TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2582/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
Prima sezione civile
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2582/2024 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
(CF ) nato il [...] a [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Marianna D'Alessio (cf. ) presso il cui studio in Trentola C.F._2
Ducenta alla via Circumvallazione elettivamente domicilia, come da procura allegata in atti;
E
( CF ), nata ad [...] il [...] rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'avv. Avv. Mariangela Merola (C.F.: ) presso il cui studio in Cellole C.F._4
(CE) via Roma n.36 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 08.10..2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso. pagina 1 di 3 Il PM ha espresso parere favorevole in data 29.02.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 20.06.2024 e premettevano: di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Succivo (CE), in data 04/08/2001 (atto n.36 parte II serie A anno 2001) dalla cui unione nascevano due figlie: , in data 22.06.2002 e Persona_1 [...]
, in data 05.10.2004; che venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano, in via Persona_2
consensuale, alla separazione, definita con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord, n.
799/2022 del 26.01.2022; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 08.10.2024, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM esprimeva parere favorevole in data 17.07.2024.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 21.03.2023, nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 799/2022 del 26.01.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1) il sig. si impegna a corrispondere mensilmente direttamente ai figli Parte_1 [...]
e in eguale misura e a titolo di mantenimento l'importo di € 200,00 (così per Persona_2 Per_1 il totale di € 400,00 mensili); Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dai figli e e/o dalla sig. Per_2 Per_1 Pt_2
, entro il giorno cinque di ogni mese solare. Altresì a carico di sarà
[...] Parte_1
previsto il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sportive, scolastiche, e mediche anche straordinarie previamente concordate tra le parti.
2) riguardo alla casa coniugale, in modifica del provvedimento pronunziato in sede di separazione, che la detta abitazione, sita in Orta di Atella (CE) alla via Delle Maschere Atellane n. 19, resti definitivamente nella disponibilità del sig. già proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile, avendo la sig.ra lasciato l'abitazione unitamente ai figli Parte_2 Per_1
pagina 2 di 3 e entrambi maggiorenni, immobile da cui la sig.ra asporterà i beni sopra Per_2 Parte_2
indicati entro il termine del 30 giugno p.v.
3) che per la parte non modificata, restino immutate e dunque, si confermino i patti sottoscritti tra i coniugi in sede di separazione.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole) il tribunale li recepisce integralmente
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Succivo (CE), in data
04/08/2001, (CF ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
( CF ), nata ad [...] il [...], alle condizioni Parte_2 C.F._3
concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Succivo di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.36 parte II serie A anno 2001) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12.11.24
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
Prima sezione civile
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2582/2024 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
(CF ) nato il [...] a [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Marianna D'Alessio (cf. ) presso il cui studio in Trentola C.F._2
Ducenta alla via Circumvallazione elettivamente domicilia, come da procura allegata in atti;
E
( CF ), nata ad [...] il [...] rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'avv. Avv. Mariangela Merola (C.F.: ) presso il cui studio in Cellole C.F._4
(CE) via Roma n.36 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 08.10..2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso. pagina 1 di 3 Il PM ha espresso parere favorevole in data 29.02.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 20.06.2024 e premettevano: di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Succivo (CE), in data 04/08/2001 (atto n.36 parte II serie A anno 2001) dalla cui unione nascevano due figlie: , in data 22.06.2002 e Persona_1 [...]
, in data 05.10.2004; che venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano, in via Persona_2
consensuale, alla separazione, definita con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord, n.
799/2022 del 26.01.2022; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 08.10.2024, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM esprimeva parere favorevole in data 17.07.2024.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 21.03.2023, nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 799/2022 del 26.01.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1) il sig. si impegna a corrispondere mensilmente direttamente ai figli Parte_1 [...]
e in eguale misura e a titolo di mantenimento l'importo di € 200,00 (così per Persona_2 Per_1 il totale di € 400,00 mensili); Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dai figli e e/o dalla sig. Per_2 Per_1 Pt_2
, entro il giorno cinque di ogni mese solare. Altresì a carico di sarà
[...] Parte_1
previsto il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sportive, scolastiche, e mediche anche straordinarie previamente concordate tra le parti.
2) riguardo alla casa coniugale, in modifica del provvedimento pronunziato in sede di separazione, che la detta abitazione, sita in Orta di Atella (CE) alla via Delle Maschere Atellane n. 19, resti definitivamente nella disponibilità del sig. già proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile, avendo la sig.ra lasciato l'abitazione unitamente ai figli Parte_2 Per_1
pagina 2 di 3 e entrambi maggiorenni, immobile da cui la sig.ra asporterà i beni sopra Per_2 Parte_2
indicati entro il termine del 30 giugno p.v.
3) che per la parte non modificata, restino immutate e dunque, si confermino i patti sottoscritti tra i coniugi in sede di separazione.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole) il tribunale li recepisce integralmente
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Succivo (CE), in data
04/08/2001, (CF ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
( CF ), nata ad [...] il [...], alle condizioni Parte_2 C.F._3
concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Succivo di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.36 parte II serie A anno 2001) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12.11.24
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3