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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1597/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4824/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Ricorrente_1 NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040705392000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Visto e letto l'atto di appello di Agenzia delle Entrate (DE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata SPA;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli per sole sanzioni e relativi interessi per decadenza dalla rateizzazione, annullandola;
-che in particolare la sentenza appellata ha ritenuto: << in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, infatti, la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo “quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa”, si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale (Cass. n. 5209 del 2011; conf., Cass. n. 29998 del 2017); - non sussiste, dunque, alcun vincolo all'applicabilità della disposizione generale di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 cit.; - a seguito della modifica apportata dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 158/2015, che con decorrenza dal 1/1/2016 ha soppresso l'aggettivo “eccezionali”, le “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa” possono anche non essere più eccezionali;
- nel caso in esame, in effetti, risulta evidente la ricorrenza (nonostante lo sgravio parziale del 17/7/2024) della dedotta sproporzione, se solo si considera che, com'è rimasto incontestato in giudizio, in conseguenza di un minor importo versato pari a complessivi€. 590,33 per codice tributo 9001 e ad €. 43,97 per codice tributo 9002, il ricalcolo delle sanzioni piene effettuato dall'ufficio ha comportato che, a fronte di un residuo debito di €. 10.632 (nel caso di mantenimento del piano di rateizzo), la cartella impugnata ha intimato il pagamento del ben maggior importo di €. 113.617,37. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la cartella impugnata, per l'effetto, annullata. >> ;
-che l'DE ha appellato, con un appello farraginoso, lamentando: -la contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo, rifrustando annullata la cartella integralmente invece che in linea con quanto osservato in motivazione determinando la ritenuta giusta sanzione;
-la sussistenza della violazione;
-la inapplicabilità di qualsiasi riduzione delle sanzioni;
-lo sgravio effettuato nel corso del giudizio di rimo grado e succesivamente;
concludendo nei seguenti termini:
<< si chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in accoglimento dell' appello proposto dalla Direzione Provinciale I di Napoli di voler disporre la riforma integrale della sentenza n. 19493/2024 emessa dalla Sez. 1^ della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli confermando la cartella di pagamento rideterminata per effetto degli sgravi parziali operati dall' Ufficio in euro 109.980,09 e condannando l' odierna appellata alle spese del doppio grado di giudizio. >> ;
-che si è costituita l'appellata società contribuente, che ha ricapitolato la vicenda, insistendo in particolare nell'errore incolpevole e invocando lo jus superveniens in considerazione della condotta tenuta;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto;
-che è necessaria una ricapitolazione della vicenda alla base dei ruoli iscritti e notificati con la cartella in data 7 marzo 2024;
-che sono sostanzialmente incontestati i seguenti fatti che hanno originato la iscrizione a ruolo, che si riprendono dall'appello dell'DE: << In data 07/03/2024 l'Agenzia delle Entrate - Resistente_1Riscossione (di seguito DER) notificava alla Società “ ” (di seguito Società) la cartella di pagamento n. 07120240040705329000 contenente ruolo n. 2024/47 reso esecutivo in data 05/12/2023 dall'Ufficio Territoriale di Napoli 1 della Direzione Provinciale I di Napoli (di seguito D.P. I di Napoli) e scaturito dal controllo ex art. 54-bis del D.P.R. 633/72 della dichiarazione IVA/2019 presentata dalla Società per l'anno di imposta 2018 che rilevava la decadenza del rateizzo dell'avviso bonario per carente versamento della ottava rata. La cartella era stata preceduta dall'invio alla Società in data 25/03/2021 della comunicazione di irregolarità n. 0002274219481 con codice atto n. 00583441928 con la quale a seguito del controllo ex art. 54-bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione mod. IVA/2019 per l'anno di imposta 2018 l'Ufficio, per la definizione con le sanzioni ridotte, richiedeva alla Società il versamento di quindici sanzioni IVA, di cui nove con la riduzione al 10% e sei con la riduzione al 5%, per un importo complessivo pari ad € 57.160,12 oltre ad interessi per € 10.277,36 per un totale complessivo pari ad € 67.437,48. La Società predisponeva tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate piano di rateizzo in venti rate e versava regolarmente le rate fino alla settima in quanto, volendo aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 155 e 156, della L. 197/2022 che prevedeva per i piani di rateizzo in corso al 1° gennaio 2023 la possibilità di pagare le sanzioni rimanenti con la riduzione al 3%, predisponeva piano di rateizzo dove però mal calcolava gli importi delle rate. Per effetto di tale errato piano di rateizzo predisposto dalla Società sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la Società versava quale ottava rata un importo di € 1.371,73 invece che l'importo corretto di € 1.518,86 e, pertanto, la stessa decadeva irrimediabilmente non solo dal rateizzo della comunicazione, ma anche dalla definizione agevolata prevista per i piani di rateizzo in corso al 1° gennaio 2023, per carente versamento della ottava rata effettuato in data 31/01/2023. >> ;
-che è pacifico, che la società ha continuato a pagare regolarmente le rate nella misura erroneamente determinata, tanto è vero che non risultano in cartella ruoli per somme per imposte;
-che è documentale e provato che, successivamente alla notificazione della cartella, la società ha provveduto a rideterminare correttamente le rate e a provvedere al pagamento delle differenze, mediante le forme del ravvedimento operoso;
in particolare risulta dal documento allegato file sub 8 fascicolo di primo grado che la società in data 26.04.2024 provvedeva a pagare sia la rata n. 13 in scadenza il 30.04.2024 sia le differenze di quanto versato in meno sulle precedenti rate dalla n. 8 alla numero 11 (per un importo complessivo di euro 590,33 cod. tributo 9001 e di euro 43,97 codice tributo 9002) nonché ha ravveduto la quota parte versata in meno sulla rata n. 12 con scadenza originaria 31.01.2024 (per euro 147,61 per il codice tributo 9001 e per euro 14,24 per il codice tributo 9002);
-che il punto evidenziato dalla stessa DE di errato calcolo degli importi delle nuove rate a seguito della invocata ammissibile applicazione degli artt. 155 e 156 L, 197/2022 è quello dirimente nel caso in questione;
-che l'DE si attesta su un dato formale e precisamente sulla fondatezza della decadenza << in quanto l'Ufficio non ha potuto applicare, al fine di considerare comunque valido il rateizzo effettuato, il margine di tolleranza del 3% previsto dall'art. 15- ter del D.P.R. n. 602/1973 secondo cui: “E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro…”. Ciò in quanto anche sottraendo il 3% alla rata dovuta pari ad € 1.518,86 si ha un importo della rata pari ad € 1.473,30 in quanto il 3% di € 1.518,86 è pari ad
€ 45,56 e tale importo di € 1.473,30 è superiore all'importo di € 1.371,73 versato dalla società >> ;
-che tuttavia tale dato mal si concilia al caso, posto che non è stata pagata in meno la rata predetemrinata (che costituisce la ragione di decadenza), ma è stata pagata, rectius versata, interamente la rata (e quelle successive) come predeterminata, ancorchè erroneamente per mero errore di calcolo;
-che dunque non si versa nel caso di decadenza previsto dall'art. 15 ter DPR 602/1973 invocato da DE per “il mancato pagamento (…) di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva”, non “sanabile” in caso di lieve inadempimento dovuto a: “ a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro… ” ;
-che invero si versa nel diverso caso dell'intero pagamento della rata come erroneamente determinata;
-che in sostanza il fatto non è l'inadempimento, ma diversamente l'errore auto liquidatorio, peraltro giustificabile ai sensi dell'art. 10 Statuto Contribuente atteso il complesso meccanismo introdotto dalla L. 1967/2022 e considerata la non collaborazione dell'DE (che accortasi dell'errore averebbe dovuto prima del ruolo riformulare il piano di rateizzazione), che non determina la decadenza dalla rateizzazione;
-che quindi l'annullamento della cartella e dei sottostanti ruoli va confermata;
-che il Collegio ritiene di evidenziare che la errata rateizzazione per importi minori, come risulta dai due fogli di calcolo compilati dalla contribuente sullo strumento messo a disposizione da DE (prima rateizzazione e seconda rateizzazione) depositati in atti dal contribuente (non contestati dall'DE) è stata determinata non già dalle cifre di base (che non sono messe in discussione da DE e sono anzi dalla stessa condivise), ma semplicemente da una errata compilazione dei campi del foglio di calcolo messo a disposizione della stessa DE, e si è attesta in misura di poco superiore al 3%;
-che tale dato valorizza la buona fede del contribuente, confermata dalla condotta successiva alla esplicazione delle ragioni della decadenza da parte dell'DE (con il provvedimento di rigetto dello sgravio successivo alla cartella), di immediato pagamento delle differenze e il ravvedimento operoso;
-che dunque viene anche in rilievo la lesione del principi normativi della buona fede e correttezza e della collaborazione che reggono i rapporti con il contribuente, posto che l'DE in tale situazione, visto l'errore materiale, avrebbe correttamente e secondo buona fede e collaborazione dovuto mettere in condizioni la contribuente di emendarlo prima del ruolo;
-che la lesione della buona fede e correttezza e della collaborazione non può non avere rilevanza, dovendosi ricostituire il rapporto tributario conformemente ad essi e quindi ritenere non sussistente la decadenza ma ricostruito il piano di rateizzazione conforme alla misura di legge, già emendato dal contribuente e ravveduto;
-che ovviamente rimane salvo il potere dell'DE di disporre la decadenza per fatti di inadempimenti diversi o successivi;
-che in ragione di quanto innanzi deciso, tutte le altre questioni di appello sono assorbite, non mancando di rilevare che non vi è alcuna contraddittorietà nella sentenza, tra motivazione e dispositivo, perché la sentenza ha appunto null'altro che fatto applicazione dei principi di buona fede e correttezza, evidenziando in particolare l'abnormità delle conseguenze sostanziali sanzionatorie, che il Collegio condivide e precisa, rispetto a specifico motivo di appello, che la proporzionalità è in riferimento alla imposta non pagata in caso di rateizzazione (e nel caso alcun ruolo da imposte è stato iscritto);
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno integralmente compensate, attesa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili -secondo la concettualizzazione della Corte Costituzionale- nella complessità della vicenda di fatto, nella difficoltà applicativa della Legge 197/2022 in punto di rateizzazione e nella sostanziale novità della controversia;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4824/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Ricorrente_1 NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040705392000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Visto e letto l'atto di appello di Agenzia delle Entrate (DE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata SPA;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella di pagamento notificante ruoli per sole sanzioni e relativi interessi per decadenza dalla rateizzazione, annullandola;
-che in particolare la sentenza appellata ha ritenuto: << in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, infatti, la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo “quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa”, si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale (Cass. n. 5209 del 2011; conf., Cass. n. 29998 del 2017); - non sussiste, dunque, alcun vincolo all'applicabilità della disposizione generale di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 cit.; - a seguito della modifica apportata dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 158/2015, che con decorrenza dal 1/1/2016 ha soppresso l'aggettivo “eccezionali”, le “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa” possono anche non essere più eccezionali;
- nel caso in esame, in effetti, risulta evidente la ricorrenza (nonostante lo sgravio parziale del 17/7/2024) della dedotta sproporzione, se solo si considera che, com'è rimasto incontestato in giudizio, in conseguenza di un minor importo versato pari a complessivi€. 590,33 per codice tributo 9001 e ad €. 43,97 per codice tributo 9002, il ricalcolo delle sanzioni piene effettuato dall'ufficio ha comportato che, a fronte di un residuo debito di €. 10.632 (nel caso di mantenimento del piano di rateizzo), la cartella impugnata ha intimato il pagamento del ben maggior importo di €. 113.617,37. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la cartella impugnata, per l'effetto, annullata. >> ;
-che l'DE ha appellato, con un appello farraginoso, lamentando: -la contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo, rifrustando annullata la cartella integralmente invece che in linea con quanto osservato in motivazione determinando la ritenuta giusta sanzione;
-la sussistenza della violazione;
-la inapplicabilità di qualsiasi riduzione delle sanzioni;
-lo sgravio effettuato nel corso del giudizio di rimo grado e succesivamente;
concludendo nei seguenti termini:
<< si chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in accoglimento dell' appello proposto dalla Direzione Provinciale I di Napoli di voler disporre la riforma integrale della sentenza n. 19493/2024 emessa dalla Sez. 1^ della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli confermando la cartella di pagamento rideterminata per effetto degli sgravi parziali operati dall' Ufficio in euro 109.980,09 e condannando l' odierna appellata alle spese del doppio grado di giudizio. >> ;
-che si è costituita l'appellata società contribuente, che ha ricapitolato la vicenda, insistendo in particolare nell'errore incolpevole e invocando lo jus superveniens in considerazione della condotta tenuta;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto;
-che è necessaria una ricapitolazione della vicenda alla base dei ruoli iscritti e notificati con la cartella in data 7 marzo 2024;
-che sono sostanzialmente incontestati i seguenti fatti che hanno originato la iscrizione a ruolo, che si riprendono dall'appello dell'DE: << In data 07/03/2024 l'Agenzia delle Entrate - Resistente_1Riscossione (di seguito DER) notificava alla Società “ ” (di seguito Società) la cartella di pagamento n. 07120240040705329000 contenente ruolo n. 2024/47 reso esecutivo in data 05/12/2023 dall'Ufficio Territoriale di Napoli 1 della Direzione Provinciale I di Napoli (di seguito D.P. I di Napoli) e scaturito dal controllo ex art. 54-bis del D.P.R. 633/72 della dichiarazione IVA/2019 presentata dalla Società per l'anno di imposta 2018 che rilevava la decadenza del rateizzo dell'avviso bonario per carente versamento della ottava rata. La cartella era stata preceduta dall'invio alla Società in data 25/03/2021 della comunicazione di irregolarità n. 0002274219481 con codice atto n. 00583441928 con la quale a seguito del controllo ex art. 54-bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione mod. IVA/2019 per l'anno di imposta 2018 l'Ufficio, per la definizione con le sanzioni ridotte, richiedeva alla Società il versamento di quindici sanzioni IVA, di cui nove con la riduzione al 10% e sei con la riduzione al 5%, per un importo complessivo pari ad € 57.160,12 oltre ad interessi per € 10.277,36 per un totale complessivo pari ad € 67.437,48. La Società predisponeva tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate piano di rateizzo in venti rate e versava regolarmente le rate fino alla settima in quanto, volendo aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 155 e 156, della L. 197/2022 che prevedeva per i piani di rateizzo in corso al 1° gennaio 2023 la possibilità di pagare le sanzioni rimanenti con la riduzione al 3%, predisponeva piano di rateizzo dove però mal calcolava gli importi delle rate. Per effetto di tale errato piano di rateizzo predisposto dalla Società sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la Società versava quale ottava rata un importo di € 1.371,73 invece che l'importo corretto di € 1.518,86 e, pertanto, la stessa decadeva irrimediabilmente non solo dal rateizzo della comunicazione, ma anche dalla definizione agevolata prevista per i piani di rateizzo in corso al 1° gennaio 2023, per carente versamento della ottava rata effettuato in data 31/01/2023. >> ;
-che è pacifico, che la società ha continuato a pagare regolarmente le rate nella misura erroneamente determinata, tanto è vero che non risultano in cartella ruoli per somme per imposte;
-che è documentale e provato che, successivamente alla notificazione della cartella, la società ha provveduto a rideterminare correttamente le rate e a provvedere al pagamento delle differenze, mediante le forme del ravvedimento operoso;
in particolare risulta dal documento allegato file sub 8 fascicolo di primo grado che la società in data 26.04.2024 provvedeva a pagare sia la rata n. 13 in scadenza il 30.04.2024 sia le differenze di quanto versato in meno sulle precedenti rate dalla n. 8 alla numero 11 (per un importo complessivo di euro 590,33 cod. tributo 9001 e di euro 43,97 codice tributo 9002) nonché ha ravveduto la quota parte versata in meno sulla rata n. 12 con scadenza originaria 31.01.2024 (per euro 147,61 per il codice tributo 9001 e per euro 14,24 per il codice tributo 9002);
-che il punto evidenziato dalla stessa DE di errato calcolo degli importi delle nuove rate a seguito della invocata ammissibile applicazione degli artt. 155 e 156 L, 197/2022 è quello dirimente nel caso in questione;
-che l'DE si attesta su un dato formale e precisamente sulla fondatezza della decadenza << in quanto l'Ufficio non ha potuto applicare, al fine di considerare comunque valido il rateizzo effettuato, il margine di tolleranza del 3% previsto dall'art. 15- ter del D.P.R. n. 602/1973 secondo cui: “E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro…”. Ciò in quanto anche sottraendo il 3% alla rata dovuta pari ad € 1.518,86 si ha un importo della rata pari ad € 1.473,30 in quanto il 3% di € 1.518,86 è pari ad
€ 45,56 e tale importo di € 1.473,30 è superiore all'importo di € 1.371,73 versato dalla società >> ;
-che tuttavia tale dato mal si concilia al caso, posto che non è stata pagata in meno la rata predetemrinata (che costituisce la ragione di decadenza), ma è stata pagata, rectius versata, interamente la rata (e quelle successive) come predeterminata, ancorchè erroneamente per mero errore di calcolo;
-che dunque non si versa nel caso di decadenza previsto dall'art. 15 ter DPR 602/1973 invocato da DE per “il mancato pagamento (…) di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva”, non “sanabile” in caso di lieve inadempimento dovuto a: “ a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro… ” ;
-che invero si versa nel diverso caso dell'intero pagamento della rata come erroneamente determinata;
-che in sostanza il fatto non è l'inadempimento, ma diversamente l'errore auto liquidatorio, peraltro giustificabile ai sensi dell'art. 10 Statuto Contribuente atteso il complesso meccanismo introdotto dalla L. 1967/2022 e considerata la non collaborazione dell'DE (che accortasi dell'errore averebbe dovuto prima del ruolo riformulare il piano di rateizzazione), che non determina la decadenza dalla rateizzazione;
-che quindi l'annullamento della cartella e dei sottostanti ruoli va confermata;
-che il Collegio ritiene di evidenziare che la errata rateizzazione per importi minori, come risulta dai due fogli di calcolo compilati dalla contribuente sullo strumento messo a disposizione da DE (prima rateizzazione e seconda rateizzazione) depositati in atti dal contribuente (non contestati dall'DE) è stata determinata non già dalle cifre di base (che non sono messe in discussione da DE e sono anzi dalla stessa condivise), ma semplicemente da una errata compilazione dei campi del foglio di calcolo messo a disposizione della stessa DE, e si è attesta in misura di poco superiore al 3%;
-che tale dato valorizza la buona fede del contribuente, confermata dalla condotta successiva alla esplicazione delle ragioni della decadenza da parte dell'DE (con il provvedimento di rigetto dello sgravio successivo alla cartella), di immediato pagamento delle differenze e il ravvedimento operoso;
-che dunque viene anche in rilievo la lesione del principi normativi della buona fede e correttezza e della collaborazione che reggono i rapporti con il contribuente, posto che l'DE in tale situazione, visto l'errore materiale, avrebbe correttamente e secondo buona fede e collaborazione dovuto mettere in condizioni la contribuente di emendarlo prima del ruolo;
-che la lesione della buona fede e correttezza e della collaborazione non può non avere rilevanza, dovendosi ricostituire il rapporto tributario conformemente ad essi e quindi ritenere non sussistente la decadenza ma ricostruito il piano di rateizzazione conforme alla misura di legge, già emendato dal contribuente e ravveduto;
-che ovviamente rimane salvo il potere dell'DE di disporre la decadenza per fatti di inadempimenti diversi o successivi;
-che in ragione di quanto innanzi deciso, tutte le altre questioni di appello sono assorbite, non mancando di rilevare che non vi è alcuna contraddittorietà nella sentenza, tra motivazione e dispositivo, perché la sentenza ha appunto null'altro che fatto applicazione dei principi di buona fede e correttezza, evidenziando in particolare l'abnormità delle conseguenze sostanziali sanzionatorie, che il Collegio condivide e precisa, rispetto a specifico motivo di appello, che la proporzionalità è in riferimento alla imposta non pagata in caso di rateizzazione (e nel caso alcun ruolo da imposte è stato iscritto);
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno integralmente compensate, attesa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili -secondo la concettualizzazione della Corte Costituzionale- nella complessità della vicenda di fatto, nella difficoltà applicativa della Legge 197/2022 in punto di rateizzazione e nella sostanziale novità della controversia;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa spese del grado.