Articolo 18 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 giugno 1952
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Versione
28 dicembre 1962
Art. 18.
Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1 gennaio 1950 ed iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, e' esteso il beneficio di cui all' art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al Comune con diritto di rivalsa verso l'azienda. ((4a)) --------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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