Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
886/22
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 11/2/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 886/2022 R.G.L.
e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Pt_1
in via Monzambano n. 10, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.
Nicola Palombi;
- appellanti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ruggiero;
- appellato -
CONCLUSIONI
Con ricorso per decreto ingiuntivo allegava: a) Controparte_1 di essere dipendente dell' presso la sezione staccata di Parte_1
Reggio Calabria con la qualifica di Tecnico Porfessionale, livello A1 ex
C.C.N.L. Dipendenti b) di essere stato nominato Direttore dei Pt_1
lavori e Direttore operativo, partecipando al relativo gruppo di lavoro
Direzione Lavori, per la realizzazione dei “Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno/RC – Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 2°” meglio specificati in atti;
c) di aver pertanto maturato il diritto all'incentivo ex art.18 L.109/1994 (cd. Legge quadro in materia di lavori pubblici)
s.m.i.; d) essere stato tale diritto espressamente riconosciuto e quantificato in misura pari ad € 70.175,17 dalla stessa Parte_1 come dimostrato dalla dichiarazione di conformità del 15.12.16
(comunicazione , in atti); e) di non Parte_1 Controparte_2 avere però percepito tale importo.
Il tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.164/2018 dell'11.5.18 in favore di che veniva Controparte_1 notificato alla debitrice ingiunta in data 29.5.18 per un importo pari a
€ 70.175,17.
Avverso detto decreto proponeva opposizione l' Parte_1
lamentando: a) la necessità di dedurre in compensazione rispetto alla pretesa del l'ammontare del risarcimento dei danni dovuto CP_1 da quest'ultimo all'esito di instaurando procedimento penale a suo carico dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, nel quale la società opponente si costituirà come parte civile: il tutto, con conseguente richiesta di sospensione del presente procedimento ex art.295 c.p.c.; b) il potenziale superamento, in caso di condanna al pagamento delle somme di cui si discute, del tetto ex art.93 co.7 ter D.Lgs. 163/2006 previsto per gli incentivi in favore di pubblici dipendenti;
c) la necessità di considerare gli importi eventualmente dovuti all'opposto non nella misura di € 70.175,17, in quanto calcolata al lordo, ma solo 886/22
all'esito della decurtazione ex art.61 D.L. 112/2008 convertito in
L.133/2008 s.m.i. ed alla trattenuta relativa agli oneri riflessi (fiscali e previdenziali) trattandosi di attività svolta dallo stesso in CP_1 costanza di rapporto di lavoro subordinato.
Costituendosi in giudizio, quest'ultimo in primo luogo contestava la configurabilità di ogni sua responsabilità quanto ai fatti oggetto di procedimento penale, chiedendo quindi rigettarsi la richiesta di sospensione ex art.295 c.p.c. e di conseguenza l'eccezione di compensazione;
e per il resto evidenziava la non operatività del limite annuale agli incentivi ex art.93 co.7 ter D.Lgs. 163/2006, in quanto l'accumularsi degli importi dovuti a tale titolo sarebbe dipeso solo ed esclusivamente da un inadempimento di da ultimo, Parte_1
contestava i conteggi di controparte quanto alla dedotta necessaria decurtazione.
Con la sentenza impugnata la causa è stata decisa sulla base delle motivazioni che vengono di seguito trascritte.
Con riferimento al primo motivo di opposizione concernente l'eccezione di compensazione con sospensione del processo in attesa dell'esito del giudizio penale il Tribunale ha così motivato:
<< Va preliminarmente dichiarata infondata l'eccezione di compensazione proposta come primo profilo di opposizione dall' atteso che non Parte_1 risultano concretamente sussistere ragioni fondanti la stessa (con specifico riferimento alla dedotta responsabilità risarcitoria dell'opposto per CP_1 presunti inadempimenti nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mai però oggetto di accertamento nelle forme di legge)>>
Con riferimento al secondo motivo di opposizione relativo al superamento del tetto previsto dall'art.93 co.7 ter D.Lgs. 163/2006 in materia di incentivi in favore di pubblici dipendenti il Tribunale ha così motivato << La norma in questione stabilisce che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. 886/22
Essa, però, non è applicabile alla fattispecie in esame.
I lavori cui fa riferimento la richiesta di corresponsione degli incentivi da parte dell'opposto si sono svolti dal 7.5.02 al CP_1
25.5.11.
