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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2916/2025
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2916/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al dott. AR PU, sono comparsi: l'avv.
LI RD in sost. avv. BOIRIVANT GIANLUCA per parte ricorrente . Parte_1
nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
1 R. G. n. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
il Giudice del lavoro dr. AR PU, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. BOIRIVANT GIANLUCA
O
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace avente ad oggetto: carta docente
MOTIVAZIONE
A) Parte ricorrente, attualmente titolare di incarico, ovvero inserita nelle graduatorie, allega di avere prestato attività di docente con plurimi contratti di supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno.
2 B) Il resistente non si costituiva, pur ritualmente evocato in CP_1
giudizio, rimanendo contumace.
C) Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Controparte_2
Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di
[...]
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio»; all'art. 3 che «1.
Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione».
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che «1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta
è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
4 L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...]
stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7» e all'art. 3 che «1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio».
D) La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente espressamente rilevando che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
5 competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La Corte ha poi concluso che «spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego».
Sotto questo ultimo profilo non possono esserci dubbi circa il fatto che i docenti a tempo determinato abbiano le stesse esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti di ruolo, svolgendo le medesime mansioni educative e didattiche degli studenti.
La stessa normativa vigente, peraltro, evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente, al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica (cfr., art. 63 CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», nonché il successivo art. 64 CCNL 27.11.2007, per il quale «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità»).
Non emergono mai distinzioni tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo.
Dunque, affinché sia possibile giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato occorre che vi siano elementi precisi e concreti che contraddistinguano i due rapporti, senza che possa aver rilievo il solo carattere temporaneo del rapporto.
6 La Corte di Giustizia, inoltre, ha evidenziato che dette ragioni oggettive debbano essere attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro
(sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Persona_1
e C-456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Persona_2
Pubblica Amministrazione;
né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, Persona_3
nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
E) Ne deriva che la temporaneità del rapporto, intanto possa avere un rilievo, in quanto influisca in modo determinate sulla natura della prestazione, collocandosi, ad esempio, in maniera estremamente episodica, come avviene per le supplenze brevi, laddove per la durata esigua della prestazione, non si rientra nell'ambito specifico che necessità una particolare formazione progressiva del docente, al fine di tutelare la didattica e la sua continuità.
Al contrario, laddove la prestazione sia resa in virtù di supplenze lunghe, la normativa statale trova una sua giustificazione per consentire, appunto nel lungo periodo, un livello formativo del corpo docente, tanto nell'interesse dello stesso, quanto dei discenti ad esso assegnati.
Questo profilo è idoneo a ricomprendere anche quelle supplenze che, pur formalmente frazionate e, come tali, non annuali o fine al termine delle attività scolastiche, non solo superano i 180 giorni, ma si presentano continuative senza interruzioni, presso il medesimo istituto scolastico e fino al termine delle lezioni.
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022, che annullando il DPCM 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
«collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il
7 personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Stessa soluzione, in generale, dovrebbe essere adottata per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione potrebbe giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore.
F) Nel caso di specie, non rileva la questione circa la spettanza o meno della carta docente al personale non più in servizio (circostanza che farebbe venir meno l'esigenza formativa), in quanto, come anticipato, la ricorrente è tutt'ora titolare di un rapporto di servizio.
Allo stesso modo, non potrebbe ritenersi nemmeno decisiva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative negli anni scolastici indicati in ricorso, considerando che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale
8 formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
Riscontrato, pertanto, il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti per tutti gli anni richiesto, in quanto si rientra sempre in ipotesi di supplenze lunghe, è la stessa ricorrente a domandare in via principale che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, unica modalità legittima di utilizzo degli importi riconosciuti.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, trovare completo accoglimento.
G) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge
107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per i due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna parte resistente ad eseguire quanto sopra, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.100,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ove richiesta in ricorso.
Firenze, 02/12/2025
Il Giudice dr. AR PU
9
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2916/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al dott. AR PU, sono comparsi: l'avv.
LI RD in sost. avv. BOIRIVANT GIANLUCA per parte ricorrente . Parte_1
nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
1 R. G. n. 2916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
il Giudice del lavoro dr. AR PU, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. BOIRIVANT GIANLUCA
O
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace avente ad oggetto: carta docente
MOTIVAZIONE
A) Parte ricorrente, attualmente titolare di incarico, ovvero inserita nelle graduatorie, allega di avere prestato attività di docente con plurimi contratti di supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno.
2 B) Il resistente non si costituiva, pur ritualmente evocato in CP_1
giudizio, rimanendo contumace.
C) Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Controparte_2
Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di
[...]
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio»; all'art. 3 che «1.
Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione».
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che «1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta
è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
4 L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...]
stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7» e all'art. 3 che «1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio».
D) La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente espressamente rilevando che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
5 competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La Corte ha poi concluso che «spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego».
Sotto questo ultimo profilo non possono esserci dubbi circa il fatto che i docenti a tempo determinato abbiano le stesse esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti di ruolo, svolgendo le medesime mansioni educative e didattiche degli studenti.
La stessa normativa vigente, peraltro, evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente, al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica (cfr., art. 63 CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», nonché il successivo art. 64 CCNL 27.11.2007, per il quale «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità»).
Non emergono mai distinzioni tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo.
Dunque, affinché sia possibile giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato occorre che vi siano elementi precisi e concreti che contraddistinguano i due rapporti, senza che possa aver rilievo il solo carattere temporaneo del rapporto.
6 La Corte di Giustizia, inoltre, ha evidenziato che dette ragioni oggettive debbano essere attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro
(sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Persona_1
e C-456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Persona_2
Pubblica Amministrazione;
né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, Persona_3
nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
E) Ne deriva che la temporaneità del rapporto, intanto possa avere un rilievo, in quanto influisca in modo determinate sulla natura della prestazione, collocandosi, ad esempio, in maniera estremamente episodica, come avviene per le supplenze brevi, laddove per la durata esigua della prestazione, non si rientra nell'ambito specifico che necessità una particolare formazione progressiva del docente, al fine di tutelare la didattica e la sua continuità.
Al contrario, laddove la prestazione sia resa in virtù di supplenze lunghe, la normativa statale trova una sua giustificazione per consentire, appunto nel lungo periodo, un livello formativo del corpo docente, tanto nell'interesse dello stesso, quanto dei discenti ad esso assegnati.
Questo profilo è idoneo a ricomprendere anche quelle supplenze che, pur formalmente frazionate e, come tali, non annuali o fine al termine delle attività scolastiche, non solo superano i 180 giorni, ma si presentano continuative senza interruzioni, presso il medesimo istituto scolastico e fino al termine delle lezioni.
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022, che annullando il DPCM 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
«collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il
7 personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Stessa soluzione, in generale, dovrebbe essere adottata per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione potrebbe giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore.
F) Nel caso di specie, non rileva la questione circa la spettanza o meno della carta docente al personale non più in servizio (circostanza che farebbe venir meno l'esigenza formativa), in quanto, come anticipato, la ricorrente è tutt'ora titolare di un rapporto di servizio.
Allo stesso modo, non potrebbe ritenersi nemmeno decisiva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative negli anni scolastici indicati in ricorso, considerando che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale
8 formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
Riscontrato, pertanto, il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti per tutti gli anni richiesto, in quanto si rientra sempre in ipotesi di supplenze lunghe, è la stessa ricorrente a domandare in via principale che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, unica modalità legittima di utilizzo degli importi riconosciuti.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, trovare completo accoglimento.
G) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge
107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per i due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna parte resistente ad eseguire quanto sopra, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.100,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ove richiesta in ricorso.
Firenze, 02/12/2025
Il Giudice dr. AR PU
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