata in data 12.05.2025 si costituiva in giudizio la quale CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso formulata ed eccepiva, semmai, che il padre non aveva mai rispettato gli accordi assunti in sede di separazione consensuale, soprattutto in punto di diritto di visita. Altresì, lamentava la mancanza di collaborazione da parte di anche per le questioni di ordinaria Pt_1 amministrazione relative ad rispetto all'assegno di mantenimento per il figlio, chiedeva rigettarsi Per_1 la richiesta di riduzione.
Con le successive memorie ex art. 473-bis.17 le parti replicavano agli scritti introduttivi e formulavano le istanze istruttorie.
All'udienza del 10.06.2025 le parti addivenivano ad un accordo rispetto alle visite padre-figlio rimanendo invece in contrasto sulle questioni di natura economica. Terminata l'escussione delle parti, i legali insistevano nelle conclusioni come da rispettivi scritti e il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza del 02.03.2021.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto all'affidamento del figlio minore , è noto come il legislatore del 2006 abbia Persona_1 prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime di affidamento ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento del minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente della minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali del minore stesso. II. Quanto al diritto di visita e di frequentazione tra il minore e il padre, il Collegio recepisce gli accordi intercorsi tra le parti all'udienza del 10.06.2025 in quanto confacenti con il preminente interesse del minore e adeguati a garantire un corretto e bilanciato esercizio della bigenitorialità.
III. Quanto al mantenimento indiretto del figlio da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità
(c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità Parte_1 di operaio presso con una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.300,00. CP_2
Dalla documentazione reddituale prodotta per l'anno di imposta 2023 (doc. 15) risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 42.008,00 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, comporta un netto mensile pari a circa 2.400,00 euro;
il ricorrente ha precisato che tali guadagni si ottengono anche grazie a turni di lavoro straordinario. Ha dichiarato di essere gravato da spese mensili per il mutuo acceso per l'acquisto della casa pari ad euro
401,29 (doc. 7), spese condominiali di circa euro 50,00 mensili, euro 152,00 per rateizzo debiti con l'Agenzia delle Entrate, euro 188,00 per rateizzo debiti pregressi ed euro 295,00 per finanziamento acquisto autovettura. Corrisponde euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio come da omologa di separazione. svolge attività di lavoro subordinato e ha dichiarato di percepire circa Controparte_1 euro 1.450,00 mensili;
tuttavia, per l'anno di imposta 2024 (CUD 2025 – doc. 14) risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 9.889,95 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, da luogo a un netto mensile di euro 706,00. Ha dichiarato di vivere in locazione, unitamente al figlio e alla figlia avuta da altra Per_1 Per_2 relazione, con canone mensile di euro 980,00 comprensivo di spese condominiali e di essere gravata da un finanziamento Compass di euro 246,50 mensili e di un finanziamento Findomestic per euro 126,90 mensili (scadente a settembre 2025). Ha documentato spese per la baby-sitter di euro 300,00 mensili (per entrambi i minori).
La resistente ha inoltre allegato e documentato di percepire integralmente l'AU pari (per entrambi i figli minori e non solo per il figlio della coppia) ad euro 499,00, oltre all'indennità di frequenza del figlio pari ad euro 255,00 mensili (calcolata e suddivisa la somma annuale su dodici mensilità invece che sulle nove mensilità di corresponsione).
Alla luce di tali risultanze, considerato che rispetto al momento dell'omologa della separazione occorsa nel 2021, vi sono due elementi di novità, la circostanza che la resistente abbia un lavoro e l'aumentare del tempo di permanenza del minore presso il padre (secondo gli accordi raggiunto dalle parti in udienza), il
Collegio ritiene congruo determinare che dovrà versare a a titolo di assegno per il Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile pari ad Euro 350,00, oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
IV. Dichiara inammissibile la domanda attorea volta a richiedere una somma per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, ex art. 473 bis 39 c.p.c. in quanto tutti gli aspetti riguardanti l'esercizio della genitorialità risultano ormai oggetto di accordo tra le parti. V. Rigetta la domanda volta a disporre che ciascun genitore possa detenere il pass disabili per il figlio nei periodi di rispettiva permanenza in quanto questione non di competenza del giudice della famiglia ed essendo il permesso in questione, in ogni caso, correlato alla targa di una specifica autovettura. VI. Quanto ai permessi ex L. 104/1992, i coniugi hanno rassegnato accordo congiunto. VII. Rigetta le istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del giudizio oltre che vertenti su fatti provati documentalmente o non oggetto di contestazione. VIII. Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 16/01/2025, Controparte_1 così provvede: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Sesto SA AN (MI) in data 19.05.2015 (e Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Sesto SA AN, atto n. 51, parte I, anno 2015);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto SA AN (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.;
III. Affida il figlio minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
IV. Provvede in conformità agli accordi intercorsi tra le parti, qui di seguito riportati e trascritti:
1. entro il 15 novembre di ogni anno comunicherà a il week-end dell'anno Pt_1 CP_1 successivo in cui inizierà l'alternanza dei week-end di propria competenza;
tale valutazione sarà svolta da in modo da garantire il maggior numero di week-end con il proprio figlio senza essere di turno Pt_1 reperibilità; in ogni caso, laddove combaciassero dei week-end con il figlio con la reperibilità, si Pt_1 organizzerà con l'aiuto eventualmente dei propri familiari;
2. I genitori concordano che i fine settimana paterni andranno dal venerdì ore 20:00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola durante il periodo scolastico o al centro estivo durante il periodo estivo o presso la madre/nonni/soggetto delegato dalla madre durante la mancanza della scuola;
i genitori concordano che tale calendarizzazione inizierà dal prossimo fine settimana con modifica dell'attuale alternanza di talché il fine settimana 13/16 giugno 2025 sarà di competenza paterno.
3. I genitori si autorizzano sin d'ora ai seguenti periodi di ferie per l'estate 2025: la madre sarà con Per_1 dal 4 agosto 2025 al 17 agosto 2025, il padre dal 14 luglio 2025 al 27 luglio 2025; a prescindere dai periodi di ferie l'alternanza dei week-end sarà quella che inizia il 13 giugno. Dalla prossima estate i genitori concorderanno le ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
4. terrà con sé il figlio due mercoledì al mese nelle settimane intercluse tra il week-end di Pt_1 Per_1 competenza materno e quello di competenza paterno;
il padre preleverà all'uscita da scuola – Per_1 dopo scuola (16:30) e lo riporterà presso la madre intorno alle ore 21:00 con cena già fatta.
5. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi dalla fine della scuola sino al 31 dicembre ore 18:00 e da tale momento sino all'inizio della scuola. Per il Natale 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna. I genitori concordano che potrà trascorrere in ogni caso qualche ora il giorno di Natale/Vigilia Per_1 di Natale con il genitore non collocatario in quel momento, sulla base di liberi accordi tra i genitori.
6. Le vacanze pasquali saranno integralmente di competenza di un genitore ad anni alternati;
la Pasqua 2026 sarà di competenza materna.
7. I restanti ponti scolastici e/o festività (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) saranno di competenza del genitore da cui è collocato nel fine settimana collegato alla festività; se una Per_1 festività cade durante un periodo di ferie programmate viene assorbita nel periodo di ferie.
8. I genitori concordano che rispetto ai permessi legati alla legge 104 di saranno goduti per 20 Per_1 ore mensili dalla madre e per altre 4 ore mensili dal padre, salvo diversi e migliori accordi. Nel caso in cui il monte ore venisse modificato dall'Autorità, la proporzione sarà 80% delle ore alla madre e 20% al padre.
9. Spese di lite in ogni caso compensate. V. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , la somma mensile pari ad Euro 350,00. Persona_1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da luglio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dichiara inammissibile la domanda attorea volta a richiedere una somma per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
VII. Dichiara inammissibile la domanda relativa al pass disabili per il figlio come in parte motiva;
VIII. Quanto ai permessi ex L. 104/1992, i coniugi hanno rassegnato accordo congiunto;
IX Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
X. Spese di lite compensate Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 12 giugno 2025 Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona