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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6199 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice AR IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37284/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
G. PASSERINI N. 6 MONZA presso l'Avvocato CENTONZE FERRUCCIO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 VIA INGANNI 7/A 25121 BRESCIA presso l'Avvocato NOSTRO ALESSANDRO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA', 10 00192 ROMA presso l'Avvocato
BA MP
Opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. alle cartelle di pagamento Parte_1
n.06820220034485641001– per € 448.026,38 – e nr. 06820230047099858002 – per € 32.256,44 - notificategli entrambe il 31.8.23 con richiesta di sospensione immediata ex art. 624 c.p.c.
L'opponente ha dedotto la nullità parziale della fideiussione rilasciata – unitamente a Controparte_3
e – su importo già garantito dal OF e da MC nella misura del 64% del Parte_2 CP_4
pagina 1 di 5 mutuo e dell'apertura di credito concessi da per violazione del disposto di cui all'art. 4 par. 4 CP_5
del DM 23.09.2005.
Pertanto, stando all'assunto, la pretesa di MC – surrogatasi ad – sarebbe fondata su CP_5
contratto nullo in quanto eccedente l'importo finanziato in ragione di un quinto, così determinandosi un indebito.
Ha altresì eccepito l'illegittimità delle cartelle di pagamento per l'assenza di un titolo idoneo. Ciò in quanto il credito recato da ciascuna origina da un rapporto di diritto privato ossia, dal finanziamento erogato alla società GCGF cui accede la fideiussione rilasciata anche da esso opponente (con garanzia per l'80% da parte di OF e controgaranzia da parte di MC per il 60% del suddetto 80%).
A riguardo ha fatto riferimento all'art. 21 del medesimo d.lgs. 46/99 secondo cui «salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva».
Ha quindi concluso affinchè, previa sospensione delle cartelle, sia accertata e dichiarata la nullità delle stesse anche per violazione dell'art. 4 par. 4 del DM 23 settembre 2005 nonché della fideiussione rilasciata da esso opponente e dal debitore principale Controparte_6
unitamente al ed MC, con conseguente declaratoria dell'illegittimità delle Controparte_7
richieste di pagamento in esse formalizzate.
In ogni caso, ha chiesto sia dichiararsi l'inesistenza integrale del titolo esecutivo/cartella di pagamento n. 06820220034485641001 e della cartella di pagamento n.06820230047099858002 sia accertarsi la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia delle cartelle con conseguente declaratoria dell'assenza del diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti da parte dell e della Controparte_8
e dell'assenza di alcun debito da parte di esso Controparte_9
opponente in base ai titoli opposti.
Si è costituito in giudizio l'Agente della Riscossione contestando la fondatezza delle censure.
Ha allegato la legittimità della procedura adottata a seguito dell'avvenuto affidamento da parte dell'Ente creditore: quest'ultimo, surrogatosi legalmente nei diritti spettanti al finanziatore in conseguenza della liquidazione dell'importo garantito, previo decorso del termine contenuto nell'intimazione, ha provveduto alla formazione del ruolo esattoriale.
Ha quindi concluso in via principale – quanto alle censure inerenti il merito della pretesa impositiva - per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione ovvero di titolarità passiva nonché per l'assenza di responsabilità con conseguente estromissione dal giudizio. In via subordinata ha chiesto dichiararsi pagina 2 di 5 la legittimità del suo operato ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente riconoscimento della regolarità delle cartelle esattoriali affidategli.
Si è costituita in giudizio anche l'opposta MC nella veste di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n.
662.
La stessa ha allegato di essere stata escussa dalla creditrice Unicredit s.p.a. a seguito dell'intervenuto fallimento della debitrice e della successiva messa in Parte_3
liquidazione della Confidi – OF scarl anch'essa garante. Quanto al finanziamento di € 700.000 era stato pagato l'importo di € 448.000 (80% dell'insolvenza di € 560.000) e quanto a quello di € 50.000 era stato pagato l'importo di € 32.000 (80% dell'insolvenza di € 40.000).
Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure.
Quanto al primo rilievo ha evidenziato la natura personale della garanzia fideiussoria e la conseguente impossibilità di riferirla – come preteso – al disposto dell'art. 4 par. 4 del DM 23 settembre 2005 relativo alle sole garanzie reali”, “assicurative” o “bancarie.
Ha inoltre rilevato la piena legittimità della procedura di iscrizione del credito su ruolo esattoriale in quanto conforme alla normativa di riferimento ossia all'art. 8 bis D.L. 24.01.2015 n. 3 a mente del quale “ Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Ha contestato altresì la ricorrenza dei presupposti per la richiesta sospensiva concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Infine ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio della Unicredit S.p.A. al fine di essere manlevata ed essere tenuta indenne in relazione ad ogni eventuale condanna anche solo a titolo di rifusione delle spese processuali conseguenti all'eventuale accertamento dell'inefficacia e/o nullità e/o invalidità delle fideiussioni rilasciate alla stessa.
Respinta la richiesta di estensione del contraddittorio nonché quella di sospensione delle cartelle di pagamento e conclusosi con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e quindi rinviata - previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi - all'udienza del 19.6.25 per l'assunzione in decisione.
L'opposizione è priva di fondamento. pagina 3 di 5 In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dall'opponente in sede di memoria ex art. 171-ter primo comma n. 1) c.p.c.
La stessa - volta all'accertamento della nullità delle cartelle per difetto di titolo quale conseguenza della nullità dei contratti di finanziamento e apertura di credito – assume la nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. del mutuo supportato da garanzia pubblica laddove sia omessa l'istruttoria da parte della banca: così identificati sia il titolo che il petitum, si palesa la novità della stessa rispetto a quelle originarie con conseguente tardività in quanto formulata solo con la prima memoria.
Il primo motivo di censura – così modificato l'ordine logico delle stesse – inerente l'allegato difetto di legittimazione ad agire della MC è privo di fondamento.
L'opponente assume che poiché MC controgarantiva OF, a sua volta garante di Unicredit s.p.a. nei limiti dell'80% del mutuo, la prima non avrebbe mai avuto alcun vincolo/obbligo nei confronti di
e conseguentemente, non ha nessun diritto ad agire nei confronti di . CP_5 Parte_2
La ricostruzione non tiene conto della circostanza che - a seguito del pagamento della controgaranzia – il soggetto che vi ha provveduto subentra al finanziatore in tutti i diritti potendo così rivalersi verso il beneficiario.
MC ha documentato di aver provveduto al pagamento nei confronti di Unicredit s.p.a. in adempimento dell'obbligo di assunto con la controgaranzia in conformità alle disposizioni operative: obbligo, si badi inerente il caso di inadempimento da parte del Confidi.
Parimenti infondata è la censura inerente la nullità parziale della fideiussione per violazione del disposto di cui all'art. 4 par. 4 del DM 23.09.2005 risulta infondato ponendosi in contrasto con il dato testuale della norma riportata.
L'esclusione ivi menzionata, infatti, inerisce alla sole garanzie reali, assicurative e bancarie: caratteri, questi, che non ricorrono certo nella fideiussione in esame trattandosi di garanzia personale rilasciata da una persona fisica a favore di istituto bancario.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nei minimi in quanto di natura documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice AR
IN definitivamente pronunciando così decide:
1. rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 2. condanna l'opponente a rifondere alle opposte Parte_1 [...]
e le spese di giudizio liquidate per Controparte_10 Controparte_1
ciascuna parte in € 17.252 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. ed in € per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a.
Milano, 24 luglio 2025
Il giudice
AR IN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice AR IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37284/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
G. PASSERINI N. 6 MONZA presso l'Avvocato CENTONZE FERRUCCIO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 VIA INGANNI 7/A 25121 BRESCIA presso l'Avvocato NOSTRO ALESSANDRO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA', 10 00192 ROMA presso l'Avvocato
BA MP
Opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. alle cartelle di pagamento Parte_1
n.06820220034485641001– per € 448.026,38 – e nr. 06820230047099858002 – per € 32.256,44 - notificategli entrambe il 31.8.23 con richiesta di sospensione immediata ex art. 624 c.p.c.
L'opponente ha dedotto la nullità parziale della fideiussione rilasciata – unitamente a Controparte_3
e – su importo già garantito dal OF e da MC nella misura del 64% del Parte_2 CP_4
pagina 1 di 5 mutuo e dell'apertura di credito concessi da per violazione del disposto di cui all'art. 4 par. 4 CP_5
del DM 23.09.2005.
Pertanto, stando all'assunto, la pretesa di MC – surrogatasi ad – sarebbe fondata su CP_5
contratto nullo in quanto eccedente l'importo finanziato in ragione di un quinto, così determinandosi un indebito.
Ha altresì eccepito l'illegittimità delle cartelle di pagamento per l'assenza di un titolo idoneo. Ciò in quanto il credito recato da ciascuna origina da un rapporto di diritto privato ossia, dal finanziamento erogato alla società GCGF cui accede la fideiussione rilasciata anche da esso opponente (con garanzia per l'80% da parte di OF e controgaranzia da parte di MC per il 60% del suddetto 80%).
A riguardo ha fatto riferimento all'art. 21 del medesimo d.lgs. 46/99 secondo cui «salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva».
Ha quindi concluso affinchè, previa sospensione delle cartelle, sia accertata e dichiarata la nullità delle stesse anche per violazione dell'art. 4 par. 4 del DM 23 settembre 2005 nonché della fideiussione rilasciata da esso opponente e dal debitore principale Controparte_6
unitamente al ed MC, con conseguente declaratoria dell'illegittimità delle Controparte_7
richieste di pagamento in esse formalizzate.
In ogni caso, ha chiesto sia dichiararsi l'inesistenza integrale del titolo esecutivo/cartella di pagamento n. 06820220034485641001 e della cartella di pagamento n.06820230047099858002 sia accertarsi la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia delle cartelle con conseguente declaratoria dell'assenza del diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti da parte dell e della Controparte_8
e dell'assenza di alcun debito da parte di esso Controparte_9
opponente in base ai titoli opposti.
