Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
-Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 121 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2198/2020(RG 1443/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione alla gestione separata, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e R. LEZZI
- Appellante-
E
Controparte 1
'in persona del direttore Controparte_2
Appellati-
OGGETTO: "iscrizione gestione separata"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 12/4/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato prescritto l'obbligo contributivo dell'appellato relativamente all'anno 2011. Ha assunto l'Pt 2 l'erroneità della sentenza, per avere fatto decorrere il termine prescrizionale dalla scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi anziché dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è il momento da cui l'Pt 2 ha potuto accertare in concreto i redditi prodotti dall'appellato; nella parte in cui, altresì, non ha ritenuto il dolo dell'appellato per avere omesso la compilazione del quadro RR riferito ai redditi diversi assoggettati alla gestione separata. Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'obbligo contributivo
L'appellato non si è costituito.
All'odierna udienza nessuno è comparso per ambedue le parti. Non è necessario effettuare un rinvio ex art 348, 2° comma c.p.c. dal momento che non vi è prova che l' Pt 2 abbia notificato l'appello.
Pertanto l'appello è improcedibile.
Nulla per le spese stante la contumacia. La natura della pronuncia e la proposizione dell'appello dopo il 31/1/2013 giustificano il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell' Pt_2
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro