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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19962/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MILOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e con elezione di domicilio presso lo studio in Legnano, c.so Sempione n.
157
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' NADIA e dell'avv. MENGONI P.IVA_2
STEFANO e con elezione di domicilio presso gli avv.ti Ilario Giangrossi e Giuseppe
Colombo in Milano, corso Europa n. 12
CONVENUTO
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 I procuratori delle parti hanno concluso rispettivamente, la parte attrice, come da foglio depositato in via telematica, ed il convenuto, come da comparsa di risposto e, in via istruttoria, come da memorie ex art 183 VI comma n. 2 e n. 3.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.05.2022 a convenuto Parte_1 in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di € 2.127.965,00 o del maggiore CP_2
o minore importo che dovesse risultare in corso di causa a titolo di compensi per attività di consulenza resa in forza del contratto stipulato tra le parti in data 07.10.2022 (doc. 1 attore).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna CP_2 della società attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co 1 e co 3 c.p.c.
All'udienza del 30.11.2022 il Giudice ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., non ha ammesso le prove articolate dalle parti e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi la società attrice ha allegato che in data 7.10.2020, avendo contribuito alla formazione della piattaforma tecnica e operativa in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie al raggiungimento della cessione del credito di imposta previsto dalla legge nell'ambito della Cont normativa del cd. superbonus 110%, le ha conferito un incarico di consulenza nell'ambito dell'incarico da essa sottoscritto con la società (doc. 1 e 2 attrice). Controparte_3
Il corrispettivo della prestazione era stato stabilito nella percentuale dello 0,4% del credito di imposta acquistato da limitatamente all'importo per cui era riconosciuto un CP_3
Cont Cont compenso a e del 10,25641% del premio annuale riconosciuto dalla a CP_3
Il contratto, inoltre, prevedeva che i pagamenti del corrispettivo e delle quote premio avrebbero Cont seguito le stesse modalità previste dal contratto tra e e che sarebbero stati CP_3 liquidati entro 4 giorni dal ricevimento dei compensi e/o premi da parte di CP_3
sostiene che la convenuta si sarebbe resa inadempiente all'obbligo di comunicare Parte_1
Cont i dettagli relativi ai contratti acquisti da tramite l'attività di consulenza di . CP_3
Infatti, il prospetto riepilogativo inviato nel marzo 2021 (doc. 4 e 5 attrice) sarebbe rimasto sostanzialmente immutato per tutto il corso del rapporto (doc. 12 attrice) e le relative cessioni di pagina 3 di 7 Cont Parte credito da cui sarebbero dovuti scaturire i compensi di e, a sua volta, di sarebbero stati ingiustificatamente inferiori a quanto preventivato. Cont
non avrebbe assunto alcuna iniziativa al fine di verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori e la veridicità delle rendicontazioni che avrebbe dovuto inviarle in CP_3 esecuzione del relativo contratto né avrebbe fornito tali informazioni a . Parte_1
, pertanto, chiede il pagamento dei corrispettivi per l'attività di consulenza Parte_1
Cont parametrati sulla base degli importi potenziali di cantiere contenuti nei prospetti inviati da
(doc. 5 attrice).
La società convenuta ha contestato di avere sempre inviato puntuali comunicazioni alla società Cont attrice per invitarla a fatturare i propri compensi collegati al percepimento da parte di dei compensi da Globalbonus per l'attività svolta in forza del contratto stipulato il 14.9.2020, che il mancato aggiornamento dei clienti da marzo 2021 a novembre 2021 era dovuto semplicemente all'assenza di nuovi clienti e che la correttezza della reportistica trasmessa alla società attrice Cont ed il regolare pagamento dei compensi dovuti era dimostrato dal bilancio di e dalla contabilità della stessa.
