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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice onorario di pace in funzione di Giudice unico dott.ssa Ivana Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3512/2023 R.G., promossa da
AVV. (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé e, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Assunta D'Anna, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente contro
, CP_1
resistente contumace
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 1° settembre 2023 il ricorrente promuoveva azione ai sensi dell'art. 28 L. 13.06.1942 n. 794 e dell'art. 14 D.lgs. 01.09.2011 n. 150 nei confronti di chiedendo, pertanto, che venga dichiarato di aver diritto al CP_1
pagamento dei compensi professionali per le prestazioni rese, quale difensore e procuratore di e nell'ambito del giudizio civile CP_1 Controparte_2
iscritto al N. 7686/2008 R.G.C. del Tribunale di Messina, definito con la sentenza n.
301/2021, nonché alla rifusione delle spese vive anticipate;
che venga dichiarato che ha a diritto al c.d. “compenso unico” con le due maggiorazioni del 30% cadauna, come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37; con la conseguente condanna della resistente al pagamento del complessivo importo di euro 21.488,00, o del diverso importo che sarà liquidato dal Giudice a titolo di “compenso unico”, previa detrazione dell'acconto di euro 1.448,37 corrisposto dalla coobbligata , oltre spese generali, interessi Parte_2
di mora ex art. 1284, comma 4, cod. civ.., con decorrenza dal 24 luglio 2021 fino al soddisfo, c.p.a. e i.v.a., nonché alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte_1
del saldo delle spese vive ammontante ad euro 166,97; con vittoria di spese e compensi.
Il ricorrente, in particolare, esponeva che i coniugi e Controparte_3 Parte_2
conferirono all'Avv. mandato per essere rappresentati e difesi Parte_1
innanzi al Tribunale di Messina ove con atto di citazione veniva convenuto in giudizio il Notaio del quale hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni Persona_1
indicati in euro 827.869,65, ritenendo che costui fosse incorso in responsabilità civile per inadempimento del contratto di prestazione professionale;
che, all'udienza di prima comparizione e trattazione del 22 gennaio 2010 si sono costituiti ai fini della prosecuzione volontaria del giudizio, iscritto al n. 7686/2008 R.G.C. del Tribunale di
Messina, con la rappresentanza e l'assistenza dell'avv. gli eredi Parte_1
dell'attore - deceduto il 13 giugno 2009 -, nelle persone della moglie Controparte_3
(già parte in causa in proprio) e delle figlie e Parte_2 Controparte_2 CP_1
facendo proprie le domande tutte svolte nell'atto di citazione;
che nel suddetto
[...]
procedimento si costituiva in giudizio il Notaio il quale contestando Persona_1
ogni addebito, chiedeva di chiamare in garanzia i Lloyd's of London, mentre rimaneva contumace l'altro chiamato in causa dal convenuto, il costruttore;
Controparte_4
che all'udienza del 22 gennaio 2010 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma quarto c.p.c. e che dopo due udienze per i medesimi incombenti, all'udienza del 7 ottobre 2011 gli attori producevano documentazione e con ordinanza resa fuori udienza veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto nonché le prove testimoniali dirette e contrarie articolate dalle parti;
che i testi non venivano sentiti poiché il Giudice si riservava sull'eccezione di inammissibilità della prova sollevata dal convenuto e sulla richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria formulata dal terzo.
Continuava il ricorrente esponendo che veniva disposta la revoca parziale dell'ordinanza e rinviato per l'istruzione all'udienza del 16 gennaio 2015 ove veniva sentito l'interrogando e, dopo l'interruzione del processo per la morte del difensore del convenuto e successiva riassunzione venivano sentiti i testimoni per come disposto dal
Giudice; che veniva formulata proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che le attrici accettavano e il convenuto rifiutava, indi, il Giudice ritenuta superflua la prova orale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Concludeva il ricorrente deducendo che dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusive il Giudice designato pronunziava sentenza non definitiva con cui dichiarava la responsabilità del Notaio e il diritto del notaio alla rivalsa Per_1
nei confronti della compagnia assicurativa Lloyd's e con separata ordinanza ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, indi, dopo il decesso dell'attrice e la Pt_3
correzione della sentenza per due errori materiali su istanza dell'odierno ricorrente, il
10 aprile 2021 le attrici revocavano il mandato all'Avv. senza corrispondere Pt_1
il compenso per l'attività svolta, nonostante invitate più volte,
Nessuno si è costituito per la resistente, nonostante rituale notifica del ricorso e decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
La domanda del ricorrente va accolta.