La Corte di Cassazione, con recente enunciazione di principio di diritto condiviso dal giudicante, ha statuito che “in tema di limiti al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, l'art. 13 bis del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014, che ha imposto l'obbligo di non superare la misura del 50% del trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dipendente di amministrazione pubblica, destinatario di detto emolumento per la collaborazione alla progettazione, esecuzione e collaudo di opere, trova applicazione per le attività professionali espletate a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, e non per quelle compiute in data antecedente ma non ancora liquidate, attenendo la fase di liquidazione a tempistiche di gestione della cassa estranee alla disponibilità del beneficiario” (Cass., 4981/2022). Al 18.8.14, data dell'entrata in vigore della legge di conversione, le prestazioni professionali del di cui si discute erano già stati ultimati. CP_1
Tanto determina l'inaccoglibilità dell'opposizione sul punto >>.
Con riferimento al terzo motivo di opposizione relativo alla quantificazione degli importi eventualmente dovuti all'opposto non nella misura di € 70.175,17, in quanto calcolata al lordo, ma solo all'esito della decurtazione ex art.61 co.7 bis D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 s.m.i. con riferimento al periodo 1.1.09 – 23.11.10 e, in più, alla trattenuta relativa agli oneri riflessi (fiscali e previdenziali): e questo, atteso che trattasi di attività svolta dallo stesso in CP_1
costanza di rapporto di lavoro subordinato, secondo cui la somma spettante al creditore già procedente in monitorio, all'esito di tali decurtazioni, sarebbe quindi pari ad € 43.022,73; il Tribunale ha così motivato: <l infondato. quanto alla decurtazione invocata dall il comma co. bis in questione>Parte_1
dall'articolo 18, comma 4-sexies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, 886/22
convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009, n. 2) prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento,
e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”.
Tale articolo è stato però abrogato dalla legge 4 novembre 2010 n.
183, con conseguente ripristino, a decorrere dal 24.11.10 della pregressa percentuale del 2% e della generale normativa di riferimento per l'erogazione dell'incentivo alla progettazione (art. 92 co. 5 D. Lgs. 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici).
Trattandosi di incarico di durata, come già evidenziato nella giurisprudenza di merito richiamata dal , è al momento CP_1
della conclusione dello stesso che va individuato il regime giuridico delle decurtazioni da – eventualmente – applicare. Nel caso in esame
è documentalmente accertato che all'atto del collaudo, e quindi del maturare del diritto al corrispettivo per il creditore opposto, la normativa invocata dall' on era più vigente e quindi non Parte_1 poteva (e non può) essere utilizzata con riferimento a prestazioni rese nella pregressa fase temporale ma non ancora esaurite.
Corretta è poi la richiesta da parte dell'opposto degli CP_1
emolumenti di cui si discute al lordo, atteso che è principio ormai recepito dall'ordinamento il rilievo per cui – come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente - l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e questo salvo il caso, non sussistente nella fattispecie in esame, di tempestivo pagamento del relativo contributo ex art. 19 L. 218/1952 da parte del datore di lavoro. 886/22
Per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse “non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass.18044/2015).
Attiene parimenti a rapporto non deducibile come oggetto di causa l'eventuale versamento in anticipo delle somme in questione da parte della società datrice di lavoro all'erario, che non può in alcun modo riverberarsi a carico del diritto di credito del lavoratore>>.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la società ribandendo gli originari motivi di opposizione.
Si è costituto l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per manca di specificità dei motivi avendo l'appellante riprodotto gli originari motivi di opposizione come sarebbe evincibile dal raffronto tra il ricorso in opposizione e l'appello, per il resto si è difenso ribadendo la legittimità dell'accertamento condotto in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (11 febbraio 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza.
Motivi della decisione.
L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di appello relativo alla eccezione di compensazione il Tribunale si è limitato ad una motivazione c.d. apparente affermando che ragioni fondanti la stessa atteso che non risultano concretamente sussistere ragioni fondanti la stessa (con specifico riferimento alla dedotta responsabilità risarcitoria dell'opposto per presunti inadempimenti CP_1 nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mai però oggetto di accertamento nelle forme di legge)>>. 886/22
Detta motivazione va integrata atteso che non vengono enunciate le ragioni che impediscono la compensazione e, di conseguenza, il motivo di appello, sebbene ripetitivo dell'originaria opposizione, è ammissibile sebbene infondato nel merito.
Osta all'accoglimento dell'eccezione di compensazione- tra il credito vantato dal dipendente e preteso con il decreto ingiuntivo e quello futuro che la società spera di ottenere con l'azione risarcitoria azionata – la circostanza che il credito risarcitorio non è ancora certo, liquido ed esigibile (ex art. 1243 c.c.)
Se è vero che è ammessa la c.d. compensazione impropria tra crediti retributivi e risarcitori qualora vi sia la identità ed unicità del rapporto da cui originano i reciproci crediti (e ciò non è escluso dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento) è anche vero che il presupposto è che vi sia la certezza tra i crediti.