Le domande proposte dalla società attrice sono infondate per i motivi di seguito esposti. Cont Parte attrice ha allegato di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di consulenza in data 07.10.2020 (doc. 1 attrice). Tale contratto prevedeva che il compenso di Parte_1 sarebbe stato parametrato ai crediti di imposta acquistati dalla società in CP_3
Cont esecuzione al contratto di consulenza a sua volta stipulato con e nei limiti del compenso riconosciuto alla stessa VRB da CP_3
Cont Parte In data 19.03.2021 ha comunicato a un report dei contratti sottoscritti da CP_3
Cont tramite intermediazione di indicando gli “importi cantieri potenziali” (doc. 4 e 5
[...] attrice). Come specificato nella stessa comunicazione del 19.03, il prospetto era riferito a importi Cont
“presunti”, essendo necessario per concretizzare il compenso di e, a sua volta, di
[...]
, che acquistasse effettivamente i relativi crediti di imposta. Pt_1 CP_3
I successivi sviluppi dei contratti menzionati e i relativi diritti ai compensi sono stati puntualmente comunicati a parte attrice con periodiche e-mail a partire da aprile 2021 sino a gennaio 2023 (doc. 6 attrice e doc. 4, 10, 16 e 20 convenuta). Parte Il contratto, infatti, prevedeva che il pagamento del corrispettivo di sarebbe avvenuto Cont successivamente al ricevimento dei compensi di da parte di (punto 4 del CP_3
pagina 4 di 7 Cont Contratto). In adempimento a tale obbligo, ha provveduto a informare costantemente l'odierna attrice di aver ricevuto il pagamento dei propri compensi invitando ad Parte_1 emettere fattura per il proprio compenso (doc. 6 attrice e doc. 4, 10, 16 e 20 convenuta).
Il mancato invio di nuovi prospetti sino alla comunicazione del 12.02.2022 (doc. 12 attrice) è riconducibile alla circostanza che non vi erano stati, sino a quel momento, nuovi contratti da Parte indicare né compensi aggiuntivi rispetto a quelli periodicamente comunicati a dalla convenuta, stante anche la nota situazione venutasi a creare a seguito dei mutamenti normativi e delle maggiori difficoltà alla cessione dei crediti di imposta ( cfr comunicazione sub. 10 di parte convenuta ). Cont Inoltre, la circostanza che i compensi di e, a sua volta, quelli di non Parte_1 corrispondano a quelli parametrare sulle cifre potenziali indicate con il primo prospetto di marzo
2021 (doc.
4-5 attore) è riconducibile alla mancata concretizzazione degli acquisti di crediti di imposta da parte di dal prospetto allegato alla mail del 12.02.2022 (doc. 12 CP_3 attore) si evince che solo per quattro dei nove cantieri indicati abbia CP_3 effettivamente acquistato credito di imposta alla data del 31.12.2021 ( data di cessazione del
Cont contratto – Global Bonus e quindi anche di quello collegato tra attrice e convenuta )
Cont generando il diritto al compenso di e, a sua volta, di limitatamente a tali Parte_1 importi.
Cont Tale circostanza è confermata dal bilancio di al 31.12.2021 ( cfr doc. 5 di parte convenuta
Cont p. 7 ) dalle fatture emesse da nei confronti di relativamente all'anno 2021 CP_3
e 2022 (doc. 6 di parte convenuta ) , nonché dagli estratti dei libri IVA prodotti dalla convenuta ( Cont doc. 7 ), documenti da cui emerge la corrispondenza tra quanto fatturato e incassato da a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta a favore di e i CP_3 compensi riconosciuti a . Parte_1
L'odierna convenuta, inoltre, ha fornito prova di non essere rimasta inerte nei confronti di come contestatogli da parte attrice ( cfr memoria 183 n.1 pag. 2 attrice), CP_3 avendo, in plurime occasioni, sollecitato - tramite il proprio legale CP_3 rappresentante – all'invio della rendicontazione circa l'acquisto dei crediti di Parte_2 imposta (doc. 15 convenuta) nonché al pagamento del premio previsto dal punto 7 del contratto Cont tra e (doc. 17 e 18 convenuta) ed al saldo delle fatture già emesse a favore CP_3
Cont di (doc. 19 e 24 convenuta).
pagina 5 di 7 Deve pertanto ritenersi provato il corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali sorte con Cont il contratto di consulenza stipulato il 07.10.2020 tra e con il pagamento di Parte_1 tutti i compensi dovuti.
La società attrice ha allegato in atto di citazione anche il mancato pagamento da parte della convenuta dell'ulteriore compenso parametrato al 10,25641% di quanto riconosciuto da Cont a a titolo di premio annuale ( cfr p. 15 dell'atto di citazione ) , ma non ha CP_3 proposto specifica domanda di pagamento di tale posta di credito, essendo la domanda circoscritta alla somma di 2.127.965,00 corrispondente allo 0,4% di quanto asseritamente Cont fatturato da . Cont Si tratta comunque di compenso non dovuto per non essere stata fornita prova che abbia effettivamente percepito il premio in esame da avendo parte convenuta prodotto CP_3 numerose comunicazioni con cui ha sollecitato al mancato pagamento di tale CP_3 premio (doc. 12 attrice;
doc. 19 e 24 convenuta). Poiché il punto 4 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che i pagamenti a sarebbero stati liquidati entro 4 giorni dal Parte_1
Cont ricevimento da parte di dei propri compensi e/o premi da parte di la CP_3
Cont mancata percezione del premio da parte di osta al riconoscimento del compenso in capo alla società attrice,
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dalla società attrice.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio che vengono liquidate nella misura richiesta, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (1.000.000/2.000.000).
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co 1
e 3 c.p.c.: la soccombenza in giudizio non è condizione sufficiente alla pronuncia della condanna per lite temeraria ed il complesso delle difese svolte da parte attrice non denotano una condotta processuale che esorbiti l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale (art. 24 della costituzione).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da Parte_1
- respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 co 1 e 3 c.p.c. proposta da CP_2
pagina 6 di 7 - Condanna a rifondere a le spese del giudizio che liquida in Parte_1 CP_2 euro 37.900,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta
Milano, 3 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Caterina Spinnler
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19962/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MILOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e con elezione di domicilio presso lo studio in Legnano, c.so Sempione n.
157
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' NADIA e dell'avv. MENGONI P.IVA_2
STEFANO e con elezione di domicilio presso gli avv.ti Ilario Giangrossi e Giuseppe
Colombo in Milano, corso Europa n. 12
CONVENUTO
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 I procuratori delle parti hanno concluso rispettivamente, la parte attrice, come da foglio depositato in via telematica, ed il convenuto, come da comparsa di risposto e, in via istruttoria, come da memorie ex art 183 VI comma n. 2 e n. 3.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.05.2022 a convenuto Parte_1 in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di € 2.127.965,00 o del maggiore CP_2
o minore importo che dovesse risultare in corso di causa a titolo di compensi per attività di consulenza resa in forza del contratto stipulato tra le parti in data 07.10.2022 (doc. 1 attore).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna CP_2 della società attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co 1 e co 3 c.p.c.
All'udienza del 30.11.2022 il Giudice ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., non ha ammesso le prove articolate dalle parti e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi la società attrice ha allegato che in data 7.10.2020, avendo contribuito alla formazione della piattaforma tecnica e operativa in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie al raggiungimento della cessione del credito di imposta previsto dalla legge nell'ambito della Cont normativa del cd. superbonus 110%, le ha conferito un incarico di consulenza nell'ambito dell'incarico da essa sottoscritto con la società (doc. 1 e 2 attrice). Controparte_3
Il corrispettivo della prestazione era stato stabilito nella percentuale dello 0,4% del credito di imposta acquistato da limitatamente all'importo per cui era riconosciuto un CP_3
Cont Cont compenso a e del 10,25641% del premio annuale riconosciuto dalla a CP_3
Il contratto, inoltre, prevedeva che i pagamenti del corrispettivo e delle quote premio avrebbero Cont seguito le stesse modalità previste dal contratto tra e e che sarebbero stati CP_3 liquidati entro 4 giorni dal ricevimento dei compensi e/o premi da parte di CP_3
sostiene che la convenuta si sarebbe resa inadempiente all'obbligo di comunicare Parte_1
Cont i dettagli relativi ai contratti acquisti da tramite l'attività di consulenza di . CP_3
Infatti, il prospetto riepilogativo inviato nel marzo 2021 (doc. 4 e 5 attrice) sarebbe rimasto sostanzialmente immutato per tutto il corso del rapporto (doc. 12 attrice) e le relative cessioni di pagina 3 di 7 Cont Parte credito da cui sarebbero dovuti scaturire i compensi di e, a sua volta, di sarebbero stati ingiustificatamente inferiori a quanto preventivato. Cont
non avrebbe assunto alcuna iniziativa al fine di verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori e la veridicità delle rendicontazioni che avrebbe dovuto inviarle in CP_3 esecuzione del relativo contratto né avrebbe fornito tali informazioni a . Parte_1
, pertanto, chiede il pagamento dei corrispettivi per l'attività di consulenza Parte_1
Cont parametrati sulla base degli importi potenziali di cantiere contenuti nei prospetti inviati da
(doc. 5 attrice).
La società convenuta ha contestato di avere sempre inviato puntuali comunicazioni alla società Cont attrice per invitarla a fatturare i propri compensi collegati al percepimento da parte di dei compensi da Globalbonus per l'attività svolta in forza del contratto stipulato il 14.9.2020, che il mancato aggiornamento dei clienti da marzo 2021 a novembre 2021 era dovuto semplicemente all'assenza di nuovi clienti e che la correttezza della reportistica trasmessa alla società attrice Cont ed il regolare pagamento dei compensi dovuti era dimostrato dal bilancio di e dalla contabilità della stessa.
Le domande proposte dalla società attrice sono infondate per i motivi di seguito esposti. Cont Parte attrice ha allegato di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di consulenza in data 07.10.2020 (doc. 1 attrice). Tale contratto prevedeva che il compenso di Parte_1 sarebbe stato parametrato ai crediti di imposta acquistati dalla società in CP_3
Cont esecuzione al contratto di consulenza a sua volta stipulato con e nei limiti del compenso riconosciuto alla stessa VRB da CP_3
Cont Parte In data 19.03.2021 ha comunicato a un report dei contratti sottoscritti da CP_3
Cont tramite intermediazione di indicando gli “importi cantieri potenziali” (doc. 4 e 5
[...] attrice). Come specificato nella stessa comunicazione del 19.03, il prospetto era riferito a importi Cont
“presunti”, essendo necessario per concretizzare il compenso di e, a sua volta, di
[...]
, che acquistasse effettivamente i relativi crediti di imposta. Pt_1 CP_3
I successivi sviluppi dei contratti menzionati e i relativi diritti ai compensi sono stati puntualmente comunicati a parte attrice con periodiche e-mail a partire da aprile 2021 sino a gennaio 2023 (doc. 6 attrice e doc. 4, 10, 16 e 20 convenuta). Parte Il contratto, infatti, prevedeva che il pagamento del corrispettivo di sarebbe avvenuto Cont successivamente al ricevimento dei compensi di da parte di (punto 4 del CP_3
pagina 4 di 7 Cont Contratto). In adempimento a tale obbligo, ha provveduto a informare costantemente l'odierna attrice di aver ricevuto il pagamento dei propri compensi invitando ad Parte_1 emettere fattura per il proprio compenso (doc. 6 attrice e doc. 4, 10, 16 e 20 convenuta).
Il mancato invio di nuovi prospetti sino alla comunicazione del 12.02.2022 (doc. 12 attrice) è riconducibile alla circostanza che non vi erano stati, sino a quel momento, nuovi contratti da Parte indicare né compensi aggiuntivi rispetto a quelli periodicamente comunicati a dalla convenuta, stante anche la nota situazione venutasi a creare a seguito dei mutamenti normativi e delle maggiori difficoltà alla cessione dei crediti di imposta ( cfr comunicazione sub. 10 di parte convenuta ). Cont Inoltre, la circostanza che i compensi di e, a sua volta, quelli di non Parte_1 corrispondano a quelli parametrare sulle cifre potenziali indicate con il primo prospetto di marzo
2021 (doc.
4-5 attore) è riconducibile alla mancata concretizzazione degli acquisti di crediti di imposta da parte di dal prospetto allegato alla mail del 12.02.2022 (doc. 12 CP_3 attore) si evince che solo per quattro dei nove cantieri indicati abbia CP_3 effettivamente acquistato credito di imposta alla data del 31.12.2021 ( data di cessazione del
Cont contratto – Global Bonus e quindi anche di quello collegato tra attrice e convenuta )
Cont generando il diritto al compenso di e, a sua volta, di limitatamente a tali Parte_1 importi.
Cont Tale circostanza è confermata dal bilancio di al 31.12.2021 ( cfr doc. 5 di parte convenuta
Cont p. 7 ) dalle fatture emesse da nei confronti di relativamente all'anno 2021 CP_3
e 2022 (doc. 6 di parte convenuta ) , nonché dagli estratti dei libri IVA prodotti dalla convenuta ( Cont doc. 7 ), documenti da cui emerge la corrispondenza tra quanto fatturato e incassato da a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta a favore di e i CP_3 compensi riconosciuti a . Parte_1
L'odierna convenuta, inoltre, ha fornito prova di non essere rimasta inerte nei confronti di come contestatogli da parte attrice ( cfr memoria 183 n.1 pag. 2 attrice), CP_3 avendo, in plurime occasioni, sollecitato - tramite il proprio legale CP_3 rappresentante – all'invio della rendicontazione circa l'acquisto dei crediti di Parte_2 imposta (doc. 15 convenuta) nonché al pagamento del premio previsto dal punto 7 del contratto Cont tra e (doc. 17 e 18 convenuta) ed al saldo delle fatture già emesse a favore CP_3
Cont di (doc. 19 e 24 convenuta).
pagina 5 di 7 Deve pertanto ritenersi provato il corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali sorte con Cont il contratto di consulenza stipulato il 07.10.2020 tra e con il pagamento di Parte_1 tutti i compensi dovuti.
La società attrice ha allegato in atto di citazione anche il mancato pagamento da parte della convenuta dell'ulteriore compenso parametrato al 10,25641% di quanto riconosciuto da Cont a a titolo di premio annuale ( cfr p. 15 dell'atto di citazione ) , ma non ha CP_3 proposto specifica domanda di pagamento di tale posta di credito, essendo la domanda circoscritta alla somma di 2.127.965,00 corrispondente allo 0,4% di quanto asseritamente Cont fatturato da . Cont Si tratta comunque di compenso non dovuto per non essere stata fornita prova che abbia effettivamente percepito il premio in esame da avendo parte convenuta prodotto CP_3 numerose comunicazioni con cui ha sollecitato al mancato pagamento di tale CP_3 premio (doc. 12 attrice;
doc. 19 e 24 convenuta). Poiché il punto 4 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che i pagamenti a sarebbero stati liquidati entro 4 giorni dal Parte_1
Cont ricevimento da parte di dei propri compensi e/o premi da parte di la CP_3
Cont mancata percezione del premio da parte di osta al riconoscimento del compenso in capo alla società attrice,
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dalla società attrice.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio che vengono liquidate nella misura richiesta, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (1.000.000/2.000.000).
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co 1
e 3 c.p.c.: la soccombenza in giudizio non è condizione sufficiente alla pronuncia della condanna per lite temeraria ed il complesso delle difese svolte da parte attrice non denotano una condotta processuale che esorbiti l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale (art. 24 della costituzione).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da Parte_1
- respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 co 1 e 3 c.p.c. proposta da CP_2
pagina 6 di 7 - Condanna a rifondere a le spese del giudizio che liquida in Parte_1 CP_2 euro 37.900,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta
Milano, 3 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Caterina Spinnler
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