Si è costituito in giudizio l'Agente della Riscossione contestando la fondatezza delle censure.
Ha allegato la legittimità della procedura adottata a seguito dell'avvenuto affidamento da parte dell'Ente creditore: quest'ultimo, surrogatosi legalmente nei diritti spettanti al finanziatore in conseguenza della liquidazione dell'importo garantito, previo decorso del termine contenuto nell'intimazione, ha provveduto alla formazione del ruolo esattoriale.
Ha quindi concluso in via principale – quanto alle censure inerenti il merito della pretesa impositiva - per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione ovvero di titolarità passiva nonché per l'assenza di responsabilità con conseguente estromissione dal giudizio. In via subordinata ha chiesto dichiararsi pagina 2 di 5 la legittimità del suo operato ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente riconoscimento della regolarità delle cartelle esattoriali affidategli.
Si è costituita in giudizio anche l'opposta MC nella veste di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n.
662.
La stessa ha allegato di essere stata escussa dalla creditrice Unicredit s.p.a. a seguito dell'intervenuto fallimento della debitrice e della successiva messa in Parte_3
liquidazione della Confidi – OF scarl anch'essa garante. Quanto al finanziamento di € 700.000 era stato pagato l'importo di € 448.000 (80% dell'insolvenza di € 560.000) e quanto a quello di € 50.000 era stato pagato l'importo di € 32.000 (80% dell'insolvenza di € 40.000).
Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure.
Quanto al primo rilievo ha evidenziato la natura personale della garanzia fideiussoria e la conseguente impossibilità di riferirla – come preteso – al disposto dell'art. 4 par. 4 del DM 23 settembre 2005 relativo alle sole garanzie reali”, “assicurative” o “bancarie.
Ha inoltre rilevato la piena legittimità della procedura di iscrizione del credito su ruolo esattoriale in quanto conforme alla normativa di riferimento ossia all'art. 8 bis D.L. 24.01.2015 n. 3 a mente del quale “ Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Ha contestato altresì la ricorrenza dei presupposti per la richiesta sospensiva concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Infine ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio della Unicredit S.p.A. al fine di essere manlevata ed essere tenuta indenne in relazione ad ogni eventuale condanna anche solo a titolo di rifusione delle spese processuali conseguenti all'eventuale accertamento dell'inefficacia e/o nullità e/o invalidità delle fideiussioni rilasciate alla stessa.
Respinta la richiesta di estensione del contraddittorio nonché quella di sospensione delle cartelle di pagamento e conclusosi con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e quindi rinviata - previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi - all'udienza del 19.6.25 per l'assunzione in decisione.
L'opposizione è priva di fondamento. pagina 3 di 5 In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dall'opponente in sede di memoria ex art. 171-ter primo comma n. 1) c.p.c.
La stessa - volta all'accertamento della nullità delle cartelle per difetto di titolo quale conseguenza della nullità dei contratti di finanziamento e apertura di credito – assume la nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. del mutuo supportato da garanzia pubblica laddove sia omessa l'istruttoria da parte della banca: così identificati sia il titolo che il petitum, si palesa la novità della stessa rispetto a quelle originarie con conseguente tardività in quanto formulata solo con la prima memoria.
Il primo motivo di censura – così modificato l'ordine logico delle stesse – inerente l'allegato difetto di legittimazione ad agire della MC è privo di fondamento.
L'opponente assume che poiché MC controgarantiva OF, a sua volta garante di Unicredit s.p.a. nei limiti dell'80% del mutuo, la prima non avrebbe mai avuto alcun vincolo/obbligo nei confronti di
e conseguentemente, non ha nessun diritto ad agire nei confronti di . CP_5 Parte_2
La ricostruzione non tiene conto della circostanza che - a seguito del pagamento della controgaranzia – il soggetto che vi ha provveduto subentra al finanziatore in tutti i diritti potendo così rivalersi verso il beneficiario.
MC ha documentato di aver provveduto al pagamento nei confronti di Unicredit s.p.a. in adempimento dell'obbligo di assunto con la controgaranzia in conformità alle disposizioni operative: obbligo, si badi inerente il caso di inadempimento da parte del Confidi.
Parimenti infondata è la censura inerente la nullità parziale della fideiussione per violazione del disposto di cui all'art. 4 par. 4 del DM 23.09.2005 risulta infondato ponendosi in contrasto con il dato testuale della norma riportata.
L'esclusione ivi menzionata, infatti, inerisce alla sole garanzie reali, assicurative e bancarie: caratteri, questi, che non ricorrono certo nella fideiussione in esame trattandosi di garanzia personale rilasciata da una persona fisica a favore di istituto bancario.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria liquidata nei minimi in quanto di natura documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice AR
IN definitivamente pronunciando così decide:
1. rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 2. condanna l'opponente a rifondere alle opposte Parte_1 [...]
e le spese di giudizio liquidate per Controparte_10 Controparte_1
ciascuna parte in € 17.252 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. ed in € per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a.
Milano, 24 luglio 2025
Il giudice
AR IN
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