E' anche vero che nel caso in esame l'azione risarcitoria è ancora in corso e, di conseguenza, manca la certezza del credito risarcitorio che al momento è solo un possibile credito futuro. L'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass.,
Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
Tra la presente causa avente ad oggetto il pagamento di crediti da lavoro e quella pendente in sede penale in cui l' si è costituita Pt_1
parte civile chiedendo il risarcimento del danno non vi è un rapporto di pregiudizialità, sicchè non è ipotizzabile la sospensione del processo.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo è inammissibile.
Come eccepito dall'appellato il Tribunale con la motivazione sopra trascritta ha rigettato il ricorso rilevando che i lavoro si sono 886/22
svolti dal 7.5.02 al 25.5.11 e che pertanto il diritto di credito è sorto anteriormente al 18.8.14, data dell'entrata in vigore della legge di conversione, art. 18 della l. n. 109 del 1994, l'art. 13 bis del d.l. n. 90 del
2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 sul punto ha a che richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con secondo cui “in tema di limiti al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, l'art.
13 bis del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014, che ha imposto
l'obbligo di non superare la misura del 50% del trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dipendente di amministrazione pubblica, destinatario di detto emolumento per la collaborazione alla progettazione, esecuzione e collaudo di opere, trova applicazione per le attività professionali espletate a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, e non per quelle compiute in data antecedente ma non ancora liquidate, attenendo la fase di liquidazione a tempistiche di gestione della cassa estranee alla disponibilità del beneficiario” (Cass., 4981/2022). >>
Il punto dirimente ai fini del rigetto del motivo di opposizione non
è stato oggetto di censura sicchè lo stesso si è cristallizzato.
Allo stesso modo per il terzo motivo di appello con cui si è riprodotto l'originario motivo di opposizione senza sottoporre ad alcuna censura il relativo capo della sentenza.
Con il terzo motivo di appello l' ha eccepito:l'insussistenza Pt_1 del credito ex adverso azionato: le somme eventualmente riconoscibili a titolo di incentivo dovranno essere decurtate degli oneri previsti dall'art. 61 D.L. del 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008 n.
133, comma 7bis, introdotto dall'art. 18, comma 4 sexies, del D.L. del
29.11.2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge del 28.1.2009 n.
2, nonché delle trattenute relative agli oneri riflessi (fiscali e previdenziali), trattandosi di attività svolte dall'ing. in costanza di rapporto di CP_1 lavoro subordinato con Pt_1
Il motivo è stato rigettato dal Tribunale per le ragioni di seguito riportate << Trattandosi di incarico di durata, come già evidenziato nella giurisprudenza di merito richiamata dal , è al CP_1 886/22
momento della conclusione dello stesso che va individuato il regime giuridico delle decurtazioni da – eventualmente – applicare. Nel caso in esame è documentalmente accertato che all'atto del collaudo, e quindi del maturare del diritto al corrispettivo per il creditore opposto, la normativa invocata dall' non era più vigente Parte_1
e quindi non poteva (e non può) essere utilizzata con riferimento a prestazioni rese nella pregressa fase temporale ma non ancora esaurite. Corretta è poi la richiesta da parte dell'opposto CP_1 degli emolumenti di cui si discute al lordo, atteso che è principio ormai recepito dall'ordinamento il rilievo per cui – come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente - l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e questo salvo il caso, non sussistente nella fattispecie in esame, di tempestivo pagamento del relativo contributo ex art. 19 L. 218/1952 da parte del datore di lavoro. Per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse “non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore
e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”
(Cass.18044/2015).
Attiene parimenti a rapporto non deducibile come oggetto di causa l'eventuale versamento in anticipo delle somme in questione da parte della società datrice di lavoro all'erario, che non può in alcun modo riverberarsi a carico del diritto di credito del lavoratore>>
Orbene, nell'atto di appello, come affermato dal , non è CP_1
stato sottoposto a critica il relativo capo della sentenza atteso che l'appellante ha manifestato solo la non condivisione del percorso motivazionale richiamando l'originario motivo di opposizione, con ciò cadendo nel vizio di aspecificità dei motivi, per violazione degli 886/22
artt. 342 e 434 c.p.c, a mente dei quali, “…l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Sez. U -
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Il motivo di appello è, pertanto, inammissibile.
Le spese quantificate sulla base del Dm 147/2022, per la fase introduttiva, di studio e decisionale in € 4.997,00 sulla base dello scaglione di riferimento ai valori minimi - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Reggio Calabria n. 1231/2022 pubblicata in data 3.6.2022 all'esito del giudizio R.G. 2921/2018 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore quantificate in € 4.997,00 oltre accessori Controparte_1
di legge in favore dell'avv. Domenico Ruggiero antistatario;
3) Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 12/2/2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti 886/22