In tema di responsabilità contrattuale, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez.
III, 20.1.2015 n. 826). In particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Civ., 20.4.2006 n. 9254). Spetta quindi al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. Civ., 26.9.2005 n. 18775; Cass. Civ., 11.1.2016 n. 230; Cass. Civ.,
31.10.2014 n. 23284).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza delle prestazioni rese per le quali il professionista ha chiesto la corresponsione dei compensi in oggetto, avendo quest'ultimo prodotto in primo luogo il conferimento dell'incarico professionale (atto di citazione con a margine la procura alle liti del de cuis) nel procedimento civile n 7686/2008, oltrechè i verbali di udienza e tutti gli atti redatti nell'interesse del ricorrente (memorie ex art. 183, note conclusive) utili per l'attività difensiva e previsti dal codice di rito.
Parte ricorrente ha provato inoltre la legittimazione passiva della resistente.
In virtù delle superiori considerazioni, deve quindi affermarsi l'obbligo in capo alla resistente di corrispondere i compensi spettanti all'avv. per le Parte_1
attività dallo stesso compiute sulla base della documentazione in atti.
Per quanto riguarda il quantum debeatur per costante orientamento giurisprudenziale, “nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, allorché il cliente rimanga contumace, o svolga una contestazione soltanto generica in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma prestata, il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.” (Cassazione civile sez.
II, 23/05/2019, n. 14106; conf. Cassazione civile sez. II, 11/01/2016, n. 230)
Tali fatti costitutivi, nel caso di professioni intellettuali, vanno identificati nella prova non soltanto del conferimento dell'incarico, ma anche nella dimostrazione della natura dell'incarico stesso, nella indicazione del valore della controversia e della domanda, nella designazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico e dell'opera defensionale, nella prova della durata dell'incarico e in quella delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività stragiudiziali e giudiziali, nella illustrazione, in definitiva, delle diverse attività di difesa scritte e orali e nella allegazione di eventuali spese anticipate dal professionista che il cliente dovrebbe o avrebbe dovuto rimborsare.
Ritiene il presente Giudice che la copiosa documentazione prodotta dal ricorrente consente di valutare la natura, la complessità e il prestigio dell'attività professionale svolta, con la conseguenza che i compensi devono essere quantificati secondo i valori medi tariffari previsti dal D.M. n. 55/14, applicabile ratione temporis, sulla base dei quali secondo lo scaglione di riferimento l'importo dovuto è di € 13.430,00, oltre accessori di legge, così specificato:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.400,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00
Alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n.10367/24) in considerazione del numero delle parti (3) difese dal ricorrente, aventi tutte la stessa posizione e medesime pretese, il suddetto compenso va ridotto del 30% e poi aumentato del 60%. Nel consegue che il compenso netto è di € 15.041,60, a cui dover detrarre l'acconto ricevuto di € 1.448,37, per un totale di € 14.346,99, oltre € 166,97 a titolo di spese vive, (già detratti gli acconti corrisposti).
In conclusione, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e condannarsi il resistente al pagamento di 13.760,20, oltre interessi moratori previsti per le transazioni commerciali dalla data della lettera di messa in mora (24 luglio 2021) al giorno del pagamento, a favore della medesima (Cassazione n. 8611/2022)
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (nulla per la fase istruttoria del tutto assente nel presente giudizio), dato il valore della causa, la mancanza di attività difensiva del resistente e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che la resistente deve essere condannata al pagamento delle medesime, Esse si liquidano in € 147,95 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 3512/2023 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare a favore del CP_1
ricorrente la complessiva somma di € 13.760,20 ( oltre spese generali c.p.a. ed i.v.a. come per legge) oltre interessi moratori dal 24 luglio 2021 al giorno del pagamento.
3. condanna la resistente alle spese processuali che liquida in € 147,95 per spese vive ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Messina, 10 febbraio 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio