Sentenza 21 novembre 2023
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2023, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
06307-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE Presidente Sent. n. sez. 1511/2023 CC 21/11/2023- LOREDANA MICCICHE' Relatore R.G.N. 34041/2023 DANIELE CENCI ANNA LUISA ANGELA RICCI MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GROSSETO nel procedimento a carico di: DI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Grosseto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a BI IZ, imputato del reato previsto dall'art. 186, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, sostituita con quella di 248 ore di lavoro di pubblica utilità, ordinando la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
2.Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto, per violazione di legge. Rileva il ricorrente che all'imputato era stata già applicata la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con sentenza del 1.12.2015 (divenuta irrevocabile in data 5.02.2016), con cui era stato dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B), C.d.S. Era stato quindi violato l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., che prevede l'applicabilità della pena sostitutiva per una sola volta.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ha rilevato che la pena sostitutiva, ancorché prevista per la fattispecie contestata, era stata applicata oltre i limiti consentiti dalla legge, risultando integrata una ipotesi di pena illegale, con conseguente ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.
2. Preliminare è la disamina dell'ammissibilità dell'impugnazione, stante il disposto di cui all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103). Con tale disposizione, il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa della pena concordata, ha tipizzato i motivi proponibili avverso tale decisione. La ricorribilità è consentita solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue 1 l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
3. Con il ricorso in esame si deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S, secondo cui il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena detentiva breve per non più di una volta. Posto che l'oggetto del ricorso è, dunque, perimetrato entro i confini dell'illegalità della pena, occorre verificare se, nel caso in esame, si versi in ipotesi di pena illegale.
3.1. La soluzione della questione non può prescindere da una disamina, sia pure sintetica, della nozione di pena illegale e di pena illegittima.
3.2. La definizione del concetto di pena illegale è stata oggetto di una cospicua elaborazione giurisprudenziale, tra cui plurimi interventi delle Sezioni unite, aventi l'obiettivo di definire i limiti di sindacabilità, quanto alla determinazione della pena, della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Secondo l'insegnamento offerto recentemente dalla Suprema Corte (Sez. Un., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818), la nozione di pena illegale va correlata ai casi di illegalità ab origine della pena, in quanto inflitta extra о contra legem, perché non corrispondente, per specie o per quantità edittale, a quella disposta dalla fattispecie astratta incriminatrice (v. anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin;
tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; si vedano altresì, tra le più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956). La nozione di illegalità è stata poi estesa alla pena determinata dal giudice sulla base di una norma dichiarata incostituzionale e, dunque, inesistente (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost. (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà).
3.3. Con particolare riferimento alla determinazione della nozione di pena illegale, quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, anche prima della tipizzazione dei motivi di cui all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., ha rilevato come l'accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni di computo e determinazione della pena (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, 2 Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, Carli, Rv. 212379; nello stesso senso si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Come evidenziato da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, gli errori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordata conducono, al più, ad una pena illegittima e non illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 1853/2006, Federico, cit.; Sez. 4, n. 518/2000, Carrello, cit.;si veda altresì Sez. 5, n. 18304/2019, Rosettani, cit.).
4. La ricostruzione compiuta consente di giungere alla conclusione secondo cui la nozione di pena illegale attiene non già al trattamento sanzionatorio nel complesso considerato, bensì alla pena inflitta contra od extra legem, perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero perché non corrispondente, per specie o per quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta (Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, PG c/Previtali, Rv. 283456). L'illegalità della pena, dunque, assume rilievo qualora la sanzione penale ecceda i valori sia qualitativi che quantitativi - - attribuiti dal legislatore al tipo astratto entro cui viene sussunto il fatto storico di reato. (Sez. Un., Savini, in motivazione, cit.). Per contro, con la pena illegittima, il giudice, pur nel rispetto della cornice valoriale determinata dal legislatore, incorre in un errore nella determinazione del quantum o del modus procedendi relativi all'applicazione della pena. E' la pena illegale che, oltre a porsi in insanabile contrasto con le valutazioni valoriali fatte dal legislatore, travolge la prevedibilità e determinatezza della sanzione penale, principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta;
Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, citata;
Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, secondo cui il destinatario della sanzione penale deve poter prevedere le conseguenze del proprio agire nel caso concreto). Ed è sempre la sola pena illegale a porsi in tensione con la funzione special-preventiva positiva che la Carta costituzionale assegna alla sanzione penale, considerato che l'esigenza rieducativa non potrà essere soddisfatta attraverso una pena contra legem o extra legem e, cioè, che non rispetti, ed anzi travalichi, la cornice valoriale e quantitativa definita dalla legge.
5. Tanto premesso, la pena è illegale soltanto se posta al di fuori del genere, della specie o del quantum edittale individuati dalla fattispece incriminatrice astratta. Diversamente, qualora la pena sia comminata sulla base di erronee applicazioni di legge, si tratterà di pena illegittima (Sez. Un., Savini, in motivazione, cit.; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748; Sez. 5, n. 23911 del 20/02/2019, Calogiuri, non mass.; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 3 6.Ripercorse le tappe identificative del concetto di pena illegale e chiarita la differenza tra pena illegale e pena illegittima, è possibile stabilire se la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta in violazione dell'art. 186 comma 9-bis Cod. Str., possa integrare una pena illegale, sindacabile in questa sede a norma dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
6.1. Allo scopo di inquadrare, e risolvere, la questione ermeneutica oggetto di vaglio, occorre precisare la natura e le funzioni delle pene sostitutive di pene detentive brevi. Secondo la legge n.689 del 1981, il giudice della cognizione, già al momento in cui infligge la pena, deve prefigurarsi l'applicanda pena sostitutiva e il relativo progetto attuativo, individuando, nel dispositivo, sia la pena sostituita che la pena sostitutiva. Pertanto, le pene sostitutive mantengono, quanto al rapporto con la pena sostituita, una dimensione di accessorietà, atteso che la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni in essa impartite comportano, in ultima istanza, il recupero, in tutto o in parte, della pena detentiva originaria (art. 66 della legge n. 689 del 1981). Conferma dell'accessorietà delle pene sostitutive di pena detentiva la previsione secondo cui, per ogni effetto giuridico, le pene sostitutive si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena sostituita. Dunque, la pena sostitutiva non è un contenitore altro ed autonomo rispetto alla pena detentiva, bensì ne costituisce una diversa modalità applicativa.
6.2. Anche con riguardo al computo della durata della pena sostitutiva si dovrà quindi far riferimento ai limiti edittali previsti ex lege per la pena detentiva sostituita, giacché un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità. Per tali ragioni, il sistema resta imperniato sulla pena detentiva che costituisce, in uno con la pena pecuniaria, il metro di misurazione e valutazione legislativa della gravità dei reati. Conferma quanto sinora esposto la previsione secondo cui, in sede di sostituzione, il giudice della cognizione deve indicare, in dispositivo, la pena principale detentiva - oggetto di sostituzione e, di conseguenza, quella risultante - dal meccanismo di conversione. Si tratta di dati che avvalorano quanto si è fin qui detto e, cioè, che la pena sostitutiva non rappresenta un genus autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo, piuttosto, una diversa specificazione della pena detentiva principale. Pertanto, ai fini della valutazione dell'illegalità della pena, occorrerà guardare alla pena principale: soltanto qualora essa sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore, potrà ritenersi illegale la pena sostitutiva disposta.
7. Nel caso in esame, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è frutto del meccanismo di conversione della pena detentiva breve principale, pari a mesi 4 quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. La pena sostituita risulta dunque conforme sia ai limiti edittali individuati dal legislatore sia alla species prevista per la fattispecie incriminatrice astratta. Non si versa, dunque, in ipotesi di pena illegale perché la pena sostituita, quale sanzione penale principale su cui, eventualmente, si innesta la conversione, rientra nei limiti e nella specie individuati dal legislatore.
7.1. La pena sostitutiva, applicata in violazione del disposto di cui all'art. 186, comma 9-bis, Cod. Str., e, dunque, in violazione delle modalità di computo, può, al più integrare un'ipotesi di pena illegittima, non sindacabile in questa sede alla luce degli stretti limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
7.2. Non versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in quanto l'eventuale illegittimità della pena sostitutiva disposta esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Loredana Miccichè Salvatore Dovere Her “U DEPOSITATO IN CANCELLERIA 173 FEB. 2024. oggi, DE TTORE Shop Caputa S