Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3625/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata in [...], Sikensi (COSTA D'AVORIO), in Parte_1 data 07/05/1990, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PRINCIPE DI
BELMONTE n. 3, presso lo studio dell'Avv. DI GIORGI ANGELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in MODENA, VIA ZAMENHOF N. 22, presso lo studio dell'Avv. BERTANI SARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 812/2024 del 22.11.2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
““1) Nessun contributo di mantenimento è previsto nei confronti della moglie né tantomeno del marito;
2) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3) Ordinare, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in , in data
11/08/2017, da , nata in [...] in Parte_1 data 07/05/1990 e da nato in COSTA D'AVORIO in [...] Parte_2
30/12/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 81, parte II, serie C, dell'anno 2024, alle condizioni riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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