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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.390 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 390 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA il Sig. nato a [...] il [...], e residente a [...]Parte_1
(PU) in Via Zagabria n. 2,
E la sig.ra nata a [...] il [...], e residente a [...] in Parte_2
Via Papa Giovanni XXIII n. 18, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Antoniello e dall'Avv. Rossana Dimatteo.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
“- nell'anno 2006, il giorno 09 del mese di settembre, i coniugi contraevano matrimonio concordatario a Urbino (PU), in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 41 Parte II Serie A;
- i coniugi si sono separati consensualmente, con sentenza n. 83/2023 pubbl. il 30.05.2023,
RG n. 249/2023, omologata dal Tribunale di Urbino il 30.05.2023;
- i coniugi sono titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
“.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“
1. I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale sia morale;
2. La casa coniugale sita a IA (PU) in Via Papa Giovanni XXIII n. 18, rimarrà alla
Sig.ra la quale vi continuerà ad abitare mentre il sig. ha fissato la propria Pt_2 Pt_1
residenza a IA (PU) in Via Zagabria n. 2;
3. La sig.ra nelle more della separazione rilevava la quota del 50% della casa Pt_2
coniugale di proprietà del sig. il quale riceveva la predetta quota al netto Pt_1
dell'importo a lui riferibile pro quota del mutuo e di ogni altra pendenza cointestata ai coniugi;
4. La sig.ra continuerà pertanto a versare alla l'intera rata del Parte_2 CP_1
mutuo che, con la cessione della quota da parte del sig. è intestato solo alla Pt_1
medesima;
5. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comune, ivi compreso il conto corrente cointestato, dichiarando altresì di essere soddisfatti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Gli effetti e gli oggetti personali, nonché quelli presenti nella casa coniugale sono stati suddivisi e già assegnati secondo appartenenza;
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.”
All'esito del deposito, in data 21.11.2024, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con Sentenza n. 83/2023 pubbl. il 30.05.2023, resa dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. RG n. 249/2023,
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbino, atto Numero 41, Parte
II Serie A, Anno 2006, dal sig. nato a [...] il [...] e la Parte_1
sig.ra nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di URBINO (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, in data 11.02.2025 Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 390 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA il Sig. nato a [...] il [...], e residente a [...]Parte_1
(PU) in Via Zagabria n. 2,
E la sig.ra nata a [...] il [...], e residente a [...] in Parte_2
Via Papa Giovanni XXIII n. 18, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Antoniello e dall'Avv. Rossana Dimatteo.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
“- nell'anno 2006, il giorno 09 del mese di settembre, i coniugi contraevano matrimonio concordatario a Urbino (PU), in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 41 Parte II Serie A;
- i coniugi si sono separati consensualmente, con sentenza n. 83/2023 pubbl. il 30.05.2023,
RG n. 249/2023, omologata dal Tribunale di Urbino il 30.05.2023;
- i coniugi sono titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
“.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“
1. I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale sia morale;
2. La casa coniugale sita a IA (PU) in Via Papa Giovanni XXIII n. 18, rimarrà alla
Sig.ra la quale vi continuerà ad abitare mentre il sig. ha fissato la propria Pt_2 Pt_1
residenza a IA (PU) in Via Zagabria n. 2;
3. La sig.ra nelle more della separazione rilevava la quota del 50% della casa Pt_2
coniugale di proprietà del sig. il quale riceveva la predetta quota al netto Pt_1
dell'importo a lui riferibile pro quota del mutuo e di ogni altra pendenza cointestata ai coniugi;
4. La sig.ra continuerà pertanto a versare alla l'intera rata del Parte_2 CP_1
mutuo che, con la cessione della quota da parte del sig. è intestato solo alla Pt_1
medesima;
5. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comune, ivi compreso il conto corrente cointestato, dichiarando altresì di essere soddisfatti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6. Gli effetti e gli oggetti personali, nonché quelli presenti nella casa coniugale sono stati suddivisi e già assegnati secondo appartenenza;
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.”
All'esito del deposito, in data 21.11.2024, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con Sentenza n. 83/2023 pubbl. il 30.05.2023, resa dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. RG n. 249/2023,
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbino, atto Numero 41, Parte
II Serie A, Anno 2006, dal sig. nato a [...] il [...] e la Parte_1
sig.ra nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di URBINO (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, in data 11.02.2025 Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone