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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3546/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3546/20 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, alla via Parte_1 C.F._1
Manno n° 55 presso lo studio dell'avvocato Francesco Giuseppe Ibba (C.F. ), C.F._2 che la rappresenta e difende giusta delega a calce dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(P.IV in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Cagiari, via Satta n. 7 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Marrosu (C.F.
) che lo difende e rappresentata in forza di procura speciale in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: “in via principale: a) Contrariis Reiectis;
b) previo accertamento della responsabilità del , in persona del Sindaco pro-tempore, nella causazione dell'evento de quo, in Controparte_1 quanto proprietario e custode della strada, dichiarare quest'ultimo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati all'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della signora , come specificati nell'espositiva, od in quella maggiore o minore Parte_2 che risulterà accertata in corso di causa;
c) col favore dei compensi professionali. Solo in via subordinata: a) Contrariis Reiectis;
b) previo accertamento della responsabilità del CP_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, nella causazione dell'evento de quo, in quanto
[...] proprietario e custode della strada, dichiarare quest'ultimo responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni cagionati all'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della signora , come specificati nell'espositiva, od in quella maggiore o minore che Parte_1 risulterà accertata in corso di causa;
c) col favore dei compensi professionali.” Per parte convenuta: “1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la pagina 1 di 9 domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni Controparte_1 pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio. 4) In via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità in capo al , previa Controparte_1 declaratoria di responsabilità concorrente della signora contenere il risarcimento Parte_1 dovutole entro i limiti del danno effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al , dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive Controparte_1 risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite, sussistendo giustificati motivi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
.
[...]
Ha dedotto che il giorno 08.05.2020, alle ore 19.00 circa, in , mentre percorreva la pubblica via CP_1
JO RÒ (Reg. Taulera) a bordo del suo ciclomotore Aprilia, targato X8MHKZ, era stata vittima di una rovinosa caduta, causata dalla presenza di una buca e dall'accumulo di ghiaia e sabbia.
Ha allegato, in particolare, che nel tratto di strada in oggetto, nei pressi del civico 32, era tutt'ora presente la buca, che rendeva instabile l'assetto dei veicoli che vi transitano e, in particolare, per i mezzi a due ruote e che all'attualità era stata rimossa la sola sabbia e ghiaia dal suddetto pertugio.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ha dedotto che la responsabilità dell'evento era da ascriversi esclusivamente al convenuto ed CP_1
ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 9 Si è costituito il contestando qualsiasi addebito di responsabilità in ordine ai fatti Controparte_1
oggetto del giudizio.
Ha allegato che nel tratto di carreggiata della via JO RÒ, dove si sarebbe verificato il sinistro, non era presente una buca ma un taglio stradale effettuato per la posa in opera del gas, e che, pertanto,
l'impresa esecutrice avrebbe dovuto provvedere al ripristino del manto stradale, in bitume.
Ha quindi riferito che responsabilità dei fatti per cui è causa doveva essere ascritta unicamente alla società esecutrice dei suddetti lavori, in quanto la loro esecuzione aveva implicato il totale
CP_ trasferimento del potere di fatto sulla predetta strada del centro urbano, in capo alla stessa, atteso altresì che il era totalmente estraneo al contratto di posa della rete del gas, avendo solo CP_1 concesso l'autorizzazione al taglio stradale.
Ha infine contestato la quantificazione del danno come operata ex adverso ed ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di Ctu medico-legale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2024 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o pagina 3 di 9 della stessa vittima, che abbia fatto si che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio si deve osservare, pertanto, che spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5741/09).
Si osserva, ancora, che la fattispecie dedotta in giudizio riguarda la responsabilità per i danni derivanti dalla omessa manutenzione o custodia delle strade.
In simili ipotesi è la pubblica amministrazione ad assumere il ruolo di custode-responsabile, atteso che dei beni in parola (strade e relative pertinenze) la stessa, per espressa previsione legislativa, è titolare esclusiva.
Per il vero nella giurisprudenza più risalente si era affermato il principio secondo cui, relativamente ai beni custoditi dalla P.A., la possibilità di un effettivo esercizio del potere di fatto sulla res -e perciò la capacità di impedire che questa possa arrecare danni ai consociati- poteva essere preclusa in concreto dall'estensione del bene e dell'elevata fruizione di questo da parte dei terzi.
Secondo tale impostazione, l'amministrazione pubblica avrebbe risposto del danno cagionato dalla cosa non già in base all'art. 2051 c.c., ma ex art. 2043 c.c., criterio di imputazione della responsabilità che opera in termini soggettivi, con onere in capo al danneggiato di dimostrare l'esistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità dell'insidia e quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento.
Tuttavia, di recente, tale orientamento è stato sottoposto ad una sensibile revisione critica, divenendo di sicura acquisizione nel nostro ordinamento la ricostruzione della responsabilità di cui si tratta in chiave prettamente oggettiva e perciò fondata non sulla colpa del custode, ma sul rapporto che questi ha con la cosa, con la conseguenza che il danno non può essere ricondotto ad un comportamento umano del custode, ma al legame che quest'ultimo ha con la res.
pagina 4 di 9 In ossequio a tali princìpi, dunque, incombe all'attore la prova del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito, ovvero l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della res, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione (e trattasi di presunzione iuris tantum) della sua responsabilità, attraverso la dimostrazione positiva del fortuito, inteso quale fattore che, sulla base dei princìpi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa ed il danno (v. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 30775/2017).
In simile prospettiva, giova segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, se è vero che sussiste una responsabilità della pubblica amministrazione verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, non è altresì dubitabile che -in ossequio al principio di autoresponsabilità- debba considerarsi immanente al nostro sistema il dovere in capo ai terzi di usare correttamente ed in modo responsabile i manufatti in custodia, specialmente allorquando si tratti dei rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In particolare la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino a finanche interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (v. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 34886/2021; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 17873/2020; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 1064/2018).
Tutto ciò premesso dall'istruttoria svolta è emerso che il giorno 08.05.2020, all'altezza del numero civico 32 della via JO RÒ in , l'attrice , verso le ore 19.00, è rimasta CP_1 Parte_1 vittima di una caduta sull'asfalto avvenuta a bordo del suo ciclomotore targato X8MHKZ.
I testimoni escussi, che hanno assistito al sinistro, terzi estranei ai fatti della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, in difetto di riscontri contrari, che hanno riconosciuto i luoghi di causa nelle fotografie che sono state loro rammostrate, hanno dichiarato in particolare;
- di aver visto nel giorno indicato la signora , conosciuta di vista perché la nuora Parte_1 abita di fronte al teste nella stessa via Gaudì, la quale cadeva nell'asfalto, che la stessa conduceva un ciclomotore e che era caduta per la presenza di una buca nell'asfalto coperta di pagina 5 di 9 sabbia e ghiaia, che la buca non era coperta dall'asfalto (teste udienza del 4 Testimone_1
ottobre 2022);
- che il giorno 08.05.2020, all'altezza del numero civico 32 della via JO RÒ in , CP_1
l'attrice , verso le ore 19.00, era rimasta vittima di una caduta sull'asfalto Parte_1
avvenuta a bordo del suo ciclomotore targato X8MHKZ e che la caduta è stata conseguenza della presenza di una buca sul manto stradale delimitata dall'accumulo di ghiaia e di sabbia
(teste udienza del 7 marzo 2023). Testimone_2
Deve quindi ritenersi provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall'attrice, con conseguente responsabilità del convenuto, ente proprietario della strada, per l'incidente CP_1
occorso alla Pt_1
Quanto alla circostanza, dedotta dal convenuto, secondo cui la responsabilità dell'evento CP_1 sarebbe da ascrivere all'impresa esecutrice incaricata della posa della rete del gas, la quale avrebbe omesso di ripristinare il manto stradale in bitume, la stessa è rimasta totalmente sfornita di prova.
Si osserva, inoltre, che per costante giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass. Civ. sent. n. 41435/21).
E ancora: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art.
2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con
l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo
(esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente) (Cass. Civ. sent. n. 7553/21).
Non risultando provato l'avvenuta asserita esecuzione dei lavori da parte di impresa terza estranea al presente giudizio, neppure indicata nominativamente, né la circostanza che effettivamente siano stati appaltati ed eseguiti i lavori di posa del gas, non essendo stato neppure indicato chi sarebbe stato il pagina 6 di 9 committente dei lavori, ed avendo comunque il per sua stessa ammissione autorizzato il taglio CP_1 stradale, l'eccezione sollevata dal deve essere rigettata. CP_1
Né può ritenersi infine provata la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento: non solo nessun elemento o principio di prova in tal senso è stato offerto dal convenuto ma si osserva, per contro, che la buca era ricoperta di sabbia e ghiaia tanto da essere non immediatamente e facilmente percepibile dall'utente medio della strada e che l'attrice stava circolando a bordo di un ciclomotore, il che ha reso evidentemente più difficoltoso se non impossibile evitare la caduta quando la ruota della moto si è infilata nella buca della strada.
Ciò premesso in ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
In ordine alla liquidazione si deve fare applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza della sofferenza soggettiva interiore derivante dall'illecito e dalle cure anche riabilitative a cui l'attrice si è dovuta sottoporre.
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione, peraltro neppure richiesta, non essendo stati comunque allegati in causa danni ad aspetti relativi alla vita dell'attrice che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Richiamate le conclusioni a cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere, deve, pertanto, essere liquidato all'attrice il seguente danno: invalidità permanente 4 % in soggetto di anni 57 all'epoca del sinistro (€ 5.956,00); invalidità temporanea totale al 100 %: giorni 7 (€ 805,00); invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 30 (€ 2.587,50) invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30 (€ 1.725,00); e così per un totale dovuto di euro 11.073,50.
Tale somma deve essere devalutata alla data del sinistro (08.05.20) per un totale di euro 9.432,28.
pagina 7 di 9 Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018) e così per un totale all'attualità di euro
12.013,96, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese mediche sostenute dall'attrice non risultando prodotte agli atti fatture di pagamenti effettuati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00 (in base al decisum) con parametri medi per tutte le fasi e con la riduzione del 20 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), considerato il tenore degli atti processuali ed il numero delle udienze svolte.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , per i motivi di cui in Controparte_1
espositiva, condanna il medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore di che si liquida in complessivi Euro 12.013,96 oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente decisione al saldo;
2) condanna altresì il convenuto a pagare in favore dell'attrice le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi Euro 4.061,00 oltre spese vive e accessori come per legge.
3) Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Sassari, 15 gennaio 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3546/20 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, alla via Parte_1 C.F._1
Manno n° 55 presso lo studio dell'avvocato Francesco Giuseppe Ibba (C.F. ), C.F._2 che la rappresenta e difende giusta delega a calce dell'atto di citazione,
ATTORE contro
(P.IV in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Cagiari, via Satta n. 7 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Marrosu (C.F.
) che lo difende e rappresentata in forza di procura speciale in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: “in via principale: a) Contrariis Reiectis;
b) previo accertamento della responsabilità del , in persona del Sindaco pro-tempore, nella causazione dell'evento de quo, in Controparte_1 quanto proprietario e custode della strada, dichiarare quest'ultimo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati all'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della signora , come specificati nell'espositiva, od in quella maggiore o minore Parte_2 che risulterà accertata in corso di causa;
c) col favore dei compensi professionali. Solo in via subordinata: a) Contrariis Reiectis;
b) previo accertamento della responsabilità del CP_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, nella causazione dell'evento de quo, in quanto
[...] proprietario e custode della strada, dichiarare quest'ultimo responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni cagionati all'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della signora , come specificati nell'espositiva, od in quella maggiore o minore che Parte_1 risulterà accertata in corso di causa;
c) col favore dei compensi professionali.” Per parte convenuta: “1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la pagina 1 di 9 domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni Controparte_1 pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio. 4) In via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità in capo al , previa Controparte_1 declaratoria di responsabilità concorrente della signora contenere il risarcimento Parte_1 dovutole entro i limiti del danno effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al , dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive Controparte_1 risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite, sussistendo giustificati motivi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
.
[...]
Ha dedotto che il giorno 08.05.2020, alle ore 19.00 circa, in , mentre percorreva la pubblica via CP_1
JO RÒ (Reg. Taulera) a bordo del suo ciclomotore Aprilia, targato X8MHKZ, era stata vittima di una rovinosa caduta, causata dalla presenza di una buca e dall'accumulo di ghiaia e sabbia.
Ha allegato, in particolare, che nel tratto di strada in oggetto, nei pressi del civico 32, era tutt'ora presente la buca, che rendeva instabile l'assetto dei veicoli che vi transitano e, in particolare, per i mezzi a due ruote e che all'attualità era stata rimossa la sola sabbia e ghiaia dal suddetto pertugio.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica.
Ha dedotto che la responsabilità dell'evento era da ascriversi esclusivamente al convenuto ed CP_1
ha concluso come in epigrafe.
pagina 2 di 9 Si è costituito il contestando qualsiasi addebito di responsabilità in ordine ai fatti Controparte_1
oggetto del giudizio.
Ha allegato che nel tratto di carreggiata della via JO RÒ, dove si sarebbe verificato il sinistro, non era presente una buca ma un taglio stradale effettuato per la posa in opera del gas, e che, pertanto,
l'impresa esecutrice avrebbe dovuto provvedere al ripristino del manto stradale, in bitume.
Ha quindi riferito che responsabilità dei fatti per cui è causa doveva essere ascritta unicamente alla società esecutrice dei suddetti lavori, in quanto la loro esecuzione aveva implicato il totale
CP_ trasferimento del potere di fatto sulla predetta strada del centro urbano, in capo alla stessa, atteso altresì che il era totalmente estraneo al contratto di posa della rete del gas, avendo solo CP_1 concesso l'autorizzazione al taglio stradale.
Ha infine contestato la quantificazione del danno come operata ex adverso ed ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di Ctu medico-legale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2024 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o pagina 3 di 9 della stessa vittima, che abbia fatto si che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio si deve osservare, pertanto, che spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5741/09).
Si osserva, ancora, che la fattispecie dedotta in giudizio riguarda la responsabilità per i danni derivanti dalla omessa manutenzione o custodia delle strade.
In simili ipotesi è la pubblica amministrazione ad assumere il ruolo di custode-responsabile, atteso che dei beni in parola (strade e relative pertinenze) la stessa, per espressa previsione legislativa, è titolare esclusiva.
Per il vero nella giurisprudenza più risalente si era affermato il principio secondo cui, relativamente ai beni custoditi dalla P.A., la possibilità di un effettivo esercizio del potere di fatto sulla res -e perciò la capacità di impedire che questa possa arrecare danni ai consociati- poteva essere preclusa in concreto dall'estensione del bene e dell'elevata fruizione di questo da parte dei terzi.
Secondo tale impostazione, l'amministrazione pubblica avrebbe risposto del danno cagionato dalla cosa non già in base all'art. 2051 c.c., ma ex art. 2043 c.c., criterio di imputazione della responsabilità che opera in termini soggettivi, con onere in capo al danneggiato di dimostrare l'esistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità dell'insidia e quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento.
Tuttavia, di recente, tale orientamento è stato sottoposto ad una sensibile revisione critica, divenendo di sicura acquisizione nel nostro ordinamento la ricostruzione della responsabilità di cui si tratta in chiave prettamente oggettiva e perciò fondata non sulla colpa del custode, ma sul rapporto che questi ha con la cosa, con la conseguenza che il danno non può essere ricondotto ad un comportamento umano del custode, ma al legame che quest'ultimo ha con la res.
pagina 4 di 9 In ossequio a tali princìpi, dunque, incombe all'attore la prova del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito, ovvero l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della res, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione (e trattasi di presunzione iuris tantum) della sua responsabilità, attraverso la dimostrazione positiva del fortuito, inteso quale fattore che, sulla base dei princìpi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa ed il danno (v. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 30775/2017).
In simile prospettiva, giova segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, se è vero che sussiste una responsabilità della pubblica amministrazione verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, non è altresì dubitabile che -in ossequio al principio di autoresponsabilità- debba considerarsi immanente al nostro sistema il dovere in capo ai terzi di usare correttamente ed in modo responsabile i manufatti in custodia, specialmente allorquando si tratti dei rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In particolare la Suprema Corte è intervenuta più volte per chiarire che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino a finanche interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (v. Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 34886/2021; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 17873/2020; Cass. civ., Sez. VI, Sent. n. 1064/2018).
Tutto ciò premesso dall'istruttoria svolta è emerso che il giorno 08.05.2020, all'altezza del numero civico 32 della via JO RÒ in , l'attrice , verso le ore 19.00, è rimasta CP_1 Parte_1 vittima di una caduta sull'asfalto avvenuta a bordo del suo ciclomotore targato X8MHKZ.
I testimoni escussi, che hanno assistito al sinistro, terzi estranei ai fatti della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, in difetto di riscontri contrari, che hanno riconosciuto i luoghi di causa nelle fotografie che sono state loro rammostrate, hanno dichiarato in particolare;
- di aver visto nel giorno indicato la signora , conosciuta di vista perché la nuora Parte_1 abita di fronte al teste nella stessa via Gaudì, la quale cadeva nell'asfalto, che la stessa conduceva un ciclomotore e che era caduta per la presenza di una buca nell'asfalto coperta di pagina 5 di 9 sabbia e ghiaia, che la buca non era coperta dall'asfalto (teste udienza del 4 Testimone_1
ottobre 2022);
- che il giorno 08.05.2020, all'altezza del numero civico 32 della via JO RÒ in , CP_1
l'attrice , verso le ore 19.00, era rimasta vittima di una caduta sull'asfalto Parte_1
avvenuta a bordo del suo ciclomotore targato X8MHKZ e che la caduta è stata conseguenza della presenza di una buca sul manto stradale delimitata dall'accumulo di ghiaia e di sabbia
(teste udienza del 7 marzo 2023). Testimone_2
Deve quindi ritenersi provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall'attrice, con conseguente responsabilità del convenuto, ente proprietario della strada, per l'incidente CP_1
occorso alla Pt_1
Quanto alla circostanza, dedotta dal convenuto, secondo cui la responsabilità dell'evento CP_1 sarebbe da ascrivere all'impresa esecutrice incaricata della posa della rete del gas, la quale avrebbe omesso di ripristinare il manto stradale in bitume, la stessa è rimasta totalmente sfornita di prova.
Si osserva, inoltre, che per costante giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass. Civ. sent. n. 41435/21).
E ancora: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art.
2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con
l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo
(esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente) (Cass. Civ. sent. n. 7553/21).
Non risultando provato l'avvenuta asserita esecuzione dei lavori da parte di impresa terza estranea al presente giudizio, neppure indicata nominativamente, né la circostanza che effettivamente siano stati appaltati ed eseguiti i lavori di posa del gas, non essendo stato neppure indicato chi sarebbe stato il pagina 6 di 9 committente dei lavori, ed avendo comunque il per sua stessa ammissione autorizzato il taglio CP_1 stradale, l'eccezione sollevata dal deve essere rigettata. CP_1
Né può ritenersi infine provata la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento: non solo nessun elemento o principio di prova in tal senso è stato offerto dal convenuto ma si osserva, per contro, che la buca era ricoperta di sabbia e ghiaia tanto da essere non immediatamente e facilmente percepibile dall'utente medio della strada e che l'attrice stava circolando a bordo di un ciclomotore, il che ha reso evidentemente più difficoltoso se non impossibile evitare la caduta quando la ruota della moto si è infilata nella buca della strada.
Ciò premesso in ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
In ordine alla liquidazione si deve fare applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza della sofferenza soggettiva interiore derivante dall'illecito e dalle cure anche riabilitative a cui l'attrice si è dovuta sottoporre.
Non spetta, invece, alcuna personalizzazione, peraltro neppure richiesta, non essendo stati comunque allegati in causa danni ad aspetti relativi alla vita dell'attrice che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Richiamate le conclusioni a cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere, deve, pertanto, essere liquidato all'attrice il seguente danno: invalidità permanente 4 % in soggetto di anni 57 all'epoca del sinistro (€ 5.956,00); invalidità temporanea totale al 100 %: giorni 7 (€ 805,00); invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 30 (€ 2.587,50) invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30 (€ 1.725,00); e così per un totale dovuto di euro 11.073,50.
Tale somma deve essere devalutata alla data del sinistro (08.05.20) per un totale di euro 9.432,28.
pagina 7 di 9 Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018) e così per un totale all'attualità di euro
12.013,96, oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese mediche sostenute dall'attrice non risultando prodotte agli atti fatture di pagamenti effettuati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m. 55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00 (in base al decisum) con parametri medi per tutte le fasi e con la riduzione del 20 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), considerato il tenore degli atti processuali ed il numero delle udienze svolte.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , per i motivi di cui in Controparte_1
espositiva, condanna il medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore di che si liquida in complessivi Euro 12.013,96 oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente decisione al saldo;
2) condanna altresì il convenuto a pagare in favore dell'attrice le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi Euro 4.061,00 oltre spese vive e accessori come per legge.
3) Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Sassari, 15 gennaio 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
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