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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Federica Girfatti,
letti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4993/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto liquidazione compenso spese custodia e vertente
TRA
(già Parte_1 [...]
(P.IVA con sede legale in Acerra (NA), alla Via Parte_2 P.IVA_1
Contrada Sannereto snc, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.:
) e dall'Avv. Cristina Miele (C.F. ), entrambi del CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Foro di Napoli, i quali agiscono congiuntamente e disgiuntamente, elett.te dom.ta c/o lo studio Di
Paola-Miele, sito in Maddaloni, alla Via Mastrantuono;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'avvocatura distrettuale della Stato di Napoli;
- Resistente -
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 4.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 09.09.2025, la epigrafata opponente, ha chiesto di riformare e/o annullare il decreto di pagamento delle spettanze dovute al custode giudiziario, emesso in data 09.08.2024, dal Tribunale di Nola, all'esito del procedimento penale R.G.N.R. 106/2023 RG MOD 44 a carico di e notificato all'odierna ricorrente in data 09.09.2024, con Pt_3 il quale era stato liquidato, quale compenso dovuto per l'attività di prelievo, trasporto, conservazione e custodia di n. 1 autovettura FIAT 500, per il periodo dal 18.03.2024 al 14.04.2024, la complessiva somma di € 23,50 oltre IVA di cui € 10,00 per il trasporto ed € 13,50 per oneri di custodia. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in fatto e diritto l'avverso Controparte_1 dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto giova chiarire che nel caso di specie non è in contestazione l'applicazione dell'art. 1 lett. b del DM 265/2006 concernente il cd tariffario ministeriale pacificamente applicabile ed effettivamente applicato dal giudice penale atteso che la custodia ha avuto ad oggetto un autoveicolo, quanto la circostanza che il giudice penale avrebbe errato nel ridurre equitativamente l'indennità al custode non essendo stato comprovato il costo sostenuto per il trasporto e lo stato di conservazione del bene oggetto di custodia.
Orbene l'art. 3 del dm citato prevede la possibilità di riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene ma solo per gli anni successivi al primo.
Tornando al caso di specie risulta altresì che: l'autoveicolo FIAT 500 fu sequestrato e posto in custodia in data 18.03.2024, che fu affidato a dipendente della per il trasporto Parte_1 dal luogo del sequestro, sito in Marigliano via Amendola fino ai locali dell'opponente siti in Acerra alla strada Provinciale CA LL (cfr. verbale di affidamento doc. 2 parte opponente); che dall'attestazione di restituzione del 14.04.2024 (cfr. doc. 4 parte opponente) risulta che il proprietario ritirava il veicolo “nelle medesime condizioni in cui è stato affidato”.
Orbene ritiene questo giudice che le doglianze di parte ricorrente siano fondate atteso che effettivamente il trasporto del veicolo fu effettuato a cura della , che il veicolo fu Parte_1 custodito in area recintata (dalle relazioni tecniche prodotte da parte opponente risulta che le aree adibite a parcheggio dei veicoli custoditi della sono tutte recintate), che non vi è motivo Parte_1 di ritenere che il veicolo sia stato mal custodito posto che dall'attestazione di restituzione del 14.04.2024 risulta che il proprietario ritirava il veicolo “nelle medesime condizioni in cui è stato affidato”.
Da quanto precede deriva che, considerandosi la custodia di autoveicolo in area scoperta (in mancanza di prova di custodia in area chiusa e/o coperta), considerati i costi di trasporto come da tariffa (euro
60,00) non riscontrandosi ragioni per ridurre importi predeterminati in base ai complessivi costi dei servizi resi, applicata l'indennità giornaliera di euro 2,24 per 28 gg (dal 18.03.2024 al 14.04.2024),
l'indennità di custodia ammonterà a complessivi euro 122,72.
In riforma del decreto opposto, va pertanto liquidata in favore della ricorrente la complessiva somma di € 122,72 oltre IVA se dovuta e documentata con fattura.
Le spese di lite vanno compensate stante la produzione nel presente giudizio di documentazione aggiuntiva (perizia e allegati).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, in riforma dell'impugnato decreto, liquida in favore della opponente la somma complessiva di € 122,72 oltre IVA se dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia.
2) spese compensate.
Nola lì 5.06.2025
Il giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Federica Girfatti,
letti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4993/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto liquidazione compenso spese custodia e vertente
TRA
(già Parte_1 [...]
(P.IVA con sede legale in Acerra (NA), alla Via Parte_2 P.IVA_1
Contrada Sannereto snc, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.:
) e dall'Avv. Cristina Miele (C.F. ), entrambi del CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Foro di Napoli, i quali agiscono congiuntamente e disgiuntamente, elett.te dom.ta c/o lo studio Di
Paola-Miele, sito in Maddaloni, alla Via Mastrantuono;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'avvocatura distrettuale della Stato di Napoli;
- Resistente -
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 4.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 09.09.2025, la epigrafata opponente, ha chiesto di riformare e/o annullare il decreto di pagamento delle spettanze dovute al custode giudiziario, emesso in data 09.08.2024, dal Tribunale di Nola, all'esito del procedimento penale R.G.N.R. 106/2023 RG MOD 44 a carico di e notificato all'odierna ricorrente in data 09.09.2024, con Pt_3 il quale era stato liquidato, quale compenso dovuto per l'attività di prelievo, trasporto, conservazione e custodia di n. 1 autovettura FIAT 500, per il periodo dal 18.03.2024 al 14.04.2024, la complessiva somma di € 23,50 oltre IVA di cui € 10,00 per il trasporto ed € 13,50 per oneri di custodia. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in fatto e diritto l'avverso Controparte_1 dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto giova chiarire che nel caso di specie non è in contestazione l'applicazione dell'art. 1 lett. b del DM 265/2006 concernente il cd tariffario ministeriale pacificamente applicabile ed effettivamente applicato dal giudice penale atteso che la custodia ha avuto ad oggetto un autoveicolo, quanto la circostanza che il giudice penale avrebbe errato nel ridurre equitativamente l'indennità al custode non essendo stato comprovato il costo sostenuto per il trasporto e lo stato di conservazione del bene oggetto di custodia.
Orbene l'art. 3 del dm citato prevede la possibilità di riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene ma solo per gli anni successivi al primo.
Tornando al caso di specie risulta altresì che: l'autoveicolo FIAT 500 fu sequestrato e posto in custodia in data 18.03.2024, che fu affidato a dipendente della per il trasporto Parte_1 dal luogo del sequestro, sito in Marigliano via Amendola fino ai locali dell'opponente siti in Acerra alla strada Provinciale CA LL (cfr. verbale di affidamento doc. 2 parte opponente); che dall'attestazione di restituzione del 14.04.2024 (cfr. doc. 4 parte opponente) risulta che il proprietario ritirava il veicolo “nelle medesime condizioni in cui è stato affidato”.
Orbene ritiene questo giudice che le doglianze di parte ricorrente siano fondate atteso che effettivamente il trasporto del veicolo fu effettuato a cura della , che il veicolo fu Parte_1 custodito in area recintata (dalle relazioni tecniche prodotte da parte opponente risulta che le aree adibite a parcheggio dei veicoli custoditi della sono tutte recintate), che non vi è motivo Parte_1 di ritenere che il veicolo sia stato mal custodito posto che dall'attestazione di restituzione del 14.04.2024 risulta che il proprietario ritirava il veicolo “nelle medesime condizioni in cui è stato affidato”.
Da quanto precede deriva che, considerandosi la custodia di autoveicolo in area scoperta (in mancanza di prova di custodia in area chiusa e/o coperta), considerati i costi di trasporto come da tariffa (euro
60,00) non riscontrandosi ragioni per ridurre importi predeterminati in base ai complessivi costi dei servizi resi, applicata l'indennità giornaliera di euro 2,24 per 28 gg (dal 18.03.2024 al 14.04.2024),
l'indennità di custodia ammonterà a complessivi euro 122,72.
In riforma del decreto opposto, va pertanto liquidata in favore della ricorrente la complessiva somma di € 122,72 oltre IVA se dovuta e documentata con fattura.
Le spese di lite vanno compensate stante la produzione nel presente giudizio di documentazione aggiuntiva (perizia e allegati).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, in riforma dell'impugnato decreto, liquida in favore della opponente la somma complessiva di € 122,72 oltre IVA se dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia.
2) spese compensate.
Nola lì 5.06.2025
Il giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)