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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6615 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 42840/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato CIRILLO Parte_1 C.F._1
ADRIANO CARMELO con studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, N. 18 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ), CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: chiede la pronuncia della sentenza di separazione e la conferma della ordinanza urgente del giudice delegato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio in data 15/7/2021 a CO (BG), atto n. 9, P. 1, anno 2001 dal quale è nato in data [...] Per_1 che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 3/12/2024, ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 20/3/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
“viviamo ancora insieme in casa, il bambino frequenta l'asilo, io vorrei andare a Bergamo, io ne ho parlato con il padre e lui non mi risponde, questa mattina stava per venire con me in udienza ma poi ha cambiato idea. Il bambino lo gestiamo bene, il bambino è molto legato al papà e va d'accordo, a Bergamo ci sarebbe mia mamma che mi aiuta qui a Milano non ho nessuno. Io lavoro come addetta alla mensa a Milano. Se andassi a Bergamo cercherei la un lavoro anche per più ore. Mio marito lavora all'ortomercato, lui guadagna sui 1.200. La casa è in affitto a mio marito. Per me il bambino può dormire con il papà, io non ho problemi. Lui dice che in futuro vuole portare il bambino in Egitto ma io senza di me non lo lascio andare perché se poi il padre lo vuole fare rimanere lì io non saprei come farlo rientrare. A Bergamo andrei a casa di mia madre. di canone paghiamo 1000 euro”.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva come da conclusioni in epigrafe. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 23/7/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il tema principale del presente giudizio consta del trasferimento di madre e minore a Bergamo. La signora ha allegato una situazione di sostanziale disinteresse paterno, peraltro confermato dalla assenza del predetto al giudizio nonostante due notifiche effettuate. La signora non vuole affatto limitare la presenza paterna ed anzi riconosce il legame del minore con la figura del padre. Tuttavia, a fronte della scarsa collaborazione del resistente e alla luce della crisi coniugale, la madre ha necessità di garantire a se stessa e al minore una vita stabile ed economicamente sostenibile. La soluzione di Bergamo, città nella quale la ricorrente ha la sua rete familiare, sembra adeguata e non eccessivamente penalizzante per la relazione genitoriale paterne.
che il regime di affido super esclusivo, già disposto in via urgente dal Giudice delegato, è la conseguenza del trasferimento materno e dell'atteggiamento paterno. Il disinteresse manifestato dal padre rispetto alla gestione del minore nella fase post-crisi familiare - disinteresse soprattutto per la condivisione delle scelte – rende consigliabile concentrare i poteri decisori nella madre al fine di evitare possibili situazioni di stallo.
che le frequentazioni possono essere confermate con le modalità già indicate dal Giudice delegato.
Con riferimento al mantenimento del minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: svolge lavoro di mensa a Milano con orario limitato e, con il trasferimento a Bergamo, troverà occupazione in loco per un numero maggiore di ore. Andrà a vivere con la madre, condividendo un affitto di circa 1.000 euro al mese il padre: per quanto noto, lavora all'ortomercato con reddito di circa 1.200 euro al mese
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino in tenera età da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 250,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dal momento dell'effettivo trasferimento materno (diversamente da come disposto dal Giudice delegato) posto che la coppia è ancora convivente;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'articolo 151c.c i quali hanno contratto matrimonio in data
[...]
15/7/2021 a CO (BG), atto n. 9, P. 1, anno 2001
Autorizza il trasferimento del minore a Bergamo
Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che padre possa vedere il minore a week end alternati da sabato mattina a domenica sera, per due settimane non consecutive in estate, per tre giorni a Natale e Pasqua, fermo restando ogni diverso accordo;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dal momento del trasferimento materno presso altra abitazione, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10/12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Manda alla Cancelleria per comunicazione all'ufficiale di Stato Civile di CO.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato CIRILLO Parte_1 C.F._1
ADRIANO CARMELO con studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, N. 18 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ), CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: chiede la pronuncia della sentenza di separazione e la conferma della ordinanza urgente del giudice delegato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio in data 15/7/2021 a CO (BG), atto n. 9, P. 1, anno 2001 dal quale è nato in data [...] Per_1 che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 3/12/2024, ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 20/3/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
“viviamo ancora insieme in casa, il bambino frequenta l'asilo, io vorrei andare a Bergamo, io ne ho parlato con il padre e lui non mi risponde, questa mattina stava per venire con me in udienza ma poi ha cambiato idea. Il bambino lo gestiamo bene, il bambino è molto legato al papà e va d'accordo, a Bergamo ci sarebbe mia mamma che mi aiuta qui a Milano non ho nessuno. Io lavoro come addetta alla mensa a Milano. Se andassi a Bergamo cercherei la un lavoro anche per più ore. Mio marito lavora all'ortomercato, lui guadagna sui 1.200. La casa è in affitto a mio marito. Per me il bambino può dormire con il papà, io non ho problemi. Lui dice che in futuro vuole portare il bambino in Egitto ma io senza di me non lo lascio andare perché se poi il padre lo vuole fare rimanere lì io non saprei come farlo rientrare. A Bergamo andrei a casa di mia madre. di canone paghiamo 1000 euro”.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva come da conclusioni in epigrafe. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 23/7/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il tema principale del presente giudizio consta del trasferimento di madre e minore a Bergamo. La signora ha allegato una situazione di sostanziale disinteresse paterno, peraltro confermato dalla assenza del predetto al giudizio nonostante due notifiche effettuate. La signora non vuole affatto limitare la presenza paterna ed anzi riconosce il legame del minore con la figura del padre. Tuttavia, a fronte della scarsa collaborazione del resistente e alla luce della crisi coniugale, la madre ha necessità di garantire a se stessa e al minore una vita stabile ed economicamente sostenibile. La soluzione di Bergamo, città nella quale la ricorrente ha la sua rete familiare, sembra adeguata e non eccessivamente penalizzante per la relazione genitoriale paterne.
che il regime di affido super esclusivo, già disposto in via urgente dal Giudice delegato, è la conseguenza del trasferimento materno e dell'atteggiamento paterno. Il disinteresse manifestato dal padre rispetto alla gestione del minore nella fase post-crisi familiare - disinteresse soprattutto per la condivisione delle scelte – rende consigliabile concentrare i poteri decisori nella madre al fine di evitare possibili situazioni di stallo.
che le frequentazioni possono essere confermate con le modalità già indicate dal Giudice delegato.
Con riferimento al mantenimento del minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: svolge lavoro di mensa a Milano con orario limitato e, con il trasferimento a Bergamo, troverà occupazione in loco per un numero maggiore di ore. Andrà a vivere con la madre, condividendo un affitto di circa 1.000 euro al mese il padre: per quanto noto, lavora all'ortomercato con reddito di circa 1.200 euro al mese
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino in tenera età da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 250,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dal momento dell'effettivo trasferimento materno (diversamente da come disposto dal Giudice delegato) posto che la coppia è ancora convivente;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'articolo 151c.c i quali hanno contratto matrimonio in data
[...]
15/7/2021 a CO (BG), atto n. 9, P. 1, anno 2001
Autorizza il trasferimento del minore a Bergamo
Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che padre possa vedere il minore a week end alternati da sabato mattina a domenica sera, per due settimane non consecutive in estate, per tre giorni a Natale e Pasqua, fermo restando ogni diverso accordo;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dal momento del trasferimento materno presso altra abitazione, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10/12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Manda alla Cancelleria per comunicazione all'ufficiale di Stato Civile di CO.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato