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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10490 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 4229/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SOLBIATI GIORGIO ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 5.2.2025, espone: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della società che fornisce, in convenzione con enti CP_1 pubblici (per lo più le Regioni), servizi di prevenzione incendi, come pilota di velivoli antincendio, in virtù di vari contratti a tempo determinato e da ultimo con contratto firmato in data 29.05.2018, poi convertito in tempo indeterminato in data 01.09.2018, con applicazione del CCL aziendale;
CP_1 che, con lettera del 24.11.2023, le parti hanno ridefinito le condizioni economiche del rapporto, prevedendo che a far data dal gennaio 2024 il Comandante avrebbe percepito una retribuzione Pt_1 così composta: € 80.000,00 netti per la campagna estiva (mesi da maggio a ottobre, in cui l'attività antincendio è naturalmente maggiore); € 2.500,00 netti al mese per le attività invernali (gli altri 6 mesi dell'anno); il tutto quindi per un minimo garantito netto di € 95.000,00 annui;
pagina 1 di 2 di essersi dimesso con decorrenza dal 1.8.24 a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni da maggio 2024.
Tanto premesso, rivendica il pagamento dei seguenti importi: di € 26.666,00 netti a titolo di retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024; di € 16.227,03 a titolo di TFR, salva la maggiore somma che sia dovuta a termini dell'art. 2120 c.c.; di € 761,51 lordi a titolo di competenze di fine rapporto (indennità ferie non godute e festività del 2 giugno); di € 26.666,00 netti a titolo di indennità di mancato preavviso.
2.- ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Il rapporto di lavoro dedotto in ricorso risulta documentato attraverso il contratto di assunzione in data 1.6.2018, le buste paga in atti, la lettera del 24.11.23 - con cui le parti hanno rideterminato il compenso per le mansioni di pilota di velivoli antincendio svolte dal ricorrente in un minimo garantito annuo di € 95.000,00 netti, di cui € 80.000,00 netti da maggio a ottobre - e la comunicazione delle dimissioni rassegnate con decorrenza dal 1.8.2024.
4.- La società, rimasta contumace, non ha dato prova del pagamento degli importi rivendicati: ovvero: € 26.666,00 netti a titolo di retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024; € 16.227,03 lordi a titolo di TFR;
€ 761,51 lordi a titolo di competenze di fine rapporto (indennità ferie non godute e festività del 2 giugno); € 26.666,00 netti a titolo di indennità di mancato preavviso, visto il mancato pagamento delle ultime due mensilità.
5.- Il ricorso è pertanto fondato e le spese di lite vanno liquidate in base alla soccombenza, esclusa la fase di trattazione, stante la contumacia della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria: € 26.666,00 netti a titolo di retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024; € 16.227,03 lordi a titolo di TFR;
€ 761,51 lordi a titolo di competenze di fine rapporto;
€ 26.666,00 netti a titolo di indennità di mancato preavviso;
2) Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 5360,00, oltre accessori di legge.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 4229/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SOLBIATI GIORGIO ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 5.2.2025, espone: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della società che fornisce, in convenzione con enti CP_1 pubblici (per lo più le Regioni), servizi di prevenzione incendi, come pilota di velivoli antincendio, in virtù di vari contratti a tempo determinato e da ultimo con contratto firmato in data 29.05.2018, poi convertito in tempo indeterminato in data 01.09.2018, con applicazione del CCL aziendale;
CP_1 che, con lettera del 24.11.2023, le parti hanno ridefinito le condizioni economiche del rapporto, prevedendo che a far data dal gennaio 2024 il Comandante avrebbe percepito una retribuzione Pt_1 così composta: € 80.000,00 netti per la campagna estiva (mesi da maggio a ottobre, in cui l'attività antincendio è naturalmente maggiore); € 2.500,00 netti al mese per le attività invernali (gli altri 6 mesi dell'anno); il tutto quindi per un minimo garantito netto di € 95.000,00 annui;
pagina 1 di 2 di essersi dimesso con decorrenza dal 1.8.24 a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni da maggio 2024.
Tanto premesso, rivendica il pagamento dei seguenti importi: di € 26.666,00 netti a titolo di retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024; di € 16.227,03 a titolo di TFR, salva la maggiore somma che sia dovuta a termini dell'art. 2120 c.c.; di € 761,51 lordi a titolo di competenze di fine rapporto (indennità ferie non godute e festività del 2 giugno); di € 26.666,00 netti a titolo di indennità di mancato preavviso.
2.- ritualmente citata, è rimasta contumace. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Il rapporto di lavoro dedotto in ricorso risulta documentato attraverso il contratto di assunzione in data 1.6.2018, le buste paga in atti, la lettera del 24.11.23 - con cui le parti hanno rideterminato il compenso per le mansioni di pilota di velivoli antincendio svolte dal ricorrente in un minimo garantito annuo di € 95.000,00 netti, di cui € 80.000,00 netti da maggio a ottobre - e la comunicazione delle dimissioni rassegnate con decorrenza dal 1.8.2024.
4.- La società, rimasta contumace, non ha dato prova del pagamento degli importi rivendicati: ovvero: € 26.666,00 netti a titolo di retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024; € 16.227,03 lordi a titolo di TFR;
€ 761,51 lordi a titolo di competenze di fine rapporto (indennità ferie non godute e festività del 2 giugno); € 26.666,00 netti a titolo di indennità di mancato preavviso, visto il mancato pagamento delle ultime due mensilità.
5.- Il ricorso è pertanto fondato e le spese di lite vanno liquidate in base alla soccombenza, esclusa la fase di trattazione, stante la contumacia della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria: € 26.666,00 netti a titolo di retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2024; € 16.227,03 lordi a titolo di TFR;
€ 761,51 lordi a titolo di competenze di fine rapporto;
€ 26.666,00 netti a titolo di indennità di mancato preavviso;
2) Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 5360,00, oltre accessori di legge.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2